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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 3876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3876 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - ha deliberato di definire con la pronuncia della presente
SENTENZA
il processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata recante il n. 1913/2020 e pubblicata il 15 dicembre 2020, iscritto al n.
1779/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 13 maggio 2025 e pendente
TRA la (c.f.: ), con sede in IG d'RC (NA) alla via Parte_1 P.IVA_1
Felice Terracciano, n. 213, costituitosi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Barretta (c.f.: C.F._1
e dall'avv. Vincenzo Chianese (c.f.: ) APPE LL A N T E
[...] C.F._2
E
l'AZ IE f.: ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Torre del Greco alla via Marconi n. 66, costituitasi in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti con firma autenticata per TA (Repertorio n° 6393 del 30 Persona_1 luglio 2020), dall'avv. Eduardo Martucci (c.f.: APPE L LA TA C.F._3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con una citazione notificata l'11 gennaio 2019 alla (nel prosieguo Parte_1 anche solo ), la (nel prosieguo anche Parte_2 Controparte_2 Con solo proponeva opposizione, per i motivi di cui si dirà, al decreto ingiuntivo emesso il 4 dicembre 2018 dal Tribunale di Torre Annunziata, recante n. 1859/2018 e notificato il 12 dicembre 2018, con cui le era stato ingiunto di pagare al Centro la Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
somma di 50.037,69 €, oltre “interessi ai sensi del d.lgs 231/02 dalle singole scadenze convenzionali al saldo”, quale saldo impagato delle fatture n. 2 e 3 del 31 gennaio
2016, n. 4 e 5 del 29 febbraio 2016, n. 8 e 9 del 31 marzo 2016, n. 10, n. 11 e n. 12 del
30 aprile 2016, n. 13 del 31 maggio 2016, n. 14 e 15 del 30 giugno 2016, n. 16 del 31 luglio 2016, n. 18 e 19 del 31 agosto 2016, n. 20 e n. 21 del 30 settembre 2016, relative alle prestazioni sanitarie afferenti alla branca “patologia clinica/laboratorio” erogate nell'anno 2016 (mensilità gennaio-settembre), per cui la ricorrente società era stata accreditata e aveva stipulato in data 1° dicembre 2016 contratto con l'ente sanitario ai sensi dell'art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992.
L'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto sulla scorta dei seguenti motivi:
a) assenza di prova della pretesa creditoria;
b) la non esigibilità del credito perché relativo a prestazioni rese extra budget rispetto al tetto di spesa assegnato alla macroarea di riferimento, secondo quanto riportato nella nota n. 14 del 2 gennaio 2019, nella quale si riferiva che le mensilità di gennaio, marzo, maggio, luglio e agosto 2016 erano state trattenute per complessivi
49.842,14 € per il recupero di fatturazione per prestazioni contrassegnate con lettera
“R”, erogate oltre la data di esaurimento del tetto e che sull'eventuale saldo dovevano essere trattenuti ancora ulteriori 23.961,29 €, sempre per superamento tetto per prestazioni lettera “R” anno 2016, come da richiesta di emissione di nota di credito n.
222 del 17 gennaio 2017. Pertanto, nulla era dovuto per le richieste prestazioni.
Quindi, così concludeva: “
1. In accoglimento del presente atto di citazione, revocare l'opposto provvedimento monitorio, in quanto carente degli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito che ne forma l'oggetto sostanziale, nonché infondato nel merito;
2. Per l'effetto, condannare la parte opposta al pagamento di spese ed onorari di giudizio”.
2. Si costituiva la con una comparsa depositata il 5 aprile 2019, con Parte_1 cui resisteva all'opposizione, deducendo: Con a) l'infondatezza delle eccezioni dell' sul superamento del tetto di spesa Con poiché l' non aveva mai comunicato al Centro, tramite raccomandata o p.e.c. - come previsto nel contratto stipulato - la percentuale e la data consuntiva di raggiungimento del limite di spesa, sicché il non aveva avuto la Pt_2 Pt_1 possibilità di pianificare la propria attività e conoscere il momento di esaurimento del tetto di spesa;
né le note interne e le determine dirigenziali, prodotte in giudizio Con dall' peraltro mai ricevute dal Centro Kappa, erano idonee a provare il detto superamento;
b) che i lavori del Tavolo Tecnico relativi all'anno 2016 risultavano non ancora completati, come si desumeva da una dichiarazione resa dal Coordinatore del Tavolo
Controparte N. 1779/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 2 di 9 Parte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
nel verbale di una seduta del 2 ottobre 2018, e pertanto, non era possibile determinare i dati consuntivi e il contributo di ciascun Centro allo sforamento del budget, come previsto dall'art. 6 del contratto;
c) che il superamento del tetto di spesa non comportava automaticamente l'impossibilità di remunerazione, in quanto sarebbe stato necessario applicare il procedimento di determinazione della R.T.U. che avrebbe dovuto tenere conto del contributo del singolo Centro allo sforamento del tetto di spesa complessivo. Inoltre, le operazioni per la R.T.U. avrebbero dovuto essere basate su dati consuntivi ed essere Con Con svolte, non unilateralmente dall' ma dal Tavolo Tecnico. Nel caso di specie, l non aveva mai dedotto il contributo del allo sforamento, né aveva Parte_3 prodotto la determinazione della R.T.U. da applicare al Centro;
d) che l'onere della prova del citato superamento - secondo il consolidato Con orientamento della Suprema Corte - ricadeva sulla debitrice trattandosi di fatto impeditivo.
