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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 2872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2872 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova Sesta Sezione Civile nella persona del Giudice Unico G.O.P. Avv. Alessandro Mauceri , ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile ex art.645 c.p.c. R.G. n. 5467/2023 promossa
Il , in Parte_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Genova (c.f. ), presso i cui P.IVA_1 uffici in Genova, Viale delle Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliato;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 con sede legale in Genova, via Borzoli n. 39C/126B, rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli Avv.ti Alessandro Cuttica (C.F.
) e ND AG (C.F. C.F._1
), presso lo studio dei quali in Genova, via C.F._2 Roma 4/1 ha eletto domicilio, in forza della procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio ai sensi dell'art. 83 cpc.
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE OPPONENTE:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa:
- accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 1280/2023,
R.G. n. 1377/2023, emesso dal Tribunale di Genova in data
20/04/2023 e notificato in data 21/04/2023, siccome errato ed illegittimo;
- conseguentemente accertare che ogni eventuale somma residua dovuta all'opposta per i lavori svolti presso lo Stabilimento balneare di Corso Italia, 78 in Genova sono dovuti dall'allora gestore dello stabilimento, AT AN RC Soc. Coop., con sede legale in Sesto Fiorentino, Via Arno, 102, in persona del legale rappresentante, come da fatture emesse dall'opposta n. 86/2021 e
110/2021;
- rigettare la domanda di arricchimento senza causa avversaria, in quanto infondata per le ragioni esposte in narrativa;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta sussistente una relazione economica tra l'Amministrazione militare e la società opposta, accertare la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto per carenza della forma scritta prevista ad substantiam e, conseguentemente, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n.
1280/2023, R.G. n. 1377/2023, emesso dal Tribunale di Genova in data 20/04/2023 e notificato in data 21/04/2023, siccome illegittimamente emesso per essere fondato su un titolo nullo.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
nel merito, in via principale, respingere interamente le domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa in quanto infondate in fatto ed in diritto e confermare il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1280/2023 Tribunale di Genova in oggi opposto;
nel merito, in via subordinata, condannare controparte al pagamento di un'indennità pari ad euro 12.450,10, o pari alla somma meglio vista e ritenuta, per arricchimento senza giusta causa per le ragioni esposte in narrativa;
-In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1280/2023, con cui è stato ingiunto dal Tribunale di
Genova al Parte_1
, di corrispondere alla
[...] Controparte_1
l'importo capitale di € 12.450,10, per le seguenti causali così
[...] descritte nel ricorso per decreto ingiuntivo:
1) , nel dicembre 2020, su richiesta del proprietario, effettuava CP_1
una relazione circa lo stato di conservazione di una tettoia e di una ringhiera ubicate presso lo stabilimento balneare di Corso Italia n. 78, in
Genova, immobile di proprietà del Comando Militare ES Italiano
Regione IA. 2) A seguito di tale relazione, su incarico del proprietario dell'immobile,
effettuava una serie di lavorazioni a fronte delle quali emetteva CP_1 la fattura n. 87/2021, dell'importo di Euro 4.536,88, nei confronti del
Comando Militare ES Italiano Regione IA, regolarmente saldata dal destinatario.
3) Inoltre, sempre a fronte dell'intervento effettuato, emetteva CP_1 altre due fatture, n. 86/2021 dell'importo di Euro 4.922,70, e n.
110/2021 dell'importo di Euro 11.187,40, le quali, su indicazione ricevuta dal committente dei lavori, Comando Militare ES Italiano
Regione IA, venivano intestate a AT AN RC Soc. Coop., nella sua qualità di titolare della concessione per la gestione dello stabilimento balneare.
4) Tuttavia, AT AN RC Soc. Coop. non riconosceva per intero la pretesa creditizia della ricorrente e provvedeva al pagamento parziale di tali fatture, per l'importo di Euro 3.660,00.
5) In conseguenza di quanto sopra, avanzava un credito nei CP_1 confronti del proprio originario committente, Comando Militare ES
Italiano Regione IA, pari ad Euro 12.450,10.
6) A fronte di ciò, emetteva la fattura n. 30/2022 nei confronti CP_1 di Comando Militare ES Italiano Regione IA, pari all'importo suddetto di Euro 12.450,10 (doc. 1), di cui si produce anche il file di invio XML al sistema SDI (doc.ti 2-2bis).
A sostegno della propria opposizione, il
[...]
ha chiesto la revoca dell'opposto Parte_1 decreto ingiuntivo sulla scorta delle argomentazioni di cui al proprio atto di citazione ex art. 645 c.p.c.: La si è costituita in giudizio rilevando l'infondatezza dell'atto CP_1 di opposizione sulla base dei seguenti motivi:
, su incarico del , CP_1 Parte_1 Parte_2 nella sua qualità di proprietario dello stabilimento balneare sito in Genova, Corso Italia 78, nel primo semestre del 2021, ha eseguito una serie di lavorazioni presso detto stabilimento.
In particolare:
•
Rimozione di una tettoia in lamiera ammalorata e pericolante (fattura n. 87/2021 CP_1 pari ad euro 5.536,88 iva inclusa, regolarmente saldata da Comando Militare ES Italiano – doc. 2);
•
Fornitura e montaggio ringhiera sul lato sinistro del terrazzo principale dello stabilimento
(fattura n. 86/2021 pari ad euro 4.922,70 iva inclusa, saldata parzialmente da AT CP_1
AN RC per euro 3.660,00 – doc. 3)
•
Smontaggio parete in vetro e alluminio e fornitura e montaggio ringhiera lato destro del terrazzo principale dello stabilimento (fattura n. 110/2021 pari ad euro 11.187,40 CP_1
iva inclusa, mai saldata – doc. 4).
ha intestato le fatture nn. 86/2021 e 110/2021 a AT, società concessionaria della CP_1 gestione dello stabilimento, su indicazione del committente delle opere, Comando Militare
ES Italiano IA, nella persona del Colonnello Persona_1
Nonostante le numerose richieste inoltrate da , le due suddette fatture restavano CP_1 insolute per l'importo complessivo di euro 12.450,10 iva inclusa.
