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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/12/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2669/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. PP NI Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. RD DO Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2669 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, cod. fisc. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.10.1986, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Amato Stefania, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, cod. fisc. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28.08.1985, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Salemi Rosalinda, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
Pag. 1 di 12 R.G. n. 2669/2021
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 5.06.2025.
FATTO
Con ricorso depositato in data 22.09.2021 ha domandato lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con , nonché di: (i) Controparte_1
confermare l'affidamento condiviso delle figlie e Persona_1 Persona_2
(nate, rispettivamente, il 9.09.2006 e l'8.07.2013), con collocamento prevalente presso la madre, così come stabilito nel giudizio di separazione;
(ii) regolare il regime di collocamento e visita della prole minorenne;
(iii) porre a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle un assegno di complessivi € 300,00 per il mantenimento delle due figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
20.06.2022, il Presidente del Tribunale, adottando i provvedimenti temporanei e urgenti, ha confermato le condizioni stabilite nel giudizio di separazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.01.2023 ha aderito Controparte_1
alla richiesta di scioglimento del matrimonio e di affidamento condiviso delle minori, chiedendo, di contro, di corrispondere alla ricorrente un assegno per il loro mantenimento di complessivi € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascuna), oltre al 30% delle spese straordinarie, ponendo a carico della ricorrente la restante quota del
70%.
Pag. 2 di 12 R.G. n. 2669/2021
Ad avviso del resistente, il riconoscimento del minor importo si giustifica in ragione delle sue precarie condizioni di salute ed economiche, avendo altresì dedotto di aver intrapreso una convivenza more uxorio con un'altra donna, dalla quale ha avuto un altro figlio ( nato a [...] il [...]). Per_3
Con sentenza n. 70/2023 (pubblicata il 25.01.2023) è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio e la causa è stata rimessa sul ruolo per l'esame delle ulteriori domande.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita con l'ascolto della figlia minore (v. verbale d'udienza dell'11.10.2023). Persona_1
Da ultimo, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
A seguito dell'emissione, in data 23.01.2023, della sentenza n. 70/2023 con la quale
è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
1. Sul regime di affidamento della prole minorenne.
Va preliminarmente osservato che nessun regime di affidamento, collocamento e visita può essere disposto nei confronti (nata a [...] il [...]) Persona_1
in considerazione del fatto che, nelle more del giudizio, ha raggiunto la maggiore età.
Con riguardo alla figlia (nata a [...] l'[...]), entrambi i Persona_2
genitori hanno concordemente richiesto l'affidamento condiviso.
Pag. 3 di 12 R.G. n. 2669/2021
Pertanto, in assenza di ragioni ostative, si ritiene di dover confermare quanto già disposto in sede di separazione, mantenendo l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con la facoltà per il genitore non affidatario di incontrare e tenere con sé la prole minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, secondo il regime di visita disposto in separazione.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici della prole.
2. Sul mantenimento della prole minorenne
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia minorenne, occorre far applicazione dell'art. 337-ter c.c., a mente del quale ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, spettando al Giudice stabilire la corresponsione di un assegno periodico a carico del genitore non collocatario al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare sulla base dei parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Pag. 4 di 12 R.G. n. 2669/2021
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento del figlio e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Orbene, alla luce delle condizioni reddituali dalle parti e della loro capacità lavorativa nonché delle esigenze di vita ordinarie di una minore dell'età della figlia della coppia, appare equo stabilire la misura del contributo al mantenimento della figlia minore della coppia dovuto dal resistente in favore della ricorrente in complessivi € 150,00 mensili: somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I..
La misura di tale assegno decorrerà dal mese di pubblicazione della presente sentenza. Prima di tale momento rimarrà ferma la misura dell'assegno stabilita dal
Presidente del Tribunale con l'ordinanza del 20.06.2022.
Trattasi di un importo che, secondo consolidato orientamento di questo Tribunale, rappresenta il minimo esigibile da un genitore per far fronte alle esigenze essenziali di un figlio, tenuto altresì conto della capacità lavorativa generica del resistente, compromessa solo in parte dalla patologia dichiarata, nonché della circostanza — documentalmente emergente dalle comunicazioni effettuate alle figlie tramite il sistema di messaggistica whatsapp — che lo stesso abbia svolto attività lavorativa, circostanza che conferma la possibilità di contribuire al mantenimento delle figlie.
Né la circostanza che il resistente abbia successivamente intrapreso una nuova
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relazione affettiva, dalla quale è nato un ulteriore figlio, può giustificare una rimodulazione dell'assegno in senso ulteriormente riduttivo.
Il contributo fissato è già contenuto nella misura ed è stato determinato tenendo conto delle effettive condizioni economiche del genitore obbligato, nonché delle esigenze ordinarie della minore, che rappresentano parametro primario e non comprimibile.
