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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/12/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice LU Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. n. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 1812 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F. ), in proprio e quale erede legittima di Parte_1 C.F._1
, in giudizio con l'avv. Ernestina Portelli Persona_1
-attrice-
e
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Pier Francesco P.IVA_1
Manisco
-convenuta-
***
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'On. Tribunale adito, respinto ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la responsabilità dell
[...] in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t. in proprio e per le prestazioni rese dal personale medico ivi operante, a) per imprizi
e/o negligenza nella tempestiva diagnosi e cura dell'infezione nosocomiale ID CA contratta dalla
Sig.ra (madre dell'attrice); b) per la conseguente definitiva compromissione della chance Persona_1 di guarigione e comunque sopravvivenza della paziente;
c) per le conseguenze biologiche e morali insorte nella paziente nella fase post – operatoria tali da condurla al decesso-danno terminale, d) per i danni subiti dall'attrice per la perdita del rapporto parentale con la madre, per la compromissione del proprio stto di salute conseguente all'improvviso e inaspettato decesso della madre nonché danno morale conseguente al
1 modificato proprio stato di salute;
e per l'effetto condannare l'
[...]
in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., al risarcimento, in favore della parte attrice, dei danni tutti non patrimoniali subiti sia a titolo iure hereditatis che iure proprio in conseguenza delle condotte descritte in premessa, secondo equa valutazione del Giudice e tenuto conto delle quantificazioni eseguite in atti ovvero ella misura di Euro 303.090,50 a titolo iure hereditates (per danno terminale, biologico temporaneo della defunta
e per perdita della chance di guarigione e/o sopravvivenza), nella somma ritenuta dovuta iure proprio a) compresa tra e. 165.960,00 e 331.920,00 per perdita del rapporto parentale secondo la tabella di riferimento Tribunale di Milano;
b) di Euro 53.983,00 sempre secondo l'apposita tabella di Milano, per danno biologico iure proprio;
c) la somma da determinarsi secondo equità per danno morale conseguente alla compromissione dello stato di salute dell'attrice; in subordine condannare la convenuta alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta provata all'esito dell'attività istruttoria o dovuta secondo equità oltre interesse come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari legali”;
- PER PARTE CONVENUTA: “conclude chiedendo il rigetto nel merito della domanda formulata da parte attrice perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto la condanna della Parte_1
(di seguito anche solo la ) al Controparte_1 CP_1 risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis subiti a seguito del decesso della madre
[...]
. Persona_1
I-1.1. L'attrice, a tal fine, ha allegato e dedotto:
- che in data 30/01/2019 era stata ricoverata presso l'ospedale di Persona_1 CP_1 per l'esecuzione di un intervento chirurgico di gastrectomia subtotale e colicistectomia
(eseguito in data 02/02/2019), a seguito della diagnosi di “una neoformazione ulcerata in sede antrale a margini irregolari, che interessa la parete posteriore ed inferiore dell'antro fino al piloro”;
- che durante la convalescenza, dopo essere stata dimessa in data 13/02/2019, le sue condizioni di salute erano peggiorate, trovandosi in un continuo stato febbrile, presentando dolori all'addome, essendo inappetente e rimettendo qualsiasi cosa ingerisse;
- che l'attrice, quindi, preoccupata per le condizioni di salute della madre, si era recata presso l'ospedale di dove lo specialista che aveva avuto in cura la le aveva CP_1 Persona_1 prescritto semplicemente dei farmaci da banco, un integratore vitaminico e delle gocce per ridurre la nausea;
2 - che in data 19/02/2019, dopo aver fatto rimuovere i punti chirurgici esterni presso il proprio domicilio, l'attrice si era vista costretta a chiamare il 118 a causa della fuoriuscita di abbondante materiale liquido, giallastro e maleodorante dalla ferita della madre;
- che la , quindi, era stata nuovamente ricoverata presso il nosocomio teramano, Persona_1
a seguito di esami eseguiti presso il pronto soccorso del medesimo ospedale, i quali avevano evidenziato la presenza di uno stato infiammatorio in atto, oltre alla presenza di una “fistola- duodeno cutanea post intervento” messa in luce da una tc addome;
- che la era stata sottoposta a cura antibiotica ad ampio spettro, senza che tale Persona_1 scelta terapeutica fosse stata preceduta dall'esecuzione di una emocultura volta ad individuare l'agente patogeno causa dell'infezione;
- che solamente in data 06/03/2019, dopo oltre 16 giorni di ricovero, era stata richiesta una consulenza infettivologica, la quale aveva poi prescritto di eseguire una emocultura, la quale aveva riscontrato la positività della al fungo ID CA; Persona_1
- che il suddetto referto (datato 13/03/2019) era risultato del tutto tardivo, essendo nelle more intervenuto il decesso della madre dell'attrice in data 11/03/2019;
- che, pertanto, la ritardata esecuzione dell'emocoltura aveva comportato un ritardo nel diagnosticare l'infezione, con conseguente compromissione della salute di
[...]
