TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/05/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2140 del 2021, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CIOTTA LUIGI, giusta Parte_1 procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CREMONA ANTONINO MARIA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 16.8.21, introdotto a seguito di procedimento ex art. 700 conclusosi con il rigetto per mancanza di periculum, impugnava il Parte_1 licenziamento per giusta causa dell'11.12.2020.
Esponeva di aver prestato la prova attività lavorativa alle dipendenze della società
a far data dal 21.6.2012 dapprima quale impiegato Controparte_1
e responsabile di punto vendita inquadrato al livello II del CCNL di categoria e poi dall'1.8.2016 con inquadramento di categoria livello I.
Riferiva che in data 19.11.2020 la società aveva disposto la sospensione cautelare dal servizio con diritto alla retribuzione;
che in data 2.12.2020, veniva notificata contestazione disciplinare avente ad oggetto il ritardo nei versamenti del denaro contante relativo agli incassi del punto vendita sito in Gela via Padre Arancio in riferimento al periodo compreso dal 22.10.2020 al 28.10.2020; nonché il mancato versamento del denaro contante, per la complessiva somma di €. 71.822,79,
1 incassato presso predetto punto vendita relativamente ai giorni 29, 30 e 31 ottobre e 1, 2, 3 e 4 novembre 2020.
Eccepiva l'insussistenza del fatto contestato, il vizio di motivazione nonché la tardività della contestazione disciplinare, chiedendo la reintegra ed il versamento delle retribuzioni medio tempore non percepite, la regolarizzazione della posizione previdenziale nonché il risarcimento del danno.
Si costitutiva contestando le avverse pretese e Controparte_2 chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo interpello del legale rappresentante della resistente (ud. 28.6.22) ed escussione dei Controparte_3 testi di parte ricorrente , Testimone_1 Testimone_2
, e (ud. 28.6.22), Testimone_3 Testimone_4 Controparte_4 nonché –mutato il giudicante- a mezzo di interpello del ricorrente (ud. 23.5.23) e di escussione dei testi di parte resistente , la (ud. Tes_5 Testimone_6
23.5.23) , (ud. 10.10.23), Testimone_4 Testimone_7 CP_5
(ud. 11.10.23), , (30.1.24).
[...] Testimone_8 CP_6
All'esito dell'istruttoria, la causa veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc.
Motivi della decisione
In materia di licenziamento la l. n. 604 del 1966 detta la regola generale in base alla quale la prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento incombe sul datore di lavoro, che dovrà dunque dimostrare la sussistenza di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare del vincolo fiduciario, tendo conto della natura e della qualità del rapporto, della posizione delle parti, del grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni nell'organizzazione dell'impresa, nonché della portata soggettiva del fatto addebitato (ossia le circostanze del suo verificarsi, i motivi e l'intensità del fatto volitivo).
Nel caso di specie ha contestato a , Controparte_2 Parte_1 in quanto responsabile del punto vendita sito in Gela via Padre Arancio, ritardi nel versamento del denaro contante incassato nel periodo dal 22.10.2020 al
28.10.2020, nonché il mancato versamento del denaro contante incassato nel predetto punto vendita nei giorni del 29, 30 e 31 ottobre e 1, 2, 3 e 4 novembre
2020.
In particolare, secondo la ricostruzione fattuale di parte datoriale la consegna del denaro contante incassato dal supermercato diretto dal alla società terza Pt_1
(con successivo versamento presso un istituto di credito) avveniva Parte_2 tre volte alla settimana: il lunedì veniva ritirato un plico sigillato contenente a sua
2 volta le buste con gli incassi del sabato e della domenica;
il giovedì veniva ritirato un plico sigillato contenente a sua volta le buste con gli incassi di lunedì, martedì
e mercoledì ed il sabato veniva ritirato un plico sigillato contenente le buste con gli incassi del giovedì, e venerdì.
