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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 12884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12884 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12247/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 11 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 15 dicembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 12247/2025 R.G.A.C., promossa
DA
e – Avv.ti P. L. Panici e C. Panici Parte_1 Parte_2 ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. – Avv.ti F. Daverio, S. Florio e M. C. Ulisano resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato le nominate in epigrafe hanno esposto di prestare la propria attività lavorativa sin dal gennaio 2016 la Parte_1
e sin dal novembre 2016 l' alle dipendenze della società resistente Parte_2 risultando formalmente dipendenti di altre società in violazione del divieto di interposizione fittizia di manodopera;
hanno chiesto, pertanto, accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra loro e la resistente con CP_2 inquadramento nella 3° area, 3° livello retributivo del CCNL Credito nonché la condanna generica di tale società alla corresponsione di somme a titolo di differenze retributive, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali alle quali parte resistente allegava ulteriore documentazione e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere respinto per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
Le ricorrenti hanno dedotto di avere sempre lavorato all'interno del reparto denominato Contabilità e Bilancio. CP_1 Ciò posto, la società resistente ha prodotto documentazione dalla quale si evince che ella stipulò con la società un contratto di appalto per la CP_3 fornitura del servizio di supporto operativo per le attività di configurazione del workflow fatture, nell'ambito della struttura denominata Contabilità e Bilancio, che prevedeva il caricamento e la verifica delle fatture per l'avvio del workflow di secondo i criteri già in uso in , per il Controparte_4 Controparte_1 periodo dal 12.1.2016 al 31.3.2016 (all. 2 alla memoria), contratto poi rinnovato sino al 2022 (all.ti 2-2f alla memoria). Dal gennaio 2023 tale servizio veniva appaltato a diversa società, la (all.ti 3-3a alla memoria), che Controparte_5 assunse le ricorrenti, dato questo pacifico tra le parti.
La documentazione prodotta dalla società resistente anche in allegato alle note conclusionali, documentazione quest'ultima che viene acquisita da questo
Tribunale ai sensi dell'art. 421 c.p.c. in quanto indispensabile ai fini della decisione, dimostra che le ricorrenti sono sempre state formalmente dipendenti delle società appaltatrici, come dimostrato dagli all.ti 2 e 6 alle predette note, dalle quali si evince l'identità giuridica delle società e CP_3 Controparte_6 formalmente datrice di lavoro quest'ultima delle ricorrenti sino al termine dell'appalto.
Ciò premesso, nessuna deduzione fattuale attorea dimostra la non genuinità dell'appalto in questione.
In particolare, le mails allegate al ricorso consistono in richieste di servizi trasmesse dai dipendenti della committente al team e poi senza CP_3 CP_5 contenere l'indicazione delle mansioni di volta in volta assegnate ma semplicemente la richiesta di tali servizi nel rispetto di quanto previsto dal contratto di appalto, il che non costituisce indice dell'esercizio del potere di conformazione tipico del rapporto di lavoro subordinato.
Chiarito ciò in punto di fatto, va evidenziato come la giurisprudenza ormai da tempo affermi che “sono da considerare leciti e genuini gli appalti di opere e servizi che, pur se espletabili con mere prestazioni di lavoro, garantiscono un risultato in sé apprezzabile, perseguito con un'organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dell'altro soggetto e con insopprimibile rischio di impresa a suo carico.
Dunque, in virtù della disciplina positiva, l'imprenditore può affidare in appalto – lecito – tutte le attività in grado di fornire un autonomo risultato produttivo, senza che sia consentito di escludere da tale novero l'ipotesi in cui l'organizzazione del committente sarebbe in grado di eseguire direttamente la lavorazione ovvero quella in cui tali attività siano svolte all'interno della struttura aziendale del committente stesso, restando impermeabile al sindacato giurisdizionale il complesso delle valutazioni sottese a tale scelta imprenditoriale” (Tribunale di Roma, 3 febbraio
2012, n. 20165, confermata da Corte d'Appello di Roma, 13 dicembre 2017, n.