, la quale non l'aveva solamente privata della possibilità di guarire ma ne aveva Persona_1 altresì accelerato il decesso;
- che, dunque, a causa delle condotte negligenti dei sanitari dell'ospedale di si era CP_1 reso necessario adire l'autorità giudiziaria per il riconoscimento del risarcimento del danno iure hereditario e iure proprio.
I-2. Si è costituita in giudizio la formulando le richieste conclusive sopra trascritte, a CP_1 sostegno delle quali, dopo aver contestato recisamente le domande attoree sotto più profili, ha allegato e dedotto:
- anzitutto, la carenza di legittimazione attiva della per non aver dato prova della Pt_1 propria qualità di erede legittima della;
Persona_1
- che le complicanze insorte a seguito dell'operazione chirurgica, tra le più rare e gravi in casi similari, essendo risultate comunque di bassa portata, erano state gestite dai sanitari dell'ospedale di adottando condotte diligenti e perite, attenendosi alle linee guida CP_1 di riferimento e ponendo in essere tutte le misure atte a preservare la salute della paziente;
tanto è vero che la terapia adottata aveva portato ad un miglioramento delle condizioni di salute della e che, per tale ragione, erano state aumentate le dosi dei medicinali Persona_1 sino a quel momento somministrati;
3 - che i valori molto elevati di procalcitonina riscontrati poco prima del decesso della paziente erano incompatibili con la contratta infezione da candida che, al contrario, comporta dei valori molto bassi della predetta proteina;
- che, pertanto, con molta probabilità, le pregresse patologie della , di anni 86, Persona_1 affetta da ipertensione arteriosa ed alterazioni della funzionalità renale, avevano portato ad un repentino peggioramento delle sue condizioni di salute fino al decesso.
I-3. La controversia è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, affidata al collegio peritale composto dal dott.
e dal dott. ed è poi pervenuta in decisione dopo lo scambio di Persona_2 Persona_3 note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 11/09/2025 al cui esito, con ordinanza del 12/09/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 01/12/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. In ordine all'eccepito difetto di legittimazione attiva in capo a (cfr., sulla Parte_1 distinzione tra difetto di legittimazione e difetto di titolarità, Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 2951 del
16.02.2016) si osserva quanto segue.
Occorre preliminarmente distinguere, ai fini dell'esame dell'eccezione sollevata dalla convenuta, tra le domande risarcitorie proposte iure proprio e quelle avanzate iure hereditatis, trattandosi di titoli giuridici ontologicamente diversi, cui corrispondono differenti presupposti quanto alla legittimazione ad agire.
II-4.1. Con riferimento, in primo luogo, ai danni richiesti iure proprio, deve rilevarsi come la legittimazione attiva prescinda del tutto dalla dimensione successoria. Sul punto la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 14970 del 4 giugno 2025, ha ribadito che il principio secondo cui chi agisce in giudizio è onerato della prova della qualità di erede trova applicazione esclusivamente nei casi in cui l'azione o l'impugnazione sia proposta nella detta qualità di successore di una delle parti originarie ovvero di soggetto indicato come titolare del diritto, ma non opera nell'ipotesi di domanda di risarcimento del danno da morte proposta dai prossimi congiunti della vittima. In tale evenienza, infatti, il diritto al risarcimento sorge direttamente in capo ai congiunti iure proprio, in conseguenza del fatto illecito che ha cagionato il decesso, e non viene acquisito per successione ereditaria, con la conseguenza che non è richiesta la prova della qualità di erede ai fini dell'esercizio dell'azione (in conformità, Cass. civ., n. 25860 del 27 settembre 2024). La Suprema Corte ha, altresì, precisato che solo nell'ipotesi in cui la morte sia intervenuta a distanza di un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, e vengano dunque invocate le voci di danno patrimoniale e non
4 patrimoniale c.d. terminale maturate in capo alla vittima prima del decesso, si verte in materia di diritti trasmessi iure hereditatis, con conseguente rilevanza della qualità di erede.