Quindi, così concludeva: “In via preliminare: 1) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. non essendo l'avversa opposizione fondata su prova scritta o di facile soluzione. Nel merito: 1) rigettare integralmente l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e diritto;
2) confermare il decreto ingiuntivo opposto per la somma di euro 50.037,69; 3) condannare l'opponente al pagamento degli interessi moratori ex D.LGS n.231/2002 sulla somma dovuta al “ ”, dalle singole scadenze convenzionali al saldo;
Parte_3
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
3. Il Tribunale con la sentenza impugnata accoglieva l'opposizione proposta, e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opposta alla Con rifusione delle spese di lite in favore dell' pponente.
In particolare, il primo Giudice, ritenendo non contestata la sussistenza dell'accreditamento del e della stipula del contratto avente ad oggetto Pt_2
l'erogazione, per l'anno 2016, delle prestazioni sanitarie specialistiche per la branca patologia clinica (laboratorio), affermava:
- che il superamento del tetto di spesa doveva considerarsi circostanza non contestata, ai sensi dell'art. 115 c.p.c, dal Kappa, che, non negando il fatto Pt_2 Con storico, si era limitato genericamente a sostenere che l' non ne avesse dato prova, come peraltro sostenuto dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
17899/2020);
- che la tardività della comunicazione di tale superamento al Centro, avvenuta da Con parte dell' solo con fax del 4 gennaio 2019, e comunque, con l'atto di opposizione, non escludeva la non esigibilità del credito preteso, giacché gli interessi pubblici al
Controparte N. 1779/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 3 di 9 Parte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
contenimento della spesa e il diritto alla salute dovevano considerarsi prevalenti sugli interessi privati degli operatori, e solo il mancato superamento del tetto di spesa dava loro diritto alla remunerazione per le prestazioni rese. Né poteva ritenersi che tale comunicazione tardiva violasse l'affidamento e la buona fede dei detti operatori privati.
4. Avverso tale sentenza, con atto notificato il 20 aprile 2021 all' , CP_2 CP_2 il ha proposto appello, con cui ha sostenuto che il primo Giudice: Parte_4
- aveva errato nell'applicare il principio di non contestazione al superamento del tetto di spesa, così ritenendo tale fatto - in quanto dall'appellante non contestato - come provato, poiché, a suo dire, tale posizione contraddiceva il riparto dell'onere Con della prova, che, in materia di superamento del tetto di macroarea, ricadeva sull'
l'unica a possedere i dati di consumo di tutti i soggetti accreditati, mentre non poteva pretendersi che il Centro, che non era in possesso di tali dati, potesse specificamente contestare tale superamento. Da tanto, discendeva l'inapplicabilità in materia del Con principio di cui all'art. 115 c.p.c., mentre restava il fatto che l' non aveva fornito prova del superamento del tetto di spesa, da fornire - come previsto dagli artt. 5, commi 3 e 6, comma 3 del contratto sottoscritto tra le parti - mediante la determinazione assunta dal Tavolo Tecnico, non risultando, a tal fine, idonea la mera deduzione del del , trascritta nell'atto di opposizione;
Parte_5 Parte_6 Con
- aveva errato nel ritenere irrilevante, al fine del rigetto dell'opposizione dell' il fatto che quest'ultima non avesse proceduto a dare comunicazione al Centro, che non aveva ricevuto mai nulla neppure tramite fax, delle date presuntive di esaurimento del tetto di spesa nonché della data in cui il detto tetto sarebbe stato Con effettivamente sforato. Secondo l'appellante, viceversa, l' era onerata di portare a conoscenza degli accreditati di branca/macroarea la data di superamento del tetto di spesa, ed in caso di comunicazione tardiva o inesistente, era tenuta a soddisfare il diritto di credito del singolo Centro per la prestazione sanitaria effettuata.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto della società “ a conseguire il pagamento da parte dell' Parte_1 Parte_7 del
contro
-valore delle prestazioni erogate nel 2016 e non remunerate per l'importo di euro 50.037,69; 2) per l'effetto, disattesa ogni contraria eccezione, confermare il decreto ingiuntivo n. 1859/2018, o comunque condannare la convenuta al pagamento dell'importo di euro 50.037,69, ovvero dell'importo maggiore o minore ritenuto di ragione, oltre accessori al saggio convenzionale previsto dal contratto”.
