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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 04/12/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 690/2019
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
GI LA pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorsi depositati in data
13.12.2019 e 27.1.2020
d a
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, Parte_8 Parte_9 Parte_10
[...]
rappresentati e difesi dall' avv. Alberto Ghidoni pec
, dall'avv. Laura Bianchi pec Email_1
e dall'avv. Giordano Stella pec Email_2
Email_3 pagina 1 di 24 ricorrenti
c o n t r o
Controparte_1
rappresentata e difesa dal prof. avv. GI Frus pec
, dall'avv. Andrea Buchicchio pec Email_4
e dall'avv. Nicola Mangione pec Email_5
Email_6
convenuta
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
“1) Previo accertamento, anche incidentale, della nullità del licenziamento intimato da
Mimosa soc. coop ai ricorrenti, in data 06/06/2019, accertare e dichiarare la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge e contratto, dei rapporti di lavoro dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 2112 c.c., con con conservazione di ogni diritto CP_2
pregresso e con assegnazione delle stesse mansioni svolte in precedenza,
2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla conservazione del trattamento economico in atto al momento del trasferimento d'azienda (in via subordinata, cambio appalto), ai sensi dell'art. 32 L.P. 2/2016, nonché ex art. 36 Cost e 2103 c.c., applicando il ccnl Terziario quale parametro di riferimento per la sola retribuzione oraria e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore dei CP_2
ricorrenti delle differenze retributive medio tempore maturate, nonché all'introduzione, per il futuro, di superminimo individuale non assorbibile, volto a compensare le differenze retributive tra il trattamento del ccnl terziario e il ccnl multiservizi
3) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel 3° livello del ccnl multiservizi e l'illegittimità del mutamento di categoria legale, da pagina 2 di 24 impiegato a operaio e per l'effetto condannare al pagamento in favore CP_2
dei ricorrenti delle differenze retributive medio tempore maturate;
4) con rivalutazione monetaria e interessi legali, ex art. 1284, comma 4, c.c., dal dovuto al saldo;
5) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Controparte_1
“Voglia il Tribunale respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
NEL MERITO, rigettare tutte le domande dei ricorrenti per i motivi sopra esposti;
IN OGNI CASO, con il favore delle spese di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.”
MOTIVAZIONE
§1 la sentenza non definitiva e l'ordinanza ex art. 279 co. 2 in relazione al co. 1 n. 4 cod.proc.civ.
Con sentenza non definitiva n. 152/2024 del 24.9.2024 questo giudice ha così statuito:
“Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. GI LA, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta l'eccezione, sollevata dalla società convenuta Controparte_1
, di “intervenuta cessazione della materia del contendere”.
[...]
pagina 3 di 24 2. Dichiara che l'avvicendamento nell'esercizio della medesima (o quanto meno analoga) attività afferente al servizio presso l – Parte_11
riguardante la società convenuta , quale appaltatrice Controparte_3
uscente in data 15.7.2019, e la società convenuta Controparte_1
, nonché la società quali
[...] Controparte_4
appaltatrici entranti in data 16.7.2019 – ha integrato la fattispecie, disciplinata dalla direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, recepita mediante l'art. 2112 cod.civ., del trasferimento di azienda melius di un ramo di azienda
(quello concernente lo svolgimento del servizio oggetto del contratto di appalto che la società datrice aveva stipulato, quale Controparte_3
appaltatrice, con l' , quale appaltante, in data Parte_11
21.4.2010).
3. Dichiara che il ricorrente è incorso nella decadenza ex art. 6 co.1 Parte_7
L. 15.7.1966, n. 604 dal potere di impugnare il recesso intimatogli dalla società
con lettera del 6.6.2019. Controparte_3
4. Dichiara che, ad eccezione della posizione di , i rapporti di lavoro Parte_7
subordinato costituiti tra la società e i ricorrenti Controparte_3
sono, in data 16.7.2019, continuati, ai sensi dell'art. 2112 co.1 cod. civ., con la società convenuta . Controparte_1
5. Annulla, ad eccezione della posizione di , i recessi intimati, con Parte_7
comunicazioni del 6.6.2019, ai ricorrenti da , all'esito Controparte_3
della procedura di licenziamento collettivo con effetto al 15.7.2019.
6. Rigetta le domande di parte ricorrente volte ad accertare l'assoggettamento dei rapporti di lavoro subordinato, costituiti dalla società convenuta
[...]
con i ricorrenti, alla disciplina prevista dal Controparte_1 pagina 4 di 24 CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi già precedentemente applicato da , e la conservazione Controparte_3
dei diritti maturati dai ricorrenti in punto di inquadramento e retribuzione all'epoca del rapporto con . CP_3 Controparte_3
7. Accerta in favore dei ricorrenti:
❖ il diritto all'inquadramento nel III (terzo) livello CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, in costanza dei rapporti di lavoro subordinato con la società convenuta;
Controparte_1
❖ il diritto di percepire dalla società convenuta Controparte_1
le relative differenze retributive (anche considerando
[...]
l'anzianità maturata per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro, di cui alla statuizione sub 3., ad eccezione della posizione di ). Parte_7
8. Dispone l'integrale compensazione delle spese tra i ricorrenti e la società
[...]
coatta amministrativa. Controparte_5
9. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali in ordine agli altri rapporti processuali.
10. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione”.
Con ordinanza ex art. 279 co. 2 in relazione al co. 1 n. 4 cod.proc.civ. pronunciata alla medesima udienza si è, altresì, statuito:
“Il giudice, vista la propria sentenza non definitiva di data odierna, ritenuta la necessità di avvalersi di c.t.u. ai fini della liquidazione dei crediti scaturenti in favore dei ricorrenti dalle statuizioni dell'odierna sentenza,
pagina 5 di 24 NOMINA consulente tecnico d'ufficio il dott. – Trento, via A. Rosmini, 58. Persona_1
FISSA per la comparizione del c.t.u. l'udienza del 29 ottobre 2024, ore 13,00”.
§2 la consulenza tecnica d'ufficio
Il c.t.u. consulente del lavoro dott. ha depositato in data 27.10.2025 la Persona_1
propria relazione.
Con congrua e logica motivazione di ordine tecnico il c.t.u. ha così determinato i crediti scaturenti in favore dei ricorrenti dalle statuizioni dell'odierna sentenza:
➢ per € 14.271,24 di cui € 329,44 a titolo di TFR, Parte_1
➢ per € 2.309,39 di cui € 92,98 a titolo di TFR, Parte_2
➢ per € 13.252,52 di cui € 585,80 a titolo di TFR, Parte_3
➢ per € 12.111,32 di cui € 422,23 a titolo di TFR, Parte_4
➢ per € 9.918,78 di cui € 174,52 a titolo di TFR, Parte_5
➢ per € 19.902,78 di cui € 969,87 a titolo di TFR, Parte_6
➢ per € 2.379,46, Parte_7
➢ per € 13.677,06 di cui € 747,29 a titolo di TFR, Parte_8
➢ per € 20.538,68 di cui € 1.114,05 a titolo di TFR, Parte_9
➢ per € 18.628,33 di cui € 918,48 a titolo di TFR. Parte_10
Il c.t. di parte ricorrente non ha formulato critiche verso l'elaborato del c.t.u..
Invece, la società convenuta con nota depositata in data Controparte_1
16.11.2025, ha chiesto:
pagina 6 di 24 “di disporre la rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, precisando che il
CTU è tenuto a calcolare gli scatti di anzianità previsti dall'art. 22 CCNL Multiservizi dal luglio
2019; in subordine, di convocare il CTU per l'acquisizione di chiarimenti in contraddittorio tra le parti sulle questioni sollevate e sulle osservazioni della convenuta, disponendo, ove ritenuto opportuno, la successiva integrazione o correzione della relazione peritale nei limiti dell'incarico originariamente conferito”.
α
Ad avviso della convenuta dalle statuizioni contenute nella Controparte_1
sentenza non definitiva, le quali hanno accertato:
❖ “il diritto all'inquadramento nel III (terzo) livello CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, in costanza dei rapporti di lavoro subordinato con la società convenuta
[...]
”; Controparte_1
❖ “il diritto di percepire dalla società convenuta Controparte_1
produzione le relative differenze retributive (anche considerando CP_1
l'anzianità maturata per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro, di cui alla statuizione sub 3., […]”, il c.t.u. “ha tratto l'indebita conclusione che siano dovuti dalla cessionaria in favore dei lavoratori anche gli scatti di anzianità astrattamente maturati dagli stessi durante il rapporto di lavoro presso la cedente, in base ad una applicazione retroattiva del CCNL Multiservizi”.
β
Più concretamente parte convenuta si duole che il c.t.u., ai fini del computo delle CP_1
differenze retributive scaturenti dal riconoscimento del diritto all'inquadramento nel III livello, abbia “inserito l'equivalente di quattro scatti di anzianità (a seconda dell'anzianità pagina 7 di 24 pregressa), ulteriori rispetto al primo scatto biennale spettante in applicazione dell'art. 22 del ccnl
Multiservizi, secondo cui per gli impiegati il diritto allo scatto matura dopo due anni di anzianità
“presso una stessa impresa””.
