Articolo 1 della Legge 29 dicembre 1966, n. 1277
Versione
23 febbraio 1967
Art. 1. Articolo unico.

L' articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 , e' modificato come segue:
"L'Istituto provvede alla concessione del credito:
a) con il fondo di dotazione;
b) con il fondo di garanzia;
c) con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;
d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
e) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a cinque volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 2".

Entrata in vigore il 23 febbraio 1967