II-4.2. Diverso, dunque, è proprio il profilo relativo alle domande risarcitorie proposte iure hereditatis, rispetto alle quali rileva, inevitabilmente, la qualità di erede del soggetto che agisce in giudizio. Sotto tale profilo, va evidenziato come la giurisprudenza di legittimità più recente ha ribadito principi ormai consolidati in tema di prova della qualità di erede e di accettazione, anche tacita, dell'eredità. In particolare, la Suprema Corte ha riaffermato che il figlio che agisca in giudizio facendo valere un diritto del genitore, del quale affermi di essere erede ab intestato, ove non sia contestato il rapporto di filiazione con il de cuius, non è tenuto a fornire ulteriore prova documentale della discendenza, essendo sufficiente che, in quanto chiamato all'eredità, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità; accettazione che può desumersi dallo stesso esercizio dell'azione giudiziaria
(cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n. 20199 del 23 luglio 2024, in conformità a Cass. civ., sez. II, n. 6745 del 19 marzo 2018; Cass. civ., sez. III, n. 22223 del 20 ottobre 2014).
La medesima pronuncia ha inoltre chiarito che, ai fini della verifica della qualità di erede, il giudice deve tenere conto anche del principio di non contestazione e del comportamento processuale della parte che solleva l'eccezione, valutandone la specificità e la proporzionalità rispetto ai documenti prodotti, non potendo ritenersi sufficiente una contestazione generica o meramente assertiva (cfr.,
Cass. civ., Sez. Un., n. 12065 del 29 maggio 2014; Cass. civ., sez. VI, n. 8973 del 15 maggio 2020).
Nello stesso solco si colloca Cass. civ., sez. III, ord. n. 7995 del 25 marzo 2024, la quale ha ribadito che la qualità di erede non può desumersi dalla sola chiamata all'eredità, né dalla denunzia di successione o dal certificato di morte, trattandosi di atti di per sé insufficienti a dimostrare l'avvenuta accettazione;
tuttavia, ha precisato che la prova della qualità di erede si desume dall'accettazione dell'eredità, che, ai sensi dell'art. 474 c.c., può essere anche tacita e che tale accettazione può risultare da una pluralità di comportamenti concludenti, tra i quali rientra pacificamente l'esercizio di azioni giudiziarie volte a far valere diritti facenti capo al de cuius.
II-4.3. Alla luce di tali principi, deve ritenersi che l'instaurazione del giudizio risarcitorio per fatti lesivi che si assumono riferibili alla integri un comportamento incompatibile con la Persona_1 volontà di rinunciare all'eredità e, dunque, idoneo a configurare un'accettazione tacita per facta concludentia.
Nel caso di specie, peraltro, non risulta contestato il rapporto di filiazione (del quale comunque è stata fornita la prova con la produzione in giudizio del relativo certificato – cfr. documentazione allegata alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) tra la la , mentre Pt_1 Persona_1 la si è limitata a negare, in modo del tutto generico, la dimostrazione della qualità di erede, CP_1
5 senza alcuna specifica allegazione contraria, né tempestiva deduzione di circostanze incompatibili con l'accettazione dell'eredità.
Deve pertanto concludersi che l'attrice, avendo agito in giudizio per far valere diritti risarcitori riconducibili alla sfera giuridica della de cuius, ha manifestato in modo univoco la volontà di accettare l'eredità, con conseguente rigetto dell'eccezione pregiudiziale della convenuta.
II-5. Fatte queste necessarie premesse e passando al merito della causa, deve osservarsi che risulta assorbente, ai fini del rigetto delle domande attoree, l'accertata insussistenza di causalità materiale tra la condotta omissiva dei medici della e il decesso della . CP_1 Persona_1
II-5.1. Ciò è quanto emerso all'esito della consulenza tecnica d'ufficio in atti, eseguita con argomentazioni chiare, precise e immuni da vizi di ordine logico e/o metodologico, le cui conclusioni meritano ampia condivisione e, pertanto, possono essere poste alla base della decisione.
Sul punto, l'espletata consulenza tecnica, svolta con approfondita analisi della documentazione clinica e con valutazioni coerenti sotto il profilo medico-legale ed infettivologico, non ha consentito di accertare, secondo il criterio del “più probabile che non”, l'esistenza di una correlazione causale tra le condotte contestate alla struttura sanitaria e il decesso della . Persona_1
In particolare, i c.t.u. hanno ricostruito puntualmente l'intero decorso clinico, evidenziando come, al momento del secondo accesso ospedaliero del 19/02/2019, la paziente versasse con elevata probabilità in una condizione di sepsi, in presenza di segni clinici e laboratoristici significativi e di un quadro TAC suggestivo per un processo infettivo addominale. In tale fase, pur rilevando che, sotto un profilo strettamente tecnico, sarebbe stato indicato procedere all'esecuzione di emocolture prima dell'inizio della terapia antibiotica empirica, i c.t.u. hanno chiarito che non è possibile stabilire quale germe sarebbe stato eventualmente isolato, né se lo stato settico fosse già allora riconducibile ad un'infezione fungina da ID CA.