, pertanto, preso atto del mancato pagamento da parte di AT e dopo aver stornato CP_1 le due fatture emesse nei confronti di AT stessa, inviava la fattura n. 30/2022 dell'importo di euro 12.450,10 intestata al committente e debitorie principale Comando Militare ES
Italiano IA (Doc. 1 del fascicolo monitorio NRG 1377/2023).
A fronte del mancato pagamento di detta fattura, l'esponente si vedeva costretta ad introdurre la procedura monitoria da cui è originato il presente giudizio di merito.
Premessa tale doverosa e sintetica ricostruzione dei fatti e dei rapporti tra le parti in causa,
svolge le seguenti considerazioni in diritto. CP_1
2. CIRCA IL RAPPORTO CONTRATTUALE TRA E COMANDO MILITARE CP_1
ESERCITO ITALIANO. Controparte sostiene che il Decreto Ingiuntivo n. 1280/2023 Tribunale di Genova ottenuto da debba essere revocato per insussistenza del credito di e per inesistenza di CP_1 CP_1
rapporto contrattuale tra le Parti.
In particolare, parte avversa asserisce che avrebbe effettuato le lavorazioni in esame CP_1
a favore della società titolare di AT, società concessionaria della gestione dello stabilimento di proprietà di ES Italiano e, per tale ragione, il credito dell'esponente avrebbe dovuto essere saldato da detta concessionaria.
Tale considerazione è del tutto priva di valore e infondata per le ragioni che seguono.
Occorre, in primo luogo, ricostruire brevemente la nascita del rapporto contrattuale tra ed ES Italiano: CP_1
A dicembre 2020, ES Italiano chiedeva a una relazione sullo stato di CP_1 manutenzione della tettoia in lamiera che copriva il terrazzo principale dello stabilimento, nonché un preventivo relativo al rifacimento della ringhiera lato sinistro di detto terrazzo.
eseguiva la relazione richiesta sottolineando la necessità di un intervento di CP_1 ristrutturazione e/o sostituzione della tettoia e forniva il preventivo relativo alla ringhiera per l'importo di euro 3.660,00 (Doc. 5). 3
In data 4.5.2021, , su richiesta di ES Italiano, effettuava un ulteriore preventivo CP_1 relativo alla rimozione della tettoia ammalorata (Doc. 6); tale opera veniva eseguita e emetteva la fattura n. 87/2021 regolarmente saldata da ES Italiano. CP_1
eseguiva, inoltre, il rifacimento della ringhiera lato sinistro;
nel corso di tale CP_1 lavorazione, ES Italiano commissionava delle opere aggiuntive rispetto a quelle preventivate originariamente, in particolare chiedendo di aumentare di una sezione la ringhiera lato sinistro da sostituire, opere interamente eseguite dall'esponente.
Sempre durante l'esecuzione di tali opere, ES Italiano commissionava a lo CP_1 smontaggio della parete in serramento di alluminio e vetro e delle colonne di sostegno della tettoia posta sul lato destro del terrazzo principale dello stabilimento e la fornitura e il montaggio della ringhiera lato destro di detto terrazzo principale: a fronte di ciò, in data
21.5.2021, effettuava un ulteriore preventivo (Doc. 7) ed eseguiva tali opere CP_1
interamente.
ES Italiano accettava tutti i preventivi aggiuntivi.
A fronte delle lavorazioni aggiuntive commissionate da ES Italiano e interamente eseguite da , l'esponente emetteva le fatture n. 86/2021 dell'importo di euro 4.922,70 iva CP_1 inclusa e n. 110/2021 dell'importo di euro 11.187,40 iva inclusa.
• Tali fatture, su indicazione della committenza, venivano intestate alla ditta concessionaria
AT, la quale, tuttavia, saldava esclusivamente l'importo di euro 3.660,00, corrispondente alla cifra originariamente preventivata per le lavorazioni in data 4.12.2020, prima che ES
Italiano commissionasse a le ulteriori lavorazioni effettuate dall'odierna esponente CP_1 come sopra descritte.
Le circostanze allegate provano che ha ricevuto l'intero incarico per l'esecuzione CP_1 delle opere per cui è causa da parte di ES Italiano, con la conseguenza che la pretesa creditizia di per le lavorazioni effettuate è pienamente legittima. CP_1
Come ammesso da controparte nelle proprie difese, infatti, l'intestazione delle fatture di a AT era dovuta ad un rapporto interno tra proprietario e concessionario della CP_1 gestione dello stabilimento balneare, riconducibile a somme di denaro che AT avrebbe dovuto incassare dalla gestione stessa e utilizzare per il pagamento di varie opere e attività, tra cui rientravano i lavori di ristrutturazione dello stabilimento eseguiti da . CP_1
Tuttavia, quanto precede non concerne il credito di nei confronti di ES Italiano, CP_1 derivante dal sopra descritto e non contestato rapporto di committenza tra le Parti del presente processo, ma è piuttosto riconducibile a rapporti tra proprietario e concessionario non opponibili a , soggetto terzo ed estraneo a tali rapporti. CP_1
Peraltro, aderendo a quanto sostenuto da controparte, si giungerebbe al risultato aberrante di consentire ad ES Italiano di compensare un proprio presunto credito nei confronti di AT con il debito con discendente da altro e differente rapporto giuridico. CP_1
L'intestazione delle fatture a AT non può, pertanto, essere elemento da cui desumere l'esistenza di un rapporto contrattuale tra e AT, dal momento che la stessa AT, CP_1 nell'ambito dei fatti descritti nel presente giudizio, ha assunto esclusivamente il ruolo di terzo delegato di pagamento da parte del debitore principale ES Italiano.
