Articolo 4 della Legge 12 gennaio 1991, n. 13
Articolo 3
Versione
1 febbraio 1991
Art. 4. 1. Per gli atti amministrativi di cui all'articolo 2 resta fermo il previo parere del Consiglio di Stato ove richiesto dalle norme vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione non intenda conformarsi al parere, gli atti amministrativi di cui al comma 1 sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1991
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