γ
Afferma che “il riconoscimento di scatti di anzianità relativi al periodo pregresso alla cessione sulla base di un contratto collettivo all'epoca non applicato è indebito per varie ragioni”, vale a dire:
1) “il riconoscimento dell'anzianità convenzionale a partire dall'inizio del rapporto di lavoro presso la cedente, insito nella continuazione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità propria dell'art. 2112, primo comma, c.c., non comporta la ricostruzione del trattamento scatti secondo la disciplina collettiva in essere presso il cessionario in riferimento all'anzianità maturata presso il cedente”;
2) “nel corso del rapporto presso il cedente i lavoratori hanno percepito gli scatti loro spettanti secondo la disciplina collettiva applicabile in forza del precedente CC (Turismo): non si vede, pertanto, la ragione di una nuova erogazione per il medesimo titolo (tanto più sulla base di un contratto collettivo non applicato nel periodo precedente rispetto alla cessione e al mutamento di contrattazione collettiva)”;
3) “l'anzianità pregressa, quale fatto storico, di per sé non genera “diritti”, a meno che il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria non la contempli come presupposto per il riconoscimento di determinati benefici (come ad esempio, avviene ai fini dell'inquadramento nel III livello retributivo degli impiegati esecutivi, dove il CCNL riconosce un automatico diritto a tale livello dopo 18 mesi di effettivo servizio nel livello precedente)”;
4) “diversamente, l'anzianità pregressa non genera automaticamente alcun diritto, nemmeno quello agli scatti (che nel caso di specie sono già stati percepiti presso e, seguendo CP_3
pagina 8 di 24 l'impostazione errata del consulente, dovrebbero essere nuovamente pagati dalla cessionaria!)”;
5) “nel caso in esame l'art. 22 del ccnl Multiservizi stabilisce che, per gli impiegati, l'anzianità di servizio maturata “presso una stessa impresa” determina uno scatto biennale;
dunque, il presupposto che determina il sorgere del diritto agli scatti l'anzianità di servizio presso uno stesso datore di lavoro, non invece quella legata agli anni di servizio prestati nel settore”;
6) “laddove le parti sociali abbiano voluto dare rilievo all'anzianità di servizio nel settore, anziché nell'impresa, lo hanno detto esplicitamente: come, ad esempio, nel caso della disciplina degli scatti per gli operai (v. sempre art. 22 CCNL Multiservizi)”;
7) “ne discende che gli unici scatti di anzianità cui i lavoratori hanno diritto di percepire dalla cessionaria sono quelli maturati a partire dal biennio successivo al momento in cui hanno iniziato a prestare servizio alle dipendenze della stessa cessionaria”;
8) “a conferma di quanto precede, occorre ricordare che, secondo un orientamento ormai consolidato tra la giurisprudenza di legittimità, la contrattazione collettiva dell'impresa cedente
è sostituita immediatamente ed in tutto da quella applicata nell'impresa cessionaria, anche se più sfavorevole (Cass. 10614/2011; Cass n. 5882/2010), e che tale sostituzione non può ovviamente comportare l'applicazione retroattiva di norme contrattuali non vigenti nel periodo pregresso, ma regolare il periodo successivo”.
- - -
Si tratta assunti che non possono essere condivisi.
a)
Come specificato sia nella sentenza non definitiva sia nella contestuale ordinanza ex art. 279 co.1 n.4 e 2, questo giudice ha ritenuto necessario avvalersi di c.t.u. “ai fini della liquidazione dei crediti scaturenti in favore dei ricorrenti dalle statuizioni della
[predetta] sentenza”, vale a dire: pagina 9 di 24 “2. Dichiara che l'avvicendamento nell'esercizio della medesima (o quanto meno analoga) attività afferente al servizio presso l' – Parte_11
riguardante la società convenuta , quale appaltatrice Controparte_3
uscente in data 15.7.2019, e la società convenuta Controparte_1
, nonché la società quali
[...] Controparte_4
appaltatrici entranti in data 16.7.2019 – ha integrato la fattispecie, disciplinata dalla direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, recepita mediante l'art. 2112 cod.civ., del trasferimento di azienda melius di un ramo di azienda (quello concernente lo svolgimento del servizio oggetto del contratto di appalto che la società datrice aveva stipulato, quale appaltatrice, con l' Controparte_3 [...]
, quale appaltante, in data 21.4.2010)”; Parte_11
“4. Dichiara che, ad eccezione della posizione di , i rapporti di lavoro Parte_7
subordinato costituiti tra la e i ricorrenti sono, CP_1 Controparte_3
in data 16.7.2019, continuati, ai sensi dell'art. 2112 co.1 cod. civ., con la società convenuta ”; Controparte_1
“7. Accerta in favore dei ricorrenti:
❖ il diritto all'inquadramento nel III (terzo) livello CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, in costanza dei rapporti di lavoro subordinato con la società convenuta;
Controparte_1
❖ il diritto di percepire dalla società convenuta Controparte_1
le relative differenze retributive (anche considerando
[...]
l'anzianità maturata per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro, di cui alla statuizione sub 3., ad eccezione della posizione di )” Parte_7
pagina 10 di 24 b)
Come appare evidente, i crediti, che il c.t.u. è stato chiamato a liquidare nell'espletamento dell'incarico affidatogli, riguardano il periodo di lavoro che i ricorrenti hanno svolto alle dipendenze di e che ha avuto inizio a Controparte_1
decorrere dal 16.7.2019.
c)
Come anche espressamente precisato in sentenza sub §2 4. e nel punto 4. del dispositivo, trovando nella vicenda in esame applicazione il disposto ex art. 2112 co.1 cod.civ., i rapporti di lavoro subordinato costituiti tra l'apparente appaltatore uscente, ma in realtà imprenditore cedente ( ) e i ricorrenti sono, in data CP_3 Controparte_3
16.7.2019, continuati con l'apparente appaltatore entrante, ma in realtà imprenditore cessionario ( , ad eccezione del ricorrente per Controparte_1 Parte_7
una ragione a lui peculiare.
Correlativamente, il periodo di lavoro, che, a far data dal 16.7.2019, ciascun ricorrente ha svolto alle dipendenze di afferisce al rapporto di lavoro Controparte_1
subordinato da lui iniziato alle dipendenze di Controparte_3
Quindi ciascun ricorrente è stato parte prestatrice dell'unico rapporto di lavoro subordinato, nel quale ha svolto il ruolo di datore prima in Controparte_3
seguito Controparte_1
L'unicità del rapporto di lavoro subordinato ha comportato, come espressamente statuito nella sentenza non definitiva in sentenza sub §2
6. b) – non modificabile in questa fase –
“la conservazione dell'anzianità di servizio, la quale è un effetto indefettibile della continuità del rapporto ex art. 2112 co.1 cod.civ.”.
pagina 11 di 24 d)
Alla luce dei suesposti richiami si ritengono non persuasive le critiche formulate dalla convenuta in ordine all'elaborato del c.t.u.. CP_1 ad α
Secondo parte convenuta, dalle statuizioni della sentenza non definitiva il c.t.u. “ha tratto l'indebita conclusione che siano dovuti dalla cessionaria in favore dei lavoratori anche gli scatti di anzianità astrattamente maturati dagli stessi durante il rapporto di lavoro presso la cedente, in base ad una applicazione retroattiva del CCNL Multiservizi”.
Di contro, a ben vedere, il c.t.u. ha determinato il trattamento retributivo afferente al periodo di lavoro svolto, a far data dal 16.7.2019, dai ricorrenti in favore di
[...]
: Controparte_1
✓ considerando, in ragione dell'unicità del rapporto di lavoro per effetto dell'applicazione dell'art. 2112 co.1 cod.civ., l'anzianità maturata a decorrere dalla costituzione, in data 21.4.2010, di quel rapporto con la cedente Controparte_3
);
[...]
✓ applicando il CCNL Multiservizi vigente durante il periodo di lavoro svolto, a far data dal 16.7.2019, dai ricorrenti in favore di Controparte_1
a β
Secondo parte convenuta il c.t.u. ha “inserito l'equivalente di quattro scatti di anzianità (a seconda dell'anzianità pregressa), ulteriori rispetto al primo scatto biennale spettante in applicazione dell'art. 22 del ccnl Multiservizi, secondo cui per gli impiegati il diritto allo scatto matura dopo due anni di anzianità “presso una stessa impresa””.