La resistente, quindi addebitava al di aver consegnato alla Pt_1 Parte_2 gli incassi di giovedì 22 ottobre e venerdì 23 ottobre in data sabato 31 ottobre
(invece che 24 ottobre, ossia il sabato immediatamente successivo); gli incassi del
24 ottobre e del 25 ottobre –per mezzo di in data 2 novembre Testimone_4
(invece che il 26 ottobre, ossia il lunedì immediatamente successivo); gli incassi del 26 ottobre, 27 ottobre e 28 ottobre in data 5 novembre (invece che il 29 ottobre, ossia il giovedì immediatamente successivo).
Inoltre, veniva contestato il mancato versamento dell'incasso in contanti, per la complessiva somma di €. 71.822,79, relativo ai giorni 29, 30 e 31 ottobre e 1, 2, 3
e 4 novembre 2020.
Quanto alla violazione dell'art. 7 l. 300/1970 in ordine alla mancanza di tempestività, non risulta che l'azienda abbia tenuto un atteggiamento dilatorio nell'emissione della contestazione disciplinare. Appare solo il caso di accennare che “in tema di licenziamento disciplinare,
l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per
l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa” (v. Cass. Sez. L -, Sentenza n. 16841 del 26/06/2018).
In altri termini, il principio di tempestività dell'azione disciplinare va contemperato con il tempo necessario al datore per acquisire una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, nonché della loro riconducibilità al lavoratore.
Di conseguenza, il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro.
Invero il , commercialista della società, resistente, ha dichiarato in sede di CP_7 escussione di essersi accorto degli ammanchi intorno ad inizio novembre.1
Nel caso in esame l'addebito del 2.12.2020 (preceduto dalla sospensione cautelare dal servizio del 19.11.2020) non può che essere considerato tempestivo,
3 considerato l'elevato numero dei punti vendita gestiti dalla resistente, il riscontro contabile da effettuare sul punto vendita specifico, le verifiche incrociate presso la e la presso cui venivano versati gli incassi. Parte_2 CP_8
Ulteriormente, secondo il principio di specificità, la contestazione disciplinare deve contenere tutte le informazioni essenziali al fine individuare, nella loro materialità, i fatti che integrano l'illecito, di modo che non sia frustrato con addebiti generici il diritto di difesa del lavoratore.
In altre parole il requisito di specificità è rispettato ogniqualvolta emerga l'idoneità della contestazione a realizzare il risultato perseguito dalla legge, ossia consentire al lavoratore una puntuale difesa e a tal fine si richiede soltanto che la contestazione individui i fatti addebitati con sufficiente precisione, anche se sinteticamente (v. da ultimo Cass. n. 6889/2018).
Tale requisito, infatti, non risponde ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale, né deve rimanere imbrigliato all'interno di schemi rigidi e prestabiliti: esso si modella in relazione al principio di correttezza che informa il rapporto di lavoro ed è finalizzato alla esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa (in termini Cass. n. 5057/2016).
È stato altresì affermato che la contestazione dell'addebito ha la funzione di indicare il fatto contestato al fine di consentire la difesa del lavoratore, mentre non ha per oggetto le relative prove (Cass. sent. n. 3820/2022).
Infatti, in relazione alla normativa riguardante la contestazione disciplinare di cui, il datore di lavoro, nell'ambito della procedura di contestazione, non si pone quale soggetto imparziale cui sia affidata la conduzione di una sorta di procedimento a carattere pregiudiziale diretto alla determinazione della sanzione disciplinare da eventualmente comminare.
Egli infatti è soltanto obbligato a rendere noto preventivamente al lavoratore l'addebito costituente il fondamento della sanzione che intende irrogare - ed a tal fine, come affermato nella giurisprudenza di legittimità, la preventiva contestazione dell'addebito non richiede una formulazione analitica, purché dal tenore complessivo risulti individuata in maniera inequivoca l'infrazione disciplinare ai fini di un compiuto esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore (cfr. Cass. 29 luglio 1994 n. 7105) - nonché a sentire a suo favore il lavoratore che lo richieda (Cass. 16 luglio 1998 n. 6988).
Le coordinate ermeneutiche sopra riportate impongono di ritenere che alcun vizio di motivazione vulnera il provvedimento disciplinare impugnato (doc. 6 fasc. ric.), che in tutta evidenza è sufficientemente specifico (indicando luoghi date e
4 condotte) in quanto fornisce le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare il fatto nella sua materialità.
