Ordinanza collegiale 29 maggio 2025
Ordinanza collegiale 25 settembre 2025
Ordinanza cautelare 27 novembre 2025
Ordinanza collegiale 22 gennaio 2026
Sentenza breve 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 06/03/2026, n. 4247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4247 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04247/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05536/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5536 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Piermassimo Chirulli, Aurora Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Aeronautica Militare Commissione Sanitaria di Appello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
i) del giudizio diagnostico e del giudizio medico-legale di inidoneità della Dott.ssa -OMISSIS- quale Maresciallo dell’Aeronautica Militare emesso dalla Commissione ulteriori accertamenti psicofisici, presso la Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare e risultante dal processo verbale n. -OMISSIS- del 27/02/2025 (doc. n. 1);
ii) del referto della visita specialistica neurologica effettuata in data 27 febbraio 2025 presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’A.M. Roma a firma del Cap. C.S.A.r.n. -OMISSIS-, allegato al processo verbale n. -OMISSIS- del 27/02/2025 (doc. n. 2); nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ai precedenti, anche allo stato non conosciuto dalla ricorrente;
- conseguentemente, dichiarare l’idoneità psicofisica della Dott.ssa -OMISSIS- quale Maresciallo dell’Aeronautica Militare;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
i) del Decreto del Vice Direttore generale del Ministero della Difesa 12 giugno 2025 (prot. M_D AB05933 DE12025 0000526) pubblicato in data 13 giugno 2025 con il quale è approvata la “graduatoria finale di merito dell’8° concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta di n. 26 marescialli di 3^ classe, da immettere nel ruolo marescialli dell’Aeronautica militare in servizio permanente per la categoria supporto / specialità sanità/ qualifica operatore sanitario specializzato/capacità primaria infermiere” (art. 1) e “sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e ammessi alla frequenza dell’8° corso applicativo per Marescialli a nomina diretta dell’Aeronautica Militare, per la categoria supporto/specialità sanità/qualifica operatore sanitario specializzato/capacità primaria infermiere, i candidati fino alla posizione n. 26. I candidati dal n. 27 al n. 41 sono dichiarati idonei non vincitori e costituiscono riserva per sostituire, entro i termini stabiliti dal bando medesimo, i vincitori i quali intendessero rinunciare alla frequenza del corso o che venissero a trovarsi nelle condizioni per esserne esclusi” (art. 2), nella parte in cui non include tra i vincitori e/o gli idonei la dott.ssa -OMISSIS-;
ii) per quanto occorrer possa, dell’“Avviso concernente la convocazione dei candidati ammessi alla frequenza dell’ 8° corso applicativo di cui all’art. 18 del bando di concorso”, pubblicato in data 15 luglio 2025 nella parte in cui non include la dott.ssa -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Aeronautica Militare Commissione Sanitaria di Appello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. NL EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- l’istruttoria è completa e le parti sono state sentite in ordine alla definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente - in qualità di partecipante al concorso per il reclutamento, a nomina diretta, di 26 Marescialli di 3° classe da immettere nei Ruoli Marescialli dell’Aeronautica Militare in servizio permanente per la Categoria Supporto, Specialità Sanità - ha impugnato il provvedimento con il quale è stata dichiarata inidonea dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici per le seguenti cause: “CEFALEA PRIMARIA CRONICA IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO, DI GRADO NON COMPATIBILE, IN SOGGETTO CON RECENTE RISCONTRO DI POSITIVITA’ ALLA RICERCA DEI CATABOLITI URINARI DI OPPIACEI CONFERMATA CON GASCROMATOGRAFIA DI MASSA, DA USO FARMACOLOGICO E NON VOLUTTUARIO”;
- si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero della Difesa;
- con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-del 29/05/2025 è stata disposta verificazione e con successiva ordinanza n. -OMISSIS-del 25/09/2025 è stata disposta la nomina di un nuovo Verificatore in sostituzione di quello precedente, individuato nella Commissione Medica Interforze di II Istanza;
- con ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha provveduto alla tempestiva impugnazione della graduatoria di merito nelle more pubblicata;
- l’organo incaricato della verificazione ha depositato la relazione in atti, nella quale ha concluso come segue : “ha accertato che la ricorrente è affetta da “Cefalea di tipo Tensivo Episodica Sporadica – diagnosi già formulata dallo specialista neurologo Dr. -OMISSIS-, con certificazione datata 26/03/2025 (all. D) – per la quale si ritiene che la stessa sia da considerarsi idonea al proseguimento dell’iter concorsuale, con attribuzione del coefficiente 2 alla caratteristica somato-funzionale AV del profilo sanitario, nonostante trattasi di cefalea primaria, e come tale contemplata, quale causa di inidoneità, nel D.M 04 giugno 2014. Infatti, nel predetto decreto alla lettera Q, punto 1, comma 2, sono elencate, tra le altre, quali cause di inidoneità: “...le cefalee primitive a frequenza superiore ai 5 episodi/mese...’’, mentre, nel caso de quo, gli episodi sono certificati essere ad andamento sporadico, e a sintomatologia esigua. Inoltre, risultano anche più esplicitamente indicati, al massimo nr. 2 episodi al mese, alla visita specialistica della ASL di Brindisi (vedasi allegato D)”;
- sulla base degli esiti della verificazione, la Sezione con ordinanza n. -OMISSIS-del 27/11/2025 ha accolto l’istanza cautelare in via interinale, ai sensi dell’art. 27 c.p.a. e, per l’effetto, ha ammesso con riserva la ricorrente al completamento dell’iter concorsuale e ha altresì disposto l’integrazione del contradditorio;
- la ricorrente ha depositato documentazione comprovante l’avvenuta integrazione del contraddittorio.
Ritenuto che:
- in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza anche della Sezione (cfr., ex plurimis, sent. n. 5735 del 2019), le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici - per quanto costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa - non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità;
- nel caso di specie, la verificazione disposta dalla Sezione, effettuata da un organismo pubblico composto da esperti in materia, ha fatto emergere, come sopra riportato, una condizione del candidato del tutto compatibile con il prosieguo dell’iter concorsuale, assolutamente idonea a fare ipotizzare – come rilevato anche dal Consiglio di Stato in relazione ad ipotesi similari (cfr., tra le altre, ord. n. 3569 del 2020) – “ un evidente errore nell’esercizio della discrezionalità ”, come tale sindacabile in sede di giurisdizione, tenuto anche conto della mancata produzione da parte del Ministero della Difesa di elementi validi a spiegare l’esito opposto o, comunque, diverso degli esami medici;
- l’esito della verificazione debba pertanto ritenersi sufficiente per l’accoglimento della impugnativa proposta e che, per l’effetto, debbano annullarsi, in quanto illegittimi, il provvedimento di esclusione della ricorrente dal concorso e, in caso di superamento di tutte le prove concorsuali, la graduatoria di merito nella parte in cui non è inserito il nominativo della medesima, secondo il punteggio di merito spettante;
- le spese del presente giudizio debbano seguire la soccombenza;
- siano da porre a carico del Ministero resistente anche le spese di verificazione da corrispondere nella misura e secondo le modalità indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il giudizio di inidoneità impugnato nonché, in caso di superamento di tutte le prove concorsuali, la graduatoria finale nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida nella somma di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Condanna il medesimo Ministero al pagamento delle spese di verificazione che liquida, come richiesto dal Verificatore, nella somma di Euro 500,00 (cinquecento/00), da versare a Difesa Servizi S.p.a., nei modi indicati con nota allegata alla relazione di verificazione in atti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN NI, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
NL EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NL EN | NN NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.