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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 7123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7123 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6163/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Ciro Gagliardi, presso il cui studio in C.F._2
Napoli al c.so Meridionale elettivamente domiciliati;
ATTORI
Contro
sito in Napoli (CF Controparte_1
), rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto dall'avv. Francesco P.IVA_1
Amato, presso il cui studio in Nola alla via De Sena elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di discussione del 23.06.2025
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.03.2024, e , proprietari di un Parte_1 Parte_2 immobile ad uso abitativo sito in Napoli alla via Colonnello Lahalle n. 35 quarto piano, convenivano in giudizio il presso cui insisteva l'appartamento. CP_1
I ricorrenti deducevano la responsabilità del convenuto per danni provocati all'immobile di loro proprietà da un ingente fenomeno infiltrativo lungo la parete perimetrale lato strada (via Col. Lahalle) e i soffitti dell'appartamento, fenomeno proveniente dal sovrastante terrazzo di copertura i proprietari CP_2
pagina 1 di 10 dell'immobile asserivano che tali fenomeni sarebbero stati causati da un difetto di manutenzione imputabile al convenuto e chiedevano condannarsi dello stesso al risarcimento per tutti i danni CP_1 asseritamente subiti ed al pagamento delle spese di giudizio;
chiedevano inoltre al Tribunale di ordinare l'esecuzione delle opere necessarie, assumendo i provvedimenti di coercizione indiretta di cui all'art. 614 bis c.p.c.
Più in particolare, in sede di ricorso, parte attrice deduceva che:
• I ricorrenti erano proprietari di immobile ad uso abitativo sito in Napoli alla via Colonnello
Lahalle n. 35 quarto piano (identificato in catasto alla Sez. Vic foglio 4 Part. 308 sub. 12, cat. A4 classe 7 vani 4,50 r.c. 244,03);
• detto immobile risultava interessato da ingenti infiltrazioni che interessavano la parete perimetrale lato strada (via Col. Lahalle) e i soffitti dell'appartamento, provenienti dal sovrastante terrazzo di copertura condominiale;
tali danni si aggravavano nel tempo, determinando pericolo di caduta di stucchi ed intonaci e rendono oltremodo insalubre l'abitabilità del sito, tenendo un tasso di umidità del tutto intollerabile (cfr. reperti fotografici in atti);
• l'eziologia di tali fenomeni risaliva al periodo immediatamente antecedente la pandemia di
Covid-19, in quanto nel mese di dicembre dell'anno 2019, su incarico dei ricorrenti, il CTP arch. redigeva una relazione stragiudiziale (allegata al ricorso), da cui risultava che tali Persona_1 infiltrazioni erano collegate al pessimo stato manutentivo del terrazzo di copertura del fabbricato;
• i ricorrenti avevano sollecitato più volte l'amministratore di condominio ad effettuare la manutenzione necessaria (cfr. la corrispondenza in atti) e quest'ultimo, odierno resistente, reiteratamente adduceva generiche disponibilità alla risoluzione della questione senza mai ottemperare a tanto;
• con ricorso del 15/6/2023, iscritto al n.r.g. 13294/2023, i ricorrenti avevano chiesto ed ottenuto che si svolgesse attività di istruzione preventiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 696 e 696 bis c.p.c. Con il contraddittorio del convenuto, detta attività veniva CP_1 svolta a cura di ausiliario nominato dal Tribunale nella persona dell'ing. e si Persona_2 era esaurita con il deposito della relazione peritale in risposta ai quesiti postigli dal Giudice di quel procedimento, in data 27/2/2024 (cfr. CTU, allegata al ricorso): in seno alla relazione il consulente individuava le fonti eziologiche dei danni, imputabili direttamente al convenuto
, e prescriveva le opere da svolgersi per rimuoverle, quantificando i costi di CP_1 ripristino dell'unità abitativa e determinando la durata delle opere da effettuare;
pagina 2 di 10 • dalla CTU emergeva altresì che l'unità immobiliare non era utilizzata, stante la circostanza che un precedente conduttore aveva risolto il rapporto in funzione della condizione di ridotta fruibilità della cosa locata e che tale l'immobile non poteva essere collocato sul mercato delle locazioni attesa la condizione nella quale versava, quantomeno sino alla rimozione delle cause delle infiltrazioni che lo affliggono: i ricorrenti, dunque, asserivano di patire un danno emergente, pari ad almeno €. 700,00 per ciascun mese, con decorrenza dalla denunzia espressa al condominio dall'aprile 2021.
Sulla base di tali premesse in fatto, i ricorrenti deducevano la responsabilità del e CP_1 chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
• ordinare, ai sensi del II co. della norma richiamata, la comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, ordinare l'assunzione a questi atti degli atti del procedimento di istruzione preventiva iscritto al n.r.g. 13294/2023 ed a seguito di tanto ordinare al convenuto l'esecuzione CP_1 delle opere descritte nella relazione peritale assunta agli atti del procedimento di A.T.P., assumendo i provvedimenti di coercizione indiretta di cui all'art. 614 bis c.p.c. mediante la liquidazione di una indennità periodica per il ritardo;
• condannare il convenuto al risarcimento del danno emergente come determinato dal c.t.u. in sede di istruzione preventiva salvo aggravamenti che possano determinarsi nelle more del giudizio;
• Condannare il convenuto al risarcimento del danno da lucro cessante come determinato in premessa;
• Condannare il convenuto al pagamento delle spese del procedimento di A.T.P. in termini di compensi del c.t.p. di quelli del c.t.u. e del sottoscritto procuratore;
• Condannare esso convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento.