Ciò posto, nel merito, il sindacato sulla legittimità del licenziamento non può che muovere dalle ragioni invocate dall'imprenditore a giustificazione del recesso e cristallizzate nella lettera di licenziamento, la cui sussistenza, nei limiti della cognizione di questo Giudice, deve essere vagliata all'esito dell'istruttoria orale e documentale.
Nel corso dell'istruttoria testimoniale, è stato escusso in primo luogo il teste
, dipendente della con mansioni di guardia Testimone_1 Parte_3 giurata, il quale ha dichiarato di aver espletato ripetutamente il servizio di trasporto valori presso il punto vendita ove prestava servizio il sig. , senza tuttavia Pt_1 poter circoscrivere temporalmente tali interventi né confermare la propria presenza tra il 22 ottobre e il 4 novembre 2020. Il teste ha specificato che, in tutte le occasioni in cui ha ricevuto in consegna i plichi da , gli stessi risultavano Pt_1 regolarmente sigillati secondo le procedure aziendali, senza mai rilevare irregolarità o difformità. Ha inoltre precisato che, nei casi di mancata consegna di plichi, la prassi aziendale prevede una mera segnalazione interna alla centrale operativa, senza obbligo di comunicazione alla società committente. È seguito l'esame del teste , anch'egli guardia Testimone_2 giurata alle dipendenze della medesima società, il quale ha escluso di aver effettuato servizio presso il punto vendita nel periodo oggetto di causa, pur confermando di essersi recato, in altri momenti, presso la medesima sede e di aver ricevuto da sempre regolari sotto il profilo formale. Il teste ha Parte_4 ammesso di non ricordare se vi siano mai stati casi di mancata consegna, ipotesi che, qualora verificatasi, sarebbe comunque stata documentata mediante redazione del cosiddetto “rapporto 04”, relativo al ritiro negativo.
È stato poi escusso il teste , dipendente della Testimone_3 Parte_5
, con funzioni presso l'ufficio corporate che gestisce clienti di grandi
[...] dimensioni, tra cui il gruppo Il teste, pur non ricoprendo abitualmente CP_3 mansioni di cassa, ha dichiarato di conoscere le modalità operative riguardanti la ricezione dei plichi da parte di presso la filiale di Licata, affermando Parte_3 che tali plichi venivano sottoposti a verifica formale (integrità e corrispondenza del sigillo) e poi custoditi in attesa del successivo versamento. Ha riferito che le distinte di versamento predisposte dal risultavano sempre conformi agli Pt_1 importi effettivamente contenuti nei plichi, almeno per quanto a sua conoscenza,
e ha confermato tale corrispondenza anche con riferimento al periodo compreso tra il 22 ottobre e il 4 novembre 2020.
5 È stato poi escusso dipendente della società resistente e in Testimone_4 servizio da almeno sette anni nel medesimo punto vendita del . Il teste ha Pt_1 riferito di aver ricoperto funzioni di vice-direttore durante la gestione del e Pt_1 di averlo sostituito in occasione della sua assenza nei giorni 1, 2 e 3 novembre
2020. Tuttavia, ha precisato di non aver mai partecipato alla fase di chiusura di cassa e predisposizione dei plichi, trattandosi di attività tipicamente demandata al direttore. Ha inoltre dichiarato che, pur avendo eseguito un conteggio sommario del denaro versato dalle casse, non ha mai proceduto alla materiale redazione e chiusura dei plichi, prassi che rispettava anche in altre occasioni di sostituzione, senza che vi fosse alcuna specifica autorizzazione aziendale a tale condotta. Ha infine riferito che la chiusura di cassa, pur dovendo avvenire giornalmente secondo regolamento, nella prassi non veniva eseguita con tale periodicità, né sotto la sua gestione né sotto quella del . Pt_1
Infine, è stato sentito , attuale direttore del punto vendita, il Controparte_4 quale ha assunto l'incarico il 10 novembre 2020, succedendo direttamente al
. Ha confermato che il passaggio di consegne è avvenuto in presenza del Pt_1
stesso e del responsabile di area e ha specificato di Pt_1 Persona_1 aver ricevuto il fondo cassa, il bollettario dei plichi e un plico sigillato successivamente consegnato alla Parte_3
Il teste responsabile del personale della società resistente sin dal Tes_5
2017, riguardo alla prassi relativa alla chiusura di cassa, ha chiarito che questa viene generalmente effettuata a fine giornata dal responsabile del punto vendita, ma in casi eccezionali può essere rinviata alla mattina successiva. I dati relativi al contante incassato e alle transazioni elettroniche vengono inviati sia all'amministrazione della società che al responsabile del personale stesso. ha Tes_5 inoltre specificato che ogni cassa è dotata di un sistema automatico di trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate, in ottemperanza agli obblighi normativi.
