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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/05/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. Mario Samperi Presidente
dott. ssa Rossella Busacca Giudice
dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 536/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] c.f. e Parte_1 C.F._1
residente in Gioiosa Marea, Fraz. S. Giorgio, elettivamente domiciliata in Messina, via
Ghibellina, n. 48 presso lo Studio professionale dell'avv. Sara Marino Merlo, giusta procura in atti;
-Ricorrente
E
nato Patti il 2.02.1987, residente in [...]C/da Controparte_1
Saliceto N^ 50, c.f. , rappresentato e difeso, per procura in atti CodiceFiscale_2
dall'avv. Gabriele BUTTÒ, giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale coniugi.
1 FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio con – Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gioiosa Marea, atto n. 2, parte II, seria A, Volume 1, anno 2007, Uff. n.2 – che dalla loro unione sono nati tre figli,
il 05.07.2007, il 19.02.2013 e il 19.12.2014 Per_1 Persona_2 Persona_3
che, successivamente, la convivenza era divenuta intollerabile a causa della condotta posta in essere dal marito, ha chiesto la separazione con addebito, l'affidamento congiunto della prole con collocazione presso di lei, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa familiare e un contributo per il mantenimento suo e dei figli, ancora minorenni.
, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di Persona_3
separazione affermando, altresì, di avere raggiunto un accordo con la ricorrente sulle altre domande avanzate in ricorso.
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali la domanda avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi è meritevole di accoglimento.
Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
Nel caso di specie, le parti hanno manifestato la volontà di volersi separare;
peraltro le parti da tempo vivono separati, circostanza questa che testimonia che è venuta meno la comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento dell'istituto di matrimonio.
È allora evidente che il rapporto tra i coniugi è ormai obiettivamente privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio.
La separazione presuppone solo l'accertamento di un'oggettiva crisi del rapporto matrimoniale, tale da rendere la convivenza intollerabile, come nel caso di specie.
2 Sulla base di quanto esposto la domanda di separazione avanzata dalla ricorrente ed accettata dal resistente nella comparsa di risposta è meritevole di accoglimento.
Con riferimento alle altre domande le parti hanno affermato di avere raggiunto un accordo chiedendo la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale.
Il Collegio osservato che condizioni della separazione concordate tra le parti, per come indicate nell'accordo sottoscritto e depositato il 22.4.2025, non si pongono in contrasto né con gli interessi della prole né con le norme imperative, dispone che le stesse vengano recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 536/2024 R.G. così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
dispone che le condizioni della separazione siano regolamentate secondo le condizioni concordate dalle parti di cui alla scrittura privata depositata il 22.4.2025; compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 5.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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