Al contrario, sulla base della documentata risposta clinica e laboratoristica alla terapia empirica con
“Meropenem”, somministrata a far data dal ricovero, i consulenti hanno ritenuto più verosimile che la prima fase del quadro settico fosse sostenuta da un'infezione batterica sensibile all'antibiotico utilizzato, e non da ID CA la quale, se non trattata con antimicotici specifici, non avrebbe determinato un miglioramento dei parametri clinici, come invece effettivamente riscontrato fino ai primi giorni del mese di marzo 2019.
I c.t.u. hanno altresì evidenziato che, in tale prima fase, non sussistevano indicazioni cliniche o laboratoristiche per l'introduzione di una terapia antimicotica, atteso che le infezioni addominali post-operatorie secondarie di tipo nosocomiale (come quella del caso di specie) non prevedono, secondo le linee guida, il trattamento empirico con antifungini, riservato, invece, alle forme terziarie o alle sepsi gravi di diversa eziologia.
6 Quanto alla fase successiva, compresa tra il 4 e il 6 marzo 2019, i consulenti hanno rilevato la comparsa di nuovo e distinto quadro clinico, caratterizzato da iperpiressia, peggioramento progressivo dei parametri infiammatori e comparsa di segni di insufficienza multiorgano. In tale contesto, sebbene sia stato riscontrato un ritardo di circa due giorni nell'approfondimento diagnostico mediante emocolture e nella modifica della terapia, i c.t.u. hanno concluso che l'introduzione dell'“ il 06/03/2019, anziché il 04/03/2019, non sarebbe stato Parte_2 comunque idonea ad evitare l'exitus, verificatosi in data 11/03/2019, tenuto conto della gravità del quadro clinico complessivo, delle condizioni di estrema vulnerabilità della paziente e dell'evoluzione settica già in atto.
Significativamente, i c.t.u. hanno affermato che l'unico isolamento microbiologico effettuato
(emocoltura del 06/03/2019) ha rilevato la ID CA sensibile all' farmaco Parte_2 correttamente introdotto dall'infettivologo prima ancora della disponibilità del referto definitivo, sicché anche una valutazione ex post e a base totale consente di ritenere appropriata la scelta terapeutica operata.
II-5.2. In conclusione, alla luce delle complessive risultanze peritali, deve escludersi che il dedotto ritardo diagnostico o terapeutico abbia avuto efficacia causale determinante o concausale rispetto all'evento morte, non essendo stato dimostrato che una diversa e più tempestiva condotta sanitaria avrebbe, con ragionevole probabilità logica, evitato o significativamente ritardato l'esito infausto.
Ne consegue che l'attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante in ordine all'evento di danno, essendo anzi esclusa la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra la condotta omissiva contestata dalla e l'evento infausto, con la conseguente esclusione di Pt_1 responsabilità in capo alla convenuta CP_1
II-6. Si rileva, in ogni caso, che non risulta accoglibile l'istanza di rinnovazione della c.t.u. formulata dalla difesa dell'attrice sia in considerazione della completezza ed esaustività dell'analisi peritale condotta sia in ragione dell'irrilevanza, ai fini che qui rilevano in termini di imputazione della responsabilità, degli ulteriori approfondimenti richiesti dalla convenuta, che non risultano idonei a scalfire il quadro ricostruttivo già delineato con chiarezza dagli ausiliari del giudice.
II-7. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-8. Le domande di parte attrice vanno integralmente rigettate.
III-9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi alla tabella n. 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale;
valore della controversia indeterminabile, tenuto conto che la richiesta risarcitoria risulta in parte
7 riferita a importi determinati e, in altra parte, rimessa al potere liquidatorio equitativo del giudice;
conseguente applicazione dello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. cit., tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia;
valori medi per le fasi “di studio della controversia” e “introduttiva del giudizio”, riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per le fasi “istruttoria e/o di trattazione” e “decisionale”, in ragione della ridotta attività alle stesse riferibile data l'assorbenza dei profili attinenti all'insussistenza del nesso di causalità, con conseguente riduzione dei temi di indagine e di discussione).
III-9.1. Le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate con separato decreto del 08/10/2022, sono definitivamente poste a carico dell'attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in proprio e nella qualità di erede legittima di , nei confronti Parte_1 Persona_1 di , ogni contraria istanza, eccezione Controparte_1
e deduzione disattesa, così provvede:
- RIGETTA le domande spiegate dall'attrice per le ragioni di cui in motivazione;
- CONDANNA alla refusione, in favore della convenuta, delle spese di lite Parte_1 del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.260,50 per compensi, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge;
- PONE definitivamente a carico della parte attrice le spese della c.t.u., per come liquidate con separato decreto del 08/10/2022.
Così deciso in Teramo, il 16 dicembre 2025.