5816), e come più di recente Cass. civile sez. lav., 15/11/2022, n. 33649 abbia affermato: «… con riferimento agli appalti endoaziendali cd. labour intensive, va esclusa l'illiceità di appalti di opere e servizi ove sia accertato in fatto che, pur trattandosi di attività espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto;
in questa prospettiva, indice dell'assoggettamento dei lavoratori dipendenti dell'appaltatrice alle direttive e ai poteri gerarchici disciplinari dell'impresa appaltante non può considerarsi la semplice indicazione delle modalità minime indispensabili per rendere, di volta in volta, utile e ricevibile dall'appaltante la prestazione finale tra quelle pattuite con
l'appalto di servizi, per la necessaria coordinazione tra i servizi appaltati e le attività proprie dell'impresa appaltante, in un contesto in cui il controllo sull'attività non attiene alla persona ma piuttosto all'esecuzione del servizio appaltato;
in altri termini, non è sufficiente, ai fini della configurabilità dell'appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni all'ausiliare dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto».
L'assunzione da parte delle società appaltatrici del rischio economico insito nell'attività produttiva oggetto dell'appalto emerge dal fatto che le stesse si assumessero l'obbligo, dietro corrispettivo, di garantire la realizzazione del servizio che era oggetto dell'appalto.
Sussisteva quindi certamente il rischio d'impresa connesso alla realizzazione dell'appalto, la cui redditività per l'appaltatore, oltre che dal corretto adempimento delle obbligazioni assunte (il mancato rispetto dei livelli di servizio comportava l'applicazione di penali) era determinato anche dall'ottimizzazione del lavoro e dalla corretta gestione e utilizzo delle risorse umane.
Ne consegue, quindi, che un risultato economico positivo per l'appaltatore era tutt'altro che scontato, ma era determinato dalla ottimale organizzazione di mezzi e persone al fine di garantire al committente un esatto adempimento, in difetto del quale avrebbe dovuto risponderne. Era dunque pienamente sussistente il requisito del rischio d'impresa previsto dall'art. 1655 c.c..
E lo stesso dicasi sotto il diverso profilo della sussistenza del requisito della organizzazione dei mezzi e l'esercizio del potere direttivo ed organizzativo, che era certamente in capo alle appaltatrici, che infatti avevano indicato propri referenti che costituivano l'interfaccia della committente per ogni questione relativa ai servizi oggetto di appalto.
Deve, pertanto, concludersi che nel caso di specie sussistevano in capo alle società appaltatrici i requisiti del rischio di impresa e di autonomia organizzativa, indice idoneo a convalidare la genuinità degli appalti di cui si discute.
Ne discende il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, stante la complessità della controversia, possono essere compensate integralmente tra le parti nel caso di specie.
DISPOSITIVO respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 11 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 15 dicembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 12247/2025 R.G.A.C., promossa
DA
e – Avv.ti P. L. Panici e C. Panici Parte_1 Parte_2 ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. – Avv.ti F. Daverio, S. Florio e M. C. Ulisano resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato le nominate in epigrafe hanno esposto di prestare la propria attività lavorativa sin dal gennaio 2016 la Parte_1
e sin dal novembre 2016 l' alle dipendenze della società resistente Parte_2 risultando formalmente dipendenti di altre società in violazione del divieto di interposizione fittizia di manodopera;
hanno chiesto, pertanto, accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra loro e la resistente con CP_2 inquadramento nella 3° area, 3° livello retributivo del CCNL Credito nonché la condanna generica di tale società alla corresponsione di somme a titolo di differenze retributive, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali alle quali parte resistente allegava ulteriore documentazione e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere respinto per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
Le ricorrenti hanno dedotto di avere sempre lavorato all'interno del reparto denominato Contabilità e Bilancio. CP_1 Ciò posto, la società resistente ha prodotto documentazione dalla quale si evince che ella stipulò con la società un contratto di appalto per la CP_3 fornitura del servizio di supporto operativo per le attività di configurazione del workflow fatture, nell'ambito della struttura denominata Contabilità e Bilancio, che prevedeva il caricamento e la verifica delle fatture per l'avvio del workflow di secondo i criteri già in uso in , per il Controparte_4 Controparte_1 periodo dal 12.1.2016 al 31.3.2016 (all. 2 alla memoria), contratto poi rinnovato sino al 2022 (all.ti 2-2f alla memoria). Dal gennaio 2023 tale servizio veniva appaltato a diversa società, la (all.ti 3-3a alla memoria), che Controparte_5 assunse le ricorrenti, dato questo pacifico tra le parti.
La documentazione prodotta dalla società resistente anche in allegato alle note conclusionali, documentazione quest'ultima che viene acquisita da questo
Tribunale ai sensi dell'art. 421 c.p.c. in quanto indispensabile ai fini della decisione, dimostra che le ricorrenti sono sempre state formalmente dipendenti delle società appaltatrici, come dimostrato dagli all.ti 2 e 6 alle predette note, dalle quali si evince l'identità giuridica delle società e CP_3 Controparte_6 formalmente datrice di lavoro quest'ultima delle ricorrenti sino al termine dell'appalto.