Di contro il c.t.u. ha correttamente applicato l'art. 22 co. 1 CCNL Multiservizi, atteso che, nell'ipotesi di continuazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 co.1 cod.civ., l'imprenditore cedente e l'imprenditore cessionario devono considerarsi, stante pagina 12 di 24 l'unicità del rapporto di lavoro, di cui prima l'uno e poi l'altro sono stati parte, ognuno quale datore, “una stessa impresa” ai fini della portata precettiva della suddetta clausola collettiva, e, quindi, l'anzianità di servizio, concernente il lavoro prestato dai ricorrenti in favore prima di poi di in Controparte_3 Controparte_1
esecuzione dell'unico rapporto di lavoro, deve considerarsi maturata presso “una stessa impresa”, sempre ai fini della portata precettiva della suddetta clausola collettiva.
a γ 1)
La società convenuta sostiene che “il riconoscimento dell'anzianità convenzionale a partire dall'inizio del rapporto di lavoro presso la cedente, insito nella continuazione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità propria dell'art. 2112, primo comma, c.c., non comporta la ricostruzione del trattamento scatti secondo la disciplina collettiva in essere presso il cessionario in riferimento all'anzianità maturata presso il cedente”.
L'assunto, se fosse accolto comporterebbe de plano il disconoscimento ai ricorrenti dell' anzianità maturata presso l'imprenditore cedente ( che la Controparte_3
sentenza non definitiva – immodificabile in questa fase – ha loro attribuito per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro ex art. 2112 co.1 cod.civ., ai fini della determinazione del trattamento retributivo loro spettante nel periodo in cui hanno lavorato alle dipendenze dell'imprenditore cessionario . Controparte_1
a γ 2)
La società ricorrente deduce: “nel corso del rapporto presso il cedente i lavoratori hanno percepito gli scatti loro spettanti secondo la disciplina collettiva applicabile in forza del precedente
CC (Turismo): non si vede, pertanto, la ragione di una nuova erogazione per il medesimo titolo
(tanto più sulla base di un contratto collettivo non applicato nel periodo precedente rispetto alla cessione e al mutamento di contrattazione collettiva)”.
pagina 13 di 24 Di contro, i conteggi predisposti dal c.t.u. non determinano alcuna “nuova erogazione per il medesimo titolo” di quanto percepito dai ricorrenti nel periodo in cui hanno lavorato in favore della cedente Infatti., come già evidenziato ad α, il Controparte_3
c.t.u. ha determinato il trattamento retributivo afferente al periodo di lavoro svolto, a far data dal 16.7.2019, dai ricorrenti in favore di Controparte_1
✓ considerando, in ragione dell'unicità del rapporto di lavoro per effetto dell'applicazione dell'art. 2112 co.1 cod.civ., l'anzianità maturata a decorrere dalla costituzione, in data 21.4.2010, di quel rapporto con la cedente Controparte_3
);
[...]
✓ applicando il CCNL Multiservizi vigente durante il periodo di lavoro svolto, a far data dal 16.7.2019, dai ricorrenti in favore di Controparte_1
a γ 3)
La società ricorrente sostiene che: “l'anzianità pregressa, quale fatto storico, di per sé non genera “diritti”, a meno che il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria non la contempli come presupposto per il riconoscimento di determinati benefici (come ad esempio, avviene ai fini dell'inquadramento nel III livello retributivo degli impiegati esecutivi, dove il CCNL riconosce un automatico diritto a tale livello dopo 18 mesi di effettivo servizio nel livello precedente)”;
Così opinando, parte ricorrente, come già a γ 1), nega ai ricorrenti l' anzianità maturata presso l'imprenditore cedente ( che la sentenza non Controparte_3
definitiva – immodificabile in questa fase – ha loro riconosciuto per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro ex art. 2112 co.1 cod.civ., ai fini della determinazione del trattamento retributivo loro spettante nel periodo in cui hanno lavorato alle dipendenze dell'imprenditore cessionario . Controparte_1
a γ 4)
pagina 14 di 24 Ad avviso della società convenuta “l'anzianità pregressa non genera automaticamente alcun diritto, nemmeno quello agli scatti (che nel caso di specie sono già stati percepiti presso CP_3
e, seguendo l'impostazione errata del consulente, dovrebbero essere nuovamente pagati dalla cessionaria!)”.
In ordine alla prima parte dell'assunto, appare sufficiente richiamare quanto statuito a proposito di γ 1) e γ 3) in punto riconoscimento, da parte della sentenza non definitiva, della anzianità maturata presso l'imprenditore cedente, per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro ex art. 2112 co.1 cod.civ., ai fini della determinazione del trattamento retributivo loro spettante nel periodo in cui hanno lavorato alle dipendenze dell'imprenditore cessionario . Controparte_1
In ordine alla seconda parte dell'assunto, appare sufficiente richiamare quanto statuito a proposito di γ 2) in ordine al fatto che i conteggi predisposti dal c.t.u. non determinano in favore dei ricorrenti alcun “nuovo pagamento” degli “scatti … percepiti presso ”. CP_3
a γ 5) e a γ 6)
La società convenuta deduce:
“nel caso in esame l'art. 22 del ccnl Multiservizi stabilisce che, per gli impiegati, l'anzianità di servizio maturata “presso una stessa impresa” determina uno scatto biennale;
dunque, il presupposto che determina il sorgere del diritto agli scatti l'anzianità di servizio presso uno stesso datore di lavoro, non invece quella legata agli anni di servizio prestati nel settore;
”
“laddove le parti sociali abbiano voluto dare rilievo all'anzianità di servizio nel settore, anziché nell'impresa, lo hanno detto esplicitamente: come, ad esempio, nel caso della disciplina degli scatti per gli operai (v. sempre art. 22 CCNL Multiservizi)”.
Si tratta di assunti non convincenti alla luce della statuizioni di cui a β: nell'ipotesi di continuazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 co.1 cod.civ.,
l'imprenditore cedente e l'imprenditore cessionario devono considerarsi, stante l'unicità pagina 15 di 24 del rapporto di lavoro, di cui prima l'uno e poi l'altro sono stati parte, ognuno quale datore, “una stessa impresa” ai fini della portata precettiva della suddetta clausola collettiva, e, quindi, l'anzianità di servizio, concernente il lavoro prestato dai ricorrenti in favore prima di poi di in Controparte_3 Controparte_1
esecuzione dell'unico rapporto di lavoro, deve considerarsi maturata presso “una stessa impresa”, sempre ai fini della portata precettiva della suddetta clausola collettiva.
a γ 7)
La società convenuta afferma che: “gli unici scatti di anzianità cui i lavoratori hanno diritto di percepire dalla cessionaria sono quelli maturati a partire dal biennio successivo al momento in cui hanno iniziato a prestare servizio alle dipendenze della stessa cessionaria”.
Così opinando, parte ricorrente, come già a γ 1) e a γ 3), nega ai ricorrenti l' anzianità maturata presso l'imprenditore cedente ( che la sentenza Controparte_3
non definitiva – immodificabile in questa fase – ha loro riconosciuto per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro ex art. 2112 co.1 cod.civ., ai fini della determinazione del trattamento retributivo loro spettante nel periodo in cui hanno lavorato alle dipendenze dell'imprenditore cessionario . Controparte_1
a γ 8)
La società convenuta – richiamando l' “orientamento ormai consolidato tra la giurisprudenza di legittimità”, secondo cui “la contrattazione collettiva dell'impresa cedente è sostituita immediatamente ed in tutto da quella applicata nell'impresa cessionaria, anche se più sfavorevole
(Cass. 10614/2011; Cass n. 5882/2010)” – afferma che “tale sostituzione non può ovviamente comportare l'applicazione retroattiva di norme contrattuali non vigenti nel periodo pregresso, ma regolare il periodo successivo”.
Orbene, i conteggi predisposti dal c.t.u. non comportano alcuna “applicazione retroattiva di norme contrattuali non vigenti nel periodo pregresso” ossia alcuna applicazione del CCNL pagina 16 di 24 Multiservizi in riferimento al periodo in cui i ricorrenti lavoravano in favore di
[...]
, venendo assoggettati a diverso CCNL. Controparte_3
Infatti, come già statuito ad α e a γ 2), il c.t.u. ha determinato il trattamento retributivo afferente al periodo di lavoro svolto, a far data dal 16.7.2019, dai ricorrenti in favore di
Controparte_1
✓ considerando, in ragione dell'unicità del rapporto di lavoro per effetto dell'applicazione dell'art. 2112 co.1 cod.civ., l'anzianità maturata a decorrere dalla costituzione, in data 21.4.2010, di quel rapporto con la cedente Controparte_3
);
[...]
✓ applicando il CCNL Multiservizi vigente durante il periodo di lavoro svolto, a far data dal 16.7.2019, dai ricorrenti in favore di Controparte_1
- - -
All'udienza odierna la difesa della società convenuta si è richiamata alla sentenza della
Suprema Corte Cass. 12.8.2021, n. 22834.
Si tratta di una pronuncia espressiva di un ormai consolidato orientamento (nello stesso senso Cass. 5.6.2013, n. 14208; Cass. 25.11.2014, n. 25021; Cass. 20.5.2015, n. 10385;
Cass. 28.9.2018, n. 23618; Cass. 9.12.2019, n. 32070), secondo cui “deve ritenersi non imposta dall'art. 2112 cod.civ. la ricostruzione del trattamento scatti secondo la disciplina collettiva in essere presso il cessionario in riferimento all'anzianità maturata in precedenza presso l'ente cedente"”.
