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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4052 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 214/2024
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 02/12/2025, ha emesso -all'esito della camera di consiglio- la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. ANGELOZZI Parte_1
AN
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. COLOMBINO SANDRA MARIA CP_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, sezione lavoro, n.
889 del 2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Letto l'art. 111 Cost., nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.; letto l'art. 118, commi 1 e 2, disp att c.p.c.;
Premesso che il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento del ricorso proposto da ha così statuito: Parte_1
-accerta che è affetto da inabilità, derivata dalla patologia Parte_1
“Tendinosi t. sovraspinato in entesopatia inserzionale bilaterale” di origine professionale, con grado del 7%, e da inabilità derivata dalla patologia “STC polso dx” di origine professionale con grado del 3%, con una percentuale complessiva del 7% e, per l'effetto, condanna al pagamento in suo favore delle somme dovute CP_1 per il detto riconoscimento, detratto quanto già percepito per il medesimo titolo, oltre interessi;
-compensa per due terzi i compensi di lite tra le parti e condanna al pagamento CP_1 in favore di della restante parte, liquidate in € 1.000,00, oltre Iva Parte_1
e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
-pone definitivamente a carico di le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 come liquidate con separato decreto.
Che il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso riportandosi agli esiti della Consulenza Tecnica di Ufficio espletata in primo grado, che aveva concluso nel senso che: Nel periziando sono presenti segni clinici di impegno funzionale a carico delle spalle, a prevalenza dx, in soggetto destrimane, conseguenti ad alterazioni di tipo tendinosico in entesopatia inserzionale, RMN accertate. Tali menomazioni sono valutabili complessivamente, in riferimento al Cod. 227, nella misura del 7%, CP_1 comprensivo del danno da limitazione funzionale rilevato. Sono inoltre presenti lievi segni clinici di STC polso dx, EMG accertati, valutabili nella misura del 3%, in riferimento al Cod. 163. CP_1
CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI Le menomazioni in atto rilevate, già riconosciute dall'ENTE di natura professionale con comunicazione del 19.12.2019, generano un peggioramento delle condizioni generali del periziato rispetto a quelle preesistenti ed incidono negativamente sulla complessiva attività psico-fisica dello stesso, determinando, in riferimento alle tabelle di cui al D.L. n° 38/2000 (codici di riferimento 163 e 227 un danno CP_1 biologico del 9% (nove per cento).
2 Che avverso la sentenza ha proposto appello lamentandone Parte_1
l'erroneità avendo il Tribunale recepito le risultanze della espletata consulenza, laddove il CTU non aveva adeguatamente valutato gli esiti delle patologie di cui il medesimo era affetto (rispettivamente tendinopatia bilaterale delle spalle e sindrome del tunnel carpale delle mai) e disatteso i valori di cui alla tabella allegata al DM 12.7.2000, che sono vincolanti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, con riconoscimento per le suddette patologie delle percentuali di danno biologico del 10% e del 6% (e complessivamente del 16%).
Che si è costituito l chiedendo il rigetto del gravame nonché la correzione CP_1 dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata, laddove il primo giudice ha accertato che l'odierno appellante “è affetto da inabilità, derivata dalla patologia “Tendinosi t. sovraspnato in entesopatia inserzionale bilaterale” di origine professionale, con grado del 7%, e da inabilità derivata dalla patologia
“STC polso dx” di origine professionale con grado del 3%, con una percentuale complessiva del 7% …..” in luogo di “una percentuale complessiva del 9%” (peraltro già riconosciuta in via amministrativa dall' in relazione alle patologie CP_2 per cui è causa), frutto evidente di un refuso posto che pur riferendosi il Tribunale agli esiti di una perizia che conclude per l'accertamento del 9%, riporta un accertamento del 7%.
