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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 5129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5129 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2719/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 2719/2023 R.G., avente ad oggetto: querela di falso, vertente
TRA
quale procuratore di sé stesso, domiciliato come in atti;
Parte_1
QUERELANTE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., dall'avv. Giovanni
Bisogno, domiciliata come in atti;
QUERELATA
NONCHE'
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO.
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.12.2025 le parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni, come da verbale in atti, da intendersi integralmente recepite e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c e ritualmente notificato in uno al pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva in giudizio la innanzi al Tribunale di Salerno. Parte_1 Controparte_1
L'odierno querelante deduceva che, in data 13.10.2021, gli veniva notificata un'ingiunzione di pagamento n. 0003850 dell'1.9.2021, per l'importo di € 167,00, emessa dalla , Controparte_1 relativa al presunto omesso pagamento di un verbale di contravvenzione al Codice della Strada n.
193386/2015/P (Pr. 54308/2015) emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Salerno in data
4.10.2015. Rappresentava che, in data 15.10.2021, aveva provveduto ad iscrivere a ruolo, dinanzi all'Ufficio del
Giudice di Pace di Salerno, un ricorso avverso la predetta ingiunzione di pagamento, al fine di ottenerne la declaratoria di illegittimità e il conseguente annullamento sulla base della mancata notifica del prodromico verbale di contravvenzione al Codice della Strada.
Deduceva, altresì, che, con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., notificato in data 15.11.2022, aveva convenuto in giudizio dinanzi al medesimo Ufficio del Giudice di Pace di
Salerno la al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità ed il conseguente Controparte_1 annullamento dell'atto di preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati n.
2022/0005333226, notificatogli in data 11.11.2022, fondato sulla medesima ingiunzione di pagamento n. 3850 dell'1.9.2021.
Evidenziava infine che, successivamente all'iscrizione a ruolo dinanzi al Giudice di Pace di Salerno del procedimento civile R.G. n. 7347/2022, in data 13.2.2023, solo dopo aver estrapolato dal fascicolo della controparte copia del verbale di contravvenzione al Codice della Strada n. 193386/2015/P (Pr.
54308/2015) e la relativa relata di notifica effettuata ex art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la
Casa Comunale di Salerno e con spedizione della raccomandata a/r n. 15112827815-9 del 28.12.2015, inviata a alla via B. Corenzio n. 6, veniva a conoscenza di tali atti che deduceva essere Parte_1 stati notificati ad altra persona.
In particolare, rilevava di non aver mai sottoscritto alcun avviso di ricevimento della predetta raccomandata e ne disconosceva la firma ivi apposta in calce, in quanto apocrifa, circostanza che lo aveva già spinto a proporre formale denuncia-querela per falsa sottoscrizione dell'atto presso la
Stazione dei Carabinieri di Salerno-Mercatello.
Sicché, deducendo che la notificazione in esame era stata eseguita nelle mani di un soggetto differente dal destinatario e che, peraltro, la firma dell'agente postale era incomprensibile, non potendosi così identificare il soggetto autore della notificazione, manifestava il proprio interesse ad accertare la falsità di tale avviso di ricevimento.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse preliminarmente disposto il sequestro, ex art. 224
c.p.c., dell'originale del documento impugnato di falso ed instava, nel merito, per l'accoglimento della proposta querela di falso, con conseguente declaratoria di falsità e/o non autenticità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n. 15112827815-9 del 28.12.2015 relativa alla notifica effettuata ex art. 140 c.p.c. del verbale di contravvenzione al Codice della Strada
n. 193386/2015/P (Pr. 54308/2015) emesso dalla Polizia Municipale di Salerno in data 04/10/2015, non riportante data di consegna, ma riportante un timbro postale datato 30/12/2015. Ancora, chiedeva che, a seguito dell'accoglimento della proposta querela di falso, fosse dichiarata la nullità e/o l'inesistenza e/o l'annullabilità della medesima sottoscrizione, con vittoria di spese di lite da attribuirsi in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.9.2023, si costituiva in giudizio la instando preliminarmente per l'integrazione del Controparte_1 contraddittorio nei confronti del Comune di Salerno.
Sul punto, evidenziando che la querela di falso oggetto dell'avverso ricorso riguardava un atto emesso della Polizia Municipale di Salerno, deduceva che il Comune di Salerno era l'unico soggetto tenuto a rispondere della regolarità e della legittimità della notifica dell'atto in parte qua.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito ex art. 19, II comma c.p.c., in favore del Tribunale di Pescara, ove la aveva la propria sede Controparte_1 legale.