Ha poi riconosciuto come genuino il file riepilogativo degli incassi, dichiarando che questo viene predisposto dal responsabile del punto vendita o, in sua assenza, dal vice, ed è inviato per conoscenza anche a lui. Ha precisato che in caso di assenza del direttore, il vice – nel caso di specie – era incaricato di Testimone_4 svolgere le operazioni di chiusura cassa e deposito del denaro in cassaforte. Quanto alla consegna dei plichi a ha chiarito che, sebbene formalmente fosse Parte_3 una mansione del responsabile, anche il vice era abilitato a predisporre il plico, inserirvi i contanti e procedere alla consegna. Ha poi riferito che le chiavi della cassaforte erano custodite sia dal responsabile che dal suo vice, e che Parte_3 ritirava i plichi in giorni prestabiliti (lunedì, giovedì e sabato), ma non era in grado di accedere autonomamente al contenuto della cassaforte, avendo solo la chiave della cassettina interna. Ha specificato che all'interno della cassaforte non
6 venivano collocati direttamente i plichi, bensì le singole buste contenenti i contanti, che sarebbero poi confluite nel plico finale.
Il teste , commercialista della società resistente, ha spiegato di Testimone_9 ricevere giornalmente, tramite email, i dati relativi alla chiusura degli incassi e dei resi da parte del responsabile o del vice, sotto forma di un file Excel. Tali dati, ha precisato, confluiscono automaticamente anche all'Agenzia delle Entrate.
Con riferimento al punto vendita di Via Padre Arancio, ha dichiarato che tra il 22
e il 28 ottobre si sono verificati ritardi nei versamenti, che sono stati materialmente accreditati solo il 3 novembre. Lo stesso è stato osservato per gli incassi del 24 e 25 ottobre, anch'essi versati il 3 o il 5 novembre, e per quelli del 26, 27 e 28 ottobre.
Al contrario, gli incassi del 5, 6, 7 e 8 novembre sono risultati in linea con le tempistiche consuete.
Non essendo fisicamente presente nel punto vendita, non ha potuto CP_7 confermare chi abbia materialmente predisposto i plichi nei giorni contestati, ma ha affermato che tale compito era demandato per prassi al responsabile o, in sua assenza, al vice. Ha inoltre indicato che l'incasso complessivo del periodo ammontava a circa 72.000 euro in contanti, precisando di avere accesso a tali dati in quanto curatore della contabilità e redattore di una perizia di parte.
Rispondendo a domanda della difesa resistente, ha specificato che il lasso temporale tra la ricezione dei dati e il loro riscontro contabile è breve: il dato viene registrato quasi immediatamente, ma il controllo avviene nei giorni successivi. Ha riferito che le discrasie emersero nei primi giorni di novembre, data in cui provvide a darne tempestiva comunicazione alla società. Ha infine ribadito che, sebbene alcuni versamenti relativi a giorni antecedenti il 22 ottobre fossero stati ricevuti tra il 22 e il 28 ottobre, nessun accredito risulta essere pervenuto per i giorni compresi tra il 29 ottobre e il 4 novembre.
Il teste , dipendente della stessa società resistente, ha Testimone_4 dichiarato di aver lavorato insieme al presso il punto vendita di Via Padre Pt_1
Arancio per circa cinque anni, dal 2016 al 2021, ricoprendo il ruolo di vice- direttore;
ha confermato che la chiusura di cassa era di competenza del direttore
, e che, in sua assenza, vi provvedeva lui stesso. Quando era assente, Pt_1 Pt_1 custodiva l'incasso serale nella cassaforte, affinché il direttore potesse Tes_4 occuparsi del versamento la mattina seguente.