Come previsto dalla legge, tuttavia, nell'ipotesi in cui il terzo delegato non adempia per conto del debitore principale, il creditore è legittimato a chiedere l'adempimento al debitore principale medesimo.
Da ciò discende la legittimità della fattura n. 30/2022 emessa nei confronti di ES Italiano a fronte del rifiuto di AT di saldare le fatture di e la legittimità altresì del Decreto CP_1
Ingiuntivo in oggi opposto, richiesto ed ottenuto a causa del mancato pagamento di detta fattura da parte del debitore ES Italiano. Il rapporto di committenza tra le Parti è ampiamente provato dalla documentazione allegata, dalle conversazioni tra il sig. di e il Colonnello Parte_3 CP_1 Persona_1
(Doc. 8) e potrà essere confermato dalla prova testimoniale se ritenuto necessario.
Inoltre, controparte stessa non contesta di aver commissionato i lavori per cui è causa a
. CP_1
La relazione del Colonnello allegata da parte avversa sub doc. 9, Persona_1 conferma interamente la ricostruzione dei fatti effettuata dalla scrivente difesa nel presente atto e, in particolare, rileva che le lavorazioni effettuate da sono state autorizzate CP_1 direttamente da ES Italiano senza condividere tale autorizzazione con il concessionario.
Nella medesima relazione, il Colonnello conclude riconoscendo la Persona_1 legittimità della pretesa di per le opere eseguite. CP_1
In considerazione di quanto esposto, il rapporto contrattuale tra ed ES Italiano CP_1 risulta incontestato da controparte stessa.
Risulta, pertanto, del tutto infondata in fatto e diritto la pretesa di controparte di non saldare quanto dovuto all'esponente sulla base di un rapporto interno di provvista asseritamente esistente con la concessionaria AT, dal momento che tale rapporto non dispiega alcuna efficacia nei confronti del proprio creditore principale e odierno esponente . CP_1
In considerazione di quanto esposto, l'opposizione avversaria dovrà essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere interamente confermato.
3. IN SUBORDINE, CIRCA L'ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA DI ESERCITO ITALIANO.
In via di subordine, nella non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda principale, controparte dovrà in ogni caso essere condannata al pagamento delle somme ingiunte sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento in tema di arricchimento senza causa.
L'art. 2041, I comma, cc, infatti, prevede che “chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”. Firmato Da: Testimone_1
Nel caso in esame, non è contestata la corretta e integrale esecuzione delle opere commissionate, le quali, pertanto, sono state acquisite dalla proprietà.
Ad ogni buon conto, si allegano fotografie attuali dello stato dei luoghi nei quali sono chiaramente evidenziate le opere eseguite dall'esponente (Doc.ti 9-10-11-12-13-14-15-16-17).
Tenuto conto che lo stabilimento non poteva essere utilizzato prima dell'esecuzione di dette lavorazioni, la presenza di tali opere all'interno della proprietà ha determinato un arricchimento a favore di ES Italiano certamente superiore rispetto alla diminuzione patrimoniale subita dall'esponente e corrispondente quanto meno all'importo della fattura n.
30/2022 o alla somma meglio ritenuta.
In considerazione di quanto esposto nel presente paragrafo, in via di subordine, la pretesa creditizia di dovrà essere riconosciuta a CP_1 titolo di arricchimento senza causa da parte di ES Italiano.
Così riassunte e riportate le opposte prospettazioni , l'opposizione deve ritenersi meritevole di accoglimento
I) Sull'inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in causa
Attraverso le produzioni offerte in giudizio e l'istruttoria orale è emersa irrefutabilmente l'assoluta insussistenza del credito di nei CP_1 confronti del per inesistenza di un rapporto Parte_1 contrattuale tra le parti in causa.
La società opposta non può vantare, infatti, alcun credito nei confronti dell'Amministrazione militare, atteso che i lavori di cui alle fatture 86 e
101 del 2021 risultano documentalmente effettuati a favore della AT
AN RC Cooperativa - concessionario dello stabilimento balneare - per il ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie all'apertura e alla fruizione dello stabilimento balneare stesso. Ciò è comprovato, del resto, anche dai preventivi prodotti da controparte sub doc. 5 e 7, che risultano inequivocabilmente intestati alla AT.
Soltanto a seguito del mancato pagamento delle predette fatture – emesse, come detto, nei confronti della sola AT – la società CP_1 ha addossato non legittimamente e il credito di euro 12.450,10 a carico dell'Amministrazione militare, riemettendo la nuova fattura n. 30 del
2022, legittimamente rifiutata su piattaforma INIT dal Comando Militare
ES Italiano per mancanza del Codice identificativo di Gara (CIG).