Con comparsa del 02.10.2024, si costituiva in giudizio il sito in Napoli alla via Colonnello CP_1
Lahalle n. 25, chiedendo il rigetto del ricorso. Nel merito, argomentando sulla base della CTP a firma del geom. (allegata alla comparsa di risposta), il convenuto affermava l'assenza di qualsivoglia Persona_3 comportamento negligente ad esso imputabile rilevando, in primo luogo, una corresponsabilità degli attori,
i quali avrebbero effettuato opere sulla zona soppalcata, così occultando il fenomeno infiltrativo in atto, che sarebbe stato reso visibile solo ad avvenuta saturazione sia dell'intonaco che del pannello;
inoltre, tale comportamento avrebbe avuto come effetto quello di trasmettere le infiltrazioni, per induzione, alle condominiali strutture portanti in muratura tufacea. Relativamente ai danni derivanti dalle acque pluviali, il convenuto asseriva di essere prontamente intervenuto, già nell'anno 2021, con risolutivi lavori di pagina 3 di 10 manutenzione. Il Condominio concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda del ricorrente, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
La causa veniva rinviata all'udienza del 23.06.2025 per la precisazione delle conclusioni ed in tale udienza, raccolte le conclusioni delle parti, il Giudice pronunciava la seguente sentenza resa ex art
281 sexies .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In mancanza di questioni preliminari da risolvere giova procedere ad un inquadramento preliminare della vicenda sottesa alla presente controversia.
Viene in rilievo una responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e precisamente per infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura condominiale. La norma anzidetta trova applicazione anche nel regime del condominio degli edifici dove l'ente, in veste di custode dei beni e dei servizi comuni, è tenuto ex artt. 1130 co.1 n.4 e 1135 co.1 n.4 c.c. a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell'edificio affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo conseguentemente dei danni da queste cagionati sia a terzi che agli stessi condomini (cfr. Cass.
35027/2023).
Sulla natura della responsabilità per danni da cose in custodia le Sezioni Unite hanno statuito che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cass. SS. UU. 20943/2022). Il fondamento della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. dev'essere, dunque, individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Ne consegue che, in tema di risarcimento del danno causato da infiltrazioni, perché sorga una responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., , è allora necessario e sufficiente che l'attore fornisca la prova di una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (infiltrazioni), il quale risulti riconducibile ad una anomalia, originaria o sopravvenuta, nella struttura e nel funzionamento dei beni comuni, nonché l'esistenza di un effettivo potere fisico su tali beni da parte del CP_1 custode, sul quale incombe il dovere di vigilare e di mantenerne il controllo degli stessi onde evitare che producano danni alle proprietà esclusive dei condomini. In particolare, il condomino- danneggiato deve allegare e provare la natura condominiale del bene e la sussistenza del nesso pagina 4 di 10 eziologico tra l'intrinseca dinamicità della res e l'evento lesivo arrecato al proprio bene in proprietà esclusiva, mentre sul grava la prova liberatoria consistente nell'individuazione di un CP_1 fattore esterno (caso fortuito, fatto del terzo, forza maggiore), idoneo ad interrompere il nesso causale. Al riguardo, è opportuno precisare che per aversi il caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta, avente carattere di imprevedibilità e incontrollabilità, da sola sufficiente a determinare il prodursi dell'evento dannoso (cfr. ex multis, Cass. 5658/2010). Tra i fattori aventi efficacia scriminante rientra anche il fatto del terzo, o dello stesso danneggiato, che sia di per sé idoneo a produrre l'evento lesivo. Il caso fortuito può, ad esempio, essere integrato dalle forti precipitazioni meteoriche che abbiano causato danni da infiltrazioni e macchie d'umidità alla proprietà individuale provenienti dal sovrastante lastrico solare, adibito a parcheggio condominiale, ma non per effetto della mal impermeabilizzazione o deterioramento del lastrico solare, causa di percolazioni di acqua piovana negli appartamenti sottostanti o per i danni causati da infiltrazioni di acqua meteorica dovute allo stato fatiscente delle facciate esterne del fabbricato od in generale, al cattivo stato di manutenzione dell'intero fabbricato (cfr. ex multis, Cass. n. 10898/2013).
Al riguardo va, infatti, precisato che il lastrico solare, così come il terrazzo di copertura anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini, CP_2 svolge essenzialmente una funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo della sua manutenzione e custodia, nonché quello di provvedere alle eventuali riparazioni o ricostruzioni, grava sul , che risponde ex art. 2051 c.c. dei danni che in ragione dell'omissione o CP_1 dell'insufficienza di tali attività siano derivati al singolo condomino o a terzi.
Individuate le coordinate normative ed ermeneutiche di riferimento, occorre verificare se, ed in che misura, gli assunti di responsabilità formulati dai ricorrenti nei confronti del resistente trovino riscontro alla luce delle risultanze probatorie.
Occorre all'uopo tener conto in primo luogo dell'esito dell'istruttoria e, specificamente, delle risultanze della relazione tecnico peritale a firma dell'ing. quale espletata in sede di consulenza Persona_2 tecnica preventiva di cui all' 696bis c.p.c., relazione che, per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice. Al riguardo, è appena il caso i precisare che, alla luce del citato art. 696-bis c.p.c., in caso di fallimento del tentativo di conciliazione ciascuna parte può chiedere – come è avvenuto nel caso di specie – che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito, da individuarsi come quello che presenti identità di parti ed abbia per oggetto gli stessi fatti e gli stessi diritti, ovvero diritti connessi e contrapposti, pagina 5 di 10 rispetto a quelli dedotti nel procedimento di consulenza preventiva. Ebbene, considerato che gli attori nel Per_ ricorso hanno chiesto l'acquisizione della relazione peritale redatta dall'ing. di e depositata Per_2 in data 27.2.2024 (a seguito del procedimento n.r.g. 13294/2023 promosso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c..) la predetta CTU è, dunque, da considerarsi pienamente utilizzabile per l'accertamento dei fatti di causa (cfr. in tal senso Cass. 6591/2016, secondo cui, quanto alle modalità di acquisizione della CTU, esse non devono necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale del giudice, essendo sufficiente esaminare la perizia e trarne elementi utili per la formazione del convincimento giudiziale).
