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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/11/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 2716 / 2024
Il giudice AL Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 26/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa AL Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 26/11/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2716 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
AR EP, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
RL AN, giusta procura in atti
-resistente- Oggetto: opposizione intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 6 settembre 2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 291 2024 90052574 73/000, comunicata in data
30/08/2024, per l'importo complessivo di € 1.562,33 comprensivo di sanzioni ed interessi,
limitatamente all'avviso di addebito n. 591 2018 0002092449 000, con cui il Concessionario
per il servizio della riscossione contesta all'istante il mancato pagamento della somma di €
1.408,02 per contributi ivs fissi/percentuale entro il minimale per l'anno 2018 per assenza di notifica e prescrizione delle pretese. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'ente previdenziale, chiedendo l'integrazione del contraddittorio con e CP_2
argomentando variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente, l'ente previdenziale ha chiesto l'integrazione del contraddittorio con l'agente della riscossione, richiesta che è stata rigettata.
Invero, l'unico soggetto convenuto in giudizio è l'ente previdenziale titolare del diritto di credito, diversamente dall'agente della riscossione che è qualificabile quanto, piuttosto,
mero destinatario del pagamento (cfr. Cass. sent. n. 11746/2004) o, più precisamente,
soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. sent. n.
21222/2006, Cass. sent. n. 16412/2007).
Pertanto, l'ente non può essere chiamato a contraddire sul merito della pretesa, né sulla notifica dell'avviso di addebito, che è atto posto in essere dall'ente impositore. Così si è
pronunciata recente giurisprudenza sul punto “In tema di riscossione dei crediti previdenziali,
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa
notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di
proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli
artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo
al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (cfr. Cass. sent. n.
7514/2022).
In punto di diritto, giova ricordare che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99:
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il
termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbi interpretativi, individuando nella notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito) il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Era onere del convenuto dimostrare di avere correttamente notificato l'atto prodromico.
Parte resistente ha, in effetti, prodotto prova della notifica effettuata in data 21.12.2018
tramite pec, mediante produzione dei formati .eml di spedizione e consegna (cfr. all. alla memoria di costituzione).
Ciononostante, il contribuente ha eccepito la prescrizione quinquennale della pretesa;
tuttavia, detta eccezione non può essere accolta, tenuto conto del fatto che il decorso del termine è stato sospeso, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dalla normativa emergenziale emanata durante il periodo di pandemia dovuta al Covid-19.
Per tali ragioni, il ricorso non può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 886,00 oltre iva e cpa come per legge.
Agrigento, 26/11/2025.
IL GIUDICE
AL Di SA
SEZIONE LAVORO
R.G. 2716 / 2024
Il giudice AL Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 26/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa AL Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 26/11/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2716 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
AR EP, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
RL AN, giusta procura in atti
-resistente- Oggetto: opposizione intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 6 settembre 2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 291 2024 90052574 73/000, comunicata in data
30/08/2024, per l'importo complessivo di € 1.562,33 comprensivo di sanzioni ed interessi,
limitatamente all'avviso di addebito n. 591 2018 0002092449 000, con cui il Concessionario
per il servizio della riscossione contesta all'istante il mancato pagamento della somma di €
1.408,02 per contributi ivs fissi/percentuale entro il minimale per l'anno 2018 per assenza di notifica e prescrizione delle pretese. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'ente previdenziale, chiedendo l'integrazione del contraddittorio con e CP_2
argomentando variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente, l'ente previdenziale ha chiesto l'integrazione del contraddittorio con l'agente della riscossione, richiesta che è stata rigettata.
Invero, l'unico soggetto convenuto in giudizio è l'ente previdenziale titolare del diritto di credito, diversamente dall'agente della riscossione che è qualificabile quanto, piuttosto,
mero destinatario del pagamento (cfr. Cass. sent. n. 11746/2004) o, più precisamente,
soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. sent. n.
21222/2006, Cass. sent. n. 16412/2007).
Pertanto, l'ente non può essere chiamato a contraddire sul merito della pretesa, né sulla notifica dell'avviso di addebito, che è atto posto in essere dall'ente impositore. Così si è
pronunciata recente giurisprudenza sul punto “In tema di riscossione dei crediti previdenziali,
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa
notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di
proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli
artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo
al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (cfr. Cass. sent. n.
7514/2022).
In punto di diritto, giova ricordare che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99:
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il
termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbi interpretativi, individuando nella notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito) il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Era onere del convenuto dimostrare di avere correttamente notificato l'atto prodromico.
Parte resistente ha, in effetti, prodotto prova della notifica effettuata in data 21.12.2018
tramite pec, mediante produzione dei formati .eml di spedizione e consegna (cfr. all. alla memoria di costituzione).
Ciononostante, il contribuente ha eccepito la prescrizione quinquennale della pretesa;
tuttavia, detta eccezione non può essere accolta, tenuto conto del fatto che il decorso del termine è stato sospeso, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dalla normativa emergenziale emanata durante il periodo di pandemia dovuta al Covid-19.
Per tali ragioni, il ricorso non può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 886,00 oltre iva e cpa come per legge.
Agrigento, 26/11/2025.
IL GIUDICE
AL Di SA