La sopravvenienza di ulteriori responsabilità genitoriali— specie quando l'assegno
è già parametrato al minimo indispensabile per far fronte ai bisogni essenziali del figlio — non può incidere in senso restrittivo sull'obbligo di mantenere i figli già nati, dovendo il genitore adoperarsi al massimo delle proprie possibilità per far fronte ai doveri di cura e di contribuzione economica verso tutti i figli.
Infine, va posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire (in ragione del 50% ciascuno) al pagamento delle c.d. spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, distinte secondo il seguente schema.
Spese extra-assegno rimborsabili anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
I. Spese sanitarie indifferibili e urgenti;
II. Spese mediche relative a: a) esami e visite specialistiche prescritti dal pediatra, dal medico curante o dallo specialista ed effettuate da strutture pubbliche o da strutture private convenzionate;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche o presso strutture private convenzionate;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal pediatra o dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole (anche
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se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale); f) spese protesiche ivi comprese spese per tutori ortopedici ed apparecchi acustici, per occhiali da vista e per lenti a contatto, se prescritte dallo specialista;
III. Spese scolastiche/universitarie relative a: a) iscrizione e retta dell'asilo infantile, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
IV. Spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo- scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo, assicurazione r.c. e spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) per il mezzo di trasporto della prole (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, minicar o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
V. Spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture
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private; e) analisi cliniche non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
VI. Spese scolastiche/universitarie relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;
f) acquisto tablet o personal computer per uso scolastico/universitario;
VII. Spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, informatica, etc.); b) attività sportive e palestra e pertinenti attrezzature e abbigliamento (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); c) spese per attività ludiche e ricreative (ad es. pittura, teatro, boy- scout); d) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
e) viaggi e vacanze;
f) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
g) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
h) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
i) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile e urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che
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intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro, per iscritto (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, o altro mezzo equivalente) con un preavviso di almeno
7 giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, per iscritto, entro i 7 giorni successivi, una eventuale valida alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Ove un solo genitore anticipi la quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.
Ciò chiarito, non sono considerate spese straordinarie, essendo dunque ricomprese nell'assegno di mantenimento, le spese relative a (trattasi di elenco esemplificativo): vitto, alloggio, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (ivi
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compresi gli antipiretici e i medicinali necessari alla cura di patologie stagionali) e prodotti omeopatici, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, etc.).
3. Sul mantenimento della prole maggiorenne
Con riguardo all'assegno per il mantenimento della figlia maggiorenne, va dato atto che anche il resistente ravvisa la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento. Permane, tuttavia, un contrasto tra le parti in ordine alla determinazione del relativo importo.
La ricorrente, infatti, richiede per la figlia un assegno di mantenimento dell'importo di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di contro, il resistente ha espressamente manifestato la volontà di voler contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione di un assegno di € 100,00 mensili, oltre al 30% delle spese straordinarie, ponendo a carico della controparte la restante quota del
70%.
Ebbene, con riguardo alla misura dell'assegno che il deve corrispondere — CP_1
considerate le esigenze e necessità della figlia nonché la capacità patrimoniale e reddituale delle parti — si ritiene congruo stabilire l'importo di € 150,00 mensili, che il resistente dovrà corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese.
L'importo dovuto è annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. La misura di tale assegno decorrerà dal mese di pubblicazione della presente sentenza. Prima di tale momento rimarrà ferma la misura dell'assegno stabilita dal Presidente del Tribunale con l'ordinanza del 20.06.2022.
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Le parti, inoltre, sono obbligate a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere in favore della figlia, nell'accezione e secondo le modalità sopra indicate.
4. Sulle spese di lite
In considerazione della natura necessaria del procedimento e dell'esito del giudizio, le spese di lite tra le parti devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
RICHIAMATA la sentenza n. 70/2023 (pubblicata il 25.01.2023), con la quale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore della coppia, Per_2
(nata a [...] l'[...]) ad entrambi i genitori, con domicilio
[...]
prevalente presso la madre e con regime di visita del genitore non convivente determinato di comune accordo da entrambi i genitori e, in caso di permanente disaccordo, come indicato in parte motiva;
PONE A CARICO di Pullara l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Pt_1
, la complessiva somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna figlia) a
[...]
titolo di contributo al mantenimento delle figlie della coppia e da Per_2 Per_1
versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.. La misura di tale assegno decorrerà dal mese di pubblicazione della presente sentenza. Prima di tale momento rimarrà ferma la misura
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dell'assegno stabilita dal Presidente del Tribunale con l'ordinanza del 20.06.2022;
DICHIARA le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere in favore delle figlie, nell'accezione e secondo le modalità indicate in parte motiva;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, il 2/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RD DO PP NI
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. PP NI Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. RD DO Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2669 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, cod. fisc. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.10.1986, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Amato Stefania, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, cod. fisc. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28.08.1985, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Salemi Rosalinda, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
Pag. 1 di 12 R.G. n. 2669/2021
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 5.06.2025.