Ha descritto il procedimento consueto: la mattina si procedeva al conteggio del denaro incassato, quindi il direttore sigillava la busta contenente il denaro e la inseriva in cassaforte. Solo in casi sporadici, ha affermato di aver Tes_4 consegnato alla la busta già sigillata, pur ribadendo di non averla Parte_2 mai sigillata personalmente. Ha chiarito che l'effettivo versamento era compiuto
7 dal direttore, il quale si occupava anche della compilazione della distinta da fornire alla società di trasporto valori.
Alla domanda della difesa ricorrente ha riferito che le casse venivano chiuse la sera, il versamento avveniva la mattina successiva, seguito dall'invio alla sede amministrativa del file riepilogativo via email. Ha inoltre dichiarato che, per quanto di sua conoscenza, non era mai accaduto che la busta non fosse consegnata alla In risposta alla difesa resistente ha precisato che la società di Parte_2 trasporto riceveva un plico sigillato contenente le buste degli incassi precedenti, in ragione delle tre consegne settimanali previste (lunedì, giovedì, sabato).
Il successivo teste, (la cui attendibilità è attenuata dal fatto di Testimone_7 essere socia della resistente) ha dichiarato di conoscere il in quanto ex Pt_1 dipendente e cugino (figlio della sorella del padre). Ha riferito che nel mese di ottobre 2020 il commercialista aveva rilevato delle irregolarità nei CP_7 versamenti: in particolare, un ritardo nei versamenti degli incassi dal 22 al 28 ottobre, e un ammanco apparente relativo al periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.
Tale discrepanza emerse dal confronto tra i dati trasmessi dal punto vendita e gli importi effettivamente accreditati in banca.
La teste ha poi riferito che il 31 ottobre 2020 non si trovava presso il punto vendita, ma poté verificare che il plico consegnato in quel giorno conteneva solamente le buste relative al 22 e 23 ottobre, ma non quelle dei giorni immediatamente precedenti (giovedì e venerdì). Ha dichiarato che andò in ferie dal 1° al 4 Pt_1 novembre e che, secondo quanto riferitole da aveva dato ordine al vice di Tes_4 non effettuare alcun versamento durante la sua assenza, riservandosi di provvedervi personalmente. ha poi confermato che dal 5 novembre i versamenti ripresero con CP_3 regolarità, inclusa la consegna del plico del 7 novembre. Ha infine dichiarato che tra il 22 e il 28 ottobre vi furono regolari ritiri da parte della nei Parte_2 giorni stabiliti (lunedì, giovedì, sabato), ma che i plichi non contenevano tutte le buste previste, con conseguente ritardo nei versamenti. Ha specificato che, secondo prassi aziendale, il plico del lunedì doveva contenere le buste di sabato e domenica, quello del giovedì quelle di lunedì, martedì e mercoledì, mentre quello del sabato gli incassi di giovedì e venerdì.
Il teste , responsabile del punto vendita di Licata Controparte_5 Parte_6 ha illustrato la prassi ordinaria relativa alla gestione degli incassi di cassa presso il punto vendita. Ha dichiarato che, a fine giornata, i cassieri consegnavano il denaro al box, dove veniva contato dal responsabile — o, in sua assenza, dal vice — sia manualmente che con l'ausilio di un apposito macchinario. Successivamente veniva compilata una distinta di versamento, firmata e timbrata dal responsabile.
8 Il denaro, unitamente alla distinta, veniva poi inserito in un sacchetto sigillato, che veniva imbucato attraverso una fessura situata nella parte superiore della cassaforte. La copia della distinta veniva trasmessa il giorno seguente all'amministrazione, unitamente al foglio excel denominato “chiusure”, che riepilogava i versamenti eseguiti dai dipendenti durante la giornata e la chiusura finale con evidenza dell'IVA. Ha infine aggiunto che i dati venivano trasmessi all'Agenzia delle Entrate in via automatica tramite il registratore di cassa.
