Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/05/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Pietro Mastrorilli Presidente relatore
Dott. Maria Giovanna Deceglie Consigliere
Dott. Isabella Calia Consigliere alla pubblica udienza del 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 531/2023 R.G. promossa da:
e quali Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di rappresentati e difesi dall'Avv. LUCARELLI ERICA Persona_1
APPELLANTI
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. MOSTACCHI SILVANA, dall'Avv. LONGO CP_1
DOMENICO e dall'Avv. PUNZI COSIMO NICOLA
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata in data 23.11.2022 il Giudice del Lavoro di Foggia, rigettava la domanda proposta da il quale - sulla scorta del contenuto della Parte_4
sentenza n. 329/2020 resa dal medesimo Tribunale (che aveva accertato il diritto dell'istante a percepire l'assegno sociale a decorrere dall'1.4.2008 con la condanna
sospensione a far data dall'1.3.2011) - aveva chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto a percepire, per il periodo 1.3.2011 – 30.4.2018, la somma di € 29.381,69 a titolo di differenza sugli arretrati dell'assegno sociali, nonché a titolo di maggiorazioni piene sul predetto assegno;
con la condanna dell' al pagamento CP_1
dei relativi importi, con gli accessori di legge.
In sostanza il primo giudice aveva ritenuto che l'importo di € 46.038,60 di cui al modello TE08 del 13.3.2020 in atti, erogato dall' in esecuzione della cennata CP_1
sentenza n. 329/2020, sebbene comprensivo di ulteriori importi spettanti al ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento – della quale l'istante era pure titolare dal maggio 2017 – risultava correttamente calcolato dall' , in assenza di specifiche CP_2
contestazioni del relativo conteggio da parte dell'interessato, laddove l aveva CP_1
rilevato, ai fini della chiesta maggiorazione, che tanto il che la moglie Parte_1
avevano fruito di assegno sociale dal maggio 2018, sicchè “non era possibile ritenere che la maggiorazione dovesse essere calcolata su redditi pari a zero”.
Avverso tale sentenza, con ricorso del 18.5.2023, proponeva appello il Parte_1
rispetto al quale resisteva l' . CP_1
In seguito al decesso dell'appellante il giudizio veniva riassunto dagli eredi
[...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Con l' odierno atto di gravame il suddetto assicurato lamenta, in sintesi, che il primo giudice aveva erroneamente applicato il principio di non contestazione avendo omesso del tutto di prendere atto delle note d'udienza dell'11.5.2022 nelle quali era stata presa specifica posizione, anche e soprattutto sotto il profilo contabile, in ordine alle deduzioni svolte dall' in sede di memoria difensiva;
conseguentemente CP_1
deduceva l'ingiustizia della sentenza.
All'udienza del 2.12.2024, preso atto di tale effettiva omissione da parte del primo giudice, veniva quindi disposta una CTU contabile onde rideterminare l' eventuale residuo importo a credito del de cuius a titolo di assegno sociale Parte_4
maturato dall'1.3.2011 al 30.4.2018 giusta sentenza n. 329/2020 del Tribunale del
2 Lavoro di Bari in atti, tenendo conto, da un lato, di quanto già erogato dall' in CP_1
attuazione di tale sentenza nel maggio 2020, dall'altro delle maggiorazioni sociali se del caso spettanti al predetto, ex art. 38 L. 448/2001 (valutando, all'uopo, quanto eventualmente risulti già erogato al medesimo titolo e per i medesimi periodi alla coniuge , il tutto, naturalmente, dei limiti reddituali di legge in Parte_1
subiecta materia e tenendo conto, ove necessario, di quanto previsto al riguardo dalla circolare n. 107 del 23.9.2020). CP_1
Tanto premesso, osserva la Corte che il conteggio sviluppato dal nominato CTU ha quantificato il credito del de cuius - e quindi degli odierni ricorrenti in riassunzione - in ragione di complessivi € 18.694,98 (di cui € 8.101,05 a titolo di assegno sociale ed euro 10.503,93 a titolo di maggiorazioni).
Lo stesso , in sede dei note trasmesse a questa Corte il 24.4.2025, ha dato atto, CP_1
sostanzialmente, di non contestare tali quantificazioni, essendosi limitato ad osservare, piuttosto, che le differenze come sopra quantificate a titolo di maggiorazioni riguardano anche il periodo “tra aprile 2011 e settembre 2015” in relazione al quale non spetta alcunchè a tale titolo “stante l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 38 d.l. m. 98/11 conv. in L. n. 111/2011”, posto che la domanda amministrativa per le maggiorazioni era stata presentata il 15.10.2021, per cui tenendo conto della prescrizione quinquennale i periodi anteriori al 16.10.2016 risulterebbero prescritti (inoltre, a far data da ottobre 2015, la maggiorazione risulta pacificamente riconosciuta alla moglie dell'appellante, laddove pacificamente tale prestazione non può essere conseguita contemporaneamente da entrambi i coniugi).
Vi è però (a prescindere dal rilievo che l'istanza risale al 15.9.2020 v. doc. 10 fascicolo di primo grado dell'assicurato e che dall'1.3.2011 l'assegno de quo risultava indebitamente sospeso – v. sopra – per cui alcuna maggiorazione poteva essere in concreto richiesta e/o rivendicata dal de cuius) che la cennata prescrizione risulta eccepita per la prima volta in sede di controdeduzioni contabili alla CTU disposta in secondo in grado, e dunque in modo palesemente tardivo.
L'appello è dunque fondato nei limiti di cui al dispositivo che segue.
3 Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 18.5.2023 da e Parte_4
proseguito dagli eredi e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data 23.11.2022 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al CP_1
pagamento, in favore dei predetti e Parte_1 Parte_2 [...]
nella suddetta qualità e nei limiti della quota ereditaria di ciascuno di essi, Parte_3
della complessiva somma di € 18.694,98 oltre interessi come per legge;
condanna altresì l' al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio in CP_1
favore degli odierni appellanti, liquidate in € 2.500,00 quanto al primo grado ed in €
3.000,00 quanto al presente grado di appello, il tutto oltre accessori di legge, ponendo definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
Così deciso in Bari il 22/05/2025
Il Presidente relatore Dott. Pietro Mastrorilli
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