5.Con comparsa depositata il 14 settembre 2021 si è costituita l' Controparte_2 che ha sostenuto la legittimità della motivazione della sentenza impugnata e ha resistito ai motivi di doglianza formulati dal Centro, rilevando, nello specifico:
Controparte N. 1779/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 4 di 9 Parte_1 Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
- che il primo Giudice aveva correttamente applicato il principio secondo cui la regressione tariffaria operava proprio in conseguenza del superamento del tetto di spesa di branca;
- che il Centro accreditato, pur non avendo il quadro complessivo dei consumi di tutti i centri, era in grado di dimostrare, con la propria contabilità interna, di non aver superato il proprio limite di fatturato, sicché avrebbe potuto specificamente contestare che vi era stato il superamento del tetto di spesa;
- che il Tribunale aveva correttamente ritenuto che la mancata o tardiva comunicazione al Centro del citato superamento, se effettivamente avvenuto, non incideva sulla inesigibilità del credito del primo per le prestazioni sanitarie effettuate;
Con
- che la prova del citato superamento poteva essere data dall anche tramite le note interne del direttore del distretto territoriale competente, il quale era tenuto a comunicare al servizio affari legali della stessa azienda che il Centro ricorrente non avesse diritto alla somma ingiunta, poiché, secondo le risultanze del Tavolo Tecnico, aveva sforato il tetto di spesa di branca.
Pertanto, ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla – in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore – confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla stessa odierna appellante con ricorso per decreto ingiuntivo;
2. Confermare, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 1859/2018, oggetto del giudizio di opposizione in primo grado;
3. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio di appello”.
6. All'udienza del 13 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
2. I motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente perché connessi e vanno entrambi ritenuti fondati.
Il Centro, infatti, contesta l'applicazione da parte del primo Giudice del principio di non contestazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere provato Con il superamento del tetto di spesa, in quanto il Centro, limitandosi a dire che l' non ne aveva dato prova, non ne aveva specificamente contestato l'esistenza.
Osserva la Corte che il ragionamento del Tribunale, fondato su di un recente precedente della Suprema Corte (Cass.17889/2020, secondo cui “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è
Controparte N. 1779/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 5 di 9 Parte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”), non può ritenersi corretto se applicato alla fattispecie in esame.
Infatti, il citato precedente richiede che i fatti impeditivi eccepiti, che devono essere negati, siano stati allegati in modo preciso e completo, proprio per consentirne la contestazione.
Qualora, invece, la stessa allegazione difetti della sua completezza e specificità, neppure può pretendersi che la parte tenuta alla contestazione del fatto storico possa rispondere in modo preciso, non avendone peraltro la possibilità (cfr. in materia, la recente Cass. 8900/2025, secondo cui “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”). Con Nella fattispecie in esame, l' si era limitata soltanto a dire che una parte del credito vantato era stato pagato “per ciò che era giusto fare” e che per le residue prestazioni richieste dal , vi era stato il superamento del tetto di spesa, senza Pt_2 tuttavia indicare il momento preciso in cui ciò si era verificato e senza altresì specificare che, per le dette prestazioni rese dopo il superamento, era stata determinata dal tavolo tecnico la regressione tariffaria unica ad esso applicabile. Con Nello specifico, a giudizio di questa Corte, l' avrebbe dovuto allegare almeno la data di sforamento a consuntivo oltreché le date presuntive affinché potesse essere verificato se, per gli importi resi dopo il superamento di tale data, poteva farsi applicazione della disciplina contenuta nell'art. 5, comma 3, lett. a) o lett. b) del contratto sottoscritto.
Al contrario, dalla relazione del Direttore del DS n. 51 recante n. prot. 14 del 2 gennaio 2019, nulla si evince di quanto detto sopra, riferendosi tale nota al fatto che Con per l'anno in esame l' aveva effettuato delle trattenute con riferimento a prestazioni contrassegnate con la lettera “R” (non specificando, peraltro, che erano quelle cui si riferivano le fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo), erogate dal
Centro oltre la data di esaurimento del tetto di spesa, che però non indicava.
