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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3453 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. Monica Parte_1
Cioffi.
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
distrettuale interna.
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t, con sede in Roma alla via Grezar 14, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio
Vanore giusta procura in atti.
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione all'intimazione di pagamento – Prescrizione dell'atto presupposto.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa é stata definita con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta per le assorbenti considerazioni che seguono.
Essa riguarda l'intimazione di pagamento n. 10020249006201205/000 limitatamente all'avviso di addebito n. 40020180008193734000 relativo al CP_1
mancato pagamento di contributi IVS di taluni trimestri del 2017 e del 2018.
L' , costituitasi in giudizio, non ha dato prova idonea della notifica dell'atto CP_1
presupposto. Difatti la cartolina di notifica non riporta alcuna firma di consegna al destinatario o ad altro soggetto abilitato a ricevere la notifica, ma riporta la compiuta giacenza sul frontespizio. A tale attestazione postale di compiuta giacenza non è stata tuttavia allegata la .
In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.).
Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego (ex plurimis v.
Cass. n. 23921 del 29/10/2020; v. anche Cass. Sez. U. n. 10012 del 15/04/2021 secondo cui la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa).
Nel caso di specie manca del tutto l'ulteriore avviso eseguito al destinatario per avvertirlo dell'avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale (non bastando alla bisogna la dicitura aggiunta a penna “avvisato il …”, sul frontespizio della cartolina originaria). Né in alcun luogo si dà atto dell'immissione dell'avviso
(CAD) in cassetta o della sua affissione alla porta dell'abitazione. La notifica non si è pertanto perfezionata.
L'opposizione deve essere, perciò, accolta nei limiti di quanto di giurisdizione.
La parziale incertezza del quadro probatorio consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento
10020249006201205/000 limitatamente all'avviso di addebito n.
40020180008193734000 in esso richiamato;
compensa le spese.
Nocera Inferiore, 5.2.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. Monica Parte_1
Cioffi.
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
distrettuale interna.
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t, con sede in Roma alla via Grezar 14, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio
Vanore giusta procura in atti.
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione all'intimazione di pagamento – Prescrizione dell'atto presupposto.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa é stata definita con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta per le assorbenti considerazioni che seguono.
Essa riguarda l'intimazione di pagamento n. 10020249006201205/000 limitatamente all'avviso di addebito n. 40020180008193734000 relativo al CP_1
mancato pagamento di contributi IVS di taluni trimestri del 2017 e del 2018.
L' , costituitasi in giudizio, non ha dato prova idonea della notifica dell'atto CP_1
presupposto. Difatti la cartolina di notifica non riporta alcuna firma di consegna al destinatario o ad altro soggetto abilitato a ricevere la notifica, ma riporta la compiuta giacenza sul frontespizio. A tale attestazione postale di compiuta giacenza non è stata tuttavia allegata la .
In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.).
Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego (ex plurimis v.
Cass. n. 23921 del 29/10/2020; v. anche Cass. Sez. U. n. 10012 del 15/04/2021 secondo cui la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa).
Nel caso di specie manca del tutto l'ulteriore avviso eseguito al destinatario per avvertirlo dell'avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale (non bastando alla bisogna la dicitura aggiunta a penna “avvisato il …”, sul frontespizio della cartolina originaria). Né in alcun luogo si dà atto dell'immissione dell'avviso
(CAD) in cassetta o della sua affissione alla porta dell'abitazione. La notifica non si è pertanto perfezionata.
L'opposizione deve essere, perciò, accolta nei limiti di quanto di giurisdizione.
La parziale incertezza del quadro probatorio consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento
10020249006201205/000 limitatamente all'avviso di addebito n.
40020180008193734000 in esso richiamato;
compensa le spese.
Nocera Inferiore, 5.2.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)