Nel merito, deduceva che nessuna responsabilità poteva esserle attribuita dal momento che non aveva provveduto ad effettuare la notifica dell'atto per cui è causa, essendosi limitata a notificare al sig.
, come prescritto dal contratto di concessione (rep. 26016 del 05/12/2015), l'ingiunzione di Pt_1 pagamento n. 0003850 dell'01/09/2021, sulla scorta del verbale n. 193386/2015/P, notificato e trasmesso in copia dal Comune di Salerno.
Tanto premesso, concludeva instando per l'accoglimento delle spiegate eccezioni preliminari e, nel merito, per il rigetto dell'avversa domanda.
In via subordinata, in caso di intervenuta declaratoria di falsità della sottoscrizione oggetto dell'avversa domanda, chiedeva di essere tenuta indenne dalle spese e competenze del giudizio in ragione della ritenuta responsabilità del Comune di Salerno nel procedimento notificatorio dell'atto presupposto oggetto di causa, vinte le spese di lite da attribuirsi in favore del procuratore antistatario.
Confermata la proposizione della querela e integrato il contraddittorio nei confronti del P.M. in sede, venivano assegnati i termini di cui all'art. 281-duodecies, IV comma c.p.c. e veniva espletato un incarico di C.T.U. grafologica. Di poi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza dell'11.12.2025, all'esito della quale le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale allegato.
La querela di falso è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via pregiudiziale, deve ritenersi assolta la condizione di procedibilità della conferma ex art. 99 disp. att. al c.p.c.
Sotto tale profilo, infatti, l'odierno querelante, in sede di udienza del 16.5.2024 dichiarava di confermare la proposta querela. Sempre in via pregiudiziale, risulta infondata l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Salerno, come dedotta per conto della Controparte_1
L'odierna querelata, infatti, eccepiva la violazione dell'art. 19 c.p.c. rilevando di avere nel Comune di Salerno uno sportello dedicato esclusivamente all'assistenza e alla consulenza, del tutto privo di rappresentanza e, in particolare, di quella rappresentanza specifica che l'avrebbe legittimata a resistere nel presente giudizio ai sensi di tale disposizione.
Tuttavia, deve evidenziarsi che all'art. 18 del contratto di affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali stipulato dalla con il Comune di Salerno Controparte_1 in data 2.12.2015 (cfr. documento allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte querelata), veniva espressamente previsto che “la concessionaria dovrà eleggere domicilio, per tutta la durata del rapporto, presso il Comune di Salerno e dovrà disporre, nell'ambito della circoscrizione territoriale di questo Comune, di uno o più uffici dotati di telefono, fax ed indirizzo e-mail, al quale
l'Amministrazione ed i propri Settori potranno rivolgersi e presso il quale i contribuenti potranno effettuare le operazioni relative al servizio”.
Inoltre, era la stessa società querelata, a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta, a rappresentare che: “la ha la rappresentanza presso la sede legale di Pescara, Via Venezia n.47 CP_1
e presso l'Agenzia di Salerno, Via Antonio Gramsci”.
Sicché, a fronte di tali riscontri, risulta del tutto generica l'eccezione così formulata che, sulla scorta delle risultanze degli atti, ai sensi dell'art. 38, IV comma c.p.c., deve ritenersi infondata e va rigettata.
Sempre in linea preliminare, risulta altresì infondata la doglianza attinente al difetto di legittimazione passiva – rectius, di titolarità passiva del rapporto-, come dedotto per conto di parte querelata (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., SS.UU., 16.2.2016, n. 2951)
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, infatti, legittimato passivo rispetto alla querela di falso proposta risulta il soggetto che intenda valersi del documento
(Cass. Civ., Sez. VI, 17.7.2019, n. 19281).
Più in particolare, la società querelata era concessionaria del servizio per la riscossione dei tributi per conto del Comune di Salerno.
In tal senso, il documento oggetto di impugnativa consisteva nell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa attinente alla comunicazione dell'avvenuto deposito ex art. 140 c.p.c. del verbale di contravvenzione al Codice della Strada n. 193386/20157/P (Pr. 54308/2015) emesso dalla
Polizia Municipale di Salerno in data 4.1.2015.