Del resto, come già detto, gli elementi per i quali si chiedeva l'allegazione Con specifica da parte dell rientravano nella sua diretta disponibilità, avendo (solo) essa la possibilità non solo di sapere la presumibile data in cui vi sarebbe stato il superamento del tetto di spesa per le prestazioni di branca, ma anche quella, precedente o successiva a tale data, in cui esso si era effettivamente verificato,
Controparte N. 1779/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 6 di 9 Parte_1 Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
procedendo poi, a seconda dei casi, alla convocazione del tavolo tecnico in cui individuare la RTU applicabile al Centro.
E, con riguardo a tale aspetto - oggetto del secondo motivo d'appello - non può Con non evidenziarsi la necessità di una tempestiva comunicazione da parte dell' ai singoli centri delle date di presumibile superamento del tetto di spesa, da essa dipendendo, peraltro, la concreta applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 Con del contratto tipo stipulato tra e centri, e del contratto stipulato per l'anno in esame, cioè il 2016.
A tal proposito, dall'esame di quest'ultimo articolo (rubricato “criteri di Con remunerazione delle prestazioni”), si evince, al comma 3, che l' deve comunicare a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”.
Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima Con comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca;
nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data Con prevista (e comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa, intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del Con contratto, comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Sulla base di tale disciplina, è possibile affermare che le dette comunicazioni - a differenza di quanto erroneamente affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata - sono essenziali per individuare se ai singoli centri accreditati spetti o meno, ed in che misura (lett. a) o b) della citata disciplina), il pagamento delle prestazioni rese dopo il superamento del tutto di spesa, non potendo semplicisticamente affermarsi – come fatto dal Tribunale - che il solo superamento del tetto di spesa, per la prevalenza degli interessi pubblici al pareggio dei conti sugli interessi delle strutture private e sul loro
Controparte N. 1779/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 7 di 9 Parte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
legittimo affidamento, esclude qualsiasi diritto dei centri accreditati e convenzionati al pagamento delle prestazioni rese.
3. In conclusione, l'appello va accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, Con l'opposizione dell' al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torre Annunziata va integralmente respinta, e confermato il decreto ingiuntivo emesso. Con
4. In considerazione dell'accoglimento dell'appello, l' va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, sulla base del valore della controversia, in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra 26.000,01 € e 52.000,00 € nei seguenti importi:
- 5.290,00 € per il primo grado del giudizio, di cui 4.600,00 € per compensi (fase di studio: 950,00 €; fase introduttiva: 750,00 €; fase istruttoria/trattazione: 1.100,00 €; fase decisoria: 1.800,00 €), 690,00 € per rimborso forfettario al 15% delle spese generali, oltre ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione, per avere dichiarato di averne fatto anticipo, all'avv. Pierpaolo Barretta dell'importo delle prime tre fasi di
2.800,00 €, mentre per l'ultima fase decisoria di 1.800,00 €, in ragione della metà ciascuno, agli avv.ti Pierpaolo Barretta e Vincenzo Chianese, stante la costituzione di quest'ultimo soltanto al termine della fase istruttoria;
- 7.186,50 € per il secondo grado del giudizio, di cui 5.550,00 € per compensi
(fase di studio: 1.100,00 €; fase introduttiva: 900,00 €; fase trattazione: 1.550,00 €; fase decisoria: 2.000,00 €) 832,50 € per rimborso forfettario al 15% delle spese generali, 804,00 € per spese vive, oltre ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione, in ragione della metà ciascuno, agli avv.ti Barretta e Chianese per avere dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 1913/2020, pubblicata il 15 dicembre 2020, proposto dal con citazione notificata il 20 aprile 2021, disattesa o dichiarata Parte_4 assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
1859/2018 del Tribunale di Torre Annunziata, che, va, pertanto, confermato;
b) condanna l' al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese Controparte_2 di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il processo di primo grado, in 5.290,00 €, di cui 4.600,00 € per compensi, 690,00 € per rimborso forfettario al 15% delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione, al solo avv.
Pierpaolo Barretta dell'importo di 2.800,00 € per le prime tre fasi, e agli avv.ti
Pierpaolo Barretta e Vincenzo Chianese, in ragione della metà ciascuno, dell'importo
Controparte N. 1779/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 8 di 9 Parte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
della fase decisoria di 1.800,00 € per avere dichiarato di averne fatto anticipo;
per il secondo grado del giudizio, in 7.186,00 €, di cui 5.550,00 € per compensi, 832,50 € per rimborso forfettario al 15% delle spese generali, 804,00 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione, in ragione della metà ciascuno, agli avvocati Barretta e Chianese per avere dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli, il 15 luglio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr. Paolo Celentano
Controparte N. 1779/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 9 di 9 Parte_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - ha deliberato di definire con la pronuncia della presente
SENTENZA
il processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata recante il n. 1913/2020 e pubblicata il 15 dicembre 2020, iscritto al n.
