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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1742/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA RO DR CO MA, Presidente
IN ND MA MASSIMO, Relatore
CASTORINA RORIA MA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1249/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239029162445000 VARI a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 19/2/2024 e depositato nella segreteria di questa Corte in pari data, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320239029162445/000 (non versata in atti per errore materiale) emessa da Agenzia delle Entrate - IS, dell'importo di complessivi
€ 37.155,35, asseritamente notificata in data 29/12/2023, nella parte relativa alla cartella n.
29320130050253623000 e all'avviso di accertamento n. TYS01T502943/2023;
adduceva i seguenti motivi:
1) omessa notifica degli atti prodromici;
2) decadenza;
3) prescrizione del tributo successiva alla eventuale notifica dell'avviso di accertamento;
4) prescrizione di interessi e sanzioni successiva alla eventuale notifica dell'avviso di accertamento e della cartella.
Con note depositate il 22/4/2024 l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
Con note depositate il 24/1/2025 l'Agenzia delle Entrate - IS si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
Con memorie depositate il 13/2/2026 parte ricorrente ribadiva le proprie doglianze.
In data 23/2/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che l'avviso di accertamento era stato notificato nel novembre del 2013 (notifica postale per compiuta giacenza); la cartella di pagamento è stata invece notificata a mani dello stesso destinatario in data 28/4/2014. Risultano quindi infondati il primo ed il secondo motivo di ricorso. L'Agenzia delle Entrate ha documentato, mediante esibizione delle relative schermate informatiche, che il contribuente aveva presentato già in data 27/11/2023 istanza di rateazione delle somme portate dalla cartella e dall'avviso di accertamento suddetti. Evidentemente, quindi, a quella data il ricorrente doveva averne già avuto contezza, con la conseguenza che il ricorso avverso gli atti prodromici risulta tardivo in quanto proposto solo il 19/2/2024.
La presentazione dell'istanza di rateazione costituisce un riconoscimento di debito che è valso ad interrompere il termine di prescrizione (cfr. art. 2944 c.c.); avendo avuto piena conoscenza di cartella ed avviso di accertamento già alla data del 27/11/2023, il contribuente avrebbe dovuto impugnarli (nei termini di legge, vale a dire entro il 27/1/2024) al fine di far valere la prescrizione eventualmente decorsa in precedenza, cosa che egli non ha fatto, come già evidenziato.
Tra il 27/11/2023 ed il 29/12/2023 (data di notifica della intimazione qui impugnata) non è ovviamente decorso il nuovo termine prescrizionale scaturito dal riconoscimento di debito.
Nelle sue memorie di replica il ricorrente ha sostenuto che <
l'Agenzia delle Entrate, non vi è nessuna prova di rateazione delle somme. E ciò tanto più evidente se si considera che gli estratti di ruolo prodotti dall'ADER non evidenziano nessun pagamento di rate o di versamenti spontanei da parte del contribuente>>. Ma la mancanza di pagamenti non esclude affatto l'avvenuta presentazione dell'istanza di rateazione, circostanza che parte ricorrente contesta solo apoditticamente (e che l'Ufficio non poteva documentare se non attraverso l'esibizione delle apposite schermate informatiche).
Sulla base di tali considerazioni, la Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia ed alle tariffe vigenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in € 800 in favore dell'Agenzia delle Entrate ed in € 800 oltre IVA ed accessori in favore dell'Agenzia delle Entrate -
IS.
- Così deciso in Catania, il 23/2/2026
- Il Giudice Estensore DR RS
(firmato digitalmente)
- Il Presidente
SS La RO
(firmato digitalmente)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA RO DR CO MA, Presidente
IN ND MA MASSIMO, Relatore
CASTORINA RORIA MA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1249/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239029162445000 VARI a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 19/2/2024 e depositato nella segreteria di questa Corte in pari data, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320239029162445/000 (non versata in atti per errore materiale) emessa da Agenzia delle Entrate - IS, dell'importo di complessivi
€ 37.155,35, asseritamente notificata in data 29/12/2023, nella parte relativa alla cartella n.
29320130050253623000 e all'avviso di accertamento n. TYS01T502943/2023;
adduceva i seguenti motivi:
1) omessa notifica degli atti prodromici;
2) decadenza;
3) prescrizione del tributo successiva alla eventuale notifica dell'avviso di accertamento;
4) prescrizione di interessi e sanzioni successiva alla eventuale notifica dell'avviso di accertamento e della cartella.
Con note depositate il 22/4/2024 l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
Con note depositate il 24/1/2025 l'Agenzia delle Entrate - IS si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
Con memorie depositate il 13/2/2026 parte ricorrente ribadiva le proprie doglianze.
In data 23/2/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che l'avviso di accertamento era stato notificato nel novembre del 2013 (notifica postale per compiuta giacenza); la cartella di pagamento è stata invece notificata a mani dello stesso destinatario in data 28/4/2014. Risultano quindi infondati il primo ed il secondo motivo di ricorso. L'Agenzia delle Entrate ha documentato, mediante esibizione delle relative schermate informatiche, che il contribuente aveva presentato già in data 27/11/2023 istanza di rateazione delle somme portate dalla cartella e dall'avviso di accertamento suddetti. Evidentemente, quindi, a quella data il ricorrente doveva averne già avuto contezza, con la conseguenza che il ricorso avverso gli atti prodromici risulta tardivo in quanto proposto solo il 19/2/2024.
La presentazione dell'istanza di rateazione costituisce un riconoscimento di debito che è valso ad interrompere il termine di prescrizione (cfr. art. 2944 c.c.); avendo avuto piena conoscenza di cartella ed avviso di accertamento già alla data del 27/11/2023, il contribuente avrebbe dovuto impugnarli (nei termini di legge, vale a dire entro il 27/1/2024) al fine di far valere la prescrizione eventualmente decorsa in precedenza, cosa che egli non ha fatto, come già evidenziato.
Tra il 27/11/2023 ed il 29/12/2023 (data di notifica della intimazione qui impugnata) non è ovviamente decorso il nuovo termine prescrizionale scaturito dal riconoscimento di debito.
Nelle sue memorie di replica il ricorrente ha sostenuto che <
l'Agenzia delle Entrate, non vi è nessuna prova di rateazione delle somme. E ciò tanto più evidente se si considera che gli estratti di ruolo prodotti dall'ADER non evidenziano nessun pagamento di rate o di versamenti spontanei da parte del contribuente>>. Ma la mancanza di pagamenti non esclude affatto l'avvenuta presentazione dell'istanza di rateazione, circostanza che parte ricorrente contesta solo apoditticamente (e che l'Ufficio non poteva documentare se non attraverso l'esibizione delle apposite schermate informatiche).
Sulla base di tali considerazioni, la Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia ed alle tariffe vigenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in € 800 in favore dell'Agenzia delle Entrate ed in € 800 oltre IVA ed accessori in favore dell'Agenzia delle Entrate -
IS.
- Così deciso in Catania, il 23/2/2026
- Il Giudice Estensore DR RS
(firmato digitalmente)
- Il Presidente
SS La RO
(firmato digitalmente)