FATTO
Con ricorso depositato in data 22.09.2021 ha domandato lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con , nonché di: (i) Controparte_1
confermare l'affidamento condiviso delle figlie e Persona_1 Persona_2
(nate, rispettivamente, il 9.09.2006 e l'8.07.2013), con collocamento prevalente presso la madre, così come stabilito nel giudizio di separazione;
(ii) regolare il regime di collocamento e visita della prole minorenne;
(iii) porre a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle un assegno di complessivi € 300,00 per il mantenimento delle due figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
20.06.2022, il Presidente del Tribunale, adottando i provvedimenti temporanei e urgenti, ha confermato le condizioni stabilite nel giudizio di separazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.01.2023 ha aderito Controparte_1
alla richiesta di scioglimento del matrimonio e di affidamento condiviso delle minori, chiedendo, di contro, di corrispondere alla ricorrente un assegno per il loro mantenimento di complessivi € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascuna), oltre al 30% delle spese straordinarie, ponendo a carico della ricorrente la restante quota del
70%.
Pag. 2 di 12 R.G. n. 2669/2021
Ad avviso del resistente, il riconoscimento del minor importo si giustifica in ragione delle sue precarie condizioni di salute ed economiche, avendo altresì dedotto di aver intrapreso una convivenza more uxorio con un'altra donna, dalla quale ha avuto un altro figlio ( nato a [...] il [...]). Per_3
Con sentenza n. 70/2023 (pubblicata il 25.01.2023) è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio e la causa è stata rimessa sul ruolo per l'esame delle ulteriori domande.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita con l'ascolto della figlia minore (v. verbale d'udienza dell'11.10.2023). Persona_1
Da ultimo, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
A seguito dell'emissione, in data 23.01.2023, della sentenza n. 70/2023 con la quale
è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
1. Sul regime di affidamento della prole minorenne.
Va preliminarmente osservato che nessun regime di affidamento, collocamento e visita può essere disposto nei confronti (nata a [...] il [...]) Persona_1
in considerazione del fatto che, nelle more del giudizio, ha raggiunto la maggiore età.
Con riguardo alla figlia (nata a [...] l'[...]), entrambi i Persona_2
genitori hanno concordemente richiesto l'affidamento condiviso.
Pag. 3 di 12 R.G. n. 2669/2021
Pertanto, in assenza di ragioni ostative, si ritiene di dover confermare quanto già disposto in sede di separazione, mantenendo l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con la facoltà per il genitore non affidatario di incontrare e tenere con sé la prole minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, secondo il regime di visita disposto in separazione.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici della prole.
2. Sul mantenimento della prole minorenne
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia minorenne, occorre far applicazione dell'art. 337-ter c.c., a mente del quale ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, spettando al Giudice stabilire la corresponsione di un assegno periodico a carico del genitore non collocatario al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare sulla base dei parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Pag. 4 di 12 R.G. n. 2669/2021
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento del figlio e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Orbene, alla luce delle condizioni reddituali dalle parti e della loro capacità lavorativa nonché delle esigenze di vita ordinarie di una minore dell'età della figlia della coppia, appare equo stabilire la misura del contributo al mantenimento della figlia minore della coppia dovuto dal resistente in favore della ricorrente in complessivi € 150,00 mensili: somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I..
La misura di tale assegno decorrerà dal mese di pubblicazione della presente sentenza. Prima di tale momento rimarrà ferma la misura dell'assegno stabilita dal
Presidente del Tribunale con l'ordinanza del 20.06.2022.
Trattasi di un importo che, secondo consolidato orientamento di questo Tribunale, rappresenta il minimo esigibile da un genitore per far fronte alle esigenze essenziali di un figlio, tenuto altresì conto della capacità lavorativa generica del resistente, compromessa solo in parte dalla patologia dichiarata, nonché della circostanza — documentalmente emergente dalle comunicazioni effettuate alle figlie tramite il sistema di messaggistica whatsapp — che lo stesso abbia svolto attività lavorativa, circostanza che conferma la possibilità di contribuire al mantenimento delle figlie.
Né la circostanza che il resistente abbia successivamente intrapreso una nuova
Pag. 5 di 12 R.G. n. 2669/2021
relazione affettiva, dalla quale è nato un ulteriore figlio, può giustificare una rimodulazione dell'assegno in senso ulteriormente riduttivo.
Il contributo fissato è già contenuto nella misura ed è stato determinato tenendo conto delle effettive condizioni economiche del genitore obbligato, nonché delle esigenze ordinarie della minore, che rappresentano parametro primario e non comprimibile.