Tuttavia, come hanno precisato Cass. 22834/2021 cit. e Cass. 25021/2014 cit., la portata precettiva di questa statuizione deve essere considerata tenendo conto della primauté che connota le sentenze interpretative della Corte di giustizia, le quali, secondo le giurisdizioni superiori (per tutte Corte cost. n. 113 del 1985 e n. 389 del 1989; tra le più recenti Cass. 22.5.2025, n. 13675; Cass. 14.4.2025, n. 9749) “hanno, al pari delle norme pagina 17 di 24 comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”; ad esse va attribuito “il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità”.
Orbene, nella sentenza del 6 settembre 2011, C- 108/10, , ECLI:EU:C:2011:542, ò Per_2
Corte di giustizia – esaminando “sostanzialmente” la questione “se l'art. 3 della direttiva
77/187 debba essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo della retribuzione di lavoratori oggetto di un trasferimento ai sensi di detta direttiva, il cessionario debba tener conto dell'anzianità lavorativa maturata dai citati lavoratori presso il cedente”
(punto 67) – ha statuito che:
l' “obiettivo” perseguito dalla direttiva 77/187 “consiste, essenzialmente, nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento” (punto 75);
“Il ricorso alla facoltà consistente nel sostituire, con effetto immediato, le condizioni di cui godevano i lavoratori trasferiti in base al contratto collettivo vigente presso il cedente con quelle previste dal contratto collettivo vigente presso il cessionario non può pertanto avere lo scopo, o l'effetto, di imporre a detti lavoratori condizioni globalmente meno favorevoli di quelle applicabili prima del trasferimento. Se così non fosse, la realizzazione dello scopo perseguito dalla direttiva 77/187 potrebbe essere agevolmente rimessa in discussione in qualsiasi settore disciplinato in forza di contratti collettivi, il che pregiudicherebbe l'efficacia pratica di detta direttiva” (punto
76);
pagina 18 di 24 “Viceversa, la direttiva 77/187 non può essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive o di altre condizioni lavorative in occasione di un trasferimento d'impresa” (punto 77); in una situazione nella quale vi sia la possibilità che, “a causa di un riconoscimento parziale dell'anzianità”, i lavoratori trasferiti “subiscano un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, sarebbe contrario allo scopo della direttiva 77/187, quale ricordato e delineato nei punti 75–77 della presente sentenza, non tener conto di detta anzianità nei limiti necessari all'approssimativo mantenimento del livello retributivo goduto da detti lavoratori presso il cedente” (punto 78);
“È compito del giudice del rinvio verificare se la ricorrente nella causa principale abbia sofferto, all'atto del suo trasferimento, un siffatto peggioramento retributivo” (punto
82); la Corte ha, quindi, dichiarato:
“Quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all'applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all'anzianità lavorativa, l'art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo. È compito del giudice del rinvio esaminare se, all'atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo”. pagina 19 di 24 - - -
Di conseguenza, occorre ora accertare nella vicenda in esame: da un lato, se negando ai ricorrenti il riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso la cedente (come pretenderebbe la convenuta Controparte_3 [...]
), essi subiscano, all'atto della determinazione della loro posizione Controparte_1
retributiva di partenza presso la cessionaria , un peggioramento retributivo CP_1
sostanziale rispetto alla loro posizione, presso la cedente immediatamente CP_3
precedente al trasferimento;
dall'altro, se riconoscendo ai ricorrenti l'anzianità da loro maturata presso la cedente
(come ha fatto il c.t.u. nel predisporre i conteggi ai fini Controparte_3
dell'assolvimento del suo incarico), essi ottengano presso la cessionaria un CP_1
miglioramento delle condizioni retributive rispetto alla loro posizione, presso la cedente immediatamente precedente al trasferimento. CP_3
A tal fine appare sufficiente, stante l'assenza di differenze sostanziali, esaminare la situazione di uno solo dei ricorrenti, scelto casualmente nel primo indicato nell'atto introduttivo ( ). Parte_1
Orbene, come emerge dai prospetti paga di maggio e luglio 2019 (doc. 23 fasc. ric.), ella, nel periodo immediatamente precedente il trasferimento alle dipendenze di
[...]
, percepiva una retribuzione mensile complessiva (composta da paga Controparte_1
base, contingenza, scatti di anzianità, terzo elemento) di € 1.577,59; secondo i conteggi predisposti dalla società convenuta (che ha disconosciuto del CP_1
tutto l'anzianità maturata dalla lavoratrice presso la cedente ), Controparte_3
a petterebbe per il mese di agosto 2019 una retribuzione complessiva di € Pt_1
1.239,39 (composta da paga base, contingenza ed EDR);
pagina 20 di 24 secondo i conteggi predisposti dal c.t.u. (che ha riconosciuto integralmente l'anzianità maturata dal lavoratore presso la cedente , a Controparte_3 Pt_1
spetterebbe per il mese di agosto 2019 una retribuzione complessiva di € 1.487,72
(composta da paga base, contingenza, scatti di anzianità ed EDR).
In definitiva: il disconoscimento dell'anzianità maturata dalla lavoratrice presso la cedente
[...]
comporterebbe per il ricorrente, all'atto della determinazione della Controparte_3
sua posizione di partenza presso la cessionaria , un netto peggioramento retributivo CP_1
rispetto alla sua posizione, presso la cedente immediatamente precedente al CP_3
trasferimento; invece l'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata dalla lavoratrice presso la cedente non comporta per il ricorrente, all'atto della Controparte_3
determinazione della sua posizione di partenza presso la cessionaria , un CP_1
miglioramento rispetto alla sua posizione, presso la cedente immediatamente CP_3
precedente al trasferimento.
Quindi la liquidazione dei crediti derivati in favore dei ricorrenti dalla statuizioni della sentenza non definitiva deve avvenire secondo i conteggi predisposti dal c.t.u..
Non meritano, perciò, accoglimento le istanze, formulate dalla convenuta CP_1
, di “rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio” o, in
[...]
subordine, di convocazione del c.t.u. “per l'acquisizione di chiarimenti”.
§3 conclusioni
In definitiva, la convenuta va Controparte_1
condannata a corrispondere:
pagina 21 di 24 ➢ in favore di la somma di € 14.271,24 di cui € 329,44 a Parte_1
titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 2.309,39 di cui € 92,98 a titolo Parte_2
di TFR,
➢ in favore di la somma di € 13.252,52 di cui € 585,80 a titolo Parte_3
di TFR,
➢ in favore di la somma di € 12.111,32 di cui € 422,23 a titolo Parte_4
di TFR,
➢ in favore di la somma di € 9.918,78 di cui € 174,52 a titolo di Parte_5
TFR,
➢ in favore di la somma di € 19.902,78 di cui € 969,87 a titolo di Parte_6
TFR,
➢ in favore di la somma di € 2.379,46, Parte_7
➢ in favore di la somma di € 13.677,06 di cui € Parte_8
747,29 a titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 20.538,68 di cui € 1.114,05 a Parte_9
titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 18.628,33 di cui € 918,48 a Parte_10
titolo di TFR;
tali somme vanno maggiorate ex art. 429 co.3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co.36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost. 2.11.2000, n. 459).
Stante la parziale soccombenza reciproca, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio nella misura di un quarto. pagina 22 di 24 La società convenuta va condannata alla rifusione, in favore dei ricorrenti, dei residui tre quarti.
Le spese di c.t.u. vengono poste a definitivo carico della società convenuta, la quale ne ha dato origine.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. GI LA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna la convenuta a Controparte_1
corrispondere:
➢ in favore di la somma di € 14.271,24 di cui € 329,44 a Parte_1
titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 2.309,39 di cui € 92,98 a titolo Parte_2
di TFR,
➢ in favore di la somma di € 13.252,52 di cui € 585,80 a titolo Parte_3
di TFR,
➢ in favore di la somma di € 12.111,32 di cui € 422,23 a titolo Parte_4
di TFR,
➢ in favore di la somma di € 9.918,78 di cui € 174,52 a titolo di Parte_5
TFR,
➢ in favore di la somma di € 19.902,78 di cui € 969,87 a titolo di Parte_6
TFR,
➢ in favore di la somma di € 2.379,46, Parte_7
➢ in favore di la somma di € 13.677,06 di cui € Parte_8
747,29 a titolo di TFR, pagina 23 di 24 ➢ in favore di la somma di € 20.538,68 di cui € 1.114,05 a Parte_9
titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 18.628,33 di cui € 918,48 a Parte_10
titolo di TFR, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
2. Dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio nella misura di un quarto.
3. Condanna la società convenuta alla rifusione, in favore dei ricorrenti, dei residui tre quarti, liquidati nella somma di € 13.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA., oltre al rimborso del contributo unificato di € 259,00 in favore del ricorrente . Parte_2
4. Pone a definitivo carico della società convenuta le spese di c.t.u., come liquidate nel decreto del 4.11.2025, salva la solidarietà in favore del c.t.u..
