Art. 1. La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956, in conformita' allo stato di previsione annesso alla presente legge.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956, in conformita' allo stato di previsione annesso alla presente legge.