Ciò risulta altresì confermato dalle risultanze dell'istruttoria orale, laddove è stato affermato tanto dal quanto dal sig. Parte_4
che le fatture relative ai lavori eseguiti erano state Parte_3 intestate all'impresa AT (vale a dire il soggetto concessionario dello stabilimento, che era interessato alla apertura e fruizione dello stesso) in quanto esse dovevano essere pagate con fondi depositati presso il conto corrente intestato – appunto - alla AT. In particolare, il sig. ha Pt_3 affermato che il pagamento dei lavori “era una spesa che di doveva sobbarcare il concessionario AT”, che era una manutenzione “che doveva essere a carico di AT”.
Il meccanismo di gestione del Circolo Unificato dell'esercito risulta ben specificato dalla testimonianza del Col. laddove Parte_4
afferma (sub capitolo 5): “5) La gestione del Circolo Unificato dell'ES funziona così: Con gara di appalto l'ES Italiano Comando Truppe
Alpine stipula una concessione per il multiservizi con la ditta aggiudicataria della gara. La ditta ha il compito di eseguire tutte le attività comprese nel capitolato. In particolare ha a disposizione dei fondi forniti dai soci del con il pagamento delle quote sociali annuali, Pt_5 specifiche per la manutenzione, l'acquisto di materiali o spese di gestione
e di rappresentanza Tra le spese di gestione sono comprese quelle di manutenzione, riparazione, acquisto materiali ed attrezzature per il circolo e stabilimento balneare. Io in qualità di direttore del Circolo
Unificato posso autorizzare spese di acquisto o riparazioni all'interno del budget prefissato”.
Il rapporto contrattuale su cui si fonda la pretesa creditoria avversaria è, pertanto, intercorso unicamente tra la società e la AT, senza CP_1 alcun coinvolgimento dell'Amministrazione militare. Al Direttore del
Circolo Unificato dell'ES era, infatti, demandato esclusivamente - ai sensi dell'articolo 17 del capitolato tecnico prodotto sub. doc. 2 atto di citazione: “I movimenti sul suddetto conto, proposti dal Concessionario, dovranno essere autorizzati da Direttore” - il potere di autorizzare gli interventi infrastrutturali ritenuti necessari dalla ditta concessionaria.
A comprova di quanto sopra, si evidenzia che nei casi in cui è effettivamente intercorso un rapporto contrattuale tra il Comando Militare
e la , i preventivi e le fatture sono stati regolarmente intestati in CP_1 capo all'Amministrazione. Ciò è quanto accaduto in relazione ai lavori relativi alla rimozione della tettoia in lamiera ammalorata, il cui preventivo (doc. 6 di parte opposta e la successiva fattura n. 87 del 2021
(doc. 2 di parte opposta ) sono stati, contrariamente a quanto avvenuto in relazione ai lavori di cui è causa, intestati all'Amministrazione e regolarmente saldati da quest'ultima.
Ciò risulta nuovamente confermato dall'istruttoria orale espletata.
Quindi nessun rapporto contrattuale sussisteva tra le parti in causa.
Giova sul punto in ogni caso precisare, che è onere della controparte
, nella propria veste di convenuto opposto, dover provare la CP_1 sussistenza di un rapporto contrattuale con il soggetto a cui chiede l'adempimento.
Tale prova, tuttavia, non è stata raggiunta dalla convenuta opposta .
Si deve ribadire, pertanto, che nessun rapporto contrattuale è mai esistito tra le parti in causa: nessun documento prodotto in atti da e CP_1 nessuna dichiarazione testimoniale è stata in grado di provare il contrario, né a tal fine può essere invocato l'art. 115 c.p.c.
II) Sull'obbligo della redazione in forma scritta a pena di nullità , ai sensi del R.D. n. 2240/1923 di TUTTI i contratti di cui sia parte una
P.A.
Ai sensi del R.D. n. 2240/1923 TUTTI i contratti di cui sia parte una P.A. devono essere obbligatoriamente redatti in forma scritta, a pena di nullità.
Ciò comporta che, a mente dell'art. 2725, comma 2 c.c., la prova di tali contratti NON può essere data sotto forma di prova testimoniale.
Infine, per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che nessun rilevanza circa la prova del contratto può essere data – evidentemente - alla mancata chiamata in giudizio di AT. Il , infatti, fonda le Parte_1 proprie difese sulla totale inesistenza di un rapporto contrattuale tra esso e la e nulla gli importa delle vicende contrattuali involgenti CP_1
AT e , a cui è estraneo. CP_1
II) Sull'inammissibilità della domanda di indennizzo per arricchimento senza causa
A norma dell'art.2042 cod.civ., l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato od il creditore può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito
Orbene, non è chi non veda come nel caso di specie la non possa esercitare tale azione nei confronti del CP_1
, in quanto avrebbe dovuto rivendicare il Parte_1 pagamento del proprio credito nei confronti del citato concessionario dello stabilimento balneare dell'ES ,
l'impresa AT
Le spese di lite seguono la soccombenza .Esse vanno liquidate con applicazione dei compensi medi, parametrati al valore della causa ( €
12.450,10)
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n.1280/2023
2) Dichiara inammissibile l'azione di arricchimento senza causa ex art.2041 c.c. proposta in via subordinata da parte convenuta opposta
3) Dichiara tenuta e condanna la Controparte_1
(P.IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro-tempore a rifondere al
[...]
