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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 16/12/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4005/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/11/1975 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Valdo Fausto del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
12/12/1980 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Valdo Fausto del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 17/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Prarolo (VC) il 09/06/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte I,
Anno 2012.
Dall'unione è nata, in data 13/04/2017, la figlia , ancora minore. Per_1
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo giudizialmente separati presentando conclusioni conformi con sentenza n. 198 del 06/05/2024 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 CP_1 in Prarolo (VC) il 09/06/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune
[...] all'Atto n. 3, Parte I, Anno 2012 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. AFFIDA in modo condiviso la figlia minore con collocamento prevalente Persona_2
e residenza anagrafica presso la madre. I genitori, in applicazione del regime di affidamento condiviso, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per la figlia, mentre limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la eserciteranno separatamente, ciascuno nei periodi in cui avrà la figlia con sé;
pagina 2 di 4 2. DISPONE, circa il diritto di visita, che:
- sino al compimento dei nove anni di , il padre trascorrerà con la figlia l'intera Per_1 giornata del sabato o della domenica - senza pernottamento - a fine settimana alternati, previo accordo tra i genitori da effettuarsi entro la giornata del giovedì precedente;
dal compimento degli anni nove di , ma in ogni caso previa valutazione dell'adattamento Per_1 della minore alla nuova realtà e previo confronto con il Servizio di NPI Infantile che ha in carico per il Disturbo dello spettro autistico da cui è affetta, il padre trascorrerà con Per_1 la figlia fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
- infrasettimanalmente, il padre trascorrerà con la figlia il pomeriggio del lunedì e del mercoledì, dall'uscita da scuola sino alle ore 19,00, quando la riaccompagnerà presso la casa della madre;
- con riferimento alle vacanze natalizie il padre potrà incontrare e tenere con sé la minore, alternativamente con la madre, il giorno di Natale o quello di Santo Stefano e il giorno di
San Silvestro o di Capodanno;
l'Epifania verrà trascorsa dalla minore ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
- nelle vacanze pasquali passerà alternativamente con ciascun genitore, la giornata Per_1 di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo;
Con riferimento alle vacanze estive:
- sino al compimento dei nove anni di (estate 2024 e 2025) il padre potrà - nel Per_1 proprio periodo di ferie - incontrare la figlia tutti i giorni per una settimana dalle 9,00 alle
19,00;
- dal compimento dei nove anni di , e dunque a partire dall'estate 2026, ma in ogni Per_1 caso previa valutazione dell'adattamento della minore alla nuova realtà e previo confronto con il Servizio di NPI Infantile che ha in carico per il Disturbo dello spettro autistico Per_1 da cui è affetta, il padre potrà - nel proprio periodo di ferie - trascorrere con la figlia una settimana di vacanza comprensiva del pernottamento.
I periodi sopra indicati sono riconosciuti come contenuto minimo del diritto di visita e saranno derogabili a piacimento dei genitori previo tempestivo preavviso e coordinamento tra i medesimi e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi e con quelli scolastici ed extrascolastici della minore;
3. DISPONE, considerati i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, ed in particolare considerato l'attuale stato di disoccupazione del padre, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di loro, che i genitori provvederanno ciascuno al mantenimento della minore nel relativo periodo permanenza presso di loro;
4. DISPONE che entrambi i genitori, all'occorrenza e comunque fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia minore, concorreranno nella misura del 50% ciascuno - o rimborseranno la quota di propria spettanza al genitore che le abbia eventualmente anticipate - al pagamento delle spese straordinarie sia mediche (non coperte dal SSN), che scolastiche, che sportive o di svago inerenti la figlia, spese che verranno sempre previamente concordate tra i medesimi, se non necessitate, e ciò secondo il
Protocollo in uso al Tribunale di Vercelli, da intendersi integralmente richiamato e condiviso, entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese. Stante l'attuale stato di pagina 3 di 4 disoccupazione il Signor sarà esentato dal concorrere alle spese Parte_1 straordinarie per i primi tre anni decorrenti dall'omologazione del Tribunale;
5. DISPONE, su accordo delle parti, che la sola madre possa disporre e gestire integralmente le somme di cui la minore attualmente beneficia a titolo di indennità di frequenza, nonché di ogni eventuale altra somma che sarà a qualunque titolo erogata a favore della minore;
6. AUTORIZZA la Signora a richiedere e percepire l'Assegno Unico e Controparte_1
Universale interamente (al 100%);
7. DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver definito e risolto le altre questioni di carattere patrimoniale ed economico e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo alimentare e/o di mantenimento;
8. DÀ ATTO che parti si impegnano a mantenere contatti con il Servizio Sociale ai fini di monitoraggio e sostegno alle capacità genitoriali.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4005/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/11/1975 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Valdo Fausto del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
12/12/1980 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Valdo Fausto del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 17/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Prarolo (VC) il 09/06/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte I,
Anno 2012.