1779/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 13 maggio 2025 e pendente
TRA la (c.f.: ), con sede in IG d'RC (NA) alla via Parte_1 P.IVA_1
Felice Terracciano, n. 213, costituitosi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Barretta (c.f.: C.F._1
e dall'avv. Vincenzo Chianese (c.f.: ) APPE LL A N T E
[...] C.F._2
E
l'AZ IE f.: ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Torre del Greco alla via Marconi n. 66, costituitasi in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti con firma autenticata per TA (Repertorio n° 6393 del 30 Persona_1 luglio 2020), dall'avv. Eduardo Martucci (c.f.: APPE L LA TA C.F._3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con una citazione notificata l'11 gennaio 2019 alla (nel prosieguo Parte_1 anche solo ), la (nel prosieguo anche Parte_2 Controparte_2 Con solo proponeva opposizione, per i motivi di cui si dirà, al decreto ingiuntivo emesso il 4 dicembre 2018 dal Tribunale di Torre Annunziata, recante n. 1859/2018 e notificato il 12 dicembre 2018, con cui le era stato ingiunto di pagare al Centro la Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
somma di 50.037,69 €, oltre “interessi ai sensi del d.lgs 231/02 dalle singole scadenze convenzionali al saldo”, quale saldo impagato delle fatture n. 2 e 3 del 31 gennaio
2016, n. 4 e 5 del 29 febbraio 2016, n. 8 e 9 del 31 marzo 2016, n. 10, n. 11 e n. 12 del
30 aprile 2016, n. 13 del 31 maggio 2016, n. 14 e 15 del 30 giugno 2016, n. 16 del 31 luglio 2016, n. 18 e 19 del 31 agosto 2016, n. 20 e n. 21 del 30 settembre 2016, relative alle prestazioni sanitarie afferenti alla branca “patologia clinica/laboratorio” erogate nell'anno 2016 (mensilità gennaio-settembre), per cui la ricorrente società era stata accreditata e aveva stipulato in data 1° dicembre 2016 contratto con l'ente sanitario ai sensi dell'art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992.
L'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto sulla scorta dei seguenti motivi:
a) assenza di prova della pretesa creditoria;
b) la non esigibilità del credito perché relativo a prestazioni rese extra budget rispetto al tetto di spesa assegnato alla macroarea di riferimento, secondo quanto riportato nella nota n. 14 del 2 gennaio 2019, nella quale si riferiva che le mensilità di gennaio, marzo, maggio, luglio e agosto 2016 erano state trattenute per complessivi
49.842,14 € per il recupero di fatturazione per prestazioni contrassegnate con lettera
“R”, erogate oltre la data di esaurimento del tetto e che sull'eventuale saldo dovevano essere trattenuti ancora ulteriori 23.961,29 €, sempre per superamento tetto per prestazioni lettera “R” anno 2016, come da richiesta di emissione di nota di credito n.
222 del 17 gennaio 2017. Pertanto, nulla era dovuto per le richieste prestazioni.
Quindi, così concludeva: “
1. In accoglimento del presente atto di citazione, revocare l'opposto provvedimento monitorio, in quanto carente degli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito che ne forma l'oggetto sostanziale, nonché infondato nel merito;