, in persona del Ministro pro tempore le Parte_1 spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, di cui, € 919,00, per la fase di studio, € 777,00, per la fase introduttiva, €
1.680,00, per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisoria, oltre il 15% di rimborso forfettario per spese generali, CPA ed
IVA; Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art.282 cpc
Così deciso in Genova il 27 dicembre 2025
Il Giudice
Alessandro Mauceri
sentenza
nella causa civile ex art.645 c.p.c. R.G. n. 5467/2023 promossa
Il , in Parte_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Genova (c.f. ), presso i cui P.IVA_1 uffici in Genova, Viale delle Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliato;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 con sede legale in Genova, via Borzoli n. 39C/126B, rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli Avv.ti Alessandro Cuttica (C.F.
) e ND AG (C.F. C.F._1
), presso lo studio dei quali in Genova, via C.F._2 Roma 4/1 ha eletto domicilio, in forza della procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio ai sensi dell'art. 83 cpc.
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE OPPONENTE:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa:
- accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 1280/2023,
R.G. n. 1377/2023, emesso dal Tribunale di Genova in data
20/04/2023 e notificato in data 21/04/2023, siccome errato ed illegittimo;
- conseguentemente accertare che ogni eventuale somma residua dovuta all'opposta per i lavori svolti presso lo Stabilimento balneare di Corso Italia, 78 in Genova sono dovuti dall'allora gestore dello stabilimento, AT AN RC Soc. Coop., con sede legale in Sesto Fiorentino, Via Arno, 102, in persona del legale rappresentante, come da fatture emesse dall'opposta n. 86/2021 e
110/2021;
- rigettare la domanda di arricchimento senza causa avversaria, in quanto infondata per le ragioni esposte in narrativa;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta sussistente una relazione economica tra l'Amministrazione militare e la società opposta, accertare la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto per carenza della forma scritta prevista ad substantiam e, conseguentemente, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n.
1280/2023, R.G. n. 1377/2023, emesso dal Tribunale di Genova in data 20/04/2023 e notificato in data 21/04/2023, siccome illegittimamente emesso per essere fondato su un titolo nullo.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
nel merito, in via principale, respingere interamente le domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa in quanto infondate in fatto ed in diritto e confermare il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1280/2023 Tribunale di Genova in oggi opposto;
nel merito, in via subordinata, condannare controparte al pagamento di un'indennità pari ad euro 12.450,10, o pari alla somma meglio vista e ritenuta, per arricchimento senza giusta causa per le ragioni esposte in narrativa;
-In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1280/2023, con cui è stato ingiunto dal Tribunale di
Genova al Parte_1
, di corrispondere alla
[...] Controparte_1
l'importo capitale di € 12.450,10, per le seguenti causali così
[...] descritte nel ricorso per decreto ingiuntivo:
1) , nel dicembre 2020, su richiesta del proprietario, effettuava CP_1
una relazione circa lo stato di conservazione di una tettoia e di una ringhiera ubicate presso lo stabilimento balneare di Corso Italia n. 78, in
Genova, immobile di proprietà del Comando Militare ES Italiano
Regione IA. 2) A seguito di tale relazione, su incarico del proprietario dell'immobile,
effettuava una serie di lavorazioni a fronte delle quali emetteva CP_1 la fattura n. 87/2021, dell'importo di Euro 4.536,88, nei confronti del
Comando Militare ES Italiano Regione IA, regolarmente saldata dal destinatario.
3) Inoltre, sempre a fronte dell'intervento effettuato, emetteva CP_1 altre due fatture, n. 86/2021 dell'importo di Euro 4.922,70, e n.
110/2021 dell'importo di Euro 11.187,40, le quali, su indicazione ricevuta dal committente dei lavori, Comando Militare ES Italiano
Regione IA, venivano intestate a AT AN RC Soc. Coop., nella sua qualità di titolare della concessione per la gestione dello stabilimento balneare.
4) Tuttavia, AT AN RC Soc. Coop. non riconosceva per intero la pretesa creditizia della ricorrente e provvedeva al pagamento parziale di tali fatture, per l'importo di Euro 3.660,00.
5) In conseguenza di quanto sopra, avanzava un credito nei CP_1 confronti del proprio originario committente, Comando Militare ES
Italiano Regione IA, pari ad Euro 12.450,10.
6) A fronte di ciò, emetteva la fattura n. 30/2022 nei confronti CP_1 di Comando Militare ES Italiano Regione IA, pari all'importo suddetto di Euro 12.450,10 (doc. 1), di cui si produce anche il file di invio XML al sistema SDI (doc.ti 2-2bis).
A sostegno della propria opposizione, il
[...]
ha chiesto la revoca dell'opposto Parte_1 decreto ingiuntivo sulla scorta delle argomentazioni di cui al proprio atto di citazione ex art. 645 c.p.c.: La si è costituita in giudizio rilevando l'infondatezza dell'atto CP_1 di opposizione sulla base dei seguenti motivi:
, su incarico del , CP_1 Parte_1 Parte_2 nella sua qualità di proprietario dello stabilimento balneare sito in Genova, Corso Italia 78, nel primo semestre del 2021, ha eseguito una serie di lavorazioni presso detto stabilimento.
In particolare:
•
Rimozione di una tettoia in lamiera ammalorata e pericolante (fattura n. 87/2021 CP_1 pari ad euro 5.536,88 iva inclusa, regolarmente saldata da Comando Militare ES Italiano – doc. 2);
•
Fornitura e montaggio ringhiera sul lato sinistro del terrazzo principale dello stabilimento
(fattura n. 86/2021 pari ad euro 4.922,70 iva inclusa, saldata parzialmente da AT CP_1
AN RC per euro 3.660,00 – doc. 3)
•
Smontaggio parete in vetro e alluminio e fornitura e montaggio ringhiera lato destro del terrazzo principale dello stabilimento (fattura n. 110/2021 pari ad euro 11.187,40 CP_1
iva inclusa, mai saldata – doc. 4).
ha intestato le fatture nn. 86/2021 e 110/2021 a AT, società concessionaria della CP_1 gestione dello stabilimento, su indicazione del committente delle opere, Comando Militare
ES Italiano IA, nella persona del Colonnello Persona_1
Nonostante le numerose richieste inoltrate da , le due suddette fatture restavano CP_1 insolute per l'importo complessivo di euro 12.450,10 iva inclusa.
