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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/11/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 1037/2021
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piliego Presidente
Dott.ssa Maria Angela Marchesiello Consigliere
Dott. Stefano Pescatore Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ) e (c.f. Pt_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Ruocco (c.f. C.F._2 [...]
), con domicilio eletto in Foggia alla Via Lustro n. 29 C.F._3
pec: Email_1
Appellanti
Contro
:
(partita IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
D'GE (c.f. , CodiceFiscale_4
pec: Email_2
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 908/2021 resa dal Tribunale di Foggia e pubblicata in data 13 aprile 2021, a definizione del giudizio R.G. 936/2015. Appello del 2 luglio 2021.
Conclusioni: All'udienza del 14 novembre 2025, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
Svolgimento del processo: 1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_3 Parte_2 convenivano innanzi al Tribunale di Foggia la , chiedendo Controparte_1 la condanna dell'istituto di credito al risarcimento del danno subito in relazione agli investimenti sottoscritti, stimato in €uro 250.000,00, oltre spese e competenze di causa.
A motivo della loro richiesta deducevano che nell'anno 2007, a seguito di proposta della avevano acquistato il titolo finanziario denominato CW BNP CP_1
ATHENA CERTIFICATE A SPMIB 12/11/2010, incaricando l'istituto bancario di eseguire l'acquisto dei detti titoli fino alla concorrenza di € 300.000,00. Solo successivamente, la BNL significava che l'avvenuto acquisto era determinato da una situazione di conflitto di interessi poiché lo strumento finanziario “oggetto della presente disposizione era emesso da una società del gruppo BNL”. Gli attori, tuttavia, precisavano che l'investimento doveva essere effettuato per l'acquisto di prodotti finanziari a rischio medio basso e quindi si determinavano a sottoscriverne l'acquisto.
Alla scadenza, tuttavia, la accreditava sul conto corrente degli attori la CP_1 complessiva somma di €166.142,43, con una perdita pari ad € 133.857,57, determinata dall'errore dei preposti dalla sulla valutazione di performance del CP_1 titolo.
Si costituiva la formulando eccezioni in rito ed in merito, quali CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, dovendosi affermare la competenza del Tribunale di Bari, quale luogo dove era stato conferito e firmato l'ordine di acquisto contestato;
la carenza di legittimazione passiva della Banca convenuta, in quanto il ruolo di promotore finanziario era stato svolto dal Servizio Itali spa che inviò alla BNL il già menzionato ordine di acquistare i titoli per cui è causa.
Rappresentava altresì di avere segnalato l'inadeguatezza dell'operazione e che l'investitore aveva voluto comunque procedere nell'operazione sulla base di un ordine impartito per iscritto nel quale era stato fatto esplicito riferimento all'avvertenza di inadeguatezza dell'operazione, tant'è che, dopo avere ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, ordinavano alla loro fiduciaria,
Servizio Italia spa, di effettuare tramite la depositaria dei rapporti in Pt_4 oggetto, l'acquisto per un valore di € 300.000,00. Nonostante l'operazione fosse non adeguata al profilo di rischio del cliente come risultante esplicitamente sull'ordine di negoziazione, la stessa veniva confermata. Gli attori inoltre erano stati inquadrati pag. 2/11 come soggetti “con esperienza alta e propensione al rischio media”, essendo anche abituali investitori. In ogni caso, ben prima della scadenza, i titoli furono trasferiti su altro deposito titoli sicché la BNL nulla poteva sapere in merito alle vicende successive. Inoltre, rappresentava che anche l'allegato conflitto di interessi era stato comunicato ed accettato per specifica sottoscrizione. Concludeva per l'accoglimento dlele eccezioni e dlele conclusioni formulate.
La causa veniva quindi decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata.
Il Giudice, risolte in senso negativo le eccezioni formulate in rito, riteneva la domanda infondata.
Ritenuto di applicare l'art. 23 co. 6 TUF del TUF1 e il successivo regolamento n. 11522/1998, riteneva che in tema di onere probatorio incombesse CP_2 sull'investitore allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, mentre l'intermediario doveva provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e di avere agito con la specifica diligenza richiesta. In sostanza, per le operazioni svolte sino al 01.11.2007, era applicabile il Reg. Consob n. 11152/1998, il cui art. 292 distingueva in capo all'intermediario distinti obblighi: a) valutare l'operazione richiesta sotto i profili ivi indicati (tipologia, oggetto, frequenza, dimensione); b) fornire al cliente le dettagliate spiegazioni e ragioni che, sotto gli stessi profili, sconsigliano l'operazione; c) acquisire l'ordine scritto “in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”. Applicandosi il principio di Cass.