In sede di domanda di chiarimento da parte dell'avv. Ciotta, è stato precisato che il file excel delle chiusure giornaliere veniva inviato sia all'amministrazione che al responsabile dei dipendenti, . Tes_5
Il teste , socio al 50% della Testimone_8 Controparte_1
(la cui attendibilità deve quindi attentamente vagliarsi), ha ricordato che nel novembre 2020 AU doveva essere trasferito dal punto vendita di via Padre
Arancio a quello di via Mozart, entrambi siti in Gela. In quella occasione fu effettuata una verifica del fondo cassa e un cambio delle chiavi per entrambi i punti vendita. Erano presenti l'ispettore il ricorrente e il Persona_1 Pt_1 [...]
, destinato a scambiare la posizione con il . CP_4 Pt_1
Il teste ha riferito che venne riscontrato un ammanco nel fondo cassa del punto vendita di via Mozart, quantificabile in circa 800 euro, per il quale era responsabile
. Anche nel punto vendita di via Padre Arancio, da cui proveniva , CP_4 Pt_1 fu rilevato un ammanco, sebbene di modesta entità (poche decine di euro).
Il teste ha confermato che la chiave per l'apertura della cassaforte al fine di prelevare le buste con il denaro era esclusivamente in possesso della società di trasporto valori così da garantire la sicurezza e la tracciabilità della Parte_2 procedura.
Ha precisato che il fondo cassa consiste in una riserva di monete e banconote di piccolo taglio destinata a fornire il resto ai clienti, la cui consistenza viene verificata ogni mattina e ad ogni cambio di consegna. Il teste non ha saputo indicare con esattezza gli importi delle chiusure di cassa dei due punti vendita.
La teste (cognata del figlio del sig. ), CP_6 Controparte_3 dipendente della società da circa dieci anni presso Controparte_1 il punto vendita di via Padre Arancio a Gela ha riferito di avere Parte_6 frequentemente effettuato il turno di chiusura e che, in tale contesto, consegnava il proprio incasso giornaliero direttamente al . Tuttavia, ha negato di conoscere Pt_1 le operazioni successive svolte dal con il denaro né del luogo in cui tale Pt_1 denaro veniva custodito.
Le testimonianze raccolte offrono un quadro articolato, in cui si intrecciano dichiarazioni coerenti tra loro e altre che, pur non in contraddizione, appaiono
9 incomplete o limitate nella portata probatoria. Un primo elemento comune a molti testi è il riferimento alla prassi operativa riguardante la gestione degli incassi e la consegna dei plichi a Sotto questo profilo, si osserva una certa Parte_2 uniformità nelle dichiarazioni, soprattutto da parte dei dipendenti e collaboratori della società resistente, i quali descrivono una procedura standardizzata: chiusura serale della cassa, deposito del denaro in cassaforte, predisposizione della distinta, sigillatura del plico e consegna nei giorni fissati.
Tuttavia, non tutte le testimonianze offrono lo stesso grado di attendibilità. Alcune risultano rese da soggetti con un interesse diretto o indiretto nella vicenda (
[...]
e , soci della società resistente e parenti del sig. Tes_7 Testimone_8
) le cui posizione impongono cautela nella valutazione della loro credibilità. Pt_1
Nondimeno, le dichiarazioni rese risultano confermate in parte da fonti terze – in particolare dal commercialista – e risultano quindi almeno in parte CP_7 supportate da altri riscontri. La testimonianza di è rilevante anche perché Tes_4 non si limita a descrivere la prassi generale, ma fornisce indicazioni concrete sul periodo oggetto di indagine, pur ammettendo di non aver partecipato alla predisposizione materiale dei plichi.
Tuttavia, lo stesso, come il commercialista , è legato da rapporti lavorativi CP_7 alla società resistente.
Meno incisive, invece, risultano le dichiarazioni di alcuni testi escussi tra il personale di come e . Pur offrendo elementi Parte_2 Tes_1 Tes_2 utili sulla regolarità apparente dei plichi ricevuti e sulla prassi di segnalazione interna in caso di anomalia, non forniscono informazioni puntuali sui giorni oggetto di contestazione. La loro testimonianza è dunque poco rilevante ai fini della ricostruzione fattuale specifica e si limita a fornire un quadro di contesto.