2. Per l'effetto, condannare la parte opposta al pagamento di spese ed onorari di giudizio”.
2. Si costituiva la con una comparsa depositata il 5 aprile 2019, con Parte_1 cui resisteva all'opposizione, deducendo: Con a) l'infondatezza delle eccezioni dell' sul superamento del tetto di spesa Con poiché l' non aveva mai comunicato al Centro, tramite raccomandata o p.e.c. - come previsto nel contratto stipulato - la percentuale e la data consuntiva di raggiungimento del limite di spesa, sicché il non aveva avuto la Pt_2 Pt_1 possibilità di pianificare la propria attività e conoscere il momento di esaurimento del tetto di spesa;
né le note interne e le determine dirigenziali, prodotte in giudizio Con dall' peraltro mai ricevute dal Centro Kappa, erano idonee a provare il detto superamento;
b) che i lavori del Tavolo Tecnico relativi all'anno 2016 risultavano non ancora completati, come si desumeva da una dichiarazione resa dal Coordinatore del Tavolo
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nel verbale di una seduta del 2 ottobre 2018, e pertanto, non era possibile determinare i dati consuntivi e il contributo di ciascun Centro allo sforamento del budget, come previsto dall'art. 6 del contratto;
c) che il superamento del tetto di spesa non comportava automaticamente l'impossibilità di remunerazione, in quanto sarebbe stato necessario applicare il procedimento di determinazione della R.T.U. che avrebbe dovuto tenere conto del contributo del singolo Centro allo sforamento del tetto di spesa complessivo. Inoltre, le operazioni per la R.T.U. avrebbero dovuto essere basate su dati consuntivi ed essere Con Con svolte, non unilateralmente dall' ma dal Tavolo Tecnico. Nel caso di specie, l non aveva mai dedotto il contributo del allo sforamento, né aveva Parte_3 prodotto la determinazione della R.T.U. da applicare al Centro;
d) che l'onere della prova del citato superamento - secondo il consolidato Con orientamento della Suprema Corte - ricadeva sulla debitrice trattandosi di fatto impeditivo.
Quindi, così concludeva: “In via preliminare: 1) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. non essendo l'avversa opposizione fondata su prova scritta o di facile soluzione. Nel merito: 1) rigettare integralmente l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e diritto;
2) confermare il decreto ingiuntivo opposto per la somma di euro 50.037,69; 3) condannare l'opponente al pagamento degli interessi moratori ex D.LGS n.231/2002 sulla somma dovuta al “ ”, dalle singole scadenze convenzionali al saldo;
Parte_3
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
3. Il Tribunale con la sentenza impugnata accoglieva l'opposizione proposta, e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opposta alla Con rifusione delle spese di lite in favore dell' pponente.
In particolare, il primo Giudice, ritenendo non contestata la sussistenza dell'accreditamento del e della stipula del contratto avente ad oggetto Pt_2
l'erogazione, per l'anno 2016, delle prestazioni sanitarie specialistiche per la branca patologia clinica (laboratorio), affermava:
- che il superamento del tetto di spesa doveva considerarsi circostanza non contestata, ai sensi dell'art. 115 c.p.c, dal Kappa, che, non negando il fatto Pt_2 Con storico, si era limitato genericamente a sostenere che l' non ne avesse dato prova, come peraltro sostenuto dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
17899/2020);
- che la tardività della comunicazione di tale superamento al Centro, avvenuta da Con parte dell' solo con fax del 4 gennaio 2019, e comunque, con l'atto di opposizione, non escludeva la non esigibilità del credito preteso, giacché gli interessi pubblici al
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contenimento della spesa e il diritto alla salute dovevano considerarsi prevalenti sugli interessi privati degli operatori, e solo il mancato superamento del tetto di spesa dava loro diritto alla remunerazione per le prestazioni rese. Né poteva ritenersi che tale comunicazione tardiva violasse l'affidamento e la buona fede dei detti operatori privati.
4. Avverso tale sentenza, con atto notificato il 20 aprile 2021 all' , CP_2 CP_2 il ha proposto appello, con cui ha sostenuto che il primo Giudice: Parte_4
- aveva errato nell'applicare il principio di non contestazione al superamento del tetto di spesa, così ritenendo tale fatto - in quanto dall'appellante non contestato - come provato, poiché, a suo dire, tale posizione contraddiceva il riparto dell'onere Con della prova, che, in materia di superamento del tetto di macroarea, ricadeva sull'
l'unica a possedere i dati di consumo di tutti i soggetti accreditati, mentre non poteva pretendersi che il Centro, che non era in possesso di tali dati, potesse specificamente contestare tale superamento. Da tanto, discendeva l'inapplicabilità in materia del Con principio di cui all'art. 115 c.p.c., mentre restava il fatto che l' non aveva fornito prova del superamento del tetto di spesa, da fornire - come previsto dagli artt. 5, commi 3 e 6, comma 3 del contratto sottoscritto tra le parti - mediante la determinazione assunta dal Tavolo Tecnico, non risultando, a tal fine, idonea la mera deduzione del del , trascritta nell'atto di opposizione;
Parte_5 Parte_6 Con
- aveva errato nel ritenere irrilevante, al fine del rigetto dell'opposizione dell' il fatto che quest'ultima non avesse proceduto a dare comunicazione al Centro, che non aveva ricevuto mai nulla neppure tramite fax, delle date presuntive di esaurimento del tetto di spesa nonché della data in cui il detto tetto sarebbe stato Con effettivamente sforato. Secondo l'appellante, viceversa, l' era onerata di portare a conoscenza degli accreditati di branca/macroarea la data di superamento del tetto di spesa, ed in caso di comunicazione tardiva o inesistente, era tenuta a soddisfare il diritto di credito del singolo Centro per la prestazione sanitaria effettuata.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto della società “ a conseguire il pagamento da parte dell' Parte_1 Parte_7 del
contro
-valore delle prestazioni erogate nel 2016 e non remunerate per l'importo di euro 50.037,69; 2) per l'effetto, disattesa ogni contraria eccezione, confermare il decreto ingiuntivo n. 1859/2018, o comunque condannare la convenuta al pagamento dell'importo di euro 50.037,69, ovvero dell'importo maggiore o minore ritenuto di ragione, oltre accessori al saggio convenzionale previsto dal contratto”.
