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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 04/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 2/2023 alla udienza del 04/04/2025 , richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
rapp. e dif dall'avv.to S. Tarquini;
Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. M. Bonadies;
resistente
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.1.2023 e regolarmente notificato
[...] CP_
conveniva in giudizio l' chiedendo di accertare e dichiarare che al Parte_1 ricorrente era derivata la riduzione dell'integrità psico-fisica della persona a seguito dell'attività lavorativa pluriennale svolta, già riconosciuta e descritta in atti, nella misura del 27 % e/o altra misura da stabilirsi anche a mezzo CTU medico legale e comunque risultante di giustizia e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire una rendita vitalizia corrispondente alla misura del
27% a norma di legge dalla data della domanda o dalla diversa data risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione della maturazione al saldo con conseguente condanna dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della rendita corrispondente al danno biologico subito dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
CP_ L' si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda e chiedendone pertanto il rigetto.
L' chiedeva altresì di essere autorizzata a chiamare in giudizio il datore CP_1 di lavoro.
Detta istanza veniva rigettata con la seguente motivazione:
“ritenuto che per accertare la ricorrenza o meno della sussistenza di una malattia professionale a carico del ricorrente non sia affatto necessaria la partecipazione in giudizio del datore di lavoro dello stesso, atteso peraltro, che la chiamata verrebbe effettuata al solo scopo di esercitare un'azione di rivalsa nei confronti di un soggetto terzo in assenza, allo stato di un qualsivoglia presupposto fattuale legittimante la chiamata medesima, e che, pertanto, la partecipazione del predetto terzo si rivelerebbe inopportuna, in quanto inutile appesantimento della già corposa attività che le parti richiedono perché si giunga ad una
2 pronuncia sul merito ed allo stato totalmente ingiustificata mancando un accertamento sui presupposti fattuali da porre eventualmente a fondamento della pretesa dell' nei confronti del terzo”. CP_1
L' all'udienza del 14.12.2023 chiedeva la revoca dell'ordinanza, la CP_1 quale in questa sede viene integralmente confermata.
Veniva ammessa ed espletata la prova per testi la quale confermava le circostanze di fatto riferite dal ricorrente in ordine alle modalità della sua attività lavorativa.
Il c.t. nominato d'ufficio, a seguito di accurate indagini mediche, riferiva:
“Il sig. isulta essere affetto da: Pt_1
- Tendinopatia cronica degenerativa della cuffia dei rotatori bilateralmete
e dei tendini sovraspinosi, sottoscapolari e CLBO bilaterale, associata a osteocondrosi degenerativa;
- epicondilo-epitroclearite cronica bilaterale;
- tenoperitendinopatia bilaterale dei polsi associata a S. CP_2
L'epicondilite del gomito è l'unica patologia la cui genesi è più facilmente riconducibile all'attività professionale svolta dal non essendo una Pt_1 patologia comune nella popolazione generale ed essendo dovuta all'azione derivata da movimenti ripetuti degli arti superiori.
Per quanto riguarda le altre patologie denunciate non è possibile riconoscere una origine lavorativa, trattandosi di patologie a carattere multifattoriali, molto comuni nella popolazione generale)”
(…)
3 Il sig. risulta affetta dalla seguente patologia, di Parte_1 origine professionale:
- EPICONDILO-EPITROCLEARITE CRONICA BILATERALE;
LA MENOMAZIONE DELL'INTEGRITA' PSICO-FISICA DERIVATA DA TALE
PATOLOGIA E' VALUTATA NELLA MISURA UNITARIA DEL 6%”.
Le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare, raggiunte mediante corretta applicazione delle regole disciplinanti la scienza medica ed approfonditi accertamenti ed immuni da vizi logici, devono essere condivise dal Giudicante.
Alla luce delle risultanze peritali, dunque, si ritiene la fondatezza della domanda.
Al ricorrente dovrà dunque riconoscersi che gli esiti derivanti dalla patologia riscontrata in questa sede ammontano alla percentuale del 6% e pertanto l' dovrà essere condannata a corrispondere allo stesso il relativo CP_1 indennizzo.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
A carico dell' vanno infine poste, in via definitiva, le spese di CTU, CP_1 liquidata come da separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 CP_
a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennizzo per inabilità permanente nella misura del 6 %
a decorrere dalla data della pronuncia con gli interessi legali fino all'effettivo pagamento;
b) pone a carico dell' le spese del giudizio, che liquida in complessivi CP_1
€ 1.200,00, oltre iva e cap come per legge e rimborso forfettario, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
c) pone in via definitiva, a carico dell le spese di CTU, liquidate come CP_1 da separato decreto;
Ascoli Piceno, li 4.4.2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Giovanni Iannielli)
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