Che disposta ed espletata nuova Consulenza Tecnica di Ufficio, alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono;
Osserva
L'appello merita parziale accoglimento per le considerazioni che seguono;
Si premette che fondata è la richiesta di correzione di errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata, tenuto conto che pur riferendosi il Tribunale agli esiti di una perizia che conclude per l'accertamento del 9%, trascritti peraltro nella parte motiva, riporta poi nel dispositivo un accertamento complessivo del 7%;
Dà atto, invero, il primo giudice in motivazione che il nominato consulente ha così concluso: “Le menomazioni in atto rilevate, già riconosciute dall di natura CP_3 professionale con comunicazione del 19.12.2019, generano un peggioramento delle condizioni generali del periziato rispetto a quelle preesistenti ed incidono negativamente sulla complessiva attività psico-fisica dello stesso, determinando, in riferimento alle tabelle di cui al D.L. n° 38/2000 ( codici di riferimento 163 e 227
un danno biologico del 9% (nove per cento)” laddove, poi, nel dispositivo, CP_1 per un evidente errore materiale, riporta quale percentuale complessiva di danno biologico quella del 7%;
3 Pur tuttavia la richiesta di correzione avanzata dall risulta assorbita CP_4 dall'accoglimento dell'appello e dalla conseguente riforma della sentenza impugnata, nei termini che seguono.
Il Collegio, invero, valutata la fondatezza alle osservazioni svolte dall'appellante alla consulenza esperita in primo grado, ha rinnovato le indagini peritali.
Il CTU dottor nominato dalla Corte ha, quindi, accertato – previa Persona_1 visita del signor ed esame della documentazione di causa - che lo Parte_1 stesso è affetto dalle seguenti patologie: artrosi acromion-claveare bilaterale con segni RM di tendinopatia inserzionale del muscolo sovra-spinoso e lieve deficit funzionale simmetrico dei movimenti del braccio su tutti i piani e sindrome del tunnel carpale a destra e, in applicazione delle “Tabella delle menomazioni” emanata con DM 12.7.2000 e delle voci di riferimento ivi indicate, che le menomazioni a carico delle spalle integrano una percentuale dell'8% e quelle per la sindrome del tunnel carpale a destra del 4%, con un danno biologico (complessivo) permanente a carico del periziando dell'11% a decorrere dalla data di presentazione della domanda della seconda malattia professionale (sindrome del tunnel carpale a destra), cioè dal 19.2.2020;
In considerazione del contenuto delle conclusioni cui è pervenuto il Consulente di Ufficio nominato da questa Corte, correttamente motivate e del tutto condivisibili, poiché immuni da vizi logici, l'appello deve trovare, quindi, parziale accoglimento, con riforma della sentenza impugnata e - previo accertamento dei postumi in termini di danno biologico per le patologie già riconosciute di natura professionale dall'Istituto (“artrosi acromion-claveare bilaterale con segni RM di tendinopatia inserzionale del muscolo sovra-spinoso e lieve deficit funzionale simmetrico dei movimenti del braccio su tutti i piani e sindrome del tunnel carpale a destra”) nella misura rispettivamente nella misura dell'8% e del 4%, – con condanna dell' al CP_1 pagamento, in favore dell'appellante, dell'indennizzo di cui all'art. 13 del D. L.vo n. 38 del 2000, rapportato al grado di minorazione dell'integrità psico-fisica dell'11% a decorrere dal 19.2.2020, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo e detratto quanto già percepito per il medesimo titolo;
Le spese di lite del doppio grado di giudizio – liquidate come in dispositivo – tenuto conto del parziale accoglimento della originaria domanda, debbono essere compensate nella misura di un terzo, mentre la restante parte segue le regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione;
Debbono, infine, essere poste a carico dell' le spese della espletata CTU, CP_1 liquidate con separato decreto;
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P.Q.M.
-In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, previo accertamento dei postumi in termini di danno biologico per le patologie già riconosciute di natura professionale dall'Istituto (“artrosi acromion-claveare bilaterale con segni RM di tendinopatia inserzionale del muscolo sovra-spinoso e lieve deficit funzionale simmetrico dei movimenti del braccio su tutti i piani e sindrome del tunnel carpale a destra”) nella misura rispettivamente nella misura dell'8% e del 4%, condanna dell' al pagamento, in favore dell'appellante, CP_1 dell'indennizzo di cui all'art. 13 del D. L.vo n. 38 del 2000, rapportato al grado di minorazione dell'integrità psico-fisica dell'11% a decorrere dal 19.2.2020, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo e detratto quanto già percepito per il medesimo titolo;
-Compensa le spese di lite de doppio grado nella misura di un terzo e condanna l' alla rifusione della restante parte, liquidate per l'intero in complessivi € CP_1
3.000,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 3.000,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art. 93 cpc;
-Pone le spese della espletata CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Roma, 02/12/2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca
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