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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/11/2025, n. 3307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3307 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1853 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 7 novembre 2024, promossa con atto di citazione
1 da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Luca Mazzocco, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Oderzo (TV), Piazza del Foro Romano n. 4;
appellante
contro
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dagli avv.ti Meri Zorz e Andrea Puppinato, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Treviso, Viale XXIV Maggio n. 13;
appellato
Oggetto: “Mutuo” - Appello avverso la sentenza n. 777/2024 pubblicata in data 3 aprile 2024 a definizione del giudizio iscritto al n. 4243/2021 R.G. avanti al Tribunale di Treviso
2 CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 777/2024 emessa dal Tribunale di Treviso, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 4243/2021, depositata in cancelleria in data 05/04/2024, mai notificata, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“respingere le domande di parte attrice siccome infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni di cui in narrativa” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi esposti in atto di citazione.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: senza inversione alcuna dell'onere probatorio si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e nello specifico come da memorie ex art. 183 VI co. n. 2:
Il signor senza inversione alcuna dell'onere Parte_1
probatorio, occorrendo chiede di essere ammesso a provare per testi le seguenti circostanze:
3 1) Vero che nel maggio 2013 il sig. esponeva alla Parte_1
signora Parte_2
e alla signora che aveva la possibilità
[...] Persona_1
di transare la vertenza con il sig. con la somma di Controparte_2
Euro 20.000,00?
2) Vero che successivamente - sempre nel maggio 2013 – la signora
comunicava al sig. che il sig. Parte_2 Parte_1
avrebbe messo a disposizione la somma di Euro CP_1
20.000,00?
3) Vero che il sig. doveva restituire la somma di Euro Parte_1
20.000,00 al signor ? CP_1
4) Vero che la signora consegnò al signor Parte_2 [...]
due assegni per complessivi Euro 20.000,00? Pt_1
Si indica a teste la signora di Pravisdomini Persona_1
(PN) Via G. Marconi
e 183 VI co. n. 3:
Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove richieste da CP_1
si chiede di essere abilitati alla prova contraria sui capitoli di
[...]
prova avversari con il teste già indicata a prova Persona_1
diretta.”.
4 - per parte appellata:
Parte
“Respingersi l'appello proposto dal sig. in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale e per l'effetto confermarsi la sentenza Part n. 777/2024 del Tribunale di Treviso con condanna del sig. alle spese di lite anche del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: qualora l'Ill.mo sig. Giudice ritenesse necessaria l'escussione dei testi sui capitoli già indicati, si chiede prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nel luglio del 2013 Lei si trovava presso l'abitazione del sig. e della sig.ra in Chiarano? CP_1 Parte_3
2) Vero che in quell'occasione il sig. andava a fare Parte_1
visita ai coniugi CP_1
Part 3) Vero che il sig. consegnava euro 388,43 in contanti contenuti in una busta?
Parte 4) Vero che il sig. li contava davanti a Lei e al sig. CP_1
Part 5) Vero che in quell'occasione il sig. si lamentava con il sig. CP_1
del fatto che non lasciava mai un centesimo in più rispetto alla rata?
Parte 6) Vero che in quell'occasione il sig. affermava che per i mesi successivi avrebbe continuato a versarli in contanti così da non dover sostenere le spese di commissione per il bonifico?
5 Parte 7) Vero che il sig. si lamentava dei costi dei bonifici e degli Part interessi sul prestito chiesto dal sig. per suo conto?
Part 8) Vero che in quell'occasione il sig. si lamentava con il sig. CP_1
del ritardo nel pagamento affermando che la banca invece era regolare nel sottrargli i soldi dal conto?
9) Vero che una volta rimasti soli, la sig.ra Le Parte_3
spiegava che il sig. aveva dovuto chiedere un prestito per aiutare CP_1
il marito di sua figlia in quanto minacciato nel pignoramento della casa?
Part 10) Vero che la sig.ra affermava che il sig. Parte_3
aveva chiesto aiuto a lei e al marito in quanto le banche non gli concedevano un prestito?
11) Vero che il sig. raccontava di aver dovuto chiedere un CP_1
finanziamento in quanto non disponeva di liquidità?
Si indicano a testi sui capitoli di cui sopra i sigg.rri Tes_1
e , entrambi residenti in [...]
[...] Testimone_2
(TV) via Settimo.
12) Vero che nel gennaio del 2016 mentre Lei si trovava al bar
Centrale in Gorgo al Monticano con il sig. , venivate CP_1
raggiunti dal sig. Parte_1
6 13) Vero che nelle circostanze di luogo e di tempo sopra descritte il sig. consegnava euro 388,43 centesimi in contanti? Parte_1
14) Vero che i soldi venivano contati davanti a Lei?