Tanto premesso, si rileva che la perizia svolta sull'immobile e i luoghi per cui è causa ha evidenziato quanto segue:
• all'interno della “camera” -ambiente in cui sono presenti una camera da letto matrimoniale, con armadi e comodini- “nell'angolo in alto a sud-est, sono presenti tracce di pregresse infiltrazioni di acqua che hanno interessato sia l'angolo con la parete esterna a sud, sia l'intero spigolo parete-soffitto ad est. Le tracce, che si estendono anche con segni di colatura d'acqua, risultano ingiallite ed al tatto non sono risultate umide”;
• nel “ripostiglio”, rappresentato da un piccolo ambiente deposito, “sono risultate presenti tracce pregresse, così come già descritte per l'angolo est della camera”;
• nel “soggiorno”, si rileva che “nell'angolo a sud-ovest, vi sono una serie di tracce di pregresse infiltrazioni di acqua meteorica che hanno comportato il degrado dell'ultimo strato di intonaco (c.d. tonachina), nonché della tinteggiatura, per formazione di efflorescenze saline”;
• nella “cameretta” soppalcata, si è riscontrata “una estesa traccia di infiltrazioni sulla parete sud che ha comportato l'imbibimento della muratura in tufo, il degrado, il distacco e localmente la caduta dell'intonaco”, mentre, sul lato nord, “sono rilevabili ulteriori tracce di infiltrazioni che, però, sono limitate alla sola parete e che, al tatto, non sono risultate umide” (cfr. CTU in atti, pp. 7 e 8).
A seguito di accertamento strumentale, poi, il CTU accertava che:
• sulla parete ovest del soggiorno risultava una percentuale di umidità bassa, tra il 19 e il 17,5 %, quindi con assenza di acqua infiltratasi nella parete (cfr. CTU, p. 9);
• sulla parete sud rilevabile dalla quota della cameretta, le tracce di infiltrazioni risultavano fortemente umide (valori di umidità del 70,5%), mentre sull'opposto lato le tracce di infiltrazioni mostravano un valore di umidità inferiore al 15% quindi con assenza di fenomeni di infiltrazione attiva (pp. 10 e
11);
• sulla parete est della camera, si riscontravano valori di umidità inferiori al 15% e dunque assenza di acqua (p. 11).
In definitiva, il perito delineava quattro diverse zone danneggiate all'interno della proprietà dei e Parte_1 specificamente: tracce di infiltrazioni pregresse sulla parete ovest del soggiorno;
tracce di infiltrazioni attive pagina 6 di 10 sulla parete sud della cameretta;
tracce di infiltrazioni pregresse sulla parete nord della cameretta;
infine, tracce di infiltrazioni pregresse sulla parete est della camera.
Ebbene, per tutte e quattro le tracce di infiltrazioni, il CTU riconduceva la responsabilità al : le CP_1 infiltrazioni pregresse risultavano da una soluzione di continuità tra le guaine poste sul lastrico solare condominiale;
quelle attive, invece, derivavano da un difetto di continuità tra le suddette guaine e l'innesto pluviale (cfr. CTU p. 14).
Il consulente chiariva, inoltre, che il aveva sì effettuato interventi “tampone” successivamente CP_1 alle manifestazioni infiltrative, ma che tali interventi, pur risultando allo stato efficaci, presentavano già alcuni primi punti di scollamento e, dunque, non potevano essere considerati risolutivi.
Pertanto, l'ing. riteneva necessario intervenire sulle strutture impermeabilizzanti poste sulla Per_4 copertura dello stabile condominiale, viste le cattive condizioni di conservazione della guaina, e indicava analiticamente le attività da compiere per l'eliminazione delle relative cause (cfr. CTU p. 16) e per il ripristino dello status quo ante dei vari ambienti dell'appartamento di proprietà dei ricorrenti (p. 17): per questi ultimi, il tecnico redigeva computo metrico dettagliato, in cui individuava le opere da effettuare e, utilizzando il prezzario delle OO. PP. della 2023 nonché applicando una maggiorazione Controparte_3 del 20% atteso il “gap” esistente tra i prezzi praticati nelle opere “pubbliche” (di cui alla Tariffa adoperata)
e quelle “private” di cui al caso di specie, determinava un totale di € 12.915,08 oltre IVA.
In conclusione, dalla perizia di ufficio è emerso che l'appartamento di proprietà dei ricorrenti subiva danni a causa di infiltrazioni per un importo di € 12.915,08, oltre IVA.
Non venivano stimati, invece, danni da “lucro cessante” o da mancato godimento, in quanto non oggetto dei quesiti;
tuttavia, il CTU riferiva che per la locazione di un immobile similare a quello oggetto di perizia, era necessario un importo variabile tra i 550,00 ed i 600,00 € mensili.
Alla luce di quanto sopra esposto, atteso che il non ha dato alcuna prova del caso fortuito al CP_1 fine di escludere la sua responsabilità, deve quindi ritenersi provato il nesso di causalità tra il danno sofferto da parte ricorrente e la omessa manutenzione del lastrico solare Pertanto, accertata la CP_2 responsabilità del ex art 2051 c.c. nella produzione dell'evento dannoso, lo stesso va CP_1 condannato al pagamento della somma necessaria al ripristino dello stato dei luoghi oggetto dell'evento dannoso, per la somma individuata nel computo metrico estimativo allegato alla CTU (allegato “F” alla
CTU) dell'ing. . Persona_5
Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno per mancata percezione dei canoni locatizi, si osserva, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il danno risarcibile a titolo di lucro cessante coincide con differenza tra il valore del patrimonio del danneggiato rilevato in seguito pagina 7 di 10 al fatto illecito e l'incremento patrimoniale che invece sarebbe conseguito se il fatto dannoso non si fosse verificato. Non può trattarsi, tuttavia, di una generica e astratta possibilità di lucro – allegata in riferimento ad un piano meramente ipotetico – bensì deve essere individuata una situazione concreta che consenta di ritenere anche quantitativamente fondata ed attendibile quella determinata possibilità di guadagno per il creditore-danneggiato (cfr. Cass. n. 8482/2020).