La sopravvenienza di ulteriori responsabilità genitoriali— specie quando l'assegno
è già parametrato al minimo indispensabile per far fronte ai bisogni essenziali del figlio — non può incidere in senso restrittivo sull'obbligo di mantenere i figli già nati, dovendo il genitore adoperarsi al massimo delle proprie possibilità per far fronte ai doveri di cura e di contribuzione economica verso tutti i figli.
Infine, va posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire (in ragione del 50% ciascuno) al pagamento delle c.d. spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, distinte secondo il seguente schema.
Spese extra-assegno rimborsabili anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
I. Spese sanitarie indifferibili e urgenti;
II. Spese mediche relative a: a) esami e visite specialistiche prescritti dal pediatra, dal medico curante o dallo specialista ed effettuate da strutture pubbliche o da strutture private convenzionate;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche o presso strutture private convenzionate;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal pediatra o dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole (anche
Pag. 6 di 12 R.G. n. 2669/2021
se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale); f) spese protesiche ivi comprese spese per tutori ortopedici ed apparecchi acustici, per occhiali da vista e per lenti a contatto, se prescritte dallo specialista;
III. Spese scolastiche/universitarie relative a: a) iscrizione e retta dell'asilo infantile, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
IV. Spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo- scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo, assicurazione r.c. e spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) per il mezzo di trasporto della prole (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, minicar o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
V. Spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture
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private; e) analisi cliniche non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
VI. Spese scolastiche/universitarie relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;
f) acquisto tablet o personal computer per uso scolastico/universitario;
VII. Spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, informatica, etc.); b) attività sportive e palestra e pertinenti attrezzature e abbigliamento (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); c) spese per attività ludiche e ricreative (ad es. pittura, teatro, boy- scout); d) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
e) viaggi e vacanze;
f) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
g) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
h) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
i) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile e urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che
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intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro, per iscritto (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, o altro mezzo equivalente) con un preavviso di almeno
7 giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, per iscritto, entro i 7 giorni successivi, una eventuale valida alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Ove un solo genitore anticipi la quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.
Ciò chiarito, non sono considerate spese straordinarie, essendo dunque ricomprese nell'assegno di mantenimento, le spese relative a (trattasi di elenco esemplificativo): vitto, alloggio, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (ivi
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compresi gli antipiretici e i medicinali necessari alla cura di patologie stagionali) e prodotti omeopatici, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, etc.).
3. Sul mantenimento della prole maggiorenne
Con riguardo all'assegno per il mantenimento della figlia maggiorenne, va dato atto che anche il resistente ravvisa la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento. Permane, tuttavia, un contrasto tra le parti in ordine alla determinazione del relativo importo.
La ricorrente, infatti, richiede per la figlia un assegno di mantenimento dell'importo di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di contro, il resistente ha espressamente manifestato la volontà di voler contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione di un assegno di € 100,00 mensili, oltre al 30% delle spese straordinarie, ponendo a carico della controparte la restante quota del
70%.
Ebbene, con riguardo alla misura dell'assegno che il deve corrispondere — CP_1
considerate le esigenze e necessità della figlia nonché la capacità patrimoniale e reddituale delle parti — si ritiene congruo stabilire l'importo di € 150,00 mensili, che il resistente dovrà corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese.
L'importo dovuto è annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. La misura di tale assegno decorrerà dal mese di pubblicazione della presente sentenza. Prima di tale momento rimarrà ferma la misura dell'assegno stabilita dal Presidente del Tribunale con l'ordinanza del 20.06.2022.
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Le parti, inoltre, sono obbligate a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere in favore della figlia, nell'accezione e secondo le modalità sopra indicate.
4. Sulle spese di lite
In considerazione della natura necessaria del procedimento e dell'esito del giudizio, le spese di lite tra le parti devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
RICHIAMATA la sentenza n. 70/2023 (pubblicata il 25.01.2023), con la quale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore della coppia, Per_2
(nata a [...] l'[...]) ad entrambi i genitori, con domicilio
[...]
prevalente presso la madre e con regime di visita del genitore non convivente determinato di comune accordo da entrambi i genitori e, in caso di permanente disaccordo, come indicato in parte motiva;
PONE A CARICO di Pullara l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Pt_1
, la complessiva somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna figlia) a
[...]
titolo di contributo al mantenimento delle figlie della coppia e da Per_2 Per_1
versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.. La misura di tale assegno decorrerà dal mese di pubblicazione della presente sentenza. Prima di tale momento rimarrà ferma la misura
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dell'assegno stabilita dal Presidente del Tribunale con l'ordinanza del 20.06.2022;
DICHIARA le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere in favore delle figlie, nell'accezione e secondo le modalità indicate in parte motiva;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, il 2/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RD DO PP NI
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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