Parte 15) Vero che in quell'occasione il sig. una volta che il sig. CP_1
se n'era andato, Le spiegava che quello era l'importo della rata del Parte prestito chiesto per conto del sig.
Si indica a teste sui capitoli di cui sopra il sig. , Testimone_3
residente in [...]di Oderzo (TV).”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 29 giugno 2021, CP_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso Parte_1
affermando di vantare nei suoi confronti un credito di euro 10.601,68.
L'attore, a sostegno della domanda, esponeva quanto di seguito si riassume.
Nel maggio del 2013 si era rivolto a lui ed alla moglie Parte_1
Parte
– suocera di – manifestando la necessità di disporre di euro
20.000,00 al fine di evitare l'esecuzione della sentenza n. 616/2011 del
Tribunale di Treviso emessa nei suoi confronti e in favore di CP_2
e dell'avvocato di quest'ultimo,
[...] Controparte_3
7 Egli accettava di aiutarlo, prestandogli il denaro necessario;
non disponendo immediatamente della somma di denaro richiesta, si recava presso una filiale della banca da cui otteneva un CP_4
finanziamento per euro 21.512,00, obbligandosi a restituire alla banca complessivi euro 32.628,12 per capitale ed interessi, in 84 rate da euro
388,43 ciascuna.
Attraverso le somme ottenute mediante il finanziamento, lo CP_1
emetteva due assegni, per complessivi euro 20.000,00, di euro
18.000,00 intestato a e di euro 2.000,00 intestato a Pt_4
estinguendo il relativo debito di Ave. Questi si CP_3
impegnava a restituirgli il denaro prestatogli, mediante versamenti periodici dell'importo corrispondente alle singole rate del suddetto finanziamento.
Parte provvedeva a versare regolarmente le somme (una prima volta mediante bonifico e dopo esclusivamente in contanti) fino al settembre del 2017, restituendo così complessivamente solo euro 20.198,36.
chiedeva quindi che Ave fosse condannato al pagamento di euro CP_1
10.601,68 oltre interessi, costituendo tale somma il residuo che egli doveva restituire alla banca in forza del finanziamento ottenuto.
si costituiva in giudizio, contestando le pretese Parte_1
avversarie e chiedendo il rigetto della domanda, poiché riteneva di
8 aver già pagato allo quanto dovuto, ovverosia gli euro 20.000,00 CP_1
originariamente richiesti.
Istruita documentalmente la causa, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 3 aprile 2024, il Tribunale di
Treviso, con sentenza n. 777/2024, così decideva:
“
1. Accertato e dichiarato che il sig. effettuava il pagamento di CP_1
complessivi € 20.000,00 nell'interesse del sig. Parte_1
chiedendo e ottenendo da banca Unicredit di mutuare la predetta somma avverso il pagamento all'istituto bancario di complessivi €
32.628,12 per spese ed interessi (euro 388,43 x 84 rate), condanna il convenuto a corrispondere al sig. l'importo di € CP_1
10.601,68, quale somma ancora dovuta rispetto alle somme già rimborsate, oltre ad interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della notifica della citazione al saldo effettivo.
2. Condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore del sig. che si liquidano in € 2.540,00 per CP_1
compensi professionali ed € 264,00 per anticipate, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA”.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 4 novembre
2024, ha proposto tempestivo appello chiedendo, in via Parte_1
9 preliminare, di sospendere la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e, in via principale, di riformare la stessa con rigetto di tutte le domande accolte in primo grado e con vittoria di spese;
previa ammissione delle prove testimoniali non accolte in primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28 gennaio 2025, si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'istanza CP_1
di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e che, nel merito, l'appello venisse respinto. In via istruttoria, ha chiesto l'ammissione di prove testimoniali.
L'istanza preliminare di parte appellante, di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, è stata rigettata con ordinanza del 4 marzo 2025 con la quale sono stati altresì fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 23 ottobre 2025, sostituita da trattazione scritta.
In diritto
L'appellante impugna la sentenza di primo grado lamentando:
1. L'assenza di prova e il travisamento dei fatti in relazione alla ritenuta conoscenza da parte dell'appellante dell'esistenza e
10 dell'entità del finanziamento ottenuto dall'appellato, nonché in relazione alla ritenuta adesione ad esso;
2. La violazione degli artt. 2697, 2721 e 2729 c.c. in relazione alla ritenuta sussistenza in capo all'appellante dell'obbligo di rimborsare all'appellato le rate del finanziamento.