Ne deriva che, in tema di risarcimento del danno da lucro cessante, sul danneggiato grava l'onere probatorio relativo agli elementi costitutivi del danno, alla sussistenza del nesso causale e alla precisa determinazione del quantum debeatur consistente nelle conseguenze dannose concretamente patite, con riguardo alle quali va evidenziato che in mancanza di specifica allegazione della parte sarebbe precluso al giudice il potere di quantificazione in via equitativa di cui all'art. 1226 c.c., poiché tale norma da intendersi riferita soltanto al diverso caso in cui il danno patrimoniale non possa essere provato nel suo preciso ammontare (cfr. Cass. 21988/2019).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria (cfr. Cass. Sez. un., 15 novembre 2022, n. 33645; conforme Cass., Sez. un., n. 576 del 2008), dal momento che la perdita subita e il mancato guadagno di cui all'art. 1223 c.c. non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056 c.c. Ne consegue che non può trovare accoglimento nell'ordinamento il concetto di danno in re ipsa, per la assorbente ragione che esso snatura la funzione del risarcimento, il quale verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un pregiudizio patito, ma quale pena privata per un comportamento lesivo (cfr. Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, n.
26972); vale a dire che esso avrebbe la valenza di danno punitivo fuori delle condizioni previste da Cass.,
Sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, che ritiene compatibile una tale figura con l'ordinamento giuridico a condizione che vi sia una previsione normativa in tal senso, in ossequio all'art. 23 Cost.
Con particolare riguardo alla fattispecie in esame, va dunque osservato che per conseguire il risarcimento dei danni il locatore-danneggiato non può semplicemente limitarsi a lamentare il mancato pagamento dei canoni che gli sarebbero spettati fino alla data di scadenza del contratto di locazione, ma deve fornire la prova di essersi — coerentemente con i principi di correttezza e buona fede che devono trovare applicazione anche nella fase che segue la formale risoluzione degli effetti del negozio — diligentemente attivato, non appena ottenuta la riconsegna dell'immobile, per reimmetterlo nuovamente sul mercato (cfr.
Cass. sez.un. 4892/2025). Nell'ipotesi di infiltrazioni di acqua derivanti da una parte comune di edificio condominiale, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può perciò definirsi in re ipsa, nel limitato significato di danno normalmente e/o presuntivamente inerente al pregiudizio dell'impossibilità stessa di disporre del bene o di goderne, senza tuttavia che tale ricostruzione faccia venir meno l'onere per il danneggiato di allegare e provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende pagina 8 di 10 il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile,
l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione
(cfr. Cass. n. 21835/2020).
Tanto premesso, nel caso in esame non si evincono dalle allegazioni di parte ricorrente fatti dai quali possa inferirsi, anche presuntivamente, l'esistenza di un danno da lucro cessante per mancata locazione dell'immobile danneggiato. Deve anzi osservarsi come parte ricorrente non abbia allegato né conseguentemente dimostrato in base a quali circostanze l'entità del fenomeno infiltrativo avrebbe reso impossibile il godimento diretto o indiretto dell'immobile. Peraltro, rispetto a questo ultimo profilo, non è stata nemmeno dimostrata l'esistenza del precedente rapporto locatizio (solamente allegato), né tantomeno il fatto che lo stesso sarebbe venuto meno a causa delle lamentate infiltrazioni.
La domanda di risarcimento del danno da lucro cessante per mancata locazione del bene appare, dunque, infondata e va rigettata in virtù dei suddetti rilievi.
Ciò posto, sulle somme riconosciute decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0.5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.
Sempre in relazione agli interessi, si osserva come secondo la giurisprudenza di legittimità la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi «in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni» (cfr. Cass. n. 61/2023; nello stesso senso v. anche
Cass. n. 25308/2023). pagina 9 di 10 In merito alle spese di lite, si statuisce come segue secondo la soccombenza, in applicazione della seconda fascia della tabella n. 9 del decreto ministeriale n. 55/2014 (procedimenti di istruzione preventiva) e della terza fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione davanti al Tribunale), con esclusione della fase istruttoria non essendo stata espletata nel giudizio di merito, con decurtazione del 30% sul totale stante l'assenza di questioni di complessità giuridica.
