Sentenza breve 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 08/05/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00197/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00135/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' BR
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2026, proposto da
ZI NI, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio De Angelis e Daniele Proietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ispettorato Nazionale del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
- della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per esami, a complessivi dieci posti nell'area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro della regione BR Codice concorso ISPTECUM10, pubblicata in data 16.1.2026, nella parte in cui prevede che: “ La graduatoria finale si compone anche di candidati idonei dalla 11^ alla 12^ posizione (applicazione del limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)”
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
e per la conseguente
declaratoria del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria finale di merito del concorso in oggetto quale candidata idonea non vincitrice.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. AN UN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1. La ricorrente ha partecipato al concorso nazionale (ISPTECUM10, con prova unica, ma commissioni e graduatorie differenziate a seconda della Regione scelta dal candidato) indetto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro mediante bando del 29 luglio 2024, per l’assunzione di funzionari presso le sedi territoriali, ma non è risultata vincitrice, classificandosi al diciottesimo posto della graduatoria per l’BR (dieci posti).
1.1. Una prima graduatoria, approvata con decreto n. 9/2026 e pubblicata il 9 gennaio 2026, conteneva la specificazione “ La graduatoria finale si compone anche di candidati idonei dalla 11^ alla 22^ posizione ”, e dunque la ricorrente risultava idonea.
1.2. Con decreto n. 19/2026, ad opera della medesima Commissione, in data 16 gennaio 2026 è stata però pubblicata una nuova graduatoria finale, contenente la specificazione “ La graduatoria finale si compone anche di candidati idonei dalla 11^ alla 12^ posizione (applicazione del limite di cui all’art. 35 comma 5 ter, quarto periodo, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ”, cosicché, per effetto dell’applicazione della predetta norma (c.d. taglia idonei, introdotta dall’art. 1-bis del d.l. 44/2023, convertito in legge 74/2024, e volta ad assicurare un maggior turn over attraverso la limitazione del numero degli idonei al 20% dei posti messi a concorso, oltre l’ultimo vincitore), la ricorrente ha perso la qualità di idonea.
1.3. E’ utile sottolineare fin d’ora che l’art. 4, comma 9, del d.l. 25/2025, convertito in legge 69/2025, ha introdotto una sospensione dell’applicazione dell’art. 35, comma 5-ter, cit., per le graduatorie approvate nel 2024 e 2025, nonché per i concorsi banditi nel 2025, permettendo quindi per tali procedure lo scorrimento oltre il limite del 20%.
2. La ricorrente impugna l’ultima graduatoria, deducendo le censure appresso sintetizzate.
2.1. Eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza manifesta e violazione del principio di par condicio competitorum. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 comma 5 ter del D.Lgs. n. 165 del 2001. Soltanto in tre Regioni (Abruzzo, Lazio e, appunto, BR) la Commissione ha ritardato la pubblicazione della graduatoria oltre il 2025, comportando l’applicazione della norma c.d. taglia idonei. Tale differenziazione nell’applicazione delle regole del concorso viola frontalmente la par condicio competitorum , che impone all’Amministrazione di garantire condizioni identiche a tutti i partecipanti ad una stessa selezione. L’operato della Commissione ha introdotto una variabile discriminatoria che altera l’esito della procedura non in base al merito, ma in base a tempistiche amministrative disomogenee, concretizzando un’ipotesi da manuale di eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento.
2.2. Eccesso di potere per contraddittorietà e violazione del principio del legittimo affidamento.
La repentina modifica della graduatoria viola il principio del legittimo affidamento, in quanto l’Amministrazione non può, senza addurre sopravvenute e comprovate ragioni di pubblico interesse, ritrattare le proprie determinazioni, soprattutto quando queste abbiano creato posizioni di vantaggio o aspettative qualificate in capo ai destinatari.
2.3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. Violazione del principio del favor partecipationis. Eccesso di potere per illogicità manifesta. L’unica interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa della par condicio è quella che considera la procedura concorsuale nazionale come un unicum , al quale applicare il regime giuridico vigente e più favorevole applicato alla maggioranza dei partecipanti. Pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto disapplicare la clausola restrittiva, così come avvenuto per le altre dieci regioni, al fine di assicurare uniformità e giustizia sostanziale all'intera selezione.
3. Per l’INL si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, controdeducendo puntualmente, nel senso dell’incompetenza del TAR adito (posto che la graduatoria impugnata è stata adottata dalla Direzione Centrale Risorse Umane dell’INL, ente con sede legale e operativa in Roma, in una procedura concorsuale accentrata, sicché trova applicazione il criterio ordinario generale, ex art. 13, comma 1, cod. proc. amm.), e comunque dell’infondatezza di tutte le censure.