IL GIUDICE
LU Bordin
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice LU Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. n. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 1812 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F. ), in proprio e quale erede legittima di Parte_1 C.F._1
, in giudizio con l'avv. Ernestina Portelli Persona_1
-attrice-
e
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Pier Francesco P.IVA_1
Manisco
-convenuta-
***
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'On. Tribunale adito, respinto ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la responsabilità dell
[...] in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t. in proprio e per le prestazioni rese dal personale medico ivi operante, a) per imprizi
e/o negligenza nella tempestiva diagnosi e cura dell'infezione nosocomiale ID CA contratta dalla
Sig.ra (madre dell'attrice); b) per la conseguente definitiva compromissione della chance Persona_1 di guarigione e comunque sopravvivenza della paziente;
c) per le conseguenze biologiche e morali insorte nella paziente nella fase post – operatoria tali da condurla al decesso-danno terminale, d) per i danni subiti dall'attrice per la perdita del rapporto parentale con la madre, per la compromissione del proprio stto di salute conseguente all'improvviso e inaspettato decesso della madre nonché danno morale conseguente al
1 modificato proprio stato di salute;
e per l'effetto condannare l'
[...]
in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., al risarcimento, in favore della parte attrice, dei danni tutti non patrimoniali subiti sia a titolo iure hereditatis che iure proprio in conseguenza delle condotte descritte in premessa, secondo equa valutazione del Giudice e tenuto conto delle quantificazioni eseguite in atti ovvero ella misura di Euro 303.090,50 a titolo iure hereditates (per danno terminale, biologico temporaneo della defunta
e per perdita della chance di guarigione e/o sopravvivenza), nella somma ritenuta dovuta iure proprio a) compresa tra e. 165.960,00 e 331.920,00 per perdita del rapporto parentale secondo la tabella di riferimento Tribunale di Milano;
b) di Euro 53.983,00 sempre secondo l'apposita tabella di Milano, per danno biologico iure proprio;
c) la somma da determinarsi secondo equità per danno morale conseguente alla compromissione dello stato di salute dell'attrice; in subordine condannare la convenuta alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta provata all'esito dell'attività istruttoria o dovuta secondo equità oltre interesse come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari legali”;
- PER PARTE CONVENUTA: “conclude chiedendo il rigetto nel merito della domanda formulata da parte attrice perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto la condanna della Parte_1
(di seguito anche solo la ) al Controparte_1 CP_1 risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis subiti a seguito del decesso della madre
[...]
. Persona_1
I-1.1. L'attrice, a tal fine, ha allegato e dedotto:
- che in data 30/01/2019 era stata ricoverata presso l'ospedale di Persona_1 CP_1 per l'esecuzione di un intervento chirurgico di gastrectomia subtotale e colicistectomia
(eseguito in data 02/02/2019), a seguito della diagnosi di “una neoformazione ulcerata in sede antrale a margini irregolari, che interessa la parete posteriore ed inferiore dell'antro fino al piloro”;
- che durante la convalescenza, dopo essere stata dimessa in data 13/02/2019, le sue condizioni di salute erano peggiorate, trovandosi in un continuo stato febbrile, presentando dolori all'addome, essendo inappetente e rimettendo qualsiasi cosa ingerisse;
- che l'attrice, quindi, preoccupata per le condizioni di salute della madre, si era recata presso l'ospedale di dove lo specialista che aveva avuto in cura la le aveva CP_1 Persona_1 prescritto semplicemente dei farmaci da banco, un integratore vitaminico e delle gocce per ridurre la nausea;
2 - che in data 19/02/2019, dopo aver fatto rimuovere i punti chirurgici esterni presso il proprio domicilio, l'attrice si era vista costretta a chiamare il 118 a causa della fuoriuscita di abbondante materiale liquido, giallastro e maleodorante dalla ferita della madre;
- che la , quindi, era stata nuovamente ricoverata presso il nosocomio teramano, Persona_1
a seguito di esami eseguiti presso il pronto soccorso del medesimo ospedale, i quali avevano evidenziato la presenza di uno stato infiammatorio in atto, oltre alla presenza di una “fistola- duodeno cutanea post intervento” messa in luce da una tc addome;
- che la era stata sottoposta a cura antibiotica ad ampio spettro, senza che tale Persona_1 scelta terapeutica fosse stata preceduta dall'esecuzione di una emocultura volta ad individuare l'agente patogeno causa dell'infezione;
- che solamente in data 06/03/2019, dopo oltre 16 giorni di ricovero, era stata richiesta una consulenza infettivologica, la quale aveva poi prescritto di eseguire una emocultura, la quale aveva riscontrato la positività della al fungo ID CA; Persona_1
- che il suddetto referto (datato 13/03/2019) era risultato del tutto tardivo, essendo nelle more intervenuto il decesso della madre dell'attrice in data 11/03/2019;
- che, pertanto, la ritardata esecuzione dell'emocoltura aveva comportato un ritardo nel diagnosticare l'infezione, con conseguente compromissione della salute di
[...]