Sulla base di tale verbale, la provvedeva all'iscrizione del fermo amministrativo Controparte_1 sul veicolo di proprietà dell'odierno querelante tg. FN518EK, come preannunciato con atto di preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 2022/000533226, notificato nei confronti di in data 11.11.2022 (cfr., documento allegato alla compara di costituzione Parte_1
e risposta della . Controparte_1
Ne deriva, pertanto, come la società convenuta risulta senz'altro astrattamente titolare, dal lato passivo, del rapporto giuridico per cui è causa;
né risultano essere stati allegati, prima ancora che riscontrati significativi elementi atti a riscontrare i presupposti per la chiamata in causa del Comune di Salerno.
Da un lato, infatti, non veniva specificamente formulata una richiesta di chiamata in garanzia, secondo le modalità di cui all'art. 281-undecies, IV comma c.p.c; né risultano in altro modo riscontrati i presupposti per la configurabilità nel caso di specie di un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Infine, nemmeno venivano meglio precisati i presupposti per la possibilità della chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art. 107 c.p.c., ostando senz'altro alla ragionevole durata del presente procedimento la valutazione di eventuali questioni attinenti al rapporto intercorrente tra la società querelata ed il Comune di Salerno, sicuramente suscettibili di essere dedotte, laddove sussistenti i relativi presupposti, in altro e diverso giudizio.
Tanto premesso, occorre a questo punto soffermarsi sul documento oggetto di impugnativa in questa sede.
Trattasi, più in particolare, dell'avviso di ricevimento attinente alla raccomandata informativa della comunicazione dell'avvenuto deposito del verbale di contravvenzione al Codice della Strada n.
193386/20157/P (Pr. 54308/2015), che avrebbe così perfezionato la notifica ex art. 140 c.p.c. di tale atto.
L'avviso di ricevimento atteneva alla raccomandata con ricevuta di ritorno recante n. 15112827815-
9, e, quale destinatario, il sig. : tale avviso risultava apparentemente sottoscritto in Parte_1 corrispondenza della casella destinata alla “firma per esteso del ricevente” ed era datato 4.10.2015.
Nel caso di specie, sulla scorta della documentazione in atti, la notifica in questione risultava effettuata nelle forme di cui all'art. 201, III comma del d.lgs. n. 285/1992, a mezzo di messo comunale;
si trattava, più in particolare, di una notifica ex art. 140 c.p.c.
Secondo il consolidato indirizzo della Cassazione sul punto, in tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che la mancata specificazione, sull'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario non determina la nullità della notificazione (Cass.
Civ., Sez. V, 16.3.2018, n. 6492; Sez. Lav., 8.10.2018, n. 24780; Sez. V, 18.12.2024, n. 26864). Al riguardo, quindi, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. Civ., Sez. VI, 8.11.2013, n. 25128).
Nel caso di specie, non può quindi trovare applicazione la disciplina della notificazione stricto sensu intesa, venendo in rilievo le norme sul servizio postale ordinario, oltre che la più generale disciplina di cui all'art. 1334 e 1335 c.c. in materia di atti recettizi (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI, 5.12.2017,
n. 29022; Sez. VI, 13/06/2016, n. 12083; Sez. V, 12.1.2012, n. 270).
Eppure, anche a voler escludere analoga potestà certificatoria in capo all'agente postale nei casi di specie, con particolare riguardo al riscontro dell'identità del soggetto firmatario dell'atto da notificare, la querela di falso risulta senz'altro ammissibile in parte qua.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la querela di falso può essere proposta anche rispetto ad una scrittura privata non autenticata né riconosciuta, qualora la parte abbia interesse a contestare la genuinità del documento al fine di ottenere la completa rimozione del valore dello stesso con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte (Cass. Civ., Sez.
VI, 23.7.2020, n. 15823; Sez. II, 7.10.2008, n. 24725; Sez. n. 1, 28.2.2007, n. 4728; SS.UU., 4.6.1986,
n. 3734).
Tanto, peraltro, a prescindere da ogni valutazione in merito ai risvolti consequenziali attinenti al procedimento tributario derivanti dall'accertamento effettuato in questa sede.
Nel caso di specie, risulta senz'altro riscontrato l'interesse dell'odierno querelante diretto all'accertamento che la sottoscrizione apposta in corrispondenza della casella riservata alla “firma leggibile del ricevente”, inerente alla spedizione del predetto avviso di accertamento indirizzato al sig. , non fosse a quest'ultimo riferibile, anche a prescindere dall'omessa indicazione, Parte_1 da parte dell'agente postale, della qualità del ricevente l'atto in esame (ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
I, 3.8.2017, n. 19413). Ed infatti, alcun dubbio può porsi in merito all'interesse, da parte dell'odierno querelante, ad escludere la riferibilità della sottoscrizione apposta in calce al predetto avviso di ricevimento alla sua persona, così escludendo l'operatività della più generale efficacia di cui all'art. 2702 c.c.