, pertanto, preso atto del mancato pagamento da parte di AT e dopo aver stornato CP_1 le due fatture emesse nei confronti di AT stessa, inviava la fattura n. 30/2022 dell'importo di euro 12.450,10 intestata al committente e debitorie principale Comando Militare ES
Italiano IA (Doc. 1 del fascicolo monitorio NRG 1377/2023).
A fronte del mancato pagamento di detta fattura, l'esponente si vedeva costretta ad introdurre la procedura monitoria da cui è originato il presente giudizio di merito.
Premessa tale doverosa e sintetica ricostruzione dei fatti e dei rapporti tra le parti in causa,
svolge le seguenti considerazioni in diritto. CP_1
2. CIRCA IL RAPPORTO CONTRATTUALE TRA E COMANDO MILITARE CP_1
ESERCITO ITALIANO. Controparte sostiene che il Decreto Ingiuntivo n. 1280/2023 Tribunale di Genova ottenuto da debba essere revocato per insussistenza del credito di e per inesistenza di CP_1 CP_1
rapporto contrattuale tra le Parti.
In particolare, parte avversa asserisce che avrebbe effettuato le lavorazioni in esame CP_1
a favore della società titolare di AT, società concessionaria della gestione dello stabilimento di proprietà di ES Italiano e, per tale ragione, il credito dell'esponente avrebbe dovuto essere saldato da detta concessionaria.
Tale considerazione è del tutto priva di valore e infondata per le ragioni che seguono.
Occorre, in primo luogo, ricostruire brevemente la nascita del rapporto contrattuale tra ed ES Italiano: CP_1
A dicembre 2020, ES Italiano chiedeva a una relazione sullo stato di CP_1 manutenzione della tettoia in lamiera che copriva il terrazzo principale dello stabilimento, nonché un preventivo relativo al rifacimento della ringhiera lato sinistro di detto terrazzo.
eseguiva la relazione richiesta sottolineando la necessità di un intervento di CP_1 ristrutturazione e/o sostituzione della tettoia e forniva il preventivo relativo alla ringhiera per l'importo di euro 3.660,00 (Doc. 5). 3
In data 4.5.2021, , su richiesta di ES Italiano, effettuava un ulteriore preventivo CP_1 relativo alla rimozione della tettoia ammalorata (Doc. 6); tale opera veniva eseguita e emetteva la fattura n. 87/2021 regolarmente saldata da ES Italiano. CP_1
eseguiva, inoltre, il rifacimento della ringhiera lato sinistro;
nel corso di tale CP_1 lavorazione, ES Italiano commissionava delle opere aggiuntive rispetto a quelle preventivate originariamente, in particolare chiedendo di aumentare di una sezione la ringhiera lato sinistro da sostituire, opere interamente eseguite dall'esponente.
Sempre durante l'esecuzione di tali opere, ES Italiano commissionava a lo CP_1 smontaggio della parete in serramento di alluminio e vetro e delle colonne di sostegno della tettoia posta sul lato destro del terrazzo principale dello stabilimento e la fornitura e il montaggio della ringhiera lato destro di detto terrazzo principale: a fronte di ciò, in data
21.5.2021, effettuava un ulteriore preventivo (Doc. 7) ed eseguiva tali opere CP_1
interamente.
ES Italiano accettava tutti i preventivi aggiuntivi.
A fronte delle lavorazioni aggiuntive commissionate da ES Italiano e interamente eseguite da , l'esponente emetteva le fatture n. 86/2021 dell'importo di euro 4.922,70 iva CP_1 inclusa e n. 110/2021 dell'importo di euro 11.187,40 iva inclusa.
• Tali fatture, su indicazione della committenza, venivano intestate alla ditta concessionaria
AT, la quale, tuttavia, saldava esclusivamente l'importo di euro 3.660,00, corrispondente alla cifra originariamente preventivata per le lavorazioni in data 4.12.2020, prima che ES
Italiano commissionasse a le ulteriori lavorazioni effettuate dall'odierna esponente CP_1 come sopra descritte.
Le circostanze allegate provano che ha ricevuto l'intero incarico per l'esecuzione CP_1 delle opere per cui è causa da parte di ES Italiano, con la conseguenza che la pretesa creditizia di per le lavorazioni effettuate è pienamente legittima. CP_1
Come ammesso da controparte nelle proprie difese, infatti, l'intestazione delle fatture di a AT era dovuta ad un rapporto interno tra proprietario e concessionario della CP_1 gestione dello stabilimento balneare, riconducibile a somme di denaro che AT avrebbe dovuto incassare dalla gestione stessa e utilizzare per il pagamento di varie opere e attività, tra cui rientravano i lavori di ristrutturazione dello stabilimento eseguiti da . CP_1
Tuttavia, quanto precede non concerne il credito di nei confronti di ES Italiano, CP_1 derivante dal sopra descritto e non contestato rapporto di committenza tra le Parti del presente processo, ma è piuttosto riconducibile a rapporti tra proprietario e concessionario non opponibili a , soggetto terzo ed estraneo a tali rapporti. CP_1
Peraltro, aderendo a quanto sostenuto da controparte, si giungerebbe al risultato aberrante di consentire ad ES Italiano di compensare un proprio presunto credito nei confronti di AT con il debito con discendente da altro e differente rapporto giuridico. CP_1
L'intestazione delle fatture a AT non può, pertanto, essere elemento da cui desumere l'esistenza di un rapporto contrattuale tra e AT, dal momento che la stessa AT, CP_1 nell'ambito dei fatti descritti nel presente giudizio, ha assunto esclusivamente il ruolo di terzo delegato di pagamento da parte del debitore principale ES Italiano.