Analogamente, anche il contributo del teste , subentrato alla direzione CP_4 solo dal 10 novembre 2020, è di portata limitata: può riferire unicamente sul passaggio di consegne e non sulle operazioni avvenute nei giorni oggetto di indagine.
Tanto premesso, nel ricostruire il complesso mosaico probatorio, può affermarsi che nel periodo compreso tra il 22 ottobre e il 4 novembre 2020, l'ordinario rapporto operativo tra il punto vendita di via Padre Arancio e la società
incaricata del trasporto valori, ha subito delle variazioni rilevanti Parte_2 rispetto alla prassi dichiarata.
La raccolta testimoniale ha evidenziato che la effettuava i ritiri dei Parte_2 plichi contenenti gli incassi in giorni prestabiliti: lunedì, giovedì e sabato. Tali plichi, secondo prassi, dovevano contenere le buste degli incassi dei giorni immediatamente precedenti (sabato e domenica per il ritiro del lunedì; lunedì,
10 martedì e mercoledì per quello del giovedì; giovedì e venerdì per quello del sabato).
ha riferito che, nel plico ritirato il 31 ottobre, risultavano presenti Testimone_7 unicamente le buste relative ai giorni 22 e 23 ottobre. Secondo la stessa testimone, vi fu un ritardo nei versamenti degli incassi riferiti al periodo 22–28 ottobre e un'assenza totale di versamenti per i giorni dal 29 ottobre al 4 novembre. A ciò si aggiunge che , secondo quanto riferito da si era assentato per ferie Pt_1 Tes_4 dal 1 al 4 novembre e aveva dato disposizione di non effettuare versamenti durante la sua assenza, riservandosi di provvedervi personalmente al suo rientro.
Il commercialista ha confermato che i versamenti relativi ai Testimone_9 giorni 22–28 ottobre furono accreditati solo in data 3 novembre, mentre per il periodo 29 ottobre – 4 novembre non risultavano accrediti. Ha inoltre riferito che l'incasso complessivo in contanti di tale periodo ammontava a circa 72.000 euro.
Sempre ha precisato che le discrasie furono individuate nei primi giorni CP_7 di novembre e che ne fu data comunicazione alla società.
Il vice-direttore ha dichiarato che, in assenza del direttore , si Tes_4 Pt_1 occupava del deposito del denaro in cassaforte, senza però predisporre né sigillare personalmente i plichi da consegnare alla attività che ha indicato Parte_2 come di competenza esclusiva del direttore.
A partire dal 5 novembre, secondo i testimoni, i versamenti sono ripresi regolarmente e la consegna dei plichi alla è tornata a seguire la Parte_2 prassi prevista.
Nel caso di specie, gli elementi acquisiti in giudizio restituiscono un quadro complesso e tutt'altro che univoco.
Le testimonianze raccolte, in ultima analisi, non dimostrano comportamenti dolosi, gravi o consapevoli da parte di . Al massimo, suggeriscono un contesto di Pt_1 gestione poco rigorosa, in cui la responsabilità potrebbe essere condivisa o, comunque, non esclusiva.
Non è stato accertato con certezza che abbia sottratto o occultato la somma Pt_1 oggetto di contestazione. Anzi, i testimoni di entrambe le parti (guardie giurate, colleghi e addetti bancari) hanno costantemente riferito che i plichi consegnati da erano sempre regolari e sigillati e che non risultavano anomalie né nei Pt_1 versamenti effettivi né nei documenti di accompagnamento.
Va inoltre evidenziato che, come emerso dalla stessa istruttoria, la gestione degli incassi e dei plichi non era esclusiva del : anche il suo vice, era Pt_1 Tes_4 abilitato a eseguire tutte le operazioni di predisposizione e consegna dei plichi, e di fatto vi ha partecipato nei giorni in cui era assente. Pt_1
11 La distribuzione delle responsabilità operative e la prassi poco rigorosa nella chiusura cassa rendono difficile, se non impossibile, individuare univocamente in il responsabile delle presunte irregolarità. Pt_1
Inoltre, lo stesso commercialista della società, ha dichiarato che i CP_7 versamenti relativi al periodo 22-28 ottobre, pur tardivi, sono stati effettuati
(risultando accreditati tra il 3 e il 5 novembre), mentre nessun accredito è pervenuto per il periodo 29 ottobre - 4 novembre. Tuttavia, da un lato non vi è prova certa che fosse presente e operativo nei giorni in cui tali incassi Pt_1 sarebbero stati prodotti o dovuti essere versati, dall'altro lato la catena di custodia del contante (che transitava in mani diverse e con accessi condivisi alla cassaforte) presenta margini di indeterminatezza che impediscono di attribuire l'omissione in modo diretto e inequivocabile al solo ricorrente.