Trento, 4 dicembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. GI LA
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
GI LA pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorsi depositati in data
13.12.2019 e 27.1.2020
d a
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, Parte_8 Parte_9 Parte_10
[...]
rappresentati e difesi dall' avv. Alberto Ghidoni pec
, dall'avv. Laura Bianchi pec Email_1
e dall'avv. Giordano Stella pec Email_2
Email_3 pagina 1 di 24 ricorrenti
c o n t r o
Controparte_1
rappresentata e difesa dal prof. avv. GI Frus pec
, dall'avv. Andrea Buchicchio pec Email_4
e dall'avv. Nicola Mangione pec Email_5
Email_6
convenuta
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
“1) Previo accertamento, anche incidentale, della nullità del licenziamento intimato da
Mimosa soc. coop ai ricorrenti, in data 06/06/2019, accertare e dichiarare la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge e contratto, dei rapporti di lavoro dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 2112 c.c., con con conservazione di ogni diritto CP_2
pregresso e con assegnazione delle stesse mansioni svolte in precedenza,
2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla conservazione del trattamento economico in atto al momento del trasferimento d'azienda (in via subordinata, cambio appalto), ai sensi dell'art. 32 L.P. 2/2016, nonché ex art. 36 Cost e 2103 c.c., applicando il ccnl Terziario quale parametro di riferimento per la sola retribuzione oraria e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore dei CP_2
ricorrenti delle differenze retributive medio tempore maturate, nonché all'introduzione, per il futuro, di superminimo individuale non assorbibile, volto a compensare le differenze retributive tra il trattamento del ccnl terziario e il ccnl multiservizi
3) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel 3° livello del ccnl multiservizi e l'illegittimità del mutamento di categoria legale, da pagina 2 di 24 impiegato a operaio e per l'effetto condannare al pagamento in favore CP_2
dei ricorrenti delle differenze retributive medio tempore maturate;
4) con rivalutazione monetaria e interessi legali, ex art. 1284, comma 4, c.c., dal dovuto al saldo;
5) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Controparte_1
“Voglia il Tribunale respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
NEL MERITO, rigettare tutte le domande dei ricorrenti per i motivi sopra esposti;
IN OGNI CASO, con il favore delle spese di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.”
MOTIVAZIONE
§1 la sentenza non definitiva e l'ordinanza ex art. 279 co. 2 in relazione al co. 1 n. 4 cod.proc.civ.
Con sentenza non definitiva n. 152/2024 del 24.9.2024 questo giudice ha così statuito:
“Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. GI LA, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta l'eccezione, sollevata dalla società convenuta Controparte_1
, di “intervenuta cessazione della materia del contendere”.
[...]
pagina 3 di 24 2. Dichiara che l'avvicendamento nell'esercizio della medesima (o quanto meno analoga) attività afferente al servizio presso l – Parte_11
riguardante la società convenuta , quale appaltatrice Controparte_3
uscente in data 15.7.2019, e la società convenuta Controparte_1
, nonché la società quali
[...] Controparte_4
appaltatrici entranti in data 16.7.2019 – ha integrato la fattispecie, disciplinata dalla direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, recepita mediante l'art. 2112 cod.civ., del trasferimento di azienda melius di un ramo di azienda
(quello concernente lo svolgimento del servizio oggetto del contratto di appalto che la società datrice aveva stipulato, quale Controparte_3
appaltatrice, con l' , quale appaltante, in data Parte_11
21.4.2010).
3. Dichiara che il ricorrente è incorso nella decadenza ex art. 6 co.1 Parte_7
L. 15.7.1966, n. 604 dal potere di impugnare il recesso intimatogli dalla società
con lettera del 6.6.2019. Controparte_3
4. Dichiara che, ad eccezione della posizione di , i rapporti di lavoro Parte_7
subordinato costituiti tra la società e i ricorrenti Controparte_3
sono, in data 16.7.2019, continuati, ai sensi dell'art. 2112 co.1 cod. civ., con la società convenuta . Controparte_1
5. Annulla, ad eccezione della posizione di , i recessi intimati, con Parte_7
comunicazioni del 6.6.2019, ai ricorrenti da , all'esito Controparte_3
della procedura di licenziamento collettivo con effetto al 15.7.2019.
6. Rigetta le domande di parte ricorrente volte ad accertare l'assoggettamento dei rapporti di lavoro subordinato, costituiti dalla società convenuta
[...]
con i ricorrenti, alla disciplina prevista dal Controparte_1 pagina 4 di 24 CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi già precedentemente applicato da , e la conservazione Controparte_3
dei diritti maturati dai ricorrenti in punto di inquadramento e retribuzione all'epoca del rapporto con . CP_3 Controparte_3
7. Accerta in favore dei ricorrenti:
❖ il diritto all'inquadramento nel III (terzo) livello CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, in costanza dei rapporti di lavoro subordinato con la società convenuta;
Controparte_1
❖ il diritto di percepire dalla società convenuta Controparte_1
le relative differenze retributive (anche considerando
[...]
l'anzianità maturata per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro, di cui alla statuizione sub 3., ad eccezione della posizione di ). Parte_7
8. Dispone l'integrale compensazione delle spese tra i ricorrenti e la società
[...]
coatta amministrativa. Controparte_5
9. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali in ordine agli altri rapporti processuali.
10. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione”.
Con ordinanza ex art. 279 co. 2 in relazione al co. 1 n. 4 cod.proc.civ. pronunciata alla medesima udienza si è, altresì, statuito:
“Il giudice, vista la propria sentenza non definitiva di data odierna, ritenuta la necessità di avvalersi di c.t.u. ai fini della liquidazione dei crediti scaturenti in favore dei ricorrenti dalle statuizioni dell'odierna sentenza,
pagina 5 di 24 NOMINA consulente tecnico d'ufficio il dott. – Trento, via A. Rosmini, 58. Persona_1
FISSA per la comparizione del c.t.u. l'udienza del 29 ottobre 2024, ore 13,00”.
§2 la consulenza tecnica d'ufficio
Il c.t.u. consulente del lavoro dott. ha depositato in data 27.10.2025 la Persona_1
propria relazione.
Con congrua e logica motivazione di ordine tecnico il c.t.u. ha così determinato i crediti scaturenti in favore dei ricorrenti dalle statuizioni dell'odierna sentenza:
➢ per € 14.271,24 di cui € 329,44 a titolo di TFR, Parte_1
➢ per € 2.309,39 di cui € 92,98 a titolo di TFR, Parte_2
➢ per € 13.252,52 di cui € 585,80 a titolo di TFR, Parte_3
➢ per € 12.111,32 di cui € 422,23 a titolo di TFR, Parte_4
➢ per € 9.918,78 di cui € 174,52 a titolo di TFR, Parte_5
➢ per € 19.902,78 di cui € 969,87 a titolo di TFR, Parte_6
➢ per € 2.379,46, Parte_7
➢ per € 13.677,06 di cui € 747,29 a titolo di TFR, Parte_8
➢ per € 20.538,68 di cui € 1.114,05 a titolo di TFR, Parte_9
➢ per € 18.628,33 di cui € 918,48 a titolo di TFR. Parte_10
Il c.t. di parte ricorrente non ha formulato critiche verso l'elaborato del c.t.u..
Invece, la società convenuta con nota depositata in data Controparte_1
16.11.2025, ha chiesto:
pagina 6 di 24 “di disporre la rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, precisando che il
CTU è tenuto a calcolare gli scatti di anzianità previsti dall'art. 22 CCNL Multiservizi dal luglio
2019; in subordine, di convocare il CTU per l'acquisizione di chiarimenti in contraddittorio tra le parti sulle questioni sollevate e sulle osservazioni della convenuta, disponendo, ove ritenuto opportuno, la successiva integrazione o correzione della relazione peritale nei limiti dell'incarico originariamente conferito”.
α
Ad avviso della convenuta dalle statuizioni contenute nella Controparte_1
sentenza non definitiva, le quali hanno accertato:
❖ “il diritto all'inquadramento nel III (terzo) livello CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, in costanza dei rapporti di lavoro subordinato con la società convenuta
[...]
”; Controparte_1
❖ “il diritto di percepire dalla società convenuta Controparte_1
produzione le relative differenze retributive (anche considerando CP_1
l'anzianità maturata per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro, di cui alla statuizione sub 3., […]”, il c.t.u. “ha tratto l'indebita conclusione che siano dovuti dalla cessionaria in favore dei lavoratori anche gli scatti di anzianità astrattamente maturati dagli stessi durante il rapporto di lavoro presso la cedente, in base ad una applicazione retroattiva del CCNL Multiservizi”.
β
Più concretamente parte convenuta si duole che il c.t.u., ai fini del computo delle CP_1
differenze retributive scaturenti dal riconoscimento del diritto all'inquadramento nel III livello, abbia “inserito l'equivalente di quattro scatti di anzianità (a seconda dell'anzianità pagina 7 di 24 pregressa), ulteriori rispetto al primo scatto biennale spettante in applicazione dell'art. 22 del ccnl
Multiservizi, secondo cui per gli impiegati il diritto allo scatto matura dopo due anni di anzianità
“presso una stessa impresa””.
