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Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 22112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22112 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22112/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13734/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13734 del 2024, proposto da
Serint Onlus società cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marta Cendron e Rosanna Santina Favero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare,
del decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, Direzione generale servizi di vigilanza, n. 20/SAA/2024 del 9 ottobre 2024, di «scioglimento d’ufficio ai sensi dell’art. 2545- spetiesdecies c.c., con contestuale nomina del Commissario liquidatore, della Cooperativa “Serint Onlus società cooperativa sociale”, con sede in via XIV Maggio, 1 - 31100 Treviso», pubblicato in G.U. n. 243 del 16 ottobre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa IA La FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso la società cooperativa Serint Onlus ha impugnato il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy che ne ha disposto scioglimento ai sensi dell’art. 2545- septiesdecies c.c.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo di gravame, con cui la ricorrente lamenta, essenzialmente, la violazione delle garanzie partecipative.
In particolare, la società evidenzia che con un primo decreto dell’8 marzo 2024, il Ministero aveva disposto lo scioglimento in massa di oltre 24.000 cooperative, includendo inizialmente anche la stessa ricorrente.
Tuttavia, con successivo comunicato del 29 marzo 2024, tale elenco veniva rettificato ed essa veniva esclusa dal provvedimento di scioglimento.
Nonostante ciò, il 10 ottobre 2024 la società riceveva la notifica di un nuovo decreto di scioglimento, fondato sulla presunta sottrazione alla vigilanza ai sensi dell’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 220/2002.
La società contesta il secondo decreto di scioglimento sostenendo che l’Amministrazione non abbia comunicato l’avvio del nuovo procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, precludendole così la possibilità di partecipare attivamente alla fase istruttoria. Il decreto fa riferimento alla nota ministeriale del 2 ottobre 2023, ma tale comunicazione – secondo la società – riguardava un procedimento differente, conclusosi con il primo decreto poi rettificato, e non poteva essere considerata valida ai fini del nuovo provvedimento.
Resiste in giudizio il Ministero delle imprese e del made in Italy, insistendo per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento in quanto infondato.
Sussistono infatti i presupposti per applicare la speciale “sanatoria” prevista dall’art. 21- octies , comma 2, legge n. 241 del 1990.
Nel caso di specie si tratta, infatti, di un provvedimento vincolato, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello effettivamente adottato.
Come chiarito dal Consiglio di Stato, il potere amministrativo contemplato dall’art. 2545- septiesdecies c.c. ha natura tot court vincolata, sicché l’Amministrazione ha il potere-dovere di disporre lo scioglimento della società cooperativa al semplice riscontro della ricorrenza di una delle fattispecie tipizzate dalla disposizione. Il legislatore, mediante tale tipizzazione delle ipotesi di scioglimento coattivo della cooperativa, ha operato un bilanciamento ex ante tra l’esigenza di assicurare il corretto e regolare funzionamento dell’ente (in ragione della particolare meritevolezza dell’interesse mutualistico che caratterizza tale modello societario) e l’interesse alla prosecuzione della vita della compagine sociale (Cons. di Stato, Sez. VI, 6 giugno 2023, n. 5534).
In tal senso, la disposizione detta un automatismo sanzionatorio vincolato, privo di spazi discrezionali per l’Amministrazione, che, constatata la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento – chiaramente emersi dalla relazione istruttoria ministeriale – non poteva che adottare il provvedimento di scioglimento della cooperativa.
Sussistono, quindi, certamente i presupposti per ritenere applicabile l’art. 21- octies , comma 2, legge n. 241 del 1990.
Va aggiunto che la sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 21 luglio 2025 – con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, secondo periodo, d.lgs. n. 220/2002, nella parte in cui prevedeva l’automatico scioglimento dell’ente cooperativo in caso di sottrazione alla vigilanza – non incide sull’esito del presente giudizio.
Il decreto ministeriale ha infatti integralmente recepito, per relationem , le risultanze della relazione ispettiva, la quale ha accertato una situazione di grave e strutturale irregolarità, ben più ampia della sola fattispecie colpita dalla pronuncia di incostituzionalità.
In particolare, l’istruttoria ha evidenziato che la cooperativa:
- risultava inattiva sin dalla costituzione;
- non aveva depositato alcun bilancio da almeno cinque anni;
- non consentiva di verificare se operasse con mutualità prevalente;
- aveva omesso il versamento dei contributi biennali di revisione;
- non risultava aggiornata nel Registro delle imprese dal 26 luglio 2018, data del mero inserimento automatico della qualifica di impresa sociale.
Sulla base di tali elementi, il revisore ha accertato la sussistenza di più fattispecie tipizzate dall’art. 2545- septiesdecies c.c., che attribuisce all’autorità di vigilanza il potere di sciogliere le cooperative che:
i) non perseguono lo scopo mutualistico;
ii) non sono in condizione di raggiungere gli scopi sociali;
iii) per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio;
iv) per due anni consecutivi non hanno compiuto atti di gestione.
Tali presupposti, tutti puntualmente riscontrati, costituiscono ciascuno, in via autonoma, ragione sufficiente a fondare il provvedimento di scioglimento, che, come già evidenziato dal Consiglio di Stato nella fase cautelare, si presenta plurimotivato. Pertanto, la declaratoria di illegittimità costituzionale della sola fattispecie relativa alla sottrazione alla vigilanza è irrilevante ai fini del decidere, poiché il provvedimento resta comunque validamente fondato sugli ulteriori presupposti accertati.
Di qui, per le assorbenti ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Ministero, delle spese di lite, che liquida in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE EL, Presidente
Giuseppe Bianchi, Referendario
IA La FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA La FA | CE EL |
IL SEGRETARIO