, la quale non l'aveva solamente privata della possibilità di guarire ma ne aveva Persona_1 altresì accelerato il decesso;
- che, dunque, a causa delle condotte negligenti dei sanitari dell'ospedale di si era CP_1 reso necessario adire l'autorità giudiziaria per il riconoscimento del risarcimento del danno iure hereditario e iure proprio.
I-2. Si è costituita in giudizio la formulando le richieste conclusive sopra trascritte, a CP_1 sostegno delle quali, dopo aver contestato recisamente le domande attoree sotto più profili, ha allegato e dedotto:
- anzitutto, la carenza di legittimazione attiva della per non aver dato prova della Pt_1 propria qualità di erede legittima della;
Persona_1
- che le complicanze insorte a seguito dell'operazione chirurgica, tra le più rare e gravi in casi similari, essendo risultate comunque di bassa portata, erano state gestite dai sanitari dell'ospedale di adottando condotte diligenti e perite, attenendosi alle linee guida CP_1 di riferimento e ponendo in essere tutte le misure atte a preservare la salute della paziente;
tanto è vero che la terapia adottata aveva portato ad un miglioramento delle condizioni di salute della e che, per tale ragione, erano state aumentate le dosi dei medicinali Persona_1 sino a quel momento somministrati;
3 - che i valori molto elevati di procalcitonina riscontrati poco prima del decesso della paziente erano incompatibili con la contratta infezione da candida che, al contrario, comporta dei valori molto bassi della predetta proteina;
- che, pertanto, con molta probabilità, le pregresse patologie della , di anni 86, Persona_1 affetta da ipertensione arteriosa ed alterazioni della funzionalità renale, avevano portato ad un repentino peggioramento delle sue condizioni di salute fino al decesso.
I-3. La controversia è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, affidata al collegio peritale composto dal dott.
e dal dott. ed è poi pervenuta in decisione dopo lo scambio di Persona_2 Persona_3 note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 11/09/2025 al cui esito, con ordinanza del 12/09/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 01/12/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. In ordine all'eccepito difetto di legittimazione attiva in capo a (cfr., sulla Parte_1 distinzione tra difetto di legittimazione e difetto di titolarità, Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 2951 del
16.02.2016) si osserva quanto segue.
Occorre preliminarmente distinguere, ai fini dell'esame dell'eccezione sollevata dalla convenuta, tra le domande risarcitorie proposte iure proprio e quelle avanzate iure hereditatis, trattandosi di titoli giuridici ontologicamente diversi, cui corrispondono differenti presupposti quanto alla legittimazione ad agire.
II-4.1. Con riferimento, in primo luogo, ai danni richiesti iure proprio, deve rilevarsi come la legittimazione attiva prescinda del tutto dalla dimensione successoria. Sul punto la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 14970 del 4 giugno 2025, ha ribadito che il principio secondo cui chi agisce in giudizio è onerato della prova della qualità di erede trova applicazione esclusivamente nei casi in cui l'azione o l'impugnazione sia proposta nella detta qualità di successore di una delle parti originarie ovvero di soggetto indicato come titolare del diritto, ma non opera nell'ipotesi di domanda di risarcimento del danno da morte proposta dai prossimi congiunti della vittima. In tale evenienza, infatti, il diritto al risarcimento sorge direttamente in capo ai congiunti iure proprio, in conseguenza del fatto illecito che ha cagionato il decesso, e non viene acquisito per successione ereditaria, con la conseguenza che non è richiesta la prova della qualità di erede ai fini dell'esercizio dell'azione (in conformità, Cass. civ., n. 25860 del 27 settembre 2024). La Suprema Corte ha, altresì, precisato che solo nell'ipotesi in cui la morte sia intervenuta a distanza di un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, e vengano dunque invocate le voci di danno patrimoniale e non
4 patrimoniale c.d. terminale maturate in capo alla vittima prima del decesso, si verte in materia di diritti trasmessi iure hereditatis, con conseguente rilevanza della qualità di erede.