Tanto, a prescindere da ogni valutazione in merito alla validità della predetta notifica che, aldilà delle risultanze del presente giudizio, andrà senz'altro autonomamente valutata da parte del giudice competente a decidere in merito alla legittimità della procedura di riscossione oggetto di contestazione da parte dell'odierno querelante.
Tanto premesso, occorre a questo punto soffermarsi sugli esiti dell'accertamento peritale.
Più in particolare, l'ausiliario del giudice provvedeva all'esame della sottoscrizione oggetto di verifica con l'ausilio di un microscopio ottico/digitale con telecamera a elevata risoluzione e sensibilità/ Forinst MSM.
Inoltre, la sottoscrizione apposta sul documento oggetto di impugnativa veniva confrontata con le scritture di comparazione recanti la firma dell'odierno ricorrente: in particolare, venivano esaminate la carta di identità elettronica n. rilasciata dal Comune di Salerno in data 29.6.2018; il Numero_1 passaporto n. rilasciato in data 30.5.2022; la procura alle liti datata 22.3.2023; il verbale Numero_2 di ricezione di denuncia datato 14.2.2023; la produzione di copia del verbale di contravvenzione del
Codice della Strada con la relata di notifica. Veniva inoltre effettuato un saggio grafico.
All'esito dell'approfondito esame peritale, l'ausiliario del giudice rilevava che la “gestualità che si rileva dalla sigla in verifica è incompatibile con quella delle firme autografe. La sottoscrizione in verifica risulta priva dell'automatismo caratteristico del sig. . Si rileva incompatibilità Pt_1 strutturale, gestuale e dinamica”.
Tali criticità venivano dettagliatamente descritte alle pagine da 23 a 28 dell'elaborato peritale, e portavano l'ausiliario del giudice a rassegnare le seguenti conclusioni: “la sottoscrizione in verifica in calce all'avviso di ricevimento recante n. 151112827815-9 (attinente alla raccomandata informativa dell'avvenuto deposito relativa alla notifica ex art. 140 c.p.c. del verbale di accertamento di violazione al codice della strada del 4.10.2015 (n. 193386/2015/P), NON è autografa, non è stata apposta dal sig. ”. Parte_1
Plurime, infatti, risultavano le criticità riscontrate con riguardo ai seguenti profili: assetto dinamico- scrittorio, ductus, qualità del tratto e della pressione, ambito di variabilità in dimensione-rapporti dimensionali, forma, direzione del tracciato, impostazione, ritmo di continuità e di coesione, indici di curvilineità e semiangolosità, piccoli segni e aspetti strutturali delle lettere.
Le conclusioni del C.T.U., logiche e motivate, devono senz'altro essere recepite in questa sede, in quanto fondate su un attento esame della fattispecie concreta e su una motivazione logica e metodologicamente corretta;
tra l'altro, non veniva formulata alcuna osservazione alle risultanze dei predetti accertamenti.
Ne consegue che la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento attinente alla notifica a mezzo posta del verbale di contravvenzione al Codice della Strada n. 193386/20157/P (Pr. 54308/2015) emesso dalla
Polizia Municipale di Salerno in data 4.1.2015, non è in alcun modo riconducibile a . Parte_1
La domanda è quindi fondata e va accolta per quanto di ragione.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. attinente alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa tenuto conto della natura delle questioni giuridiche prospettate dalle parti, con attribuzione in favore dell'avv. , procuratore antistatario. Parte_1
Le spese di c.t.u. devono essere poste a definitivo carico di parte querelata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla proposta querela di falso, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, dichiara che la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento attinente alla raccomandata n. 151128278159, informativa ex art. 140 c.p.c. dell'avvenuto deposito del verbale di contravvenzione al Codice della Strada n.
193386/20157/P (Pr. 54308/2015) emesso dalla Polizia Municipale di Salerno in data
4.1.2015, non è riconducibile al sig. ; Parte_1
2) condanna la alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00 Controparte_1 per esborsi ed in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. ; Parte_1
3) spese di c.t.u. a definitivo carico della Controparte_1
Così deciso in Salerno, il 15.12.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 2719/2023 R.G., avente ad oggetto: querela di falso, vertente
TRA
quale procuratore di sé stesso, domiciliato come in atti;
Parte_1
QUERELANTE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., dall'avv. Giovanni
Bisogno, domiciliata come in atti;
QUERELATA
NONCHE'
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO.