Come previsto dalla legge, tuttavia, nell'ipotesi in cui il terzo delegato non adempia per conto del debitore principale, il creditore è legittimato a chiedere l'adempimento al debitore principale medesimo.
Da ciò discende la legittimità della fattura n. 30/2022 emessa nei confronti di ES Italiano a fronte del rifiuto di AT di saldare le fatture di e la legittimità altresì del Decreto CP_1
Ingiuntivo in oggi opposto, richiesto ed ottenuto a causa del mancato pagamento di detta fattura da parte del debitore ES Italiano. Il rapporto di committenza tra le Parti è ampiamente provato dalla documentazione allegata, dalle conversazioni tra il sig. di e il Colonnello Parte_3 CP_1 Persona_1
(Doc. 8) e potrà essere confermato dalla prova testimoniale se ritenuto necessario.
Inoltre, controparte stessa non contesta di aver commissionato i lavori per cui è causa a
. CP_1
La relazione del Colonnello allegata da parte avversa sub doc. 9, Persona_1 conferma interamente la ricostruzione dei fatti effettuata dalla scrivente difesa nel presente atto e, in particolare, rileva che le lavorazioni effettuate da sono state autorizzate CP_1 direttamente da ES Italiano senza condividere tale autorizzazione con il concessionario.
Nella medesima relazione, il Colonnello conclude riconoscendo la Persona_1 legittimità della pretesa di per le opere eseguite. CP_1
In considerazione di quanto esposto, il rapporto contrattuale tra ed ES Italiano CP_1 risulta incontestato da controparte stessa.
Risulta, pertanto, del tutto infondata in fatto e diritto la pretesa di controparte di non saldare quanto dovuto all'esponente sulla base di un rapporto interno di provvista asseritamente esistente con la concessionaria AT, dal momento che tale rapporto non dispiega alcuna efficacia nei confronti del proprio creditore principale e odierno esponente . CP_1
In considerazione di quanto esposto, l'opposizione avversaria dovrà essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere interamente confermato.
3. IN SUBORDINE, CIRCA L'ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA DI ESERCITO ITALIANO.
In via di subordine, nella non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda principale, controparte dovrà in ogni caso essere condannata al pagamento delle somme ingiunte sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento in tema di arricchimento senza causa.
L'art. 2041, I comma, cc, infatti, prevede che “chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”. Firmato Da: Testimone_1
Nel caso in esame, non è contestata la corretta e integrale esecuzione delle opere commissionate, le quali, pertanto, sono state acquisite dalla proprietà.
Ad ogni buon conto, si allegano fotografie attuali dello stato dei luoghi nei quali sono chiaramente evidenziate le opere eseguite dall'esponente (Doc.ti 9-10-11-12-13-14-15-16-17).
Tenuto conto che lo stabilimento non poteva essere utilizzato prima dell'esecuzione di dette lavorazioni, la presenza di tali opere all'interno della proprietà ha determinato un arricchimento a favore di ES Italiano certamente superiore rispetto alla diminuzione patrimoniale subita dall'esponente e corrispondente quanto meno all'importo della fattura n.
30/2022 o alla somma meglio ritenuta.
In considerazione di quanto esposto nel presente paragrafo, in via di subordine, la pretesa creditizia di dovrà essere riconosciuta a CP_1 titolo di arricchimento senza causa da parte di ES Italiano.
Così riassunte e riportate le opposte prospettazioni , l'opposizione deve ritenersi meritevole di accoglimento
I) Sull'inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in causa
Attraverso le produzioni offerte in giudizio e l'istruttoria orale è emersa irrefutabilmente l'assoluta insussistenza del credito di nei CP_1 confronti del per inesistenza di un rapporto Parte_1 contrattuale tra le parti in causa.
La società opposta non può vantare, infatti, alcun credito nei confronti dell'Amministrazione militare, atteso che i lavori di cui alle fatture 86 e
101 del 2021 risultano documentalmente effettuati a favore della AT
AN RC Cooperativa - concessionario dello stabilimento balneare - per il ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie all'apertura e alla fruizione dello stabilimento balneare stesso. Ciò è comprovato, del resto, anche dai preventivi prodotti da controparte sub doc. 5 e 7, che risultano inequivocabilmente intestati alla AT.
Soltanto a seguito del mancato pagamento delle predette fatture – emesse, come detto, nei confronti della sola AT – la società CP_1 ha addossato non legittimamente e il credito di euro 12.450,10 a carico dell'Amministrazione militare, riemettendo la nuova fattura n. 30 del
2022, legittimamente rifiutata su piattaforma INIT dal Comando Militare
ES Italiano per mancanza del Codice identificativo di Gara (CIG).