II-4.2. Diverso, dunque, è proprio il profilo relativo alle domande risarcitorie proposte iure hereditatis, rispetto alle quali rileva, inevitabilmente, la qualità di erede del soggetto che agisce in giudizio. Sotto tale profilo, va evidenziato come la giurisprudenza di legittimità più recente ha ribadito principi ormai consolidati in tema di prova della qualità di erede e di accettazione, anche tacita, dell'eredità. In particolare, la Suprema Corte ha riaffermato che il figlio che agisca in giudizio facendo valere un diritto del genitore, del quale affermi di essere erede ab intestato, ove non sia contestato il rapporto di filiazione con il de cuius, non è tenuto a fornire ulteriore prova documentale della discendenza, essendo sufficiente che, in quanto chiamato all'eredità, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità; accettazione che può desumersi dallo stesso esercizio dell'azione giudiziaria
(cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n. 20199 del 23 luglio 2024, in conformità a Cass. civ., sez. II, n. 6745 del 19 marzo 2018; Cass. civ., sez. III, n. 22223 del 20 ottobre 2014).
La medesima pronuncia ha inoltre chiarito che, ai fini della verifica della qualità di erede, il giudice deve tenere conto anche del principio di non contestazione e del comportamento processuale della parte che solleva l'eccezione, valutandone la specificità e la proporzionalità rispetto ai documenti prodotti, non potendo ritenersi sufficiente una contestazione generica o meramente assertiva (cfr.,
Cass. civ., Sez. Un., n. 12065 del 29 maggio 2014; Cass. civ., sez. VI, n. 8973 del 15 maggio 2020).
Nello stesso solco si colloca Cass. civ., sez. III, ord. n. 7995 del 25 marzo 2024, la quale ha ribadito che la qualità di erede non può desumersi dalla sola chiamata all'eredità, né dalla denunzia di successione o dal certificato di morte, trattandosi di atti di per sé insufficienti a dimostrare l'avvenuta accettazione;
tuttavia, ha precisato che la prova della qualità di erede si desume dall'accettazione dell'eredità, che, ai sensi dell'art. 474 c.c., può essere anche tacita e che tale accettazione può risultare da una pluralità di comportamenti concludenti, tra i quali rientra pacificamente l'esercizio di azioni giudiziarie volte a far valere diritti facenti capo al de cuius.
II-4.3. Alla luce di tali principi, deve ritenersi che l'instaurazione del giudizio risarcitorio per fatti lesivi che si assumono riferibili alla integri un comportamento incompatibile con la Persona_1 volontà di rinunciare all'eredità e, dunque, idoneo a configurare un'accettazione tacita per facta concludentia.
Nel caso di specie, peraltro, non risulta contestato il rapporto di filiazione (del quale comunque è stata fornita la prova con la produzione in giudizio del relativo certificato – cfr. documentazione allegata alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) tra la la , mentre Pt_1 Persona_1 la si è limitata a negare, in modo del tutto generico, la dimostrazione della qualità di erede, CP_1
5 senza alcuna specifica allegazione contraria, né tempestiva deduzione di circostanze incompatibili con l'accettazione dell'eredità.
Deve pertanto concludersi che l'attrice, avendo agito in giudizio per far valere diritti risarcitori riconducibili alla sfera giuridica della de cuius, ha manifestato in modo univoco la volontà di accettare l'eredità, con conseguente rigetto dell'eccezione pregiudiziale della convenuta.
II-5. Fatte queste necessarie premesse e passando al merito della causa, deve osservarsi che risulta assorbente, ai fini del rigetto delle domande attoree, l'accertata insussistenza di causalità materiale tra la condotta omissiva dei medici della e il decesso della . CP_1 Persona_1
II-5.1. Ciò è quanto emerso all'esito della consulenza tecnica d'ufficio in atti, eseguita con argomentazioni chiare, precise e immuni da vizi di ordine logico e/o metodologico, le cui conclusioni meritano ampia condivisione e, pertanto, possono essere poste alla base della decisione.
Sul punto, l'espletata consulenza tecnica, svolta con approfondita analisi della documentazione clinica e con valutazioni coerenti sotto il profilo medico-legale ed infettivologico, non ha consentito di accertare, secondo il criterio del “più probabile che non”, l'esistenza di una correlazione causale tra le condotte contestate alla struttura sanitaria e il decesso della . Persona_1
In particolare, i c.t.u. hanno ricostruito puntualmente l'intero decorso clinico, evidenziando come, al momento del secondo accesso ospedaliero del 19/02/2019, la paziente versasse con elevata probabilità in una condizione di sepsi, in presenza di segni clinici e laboratoristici significativi e di un quadro TAC suggestivo per un processo infettivo addominale. In tale fase, pur rilevando che, sotto un profilo strettamente tecnico, sarebbe stato indicato procedere all'esecuzione di emocolture prima dell'inizio della terapia antibiotica empirica, i c.t.u. hanno chiarito che non è possibile stabilire quale germe sarebbe stato eventualmente isolato, né se lo stato settico fosse già allora riconducibile ad un'infezione fungina da ID CA.