γ
Afferma che “il riconoscimento di scatti di anzianità relativi al periodo pregresso alla cessione sulla base di un contratto collettivo all'epoca non applicato è indebito per varie ragioni”, vale a dire:
1) “il riconoscimento dell'anzianità convenzionale a partire dall'inizio del rapporto di lavoro presso la cedente, insito nella continuazione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità propria dell'art. 2112, primo comma, c.c., non comporta la ricostruzione del trattamento scatti secondo la disciplina collettiva in essere presso il cessionario in riferimento all'anzianità maturata presso il cedente”;
2) “nel corso del rapporto presso il cedente i lavoratori hanno percepito gli scatti loro spettanti secondo la disciplina collettiva applicabile in forza del precedente CC (Turismo): non si vede, pertanto, la ragione di una nuova erogazione per il medesimo titolo (tanto più sulla base di un contratto collettivo non applicato nel periodo precedente rispetto alla cessione e al mutamento di contrattazione collettiva)”;
3) “l'anzianità pregressa, quale fatto storico, di per sé non genera “diritti”, a meno che il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria non la contempli come presupposto per il riconoscimento di determinati benefici (come ad esempio, avviene ai fini dell'inquadramento nel III livello retributivo degli impiegati esecutivi, dove il CCNL riconosce un automatico diritto a tale livello dopo 18 mesi di effettivo servizio nel livello precedente)”;
4) “diversamente, l'anzianità pregressa non genera automaticamente alcun diritto, nemmeno quello agli scatti (che nel caso di specie sono già stati percepiti presso e, seguendo CP_3
pagina 8 di 24 l'impostazione errata del consulente, dovrebbero essere nuovamente pagati dalla cessionaria!)”;
5) “nel caso in esame l'art. 22 del ccnl Multiservizi stabilisce che, per gli impiegati, l'anzianità di servizio maturata “presso una stessa impresa” determina uno scatto biennale;
dunque, il presupposto che determina il sorgere del diritto agli scatti l'anzianità di servizio presso uno stesso datore di lavoro, non invece quella legata agli anni di servizio prestati nel settore”;
6) “laddove le parti sociali abbiano voluto dare rilievo all'anzianità di servizio nel settore, anziché nell'impresa, lo hanno detto esplicitamente: come, ad esempio, nel caso della disciplina degli scatti per gli operai (v. sempre art. 22 CCNL Multiservizi)”;
7) “ne discende che gli unici scatti di anzianità cui i lavoratori hanno diritto di percepire dalla cessionaria sono quelli maturati a partire dal biennio successivo al momento in cui hanno iniziato a prestare servizio alle dipendenze della stessa cessionaria”;
8) “a conferma di quanto precede, occorre ricordare che, secondo un orientamento ormai consolidato tra la giurisprudenza di legittimità, la contrattazione collettiva dell'impresa cedente
è sostituita immediatamente ed in tutto da quella applicata nell'impresa cessionaria, anche se più sfavorevole (Cass. 10614/2011; Cass n. 5882/2010), e che tale sostituzione non può ovviamente comportare l'applicazione retroattiva di norme contrattuali non vigenti nel periodo pregresso, ma regolare il periodo successivo”.
- - -
Si tratta assunti che non possono essere condivisi.
a)
Come specificato sia nella sentenza non definitiva sia nella contestuale ordinanza ex art. 279 co.1 n.4 e 2, questo giudice ha ritenuto necessario avvalersi di c.t.u. “ai fini della liquidazione dei crediti scaturenti in favore dei ricorrenti dalle statuizioni della
[predetta] sentenza”, vale a dire: pagina 9 di 24 “2. Dichiara che l'avvicendamento nell'esercizio della medesima (o quanto meno analoga) attività afferente al servizio presso l' – Parte_11
riguardante la società convenuta , quale appaltatrice Controparte_3
uscente in data 15.7.2019, e la società convenuta Controparte_1
, nonché la società quali
[...] Controparte_4
appaltatrici entranti in data 16.7.2019 – ha integrato la fattispecie, disciplinata dalla direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, recepita mediante l'art. 2112 cod.civ., del trasferimento di azienda melius di un ramo di azienda (quello concernente lo svolgimento del servizio oggetto del contratto di appalto che la società datrice aveva stipulato, quale appaltatrice, con l' Controparte_3 [...]
, quale appaltante, in data 21.4.2010)”; Parte_11
“4. Dichiara che, ad eccezione della posizione di , i rapporti di lavoro Parte_7
subordinato costituiti tra la e i ricorrenti sono, CP_1 Controparte_3
in data 16.7.2019, continuati, ai sensi dell'art. 2112 co.1 cod. civ., con la società convenuta ”; Controparte_1
“7. Accerta in favore dei ricorrenti:
❖ il diritto all'inquadramento nel III (terzo) livello CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, in costanza dei rapporti di lavoro subordinato con la società convenuta;
Controparte_1
❖ il diritto di percepire dalla società convenuta Controparte_1
le relative differenze retributive (anche considerando
[...]
l'anzianità maturata per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro, di cui alla statuizione sub 3., ad eccezione della posizione di )” Parte_7
pagina 10 di 24 b)
Come appare evidente, i crediti, che il c.t.u. è stato chiamato a liquidare nell'espletamento dell'incarico affidatogli, riguardano il periodo di lavoro che i ricorrenti hanno svolto alle dipendenze di e che ha avuto inizio a Controparte_1
decorrere dal 16.7.2019.
c)
Come anche espressamente precisato in sentenza sub §2 4. e nel punto 4. del dispositivo, trovando nella vicenda in esame applicazione il disposto ex art. 2112 co.1 cod.civ., i rapporti di lavoro subordinato costituiti tra l'apparente appaltatore uscente, ma in realtà imprenditore cedente ( ) e i ricorrenti sono, in data CP_3 Controparte_3
16.7.2019, continuati con l'apparente appaltatore entrante, ma in realtà imprenditore cessionario ( , ad eccezione del ricorrente per Controparte_1 Parte_7
una ragione a lui peculiare.
Correlativamente, il periodo di lavoro, che, a far data dal 16.7.2019, ciascun ricorrente ha svolto alle dipendenze di afferisce al rapporto di lavoro Controparte_1
subordinato da lui iniziato alle dipendenze di Controparte_3
Quindi ciascun ricorrente è stato parte prestatrice dell'unico rapporto di lavoro subordinato, nel quale ha svolto il ruolo di datore prima in Controparte_3
seguito Controparte_1
L'unicità del rapporto di lavoro subordinato ha comportato, come espressamente statuito nella sentenza non definitiva in sentenza sub §2
6. b) – non modificabile in questa fase –
“la conservazione dell'anzianità di servizio, la quale è un effetto indefettibile della continuità del rapporto ex art. 2112 co.1 cod.civ.”.
pagina 11 di 24 d)
Alla luce dei suesposti richiami si ritengono non persuasive le critiche formulate dalla convenuta in ordine all'elaborato del c.t.u.. CP_1 ad α
Secondo parte convenuta, dalle statuizioni della sentenza non definitiva il c.t.u. “ha tratto l'indebita conclusione che siano dovuti dalla cessionaria in favore dei lavoratori anche gli scatti di anzianità astrattamente maturati dagli stessi durante il rapporto di lavoro presso la cedente, in base ad una applicazione retroattiva del CCNL Multiservizi”.
Di contro, a ben vedere, il c.t.u. ha determinato il trattamento retributivo afferente al periodo di lavoro svolto, a far data dal 16.7.2019, dai ricorrenti in favore di
[...]
: Controparte_1
✓ considerando, in ragione dell'unicità del rapporto di lavoro per effetto dell'applicazione dell'art. 2112 co.1 cod.civ., l'anzianità maturata a decorrere dalla costituzione, in data 21.4.2010, di quel rapporto con la cedente Controparte_3
);
[...]
✓ applicando il CCNL Multiservizi vigente durante il periodo di lavoro svolto, a far data dal 16.7.2019, dai ricorrenti in favore di Controparte_1
a β
Secondo parte convenuta il c.t.u. ha “inserito l'equivalente di quattro scatti di anzianità (a seconda dell'anzianità pregressa), ulteriori rispetto al primo scatto biennale spettante in applicazione dell'art. 22 del ccnl Multiservizi, secondo cui per gli impiegati il diritto allo scatto matura dopo due anni di anzianità “presso una stessa impresa””.