11578/2016: “La sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli
è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29, comma 3, reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi quali specifiche informazioni furono omesse, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, che invece quelle informazioni essa aveva specificamente reso”, riteneva che la Banca avesse fornito prova esaustiva dell'avvenuta sottoscrizione da parte istante dell'ordine di acquisto dei titoli contenente segnalazione dell'inadeguatezza dell'operazione nella quale si era attestato altresì l'intervenuta ricezione delle specifiche informazioni ed avvertimenti sul punto rese oltreché in ordine alla questione del conflitto di interessi e, tanto, con specifico riferimento ai titoli negoziati dalla convenuta. Nonostante ciò, la difesa degli attori si era limitata ad una contestazione generica lì dove la prova relativa all'adempimento degli obblighi informativi incombenti sulla convenuta risultava al contrario pienamente raggiunta.
3: Giudizio di secondo grado
Proponevano appello i soccombenti, ritenendo la sentenza viziata e da riformare integralmente per i seguenti motivi:
1) Omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2697 cc e dell'art. 21 e segg. TUF, e dell'art. 39 Regolamento Consob n. 11522 del 1998.
Il Giudice di prime cure aveva errato nel rigettare la domanda attrice, in quanto non aveva correttamente interpretato la documentazione, ritenendo che la CP_1 avesse assolto al proprio onere probatorio, non considerando che gli appellanti avevano specificamente contestato il modello fatto sottoscrivere dai funzionari di intitolato “segnalazione di non adeguatezza e conflitto di interessi” deducendo CP_1 in atti di avere un profilo di rischio basso e di aver espresso la volontà di non effettuare un investimento con rischi in conto capitale;
di non aver ricevuto alcun tipo di informazione in relazione al prodotto finanziario, sia in relazione al conflitto di interessi, di cui erano venuti a conoscenza solo successivamente alla sottoscrizione dell'ordine di acquisto del prodotto finanziario. Inoltre, il modello intestato
“segnalazione di non adeguatezza e conflitto di interessi” risultava sprovvisto della pag. 4/11 data di stipula e della sottoscrizione della Sig.ra . Il Parte_2
Tribunale di Foggia, pertanto, aveva errato anche nel disattendere i capitoli di prova articolati nella memoria n. 2 ex art. 183/6 cpc, volti a dimostrare la mancanza di informazioni. Alla luce di quanto il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere la domanda attrice. Concludeva per l'accoglimento del gravame e per l'ammissione dei mezzi di prova articolati.
Si costituiva in giudizio la ritenendo la pronuncia impugnata corretta, alla CP_1 luce dell'impianto documentale che aveva reso superflue le prove orali articolate dalle parti, avendo deciso in linea con i principi affermati dalla Suprema Corte in materia di onere probatorio circa l'assolvimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario. In particolare, riteneva che gli attori non avessero vinto la presunzione di conoscenza insita nella dichiarazione scritta, limitandosi a sostenere, in modo del tutto generico, che la banca avrebbe tenuto una condotta colpevole, stante l'assunta carente, generica e omessa informativa sulla reale portata del rischio derivante dall'investimento. Rappresentava inoltre come la avesse CP_1 rispettato i doveri posti a carico degli intermediari nel Regolamento Consob (art. 28 del Regolamento n. 11522/98, come modificato dalla deliberazione del 1/3/2000 n.
124093, e art. 29 ). Dalla produzione documentale risultava come tale disciplina fosse stata rispettata.
Concludeva per il rigetto dell'appello.
4: motivi della decisione. 3 Art. 28 (Informazioni tra gli intermediari e gli investitori) 1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore;
3. b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3. 2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all'investitore. In caso di versamenti o prelievi è comunque comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito.
4. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore ove il patrimonio affidato nell'ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o prelievi. Analoga informativa dovrà essere effettuata in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10% di tale controvalore.
5. Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute. pag. 5/11 L'unico motivo di gravame si sostanzia in una critica articolata alla sentenza appellata, di cui si chiede la riforma, anche previo esperimento delle prove negate in primo grado, avendo il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto che gli attori non avessero assolto in maniera idonea all'onere probatorio su di essi incombente.
Ritiene la Corte che tale doglianza sia accoglibile, alla luce della produzione documentale e delle difese spiegate in primo grado, nonché dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali.
4.1: Normativa.
La normativa specifica applicabile al caso di specie, la cui violazione andava accertata e provata in concreto al fine di potersi configurare la responsabilità della banca, è costituita dal TUF e segnatamente dagli articoli che inquadrano gli obblighi del soggetto proponente, poi integrati dalla delibera CONSOB richiamata in sentenza.4
L'art. 23 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), sancisce al I comma l'obbligo di redazione per iscritto dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori, sanzionato a pena di nullità; e al comma 6 stabilisce che nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
L'art. 27 del Regolamento Consob disciplina le operazioni effettuate, come nel caso di specie, in conflitto di interessi (circostanza pacifica), contemplando l'obbligo di preventiva informazione per iscritto all'investitore che parimenti per iscritto deve prestare il proprio consenso all'operazione. La pregnanza di tale obbligo è tale che è richiesta anche una particolare struttura grafica nell'utilizzo di moduli e formulari.