Al contrario, sulla base della documentata risposta clinica e laboratoristica alla terapia empirica con
“Meropenem”, somministrata a far data dal ricovero, i consulenti hanno ritenuto più verosimile che la prima fase del quadro settico fosse sostenuta da un'infezione batterica sensibile all'antibiotico utilizzato, e non da ID CA la quale, se non trattata con antimicotici specifici, non avrebbe determinato un miglioramento dei parametri clinici, come invece effettivamente riscontrato fino ai primi giorni del mese di marzo 2019.
I c.t.u. hanno altresì evidenziato che, in tale prima fase, non sussistevano indicazioni cliniche o laboratoristiche per l'introduzione di una terapia antimicotica, atteso che le infezioni addominali post-operatorie secondarie di tipo nosocomiale (come quella del caso di specie) non prevedono, secondo le linee guida, il trattamento empirico con antifungini, riservato, invece, alle forme terziarie o alle sepsi gravi di diversa eziologia.
6 Quanto alla fase successiva, compresa tra il 4 e il 6 marzo 2019, i consulenti hanno rilevato la comparsa di nuovo e distinto quadro clinico, caratterizzato da iperpiressia, peggioramento progressivo dei parametri infiammatori e comparsa di segni di insufficienza multiorgano. In tale contesto, sebbene sia stato riscontrato un ritardo di circa due giorni nell'approfondimento diagnostico mediante emocolture e nella modifica della terapia, i c.t.u. hanno concluso che l'introduzione dell'“ il 06/03/2019, anziché il 04/03/2019, non sarebbe stato Parte_2 comunque idonea ad evitare l'exitus, verificatosi in data 11/03/2019, tenuto conto della gravità del quadro clinico complessivo, delle condizioni di estrema vulnerabilità della paziente e dell'evoluzione settica già in atto.
Significativamente, i c.t.u. hanno affermato che l'unico isolamento microbiologico effettuato
(emocoltura del 06/03/2019) ha rilevato la ID CA sensibile all' farmaco Parte_2 correttamente introdotto dall'infettivologo prima ancora della disponibilità del referto definitivo, sicché anche una valutazione ex post e a base totale consente di ritenere appropriata la scelta terapeutica operata.
II-5.2. In conclusione, alla luce delle complessive risultanze peritali, deve escludersi che il dedotto ritardo diagnostico o terapeutico abbia avuto efficacia causale determinante o concausale rispetto all'evento morte, non essendo stato dimostrato che una diversa e più tempestiva condotta sanitaria avrebbe, con ragionevole probabilità logica, evitato o significativamente ritardato l'esito infausto.
Ne consegue che l'attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante in ordine all'evento di danno, essendo anzi esclusa la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra la condotta omissiva contestata dalla e l'evento infausto, con la conseguente esclusione di Pt_1 responsabilità in capo alla convenuta CP_1
II-6. Si rileva, in ogni caso, che non risulta accoglibile l'istanza di rinnovazione della c.t.u. formulata dalla difesa dell'attrice sia in considerazione della completezza ed esaustività dell'analisi peritale condotta sia in ragione dell'irrilevanza, ai fini che qui rilevano in termini di imputazione della responsabilità, degli ulteriori approfondimenti richiesti dalla convenuta, che non risultano idonei a scalfire il quadro ricostruttivo già delineato con chiarezza dagli ausiliari del giudice.
II-7. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-8. Le domande di parte attrice vanno integralmente rigettate.
III-9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi alla tabella n. 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale;
valore della controversia indeterminabile, tenuto conto che la richiesta risarcitoria risulta in parte
7 riferita a importi determinati e, in altra parte, rimessa al potere liquidatorio equitativo del giudice;
conseguente applicazione dello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. cit., tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia;
valori medi per le fasi “di studio della controversia” e “introduttiva del giudizio”, riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per le fasi “istruttoria e/o di trattazione” e “decisionale”, in ragione della ridotta attività alle stesse riferibile data l'assorbenza dei profili attinenti all'insussistenza del nesso di causalità, con conseguente riduzione dei temi di indagine e di discussione).
III-9.1. Le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate con separato decreto del 08/10/2022, sono definitivamente poste a carico dell'attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in proprio e nella qualità di erede legittima di , nei confronti Parte_1 Persona_1 di , ogni contraria istanza, eccezione Controparte_1
e deduzione disattesa, così provvede:
- RIGETTA le domande spiegate dall'attrice per le ragioni di cui in motivazione;
- CONDANNA alla refusione, in favore della convenuta, delle spese di lite Parte_1 del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.260,50 per compensi, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge;
- PONE definitivamente a carico della parte attrice le spese della c.t.u., per come liquidate con separato decreto del 08/10/2022.
Così deciso in Teramo, il 16 dicembre 2025.
IL GIUDICE
LU Bordin
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