Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/12/2025, n. 7840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7840 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07840/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01545/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2024, proposto da
Ecoenergia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Annunziata, Pasquale Annunziata, Pasquale Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
della nota MASE.0015125 del 26.01.2024, recante diniego di rimborso del 50% degli oneri istruttori ex art. 25 comma 2– ter d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 versati dalla società con riferimento alla procedura di Valutazione di Impatto relativa al progetto concernente “ la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico della potenza di 29,40 MW da installarsi nel Comune di San Marco Dei Cavoti (BN) località “Ielardi, Macchioni, Montagna, Riccetto e Franzese ” e di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale e per la condanna del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al rimborso dell'importo di euro 5.265,73, corrispondente al 50% degli oneri istruttori versati dalla società.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. DE RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all'esame, notificato il 26 marzo e depositato il 29 marzo 2024, la società ricorrente espone di aver presentato istanza di valutazione di impatto ambientale in relazione a un progetto avente a oggetto “ la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico della potenza di 29,40 MW da installarsi nel Comune di San Marco Dei Cavoti (BN) località Ielardi, Macchioni, Montagna, Riccetto e Franzese ” e di aver corrisposto a titolo di oneri di istruttoria la somma di euro 10.531,46. Il procedimento di v.i.a. non era tuttavia definito nei termini di legge tanto che essa era costretta a adire questo Tribunale con lo speciale rito dell’articolo 117 c.p.a. al fine di ottenere la declaratoria dell’obbligo di provvedere e la fissazione di un termine; il ricorso era accolto dalla sentenza n. 4051 del 28 giugno 2024 confermata dalla sentenza n. 9791 del 6 dicembre 2024 della quarta sezione del Consiglio di Stato.
La ricorrente – dato il mancato rispetto del termine per la definizione del procedimento – chiedeva quindi il rimborso del 50% dell’importo pagato a titolo di oneri istruttori invocando la previsione dell’articolo 25, comma 2- ter d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 secondo cui “ nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33 ”.
Con l’atto impugnato il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica negava il rimborso nel presupposto che il ritardo fosse stato determinato e fosse giustificato dall’applicazione della disposizione dell’art. 8, comma 1, d.lg. n. 152, nella parte in cui stabilisce un criterio di precedenza nella valutazione dei progetti aventi un rilevante impatto economico, occupazionale o aventi autorizzazioni in scadenza e un criterio di priorità con riferimento ai progetti attuativi del PNIEC (Allegato I- bis , Parte seconda, cod. amb.) aventi “ maggiore valore di potenza ” installata o trasportata.
La ricorrente denuncia che il diniego è illegittimo in quanto la previsione di un criterio di priorità per taluni progetti non implica la facoltà per l’amministrazione di non definire i procedimenti relativi a progetti non fruenti della priorità nel termine stabilito dalla legge né, a maggior ragione, esclude quindi l’applicazione della disposizione dell’articolo 25 che assicura il rimborso di metà degli oneri istruttori versati qualora quel termine non venga rispettato.
Il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica resiste al ricorso.
Preliminarmente rileva il Collegio che la controversia, benché avente a oggetto un diritto soggettivo, risulta riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie previste dall’articolo 133, lett. o), c.p.a. (“ controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti ”).
Nel merito, la tesi della ricorrente è chiaramente fondata mentre quella del ministero è altrettanto chiaramentre infondata, oltre a essere stata smentita dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 9791 del 2024 sopra citata che ha affermato – oltretutto con valore di giudicato tra le parti – che illegittimamente l’amministrazione non ha rispettato il termine per la conclusione del procedimento; la previsione di criteri di priorità nell’esame delle istanze evidentemente, in difetto di previsioni contrarie (che oltretutto si porrebbero in contrasto coi principi generali regolanti l’attività amministrativa che richiedono che ogni procedimento debba essere definitivo entro un termine prestabilito), non facoltizza l’amministrazione al mancato rispetto dei termini per la conclusione dei progetti per i quali la priorità non opera; la conseguenza del mancato rispetto del termine è quella prevista dalla disposizione dell’articolo 25, comma 2- ter, per cui l’atto impugnato deve essere annullato e l’amministrazione resistente condannata al rimborso alla ricorrente della somma di euro 5.265,73.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato e condanna il ministero dell’ambiente al pagamento alla ricorrente della somma di cinquemiladuecentosessantacinque/73 euro.
Condanna il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro duemila, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione all’avvocato Marciano per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DE RI, Presidente FF, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DE RI |
IL SEGRETARIO