Di contro il c.t.u. ha correttamente applicato l'art. 22 co. 1 CCNL Multiservizi, atteso che, nell'ipotesi di continuazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 co.1 cod.civ., l'imprenditore cedente e l'imprenditore cessionario devono considerarsi, stante pagina 12 di 24 l'unicità del rapporto di lavoro, di cui prima l'uno e poi l'altro sono stati parte, ognuno quale datore, “una stessa impresa” ai fini della portata precettiva della suddetta clausola collettiva, e, quindi, l'anzianità di servizio, concernente il lavoro prestato dai ricorrenti in favore prima di poi di in Controparte_3 Controparte_1
esecuzione dell'unico rapporto di lavoro, deve considerarsi maturata presso “una stessa impresa”, sempre ai fini della portata precettiva della suddetta clausola collettiva.
a γ 1)
La società convenuta sostiene che “il riconoscimento dell'anzianità convenzionale a partire dall'inizio del rapporto di lavoro presso la cedente, insito nella continuazione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità propria dell'art. 2112, primo comma, c.c., non comporta la ricostruzione del trattamento scatti secondo la disciplina collettiva in essere presso il cessionario in riferimento all'anzianità maturata presso il cedente”.
L'assunto, se fosse accolto comporterebbe de plano il disconoscimento ai ricorrenti dell' anzianità maturata presso l'imprenditore cedente ( che la Controparte_3
sentenza non definitiva – immodificabile in questa fase – ha loro attribuito per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro ex art. 2112 co.1 cod.civ., ai fini della determinazione del trattamento retributivo loro spettante nel periodo in cui hanno lavorato alle dipendenze dell'imprenditore cessionario . Controparte_1
a γ 2)
La società ricorrente deduce: “nel corso del rapporto presso il cedente i lavoratori hanno percepito gli scatti loro spettanti secondo la disciplina collettiva applicabile in forza del precedente
CC (Turismo): non si vede, pertanto, la ragione di una nuova erogazione per il medesimo titolo
(tanto più sulla base di un contratto collettivo non applicato nel periodo precedente rispetto alla cessione e al mutamento di contrattazione collettiva)”.
pagina 13 di 24 Di contro, i conteggi predisposti dal c.t.u. non determinano alcuna “nuova erogazione per il medesimo titolo” di quanto percepito dai ricorrenti nel periodo in cui hanno lavorato in favore della cedente Infatti., come già evidenziato ad α, il Controparte_3
c.t.u. ha determinato il trattamento retributivo afferente al periodo di lavoro svolto, a far data dal 16.7.2019, dai ricorrenti in favore di Controparte_1
✓ considerando, in ragione dell'unicità del rapporto di lavoro per effetto dell'applicazione dell'art. 2112 co.1 cod.civ., l'anzianità maturata a decorrere dalla costituzione, in data 21.4.2010, di quel rapporto con la cedente Controparte_3
);
[...]
✓ applicando il CCNL Multiservizi vigente durante il periodo di lavoro svolto, a far data dal 16.7.2019, dai ricorrenti in favore di Controparte_1
a γ 3)
La società ricorrente sostiene che: “l'anzianità pregressa, quale fatto storico, di per sé non genera “diritti”, a meno che il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria non la contempli come presupposto per il riconoscimento di determinati benefici (come ad esempio, avviene ai fini dell'inquadramento nel III livello retributivo degli impiegati esecutivi, dove il CCNL riconosce un automatico diritto a tale livello dopo 18 mesi di effettivo servizio nel livello precedente)”;
Così opinando, parte ricorrente, come già a γ 1), nega ai ricorrenti l' anzianità maturata presso l'imprenditore cedente ( che la sentenza non Controparte_3
definitiva – immodificabile in questa fase – ha loro riconosciuto per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro ex art. 2112 co.1 cod.civ., ai fini della determinazione del trattamento retributivo loro spettante nel periodo in cui hanno lavorato alle dipendenze dell'imprenditore cessionario . Controparte_1
a γ 4)
pagina 14 di 24 Ad avviso della società convenuta “l'anzianità pregressa non genera automaticamente alcun diritto, nemmeno quello agli scatti (che nel caso di specie sono già stati percepiti presso CP_3
e, seguendo l'impostazione errata del consulente, dovrebbero essere nuovamente pagati dalla cessionaria!)”.
In ordine alla prima parte dell'assunto, appare sufficiente richiamare quanto statuito a proposito di γ 1) e γ 3) in punto riconoscimento, da parte della sentenza non definitiva, della anzianità maturata presso l'imprenditore cedente, per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro ex art. 2112 co.1 cod.civ., ai fini della determinazione del trattamento retributivo loro spettante nel periodo in cui hanno lavorato alle dipendenze dell'imprenditore cessionario . Controparte_1
In ordine alla seconda parte dell'assunto, appare sufficiente richiamare quanto statuito a proposito di γ 2) in ordine al fatto che i conteggi predisposti dal c.t.u. non determinano in favore dei ricorrenti alcun “nuovo pagamento” degli “scatti … percepiti presso ”. CP_3
a γ 5) e a γ 6)
La società convenuta deduce:
“nel caso in esame l'art. 22 del ccnl Multiservizi stabilisce che, per gli impiegati, l'anzianità di servizio maturata “presso una stessa impresa” determina uno scatto biennale;
dunque, il presupposto che determina il sorgere del diritto agli scatti l'anzianità di servizio presso uno stesso datore di lavoro, non invece quella legata agli anni di servizio prestati nel settore;
”
“laddove le parti sociali abbiano voluto dare rilievo all'anzianità di servizio nel settore, anziché nell'impresa, lo hanno detto esplicitamente: come, ad esempio, nel caso della disciplina degli scatti per gli operai (v. sempre art. 22 CCNL Multiservizi)”.
Si tratta di assunti non convincenti alla luce della statuizioni di cui a β: nell'ipotesi di continuazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 co.1 cod.civ.,
l'imprenditore cedente e l'imprenditore cessionario devono considerarsi, stante l'unicità pagina 15 di 24 del rapporto di lavoro, di cui prima l'uno e poi l'altro sono stati parte, ognuno quale datore, “una stessa impresa” ai fini della portata precettiva della suddetta clausola collettiva, e, quindi, l'anzianità di servizio, concernente il lavoro prestato dai ricorrenti in favore prima di poi di in Controparte_3 Controparte_1
esecuzione dell'unico rapporto di lavoro, deve considerarsi maturata presso “una stessa impresa”, sempre ai fini della portata precettiva della suddetta clausola collettiva.
a γ 7)
La società convenuta afferma che: “gli unici scatti di anzianità cui i lavoratori hanno diritto di percepire dalla cessionaria sono quelli maturati a partire dal biennio successivo al momento in cui hanno iniziato a prestare servizio alle dipendenze della stessa cessionaria”.
Così opinando, parte ricorrente, come già a γ 1) e a γ 3), nega ai ricorrenti l' anzianità maturata presso l'imprenditore cedente ( che la sentenza Controparte_3
non definitiva – immodificabile in questa fase – ha loro riconosciuto per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro ex art. 2112 co.1 cod.civ., ai fini della determinazione del trattamento retributivo loro spettante nel periodo in cui hanno lavorato alle dipendenze dell'imprenditore cessionario . Controparte_1
a γ 8)
La società convenuta – richiamando l' “orientamento ormai consolidato tra la giurisprudenza di legittimità”, secondo cui “la contrattazione collettiva dell'impresa cedente è sostituita immediatamente ed in tutto da quella applicata nell'impresa cessionaria, anche se più sfavorevole
(Cass. 10614/2011; Cass n. 5882/2010)” – afferma che “tale sostituzione non può ovviamente comportare l'applicazione retroattiva di norme contrattuali non vigenti nel periodo pregresso, ma regolare il periodo successivo”.
Orbene, i conteggi predisposti dal c.t.u. non comportano alcuna “applicazione retroattiva di norme contrattuali non vigenti nel periodo pregresso” ossia alcuna applicazione del CCNL pagina 16 di 24 Multiservizi in riferimento al periodo in cui i ricorrenti lavoravano in favore di
[...]
, venendo assoggettati a diverso CCNL. Controparte_3
Infatti, come già statuito ad α e a γ 2), il c.t.u. ha determinato il trattamento retributivo afferente al periodo di lavoro svolto, a far data dal 16.7.2019, dai ricorrenti in favore di
Controparte_1
✓ considerando, in ragione dell'unicità del rapporto di lavoro per effetto dell'applicazione dell'art. 2112 co.1 cod.civ., l'anzianità maturata a decorrere dalla costituzione, in data 21.4.2010, di quel rapporto con la cedente Controparte_3
);
[...]
✓ applicando il CCNL Multiservizi vigente durante il periodo di lavoro svolto, a far data dal 16.7.2019, dai ricorrenti in favore di Controparte_1
- - -
All'udienza odierna la difesa della società convenuta si è richiamata alla sentenza della
Suprema Corte Cass. 12.8.2021, n. 22834.
Si tratta di una pronuncia espressiva di un ormai consolidato orientamento (nello stesso senso Cass. 5.6.2013, n. 14208; Cass. 25.11.2014, n. 25021; Cass. 20.5.2015, n. 10385;
Cass. 28.9.2018, n. 23618; Cass. 9.12.2019, n. 32070), secondo cui “deve ritenersi non imposta dall'art. 2112 cod.civ. la ricostruzione del trattamento scatti secondo la disciplina collettiva in essere presso il cessionario in riferimento all'anzianità maturata in precedenza presso l'ente cedente"”.
