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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/12/2025, n. 5270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5270 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3602/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luciano Ambrosoli Presidente dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 26.11.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 3602/2025, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
CUI ; P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Harpreet KAUR;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 20.7.2023, cittadino marocchino nato il [...], ha formalizzato in Parte_1 via amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 20.3.2025 (notificato all'istante in data 26.3.2025). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante reso il 14.6.2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si CP_1 fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia e neppure la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurargli effettive possibilità di integrazione.
Pag. 1 di 5 Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 2.4.2025 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui intrapreso nel Paese di accoglienza (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore il 30.7.2020; provvedimento di rigetto di tale domanda;
certificazione di italiano come lingua straniera di livello A2 rilasciata il 22.7.2022 dall'Università per stranieri di Siena;
comunicazione di ospitalità del 6.7.2023; attestato di partecipazione a un corso di formazione professionale;
ricevute delle rimesse di denaro effettuate in favore dei familiari rimasti in patria;
comunicazioni e buste paga relative Pt_2 ai rapporti di lavoro instaurati con la e con la Gamma Costruzioni s.r.l.; CU 2025). Controparte_2
Sulla scorta di quanto sopra, il difensore del ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
3. Il , pur avendo ricevuto valida notificazione del ricorso in data 9.4.2025, non si Controparte_1
è costituito in giudizio e deve essere, pertanto, dichiarato contumace.
4. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 2.10.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 11.9.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Contestualmente ha prodotto documentazione sopravvenuta in ordine al percorso di integrazione socio-lavorativa intrapreso dal suo assistito, tra cui una nuova comunicazione di ospitalità risalente al maggio 2025, ulteriori ricevute di rimesse di denaro, il certificato del casellario giudiziale aggiornato al 26.8.2025, il certificato dei carichi pendenti rilasciato il 25.8.2025, la comunicazione relativa all'assunzione a tempo pieno e indeterminato da parte della Gamma Pt_2
Costruzioni s.r.l. a decorrere dal 4.4.2025 e le ultime buste paga.
5. Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Ritenuto in diritto
1. La domanda di protezione speciale formulata da è fondata e merita, Parte_1 pertanto, di essere accolta per i motivi di séguito esposti.
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art.
Pag. 2 di 5 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 CEDU).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Si tratta di indici che evocano la protezione “umanitaria” contemplata dal previgente art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 (per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione: cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057), fattispecie il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Proprio perché tipizzati e dotati di una valenza “autonoma” e “diretta”, tali indici – secondo l'orientamento maggioritario della S.C. (cfr. Cass., sez. I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400; Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373) – non postulerebbero, però, più la necessità di effettuare una comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla “vecchia” disciplina (v. Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455).
Occorre, tuttavia, prendere atto che l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 ha soppresso il III-IV periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha comunque dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che il ricorrente ha manifestato l'intenzione di chiedere la protezione speciale in epoca antecedente a tale data (come riconosciuto dalla stessa Questura di nel provvedimento impugnato, nel quale CP_1
l'istanza dello straniero è stata valutata facendo espressa applicazione dell'abrogato art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998: cfr. p. 2 del decreto questorile), deve qui trovare applicazione la normativa previgente.
2. Tanto chiarito in ordine alla disciplina applicabile, stima il Collegio che il riconoscimento della protezione speciale al ricorrente trovi fondamento nel disposto dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998, norma ratione temporis applicabile, alla luce del positivo percorso di integrazione socio- lavorativa intrapreso da nel Paese di accoglienza. Parte_1
Si rammenta, in proposito, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 2 ottobre 2020, n. 21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato».
Ebbene, l'istante – oltre ad aver conseguito una certificazione di conoscenza della lingua italiana al livello A2, rilasciata dall'Università per stranieri di Siena il 22.7.2022 – svolge regolarmente attività lavorativa almeno a far data dall'11.9.2023, allorquando è stato assunto come carpentiere edile dalla CP_2
Pag. 3 di 5 s.r.l. di EV (BS) in forza di contratto a tempo pieno e determinato, trasformato già in data 6.11.2023 in contratto a tempo pieno e indeterminato. Dal 23.4.2024 egli ha, infine, instaurato un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (rinnovato il 4.4.2025) con la Gamma Costruzioni s.r.l., alle cui dipendenze è rimasto almeno fino al luglio 2025 (v. le ultime buste paga depositate).
Lo svolgimento di tali attività lavorative ha consentito al ricorrente di percepire retribuzioni via via crescenti e adeguate ad assicurargli un tenore di vita dignitoso in Italia e a sostenere economicamente i propri familiari rimasti in Marocco (v. le buste paga e la CU 2025 in atti, nonché le ricevute delle rimesse effettuate in favore dei familiari in patria;
si ricorda in ogni caso, al riguardo, che secondo Cass., sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373, «l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia»).
Considerata tale documentata integrazione lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998.
3. Parte resistente è soccombente formale e totale. In mancanza di ragioni per disporre una compensazione integrale o parziale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., essa deve essere, pertanto, condannata al pagamento delle spese processuali (art. 91, comma 1, c.p.c.), da liquidarsi secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, prontamente definita senza lo svolgimento di attività istruttoria, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale;
è liquidato il compenso per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, in quanto non si è svolta attività di assunzione di prove orali e le produzioni di parte ricorrente in corso di causa si sono risolte in un mero aggiornamento della documentazione già depositata unitamente all'atto introduttivo del giudizio).
Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 2.906,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] Parte_1
(c.f. , CUI ), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi C.F._1 C.F._2
1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 2.906,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e
Pag. 4 di 5 i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
Il Presidente
Dott. Luciano Ambrosoli
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