Le spese di CTU vengono poste in modo definitivo a carico di parte resistente.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziandosi sulla causa promossa come in narrativa così dispone:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda di e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto condanna il alla via colonnello Lahalle n. 25, al compimento delle opere per Controparte_4
l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni indicate nella CTU, nonché al pagamento in favore di parte ricorrente di € 12.915,08 oltre IVA, per i lavori di ripristino dello stato dei luoghi, ciò oltre interessi legali al tasso dello 0,50% dalla data della domanda e fino al soddisfo;
su tali somme decorrono, altresì, interessi legali ex art. 1284 c. 4 dalla data della domanda fino al soddisfo;
- Rigetta le altre domande attoree;
- Condanna il alla via colonnello Lahalle n. 25, al pagamento delle spese di lite Controparte_4 in favore di parte ricorrente;
spese che liquida in € 4.013,80 per compensi professionali oltre spese generali al 15% Iva e Cpa come per legge;
- Spese di CTU definitivamente a carico del alla via colonnello Lahalle n. 25. Controparte_4
Napoli, 15/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6163/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Ciro Gagliardi, presso il cui studio in C.F._2
Napoli al c.so Meridionale elettivamente domiciliati;
ATTORI
Contro
sito in Napoli (CF Controparte_1
), rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto dall'avv. Francesco P.IVA_1
Amato, presso il cui studio in Nola alla via De Sena elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di discussione del 23.06.2025
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.03.2024, e , proprietari di un Parte_1 Parte_2 immobile ad uso abitativo sito in Napoli alla via Colonnello Lahalle n. 35 quarto piano, convenivano in giudizio il presso cui insisteva l'appartamento. CP_1
I ricorrenti deducevano la responsabilità del convenuto per danni provocati all'immobile di loro proprietà da un ingente fenomeno infiltrativo lungo la parete perimetrale lato strada (via Col. Lahalle) e i soffitti dell'appartamento, fenomeno proveniente dal sovrastante terrazzo di copertura i proprietari CP_2
pagina 1 di 10 dell'immobile asserivano che tali fenomeni sarebbero stati causati da un difetto di manutenzione imputabile al convenuto e chiedevano condannarsi dello stesso al risarcimento per tutti i danni CP_1 asseritamente subiti ed al pagamento delle spese di giudizio;
chiedevano inoltre al Tribunale di ordinare l'esecuzione delle opere necessarie, assumendo i provvedimenti di coercizione indiretta di cui all'art. 614 bis c.p.c.
Più in particolare, in sede di ricorso, parte attrice deduceva che:
• I ricorrenti erano proprietari di immobile ad uso abitativo sito in Napoli alla via Colonnello
Lahalle n. 35 quarto piano (identificato in catasto alla Sez. Vic foglio 4 Part. 308 sub. 12, cat. A4 classe 7 vani 4,50 r.c. 244,03);
• detto immobile risultava interessato da ingenti infiltrazioni che interessavano la parete perimetrale lato strada (via Col. Lahalle) e i soffitti dell'appartamento, provenienti dal sovrastante terrazzo di copertura condominiale;
tali danni si aggravavano nel tempo, determinando pericolo di caduta di stucchi ed intonaci e rendono oltremodo insalubre l'abitabilità del sito, tenendo un tasso di umidità del tutto intollerabile (cfr. reperti fotografici in atti);
• l'eziologia di tali fenomeni risaliva al periodo immediatamente antecedente la pandemia di
Covid-19, in quanto nel mese di dicembre dell'anno 2019, su incarico dei ricorrenti, il CTP arch. redigeva una relazione stragiudiziale (allegata al ricorso), da cui risultava che tali Persona_1 infiltrazioni erano collegate al pessimo stato manutentivo del terrazzo di copertura del fabbricato;
• i ricorrenti avevano sollecitato più volte l'amministratore di condominio ad effettuare la manutenzione necessaria (cfr. la corrispondenza in atti) e quest'ultimo, odierno resistente, reiteratamente adduceva generiche disponibilità alla risoluzione della questione senza mai ottemperare a tanto;
• con ricorso del 15/6/2023, iscritto al n.r.g. 13294/2023, i ricorrenti avevano chiesto ed ottenuto che si svolgesse attività di istruzione preventiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 696 e 696 bis c.p.c. Con il contraddittorio del convenuto, detta attività veniva CP_1 svolta a cura di ausiliario nominato dal Tribunale nella persona dell'ing. e si Persona_2 era esaurita con il deposito della relazione peritale in risposta ai quesiti postigli dal Giudice di quel procedimento, in data 27/2/2024 (cfr. CTU, allegata al ricorso): in seno alla relazione il consulente individuava le fonti eziologiche dei danni, imputabili direttamente al convenuto
, e prescriveva le opere da svolgersi per rimuoverle, quantificando i costi di CP_1 ripristino dell'unità abitativa e determinando la durata delle opere da effettuare;
pagina 2 di 10 • dalla CTU emergeva altresì che l'unità immobiliare non era utilizzata, stante la circostanza che un precedente conduttore aveva risolto il rapporto in funzione della condizione di ridotta fruibilità della cosa locata e che tale l'immobile non poteva essere collocato sul mercato delle locazioni attesa la condizione nella quale versava, quantomeno sino alla rimozione delle cause delle infiltrazioni che lo affliggono: i ricorrenti, dunque, asserivano di patire un danno emergente, pari ad almeno €. 700,00 per ciascun mese, con decorrenza dalla denunzia espressa al condominio dall'aprile 2021.
Sulla base di tali premesse in fatto, i ricorrenti deducevano la responsabilità del e CP_1 chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
• ordinare, ai sensi del II co. della norma richiamata, la comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, ordinare l'assunzione a questi atti degli atti del procedimento di istruzione preventiva iscritto al n.r.g. 13294/2023 ed a seguito di tanto ordinare al convenuto l'esecuzione CP_1 delle opere descritte nella relazione peritale assunta agli atti del procedimento di A.T.P., assumendo i provvedimenti di coercizione indiretta di cui all'art. 614 bis c.p.c. mediante la liquidazione di una indennità periodica per il ritardo;
• condannare il convenuto al risarcimento del danno emergente come determinato dal c.t.u. in sede di istruzione preventiva salvo aggravamenti che possano determinarsi nelle more del giudizio;
• Condannare il convenuto al risarcimento del danno da lucro cessante come determinato in premessa;
• Condannare il convenuto al pagamento delle spese del procedimento di A.T.P. in termini di compensi del c.t.p. di quelli del c.t.u. e del sottoscritto procuratore;
• Condannare esso convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento.
Con comparsa del 02.10.2024, si costituiva in giudizio il sito in Napoli alla via Colonnello CP_1
Lahalle n. 25, chiedendo il rigetto del ricorso. Nel merito, argomentando sulla base della CTP a firma del geom. (allegata alla comparsa di risposta), il convenuto affermava l'assenza di qualsivoglia Persona_3 comportamento negligente ad esso imputabile rilevando, in primo luogo, una corresponsabilità degli attori,
i quali avrebbero effettuato opere sulla zona soppalcata, così occultando il fenomeno infiltrativo in atto, che sarebbe stato reso visibile solo ad avvenuta saturazione sia dell'intonaco che del pannello;
inoltre, tale comportamento avrebbe avuto come effetto quello di trasmettere le infiltrazioni, per induzione, alle condominiali strutture portanti in muratura tufacea. Relativamente ai danni derivanti dalle acque pluviali, il convenuto asseriva di essere prontamente intervenuto, già nell'anno 2021, con risolutivi lavori di pagina 3 di 10 manutenzione. Il Condominio concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda del ricorrente, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
La causa veniva rinviata all'udienza del 23.06.2025 per la precisazione delle conclusioni ed in tale udienza, raccolte le conclusioni delle parti, il Giudice pronunciava la seguente sentenza resa ex art
281 sexies .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In mancanza di questioni preliminari da risolvere giova procedere ad un inquadramento preliminare della vicenda sottesa alla presente controversia.
Viene in rilievo una responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e precisamente per infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura condominiale. La norma anzidetta trova applicazione anche nel regime del condominio degli edifici dove l'ente, in veste di custode dei beni e dei servizi comuni, è tenuto ex artt. 1130 co.1 n.4 e 1135 co.1 n.4 c.c. a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell'edificio affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo conseguentemente dei danni da queste cagionati sia a terzi che agli stessi condomini (cfr. Cass.
35027/2023).
Sulla natura della responsabilità per danni da cose in custodia le Sezioni Unite hanno statuito che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cass. SS. UU. 20943/2022). Il fondamento della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. dev'essere, dunque, individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Ne consegue che, in tema di risarcimento del danno causato da infiltrazioni, perché sorga una responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., , è allora necessario e sufficiente che l'attore fornisca la prova di una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (infiltrazioni), il quale risulti riconducibile ad una anomalia, originaria o sopravvenuta, nella struttura e nel funzionamento dei beni comuni, nonché l'esistenza di un effettivo potere fisico su tali beni da parte del CP_1 custode, sul quale incombe il dovere di vigilare e di mantenerne il controllo degli stessi onde evitare che producano danni alle proprietà esclusive dei condomini. In particolare, il condomino- danneggiato deve allegare e provare la natura condominiale del bene e la sussistenza del nesso pagina 4 di 10 eziologico tra l'intrinseca dinamicità della res e l'evento lesivo arrecato al proprio bene in proprietà esclusiva, mentre sul grava la prova liberatoria consistente nell'individuazione di un CP_1 fattore esterno (caso fortuito, fatto del terzo, forza maggiore), idoneo ad interrompere il nesso causale. Al riguardo, è opportuno precisare che per aversi il caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta, avente carattere di imprevedibilità e incontrollabilità, da sola sufficiente a determinare il prodursi dell'evento dannoso (cfr. ex multis, Cass. 5658/2010). Tra i fattori aventi efficacia scriminante rientra anche il fatto del terzo, o dello stesso danneggiato, che sia di per sé idoneo a produrre l'evento lesivo. Il caso fortuito può, ad esempio, essere integrato dalle forti precipitazioni meteoriche che abbiano causato danni da infiltrazioni e macchie d'umidità alla proprietà individuale provenienti dal sovrastante lastrico solare, adibito a parcheggio condominiale, ma non per effetto della mal impermeabilizzazione o deterioramento del lastrico solare, causa di percolazioni di acqua piovana negli appartamenti sottostanti o per i danni causati da infiltrazioni di acqua meteorica dovute allo stato fatiscente delle facciate esterne del fabbricato od in generale, al cattivo stato di manutenzione dell'intero fabbricato (cfr. ex multis, Cass. n. 10898/2013).
Al riguardo va, infatti, precisato che il lastrico solare, così come il terrazzo di copertura anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini, CP_2 svolge essenzialmente una funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo della sua manutenzione e custodia, nonché quello di provvedere alle eventuali riparazioni o ricostruzioni, grava sul , che risponde ex art. 2051 c.c. dei danni che in ragione dell'omissione o CP_1 dell'insufficienza di tali attività siano derivati al singolo condomino o a terzi.
Individuate le coordinate normative ed ermeneutiche di riferimento, occorre verificare se, ed in che misura, gli assunti di responsabilità formulati dai ricorrenti nei confronti del resistente trovino riscontro alla luce delle risultanze probatorie.
Occorre all'uopo tener conto in primo luogo dell'esito dell'istruttoria e, specificamente, delle risultanze della relazione tecnico peritale a firma dell'ing. quale espletata in sede di consulenza Persona_2 tecnica preventiva di cui all' 696bis c.p.c., relazione che, per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice. Al riguardo, è appena il caso i precisare che, alla luce del citato art. 696-bis c.p.c., in caso di fallimento del tentativo di conciliazione ciascuna parte può chiedere – come è avvenuto nel caso di specie – che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito, da individuarsi come quello che presenti identità di parti ed abbia per oggetto gli stessi fatti e gli stessi diritti, ovvero diritti connessi e contrapposti, pagina 5 di 10 rispetto a quelli dedotti nel procedimento di consulenza preventiva. Ebbene, considerato che gli attori nel Per_ ricorso hanno chiesto l'acquisizione della relazione peritale redatta dall'ing. di e depositata Per_2 in data 27.2.2024 (a seguito del procedimento n.r.g. 13294/2023 promosso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c..) la predetta CTU è, dunque, da considerarsi pienamente utilizzabile per l'accertamento dei fatti di causa (cfr. in tal senso Cass. 6591/2016, secondo cui, quanto alle modalità di acquisizione della CTU, esse non devono necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale del giudice, essendo sufficiente esaminare la perizia e trarne elementi utili per la formazione del convincimento giudiziale).
Tanto premesso, si rileva che la perizia svolta sull'immobile e i luoghi per cui è causa ha evidenziato quanto segue:
• all'interno della “camera” -ambiente in cui sono presenti una camera da letto matrimoniale, con armadi e comodini- “nell'angolo in alto a sud-est, sono presenti tracce di pregresse infiltrazioni di acqua che hanno interessato sia l'angolo con la parete esterna a sud, sia l'intero spigolo parete-soffitto ad est. Le tracce, che si estendono anche con segni di colatura d'acqua, risultano ingiallite ed al tatto non sono risultate umide”;
• nel “ripostiglio”, rappresentato da un piccolo ambiente deposito, “sono risultate presenti tracce pregresse, così come già descritte per l'angolo est della camera”;
• nel “soggiorno”, si rileva che “nell'angolo a sud-ovest, vi sono una serie di tracce di pregresse infiltrazioni di acqua meteorica che hanno comportato il degrado dell'ultimo strato di intonaco (c.d. tonachina), nonché della tinteggiatura, per formazione di efflorescenze saline”;
• nella “cameretta” soppalcata, si è riscontrata “una estesa traccia di infiltrazioni sulla parete sud che ha comportato l'imbibimento della muratura in tufo, il degrado, il distacco e localmente la caduta dell'intonaco”, mentre, sul lato nord, “sono rilevabili ulteriori tracce di infiltrazioni che, però, sono limitate alla sola parete e che, al tatto, non sono risultate umide” (cfr. CTU in atti, pp. 7 e 8).
A seguito di accertamento strumentale, poi, il CTU accertava che:
• sulla parete ovest del soggiorno risultava una percentuale di umidità bassa, tra il 19 e il 17,5 %, quindi con assenza di acqua infiltratasi nella parete (cfr. CTU, p. 9);
• sulla parete sud rilevabile dalla quota della cameretta, le tracce di infiltrazioni risultavano fortemente umide (valori di umidità del 70,5%), mentre sull'opposto lato le tracce di infiltrazioni mostravano un valore di umidità inferiore al 15% quindi con assenza di fenomeni di infiltrazione attiva (pp. 10 e
11);
• sulla parete est della camera, si riscontravano valori di umidità inferiori al 15% e dunque assenza di acqua (p. 11).
In definitiva, il perito delineava quattro diverse zone danneggiate all'interno della proprietà dei e Parte_1 specificamente: tracce di infiltrazioni pregresse sulla parete ovest del soggiorno;
tracce di infiltrazioni attive pagina 6 di 10 sulla parete sud della cameretta;
tracce di infiltrazioni pregresse sulla parete nord della cameretta;
infine, tracce di infiltrazioni pregresse sulla parete est della camera.
Ebbene, per tutte e quattro le tracce di infiltrazioni, il CTU riconduceva la responsabilità al : le CP_1 infiltrazioni pregresse risultavano da una soluzione di continuità tra le guaine poste sul lastrico solare condominiale;
quelle attive, invece, derivavano da un difetto di continuità tra le suddette guaine e l'innesto pluviale (cfr. CTU p. 14).
Il consulente chiariva, inoltre, che il aveva sì effettuato interventi “tampone” successivamente CP_1 alle manifestazioni infiltrative, ma che tali interventi, pur risultando allo stato efficaci, presentavano già alcuni primi punti di scollamento e, dunque, non potevano essere considerati risolutivi.
Pertanto, l'ing. riteneva necessario intervenire sulle strutture impermeabilizzanti poste sulla Per_4 copertura dello stabile condominiale, viste le cattive condizioni di conservazione della guaina, e indicava analiticamente le attività da compiere per l'eliminazione delle relative cause (cfr. CTU p. 16) e per il ripristino dello status quo ante dei vari ambienti dell'appartamento di proprietà dei ricorrenti (p. 17): per questi ultimi, il tecnico redigeva computo metrico dettagliato, in cui individuava le opere da effettuare e, utilizzando il prezzario delle OO. PP. della 2023 nonché applicando una maggiorazione Controparte_3 del 20% atteso il “gap” esistente tra i prezzi praticati nelle opere “pubbliche” (di cui alla Tariffa adoperata)
e quelle “private” di cui al caso di specie, determinava un totale di € 12.915,08 oltre IVA.
In conclusione, dalla perizia di ufficio è emerso che l'appartamento di proprietà dei ricorrenti subiva danni a causa di infiltrazioni per un importo di € 12.915,08, oltre IVA.
Non venivano stimati, invece, danni da “lucro cessante” o da mancato godimento, in quanto non oggetto dei quesiti;
tuttavia, il CTU riferiva che per la locazione di un immobile similare a quello oggetto di perizia, era necessario un importo variabile tra i 550,00 ed i 600,00 € mensili.
Alla luce di quanto sopra esposto, atteso che il non ha dato alcuna prova del caso fortuito al CP_1 fine di escludere la sua responsabilità, deve quindi ritenersi provato il nesso di causalità tra il danno sofferto da parte ricorrente e la omessa manutenzione del lastrico solare Pertanto, accertata la CP_2 responsabilità del ex art 2051 c.c. nella produzione dell'evento dannoso, lo stesso va CP_1 condannato al pagamento della somma necessaria al ripristino dello stato dei luoghi oggetto dell'evento dannoso, per la somma individuata nel computo metrico estimativo allegato alla CTU (allegato “F” alla
CTU) dell'ing. . Persona_5
Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno per mancata percezione dei canoni locatizi, si osserva, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il danno risarcibile a titolo di lucro cessante coincide con differenza tra il valore del patrimonio del danneggiato rilevato in seguito pagina 7 di 10 al fatto illecito e l'incremento patrimoniale che invece sarebbe conseguito se il fatto dannoso non si fosse verificato. Non può trattarsi, tuttavia, di una generica e astratta possibilità di lucro – allegata in riferimento ad un piano meramente ipotetico – bensì deve essere individuata una situazione concreta che consenta di ritenere anche quantitativamente fondata ed attendibile quella determinata possibilità di guadagno per il creditore-danneggiato (cfr. Cass. n. 8482/2020).
Ne deriva che, in tema di risarcimento del danno da lucro cessante, sul danneggiato grava l'onere probatorio relativo agli elementi costitutivi del danno, alla sussistenza del nesso causale e alla precisa determinazione del quantum debeatur consistente nelle conseguenze dannose concretamente patite, con riguardo alle quali va evidenziato che in mancanza di specifica allegazione della parte sarebbe precluso al giudice il potere di quantificazione in via equitativa di cui all'art. 1226 c.c., poiché tale norma da intendersi riferita soltanto al diverso caso in cui il danno patrimoniale non possa essere provato nel suo preciso ammontare (cfr. Cass. 21988/2019).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria (cfr. Cass. Sez. un., 15 novembre 2022, n. 33645; conforme Cass., Sez. un., n. 576 del 2008), dal momento che la perdita subita e il mancato guadagno di cui all'art. 1223 c.c. non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056 c.c. Ne consegue che non può trovare accoglimento nell'ordinamento il concetto di danno in re ipsa, per la assorbente ragione che esso snatura la funzione del risarcimento, il quale verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un pregiudizio patito, ma quale pena privata per un comportamento lesivo (cfr. Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, n.
26972); vale a dire che esso avrebbe la valenza di danno punitivo fuori delle condizioni previste da Cass.,
Sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, che ritiene compatibile una tale figura con l'ordinamento giuridico a condizione che vi sia una previsione normativa in tal senso, in ossequio all'art. 23 Cost.
Con particolare riguardo alla fattispecie in esame, va dunque osservato che per conseguire il risarcimento dei danni il locatore-danneggiato non può semplicemente limitarsi a lamentare il mancato pagamento dei canoni che gli sarebbero spettati fino alla data di scadenza del contratto di locazione, ma deve fornire la prova di essersi — coerentemente con i principi di correttezza e buona fede che devono trovare applicazione anche nella fase che segue la formale risoluzione degli effetti del negozio — diligentemente attivato, non appena ottenuta la riconsegna dell'immobile, per reimmetterlo nuovamente sul mercato (cfr.
Cass. sez.un. 4892/2025). Nell'ipotesi di infiltrazioni di acqua derivanti da una parte comune di edificio condominiale, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può perciò definirsi in re ipsa, nel limitato significato di danno normalmente e/o presuntivamente inerente al pregiudizio dell'impossibilità stessa di disporre del bene o di goderne, senza tuttavia che tale ricostruzione faccia venir meno l'onere per il danneggiato di allegare e provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende pagina 8 di 10 il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile,
l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione
(cfr. Cass. n. 21835/2020).
Tanto premesso, nel caso in esame non si evincono dalle allegazioni di parte ricorrente fatti dai quali possa inferirsi, anche presuntivamente, l'esistenza di un danno da lucro cessante per mancata locazione dell'immobile danneggiato. Deve anzi osservarsi come parte ricorrente non abbia allegato né conseguentemente dimostrato in base a quali circostanze l'entità del fenomeno infiltrativo avrebbe reso impossibile il godimento diretto o indiretto dell'immobile. Peraltro, rispetto a questo ultimo profilo, non è stata nemmeno dimostrata l'esistenza del precedente rapporto locatizio (solamente allegato), né tantomeno il fatto che lo stesso sarebbe venuto meno a causa delle lamentate infiltrazioni.
La domanda di risarcimento del danno da lucro cessante per mancata locazione del bene appare, dunque, infondata e va rigettata in virtù dei suddetti rilievi.
Ciò posto, sulle somme riconosciute decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0.5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.
Sempre in relazione agli interessi, si osserva come secondo la giurisprudenza di legittimità la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi «in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni» (cfr. Cass. n. 61/2023; nello stesso senso v. anche
Cass. n. 25308/2023). pagina 9 di 10 In merito alle spese di lite, si statuisce come segue secondo la soccombenza, in applicazione della seconda fascia della tabella n. 9 del decreto ministeriale n. 55/2014 (procedimenti di istruzione preventiva) e della terza fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione davanti al Tribunale), con esclusione della fase istruttoria non essendo stata espletata nel giudizio di merito, con decurtazione del 30% sul totale stante l'assenza di questioni di complessità giuridica.
Le spese di CTU vengono poste in modo definitivo a carico di parte resistente.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziandosi sulla causa promossa come in narrativa così dispone:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda di e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto condanna il alla via colonnello Lahalle n. 25, al compimento delle opere per Controparte_4
l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni indicate nella CTU, nonché al pagamento in favore di parte ricorrente di € 12.915,08 oltre IVA, per i lavori di ripristino dello stato dei luoghi, ciò oltre interessi legali al tasso dello 0,50% dalla data della domanda e fino al soddisfo;
su tali somme decorrono, altresì, interessi legali ex art. 1284 c. 4 dalla data della domanda fino al soddisfo;
- Rigetta le altre domande attoree;
- Condanna il alla via colonnello Lahalle n. 25, al pagamento delle spese di lite Controparte_4 in favore di parte ricorrente;
spese che liquida in € 4.013,80 per compensi professionali oltre spese generali al 15% Iva e Cpa come per legge;
- Spese di CTU definitivamente a carico del alla via colonnello Lahalle n. 25. Controparte_4
Napoli, 15/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
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