Il successivo articolo 28 delinea le caratteristiche del cd. questionario, mediante il quale vanno acquisite informazioni circa l'esperienza dell'investitore in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. Il rifiuto di fornire dette informazioni non solo è legittimo, ma è anche espressamente disciplinato dal successivo art. 30, lì dove si prevede che risulti da apposita dichiarazione sottoscritta 4 Delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari pag. 6/11 dall'investitore; prevede l'obbligo di consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari cui si accompagna l'obbligo, parimenti cogente, di fornire all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di disinvestimento o di investimento.
L'art. 29 disciplina le cd. Operazioni non adeguate, dalle quali gli intermediari devono astenersi, tenendo conto, ai fini della valutazione, delle informazioni fornite con il questionario e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. Allorquando l'ordine sia riferibile ad una operazione non adeguata, scatta da un lato l'obbligo informativo di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione e dall'altro il pari obbligo, da parte dell'investitore, di impartire un preciso ordine scritto.
È evidente l'intento del legislatore – oltre che della – di fornire specifica CP_2 tutela all'investitore, al quale è richiesto da un lato di collaborare nel fornire le informazioni necessarie ad una adeguata proposta finanziaria e dall'altro di “forzare” il sistema fornendo specifico ordine scritto in caso di proposte non adeguate al suo profilo.
4.2: Sull'assetto probatorio.
Ritiene la Corte che la causa non sia stata correttamente decisa, proprio alla luce della documentazione allegata dalle parti, atteso che le prove testimoniali articolate non avrebbero fornito alcun elemento ulteriore: né, in sede di gravame, se ne rende necessario l'espletamento, per i motivi che innanzi si diranno.
Parte appellante, originaria attrice, produsse la nota del 25 ottobre 2007 contenente l'ordine di sottoscrizione/acquisto del titolo BNP ATHENA CERTIFICATE
SPMIB 12/11/2010 sottoscritto dal cliente ( ) e recante la specifica Parte_3 presa d'atto della natura e dell'esenzione del conflitto di interessi riferito all'ordine impartito, che tuttavia si chiede di eseguire egualmente. Vi è poi la scheda sintetica del prodotto, nella quale il prodotto viene inquadrato tra i Covered Warrant e indicato come ”strumento finanziario preferito da un investitore aggressivo”. Detta scheda reca un riquadro in cui il cliente sottoscrive e dichiara di avere ricevuto il documento contenente le informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione richiesta, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare scelte consapevoli. Nella stessa data il conferisce incarico alla Banca di sottoscrivere Pt_1 pag. 7/11 i titoli, dichiarando di essere stato adeguatamente informato su natura, rischi ed implicazioni dell'operazione. Sempre nella stessa data e contestualmente alla sottoscrizione degli altri documenti (come riportato dall'orario della disposizione) veniva sottoscritta l'autorizzazione ad eseguire la disposizione, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento , nonostante l'esistenza di interessi in conflitto ed anche la CP_2 specifica, ulteriore autorizzazione ad eseguire comunque l'operazione. Detta documentazione non è stata oggetto di disconoscimento da parte della banca, che, dal canto suo, ha esibito ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta da entrambi gli odierni appellanti ma è del tutto irrilevante che l'investimento oggetto di causa e la documentazione ad esso relativa sia stata sottoscritta dal solo Pt_3
, che nella scheda contrattuale dichiara di svolgere attività imprenditoriale,
[...] con un patrimonio stimato tra €uro 1.000.000,00 ed €uro 5.000.000,00, proveniente prevalentemente da attività imprenditoriale.
Per quanto riguarda gli obiettivi della operatività in strumenti finanziari, gli stessi vengono indicati nella crescita del capitale nel medio – lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte e dichiarando altresì di essere a conoscenza delle varie differenze tra gli strumenti finanziari anche in termini di implicazioni e rischi. All'esito del questionario, l'investitore veniva descritto come di alta esperienza e media propensione al rischio5. Già detta circostanza collide con la proposta di acquisto di titoli aggressivi come i warrant.
Alla luce di quanto esposto, ritiene la Corte che la valutazione in concreto operata dal Giudice monocratico vada riformata.
Gli appellanti sono stati definiti investitori con alta esperienza e tanto risulta anche dalle altre operazioni effettuate, non oggetto di contestazione. Tuttavia, considerata la loro propensione al rischio, definita media, l'istituto avrebbe dovuto evitare di proporre l'acquisto di titoli di particolare rischiosità e pertanto non adeguati al profilo del cliente, a nulla rilevando la sottoscrizione di più moduli, dalla quale non può desumersi che il cliente/investitore abbia ricevuto nell'occasione una informativa adeguata.
Se la mancanza totale del questionario di profilatura non è sufficiente di per sé a lasciar presumere una propensione al rischio minima o ridotta (Cass. Sez. I,
14.2.2025 n. 3759), una accettazione del rischio per titoli al di sopra della propria 5 La propensione al rischio può essere definita come la misura della predisposizione di un individuo ad assumere rischi finanziari al fine di ottenere rendimenti elevati. pag. 8/11 profilatura avrebbe dovuto richiedere da parte della Banca una informativa adeguata, potendosi affermare che più i titoli proposti presentano margini di perdita e maggiore deve essere la consapevolezza dell'investitore che, si ribadisce, non può ritenersi comprovata dalla sola sottoscrizione di un modulo prestampato.
Quanto al contenuto delle contestazioni, lo stesso venne specificato con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., in cui si contestarono “informazioni generiche ed elusive del contratto” riferite al rischio di mercato, benchè evidenziato dalla modulistica sottoscritta.
Orbene, ritiene la Corte di poter dare continuità ai principi in tema di riparto dell'onere probatorio più volte affermati dalla S.C.: in tema di intermediazione finanziaria, il cliente conserva il diritto ad essere adeguatamente informato sulle operazioni finanziarie da autorizzare, anche se in precedenza ha già avallato acquisti ugualmente rischiosi6, poiché dalla propensione al rischio dell'investitore non può farsi discendere l'esonero della banca dal fornire una puntuale informativa, sicché mancando la prova dell'assolvimento dell'obbligo informativo dell'intermediario può parlarsi di una vera e propria presunzione dell'esistenza del nesso di causalità tra la scelta non totalmente consapevole da parte dell'investitore e il danno subito.
In definitiva, gli obblighi informativi nei confronti del cliente sussistono indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione e di fronte alle contestazioni dell'investitore, la prova avrebbe potuto essere fornita in ogni modo7, escludendosi la validità di un avvertimento orale generico ed astratto.
La a differenza del cliente, possiede un diverso livello di conoscenza CP_1 rispetto ai mercati ed ai titoli da collocare presso gli investitori, sicché prima di dare seguito ad un ordine inadeguato (anche se sorretto dalla motivazione di un possibile guadagno maggiore rispetto a titoli più sicuri) deve fornire informazioni contenenti riferimenti concreti al titolo e quindi per tipologia, oggetto, frequenza, aspettative e soprattutto rischi di oscillazioni nel breve e medio periodo e soprattutto di perdite.
Poiché la norma impone di rendere note le avvertenze in qualsiasi forma, posto che solo l'an delle medesime va attestato per iscritto, la aveva articolato prova CP_1 orale, istanza reiterata in sede di gravame che tuttavia la Corte ritiene di non poter pag. 9/11 accogliere, stante la irrilevanza di alcuni capitoli di prova (1, 2, 3) e il loro contrasto con le risultanze del questionario di profilatura (4). Altri capitoli sono riferiti a circostanze già provate per iscritto (5,9,13), o da provarsi per iscritto (7) o ancora generiche (6, 8,10,11,12).
L'appello va pertanto accolto.
La va conseguentemente condannata a corrispondere agli appellanti la CP_1 differenza tra il capitale investito e quello poi riaccreditato, non risultando dimostrato un danno maggiore.
Su detta somma, pari a €uro 133.857,57, vanno poi conteggiati i soli interessi legali, poiché la rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, in applicazione dell'art. 1224 comma 2, c.c.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono liquidate in base al valore del decisum e poste a carico della soccombente. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1037/2021, promossa da e Parte_3
contro in Parte_2 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n.
908/2021 resa dal Tribunale di Foggia e pubblicata in data 13 aprile 2021, a definizione del giudizio R.G. 936/2015, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'appello;
b) Condanna la al pagamento in favore di Controparte_1
e della somma di €uro Parte_3 Parte_2
133.857,57, oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sino al soddisfo effettivo;
c) Condanna la al pagamento in favore di Controparte_1
e , che, come da motivazione, Parte_3 Parte_2 liquida in €uro 8.000,00, quanto al primo grado;
ed in €uro 12.000,00, quanto pag. 10/11 al secondo grado, oltre il rimborso del CU, rimborso forf., CPA ed IVA, se dovuta, in misura di legge, sulle somme di condanna, che attribuisce in favore dell'Avv. Andrea RUOCCO, dichiaratosi anticipatario;
Così deciso nella Camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott.ssa Alessandra Piliego)
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. 2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tal casi nulla è dovuto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f) 5. Nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del Codice civile.
6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. 2 Art. 29 (Operazioni non adeguate) 1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. pag. 3/11 6 Cassazione civile , sez. I , 31/08/2020 , n. 18153 7 Cassazione civile sez. III, 13/03/2023, n. 7288
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piliego Presidente
Dott.ssa Maria Angela Marchesiello Consigliere
Dott. Stefano Pescatore Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ) e (c.f. Pt_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Ruocco (c.f. C.F._2 [...]
), con domicilio eletto in Foggia alla Via Lustro n. 29 C.F._3
pec: Email_1
Appellanti
Contro
:
(partita IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
D'GE (c.f. , CodiceFiscale_4
pec: Email_2
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 908/2021 resa dal Tribunale di Foggia e pubblicata in data 13 aprile 2021, a definizione del giudizio R.G. 936/2015. Appello del 2 luglio 2021.
Conclusioni: All'udienza del 14 novembre 2025, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
Svolgimento del processo: 1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_3 Parte_2 convenivano innanzi al Tribunale di Foggia la , chiedendo Controparte_1 la condanna dell'istituto di credito al risarcimento del danno subito in relazione agli investimenti sottoscritti, stimato in €uro 250.000,00, oltre spese e competenze di causa.
A motivo della loro richiesta deducevano che nell'anno 2007, a seguito di proposta della avevano acquistato il titolo finanziario denominato CW BNP CP_1
ATHENA CERTIFICATE A SPMIB 12/11/2010, incaricando l'istituto bancario di eseguire l'acquisto dei detti titoli fino alla concorrenza di € 300.000,00. Solo successivamente, la BNL significava che l'avvenuto acquisto era determinato da una situazione di conflitto di interessi poiché lo strumento finanziario “oggetto della presente disposizione era emesso da una società del gruppo BNL”. Gli attori, tuttavia, precisavano che l'investimento doveva essere effettuato per l'acquisto di prodotti finanziari a rischio medio basso e quindi si determinavano a sottoscriverne l'acquisto.
Alla scadenza, tuttavia, la accreditava sul conto corrente degli attori la CP_1 complessiva somma di €166.142,43, con una perdita pari ad € 133.857,57, determinata dall'errore dei preposti dalla sulla valutazione di performance del CP_1 titolo.
Si costituiva la formulando eccezioni in rito ed in merito, quali CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, dovendosi affermare la competenza del Tribunale di Bari, quale luogo dove era stato conferito e firmato l'ordine di acquisto contestato;
la carenza di legittimazione passiva della Banca convenuta, in quanto il ruolo di promotore finanziario era stato svolto dal Servizio Itali spa che inviò alla BNL il già menzionato ordine di acquistare i titoli per cui è causa.
Rappresentava altresì di avere segnalato l'inadeguatezza dell'operazione e che l'investitore aveva voluto comunque procedere nell'operazione sulla base di un ordine impartito per iscritto nel quale era stato fatto esplicito riferimento all'avvertenza di inadeguatezza dell'operazione, tant'è che, dopo avere ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, ordinavano alla loro fiduciaria,
Servizio Italia spa, di effettuare tramite la depositaria dei rapporti in Pt_4 oggetto, l'acquisto per un valore di € 300.000,00. Nonostante l'operazione fosse non adeguata al profilo di rischio del cliente come risultante esplicitamente sull'ordine di negoziazione, la stessa veniva confermata. Gli attori inoltre erano stati inquadrati pag. 2/11 come soggetti “con esperienza alta e propensione al rischio media”, essendo anche abituali investitori. In ogni caso, ben prima della scadenza, i titoli furono trasferiti su altro deposito titoli sicché la BNL nulla poteva sapere in merito alle vicende successive. Inoltre, rappresentava che anche l'allegato conflitto di interessi era stato comunicato ed accettato per specifica sottoscrizione. Concludeva per l'accoglimento dlele eccezioni e dlele conclusioni formulate.
La causa veniva quindi decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata.
Il Giudice, risolte in senso negativo le eccezioni formulate in rito, riteneva la domanda infondata.
Ritenuto di applicare l'art. 23 co. 6 TUF del TUF1 e il successivo regolamento n. 11522/1998, riteneva che in tema di onere probatorio incombesse CP_2 sull'investitore allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, mentre l'intermediario doveva provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e di avere agito con la specifica diligenza richiesta. In sostanza, per le operazioni svolte sino al 01.11.2007, era applicabile il Reg. Consob n. 11152/1998, il cui art. 292 distingueva in capo all'intermediario distinti obblighi: a) valutare l'operazione richiesta sotto i profili ivi indicati (tipologia, oggetto, frequenza, dimensione); b) fornire al cliente le dettagliate spiegazioni e ragioni che, sotto gli stessi profili, sconsigliano l'operazione; c) acquisire l'ordine scritto “in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”. Applicandosi il principio di Cass.
11578/2016: “La sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli
è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29, comma 3, reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi quali specifiche informazioni furono omesse, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, che invece quelle informazioni essa aveva specificamente reso”, riteneva che la Banca avesse fornito prova esaustiva dell'avvenuta sottoscrizione da parte istante dell'ordine di acquisto dei titoli contenente segnalazione dell'inadeguatezza dell'operazione nella quale si era attestato altresì l'intervenuta ricezione delle specifiche informazioni ed avvertimenti sul punto rese oltreché in ordine alla questione del conflitto di interessi e, tanto, con specifico riferimento ai titoli negoziati dalla convenuta. Nonostante ciò, la difesa degli attori si era limitata ad una contestazione generica lì dove la prova relativa all'adempimento degli obblighi informativi incombenti sulla convenuta risultava al contrario pienamente raggiunta.
3: Giudizio di secondo grado
Proponevano appello i soccombenti, ritenendo la sentenza viziata e da riformare integralmente per i seguenti motivi:
1) Omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2697 cc e dell'art. 21 e segg. TUF, e dell'art. 39 Regolamento Consob n. 11522 del 1998.
Il Giudice di prime cure aveva errato nel rigettare la domanda attrice, in quanto non aveva correttamente interpretato la documentazione, ritenendo che la CP_1 avesse assolto al proprio onere probatorio, non considerando che gli appellanti avevano specificamente contestato il modello fatto sottoscrivere dai funzionari di intitolato “segnalazione di non adeguatezza e conflitto di interessi” deducendo CP_1 in atti di avere un profilo di rischio basso e di aver espresso la volontà di non effettuare un investimento con rischi in conto capitale;
di non aver ricevuto alcun tipo di informazione in relazione al prodotto finanziario, sia in relazione al conflitto di interessi, di cui erano venuti a conoscenza solo successivamente alla sottoscrizione dell'ordine di acquisto del prodotto finanziario. Inoltre, il modello intestato
“segnalazione di non adeguatezza e conflitto di interessi” risultava sprovvisto della pag. 4/11 data di stipula e della sottoscrizione della Sig.ra . Il Parte_2
Tribunale di Foggia, pertanto, aveva errato anche nel disattendere i capitoli di prova articolati nella memoria n. 2 ex art. 183/6 cpc, volti a dimostrare la mancanza di informazioni. Alla luce di quanto il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere la domanda attrice. Concludeva per l'accoglimento del gravame e per l'ammissione dei mezzi di prova articolati.
Si costituiva in giudizio la ritenendo la pronuncia impugnata corretta, alla CP_1 luce dell'impianto documentale che aveva reso superflue le prove orali articolate dalle parti, avendo deciso in linea con i principi affermati dalla Suprema Corte in materia di onere probatorio circa l'assolvimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario. In particolare, riteneva che gli attori non avessero vinto la presunzione di conoscenza insita nella dichiarazione scritta, limitandosi a sostenere, in modo del tutto generico, che la banca avrebbe tenuto una condotta colpevole, stante l'assunta carente, generica e omessa informativa sulla reale portata del rischio derivante dall'investimento. Rappresentava inoltre come la avesse CP_1 rispettato i doveri posti a carico degli intermediari nel Regolamento Consob (art. 28 del Regolamento n. 11522/98, come modificato dalla deliberazione del 1/3/2000 n.
124093, e art. 29 ). Dalla produzione documentale risultava come tale disciplina fosse stata rispettata.
Concludeva per il rigetto dell'appello.
4: motivi della decisione. 3 Art. 28 (Informazioni tra gli intermediari e gli investitori) 1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore;
3. b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3. 2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all'investitore. In caso di versamenti o prelievi è comunque comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito.
4. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore ove il patrimonio affidato nell'ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o prelievi. Analoga informativa dovrà essere effettuata in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10% di tale controvalore.
5. Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute. pag. 5/11 L'unico motivo di gravame si sostanzia in una critica articolata alla sentenza appellata, di cui si chiede la riforma, anche previo esperimento delle prove negate in primo grado, avendo il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto che gli attori non avessero assolto in maniera idonea all'onere probatorio su di essi incombente.
Ritiene la Corte che tale doglianza sia accoglibile, alla luce della produzione documentale e delle difese spiegate in primo grado, nonché dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali.
4.1: Normativa.
La normativa specifica applicabile al caso di specie, la cui violazione andava accertata e provata in concreto al fine di potersi configurare la responsabilità della banca, è costituita dal TUF e segnatamente dagli articoli che inquadrano gli obblighi del soggetto proponente, poi integrati dalla delibera CONSOB richiamata in sentenza.4
L'art. 23 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), sancisce al I comma l'obbligo di redazione per iscritto dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori, sanzionato a pena di nullità; e al comma 6 stabilisce che nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
L'art. 27 del Regolamento Consob disciplina le operazioni effettuate, come nel caso di specie, in conflitto di interessi (circostanza pacifica), contemplando l'obbligo di preventiva informazione per iscritto all'investitore che parimenti per iscritto deve prestare il proprio consenso all'operazione. La pregnanza di tale obbligo è tale che è richiesta anche una particolare struttura grafica nell'utilizzo di moduli e formulari.
Il successivo articolo 28 delinea le caratteristiche del cd. questionario, mediante il quale vanno acquisite informazioni circa l'esperienza dell'investitore in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. Il rifiuto di fornire dette informazioni non solo è legittimo, ma è anche espressamente disciplinato dal successivo art. 30, lì dove si prevede che risulti da apposita dichiarazione sottoscritta 4 Delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari pag. 6/11 dall'investitore; prevede l'obbligo di consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari cui si accompagna l'obbligo, parimenti cogente, di fornire all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di disinvestimento o di investimento.
L'art. 29 disciplina le cd. Operazioni non adeguate, dalle quali gli intermediari devono astenersi, tenendo conto, ai fini della valutazione, delle informazioni fornite con il questionario e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. Allorquando l'ordine sia riferibile ad una operazione non adeguata, scatta da un lato l'obbligo informativo di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione e dall'altro il pari obbligo, da parte dell'investitore, di impartire un preciso ordine scritto.
È evidente l'intento del legislatore – oltre che della – di fornire specifica CP_2 tutela all'investitore, al quale è richiesto da un lato di collaborare nel fornire le informazioni necessarie ad una adeguata proposta finanziaria e dall'altro di “forzare” il sistema fornendo specifico ordine scritto in caso di proposte non adeguate al suo profilo.
4.2: Sull'assetto probatorio.
Ritiene la Corte che la causa non sia stata correttamente decisa, proprio alla luce della documentazione allegata dalle parti, atteso che le prove testimoniali articolate non avrebbero fornito alcun elemento ulteriore: né, in sede di gravame, se ne rende necessario l'espletamento, per i motivi che innanzi si diranno.
Parte appellante, originaria attrice, produsse la nota del 25 ottobre 2007 contenente l'ordine di sottoscrizione/acquisto del titolo BNP ATHENA CERTIFICATE
SPMIB 12/11/2010 sottoscritto dal cliente ( ) e recante la specifica Parte_3 presa d'atto della natura e dell'esenzione del conflitto di interessi riferito all'ordine impartito, che tuttavia si chiede di eseguire egualmente. Vi è poi la scheda sintetica del prodotto, nella quale il prodotto viene inquadrato tra i Covered Warrant e indicato come ”strumento finanziario preferito da un investitore aggressivo”. Detta scheda reca un riquadro in cui il cliente sottoscrive e dichiara di avere ricevuto il documento contenente le informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione richiesta, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare scelte consapevoli. Nella stessa data il conferisce incarico alla Banca di sottoscrivere Pt_1 pag. 7/11 i titoli, dichiarando di essere stato adeguatamente informato su natura, rischi ed implicazioni dell'operazione. Sempre nella stessa data e contestualmente alla sottoscrizione degli altri documenti (come riportato dall'orario della disposizione) veniva sottoscritta l'autorizzazione ad eseguire la disposizione, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento , nonostante l'esistenza di interessi in conflitto ed anche la CP_2 specifica, ulteriore autorizzazione ad eseguire comunque l'operazione. Detta documentazione non è stata oggetto di disconoscimento da parte della banca, che, dal canto suo, ha esibito ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta da entrambi gli odierni appellanti ma è del tutto irrilevante che l'investimento oggetto di causa e la documentazione ad esso relativa sia stata sottoscritta dal solo Pt_3
, che nella scheda contrattuale dichiara di svolgere attività imprenditoriale,
[...] con un patrimonio stimato tra €uro 1.000.000,00 ed €uro 5.000.000,00, proveniente prevalentemente da attività imprenditoriale.
Per quanto riguarda gli obiettivi della operatività in strumenti finanziari, gli stessi vengono indicati nella crescita del capitale nel medio – lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte e dichiarando altresì di essere a conoscenza delle varie differenze tra gli strumenti finanziari anche in termini di implicazioni e rischi. All'esito del questionario, l'investitore veniva descritto come di alta esperienza e media propensione al rischio5. Già detta circostanza collide con la proposta di acquisto di titoli aggressivi come i warrant.
Alla luce di quanto esposto, ritiene la Corte che la valutazione in concreto operata dal Giudice monocratico vada riformata.
Gli appellanti sono stati definiti investitori con alta esperienza e tanto risulta anche dalle altre operazioni effettuate, non oggetto di contestazione. Tuttavia, considerata la loro propensione al rischio, definita media, l'istituto avrebbe dovuto evitare di proporre l'acquisto di titoli di particolare rischiosità e pertanto non adeguati al profilo del cliente, a nulla rilevando la sottoscrizione di più moduli, dalla quale non può desumersi che il cliente/investitore abbia ricevuto nell'occasione una informativa adeguata.
Se la mancanza totale del questionario di profilatura non è sufficiente di per sé a lasciar presumere una propensione al rischio minima o ridotta (Cass. Sez. I,
14.2.2025 n. 3759), una accettazione del rischio per titoli al di sopra della propria 5 La propensione al rischio può essere definita come la misura della predisposizione di un individuo ad assumere rischi finanziari al fine di ottenere rendimenti elevati. pag. 8/11 profilatura avrebbe dovuto richiedere da parte della Banca una informativa adeguata, potendosi affermare che più i titoli proposti presentano margini di perdita e maggiore deve essere la consapevolezza dell'investitore che, si ribadisce, non può ritenersi comprovata dalla sola sottoscrizione di un modulo prestampato.
Quanto al contenuto delle contestazioni, lo stesso venne specificato con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., in cui si contestarono “informazioni generiche ed elusive del contratto” riferite al rischio di mercato, benchè evidenziato dalla modulistica sottoscritta.
Orbene, ritiene la Corte di poter dare continuità ai principi in tema di riparto dell'onere probatorio più volte affermati dalla S.C.: in tema di intermediazione finanziaria, il cliente conserva il diritto ad essere adeguatamente informato sulle operazioni finanziarie da autorizzare, anche se in precedenza ha già avallato acquisti ugualmente rischiosi6, poiché dalla propensione al rischio dell'investitore non può farsi discendere l'esonero della banca dal fornire una puntuale informativa, sicché mancando la prova dell'assolvimento dell'obbligo informativo dell'intermediario può parlarsi di una vera e propria presunzione dell'esistenza del nesso di causalità tra la scelta non totalmente consapevole da parte dell'investitore e il danno subito.
In definitiva, gli obblighi informativi nei confronti del cliente sussistono indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione e di fronte alle contestazioni dell'investitore, la prova avrebbe potuto essere fornita in ogni modo7, escludendosi la validità di un avvertimento orale generico ed astratto.
La a differenza del cliente, possiede un diverso livello di conoscenza CP_1 rispetto ai mercati ed ai titoli da collocare presso gli investitori, sicché prima di dare seguito ad un ordine inadeguato (anche se sorretto dalla motivazione di un possibile guadagno maggiore rispetto a titoli più sicuri) deve fornire informazioni contenenti riferimenti concreti al titolo e quindi per tipologia, oggetto, frequenza, aspettative e soprattutto rischi di oscillazioni nel breve e medio periodo e soprattutto di perdite.
Poiché la norma impone di rendere note le avvertenze in qualsiasi forma, posto che solo l'an delle medesime va attestato per iscritto, la aveva articolato prova CP_1 orale, istanza reiterata in sede di gravame che tuttavia la Corte ritiene di non poter pag. 9/11 accogliere, stante la irrilevanza di alcuni capitoli di prova (1, 2, 3) e il loro contrasto con le risultanze del questionario di profilatura (4). Altri capitoli sono riferiti a circostanze già provate per iscritto (5,9,13), o da provarsi per iscritto (7) o ancora generiche (6, 8,10,11,12).
L'appello va pertanto accolto.
La va conseguentemente condannata a corrispondere agli appellanti la CP_1 differenza tra il capitale investito e quello poi riaccreditato, non risultando dimostrato un danno maggiore.
Su detta somma, pari a €uro 133.857,57, vanno poi conteggiati i soli interessi legali, poiché la rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, in applicazione dell'art. 1224 comma 2, c.c.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono liquidate in base al valore del decisum e poste a carico della soccombente. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1037/2021, promossa da e Parte_3
contro in Parte_2 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n.
908/2021 resa dal Tribunale di Foggia e pubblicata in data 13 aprile 2021, a definizione del giudizio R.G. 936/2015, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'appello;
b) Condanna la al pagamento in favore di Controparte_1
e della somma di €uro Parte_3 Parte_2
133.857,57, oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sino al soddisfo effettivo;
c) Condanna la al pagamento in favore di Controparte_1
e , che, come da motivazione, Parte_3 Parte_2 liquida in €uro 8.000,00, quanto al primo grado;
ed in €uro 12.000,00, quanto pag. 10/11 al secondo grado, oltre il rimborso del CU, rimborso forf., CPA ed IVA, se dovuta, in misura di legge, sulle somme di condanna, che attribuisce in favore dell'Avv. Andrea RUOCCO, dichiaratosi anticipatario;
Così deciso nella Camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott.ssa Alessandra Piliego)
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. 2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tal casi nulla è dovuto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f) 5. Nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del Codice civile.
6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. 2 Art. 29 (Operazioni non adeguate) 1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. pag. 3/11 6 Cassazione civile , sez. I , 31/08/2020 , n. 18153 7 Cassazione civile sez. III, 13/03/2023, n. 7288