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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2343/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 59
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2782 PROT. 48028 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.3602 PROT. N. 48029 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1678/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in ricorso e memorie con attenzione alla proroga covid
Resistente/Appellato: Regolarmente chiamata da remoto non risulta collegata e/o presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso:
1)Avviso di accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento e contestuale irrogazione sanzione n.
2782 del 07.12.2023 prot. n.48028, comunicato in data 19.04.2024 con cui veniva intimato al ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 699,44 di cui € 416,86 a titolo di credito vantato dall'Ente
Impositore – Comune di Canicattì – per presunto tributo TARI risalente all' anno 2018 – 2019.
2)Avviso di accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento e contestuale irrogazione sanzione n.
3602 del 07.12.2023 prot. n.48029, comunicato in data 19.04.2024 con cui veniva intimato al ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 3.030,12 di cui € 2.020,27 a titolo di credito vantato dall'Ente
Impositore – Comune di Canicattì – per presunto tributo TARI risalente all' anno 2018 – 2019.
Gli atti opposti sono per l'importo complessivo di € 2.437,13
Deduceva la illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati affidandosi a diversi motivi come indicati nel ricorso introduttivo.
Il Comune di Canicattì si è costituito in giudizio sostenendo la legittimità degli atti impugnati e quindi chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria e spese, anche con memoria di replica.
Con memoria integrativa parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, stante che parte resistente non ha provato che la documentazione prodotta sia idonea e né che la dedotta prescrizione del credito sia infondata.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 11 Dicembre 2025 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di notifica dell'atto impugnato, è privo di fondamento giuridico.
La notifica, infatti, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e (salvi i casi di notifica diretta) anche soggettivamente distinto, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio
(valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto (Cass. SS.UU. 2015, n. 19704).
Con il secondo e terzo motivo si opponeva il difetto di legittimazione attiva, quale conseguenza del difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato. I motivi sono infondati.
Sul punto gli artt. 11 D. Lgs. 507/93 e 1 co. 692 L. 147/2013, i Comuni sono legittimati a designare un funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, quali il potere di sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tali attività, e la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
Nel caso di specie, l'atto impugnato è stato sottoscritto dalla Dott.ssa Nominativo_1, funzionario responsabile del tributo in questione, a seguito di nomina avvenuta tramite la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 12.10.2022, che qui viene prodotta da parte resistente.
Se ne deduce che l'avviso di accertamento è stato sottoscritto da un soggetto legittimato all'esercizio di tale potere.
Parimenti infondato anche il quarto motivo con cui lamenta l'illegittimità della pretesa impositiva per mancata attivazione del contraddittorio preventivo endoprocedimentale e il difetto di motivazione.
Con la sentenza n. 14357 del 05-05-2022 la Cassazione Sez. V, torna ad esprimersi su un principio ormai consolidato già pronunciato dalla Cassazione SS.UU. n. 24823/15, ma comunque spesso fonte di contenziosi, riguardante il contraddittorio endoprocedimentale “la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purchè il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo”.
Il contraddittorio inoltre, secondo il Regolamento dell'Ente, poteva essere definito con procedimento adesivo successivamente alla notifica dell'avviso e pur dopo la presentazione di impugnativa in sede giurisdizionale;
il che escludeva, secondo la Cassazione “che la società possa aver subito, dalla mancata attivazione del contraddittorio preventivo (comunque non obbligatorio), lo specifico pregiudizio insito nella mancata opportunità di definizione per adesione”.
Si precisa infine che l'obbligo di contraddittorio preventivo prima dell'emanazione di un avviso di accertamento non sussiste in generale per i tributi locali.
Quanto all'eccezione di nullità dell'atto per difetto di motivazione, di cui al quinto motivo, il ricorrente pone a base di tale motivazione la impossibilità di evincere gli accertamenti, quindi il mezzo cui è riferito il presunto omesso pagamento per l'anno indicato, in guisa da tale da consentire all'odierno attore di formulare un più articolata difesa. Invero nell'atto si rinvengono tutti gli elementi indispensabili per comprendere le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa, cosi anche il criterio di calcolo degli interessi di mora perché, essendo il tasso degli interessi moratori normativamente determinato, per la verifica dell'esattezza del calcolo è sufficiente una semplice operazione aritmetica.