A ciò si aggiunge che nessuno dei testi ha dichiarato di aver mai riscontrato condotte anomale o irregolari da parte di nella gestione del denaro, Pt_1 nemmeno in passato, e che anche nel passaggio di consegne avvenuto a novembre non sono state segnalate mancanze materiali immediate. Lo stesso , nuovo CP_4 direttore, ricevette da un fondo cassa completo e un plico regolarmente Pt_1 predisposto.
L'assoluzione in sede penale (rafforza l'idea che le condotte addebitate non siano state provate in modo pieno nemmeno con gli strumenti più invasivi dell'accertamento penale. In sede civile resta più bassa la soglia probatoria (non
"oltre ogni ragionevole dubbio", ma "più probabile che non"), tuttavia l'assenza di evidenze concrete e dirette resta determinante.
In mancanza di elementi oggettivi e puntuali che dimostrino un comportamento fraudolento, doloso o manifestamente inadempiente del , il licenziamento Pt_1 appare adottato su base presuntiva o quantomeno senza un riscontro sufficientemente solido da legittimare l'estrema sanzione espulsiva.
Dall'istruttoria espletata è emerso che la condotta contestata al lavoratore – posta a fondamento del recesso per giusta causa – non risulta provata nei suoi elementi costitutivi.
In forza dell'art. 18, comma 1 e 2, della Legge n. 300/1970, come modificato dalla
Legge n. 92/2012 (cd. riforma Fornero), in caso di accertata insussistenza del fatto materiale contestato, spetta al lavoratore il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione, entro il limite massimo di 12 mensilità.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 18, comma 2, secondo periodo, deve essere dedotto l'eventuale aliunde perceptum.
12 Quanto alla richiesta di ulteriore risarcimento del danno, anche di natura non patrimoniale, il ricorrente non ha allegato né provato specificamente elementi di fatto concreti da cui possa desumersi un pregiudizio ulteriore rispetto alla perdita delle retribuzioni (quale danno morale, biologico o da perdita di chance). In difetto di prova sul punto, tale domanda risarcitoria non può essere accolta.
Alla luce di quanto sopra, il licenziamento per giusta causa deve essere dichiarato illegittimo per insussistenza del fatto e la società datrice di lavoro va condannata:
alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
alla corresponsione delle retribuzioni globali di fatto maturate dal licenziamento alla reintegrazione, entro il limite di 12 mensilità, dedotto l'aliunde;
al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al medesimo periodo.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, il Tribunale ritiene equo disporre la compensazione per la metà, in ragione della complessità della vicenda fattuale e giuridica che ha reso necessario un approfondito accertamento istruttorio, nonché alla luce del fatto che il lavoratore non ha attivato il c.d. “rito Fornero” ratione tempore applicabile, relativo ai licenziamenti, che avrebbe reso più celere la trattazione del presente procedimento.
Infine, la compensazione è disposta anche in forza del rigetto della domanda ex art. 700 cpc per mancanza di periculum.
La società convenuta va pertanto condannata al pagamento della metà delle spese processuali in favore del ricorrente, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato in data 11.12.2020 e per l'effetto: condanna la società resistente a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica possedute al momento del recesso;
condanna altresì la società resistente a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione effettiva, nel massimo di 12 mensilità, con detrazione dell'aliunde perceptum; condanna la società resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al medesimo periodo;
compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della restante metà, che liquida in complessivi
13 € 3.780, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Agrigento, 12/05/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “preciso che l'arco temporale tra la ricezione del dato, il foglio excel, è breve. il dato viene registrato contabilmente subito ma il riscontro dopo qualche giorno e mi sono accorto delle presunte discrasie i primi di novembre.”