Dall'unione è nata, in data 13/04/2017, la figlia , ancora minore. Per_1
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo giudizialmente separati presentando conclusioni conformi con sentenza n. 198 del 06/05/2024 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 CP_1 in Prarolo (VC) il 09/06/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune
[...] all'Atto n. 3, Parte I, Anno 2012 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. AFFIDA in modo condiviso la figlia minore con collocamento prevalente Persona_2
e residenza anagrafica presso la madre. I genitori, in applicazione del regime di affidamento condiviso, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per la figlia, mentre limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la eserciteranno separatamente, ciascuno nei periodi in cui avrà la figlia con sé;
pagina 2 di 4 2. DISPONE, circa il diritto di visita, che:
- sino al compimento dei nove anni di , il padre trascorrerà con la figlia l'intera Per_1 giornata del sabato o della domenica - senza pernottamento - a fine settimana alternati, previo accordo tra i genitori da effettuarsi entro la giornata del giovedì precedente;
dal compimento degli anni nove di , ma in ogni caso previa valutazione dell'adattamento Per_1 della minore alla nuova realtà e previo confronto con il Servizio di NPI Infantile che ha in carico per il Disturbo dello spettro autistico da cui è affetta, il padre trascorrerà con Per_1 la figlia fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
- infrasettimanalmente, il padre trascorrerà con la figlia il pomeriggio del lunedì e del mercoledì, dall'uscita da scuola sino alle ore 19,00, quando la riaccompagnerà presso la casa della madre;
- con riferimento alle vacanze natalizie il padre potrà incontrare e tenere con sé la minore, alternativamente con la madre, il giorno di Natale o quello di Santo Stefano e il giorno di
San Silvestro o di Capodanno;
l'Epifania verrà trascorsa dalla minore ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
- nelle vacanze pasquali passerà alternativamente con ciascun genitore, la giornata Per_1 di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo;
Con riferimento alle vacanze estive:
- sino al compimento dei nove anni di (estate 2024 e 2025) il padre potrà - nel Per_1 proprio periodo di ferie - incontrare la figlia tutti i giorni per una settimana dalle 9,00 alle
19,00;
- dal compimento dei nove anni di , e dunque a partire dall'estate 2026, ma in ogni Per_1 caso previa valutazione dell'adattamento della minore alla nuova realtà e previo confronto con il Servizio di NPI Infantile che ha in carico per il Disturbo dello spettro autistico Per_1 da cui è affetta, il padre potrà - nel proprio periodo di ferie - trascorrere con la figlia una settimana di vacanza comprensiva del pernottamento.
I periodi sopra indicati sono riconosciuti come contenuto minimo del diritto di visita e saranno derogabili a piacimento dei genitori previo tempestivo preavviso e coordinamento tra i medesimi e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi e con quelli scolastici ed extrascolastici della minore;
3. DISPONE, considerati i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, ed in particolare considerato l'attuale stato di disoccupazione del padre, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di loro, che i genitori provvederanno ciascuno al mantenimento della minore nel relativo periodo permanenza presso di loro;
4. DISPONE che entrambi i genitori, all'occorrenza e comunque fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia minore, concorreranno nella misura del 50% ciascuno - o rimborseranno la quota di propria spettanza al genitore che le abbia eventualmente anticipate - al pagamento delle spese straordinarie sia mediche (non coperte dal SSN), che scolastiche, che sportive o di svago inerenti la figlia, spese che verranno sempre previamente concordate tra i medesimi, se non necessitate, e ciò secondo il
Protocollo in uso al Tribunale di Vercelli, da intendersi integralmente richiamato e condiviso, entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese. Stante l'attuale stato di pagina 3 di 4 disoccupazione il Signor sarà esentato dal concorrere alle spese Parte_1 straordinarie per i primi tre anni decorrenti dall'omologazione del Tribunale;
5. DISPONE, su accordo delle parti, che la sola madre possa disporre e gestire integralmente le somme di cui la minore attualmente beneficia a titolo di indennità di frequenza, nonché di ogni eventuale altra somma che sarà a qualunque titolo erogata a favore della minore;
6. AUTORIZZA la Signora a richiedere e percepire l'Assegno Unico e Controparte_1
Universale interamente (al 100%);
7. DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver definito e risolto le altre questioni di carattere patrimoniale ed economico e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo alimentare e/o di mantenimento;
8. DÀ ATTO che parti si impegnano a mantenere contatti con il Servizio Sociale ai fini di monitoraggio e sostegno alle capacità genitoriali.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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