Con il sesto motivo, il ricorrente oppone l'intervenuta prescrizione e decadenza della pretesa impositiva.
L'attività impositiva dell'ente non è soggetta a termine di prescrizione, bensì di decadenza, come previsto dall'art. 1 comma 161, della legge 296/2006.
Il termine di decadenza per l'emissione degli avvisi di accertamento è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento o la dichiarazione dove vano essere effettuati.
Ora, rispetto alla TARI 2019, il rispetto del termine di decadenza (fissato al 31 dicembre 2024) è palese:
l'avviso di accertamento è stato spedito il 26.3.2024 ed è stato recapitato al ricorrente il 17.4.2024 per entrambi gli avvisi di accertamento impugnati.
Ne deriva il rispetto del termine di decadenza dell'attività impositiva dell'ente.
Quanto alla TARI relativa all'anno di imposta 2018, occorre evidenziare che l'art. 67 del D.L. n. 18/2020 ha previsto un periodo di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dell'attività impositiva dell'ente.
Precisamente, la normativa emergenziale, adottata in occasione dell'emergenza sanitaria da COVID 19, ha introdotto una proroga di 85 giorni ai termini di decadenza per l'emissione e la notifica degli avvisi di accertamento.
Per l'anno di imposta 2018, il termine ordinario di decadenza fissato al 31.12.2023 è stato prorogato al
26.3.2024.
In ossequio al principio di scissione degli effetti della notificazione, al fine di individuare il dies ad quem per il calcolo dei termini di decadenza occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di consegna.
Come detto, il Comune di Canicattì ha spedito l'atto impugnato il 26.3.2024, e quindi nei termini di legge.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte in composizione monocratica respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento di €.
350.00 in favore dei difensori dell'ente impositori dichiaratisi antistatari.
Cosi deciso in Agrigento lì 11.12.2025
IL GIUDICE monocratico
SA IN AN
Firmato digitalmente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2343/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 59
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2782 PROT. 48028 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.3602 PROT. N. 48029 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1678/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in ricorso e memorie con attenzione alla proroga covid
Resistente/Appellato: Regolarmente chiamata da remoto non risulta collegata e/o presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso:
1)Avviso di accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento e contestuale irrogazione sanzione n.
2782 del 07.12.2023 prot. n.48028, comunicato in data 19.04.2024 con cui veniva intimato al ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 699,44 di cui € 416,86 a titolo di credito vantato dall'Ente
Impositore – Comune di Canicattì – per presunto tributo TARI risalente all' anno 2018 – 2019.
2)Avviso di accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento e contestuale irrogazione sanzione n.
3602 del 07.12.2023 prot. n.48029, comunicato in data 19.04.2024 con cui veniva intimato al ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 3.030,12 di cui € 2.020,27 a titolo di credito vantato dall'Ente
Impositore – Comune di Canicattì – per presunto tributo TARI risalente all' anno 2018 – 2019.
Gli atti opposti sono per l'importo complessivo di € 2.437,13
Deduceva la illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati affidandosi a diversi motivi come indicati nel ricorso introduttivo.
Il Comune di Canicattì si è costituito in giudizio sostenendo la legittimità degli atti impugnati e quindi chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria e spese, anche con memoria di replica.
Con memoria integrativa parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, stante che parte resistente non ha provato che la documentazione prodotta sia idonea e né che la dedotta prescrizione del credito sia infondata.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 11 Dicembre 2025 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di notifica dell'atto impugnato, è privo di fondamento giuridico.
La notifica, infatti, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e (salvi i casi di notifica diretta) anche soggettivamente distinto, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio
(valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto (Cass. SS.UU. 2015, n. 19704).
Con il secondo e terzo motivo si opponeva il difetto di legittimazione attiva, quale conseguenza del difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato. I motivi sono infondati.