1. Con riferimento al primo motivo d'appello, l'appellante contesta il fatto che il Giudice di prime cure abbia desunto che l'accordo con avesse ad oggetto la restituzione di euro 32.628,12, pari al costo CP_1
del finanziamento emesso da sulla base, da una parte, del CP_4
bonifico di euro 388,44 effettuato a in data 17 giugno 2013 (doc. CP_1
3 e pag. 6 doc. 4 fascicolo di primo grado di parte attrice) e, dall'altra, dei solleciti di pagamento a questo inviati dall'appellato il 9 novembre
2020 e del 29 dicembre 2020 (docc.
5-6 fascicolo di primo grado di parte attrice).
In particolare, il Giudice del primo grado aveva ritenuto che la conoscenza del finanziamento e delle sue condizioni da parte dell'appellante, nonché l'adesione di quest'ultimo a siffatte condizioni, fosse “univocamente dimostrata dal bonifico di € 388,44 Part effettuato dal sig. nel giugno 2013 di pari importo alla rata del finanziamento intercorso tra il sig. e (vds. Doc. 3 e CP_1 CP_4
pag. 6 del doc. 4)”.
11 L'appellante evidenzia che l'importo del bonifico gli sarebbe stato richiesto dallo senza ulteriori specificazioni e che, in ogni caso, CP_1
tale circostanza non sarebbe idonea a provare la conoscenza da parte sua del finanziamento richiesto dallo , né tantomeno l'accordo in CP_1
ordine allo stesso. L'appellante sottolinea che l'appellato non ha documentato in alcun modo in primo grado la sussistenza del rapporto tra costui e banca UniCredit, contenendo il citato doc. 4 un contratto di finanziamento diverso da quello che lo avrebbe stipulato per CP_1
aiutare l'odierno appellante.
Inoltre, l'appellante impugna la sentenza anche nella parte in cui si afferma che: “I due solleciti di pagamento del 09.11.2020 e del
29.12.2020 si riferiscono inoltre espressamente al finanziamento Parte attivato con la Banca Unicredit nell'interesse del sig. (docc. 5-6).
Tali diffide sono state regolarmente notificate al convenuto e il loro contenuto non è mai stato contestato, circostanza che rende del tutto Parte incontrovertibile la conoscenza da parte dell del suddetto finanziamento.
Così dimostrata la sussistenza in capo al convenuto dell'obbligo di rimborsare all'attore le singole rate oggetto del contratto di finanziamento sottoscritto con appare incontestato che, CP_4
dopo aver versato regolarmente i ratei dal giugno 2013 al settembre
12 2017, il sig. Ave interrompeva i pagamenti a partire dal Pt_1
mese di ottobre 2017”.
Sul punto, l'appellante contesta il ragionamento del Giudice e mette in evidenza come le comunicazioni siano arrivate ad anni di distanza Parte dall'accordo tra l e lo e, comunque, non siano state mai CP_1
effettivamente ricevute dall'odierno appellante, essendo state restituite al mittente.
Le argomentazioni a sostegno del motivo non paiono condivisibili.
Ritiene il Collegio che le circostanze poste a fondamento della decisione impugnata rappresentino elementi idonei a fondare, in via presuntiva, la prova della consapevolezza, in capo all'odierno appellante, dell'esistenza del finanziamento nonché del suo assenso alla restituzione del relativo costo.
Ciò pur non essendo valorizzabile, ai fini di tale prova, la mancata contestazione delle diffide inviate nel novembre e nel dicembre del
2017 dall'appellato, in quanto non conosciute dall'appellante né concretamente, essendo le stesse state restituite al mittente, né presuntivamente ex art. 1335 c.c., essendo tale norma funzionale esclusivamente a porre rimedio alle rigidità derivanti dalla natura recettizia di taluni atti e inerenti non il loro contenuto, bensì la loro idoneità a produrre effetti giuridici.
13 Tuttavia, come già correttamente evidenziato dal Tribunale di Treviso, Parte il valore del bonifico effettuato da il 17 giugno 2013 (doc. 3 fascicolo di primo grado di parte attrice), pari ad euro 388,44, coincide perfettamente col valore della rata che lo versava alla propria CP_1
banca, in adempimento del finanziamento ottenuto (pag. 6 doc. 4). E così anche i successivi pagamenti, i quali, sebbene avvenuti con modalità differenti, risultano essere stati effettuati per la stessa cifra, come può pacificamente desumersi dall'assenza di qualsivoglia contestazione sul punto dall'allora convenuto.