5.Con comparsa depositata il 14 settembre 2021 si è costituita l' Controparte_2 che ha sostenuto la legittimità della motivazione della sentenza impugnata e ha resistito ai motivi di doglianza formulati dal Centro, rilevando, nello specifico:
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- che il primo Giudice aveva correttamente applicato il principio secondo cui la regressione tariffaria operava proprio in conseguenza del superamento del tetto di spesa di branca;
- che il Centro accreditato, pur non avendo il quadro complessivo dei consumi di tutti i centri, era in grado di dimostrare, con la propria contabilità interna, di non aver superato il proprio limite di fatturato, sicché avrebbe potuto specificamente contestare che vi era stato il superamento del tetto di spesa;
- che il Tribunale aveva correttamente ritenuto che la mancata o tardiva comunicazione al Centro del citato superamento, se effettivamente avvenuto, non incideva sulla inesigibilità del credito del primo per le prestazioni sanitarie effettuate;
Con
- che la prova del citato superamento poteva essere data dall anche tramite le note interne del direttore del distretto territoriale competente, il quale era tenuto a comunicare al servizio affari legali della stessa azienda che il Centro ricorrente non avesse diritto alla somma ingiunta, poiché, secondo le risultanze del Tavolo Tecnico, aveva sforato il tetto di spesa di branca.
Pertanto, ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla – in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore – confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla stessa odierna appellante con ricorso per decreto ingiuntivo;
2. Confermare, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 1859/2018, oggetto del giudizio di opposizione in primo grado;
3. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio di appello”.
6. All'udienza del 13 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
2. I motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente perché connessi e vanno entrambi ritenuti fondati.
Il Centro, infatti, contesta l'applicazione da parte del primo Giudice del principio di non contestazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere provato Con il superamento del tetto di spesa, in quanto il Centro, limitandosi a dire che l' non ne aveva dato prova, non ne aveva specificamente contestato l'esistenza.
Osserva la Corte che il ragionamento del Tribunale, fondato su di un recente precedente della Suprema Corte (Cass.17889/2020, secondo cui “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è
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equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”), non può ritenersi corretto se applicato alla fattispecie in esame.
Infatti, il citato precedente richiede che i fatti impeditivi eccepiti, che devono essere negati, siano stati allegati in modo preciso e completo, proprio per consentirne la contestazione.
Qualora, invece, la stessa allegazione difetti della sua completezza e specificità, neppure può pretendersi che la parte tenuta alla contestazione del fatto storico possa rispondere in modo preciso, non avendone peraltro la possibilità (cfr. in materia, la recente Cass. 8900/2025, secondo cui “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”). Con Nella fattispecie in esame, l' si era limitata soltanto a dire che una parte del credito vantato era stato pagato “per ciò che era giusto fare” e che per le residue prestazioni richieste dal , vi era stato il superamento del tetto di spesa, senza Pt_2 tuttavia indicare il momento preciso in cui ciò si era verificato e senza altresì specificare che, per le dette prestazioni rese dopo il superamento, era stata determinata dal tavolo tecnico la regressione tariffaria unica ad esso applicabile. Con Nello specifico, a giudizio di questa Corte, l' avrebbe dovuto allegare almeno la data di sforamento a consuntivo oltreché le date presuntive affinché potesse essere verificato se, per gli importi resi dopo il superamento di tale data, poteva farsi applicazione della disciplina contenuta nell'art. 5, comma 3, lett. a) o lett. b) del contratto sottoscritto.
Al contrario, dalla relazione del Direttore del DS n. 51 recante n. prot. 14 del 2 gennaio 2019, nulla si evince di quanto detto sopra, riferendosi tale nota al fatto che Con per l'anno in esame l' aveva effettuato delle trattenute con riferimento a prestazioni contrassegnate con la lettera “R” (non specificando, peraltro, che erano quelle cui si riferivano le fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo), erogate dal
Centro oltre la data di esaurimento del tetto di spesa, che però non indicava.
