Articolo 538 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 537Articolo 539
Versione
12 maggio 1963
Art. 538. Le entrate ordinarie e straordinarie dello
Stato, accertate nell'esercizio finanziario
1947-48, per la competenza propria dell'eser-
cizio stesso, sono stabilite, quali risultano
dalla predetta deliberazione della Corte dei
conti del 9 gennaio 1953, in ................. L. 991.140.461.484,87 delle quali furono riscosse .................. " 824.392.987.486,30
------------------ e rimasero da riscuotere ..................... L. 166.747.473.998,57
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963