Ciò premesso, nessuna deduzione fattuale attorea dimostra la non genuinità dell'appalto in questione.
In particolare, le mails allegate al ricorso consistono in richieste di servizi trasmesse dai dipendenti della committente al team e poi senza CP_3 CP_5 contenere l'indicazione delle mansioni di volta in volta assegnate ma semplicemente la richiesta di tali servizi nel rispetto di quanto previsto dal contratto di appalto, il che non costituisce indice dell'esercizio del potere di conformazione tipico del rapporto di lavoro subordinato.
Chiarito ciò in punto di fatto, va evidenziato come la giurisprudenza ormai da tempo affermi che “sono da considerare leciti e genuini gli appalti di opere e servizi che, pur se espletabili con mere prestazioni di lavoro, garantiscono un risultato in sé apprezzabile, perseguito con un'organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dell'altro soggetto e con insopprimibile rischio di impresa a suo carico.
Dunque, in virtù della disciplina positiva, l'imprenditore può affidare in appalto – lecito – tutte le attività in grado di fornire un autonomo risultato produttivo, senza che sia consentito di escludere da tale novero l'ipotesi in cui l'organizzazione del committente sarebbe in grado di eseguire direttamente la lavorazione ovvero quella in cui tali attività siano svolte all'interno della struttura aziendale del committente stesso, restando impermeabile al sindacato giurisdizionale il complesso delle valutazioni sottese a tale scelta imprenditoriale” (Tribunale di Roma, 3 febbraio
2012, n. 20165, confermata da Corte d'Appello di Roma, 13 dicembre 2017, n.
5816), e come più di recente Cass. civile sez. lav., 15/11/2022, n. 33649 abbia affermato: «… con riferimento agli appalti endoaziendali cd. labour intensive, va esclusa l'illiceità di appalti di opere e servizi ove sia accertato in fatto che, pur trattandosi di attività espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto;
in questa prospettiva, indice dell'assoggettamento dei lavoratori dipendenti dell'appaltatrice alle direttive e ai poteri gerarchici disciplinari dell'impresa appaltante non può considerarsi la semplice indicazione delle modalità minime indispensabili per rendere, di volta in volta, utile e ricevibile dall'appaltante la prestazione finale tra quelle pattuite con
l'appalto di servizi, per la necessaria coordinazione tra i servizi appaltati e le attività proprie dell'impresa appaltante, in un contesto in cui il controllo sull'attività non attiene alla persona ma piuttosto all'esecuzione del servizio appaltato;
in altri termini, non è sufficiente, ai fini della configurabilità dell'appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni all'ausiliare dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto».
L'assunzione da parte delle società appaltatrici del rischio economico insito nell'attività produttiva oggetto dell'appalto emerge dal fatto che le stesse si assumessero l'obbligo, dietro corrispettivo, di garantire la realizzazione del servizio che era oggetto dell'appalto.
Sussisteva quindi certamente il rischio d'impresa connesso alla realizzazione dell'appalto, la cui redditività per l'appaltatore, oltre che dal corretto adempimento delle obbligazioni assunte (il mancato rispetto dei livelli di servizio comportava l'applicazione di penali) era determinato anche dall'ottimizzazione del lavoro e dalla corretta gestione e utilizzo delle risorse umane.
Ne consegue, quindi, che un risultato economico positivo per l'appaltatore era tutt'altro che scontato, ma era determinato dalla ottimale organizzazione di mezzi e persone al fine di garantire al committente un esatto adempimento, in difetto del quale avrebbe dovuto risponderne. Era dunque pienamente sussistente il requisito del rischio d'impresa previsto dall'art. 1655 c.c..
E lo stesso dicasi sotto il diverso profilo della sussistenza del requisito della organizzazione dei mezzi e l'esercizio del potere direttivo ed organizzativo, che era certamente in capo alle appaltatrici, che infatti avevano indicato propri referenti che costituivano l'interfaccia della committente per ogni questione relativa ai servizi oggetto di appalto.
Deve, pertanto, concludersi che nel caso di specie sussistevano in capo alle società appaltatrici i requisiti del rischio di impresa e di autonomia organizzativa, indice idoneo a convalidare la genuinità degli appalti di cui si discute.
Ne discende il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, stante la complessità della controversia, possono essere compensate integralmente tra le parti nel caso di specie.
DISPOSITIVO respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE