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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/07/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 589/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 589/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLO ALESSANDRA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. UCCELLI Controparte_1 P.IVA_1 ELENA
CONVENUTA avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni
Posta in decisione all'udienza del 03.04.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da precisazione delle conclusioni del 03.04.2025, ovvero:
- rigettare, poiché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande ex adverso formulate;
– accertare e dichiarare risarcibile il danno subito dal Sig. e per l'effetto condannare la Parte_1 convenuta società all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, ivi compresi quello biologico e quello morale, così come quantificati nell'atto di citazione in complessivi Euro 25.987,26. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, con distrazione in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
– In via subordinata: condannare la convenuta al risarcimento dei danni nella maggiore o minore misura che sarà giudicata congrua e di giustizia, nei limiti di competenza del Giudice Adito. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, con distrazione in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Per parte convenuta: come da precisazione delle conclusioni del 03.04.2025, ovvero:
Respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione voglia il Tribunale:
pagina 1 di 12 - in tesi dichiarare la domanda inammissibile o respingerla perché infondata per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di risposta e non essendovi in ogni caso alcuna somma liquidabile a termini di polizza alla luce delle risultanze della CTU;
- in denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza della domanda, liquidare l'indennizzo assicurativo sulla base dei postumi permanenti, dell'invalidità temporanea e delle spese mediche di cui alla CTU e con applicazione dei criteri di determinazione, delle franchigie, delle esclusioni e dei limiti di copertura assicurativa di cui alla comparsa di risposta. In ogni caso con vittoria di spese legali e di CTU.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
Voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- in via principale: “accertare e dichiarare risarcibile il danno subito dal Sig. e per Parte_1
l'effetto condannare la convenuta società all'integrale risarcimento di tutti i Controparte_1 danni subiti dall'attore patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, ivi compresi quello biologico e quello morale, nessuno escluso così come indicati in narrativa e che allo stato si quantificano in complessivi Euro 25.987,26, oltre al danno relazionale che merita di essere ristorato con l'aumento sino ad un quinto del risarcimento previsto dall' art. 139, comma terzo, D.Lgs. n.
209/05, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che sarà giudicata congrua e di giustizia a seguito dell'istruttoria in proporzione all' accertando grado di responsabilità, oltre a rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo. Nei limiti di competenza del Giudice Adito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre a IVA, 4% CPA, 15% spese forfettarie come per legge e richiesta di trasmissione della sentenza ad IVASS, ove ne ricorrano i presupposti.”
A fondamento di tale domanda deduceva in sintesi:
a) di aver stipulato in data 15/04/2020, con la compagnia presso Controparte_1
l'Agenzia di Portoferraio n. 572, la polizza infortuni n. 573.025.0000903263 denominata
“Assicurazione Infortuni Globale” ;
b) di essere caduto accidentalmente, in data 20/01/2022, mentre si trovava in villeggiatura nella città montana di CO, riportando gravi lesioni, in particolare, alla spalla destra ed alla regione sacro- coccigea.
Quanto alle lamentate lesioni alla spalla destra deduceva che le stesse venivano accertate e diagnosticate come segue:
pagina 2 di 12 i) immediatamente dopo il sinistro, il medico chirurgo dott. accertava “una Persona_1 limitazione funzionale della spalla destra”, proprio a seguito del trauma subito, prescrivendogli un periodo di riposo e cure per giorni 30;
ii) in data 16.02.22 il dott. , certificava all'esito della visita, che il paziente, a seguito di trauma Per_1 accidentale avvenuto il giorno 20/01/2022, presentava dolore e limitazione funzionale della spalla destra, test di Jobe positivo in verosimile lesione del tendine sovraspinato in fase di accertamento;
iii) l'ecografia muscoloscheletrica effettuata alla spalla in data 28/02/2022, sempre da parte del dott.
rilevava un'ampia distrazione di secondo grado del muscolo deltoideo di 1 cm x 0,13 mm;
con Per_1
i movimenti dinamici una estensione della lesione (in fase iniziale di cicatrizzazione); circondato da ampia distrazione di primo grado di 5 cm;
minuta rottura di 3 mm del tendine sovraspinato;
con prescrizione di un ciclo di dieci sedute di laser terapia, necessaria a causa della “rottura parziale del muscolo deltoide dx (dopo il trauma avvenuto il 20/01/2022)”, ciclo di massaggi e manipolazione per cervicalgia e contrattura muscolare (dopo il trauma avvenuto il 20/01/2022); iv) in data 16.04.22 il dott. specialista in Ortopedia e traumatologia, refertava il Persona_2 trauma alla spalla destra con lesione del deltoide e distorsione del sovraspinato;
v) in data 30/04/2022 il dott. dichiarava il Sig. clinicamente guarito, con Persona_2 Parte_1 postumi da valutare;
vi) con perizia medico-legale del 25/05/2022, il dott. diagnosticava esiti di trauma Persona_2 alla spalla destra con lesione nel contesto del muscolo deltoide e distrazione del tendine del sovraspinato.
Per quanto riguarda, invece, le lesioni alla regione sacro-coccigea deduceva quanto segue:
i) immediatamente dopo il sinistro, il medico chirurgo dott. accertava “dolore in sede Persona_1 coccigea”;
ii) i medici del Pronto soccorso di Portoferraio diagnosticavano in data 16.02.22 “irregolarità corticale ed affastellamento trabecolare al passaggio S4-S5, di possibile significato traumatico, da verificare clinicamente in sede specialistica.”; con la prognosi clinica di giorni 4;
iii) sempre in data 16.02.22 il dott. , certificava ad esito della visita, che il paziente, a seguito di Per_1 trauma accidentale avvenuto il giorno 20/01/2022, presentava dolore in sede lombare e frattura corticale e trabecolare S4-S5 accertato con rx il 16/02/2022. Venivano prescritti due mesi di riposo assoluto e cura. iv) in data 13/04/2022 il dott. prescriveva una RX osso sacro per frattura del S4-S5; Persona_2
v) in data 16/04/2022 lo stesso dott. rilevava anche un trauma all'osso sacro con frattura al Per_2 passaggio S4-S5; pagina 3 di 12 vi) in data 21/04/2022 il Sig. si sottoponeva ad ulteriore RX della colonna sacrococcigea Parte_1 presso l'Istituto di Radiodiagnostica di Cecina, che evidenziava un “Incremento della curvatura sacrale con minime alterazioni di S3 ed S4 sul versante sia anteriore che posteriore, che potrebbe essere in relazione ad esiti traumatici”; vii) in data 30/04/2022 il dott. dichiarava il Sig. clinicamente guarito, Persona_2 Parte_1 con postumi da valutare;
viii) con perizia medico-legale del 25/05/2022, il dott. diagnosticava una frattura della Persona_2
4° e 5° vertebra sacrale.
c) che complessivamente il dott. nella propria perizia medica del 25.05.22, accertava un danno Per_2 biologico quantificabile nella seguente misura: “Invalidità temporanea assoluta: giorni 15; invalidità temporanea parziale al 75%: gg 20; al 50%: gg 20; al 25%: gg 45; Invalidità permanente nella misura del 9% della validità assoluta del soggetto.;
d) di aver inoltrato, in data 31.05.22, tramite i propri difensori, lettera d'intervento alla
[...] ai fini del pagamento dell'indennizzo dovuto;
Controparte_1
e) che, tuttavia, a seguito di apertura della procedura per l'infortunio oggetto di causa, e di visita in data
20.06.22, presso il medico fiduciario della compagnia assicuratrice, quest'ultima comunicava (il
04.07.22) di non poter dar seguito alla richiesta di indennizzo a causa:
1) dell'assenza di nesso causale tra evento e lesioni;
2) dell'assenza di nesso causale tra le lesioni accertate e menomazioni;
f) che a seguito di plurimi tentativi di contatto con la compagnia assicuratrice e di accesso agli atti della procedura da parte del proprio difensore, rimasti privi di riscontro, questi formulava formale istanza all'IVASS, in seguito al cui intervento motivava in data 14.10.22 il proprio Controparte_1 diniego alla richiesta di indennizzo per come segue: “..dalla relazione medico è emerso che la distrazione del muscolo deltoideo non si concilia con la dinamica riferita e con le risultanze cliniche analizzate in fase di visita. Inoltre la lesione sottocutanea dei tendini della cuffia dei rotatori non rientra in garanzia, ai sensi dell' art.
4.1 pag. 20 della CGA.”
g) che, pur essendo vero che la lesione sottocutanea dei tendini della cuffia dei rotatori rientrava tra le esclusioni dalla copertura di polizza, dalla predetta motivazione risultava evidente come l'assicuratore non avesse preso in considerazione la lesione/frattura al passaggio S4-S5 della regione sacro-coccigea e che, pertanto, in relazione (quantomeno) alla stessa, era obbligata a Controparte_1 corrispondergli un giusto indennizzo;
h) che non essendo le sopra descritte lesioni state contestate in punto sia di an che di quantum da parte della compagnia assicuratrice, egli aveva diritto ad un indennizzo a titolo: pagina 4 di 12 1) di danno biologico complessivamente pari ad euro 17.386,83 (sulla base dei risultati emersi dalla perizia medica effettuata dal dott. ; Per_2
2) di danno morale, in ragione della compressione del proprio “completo stato di benessere fisico, mentale e sociale”;
3) di danno relazionale o esistenziale, in ragione della menomazione delle proprie attività sociali e relazionali, sia nell'ambito familiare che in quello extra-familiare, a seguito dell'infortunio.
In aggiunta, asseriva di avere diritto al rimborso delle spese mediche documentate e delle spese sostenute per l'assistenza tecnica ricevuta nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro, rappresentando le stesse un danno patrimoniale conseguente all'illecito secondo il principio di regolarità causale (danno emergente), con conseguente diritto ad un indennizzo complessivamente quantificato in euro 25.987, 26.
1.1 Radicatosi il contraddittorio si costituiva chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda proposta dall'attore deducendo:
a) l'inammissibilità della domanda, essendo il fatto-presupposto della stessa del tutto indeterminato ed indeterminabile, avendo l'attore allegato, in via del tutto generica e senza specificare alcunché in merito alla pretesa dinamica, il mero verificarsi di una “caduta accidentale”;
b) l'infondatezza della stessa, non avendo l'attore fornito alcuna prova in relazione alla riferita caduta accidentale;
c) la non riconducibilità causale delle menomazioni al sinistro denunciato, allegando che in sede di visita medica, il medico legale della Compagnia medesima aveva accertato, peraltro, la presenza di patologie preesistenti che avrebbero determinato la lesione al menisco, con conseguente esclusione delle stesse dalle menomazioni indennizzabili a termine di polizza;
ed, in ogni caso, contestando in punto di an e di quantum tanto il danno biologico permanente quanto l'invalidità temporanea, eccependo, da un lato, l'incompatibilità tra la distrazione del muscolo deltoideo e la dinamica riferita del sinistro e le risultanze cliniche prodotte da parte attricee, dall'altro, la riconducibilità della rottura sottocutanea dei tendini della cuffia dei rotatori alle esclusioni di polizza;
d) l'inconferenza delle argomentazioni di parte attrice in merito alla mancata contestazione delle lesioni in punto di an e di quantum da parte della stessa compagnia assicuratrice;
d) la non rimborsabilità delle spese mediche, mancando la prova del nesso causale tra le stesse ed il sinistro per cui è causa oltre che della necessarietà delle stesse, ammettendo tutt'al più il solo rimborso delle spese sostenute per l'ecografica alla spalla destra e per l'RX del rachide cervicale;
e) la non indennizzabilità delle ulteriori voci di danno non patrimoniale (morale ed esistenziale) e delle ulteriori spese per l'assistenza tecnica in fase stragiudiziale vertendosi nel caso di specie in una pagina 5 di 12 controversia in materia di contratti assicurativi e non in causa di risarcimento da illecito extracontrattuale ex artt. 2059 c.c. e 2043 c.c., potendo conseguentemente essere oggetto di ristoro esclusivamente le voci di danno contrattualmente previste dalla polizza e dalle condizioni generali dalla stessa richiamate e non essendo le predette voci ivi menzionate nel caso di specie;
f) in ogni caso la inconferenza dei criteri di liquidazione del danno biologico adottati da parte attrice essendo gli stessi attinenti alla materia della responsabilità da illecito civile e alla normativa in materia di risarcimento delle lesioni micropermanenti discenti da sinistri stradali, asserendo che nel caso di specie non possano che trovare applicazione i criteri di liquidazione previsti all'interno della polizza e delle condizioni generali ivi richiamate oggetto di pattuizione tra assicurato e assicuratore.
1.2. La causa veniva istruita oltre che attraverso produzioni documentali, mediante la escussione della testimone sig.ra , sentita all'udienza del 16.04.24 (avendo parte attrice rinunciato all'escussione Tes_1 dell'ulteriore teste ammesso) e CTU medico-legale.
1.3. La causa veniva posta in decisione all'udienza del 04.03.25 assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
2. Preliminarmente, occorre procedere all'esame della eccezione spiegata da parte convenuta d'inammissibilità della domanda per assoluta indeterminatezza ed indeterminabilità del fatto presupposto della stessa.
Tale eccezione è infondata.
2.1. Costituisce principio immanente alla disciplina del processo civile quello secondo cui il giudice, dinanzi ad un vizio processuale sanabile, non deve chiudere in rito il giudizio, bensì deve adottare gli opportuni provvedimenti diretti a consentire la sanatoria dello stesso. In particolare, per quanto attiene ai vizi dell'edictio actionis dell'atto di citazione, l'art. 164, comma 4, c.p.c. prevede espressamente che tale atto sia nullo - per quanto attiene alla causa petendi - solamente laddove manchi l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (e sempre che si tratti di diritti eterodeterminati). In questo caso, il successivo comma dell'art. 164 c.p.c. prevede espressamente, in ossequio al principio sopra menzionato, che il giudice, rilevata la nullità, debba fissare un termine perentorio per rinnovare la citazione se il convenuto è rimasto contumace o, laddove questi si sia costituito, per integrare la domanda degli elementi carenti.
Anche ad ammettere che l'atto di citazione fosse nullo per vizio di edictio actionis è quindi da escludere che ciò potesse comportare l'inammissibilità della relativa domanda. Ove fosse stato riscontrato tale vizio semplicemente il giudice avrebbe dovuto concedere un termine per integrare la domanda.
pagina 6 di 12 Correttamente tuttavia i colleghi che hanno preceduto lo scrivente nella trattazione della causa non hanno ritenuto l'atto di citazione nullo ordinando la integrazione della domanda, in quanto se è vero che il fatto è descritto in modo non del tutto dettagliato in atto di citazione, essendosi l'attore limitato ad allegare di essere caduto accidentalmente a terra in data 20/01/2022, mentre si trovava in villeggiatura nella città montana di CO, tuttavia la genericità del fatto come allegato non impedisce di ricondurlo astrattamente all'ambito di operatività della polizza assicurativa stipulata - coprendo la stessa gli infortuni che l'assicurato subisce nello svolgimento di – attività professionali principale e secondarie dichiarate in polizza e – ogni altra attività non professionale - (e precisandosi, nelle condizioni generali del contratto, che per “infortunio” deve intendersi ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o inabilità temporanea, una frattura ossea, un ricovero in un istituto di cura, una convalescenza). Inoltre avendo la compagnia assicuratrice convenuta contestato la sussistenza di un nesso eziologico tra la dinamica descritta del sinistro e i danni riscontrati in sede di accertamento medico legale, in ragione dell'incompatibilità tra la prima e i secondi, risulta evidente che tale non dettagliata descrizione del fatto non le abbia impedito di far valere le proprie difese, così che deve escludersi la nullità della citazione.
La Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. ord. n. 11751/2013) precisa infatti che la nullità della citazione si verifica quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda è stata omessa o risulti assolutamente incerta, dovendo la relativa valutazione essere fatta con riferimento al caso specifico tenendo conto sia del fatto che per indentificare la causa petendi occorre riferirsi all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e nei documenti allegati sia del fatto che la predetta nullità trova la propria ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le proprie difese.
Deve, pertanto, ritenersi che l'obiettiva genericità nella narrazione dei fatti storici costituenti le ragioni della pretesa d'indennizzo non sia tale da sconfinare nell'assoluta incertezza e comunque non tale da pregiudicate il diritto di difesa della parte convenuta, dovendo piuttosto valutarsi la stessa non tanto sul piano della validità dell'atto introduttivo del giudizio quanto sul pianto della fondatezza nel merito della domanda ivi contenuta.
3. Ciò detto e passando all'esame della difesa, formulata da parte convenuta, di infondatezza della domanda di indennizzo, per carenza di prova in relazione alla riferita caduta accidentale, la stessa è fondata.
3.1. Preliminarmente occorre rilevare come la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31251/2023 (in conformità alla precedente ordinanza n. 1558/2018), ha proceduto a chiarire il corretto riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. tra soggetto assicurato e compagnia assicuratrice, chiarendo che pagina 7 di 12 nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei
“rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa. Chiarisce poi la Suprema Corte che i fatti avversi, a cui l'assicurato è teoricamente esposto, possono essere classificati in tre categorie: a) i rischi inclusi, cioè quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo; i rischi esclusi, cioè quelli estranei al contratto;
i rischi non compresi, cioè quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio.
Da ciò discende che mentre l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi “non compresi”, in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, dall'altro lato l'assicurato deve provare che esso rientra tra i “rischi inclusi”, in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della sua pretesa all'indennizzo.
Più nello specifico si può affermare che compete alla parte attrice l'onere di dimostrare che:
a) si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza,
b) detto fatto è derivato da una causa prevista dalla polizza,
c) detto fatto ha prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
Nel caso, quindi, della polizza infortuni, quale quella di specie, l'assicurato deve dare prova:
1) dell'esistenza di un infortunio e quindi di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna;
2) che tale evento ha prodotto la morte o una lesione che possa obiettivamente venir constatata;
3) della presenza del nesso causale tra l'evento e la lesione stessa;
4) dell'esistenza della menomazione conseguente alla lesione;
5) del nesso eziologico tra queste.
3.1.1 Il presente procedimento è stato istruito mediante prova costituenda, con escussione della moglie dell'attore quale unica testimone dell'infortunio asseritamente avvenuto, al fine di dimostrare l'esistenza del suddetto evento dannoso e delle relative cause, e tramite CTU medico-legale al fine di accertare l'eventuale sussistenza di un nesso causale tra tale evento di danno ed il c.d. danno- conseguenza, ovvero le menomazioni indennizzabili ai termini di polizza.
La sig.ra , rispondendo al capitolo 2 capitolato nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, Tes_1
c.p.c. (Vero che in data 20/01/2022 alle ore 10:00 circa Lei era in compagnia del Sig. Parte_1 quando quest' ultimo rovinava improvvisamente a terra mentre praticava attività di snowboarding sulle piste da sci), affermava all'udienza del 16.04.24: Eravamo a CO. Io ero dietro e lui era davanti a me: eravamo a fine pista. Stavamo sciando assieme. Io ero un pochino distante, essendo più pagina 8 di 12 lenta, direi una ventina di metri dietro più o meno. A fine pista c'era l'ultimo muro e poi le baite. Mio marito cadde proprio sull'ultimo muro. Mio marito era sullo snowboard. Rispondendo al capitolo 3
(Vero che, a causa del sinistro avvenuto in data 20/01/2022 alle ore 10:00 circa sulle piste da sci in
CO, il Sig. aveva difficoltà a rialzarsi, lamentando un forte dolore alla spalla destra ed Pt_1 alla regione sacro-coccigea) della medesima memoria, così rispondeva: “Quando arrivai, notai che la pista era ghiacciata: lui era per terra: notai che era pallido in viso e lamentava dolore al fondoschiena nonché al braccio. Stetti con lui. Lui si tolse la tavola”.
Le predette dichiarazioni sono volte a comprovare la natura violenta ed esterna, nonché fortuita – ovvero non dolosa – del sinistro occorso.
Tuttavia la predetta testimonianza non è attendibile e comunque non è sufficiente a dare prova dell'effettivo verificarsi del sinistro secondo la dinamica descritta e, quindi, a fornire la prova dell'effettiva sussistenza di quelle caratteristiche che consentono di includere il sinistro nell'alveo della copertura assicurativa quale infortunio;
e ciò per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, nell'atto introduttivo viene riferito che parte attrice si sarebbe sottoposta immediatamente dopo il sinistro a visita medica presso il dott. e che solo successivamente sarebbe Persona_3 rientrato presso la propria abitazione di residenza;
tuttavia, come rilevato anche dal CTU nella propria relazione peritale, la data della certificazione medica dallo stesso redatta reca la medesima data riferita dall'attore - e confermata dalla testimone - con riferimento al sinistro, verificatosi a CO
(Valle d'Aosta), nonostante che lo stesso certificato risulti redatto a Portoferraio.
Fatta notare al sig. la incongruenza dal CTU, che ha rilevato la sovrapposizione della data Pt_1 riportata nel certificato emesso dal curante con quella del sinistro, lo stesso ha ipotizzato, nel corso delle operazioni peritali, un errore materiale nella datazione del certificato rilasciato dal dott. , Per_1 non ricordando, tuttavia, la data nella quale si sarebbe effettivamente sottoposto alla visita.
Tale errore però è meramente allegato e appare sconfessato dalla ulteriore certificazione a firma del medesimo medico in data 16.2.2022 (cfr. doc. 5 di parte attrice) nel quale nuovamente il medico scrive:
“a seguito di trauma accidentale avvenuto il 20/1/22”.
Inoltre se davvero fosse vero quanto dichiarato dalla non si comprenderebbe la ragione per cui Tes_1
a seguito di una caduta accidentale tale da provocare, nella prospettiva attorea, la rottura di tendini, la lesione del deltoide e finanche la frattura alle vertebre della regione sacro-coccigea un soggetto dovrebbe rinunciare a chiamare i soccorsi, che notoriamente sono presenti sulle piste da sci, abbandonando autonomamente la pista da sci pur in presenza di difficoltà deambulatorie. Ancor di più non si comprende e risulta priva di verosimiglianza la scelta di attendere di rientrare al proprio luogo di pagina 9 di 12 residenza per sottoporsi a visita medica, e, ancor di più, di lasciar decorrere venticinque giorni giorni dalla data del sinistro prima di recarsi al Pronto Soccorso.
Tutti tali elementi fanno dubitare della veridicità della dichiarazione testimoniale resa dalla . Tes_1
A rendere ancora più scarsamente credibile la testimonianza della sig.ra va rilevato che parte Tes_1 attrice non ha fornito alcun tipo di prova, per quanto invero piuttosto agevole, della propria effettiva presenza a CO e di avere praticato in data 20.1.2022 attività di snowboarding su pista, non producendo, ad esempio, alcuna fotografia, né lo skipass necessario ad accedere alle piste o la prova di avere pagato il pedaggio autostradale nel giorno nel quale asserisce di essere rientrato alla propria residenza appena dopo la caduta.
Per ciò solo, alla luce di quanto sopra ricordato, non essendovi prova della verificazione di un evento che rientri tra quelli inclusi nella polizza de qua la domanda attrice non può essere accolta.
3.2. Peraltro, a prescindere da ciò, la domanda non potrebbe, comunque, essere accolta neppure per altra ragione.
Anche a voler considerare provata l'esistenza di una caduta occorsa all il 20.1.2022 su una pista Pt_1 da sci nella località CO mentre praticava attività di snowbording dovuta a causa fortuita, violenta ed esterna, tuttavia mancherebbe, comunque, la prova della sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio e le menomazioni accertate in sede di CTU.
Infatti il consulente tecnico nominato dott. ha testualmente scritto nella propria Persona_4 relazione:
La vicenda clinica in esame offre a considerare, dal punto di vista medico-legale, plurime criticità, di seguito elencate:
1. non esiste certificazione sanitaria attestante l'effettiva dinamica dell'evento traumatico;
2. il sinistro si sarebbe verificato sulle piste da sci della Val d'Aosta in data 20.1.2022, data in cui risulta essere stato rilasciato (a Portoferraio) il primo certificato del medico di medicina generale dott.
; Per_1
3. in data 16.2.2022 il paziente è stato valutato sia dai sanitari del Pronto Soccorso elbano, sia dal medico curante dott. con netta difformità della prognosi (4 giorni per il P.S. e ben 60 giorni Per_1 per il medico di medicina generale);
4. soltanto in data 28.2.2022 il dott. (dopo aver già visitato il paziente in due precedenti Per_1 occasioni) ha eseguito personalmente (non è dato conoscere sulla base di quali specifiche competenze tecniche) esame ecografico;
5. manca una chiara refertazione radiologica di frattura del sacro: sia alla Rx del Pronto Soccorso che al controllo del 21.4.2022 viene fatto riferimento, nei relativi referti, a minime alterazioni non meglio pagina 10 di 12 specificate di possibile origine traumatica, da correlare con i dati clinici;
l'unica valutazione specialistica ortopedica (effettuata in P.S.) parrebbe aver escluso la frattura, di fatto omessa nella diagnosi di chiusura del verbale.
Pur avendo dato atto di ciò, il CTU si è poi limitato a constatare che non v'è dubbio che una dinamica di caduta dallo snowboard durante una discesa su una pista da sci possa esporre il soggetto ad un politrauma, potendo risultare coinvolti plurimi distretti corporei, tra cui anche spalle e sacro-coccige.
Tuttavia la possibilità che tali menomazioni possano astrattamente discendere dalla sopra descritta dinamica non consente di giungere alla conclusione che l'attore abbia dato prova, secondo il criterio del
“più probabile che non” (criterio che sovrintende alla prova del nesso causale in ambito civilistico), che le lesioni siano conseguenti alla allegata caduta verificatasi in CO il data 20.1.2022.
In altri termini mancherebbe comunque la prova della effettiva discendenza delle lesioni dall'allegato infortunio – del quale, come già detto, manca la prova -, ovvero che tra contrapposte ipotesi, una negativa e una positiva, quella positivamente sostenuta nel caso di specie sia, in base alle prove disponibili, quella dotata di un maggior grado di conferma logica superiore all'altra, essendo a contrario irrazionale preferire l'ipotesi meno probabile rispetto all'ipotesi inversa (cfr. Cass. n.
13872/2020).
In ogni caso pertanto la domanda deve essere rigettata.
4. In ragione di ciò appare ultroneo esaminare le ulteriori eccezioni di parte convenuta attinenti alle franchigie previste nella polizza e al contenuto delle garanzie previste dalla polizza, alla luce delle risultanze della CTU.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese, tenuto conto del valore della lite risultante dalla domanda attrice (€ 25.987, 26) e dell'attività difensiva espletata, come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e i parametri minimi per la attività di trattazione ed istruttoria.
5.1 In applicazione del medesimo principio le spese di CTU, come liquidate con decreto del 1.8.2024 e poste a provvisorio carico di parte attrice, debbono essere poste ad integrale definitivo carico di tale parte.
5.2 Nulla può essere riconosciuto a parte convenuta a titolo di rimborso di spese di CTP non avendo la stessa provato alcun esborso a favore del consulente tecnico di parte.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
- Condanna a rimborsare alla le spese di lite, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1701,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
- Pone a definitivo carico di le spese di CTU come liquidate con decreto dell'1.8.2024. Parte_1
Livorno, 22 luglio 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 589/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLO ALESSANDRA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. UCCELLI Controparte_1 P.IVA_1 ELENA
CONVENUTA avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni
Posta in decisione all'udienza del 03.04.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da precisazione delle conclusioni del 03.04.2025, ovvero:
- rigettare, poiché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande ex adverso formulate;
– accertare e dichiarare risarcibile il danno subito dal Sig. e per l'effetto condannare la Parte_1 convenuta società all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, ivi compresi quello biologico e quello morale, così come quantificati nell'atto di citazione in complessivi Euro 25.987,26. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, con distrazione in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
– In via subordinata: condannare la convenuta al risarcimento dei danni nella maggiore o minore misura che sarà giudicata congrua e di giustizia, nei limiti di competenza del Giudice Adito. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, con distrazione in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Per parte convenuta: come da precisazione delle conclusioni del 03.04.2025, ovvero:
Respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione voglia il Tribunale:
pagina 1 di 12 - in tesi dichiarare la domanda inammissibile o respingerla perché infondata per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di risposta e non essendovi in ogni caso alcuna somma liquidabile a termini di polizza alla luce delle risultanze della CTU;
- in denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza della domanda, liquidare l'indennizzo assicurativo sulla base dei postumi permanenti, dell'invalidità temporanea e delle spese mediche di cui alla CTU e con applicazione dei criteri di determinazione, delle franchigie, delle esclusioni e dei limiti di copertura assicurativa di cui alla comparsa di risposta. In ogni caso con vittoria di spese legali e di CTU.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
Voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- in via principale: “accertare e dichiarare risarcibile il danno subito dal Sig. e per Parte_1
l'effetto condannare la convenuta società all'integrale risarcimento di tutti i Controparte_1 danni subiti dall'attore patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, ivi compresi quello biologico e quello morale, nessuno escluso così come indicati in narrativa e che allo stato si quantificano in complessivi Euro 25.987,26, oltre al danno relazionale che merita di essere ristorato con l'aumento sino ad un quinto del risarcimento previsto dall' art. 139, comma terzo, D.Lgs. n.
209/05, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che sarà giudicata congrua e di giustizia a seguito dell'istruttoria in proporzione all' accertando grado di responsabilità, oltre a rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo. Nei limiti di competenza del Giudice Adito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre a IVA, 4% CPA, 15% spese forfettarie come per legge e richiesta di trasmissione della sentenza ad IVASS, ove ne ricorrano i presupposti.”
A fondamento di tale domanda deduceva in sintesi:
a) di aver stipulato in data 15/04/2020, con la compagnia presso Controparte_1
l'Agenzia di Portoferraio n. 572, la polizza infortuni n. 573.025.0000903263 denominata
“Assicurazione Infortuni Globale” ;
b) di essere caduto accidentalmente, in data 20/01/2022, mentre si trovava in villeggiatura nella città montana di CO, riportando gravi lesioni, in particolare, alla spalla destra ed alla regione sacro- coccigea.
Quanto alle lamentate lesioni alla spalla destra deduceva che le stesse venivano accertate e diagnosticate come segue:
pagina 2 di 12 i) immediatamente dopo il sinistro, il medico chirurgo dott. accertava “una Persona_1 limitazione funzionale della spalla destra”, proprio a seguito del trauma subito, prescrivendogli un periodo di riposo e cure per giorni 30;
ii) in data 16.02.22 il dott. , certificava all'esito della visita, che il paziente, a seguito di trauma Per_1 accidentale avvenuto il giorno 20/01/2022, presentava dolore e limitazione funzionale della spalla destra, test di Jobe positivo in verosimile lesione del tendine sovraspinato in fase di accertamento;
iii) l'ecografia muscoloscheletrica effettuata alla spalla in data 28/02/2022, sempre da parte del dott.
rilevava un'ampia distrazione di secondo grado del muscolo deltoideo di 1 cm x 0,13 mm;
con Per_1
i movimenti dinamici una estensione della lesione (in fase iniziale di cicatrizzazione); circondato da ampia distrazione di primo grado di 5 cm;
minuta rottura di 3 mm del tendine sovraspinato;
con prescrizione di un ciclo di dieci sedute di laser terapia, necessaria a causa della “rottura parziale del muscolo deltoide dx (dopo il trauma avvenuto il 20/01/2022)”, ciclo di massaggi e manipolazione per cervicalgia e contrattura muscolare (dopo il trauma avvenuto il 20/01/2022); iv) in data 16.04.22 il dott. specialista in Ortopedia e traumatologia, refertava il Persona_2 trauma alla spalla destra con lesione del deltoide e distorsione del sovraspinato;
v) in data 30/04/2022 il dott. dichiarava il Sig. clinicamente guarito, con Persona_2 Parte_1 postumi da valutare;
vi) con perizia medico-legale del 25/05/2022, il dott. diagnosticava esiti di trauma Persona_2 alla spalla destra con lesione nel contesto del muscolo deltoide e distrazione del tendine del sovraspinato.
Per quanto riguarda, invece, le lesioni alla regione sacro-coccigea deduceva quanto segue:
i) immediatamente dopo il sinistro, il medico chirurgo dott. accertava “dolore in sede Persona_1 coccigea”;
ii) i medici del Pronto soccorso di Portoferraio diagnosticavano in data 16.02.22 “irregolarità corticale ed affastellamento trabecolare al passaggio S4-S5, di possibile significato traumatico, da verificare clinicamente in sede specialistica.”; con la prognosi clinica di giorni 4;
iii) sempre in data 16.02.22 il dott. , certificava ad esito della visita, che il paziente, a seguito di Per_1 trauma accidentale avvenuto il giorno 20/01/2022, presentava dolore in sede lombare e frattura corticale e trabecolare S4-S5 accertato con rx il 16/02/2022. Venivano prescritti due mesi di riposo assoluto e cura. iv) in data 13/04/2022 il dott. prescriveva una RX osso sacro per frattura del S4-S5; Persona_2
v) in data 16/04/2022 lo stesso dott. rilevava anche un trauma all'osso sacro con frattura al Per_2 passaggio S4-S5; pagina 3 di 12 vi) in data 21/04/2022 il Sig. si sottoponeva ad ulteriore RX della colonna sacrococcigea Parte_1 presso l'Istituto di Radiodiagnostica di Cecina, che evidenziava un “Incremento della curvatura sacrale con minime alterazioni di S3 ed S4 sul versante sia anteriore che posteriore, che potrebbe essere in relazione ad esiti traumatici”; vii) in data 30/04/2022 il dott. dichiarava il Sig. clinicamente guarito, Persona_2 Parte_1 con postumi da valutare;
viii) con perizia medico-legale del 25/05/2022, il dott. diagnosticava una frattura della Persona_2
4° e 5° vertebra sacrale.
c) che complessivamente il dott. nella propria perizia medica del 25.05.22, accertava un danno Per_2 biologico quantificabile nella seguente misura: “Invalidità temporanea assoluta: giorni 15; invalidità temporanea parziale al 75%: gg 20; al 50%: gg 20; al 25%: gg 45; Invalidità permanente nella misura del 9% della validità assoluta del soggetto.;
d) di aver inoltrato, in data 31.05.22, tramite i propri difensori, lettera d'intervento alla
[...] ai fini del pagamento dell'indennizzo dovuto;
Controparte_1
e) che, tuttavia, a seguito di apertura della procedura per l'infortunio oggetto di causa, e di visita in data
20.06.22, presso il medico fiduciario della compagnia assicuratrice, quest'ultima comunicava (il
04.07.22) di non poter dar seguito alla richiesta di indennizzo a causa:
1) dell'assenza di nesso causale tra evento e lesioni;
2) dell'assenza di nesso causale tra le lesioni accertate e menomazioni;
f) che a seguito di plurimi tentativi di contatto con la compagnia assicuratrice e di accesso agli atti della procedura da parte del proprio difensore, rimasti privi di riscontro, questi formulava formale istanza all'IVASS, in seguito al cui intervento motivava in data 14.10.22 il proprio Controparte_1 diniego alla richiesta di indennizzo per come segue: “..dalla relazione medico è emerso che la distrazione del muscolo deltoideo non si concilia con la dinamica riferita e con le risultanze cliniche analizzate in fase di visita. Inoltre la lesione sottocutanea dei tendini della cuffia dei rotatori non rientra in garanzia, ai sensi dell' art.
4.1 pag. 20 della CGA.”
g) che, pur essendo vero che la lesione sottocutanea dei tendini della cuffia dei rotatori rientrava tra le esclusioni dalla copertura di polizza, dalla predetta motivazione risultava evidente come l'assicuratore non avesse preso in considerazione la lesione/frattura al passaggio S4-S5 della regione sacro-coccigea e che, pertanto, in relazione (quantomeno) alla stessa, era obbligata a Controparte_1 corrispondergli un giusto indennizzo;
h) che non essendo le sopra descritte lesioni state contestate in punto sia di an che di quantum da parte della compagnia assicuratrice, egli aveva diritto ad un indennizzo a titolo: pagina 4 di 12 1) di danno biologico complessivamente pari ad euro 17.386,83 (sulla base dei risultati emersi dalla perizia medica effettuata dal dott. ; Per_2
2) di danno morale, in ragione della compressione del proprio “completo stato di benessere fisico, mentale e sociale”;
3) di danno relazionale o esistenziale, in ragione della menomazione delle proprie attività sociali e relazionali, sia nell'ambito familiare che in quello extra-familiare, a seguito dell'infortunio.
In aggiunta, asseriva di avere diritto al rimborso delle spese mediche documentate e delle spese sostenute per l'assistenza tecnica ricevuta nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro, rappresentando le stesse un danno patrimoniale conseguente all'illecito secondo il principio di regolarità causale (danno emergente), con conseguente diritto ad un indennizzo complessivamente quantificato in euro 25.987, 26.
1.1 Radicatosi il contraddittorio si costituiva chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda proposta dall'attore deducendo:
a) l'inammissibilità della domanda, essendo il fatto-presupposto della stessa del tutto indeterminato ed indeterminabile, avendo l'attore allegato, in via del tutto generica e senza specificare alcunché in merito alla pretesa dinamica, il mero verificarsi di una “caduta accidentale”;
b) l'infondatezza della stessa, non avendo l'attore fornito alcuna prova in relazione alla riferita caduta accidentale;
c) la non riconducibilità causale delle menomazioni al sinistro denunciato, allegando che in sede di visita medica, il medico legale della Compagnia medesima aveva accertato, peraltro, la presenza di patologie preesistenti che avrebbero determinato la lesione al menisco, con conseguente esclusione delle stesse dalle menomazioni indennizzabili a termine di polizza;
ed, in ogni caso, contestando in punto di an e di quantum tanto il danno biologico permanente quanto l'invalidità temporanea, eccependo, da un lato, l'incompatibilità tra la distrazione del muscolo deltoideo e la dinamica riferita del sinistro e le risultanze cliniche prodotte da parte attricee, dall'altro, la riconducibilità della rottura sottocutanea dei tendini della cuffia dei rotatori alle esclusioni di polizza;
d) l'inconferenza delle argomentazioni di parte attrice in merito alla mancata contestazione delle lesioni in punto di an e di quantum da parte della stessa compagnia assicuratrice;
d) la non rimborsabilità delle spese mediche, mancando la prova del nesso causale tra le stesse ed il sinistro per cui è causa oltre che della necessarietà delle stesse, ammettendo tutt'al più il solo rimborso delle spese sostenute per l'ecografica alla spalla destra e per l'RX del rachide cervicale;
e) la non indennizzabilità delle ulteriori voci di danno non patrimoniale (morale ed esistenziale) e delle ulteriori spese per l'assistenza tecnica in fase stragiudiziale vertendosi nel caso di specie in una pagina 5 di 12 controversia in materia di contratti assicurativi e non in causa di risarcimento da illecito extracontrattuale ex artt. 2059 c.c. e 2043 c.c., potendo conseguentemente essere oggetto di ristoro esclusivamente le voci di danno contrattualmente previste dalla polizza e dalle condizioni generali dalla stessa richiamate e non essendo le predette voci ivi menzionate nel caso di specie;
f) in ogni caso la inconferenza dei criteri di liquidazione del danno biologico adottati da parte attrice essendo gli stessi attinenti alla materia della responsabilità da illecito civile e alla normativa in materia di risarcimento delle lesioni micropermanenti discenti da sinistri stradali, asserendo che nel caso di specie non possano che trovare applicazione i criteri di liquidazione previsti all'interno della polizza e delle condizioni generali ivi richiamate oggetto di pattuizione tra assicurato e assicuratore.
1.2. La causa veniva istruita oltre che attraverso produzioni documentali, mediante la escussione della testimone sig.ra , sentita all'udienza del 16.04.24 (avendo parte attrice rinunciato all'escussione Tes_1 dell'ulteriore teste ammesso) e CTU medico-legale.
1.3. La causa veniva posta in decisione all'udienza del 04.03.25 assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
2. Preliminarmente, occorre procedere all'esame della eccezione spiegata da parte convenuta d'inammissibilità della domanda per assoluta indeterminatezza ed indeterminabilità del fatto presupposto della stessa.
Tale eccezione è infondata.
2.1. Costituisce principio immanente alla disciplina del processo civile quello secondo cui il giudice, dinanzi ad un vizio processuale sanabile, non deve chiudere in rito il giudizio, bensì deve adottare gli opportuni provvedimenti diretti a consentire la sanatoria dello stesso. In particolare, per quanto attiene ai vizi dell'edictio actionis dell'atto di citazione, l'art. 164, comma 4, c.p.c. prevede espressamente che tale atto sia nullo - per quanto attiene alla causa petendi - solamente laddove manchi l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (e sempre che si tratti di diritti eterodeterminati). In questo caso, il successivo comma dell'art. 164 c.p.c. prevede espressamente, in ossequio al principio sopra menzionato, che il giudice, rilevata la nullità, debba fissare un termine perentorio per rinnovare la citazione se il convenuto è rimasto contumace o, laddove questi si sia costituito, per integrare la domanda degli elementi carenti.
Anche ad ammettere che l'atto di citazione fosse nullo per vizio di edictio actionis è quindi da escludere che ciò potesse comportare l'inammissibilità della relativa domanda. Ove fosse stato riscontrato tale vizio semplicemente il giudice avrebbe dovuto concedere un termine per integrare la domanda.
pagina 6 di 12 Correttamente tuttavia i colleghi che hanno preceduto lo scrivente nella trattazione della causa non hanno ritenuto l'atto di citazione nullo ordinando la integrazione della domanda, in quanto se è vero che il fatto è descritto in modo non del tutto dettagliato in atto di citazione, essendosi l'attore limitato ad allegare di essere caduto accidentalmente a terra in data 20/01/2022, mentre si trovava in villeggiatura nella città montana di CO, tuttavia la genericità del fatto come allegato non impedisce di ricondurlo astrattamente all'ambito di operatività della polizza assicurativa stipulata - coprendo la stessa gli infortuni che l'assicurato subisce nello svolgimento di – attività professionali principale e secondarie dichiarate in polizza e – ogni altra attività non professionale - (e precisandosi, nelle condizioni generali del contratto, che per “infortunio” deve intendersi ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o inabilità temporanea, una frattura ossea, un ricovero in un istituto di cura, una convalescenza). Inoltre avendo la compagnia assicuratrice convenuta contestato la sussistenza di un nesso eziologico tra la dinamica descritta del sinistro e i danni riscontrati in sede di accertamento medico legale, in ragione dell'incompatibilità tra la prima e i secondi, risulta evidente che tale non dettagliata descrizione del fatto non le abbia impedito di far valere le proprie difese, così che deve escludersi la nullità della citazione.
La Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. ord. n. 11751/2013) precisa infatti che la nullità della citazione si verifica quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda è stata omessa o risulti assolutamente incerta, dovendo la relativa valutazione essere fatta con riferimento al caso specifico tenendo conto sia del fatto che per indentificare la causa petendi occorre riferirsi all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e nei documenti allegati sia del fatto che la predetta nullità trova la propria ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le proprie difese.
Deve, pertanto, ritenersi che l'obiettiva genericità nella narrazione dei fatti storici costituenti le ragioni della pretesa d'indennizzo non sia tale da sconfinare nell'assoluta incertezza e comunque non tale da pregiudicate il diritto di difesa della parte convenuta, dovendo piuttosto valutarsi la stessa non tanto sul piano della validità dell'atto introduttivo del giudizio quanto sul pianto della fondatezza nel merito della domanda ivi contenuta.
3. Ciò detto e passando all'esame della difesa, formulata da parte convenuta, di infondatezza della domanda di indennizzo, per carenza di prova in relazione alla riferita caduta accidentale, la stessa è fondata.
3.1. Preliminarmente occorre rilevare come la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31251/2023 (in conformità alla precedente ordinanza n. 1558/2018), ha proceduto a chiarire il corretto riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. tra soggetto assicurato e compagnia assicuratrice, chiarendo che pagina 7 di 12 nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei
“rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa. Chiarisce poi la Suprema Corte che i fatti avversi, a cui l'assicurato è teoricamente esposto, possono essere classificati in tre categorie: a) i rischi inclusi, cioè quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo; i rischi esclusi, cioè quelli estranei al contratto;
i rischi non compresi, cioè quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio.
Da ciò discende che mentre l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi “non compresi”, in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, dall'altro lato l'assicurato deve provare che esso rientra tra i “rischi inclusi”, in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della sua pretesa all'indennizzo.
Più nello specifico si può affermare che compete alla parte attrice l'onere di dimostrare che:
a) si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza,
b) detto fatto è derivato da una causa prevista dalla polizza,
c) detto fatto ha prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
Nel caso, quindi, della polizza infortuni, quale quella di specie, l'assicurato deve dare prova:
1) dell'esistenza di un infortunio e quindi di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna;
2) che tale evento ha prodotto la morte o una lesione che possa obiettivamente venir constatata;
3) della presenza del nesso causale tra l'evento e la lesione stessa;
4) dell'esistenza della menomazione conseguente alla lesione;
5) del nesso eziologico tra queste.
3.1.1 Il presente procedimento è stato istruito mediante prova costituenda, con escussione della moglie dell'attore quale unica testimone dell'infortunio asseritamente avvenuto, al fine di dimostrare l'esistenza del suddetto evento dannoso e delle relative cause, e tramite CTU medico-legale al fine di accertare l'eventuale sussistenza di un nesso causale tra tale evento di danno ed il c.d. danno- conseguenza, ovvero le menomazioni indennizzabili ai termini di polizza.
La sig.ra , rispondendo al capitolo 2 capitolato nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, Tes_1
c.p.c. (Vero che in data 20/01/2022 alle ore 10:00 circa Lei era in compagnia del Sig. Parte_1 quando quest' ultimo rovinava improvvisamente a terra mentre praticava attività di snowboarding sulle piste da sci), affermava all'udienza del 16.04.24: Eravamo a CO. Io ero dietro e lui era davanti a me: eravamo a fine pista. Stavamo sciando assieme. Io ero un pochino distante, essendo più pagina 8 di 12 lenta, direi una ventina di metri dietro più o meno. A fine pista c'era l'ultimo muro e poi le baite. Mio marito cadde proprio sull'ultimo muro. Mio marito era sullo snowboard. Rispondendo al capitolo 3
(Vero che, a causa del sinistro avvenuto in data 20/01/2022 alle ore 10:00 circa sulle piste da sci in
CO, il Sig. aveva difficoltà a rialzarsi, lamentando un forte dolore alla spalla destra ed Pt_1 alla regione sacro-coccigea) della medesima memoria, così rispondeva: “Quando arrivai, notai che la pista era ghiacciata: lui era per terra: notai che era pallido in viso e lamentava dolore al fondoschiena nonché al braccio. Stetti con lui. Lui si tolse la tavola”.
Le predette dichiarazioni sono volte a comprovare la natura violenta ed esterna, nonché fortuita – ovvero non dolosa – del sinistro occorso.
Tuttavia la predetta testimonianza non è attendibile e comunque non è sufficiente a dare prova dell'effettivo verificarsi del sinistro secondo la dinamica descritta e, quindi, a fornire la prova dell'effettiva sussistenza di quelle caratteristiche che consentono di includere il sinistro nell'alveo della copertura assicurativa quale infortunio;
e ciò per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, nell'atto introduttivo viene riferito che parte attrice si sarebbe sottoposta immediatamente dopo il sinistro a visita medica presso il dott. e che solo successivamente sarebbe Persona_3 rientrato presso la propria abitazione di residenza;
tuttavia, come rilevato anche dal CTU nella propria relazione peritale, la data della certificazione medica dallo stesso redatta reca la medesima data riferita dall'attore - e confermata dalla testimone - con riferimento al sinistro, verificatosi a CO
(Valle d'Aosta), nonostante che lo stesso certificato risulti redatto a Portoferraio.
Fatta notare al sig. la incongruenza dal CTU, che ha rilevato la sovrapposizione della data Pt_1 riportata nel certificato emesso dal curante con quella del sinistro, lo stesso ha ipotizzato, nel corso delle operazioni peritali, un errore materiale nella datazione del certificato rilasciato dal dott. , Per_1 non ricordando, tuttavia, la data nella quale si sarebbe effettivamente sottoposto alla visita.
Tale errore però è meramente allegato e appare sconfessato dalla ulteriore certificazione a firma del medesimo medico in data 16.2.2022 (cfr. doc. 5 di parte attrice) nel quale nuovamente il medico scrive:
“a seguito di trauma accidentale avvenuto il 20/1/22”.
Inoltre se davvero fosse vero quanto dichiarato dalla non si comprenderebbe la ragione per cui Tes_1
a seguito di una caduta accidentale tale da provocare, nella prospettiva attorea, la rottura di tendini, la lesione del deltoide e finanche la frattura alle vertebre della regione sacro-coccigea un soggetto dovrebbe rinunciare a chiamare i soccorsi, che notoriamente sono presenti sulle piste da sci, abbandonando autonomamente la pista da sci pur in presenza di difficoltà deambulatorie. Ancor di più non si comprende e risulta priva di verosimiglianza la scelta di attendere di rientrare al proprio luogo di pagina 9 di 12 residenza per sottoporsi a visita medica, e, ancor di più, di lasciar decorrere venticinque giorni giorni dalla data del sinistro prima di recarsi al Pronto Soccorso.
Tutti tali elementi fanno dubitare della veridicità della dichiarazione testimoniale resa dalla . Tes_1
A rendere ancora più scarsamente credibile la testimonianza della sig.ra va rilevato che parte Tes_1 attrice non ha fornito alcun tipo di prova, per quanto invero piuttosto agevole, della propria effettiva presenza a CO e di avere praticato in data 20.1.2022 attività di snowboarding su pista, non producendo, ad esempio, alcuna fotografia, né lo skipass necessario ad accedere alle piste o la prova di avere pagato il pedaggio autostradale nel giorno nel quale asserisce di essere rientrato alla propria residenza appena dopo la caduta.
Per ciò solo, alla luce di quanto sopra ricordato, non essendovi prova della verificazione di un evento che rientri tra quelli inclusi nella polizza de qua la domanda attrice non può essere accolta.
3.2. Peraltro, a prescindere da ciò, la domanda non potrebbe, comunque, essere accolta neppure per altra ragione.
Anche a voler considerare provata l'esistenza di una caduta occorsa all il 20.1.2022 su una pista Pt_1 da sci nella località CO mentre praticava attività di snowbording dovuta a causa fortuita, violenta ed esterna, tuttavia mancherebbe, comunque, la prova della sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio e le menomazioni accertate in sede di CTU.
Infatti il consulente tecnico nominato dott. ha testualmente scritto nella propria Persona_4 relazione:
La vicenda clinica in esame offre a considerare, dal punto di vista medico-legale, plurime criticità, di seguito elencate:
1. non esiste certificazione sanitaria attestante l'effettiva dinamica dell'evento traumatico;
2. il sinistro si sarebbe verificato sulle piste da sci della Val d'Aosta in data 20.1.2022, data in cui risulta essere stato rilasciato (a Portoferraio) il primo certificato del medico di medicina generale dott.
; Per_1
3. in data 16.2.2022 il paziente è stato valutato sia dai sanitari del Pronto Soccorso elbano, sia dal medico curante dott. con netta difformità della prognosi (4 giorni per il P.S. e ben 60 giorni Per_1 per il medico di medicina generale);
4. soltanto in data 28.2.2022 il dott. (dopo aver già visitato il paziente in due precedenti Per_1 occasioni) ha eseguito personalmente (non è dato conoscere sulla base di quali specifiche competenze tecniche) esame ecografico;
5. manca una chiara refertazione radiologica di frattura del sacro: sia alla Rx del Pronto Soccorso che al controllo del 21.4.2022 viene fatto riferimento, nei relativi referti, a minime alterazioni non meglio pagina 10 di 12 specificate di possibile origine traumatica, da correlare con i dati clinici;
l'unica valutazione specialistica ortopedica (effettuata in P.S.) parrebbe aver escluso la frattura, di fatto omessa nella diagnosi di chiusura del verbale.
Pur avendo dato atto di ciò, il CTU si è poi limitato a constatare che non v'è dubbio che una dinamica di caduta dallo snowboard durante una discesa su una pista da sci possa esporre il soggetto ad un politrauma, potendo risultare coinvolti plurimi distretti corporei, tra cui anche spalle e sacro-coccige.
Tuttavia la possibilità che tali menomazioni possano astrattamente discendere dalla sopra descritta dinamica non consente di giungere alla conclusione che l'attore abbia dato prova, secondo il criterio del
“più probabile che non” (criterio che sovrintende alla prova del nesso causale in ambito civilistico), che le lesioni siano conseguenti alla allegata caduta verificatasi in CO il data 20.1.2022.
In altri termini mancherebbe comunque la prova della effettiva discendenza delle lesioni dall'allegato infortunio – del quale, come già detto, manca la prova -, ovvero che tra contrapposte ipotesi, una negativa e una positiva, quella positivamente sostenuta nel caso di specie sia, in base alle prove disponibili, quella dotata di un maggior grado di conferma logica superiore all'altra, essendo a contrario irrazionale preferire l'ipotesi meno probabile rispetto all'ipotesi inversa (cfr. Cass. n.
13872/2020).
In ogni caso pertanto la domanda deve essere rigettata.
4. In ragione di ciò appare ultroneo esaminare le ulteriori eccezioni di parte convenuta attinenti alle franchigie previste nella polizza e al contenuto delle garanzie previste dalla polizza, alla luce delle risultanze della CTU.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese, tenuto conto del valore della lite risultante dalla domanda attrice (€ 25.987, 26) e dell'attività difensiva espletata, come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e i parametri minimi per la attività di trattazione ed istruttoria.
5.1 In applicazione del medesimo principio le spese di CTU, come liquidate con decreto del 1.8.2024 e poste a provvisorio carico di parte attrice, debbono essere poste ad integrale definitivo carico di tale parte.
5.2 Nulla può essere riconosciuto a parte convenuta a titolo di rimborso di spese di CTP non avendo la stessa provato alcun esborso a favore del consulente tecnico di parte.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
- Condanna a rimborsare alla le spese di lite, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1701,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
- Pone a definitivo carico di le spese di CTU come liquidate con decreto dell'1.8.2024. Parte_1
Livorno, 22 luglio 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
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