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.12.2025 le parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni, come da verbale in atti, da intendersi integralmente recepite e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c e ritualmente notificato in uno al pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva in giudizio la innanzi al Tribunale di Salerno. Parte_1 Controparte_1
L'odierno querelante deduceva che, in data 13.10.2021, gli veniva notificata un'ingiunzione di pagamento n. 0003850 dell'1.9.2021, per l'importo di € 167,00, emessa dalla , Controparte_1 relativa al presunto omesso pagamento di un verbale di contravvenzione al Codice della Strada n.
193386/2015/P (Pr. 54308/2015) emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Salerno in data
4.10.2015. Rappresentava che, in data 15.10.2021, aveva provveduto ad iscrivere a ruolo, dinanzi all'Ufficio del
Giudice di Pace di Salerno, un ricorso avverso la predetta ingiunzione di pagamento, al fine di ottenerne la declaratoria di illegittimità e il conseguente annullamento sulla base della mancata notifica del prodromico verbale di contravvenzione al Codice della Strada.
Deduceva, altresì, che, con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., notificato in data 15.11.2022, aveva convenuto in giudizio dinanzi al medesimo Ufficio del Giudice di Pace di
Salerno la al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità ed il conseguente Controparte_1 annullamento dell'atto di preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati n.
2022/0005333226, notificatogli in data 11.11.2022, fondato sulla medesima ingiunzione di pagamento n. 3850 dell'1.9.2021.
Evidenziava infine che, successivamente all'iscrizione a ruolo dinanzi al Giudice di Pace di Salerno del procedimento civile R.G. n. 7347/2022, in data 13.2.2023, solo dopo aver estrapolato dal fascicolo della controparte copia del verbale di contravvenzione al Codice della Strada n. 193386/2015/P (Pr.
54308/2015) e la relativa relata di notifica effettuata ex art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la
Casa Comunale di Salerno e con spedizione della raccomandata a/r n. 15112827815-9 del 28.12.2015, inviata a alla via B. Corenzio n. 6, veniva a conoscenza di tali atti che deduceva essere Parte_1 stati notificati ad altra persona.
In particolare, rilevava di non aver mai sottoscritto alcun avviso di ricevimento della predetta raccomandata e ne disconosceva la firma ivi apposta in calce, in quanto apocrifa, circostanza che lo aveva già spinto a proporre formale denuncia-querela per falsa sottoscrizione dell'atto presso la
Stazione dei Carabinieri di Salerno-Mercatello.
Sicché, deducendo che la notificazione in esame era stata eseguita nelle mani di un soggetto differente dal destinatario e che, peraltro, la firma dell'agente postale era incomprensibile, non potendosi così identificare il soggetto autore della notificazione, manifestava il proprio interesse ad accertare la falsità di tale avviso di ricevimento.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse preliminarmente disposto il sequestro, ex art. 224
c.p.c., dell'originale del documento impugnato di falso ed instava, nel merito, per l'accoglimento della proposta querela di falso, con conseguente declaratoria di falsità e/o non autenticità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n. 15112827815-9 del 28.12.2015 relativa alla notifica effettuata ex art. 140 c.p.c. del verbale di contravvenzione al Codice della Strada
n. 193386/2015/P (Pr. 54308/2015) emesso dalla Polizia Municipale di Salerno in data 04/10/2015, non riportante data di consegna, ma riportante un timbro postale datato 30/12/2015. Ancora, chiedeva che, a seguito dell'accoglimento della proposta querela di falso, fosse dichiarata la nullità e/o l'inesistenza e/o l'annullabilità della medesima sottoscrizione, con vittoria di spese di lite da attribuirsi in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.9.2023, si costituiva in giudizio la instando preliminarmente per l'integrazione del Controparte_1 contraddittorio nei confronti del Comune di Salerno.
Sul punto, evidenziando che la querela di falso oggetto dell'avverso ricorso riguardava un atto emesso della Polizia Municipale di Salerno, deduceva che il Comune di Salerno era l'unico soggetto tenuto a rispondere della regolarità e della legittimità della notifica dell'atto in parte qua.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito ex art. 19, II comma c.p.c., in favore del Tribunale di Pescara, ove la aveva la propria sede Controparte_1 legale.