Sul punto gli artt. 11 D. Lgs. 507/93 e 1 co. 692 L. 147/2013, i Comuni sono legittimati a designare un funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, quali il potere di sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tali attività, e la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
Nel caso di specie, l'atto impugnato è stato sottoscritto dalla Dott.ssa Nominativo_1, funzionario responsabile del tributo in questione, a seguito di nomina avvenuta tramite la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 12.10.2022, che qui viene prodotta da parte resistente.
Se ne deduce che l'avviso di accertamento è stato sottoscritto da un soggetto legittimato all'esercizio di tale potere.
Parimenti infondato anche il quarto motivo con cui lamenta l'illegittimità della pretesa impositiva per mancata attivazione del contraddittorio preventivo endoprocedimentale e il difetto di motivazione.
Con la sentenza n. 14357 del 05-05-2022 la Cassazione Sez. V, torna ad esprimersi su un principio ormai consolidato già pronunciato dalla Cassazione SS.UU. n. 24823/15, ma comunque spesso fonte di contenziosi, riguardante il contraddittorio endoprocedimentale “la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purchè il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo”.
Il contraddittorio inoltre, secondo il Regolamento dell'Ente, poteva essere definito con procedimento adesivo successivamente alla notifica dell'avviso e pur dopo la presentazione di impugnativa in sede giurisdizionale;
il che escludeva, secondo la Cassazione “che la società possa aver subito, dalla mancata attivazione del contraddittorio preventivo (comunque non obbligatorio), lo specifico pregiudizio insito nella mancata opportunità di definizione per adesione”.
Si precisa infine che l'obbligo di contraddittorio preventivo prima dell'emanazione di un avviso di accertamento non sussiste in generale per i tributi locali.
Quanto all'eccezione di nullità dell'atto per difetto di motivazione, di cui al quinto motivo, il ricorrente pone a base di tale motivazione la impossibilità di evincere gli accertamenti, quindi il mezzo cui è riferito il presunto omesso pagamento per l'anno indicato, in guisa da tale da consentire all'odierno attore di formulare un più articolata difesa. Invero nell'atto si rinvengono tutti gli elementi indispensabili per comprendere le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa, cosi anche il criterio di calcolo degli interessi di mora perché, essendo il tasso degli interessi moratori normativamente determinato, per la verifica dell'esattezza del calcolo è sufficiente una semplice operazione aritmetica.
Con il sesto motivo, il ricorrente oppone l'intervenuta prescrizione e decadenza della pretesa impositiva.
L'attività impositiva dell'ente non è soggetta a termine di prescrizione, bensì di decadenza, come previsto dall'art. 1 comma 161, della legge 296/2006.
Il termine di decadenza per l'emissione degli avvisi di accertamento è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento o la dichiarazione dove vano essere effettuati.
Ora, rispetto alla TARI 2019, il rispetto del termine di decadenza (fissato al 31 dicembre 2024) è palese:
l'avviso di accertamento è stato spedito il 26.3.2024 ed è stato recapitato al ricorrente il 17.4.2024 per entrambi gli avvisi di accertamento impugnati.
Ne deriva il rispetto del termine di decadenza dell'attività impositiva dell'ente.
Quanto alla TARI relativa all'anno di imposta 2018, occorre evidenziare che l'art. 67 del D.L. n. 18/2020 ha previsto un periodo di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dell'attività impositiva dell'ente.
Precisamente, la normativa emergenziale, adottata in occasione dell'emergenza sanitaria da COVID 19, ha introdotto una proroga di 85 giorni ai termini di decadenza per l'emissione e la notifica degli avvisi di accertamento.
Per l'anno di imposta 2018, il termine ordinario di decadenza fissato al 31.12.2023 è stato prorogato al
26.3.2024.
In ossequio al principio di scissione degli effetti della notificazione, al fine di individuare il dies ad quem per il calcolo dei termini di decadenza occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di consegna.
Come detto, il Comune di Canicattì ha spedito l'atto impugnato il 26.3.2024, e quindi nei termini di legge.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte in composizione monocratica respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento di €.
350.00 in favore dei difensori dell'ente impositori dichiaratisi antistatari.
Cosi deciso in Agrigento lì 11.12.2025
IL GIUDICE monocratico
SA IN AN
Firmato digitalmente