Tuttavia, come hanno precisato Cass. 22834/2021 cit. e Cass. 25021/2014 cit., la portata precettiva di questa statuizione deve essere considerata tenendo conto della primauté che connota le sentenze interpretative della Corte di giustizia, le quali, secondo le giurisdizioni superiori (per tutte Corte cost. n. 113 del 1985 e n. 389 del 1989; tra le più recenti Cass. 22.5.2025, n. 13675; Cass. 14.4.2025, n. 9749) “hanno, al pari delle norme pagina 17 di 24 comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”; ad esse va attribuito “il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità”.
Orbene, nella sentenza del 6 settembre 2011, C- 108/10, , ECLI:EU:C:2011:542, ò Per_2
Corte di giustizia – esaminando “sostanzialmente” la questione “se l'art. 3 della direttiva
77/187 debba essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo della retribuzione di lavoratori oggetto di un trasferimento ai sensi di detta direttiva, il cessionario debba tener conto dell'anzianità lavorativa maturata dai citati lavoratori presso il cedente”
(punto 67) – ha statuito che:
l' “obiettivo” perseguito dalla direttiva 77/187 “consiste, essenzialmente, nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento” (punto 75);
“Il ricorso alla facoltà consistente nel sostituire, con effetto immediato, le condizioni di cui godevano i lavoratori trasferiti in base al contratto collettivo vigente presso il cedente con quelle previste dal contratto collettivo vigente presso il cessionario non può pertanto avere lo scopo, o l'effetto, di imporre a detti lavoratori condizioni globalmente meno favorevoli di quelle applicabili prima del trasferimento. Se così non fosse, la realizzazione dello scopo perseguito dalla direttiva 77/187 potrebbe essere agevolmente rimessa in discussione in qualsiasi settore disciplinato in forza di contratti collettivi, il che pregiudicherebbe l'efficacia pratica di detta direttiva” (punto
76);
pagina 18 di 24 “Viceversa, la direttiva 77/187 non può essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive o di altre condizioni lavorative in occasione di un trasferimento d'impresa” (punto 77); in una situazione nella quale vi sia la possibilità che, “a causa di un riconoscimento parziale dell'anzianità”, i lavoratori trasferiti “subiscano un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, sarebbe contrario allo scopo della direttiva 77/187, quale ricordato e delineato nei punti 75–77 della presente sentenza, non tener conto di detta anzianità nei limiti necessari all'approssimativo mantenimento del livello retributivo goduto da detti lavoratori presso il cedente” (punto 78);
“È compito del giudice del rinvio verificare se la ricorrente nella causa principale abbia sofferto, all'atto del suo trasferimento, un siffatto peggioramento retributivo” (punto
82); la Corte ha, quindi, dichiarato:
“Quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all'applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all'anzianità lavorativa, l'art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo. È compito del giudice del rinvio esaminare se, all'atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo”. pagina 19 di 24 - - -
Di conseguenza, occorre ora accertare nella vicenda in esame: da un lato, se negando ai ricorrenti il riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso la cedente (come pretenderebbe la convenuta Controparte_3 [...]
), essi subiscano, all'atto della determinazione della loro posizione Controparte_1
retributiva di partenza presso la cessionaria , un peggioramento retributivo CP_1
sostanziale rispetto alla loro posizione, presso la cedente immediatamente CP_3
precedente al trasferimento;
dall'altro, se riconoscendo ai ricorrenti l'anzianità da loro maturata presso la cedente
(come ha fatto il c.t.u. nel predisporre i conteggi ai fini Controparte_3
dell'assolvimento del suo incarico), essi ottengano presso la cessionaria un CP_1
miglioramento delle condizioni retributive rispetto alla loro posizione, presso la cedente immediatamente precedente al trasferimento. CP_3
A tal fine appare sufficiente, stante l'assenza di differenze sostanziali, esaminare la situazione di uno solo dei ricorrenti, scelto casualmente nel primo indicato nell'atto introduttivo ( ). Parte_1
Orbene, come emerge dai prospetti paga di maggio e luglio 2019 (doc. 23 fasc. ric.), ella, nel periodo immediatamente precedente il trasferimento alle dipendenze di
[...]
, percepiva una retribuzione mensile complessiva (composta da paga Controparte_1
base, contingenza, scatti di anzianità, terzo elemento) di € 1.577,59; secondo i conteggi predisposti dalla società convenuta (che ha disconosciuto del CP_1
tutto l'anzianità maturata dalla lavoratrice presso la cedente ), Controparte_3
a petterebbe per il mese di agosto 2019 una retribuzione complessiva di € Pt_1
1.239,39 (composta da paga base, contingenza ed EDR);
pagina 20 di 24 secondo i conteggi predisposti dal c.t.u. (che ha riconosciuto integralmente l'anzianità maturata dal lavoratore presso la cedente , a Controparte_3 Pt_1
spetterebbe per il mese di agosto 2019 una retribuzione complessiva di € 1.487,72
(composta da paga base, contingenza, scatti di anzianità ed EDR).
In definitiva: il disconoscimento dell'anzianità maturata dalla lavoratrice presso la cedente
[...]
comporterebbe per il ricorrente, all'atto della determinazione della Controparte_3
sua posizione di partenza presso la cessionaria , un netto peggioramento retributivo CP_1
rispetto alla sua posizione, presso la cedente immediatamente precedente al CP_3
trasferimento; invece l'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata dalla lavoratrice presso la cedente non comporta per il ricorrente, all'atto della Controparte_3
determinazione della sua posizione di partenza presso la cessionaria , un CP_1
miglioramento rispetto alla sua posizione, presso la cedente immediatamente CP_3
precedente al trasferimento.
Quindi la liquidazione dei crediti derivati in favore dei ricorrenti dalla statuizioni della sentenza non definitiva deve avvenire secondo i conteggi predisposti dal c.t.u..
Non meritano, perciò, accoglimento le istanze, formulate dalla convenuta CP_1
, di “rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio” o, in
[...]
subordine, di convocazione del c.t.u. “per l'acquisizione di chiarimenti”.
§3 conclusioni
In definitiva, la convenuta va Controparte_1
condannata a corrispondere:
pagina 21 di 24 ➢ in favore di la somma di € 14.271,24 di cui € 329,44 a Parte_1
titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 2.309,39 di cui € 92,98 a titolo Parte_2
di TFR,
➢ in favore di la somma di € 13.252,52 di cui € 585,80 a titolo Parte_3
di TFR,
➢ in favore di la somma di € 12.111,32 di cui € 422,23 a titolo Parte_4
di TFR,
➢ in favore di la somma di € 9.918,78 di cui € 174,52 a titolo di Parte_5
TFR,
➢ in favore di la somma di € 19.902,78 di cui € 969,87 a titolo di Parte_6
TFR,
➢ in favore di la somma di € 2.379,46, Parte_7
➢ in favore di la somma di € 13.677,06 di cui € Parte_8
747,29 a titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 20.538,68 di cui € 1.114,05 a Parte_9
titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 18.628,33 di cui € 918,48 a Parte_10
titolo di TFR;
tali somme vanno maggiorate ex art. 429 co.3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co.36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost. 2.11.2000, n. 459).
Stante la parziale soccombenza reciproca, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio nella misura di un quarto. pagina 22 di 24 La società convenuta va condannata alla rifusione, in favore dei ricorrenti, dei residui tre quarti.
Le spese di c.t.u. vengono poste a definitivo carico della società convenuta, la quale ne ha dato origine.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. GI LA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna la convenuta a Controparte_1
corrispondere:
➢ in favore di la somma di € 14.271,24 di cui € 329,44 a Parte_1
titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 2.309,39 di cui € 92,98 a titolo Parte_2
di TFR,
➢ in favore di la somma di € 13.252,52 di cui € 585,80 a titolo Parte_3
di TFR,
➢ in favore di la somma di € 12.111,32 di cui € 422,23 a titolo Parte_4
di TFR,
➢ in favore di la somma di € 9.918,78 di cui € 174,52 a titolo di Parte_5
TFR,
➢ in favore di la somma di € 19.902,78 di cui € 969,87 a titolo di Parte_6
TFR,
➢ in favore di la somma di € 2.379,46, Parte_7
➢ in favore di la somma di € 13.677,06 di cui € Parte_8
747,29 a titolo di TFR, pagina 23 di 24 ➢ in favore di la somma di € 20.538,68 di cui € 1.114,05 a Parte_9
titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 18.628,33 di cui € 918,48 a Parte_10
titolo di TFR, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
2. Dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio nella misura di un quarto.
3. Condanna la società convenuta alla rifusione, in favore dei ricorrenti, dei residui tre quarti, liquidati nella somma di € 13.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA., oltre al rimborso del contributo unificato di € 259,00 in favore del ricorrente . Parte_2
4. Pone a definitivo carico della società convenuta le spese di c.t.u., come liquidate nel decreto del 4.11.2025, salva la solidarietà in favore del c.t.u..
Trento, 4 dicembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. GI LA
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