Nello stesso senso, va valorizzata la circostanza che, in base agli atti,
l'odierno appellante non ha mai contestato, in corso del rapporto, il valore monetario dei versamenti che ratealmente faceva all'appellato, né in occasione del primo bonifico, né tantomeno in occasione dei successivi pagamenti.
I fatti indicati, pienamente provati in primo grado, presentano i requisiti di gravità, precisione e concordanza che l'art. 2729, comma 1
c.c. richiede affinché sugli stessi si possa ritenere provato, in via presuntiva, la sussistenza di un fatto ignoto.
Tali indizi risultano, infatti, certi e ben determinati nella loro realtà storica (requisito della precisione), in grado di dimostrare la sussistenza del fatto ignoto con un certo grado di probabilità (requisito della gravità) e tra loro coerenti e univoci rispetto a ciò che dovrebbero
14 provare (requisito della concordanza). Pertanto, essi si ritengono idonei a provare, secondo la regola del più probabile che non, che l'appellante ben fosse a conoscenza dell'esistenza del finanziamento, nonché del suo effettivo costo, e che, quindi, avesse prestato assenso alla sua integrale restituzione, tenuto anche conto che il suddetto finanziamento risulta essere stato stipulato nel suo esclusivo interesse.
Per le ragioni esposte, il primo motivo d'appello va rigettato.
2. Col secondo motivo d'appello, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 2697, 2721 e 2729 c.c. da parte del Giudice di primo grado, il quale, avendo ritenuto provata l'esistenza di un contratto in via presuntiva, avrebbe violato il combinato disposto degli artt. 2721 e
2729 c.c., che escluderebbe, per tale ipotesi, la prova per presunzioni.
Invero, anche in questo caso le doglianze dall'appellante non meritano accoglimento.
Sebbene, infatti, il secondo comma dell'art. 2729 c.c. non permetta di ricorrere alle presunzioni semplici laddove sia esclusa la prova per testimoni e, contestualmente, l'art. 2721, co. 1 c.c. escluda la prova testimoniale per contratti il cui valore eccede gli euro 2,58, è consentito al Giudice, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 2721
c.c., derogare al divieto di ricorrere alla testimonianza, e dunque di riflesso anche a quello di utilizzare presunzioni semplici, tenuto conto
15 della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
Nel caso in esame, la deroga operata dal Giudice di prime cure appare corretta, in ragione non solo dei rapporti di affinità tra le parti, ma soprattutto del fatto che l'appellante non ha impugnato l'accertamento del Tribunale dell'avvenuto pagamento dei suoi creditori ad opera dell'appellato, né ha mai negato, nei giudizi di primo e di secondo grado, di aver preso in prestito una somma di denaro dall'appellato contestando unicamente l'entità della somma dovuta in restituzione e confermando, d'altra parte, l'esistenza del rapporto.
Pertanto, anche il secondo motivo d'appello è rigettato.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello proposto da Parte_1
nei confronti di va respinto. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei valori intermedi tra i minimi e i medi delle fasi studio, introduttiva e decisionale e dei valori minimi per la fase trattazione/istruttoria, essendo il valore della causa intermedio rispetto a quelli dello scaglione di riferimento (compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento
16 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 1853/2024 R.G. promosso con atto di citazione da (appellante) nei confronti di Parte_1 CP_1
(appellato), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
777/2024 emessa dal Tribunale di Treviso;
b) condanna a rifondere a le spese Parte_1 CP_1
processuali, che liquida in euro 3.897,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1- quater DPR 115/2002 a carico di parte appellante.
Venezia, 25 novembre 2025
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Zanon
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 7 novembre 2024, promossa con atto di citazione
1 da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Luca Mazzocco, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Oderzo (TV), Piazza del Foro Romano n. 4;
appellante
contro
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dagli avv.ti Meri Zorz e Andrea Puppinato, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Treviso, Viale XXIV Maggio n. 13;
appellato
Oggetto: “Mutuo” - Appello avverso la sentenza n. 777/2024 pubblicata in data 3 aprile 2024 a definizione del giudizio iscritto al n. 4243/2021 R.G. avanti al Tribunale di Treviso
2 CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 777/2024 emessa dal Tribunale di Treviso, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 4243/2021, depositata in cancelleria in data 05/04/2024, mai notificata, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“respingere le domande di parte attrice siccome infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni di cui in narrativa” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi esposti in atto di citazione.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: senza inversione alcuna dell'onere probatorio si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e nello specifico come da memorie ex art. 183 VI co. n. 2:
Il signor senza inversione alcuna dell'onere Parte_1
probatorio, occorrendo chiede di essere ammesso a provare per testi le seguenti circostanze:
3 1) Vero che nel maggio 2013 il sig. esponeva alla Parte_1
signora Parte_2
e alla signora che aveva la possibilità
[...] Persona_1
di transare la vertenza con il sig. con la somma di Controparte_2
Euro 20.000,00?