4. Alla camera di consiglio del 28 aprile 2026, con l’accordo delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione anche nel merito.
5. Il Collegio ritiene di essere competente a decidere, in applicazione dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, cod. proc. amm., in quanto la procedura in esame, pur organizzata su base nazionale e riferita ad una medesima prova scritta, si caratterizza per una gestione delle prove e degli esiti da parte di Commissioni in modo distinto per ciascuna Regione, ed ha quindi effetti distinti per ciascuna delle Regioni cui si riferiscono i posti messi a concorso. In altri termini, le graduatorie sono regionali e non comunicano tra di loro, e dunque si è sostanzialmente in presenza di tredici confronti concorsuali che hanno una sorte propria. Tale conclusione non viene meno se si considera l’art. 31, comma 3, del d.l. 19/2024, che, con espresso riferimento alle assunzioni presso l’INL, prevede che l’Istituto “ può coprire i posti vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati”, trattandosi, appunto, di assunzione mediante utilizzazione di una diversa e autonoma graduatoria.
6. Il ricorso, tuttavia, è infondato e deve quindi essere respinto.
6.1. Come ha precisato l’Avvocatura, la prova scritta del concorso si è svolta in tutte le Regioni il 9 aprile 2025, ma le commissioni di BR, Lazio e Abruzzo hanno disposto lo svolgimento anche di una prova suppletiva, accogliendo le istanze formulate a tutela della maternità (d.lgs. 151/2001) da candidate impossibilitate a partecipare per documentata gravidanza o allattamento; tale prova (c.d. asincrona) è stata svolta il 25 luglio 2025, cosicché soltanto alla sua conclusione le commissioni hanno potuto avviare le relative operazioni di correzione, nel rispetto del principio dell’anonimato. Dunque, non vi sono elementi per supporre che il “ritardo” nell’approvazione della graduatoria sia stato dovuto a negligenza, o addirittura ad una scelta della Commissione, ma è del tutto plausibile che il superamento della scadenza del termine di sospensione della norma taglia idonei sia la conseguenza di un’attività supplementare legittima, e probabilmente doverosa.
6.2. Che poi la modifica della (postilla sul numero degli idonei, apposta alla) graduatoria sia stata determinata dalla necessità di correggere in autotutela un errore materiale, legato all’omessa percezione, in prima battuta, della circostanza che, per effetto del trascorrere del tempo, era mutata la disciplina applicabile, sembra evidente. Non vi è stata quindi alcuna rivalutazione degli interessi coinvolti, né alcuna contraddittorietà in senso proprio. E non sarebbe comunque ravvisabile un affidamento giuridicamente qualificato e meritevole di tutela, stante l’esiguo arco temporale in cui è stata esercitata l’autotutela e, soprattutto, la presenza di un vizio immediatamente percepibile anche da parte della ricorrente (la quale, peraltro, conosceva il contenuto del bando, il cui art. 7, comma 2, prevedeva l’applicazione del limite del 20%).
6.3. D’altra parte, la normativa in questione è univoca e, costituendo quella dell’art. 4, comma 9, del d.l. 25/2025, una disposizione eccezionale, legata ad ipotesi precise, essa deve intendersi di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione estensiva o analogica. La pretesa della ricorrente alla “disapplicazione” del termine per la graduatoria dell’BR, in ragione di una pretesa esigenza di uniformità nazionale, non trova alcun fondamento nella legge.
6.4. Né vale richiamare il principio della par condicio competitorum, in quanto esso – come ha sottolineato l’Avvocatura dello Stato - tutela i candidati rispetto all’applicazione uniforme delle regole della selezione, non rispetto alle conseguenze che variazioni normative sopravvenute producono su procedure concorsuali strutturalmente differenziate per regione. D’altra parte, il decreto n. 9/2026 non era stato pubblicato sul portale istituzionale del reclutamento (inPA), ma unicamente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito dell’INL, in un contesto che – sottolinea sempre l’Avvocatura, con argomentazioni non confutate da controparte - non ne implicava l’operatività ai fini dell’avvio della chiamata dei candidati (tanto che, al momento dell’annullamento in autotutela, nessuna proposta di assunzione era stata formulata e nessuna procedura di chiamata era stata avviata).
7. Considerata la natura della controversia, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’BR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN UN, Presidente, Estensore
Daniela Carrarelli, Consigliere
Elena Daniele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN UN |
IL SEGRETARIO