Nel merito, deduceva che nessuna responsabilità poteva esserle attribuita dal momento che non aveva provveduto ad effettuare la notifica dell'atto per cui è causa, essendosi limitata a notificare al sig.
, come prescritto dal contratto di concessione (rep. 26016 del 05/12/2015), l'ingiunzione di Pt_1 pagamento n. 0003850 dell'01/09/2021, sulla scorta del verbale n. 193386/2015/P, notificato e trasmesso in copia dal Comune di Salerno.
Tanto premesso, concludeva instando per l'accoglimento delle spiegate eccezioni preliminari e, nel merito, per il rigetto dell'avversa domanda.
In via subordinata, in caso di intervenuta declaratoria di falsità della sottoscrizione oggetto dell'avversa domanda, chiedeva di essere tenuta indenne dalle spese e competenze del giudizio in ragione della ritenuta responsabilità del Comune di Salerno nel procedimento notificatorio dell'atto presupposto oggetto di causa, vinte le spese di lite da attribuirsi in favore del procuratore antistatario.
Confermata la proposizione della querela e integrato il contraddittorio nei confronti del P.M. in sede, venivano assegnati i termini di cui all'art. 281-duodecies, IV comma c.p.c. e veniva espletato un incarico di C.T.U. grafologica. Di poi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza dell'11.12.2025, all'esito della quale le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale allegato.
La querela di falso è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via pregiudiziale, deve ritenersi assolta la condizione di procedibilità della conferma ex art. 99 disp. att. al c.p.c.
Sotto tale profilo, infatti, l'odierno querelante, in sede di udienza del 16.5.2024 dichiarava di confermare la proposta querela. Sempre in via pregiudiziale, risulta infondata l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Salerno, come dedotta per conto della Controparte_1
L'odierna querelata, infatti, eccepiva la violazione dell'art. 19 c.p.c. rilevando di avere nel Comune di Salerno uno sportello dedicato esclusivamente all'assistenza e alla consulenza, del tutto privo di rappresentanza e, in particolare, di quella rappresentanza specifica che l'avrebbe legittimata a resistere nel presente giudizio ai sensi di tale disposizione.
Tuttavia, deve evidenziarsi che all'art. 18 del contratto di affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali stipulato dalla con il Comune di Salerno Controparte_1 in data 2.12.2015 (cfr. documento allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte querelata), veniva espressamente previsto che “la concessionaria dovrà eleggere domicilio, per tutta la durata del rapporto, presso il Comune di Salerno e dovrà disporre, nell'ambito della circoscrizione territoriale di questo Comune, di uno o più uffici dotati di telefono, fax ed indirizzo e-mail, al quale
l'Amministrazione ed i propri Settori potranno rivolgersi e presso il quale i contribuenti potranno effettuare le operazioni relative al servizio”.
Inoltre, era la stessa società querelata, a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta, a rappresentare che: “la ha la rappresentanza presso la sede legale di Pescara, Via Venezia n.47 CP_1
e presso l'Agenzia di Salerno, Via Antonio Gramsci”.
Sicché, a fronte di tali riscontri, risulta del tutto generica l'eccezione così formulata che, sulla scorta delle risultanze degli atti, ai sensi dell'art. 38, IV comma c.p.c., deve ritenersi infondata e va rigettata.
Sempre in linea preliminare, risulta altresì infondata la doglianza attinente al difetto di legittimazione passiva – rectius, di titolarità passiva del rapporto-, come dedotto per conto di parte querelata (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., SS.UU., 16.2.2016, n. 2951)
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, infatti, legittimato passivo rispetto alla querela di falso proposta risulta il soggetto che intenda valersi del documento
(Cass. Civ., Sez. VI, 17.7.2019, n. 19281).
Più in particolare, la società querelata era concessionaria del servizio per la riscossione dei tributi per conto del Comune di Salerno.
In tal senso, il documento oggetto di impugnativa consisteva nell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa attinente alla comunicazione dell'avvenuto deposito ex art. 140 c.p.c. del verbale di contravvenzione al Codice della Strada n. 193386/20157/P (Pr. 54308/2015) emesso dalla
Polizia Municipale di Salerno in data 4.1.2015.