Del resto, come già detto, gli elementi per i quali si chiedeva l'allegazione Con specifica da parte dell rientravano nella sua diretta disponibilità, avendo (solo) essa la possibilità non solo di sapere la presumibile data in cui vi sarebbe stato il superamento del tetto di spesa per le prestazioni di branca, ma anche quella, precedente o successiva a tale data, in cui esso si era effettivamente verificato,
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procedendo poi, a seconda dei casi, alla convocazione del tavolo tecnico in cui individuare la RTU applicabile al Centro.
E, con riguardo a tale aspetto - oggetto del secondo motivo d'appello - non può Con non evidenziarsi la necessità di una tempestiva comunicazione da parte dell' ai singoli centri delle date di presumibile superamento del tetto di spesa, da essa dipendendo, peraltro, la concreta applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 Con del contratto tipo stipulato tra e centri, e del contratto stipulato per l'anno in esame, cioè il 2016.
A tal proposito, dall'esame di quest'ultimo articolo (rubricato “criteri di Con remunerazione delle prestazioni”), si evince, al comma 3, che l' deve comunicare a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”.
Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima Con comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca;
nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data Con prevista (e comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa, intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del Con contratto, comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Sulla base di tale disciplina, è possibile affermare che le dette comunicazioni - a differenza di quanto erroneamente affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata - sono essenziali per individuare se ai singoli centri accreditati spetti o meno, ed in che misura (lett. a) o b) della citata disciplina), il pagamento delle prestazioni rese dopo il superamento del tutto di spesa, non potendo semplicisticamente affermarsi – come fatto dal Tribunale - che il solo superamento del tetto di spesa, per la prevalenza degli interessi pubblici al pareggio dei conti sugli interessi delle strutture private e sul loro
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legittimo affidamento, esclude qualsiasi diritto dei centri accreditati e convenzionati al pagamento delle prestazioni rese.
3. In conclusione, l'appello va accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, Con l'opposizione dell' al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torre Annunziata va integralmente respinta, e confermato il decreto ingiuntivo emesso. Con
4. In considerazione dell'accoglimento dell'appello, l' va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, sulla base del valore della controversia, in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra 26.000,01 € e 52.000,00 € nei seguenti importi:
- 5.290,00 € per il primo grado del giudizio, di cui 4.600,00 € per compensi (fase di studio: 950,00 €; fase introduttiva: 750,00 €; fase istruttoria/trattazione: 1.100,00 €; fase decisoria: 1.800,00 €), 690,00 € per rimborso forfettario al 15% delle spese generali, oltre ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione, per avere dichiarato di averne fatto anticipo, all'avv. Pierpaolo Barretta dell'importo delle prime tre fasi di
2.800,00 €, mentre per l'ultima fase decisoria di 1.800,00 €, in ragione della metà ciascuno, agli avv.ti Pierpaolo Barretta e Vincenzo Chianese, stante la costituzione di quest'ultimo soltanto al termine della fase istruttoria;
- 7.186,50 € per il secondo grado del giudizio, di cui 5.550,00 € per compensi
(fase di studio: 1.100,00 €; fase introduttiva: 900,00 €; fase trattazione: 1.550,00 €; fase decisoria: 2.000,00 €) 832,50 € per rimborso forfettario al 15% delle spese generali, 804,00 € per spese vive, oltre ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione, in ragione della metà ciascuno, agli avv.ti Barretta e Chianese per avere dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 1913/2020, pubblicata il 15 dicembre 2020, proposto dal con citazione notificata il 20 aprile 2021, disattesa o dichiarata Parte_4 assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
1859/2018 del Tribunale di Torre Annunziata, che, va, pertanto, confermato;
b) condanna l' al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese Controparte_2 di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il processo di primo grado, in 5.290,00 €, di cui 4.600,00 € per compensi, 690,00 € per rimborso forfettario al 15% delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione, al solo avv.
Pierpaolo Barretta dell'importo di 2.800,00 € per le prime tre fasi, e agli avv.ti
Pierpaolo Barretta e Vincenzo Chianese, in ragione della metà ciascuno, dell'importo
Controparte N. 1779/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 8 di 9 Parte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
della fase decisoria di 1.800,00 € per avere dichiarato di averne fatto anticipo;
per il secondo grado del giudizio, in 7.186,00 €, di cui 5.550,00 € per compensi, 832,50 € per rimborso forfettario al 15% delle spese generali, 804,00 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione, in ragione della metà ciascuno, agli avvocati Barretta e Chianese per avere dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli, il 15 luglio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr. Paolo Celentano
Controparte N. 1779/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 9 di 9 Parte_1