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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/12/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 22055/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
IA ER IC
ANDREA MARCHESI IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 22055/2025 promossa da:
(c.f. con l'avv. LAURA ANTONIOLI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. con l'avv. FAUSTA RUZZENENTI Parte_2 C.F._2 RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27/11/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“ 1) Dichiararsi la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], coniugatisi in Desenzano del Garda (BS) in data 25 maggio 1996, con atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Desenzano del Garda (BS) al numero 19, parte 1, anno 1996, autorizzando gli stessi a vivere separati, osservando mutuo rispetto.
2) Ordinarsi al competente ufficiale di Stato Civile di provvedere, a margine dell'atto di matrimonio, all'annotazione dell'emananda sentenza, cui le parti dichiarano sin d'ora di fare acquiescenza.
3) Il sig. , pur mantenendo intatti i propri diritti dominicali derivanti dalla comproprietà Parte_1 dell'abitazione coniugale, sita in Remedello (BS), Via Silvio Pellico n. 58, si trasferirà in altra abitazione non appena avrà reperito idonea sistemazione. Fino a tale momento, entrambi i coniugi potranno abitare l'immobile comune, ciascuno nel rispetto dei diritti dell'altro. La sig.ra potrà continuare ad abitare l'immobile anche successivamente al Parte_2 trasferimento del marito, senza che ciò comporti alcuna limitazione o pregiudizio ai diritti di proprietà del sig.
sull'immobile medesimo. Il sig. quando lascerà la casa, consegnerà alla moglie, Parte_1 Parte_1 chiavi e telecomando dell'abitazione.
4) Fino alla pronuncia di divorzio, il sig. contribuirà alle spese di gestione della casa coniugale in Parte_1
Remedello (BS), mediante versamento alla sig.ra entro il giorno 15 del mese, di un contributo Parte_2 spese mensile di euro 1.100,00 (millecento/00), con decorrenza dal mese di dicembre 2025 e sino al mese di pronuncia della sentenza di divorzio, con automatica cessazione dopo tale mensilità, oltre che provvedendo direttamente al pagamento delle utenze di luce, acqua, gas e TARI, mentre ogni altra spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene sarà a esclusivo carico della sig.ra a far data dalla Parte_2 sottoscrizione del presente ricorso. Sempre fino alla pronuncia di divorzio, il sig. provvederà, altresì, Parte_1 al pagamento del bollo e dell'assicurazione RCA del veicolo Mercedes targato FM011EC in uso alla sig.ra
Parte_2
5) L'automobile Mercedes in uso ed intestata alla sig.ra resterà a lei assegnata, mentre l'automobile Parte_2
Fiesta e la motocicletta Ducati in uso ed intestate al sig. resteranno assegnate a lui. Parte_1
6) Il debito nei confronti dell'INPS resterà definitivamente a carico della sig.ra che ne Parte_2 assume ogni onere e responsabilità.
7) Spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 25/05/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di DESENZANO DEL GARDA, BS (atto n. 19, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza. Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente est.
HE PO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
IA ER IC
ANDREA MARCHESI IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 22055/2025 promossa da:
(c.f. con l'avv. LAURA ANTONIOLI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. con l'avv. FAUSTA RUZZENENTI Parte_2 C.F._2 RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27/11/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“ 1) Dichiararsi la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], coniugatisi in Desenzano del Garda (BS) in data 25 maggio 1996, con atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Desenzano del Garda (BS) al numero 19, parte 1, anno 1996, autorizzando gli stessi a vivere separati, osservando mutuo rispetto.
2) Ordinarsi al competente ufficiale di Stato Civile di provvedere, a margine dell'atto di matrimonio, all'annotazione dell'emananda sentenza, cui le parti dichiarano sin d'ora di fare acquiescenza.
3) Il sig. , pur mantenendo intatti i propri diritti dominicali derivanti dalla comproprietà Parte_1 dell'abitazione coniugale, sita in Remedello (BS), Via Silvio Pellico n. 58, si trasferirà in altra abitazione non appena avrà reperito idonea sistemazione. Fino a tale momento, entrambi i coniugi potranno abitare l'immobile comune, ciascuno nel rispetto dei diritti dell'altro. La sig.ra potrà continuare ad abitare l'immobile anche successivamente al Parte_2 trasferimento del marito, senza che ciò comporti alcuna limitazione o pregiudizio ai diritti di proprietà del sig.
sull'immobile medesimo. Il sig. quando lascerà la casa, consegnerà alla moglie, Parte_1 Parte_1 chiavi e telecomando dell'abitazione.
4) Fino alla pronuncia di divorzio, il sig. contribuirà alle spese di gestione della casa coniugale in Parte_1
Remedello (BS), mediante versamento alla sig.ra entro il giorno 15 del mese, di un contributo Parte_2 spese mensile di euro 1.100,00 (millecento/00), con decorrenza dal mese di dicembre 2025 e sino al mese di pronuncia della sentenza di divorzio, con automatica cessazione dopo tale mensilità, oltre che provvedendo direttamente al pagamento delle utenze di luce, acqua, gas e TARI, mentre ogni altra spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene sarà a esclusivo carico della sig.ra a far data dalla Parte_2 sottoscrizione del presente ricorso. Sempre fino alla pronuncia di divorzio, il sig. provvederà, altresì, Parte_1 al pagamento del bollo e dell'assicurazione RCA del veicolo Mercedes targato FM011EC in uso alla sig.ra
Parte_2
5) L'automobile Mercedes in uso ed intestata alla sig.ra resterà a lei assegnata, mentre l'automobile Parte_2
Fiesta e la motocicletta Ducati in uso ed intestate al sig. resteranno assegnate a lui. Parte_1
6) Il debito nei confronti dell'INPS resterà definitivamente a carico della sig.ra che ne Parte_2 assume ogni onere e responsabilità.
7) Spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 25/05/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di DESENZANO DEL GARDA, BS (atto n. 19, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza. Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente est.
HE PO