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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5382/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5382/2021 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. LUCA FORMICA giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), domiciliato come in Controparte_1 P.IVA_1
atti; rappresentato e difeso dall'avv. FAUSTO VINCENZO LUIGI GIANNITTO giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/06/2024 le parti hanno concluso come in verbale e da note di trattazione scritta.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte attrice non è fondata e non può trovare accoglimento.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha chiesto Parte_1
la condanna del al risarcimento dei pregiudizi non Controparte_1
patrimoniali (danno biologico) subiti dalla stessa attrice a seguito dell'incidente del 9.8.2019, ore 20.00
circa, presso il Centro Commerciale in San Giovanni La Punta (CT); più in particolare ha CP_1
esposto che, mentre discendeva le scale poste sul lato nord, è caduta rovinosamente a causa del gradino rotto e non segnalato meglio descritto nella documentazione fotografica (che raffigura una scalinata con gli ultimi due gradini danneggiati, perché parzialmente privi della parte marginale del piano di calpestio), riportando le lesioni con postumi permanenti documentate in atti.
Costituitosi in giudizio tardivamente (dopo la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.), il ha chiesto il rigetto della domanda, in tutto o in parte, Controparte_1
contestando la veridicità dei fatti esposti in citazione ed eccependo in particolare che l'attrice è caduta autonomamente e per distrazione, prima di impegnare i gradini rotti, come dimostrato anche dal video e dai fotogrammi prodotti in atti.
Ciò premesso in punto di fatto, deve innanzitutto chiarirsi che la produzione documentale della parte convenuta è inammissibile perché tardivamente effettuata.
La violazione in proposito del regime di preclusioni delineato dal codice di rito, ispirato a esigenze di ordine pubblico processuale, è stata eccepita dalla controparte e deve essere rilevata d'ufficio, per cui non sussiste al riguardo alcuna discrezionalità del giudicante, ispirata o meno a ragioni di verità sostanziale.
La tardività della costituzione non implica tuttavia l'impossibilità di svolgere anche mere difese e invero le argomentazioni di parte convenuta, nella parte in cui si limitano a evidenziare che pagina 2 di 7 l'istruttoria non è sufficiente a soddisfare l'onere probatorio gravante sulla controparte, sono ammissibili e pertinenti. Le mere difese sono infatti proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti.
Va allora innanzitutto osservato, trattandosi di circostanza di rilievo dirimente, che sul piano dell'onere probatorio, in ipotesi di dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c., è sempre posto a carico del danneggiato l'onere di provare l'evento dannoso, nonché, quantomeno nei tratti essenziali e rilevanti, la dinamica dell'evento dannoso, ovvero l'esistenza del nesso materiale di causalità tra, da un lato, la res
custodita da altri, e, dall'altro lato, l'evento dannoso. Poiché il nesso causale costituisce elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può quindi essere negato dal convenuto con una mera difesa e cioè, con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto,
non è soggetta a decadenza, ex articolo 167, comma 2, del codice di procedura civile;
pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. D'altra parte, solo una volta adempiuto l'onere probatorio a carico del danneggiato grava sul danneggiante il conseguente onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito;
onde, solo una volta accertata la sussistenza del nesso causale, in virtù
dello stretto rapporto di consequenzialità temporale tra il fatto dannoso e l'evento, spetta al convenuto dimostrare che quest'ultimo si è verificato per una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo.
A tal fine l'attore deve dunque sempre descrivere con precisione le modalità del sinistro,
chiarendo se ed in che modo il nocumento sia stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o comunque da una cosa inerte ma idonea a cagionare il danno lamento;
analogamente, nel caso prospetti pagina 3 di 7 un illecito aquiliano, la parte danneggiata è tenuta a dedurre e provare specificamente la anomalia del bene o l'altrui condotta antigiuridica. I dati descrittivi dell'evento dannoso rappresentano infatti proprio il fatto costitutivo della domanda, su cui si incentra tutto il giudizio. La mancata osservanza di tale onere probatorio determina inevitabilmente il rigetto della pretesa risarcitoria.
Giova allora precisare, quanto alla fattispecie concreta, che l'attrice ha descritto la dinamica del sinistro riconducendo la caduta e le conseguenti lesioni a una vera e propria insidia, costituita dalla presenza di gradini rotti, non segnalati e come tali idonei a sorprendere anche l'utente di media diligenza. La vicenda oggetto del contendere può allora essere astrattamente sussunta nella disciplina normativa di cui all'art. 2051 c.c., poiché l'attrice ha dedotto di aver subito un danno per la condizione di pericolosità dei gradini nella custodia di parte convenuta.