Sulla base di tale verbale, la provvedeva all'iscrizione del fermo amministrativo Controparte_1 sul veicolo di proprietà dell'odierno querelante tg. FN518EK, come preannunciato con atto di preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 2022/000533226, notificato nei confronti di in data 11.11.2022 (cfr., documento allegato alla compara di costituzione Parte_1
e risposta della . Controparte_1
Ne deriva, pertanto, come la società convenuta risulta senz'altro astrattamente titolare, dal lato passivo, del rapporto giuridico per cui è causa;
né risultano essere stati allegati, prima ancora che riscontrati significativi elementi atti a riscontrare i presupposti per la chiamata in causa del Comune di Salerno.
Da un lato, infatti, non veniva specificamente formulata una richiesta di chiamata in garanzia, secondo le modalità di cui all'art. 281-undecies, IV comma c.p.c; né risultano in altro modo riscontrati i presupposti per la configurabilità nel caso di specie di un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Infine, nemmeno venivano meglio precisati i presupposti per la possibilità della chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art. 107 c.p.c., ostando senz'altro alla ragionevole durata del presente procedimento la valutazione di eventuali questioni attinenti al rapporto intercorrente tra la società querelata ed il Comune di Salerno, sicuramente suscettibili di essere dedotte, laddove sussistenti i relativi presupposti, in altro e diverso giudizio.
Tanto premesso, occorre a questo punto soffermarsi sul documento oggetto di impugnativa in questa sede.
Trattasi, più in particolare, dell'avviso di ricevimento attinente alla raccomandata informativa della comunicazione dell'avvenuto deposito del verbale di contravvenzione al Codice della Strada n.
193386/20157/P (Pr. 54308/2015), che avrebbe così perfezionato la notifica ex art. 140 c.p.c. di tale atto.
L'avviso di ricevimento atteneva alla raccomandata con ricevuta di ritorno recante n. 15112827815-
9, e, quale destinatario, il sig. : tale avviso risultava apparentemente sottoscritto in Parte_1 corrispondenza della casella destinata alla “firma per esteso del ricevente” ed era datato 4.10.2015.
Nel caso di specie, sulla scorta della documentazione in atti, la notifica in questione risultava effettuata nelle forme di cui all'art. 201, III comma del d.lgs. n. 285/1992, a mezzo di messo comunale;
si trattava, più in particolare, di una notifica ex art. 140 c.p.c.
Secondo il consolidato indirizzo della Cassazione sul punto, in tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che la mancata specificazione, sull'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario non determina la nullità della notificazione (Cass.
Civ., Sez. V, 16.3.2018, n. 6492; Sez. Lav., 8.10.2018, n. 24780; Sez. V, 18.12.2024, n. 26864). Al riguardo, quindi, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. Civ., Sez. VI, 8.11.2013, n. 25128).
Nel caso di specie, non può quindi trovare applicazione la disciplina della notificazione stricto sensu intesa, venendo in rilievo le norme sul servizio postale ordinario, oltre che la più generale disciplina di cui all'art. 1334 e 1335 c.c. in materia di atti recettizi (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI, 5.12.2017,
n. 29022; Sez. VI, 13/06/2016, n. 12083; Sez. V, 12.1.2012, n. 270).
Eppure, anche a voler escludere analoga potestà certificatoria in capo all'agente postale nei casi di specie, con particolare riguardo al riscontro dell'identità del soggetto firmatario dell'atto da notificare, la querela di falso risulta senz'altro ammissibile in parte qua.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la querela di falso può essere proposta anche rispetto ad una scrittura privata non autenticata né riconosciuta, qualora la parte abbia interesse a contestare la genuinità del documento al fine di ottenere la completa rimozione del valore dello stesso con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte (Cass. Civ., Sez.
VI, 23.7.2020, n. 15823; Sez. II, 7.10.2008, n. 24725; Sez. n. 1, 28.2.2007, n. 4728; SS.UU., 4.6.1986,
n. 3734).
Tanto, peraltro, a prescindere da ogni valutazione in merito ai risvolti consequenziali attinenti al procedimento tributario derivanti dall'accertamento effettuato in questa sede.
Nel caso di specie, risulta senz'altro riscontrato l'interesse dell'odierno querelante diretto all'accertamento che la sottoscrizione apposta in corrispondenza della casella riservata alla “firma leggibile del ricevente”, inerente alla spedizione del predetto avviso di accertamento indirizzato al sig. , non fosse a quest'ultimo riferibile, anche a prescindere dall'omessa indicazione, Parte_1 da parte dell'agente postale, della qualità del ricevente l'atto in esame (ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
I, 3.8.2017, n. 19413). Ed infatti, alcun dubbio può porsi in merito all'interesse, da parte dell'odierno querelante, ad escludere la riferibilità della sottoscrizione apposta in calce al predetto avviso di ricevimento alla sua persona, così escludendo l'operatività della più generale efficacia di cui all'art. 2702 c.c.