Ciò risulta altresì confermato dalle risultanze dell'istruttoria orale, laddove è stato affermato tanto dal quanto dal sig. Parte_4
che le fatture relative ai lavori eseguiti erano state Parte_3 intestate all'impresa AT (vale a dire il soggetto concessionario dello stabilimento, che era interessato alla apertura e fruizione dello stesso) in quanto esse dovevano essere pagate con fondi depositati presso il conto corrente intestato – appunto - alla AT. In particolare, il sig. ha Pt_3 affermato che il pagamento dei lavori “era una spesa che di doveva sobbarcare il concessionario AT”, che era una manutenzione “che doveva essere a carico di AT”.
Il meccanismo di gestione del Circolo Unificato dell'esercito risulta ben specificato dalla testimonianza del Col. laddove Parte_4
afferma (sub capitolo 5): “5) La gestione del Circolo Unificato dell'ES funziona così: Con gara di appalto l'ES Italiano Comando Truppe
Alpine stipula una concessione per il multiservizi con la ditta aggiudicataria della gara. La ditta ha il compito di eseguire tutte le attività comprese nel capitolato. In particolare ha a disposizione dei fondi forniti dai soci del con il pagamento delle quote sociali annuali, Pt_5 specifiche per la manutenzione, l'acquisto di materiali o spese di gestione
e di rappresentanza Tra le spese di gestione sono comprese quelle di manutenzione, riparazione, acquisto materiali ed attrezzature per il circolo e stabilimento balneare. Io in qualità di direttore del Circolo
Unificato posso autorizzare spese di acquisto o riparazioni all'interno del budget prefissato”.
Il rapporto contrattuale su cui si fonda la pretesa creditoria avversaria è, pertanto, intercorso unicamente tra la società e la AT, senza CP_1 alcun coinvolgimento dell'Amministrazione militare. Al Direttore del
Circolo Unificato dell'ES era, infatti, demandato esclusivamente - ai sensi dell'articolo 17 del capitolato tecnico prodotto sub. doc. 2 atto di citazione: “I movimenti sul suddetto conto, proposti dal Concessionario, dovranno essere autorizzati da Direttore” - il potere di autorizzare gli interventi infrastrutturali ritenuti necessari dalla ditta concessionaria.
A comprova di quanto sopra, si evidenzia che nei casi in cui è effettivamente intercorso un rapporto contrattuale tra il Comando Militare
e la , i preventivi e le fatture sono stati regolarmente intestati in CP_1 capo all'Amministrazione. Ciò è quanto accaduto in relazione ai lavori relativi alla rimozione della tettoia in lamiera ammalorata, il cui preventivo (doc. 6 di parte opposta e la successiva fattura n. 87 del 2021
(doc. 2 di parte opposta ) sono stati, contrariamente a quanto avvenuto in relazione ai lavori di cui è causa, intestati all'Amministrazione e regolarmente saldati da quest'ultima.
Ciò risulta nuovamente confermato dall'istruttoria orale espletata.
Quindi nessun rapporto contrattuale sussisteva tra le parti in causa.
Giova sul punto in ogni caso precisare, che è onere della controparte
, nella propria veste di convenuto opposto, dover provare la CP_1 sussistenza di un rapporto contrattuale con il soggetto a cui chiede l'adempimento.
Tale prova, tuttavia, non è stata raggiunta dalla convenuta opposta .
Si deve ribadire, pertanto, che nessun rapporto contrattuale è mai esistito tra le parti in causa: nessun documento prodotto in atti da e CP_1 nessuna dichiarazione testimoniale è stata in grado di provare il contrario, né a tal fine può essere invocato l'art. 115 c.p.c.
II) Sull'obbligo della redazione in forma scritta a pena di nullità , ai sensi del R.D. n. 2240/1923 di TUTTI i contratti di cui sia parte una
P.A.
Ai sensi del R.D. n. 2240/1923 TUTTI i contratti di cui sia parte una P.A. devono essere obbligatoriamente redatti in forma scritta, a pena di nullità.
Ciò comporta che, a mente dell'art. 2725, comma 2 c.c., la prova di tali contratti NON può essere data sotto forma di prova testimoniale.
Infine, per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che nessun rilevanza circa la prova del contratto può essere data – evidentemente - alla mancata chiamata in giudizio di AT. Il , infatti, fonda le Parte_1 proprie difese sulla totale inesistenza di un rapporto contrattuale tra esso e la e nulla gli importa delle vicende contrattuali involgenti CP_1
AT e , a cui è estraneo. CP_1
II) Sull'inammissibilità della domanda di indennizzo per arricchimento senza causa
A norma dell'art.2042 cod.civ., l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato od il creditore può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito
Orbene, non è chi non veda come nel caso di specie la non possa esercitare tale azione nei confronti del CP_1
, in quanto avrebbe dovuto rivendicare il Parte_1 pagamento del proprio credito nei confronti del citato concessionario dello stabilimento balneare dell'ES ,
l'impresa AT
Le spese di lite seguono la soccombenza .Esse vanno liquidate con applicazione dei compensi medi, parametrati al valore della causa ( €
12.450,10)
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n.1280/2023
2) Dichiara inammissibile l'azione di arricchimento senza causa ex art.2041 c.c. proposta in via subordinata da parte convenuta opposta
3) Dichiara tenuta e condanna la Controparte_1
(P.IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro-tempore a rifondere al
[...]
, in persona del Ministro pro tempore le Parte_1 spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, di cui, € 919,00, per la fase di studio, € 777,00, per la fase introduttiva, €
1.680,00, per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisoria, oltre il 15% di rimborso forfettario per spese generali, CPA ed
IVA; Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art.282 cpc
Così deciso in Genova il 27 dicembre 2025
Il Giudice
Alessandro Mauceri