Tuttavia, quanto alla ricostruzione del sinistro, è stato sentito solo il teste Testimone_1
la quale, pur ricordando e riconoscendo lo scalino di cui alla dinamica descritta da parte
[...]
attrice, nonché confermando la perdita di equilibrio e le lesioni patite dalla (le suddette Pt_1
circostanze non sono d'altra parte poi state contestate nemmeno da parte convenuta), non ha visto realmente il momento e le cause della caduta (“ho visto l'attrice già a terra..”), rendendo pertanto, sul piano dell'eventuale concorso dell'anomalia, dichiarazioni che, al di là di talune ambigue espressioni utilizzate (“A domanda preciso che la caduta è avvenuta proprio nel punto in cui si vede lo scalino rotto, senza un pezzo”), offrono, in assenza dell'osservazione dell'esatto momento della perdita di equilibrio, una ricostruzione degli eventi di tipo esclusivamente presuntivo, influenzate da quanto riferito dalla congiunta odierna attrice (“Stavamo scendendo e quindi è necessariamente caduta lungo le scale, quando ormai eravamo quasi in fondo alle scale”).
In sintesi, il teste ha osservato l'attrice scendere per le scale, ha soccorso la dopo la Pt_1
caduta e ha poi notato i gradini rotti proprio accanto all'attrice, non assistendo però al momento della pagina 4 di 7 perdita di equilibrio e limitandosi a dedurre il nesso eziologico fra anomalia e caduta.
Tale deduzione, come osservato da parte convenuta, non è tuttavia convincente, perché non basata su indizi, gravi, precisi e concordanti, ben potendo l'attrice avere perso l'equilibrio in modo autonomo e indipendentemente dai gradini rotti, per disattenzione o altre ragioni estranee alla cosa in custodia.
Si tratta inoltre dell'unico teste, nuora della parte attrice, che ha assistito alla caduta e non sussistono quindi utili riscontri o altri utili elementi di valutazione. Tale non può considerarsi nemmeno la c.t.u., che si è limitata, in modo condivisibile, a rilevare a posteriori la compatibilità fra la dinamica del sinistro e le lesioni, non escludendo di certo la possibile caduta autonoma, che avrebbe verosimilmente prodotto gli stessi danni.
La lacuna nella ricostruzione del sinistro non è di poco momento, assumendo per contro rilievo decisivo.
La semplice presenza di gradini, a differenza dell'ipotesi del gradino rotto capace di far perdere inaspettatamente il contatto fra piede e piano di calpestio, è infatti idonea a provocare cadute solo per disattenzione o difficoltà del danneggiato.
L'art. 2051 c.c., lo si ripete, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno;
l'attrice avrebbe dunque dovuto dimostrare (come peraltro compiutamente allegato) che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, secondo le sue particolari caratteristiche, tale da assurgere a causa giuridicamente rilevante del sinistro. Come evidenziato dalla Suprema Corte nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova pagina 5 di 7 del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno (Cfr. Cass. n. 2660/13). Nella
fattispecie non vi è prova adeguata della dinamica esposta in citazione, e quindi di una caduta cagionata, in tutto o in parte, dalla cosa nonostante un comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Per le stesse ragioni, in mancanza di prova della rilevanza causale, pure in termini di mero concorso con la condotta della danneggiata, della condizione dei gradini, difetta anche la prova di un danno causalmente riconducibile, ex art. 2043 c.c., ad una condotta colposa, anche omissiva, della parte convenuta.
In virtù del principio della soccombenza,, parte attrice va infine condannata al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore del convenuto Controparte_1
nella misura indicata in dispositivo (valore della causa € 18.000,00, come da domanda;
[...]
parametro minino con riferimento a tutte le fasi, considerando la ridotta attività processuale conseguente alla costituzione tardiva).
Per le stesse ragioni le spese di c.t.u., già liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 5382/2021;
1) rigetta la domanda proposta dall'attrice contro il Parte_1 [...]
Controparte_1
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
convenuto che liquida in complessivi € 2.540,00 per Controparte_1
pagina 6 di 7 compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di c.t.u., già liquidate in atti, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Catania, il 5 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5382/2021 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. LUCA FORMICA giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), domiciliato come in Controparte_1 P.IVA_1
atti; rappresentato e difeso dall'avv. FAUSTO VINCENZO LUIGI GIANNITTO giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/06/2024 le parti hanno concluso come in verbale e da note di trattazione scritta.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte attrice non è fondata e non può trovare accoglimento.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha chiesto Parte_1
la condanna del al risarcimento dei pregiudizi non Controparte_1
patrimoniali (danno biologico) subiti dalla stessa attrice a seguito dell'incidente del 9.8.2019, ore 20.00
circa, presso il Centro Commerciale in San Giovanni La Punta (CT); più in particolare ha CP_1
esposto che, mentre discendeva le scale poste sul lato nord, è caduta rovinosamente a causa del gradino rotto e non segnalato meglio descritto nella documentazione fotografica (che raffigura una scalinata con gli ultimi due gradini danneggiati, perché parzialmente privi della parte marginale del piano di calpestio), riportando le lesioni con postumi permanenti documentate in atti.
Costituitosi in giudizio tardivamente (dopo la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.), il ha chiesto il rigetto della domanda, in tutto o in parte, Controparte_1
contestando la veridicità dei fatti esposti in citazione ed eccependo in particolare che l'attrice è caduta autonomamente e per distrazione, prima di impegnare i gradini rotti, come dimostrato anche dal video e dai fotogrammi prodotti in atti.
Ciò premesso in punto di fatto, deve innanzitutto chiarirsi che la produzione documentale della parte convenuta è inammissibile perché tardivamente effettuata.
La violazione in proposito del regime di preclusioni delineato dal codice di rito, ispirato a esigenze di ordine pubblico processuale, è stata eccepita dalla controparte e deve essere rilevata d'ufficio, per cui non sussiste al riguardo alcuna discrezionalità del giudicante, ispirata o meno a ragioni di verità sostanziale.
La tardività della costituzione non implica tuttavia l'impossibilità di svolgere anche mere difese e invero le argomentazioni di parte convenuta, nella parte in cui si limitano a evidenziare che pagina 2 di 7 l'istruttoria non è sufficiente a soddisfare l'onere probatorio gravante sulla controparte, sono ammissibili e pertinenti. Le mere difese sono infatti proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti.
Va allora innanzitutto osservato, trattandosi di circostanza di rilievo dirimente, che sul piano dell'onere probatorio, in ipotesi di dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c., è sempre posto a carico del danneggiato l'onere di provare l'evento dannoso, nonché, quantomeno nei tratti essenziali e rilevanti, la dinamica dell'evento dannoso, ovvero l'esistenza del nesso materiale di causalità tra, da un lato, la res
custodita da altri, e, dall'altro lato, l'evento dannoso. Poiché il nesso causale costituisce elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può quindi essere negato dal convenuto con una mera difesa e cioè, con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto,
non è soggetta a decadenza, ex articolo 167, comma 2, del codice di procedura civile;
pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. D'altra parte, solo una volta adempiuto l'onere probatorio a carico del danneggiato grava sul danneggiante il conseguente onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito;
onde, solo una volta accertata la sussistenza del nesso causale, in virtù
dello stretto rapporto di consequenzialità temporale tra il fatto dannoso e l'evento, spetta al convenuto dimostrare che quest'ultimo si è verificato per una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo.
A tal fine l'attore deve dunque sempre descrivere con precisione le modalità del sinistro,
chiarendo se ed in che modo il nocumento sia stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o comunque da una cosa inerte ma idonea a cagionare il danno lamento;
analogamente, nel caso prospetti pagina 3 di 7 un illecito aquiliano, la parte danneggiata è tenuta a dedurre e provare specificamente la anomalia del bene o l'altrui condotta antigiuridica. I dati descrittivi dell'evento dannoso rappresentano infatti proprio il fatto costitutivo della domanda, su cui si incentra tutto il giudizio. La mancata osservanza di tale onere probatorio determina inevitabilmente il rigetto della pretesa risarcitoria.
Giova allora precisare, quanto alla fattispecie concreta, che l'attrice ha descritto la dinamica del sinistro riconducendo la caduta e le conseguenti lesioni a una vera e propria insidia, costituita dalla presenza di gradini rotti, non segnalati e come tali idonei a sorprendere anche l'utente di media diligenza. La vicenda oggetto del contendere può allora essere astrattamente sussunta nella disciplina normativa di cui all'art. 2051 c.c., poiché l'attrice ha dedotto di aver subito un danno per la condizione di pericolosità dei gradini nella custodia di parte convenuta.
Tuttavia, quanto alla ricostruzione del sinistro, è stato sentito solo il teste Testimone_1
la quale, pur ricordando e riconoscendo lo scalino di cui alla dinamica descritta da parte
[...]
attrice, nonché confermando la perdita di equilibrio e le lesioni patite dalla (le suddette Pt_1
circostanze non sono d'altra parte poi state contestate nemmeno da parte convenuta), non ha visto realmente il momento e le cause della caduta (“ho visto l'attrice già a terra..”), rendendo pertanto, sul piano dell'eventuale concorso dell'anomalia, dichiarazioni che, al di là di talune ambigue espressioni utilizzate (“A domanda preciso che la caduta è avvenuta proprio nel punto in cui si vede lo scalino rotto, senza un pezzo”), offrono, in assenza dell'osservazione dell'esatto momento della perdita di equilibrio, una ricostruzione degli eventi di tipo esclusivamente presuntivo, influenzate da quanto riferito dalla congiunta odierna attrice (“Stavamo scendendo e quindi è necessariamente caduta lungo le scale, quando ormai eravamo quasi in fondo alle scale”).
In sintesi, il teste ha osservato l'attrice scendere per le scale, ha soccorso la dopo la Pt_1
caduta e ha poi notato i gradini rotti proprio accanto all'attrice, non assistendo però al momento della pagina 4 di 7 perdita di equilibrio e limitandosi a dedurre il nesso eziologico fra anomalia e caduta.
Tale deduzione, come osservato da parte convenuta, non è tuttavia convincente, perché non basata su indizi, gravi, precisi e concordanti, ben potendo l'attrice avere perso l'equilibrio in modo autonomo e indipendentemente dai gradini rotti, per disattenzione o altre ragioni estranee alla cosa in custodia.
Si tratta inoltre dell'unico teste, nuora della parte attrice, che ha assistito alla caduta e non sussistono quindi utili riscontri o altri utili elementi di valutazione. Tale non può considerarsi nemmeno la c.t.u., che si è limitata, in modo condivisibile, a rilevare a posteriori la compatibilità fra la dinamica del sinistro e le lesioni, non escludendo di certo la possibile caduta autonoma, che avrebbe verosimilmente prodotto gli stessi danni.
La lacuna nella ricostruzione del sinistro non è di poco momento, assumendo per contro rilievo decisivo.
La semplice presenza di gradini, a differenza dell'ipotesi del gradino rotto capace di far perdere inaspettatamente il contatto fra piede e piano di calpestio, è infatti idonea a provocare cadute solo per disattenzione o difficoltà del danneggiato.
L'art. 2051 c.c., lo si ripete, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno;
l'attrice avrebbe dunque dovuto dimostrare (come peraltro compiutamente allegato) che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, secondo le sue particolari caratteristiche, tale da assurgere a causa giuridicamente rilevante del sinistro. Come evidenziato dalla Suprema Corte nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova pagina 5 di 7 del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno (Cfr. Cass. n. 2660/13). Nella
fattispecie non vi è prova adeguata della dinamica esposta in citazione, e quindi di una caduta cagionata, in tutto o in parte, dalla cosa nonostante un comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Per le stesse ragioni, in mancanza di prova della rilevanza causale, pure in termini di mero concorso con la condotta della danneggiata, della condizione dei gradini, difetta anche la prova di un danno causalmente riconducibile, ex art. 2043 c.c., ad una condotta colposa, anche omissiva, della parte convenuta.
In virtù del principio della soccombenza,, parte attrice va infine condannata al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore del convenuto Controparte_1
nella misura indicata in dispositivo (valore della causa € 18.000,00, come da domanda;
[...]
parametro minino con riferimento a tutte le fasi, considerando la ridotta attività processuale conseguente alla costituzione tardiva).
Per le stesse ragioni le spese di c.t.u., già liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 5382/2021;
1) rigetta la domanda proposta dall'attrice contro il Parte_1 [...]
Controparte_1
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
convenuto che liquida in complessivi € 2.540,00 per Controparte_1
pagina 6 di 7 compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di c.t.u., già liquidate in atti, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Catania, il 5 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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