Tanto, a prescindere da ogni valutazione in merito alla validità della predetta notifica che, aldilà delle risultanze del presente giudizio, andrà senz'altro autonomamente valutata da parte del giudice competente a decidere in merito alla legittimità della procedura di riscossione oggetto di contestazione da parte dell'odierno querelante.
Tanto premesso, occorre a questo punto soffermarsi sugli esiti dell'accertamento peritale.
Più in particolare, l'ausiliario del giudice provvedeva all'esame della sottoscrizione oggetto di verifica con l'ausilio di un microscopio ottico/digitale con telecamera a elevata risoluzione e sensibilità/ Forinst MSM.
Inoltre, la sottoscrizione apposta sul documento oggetto di impugnativa veniva confrontata con le scritture di comparazione recanti la firma dell'odierno ricorrente: in particolare, venivano esaminate la carta di identità elettronica n. rilasciata dal Comune di Salerno in data 29.6.2018; il Numero_1 passaporto n. rilasciato in data 30.5.2022; la procura alle liti datata 22.3.2023; il verbale Numero_2 di ricezione di denuncia datato 14.2.2023; la produzione di copia del verbale di contravvenzione del
Codice della Strada con la relata di notifica. Veniva inoltre effettuato un saggio grafico.
All'esito dell'approfondito esame peritale, l'ausiliario del giudice rilevava che la “gestualità che si rileva dalla sigla in verifica è incompatibile con quella delle firme autografe. La sottoscrizione in verifica risulta priva dell'automatismo caratteristico del sig. . Si rileva incompatibilità Pt_1 strutturale, gestuale e dinamica”.
Tali criticità venivano dettagliatamente descritte alle pagine da 23 a 28 dell'elaborato peritale, e portavano l'ausiliario del giudice a rassegnare le seguenti conclusioni: “la sottoscrizione in verifica in calce all'avviso di ricevimento recante n. 151112827815-9 (attinente alla raccomandata informativa dell'avvenuto deposito relativa alla notifica ex art. 140 c.p.c. del verbale di accertamento di violazione al codice della strada del 4.10.2015 (n. 193386/2015/P), NON è autografa, non è stata apposta dal sig. ”. Parte_1
Plurime, infatti, risultavano le criticità riscontrate con riguardo ai seguenti profili: assetto dinamico- scrittorio, ductus, qualità del tratto e della pressione, ambito di variabilità in dimensione-rapporti dimensionali, forma, direzione del tracciato, impostazione, ritmo di continuità e di coesione, indici di curvilineità e semiangolosità, piccoli segni e aspetti strutturali delle lettere.
Le conclusioni del C.T.U., logiche e motivate, devono senz'altro essere recepite in questa sede, in quanto fondate su un attento esame della fattispecie concreta e su una motivazione logica e metodologicamente corretta;
tra l'altro, non veniva formulata alcuna osservazione alle risultanze dei predetti accertamenti.
Ne consegue che la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento attinente alla notifica a mezzo posta del verbale di contravvenzione al Codice della Strada n. 193386/20157/P (Pr. 54308/2015) emesso dalla
Polizia Municipale di Salerno in data 4.1.2015, non è in alcun modo riconducibile a . Parte_1
La domanda è quindi fondata e va accolta per quanto di ragione.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. attinente alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa tenuto conto della natura delle questioni giuridiche prospettate dalle parti, con attribuzione in favore dell'avv. , procuratore antistatario. Parte_1
Le spese di c.t.u. devono essere poste a definitivo carico di parte querelata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla proposta querela di falso, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, dichiara che la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento attinente alla raccomandata n. 151128278159, informativa ex art. 140 c.p.c. dell'avvenuto deposito del verbale di contravvenzione al Codice della Strada n.
193386/20157/P (Pr. 54308/2015) emesso dalla Polizia Municipale di Salerno in data
4.1.2015, non è riconducibile al sig. ; Parte_1
2) condanna la alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00 Controparte_1 per esborsi ed in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. ; Parte_1
3) spese di c.t.u. a definitivo carico della Controparte_1
Così deciso in Salerno, il 15.12.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato