Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 728 R.G.A.C. per l'anno 2024
TRA
. IVA n. in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Gennaro Di Maggio del Foro di Napoli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Napoli al Rione
Sirignano n. 6, giusta procura in calce all'atto di citazione
Parte appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Danilo Dell'Aquila, presso il cui studio è elettivamente domiciliato sito in Filadelfia (VV), alla Via C. Pujia n. 11, giusta procura in atti
Parte appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Filadelfia n. 82/24 del
03.01.2024, depositata il 01.02.2024 non notificata
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe Parte_1 indicata, con la quale il Giudice di Pace di Filadelfia ha accolto l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
13920239000263845000, relativa alla cartella esattoriale n. 13920160004976654000 notificatagli il 22.02.2023 e inerente IVA anno 2015 per il ruolo 2016/ 134 con ente creditore
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vibo Valentia e Tassa a utomobilistica anno
2011 per il ruolo 2016/1093 con ente creditore Regione Calabria.
1
Parte appellante ha quindi chiesto all'adito Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di annullare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha dichiarato la propria giurisdizione, con conseguente condanna dell'appellata alla restituzione delle eventuali somme corrisposte per spese processuali, in forza della sentenza di primo grado e con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Si è costituito in giudizio l'appellato argomentando per l'infondatezza Controparte_1 dell'appello e ne ha chiesto il rigetto, deducendo la correttezza della pronuncia di primo grado in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e alla prescrizione dei crediti.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, la causa è stata rinviata per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 8.04.2025 la causa è stata discussa, con riserva di deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. La causa è quindi decisa nei termini seguenti.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto.
In via pregiudiziale, deve infatti essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, adito con riferimento alla cartella di pagamento n. 13920160004976654000 avente a oggetto crediti IVA e Tassa automobilistica, dunque di natura tributaria.
Come noto, è attribuita alle Commissioni tributarie, a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, come sostituito (a decorrere dal 1° gennaio 2002) dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la cognizione di “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie”, la quale è estesa ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo e si arresta unicamente di fronte agli "atti della esecuzione tributaria", fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, le cartelle esattoriali, gli avvisi di mora e le intimazioni di pagamento (cfr. Cass., SU. n. 14667 del 5.7.2011; Cass. n. 11077 del 15.5.2007). La giurisdizione tributaria, nelle controversie
2 insorte nell'ambito della procedura di riscossione dei tributi, è quindi esclusa soltanto qualora esse riguardino il pignoramento o gli atti esecutivi ad esso successivo (Cass. 8273/08;
17943/09).
Nel caso in esame non risulta che tale fase della procedura - relativa all'espropriazione forzata
- fosse stata già introdotta al momento della proposizione della domanda giudiziale, tendente all'accertamento della prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n.
13920160004976654000, richiamata nel successivo atto di intimazione n.
13920239000263845000.
Deve a questo punto evidenziarsi che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice avente cognizione in merito a detta obbligazione. E' stato infatti più volte affermato che nella giurisdizione del giudice tributario rientra anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (Cass.. S.U. 23832/2007;Cass.
S.U. 8770/2016). Al riguardo, è ormai consolidato l'orientamento secondo cui "In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva". Segnatamente: "nelle ipotesi (…) in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di
"definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario" (così
Cass., S.U., ord. n. 16986/2022; nello stesso senso, Cass., S.U., ord. n. 30666/2022 e, da ultimo, Cass., S.U. ord. n. 35116/2022).
Nel caso di specie, nel primo grado di giudizio, parte appellata ha formulato opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13920239000263845000 in relazione alla cartella di pagamento n. 13920160004976654000, deducendo non già il compimento di atti di esecuzione forzata ma unicamente la prescrizione della pretesa creditoria tributaria per
3 l'inutile decorso del termine quinquennale, nel caso del credito IVA, e triennale nel caso della tassa automobilistica, a far data dalla notifica della cartella.
Tale accertamento, alla luce di tutto quanto sopra esposto, implica la disamina di una questione attinente alla fase della riscossione precedente a quella dell'esecuzione vera e propria;
ne consegue che l'accertamento della spettanza e fondatezza del credito introduce, sul piano della cognizione, una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Alla luce di quanto esposto, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata e deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo in relazione alla cartella di pagamento n. n. 13920160004976654000 la giurisdizione del giudice tributario.
5. Quanto alle spese di lite, tenuto conto della non uniformità della giurisprudenza, anche di legittimità, sul tema del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Daniela Lagani, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario
(Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente);
2) condanna l'appellato alla restituzione delle eventuali somme corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Lamezia Terme, 9 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
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