2) Vero che successivamente - sempre nel maggio 2013 – la signora
comunicava al sig. che il sig. Parte_2 Parte_1
avrebbe messo a disposizione la somma di Euro CP_1
20.000,00?
3) Vero che il sig. doveva restituire la somma di Euro Parte_1
20.000,00 al signor ? CP_1
4) Vero che la signora consegnò al signor Parte_2 [...]
due assegni per complessivi Euro 20.000,00? Pt_1
Si indica a teste la signora di Pravisdomini Persona_1
(PN) Via G. Marconi
e 183 VI co. n. 3:
Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove richieste da CP_1
si chiede di essere abilitati alla prova contraria sui capitoli di
[...]
prova avversari con il teste già indicata a prova Persona_1
diretta.”.
4 - per parte appellata:
Parte
“Respingersi l'appello proposto dal sig. in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale e per l'effetto confermarsi la sentenza Part n. 777/2024 del Tribunale di Treviso con condanna del sig. alle spese di lite anche del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: qualora l'Ill.mo sig. Giudice ritenesse necessaria l'escussione dei testi sui capitoli già indicati, si chiede prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nel luglio del 2013 Lei si trovava presso l'abitazione del sig. e della sig.ra in Chiarano? CP_1 Parte_3
2) Vero che in quell'occasione il sig. andava a fare Parte_1
visita ai coniugi CP_1
Part 3) Vero che il sig. consegnava euro 388,43 in contanti contenuti in una busta?
Parte 4) Vero che il sig. li contava davanti a Lei e al sig. CP_1
Part 5) Vero che in quell'occasione il sig. si lamentava con il sig. CP_1
del fatto che non lasciava mai un centesimo in più rispetto alla rata?
Parte 6) Vero che in quell'occasione il sig. affermava che per i mesi successivi avrebbe continuato a versarli in contanti così da non dover sostenere le spese di commissione per il bonifico?
5 Parte 7) Vero che il sig. si lamentava dei costi dei bonifici e degli Part interessi sul prestito chiesto dal sig. per suo conto?
Part 8) Vero che in quell'occasione il sig. si lamentava con il sig. CP_1
del ritardo nel pagamento affermando che la banca invece era regolare nel sottrargli i soldi dal conto?
9) Vero che una volta rimasti soli, la sig.ra Le Parte_3
spiegava che il sig. aveva dovuto chiedere un prestito per aiutare CP_1
il marito di sua figlia in quanto minacciato nel pignoramento della casa?
Part 10) Vero che la sig.ra affermava che il sig. Parte_3
aveva chiesto aiuto a lei e al marito in quanto le banche non gli concedevano un prestito?
11) Vero che il sig. raccontava di aver dovuto chiedere un CP_1
finanziamento in quanto non disponeva di liquidità?
Si indicano a testi sui capitoli di cui sopra i sigg.rri Tes_1
e , entrambi residenti in [...]
[...] Testimone_2
(TV) via Settimo.
12) Vero che nel gennaio del 2016 mentre Lei si trovava al bar
Centrale in Gorgo al Monticano con il sig. , venivate CP_1
raggiunti dal sig. Parte_1
6 13) Vero che nelle circostanze di luogo e di tempo sopra descritte il sig. consegnava euro 388,43 centesimi in contanti? Parte_1
14) Vero che i soldi venivano contati davanti a Lei?
Parte 15) Vero che in quell'occasione il sig. una volta che il sig. CP_1
se n'era andato, Le spiegava che quello era l'importo della rata del Parte prestito chiesto per conto del sig.
Si indica a teste sui capitoli di cui sopra il sig. , Testimone_3
residente in [...]di Oderzo (TV).”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 29 giugno 2021, CP_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso Parte_1
affermando di vantare nei suoi confronti un credito di euro 10.601,68.
L'attore, a sostegno della domanda, esponeva quanto di seguito si riassume.
Nel maggio del 2013 si era rivolto a lui ed alla moglie Parte_1
Parte
– suocera di – manifestando la necessità di disporre di euro
20.000,00 al fine di evitare l'esecuzione della sentenza n. 616/2011 del
Tribunale di Treviso emessa nei suoi confronti e in favore di CP_2
e dell'avvocato di quest'ultimo,
[...] Controparte_3
7 Egli accettava di aiutarlo, prestandogli il denaro necessario;
non disponendo immediatamente della somma di denaro richiesta, si recava presso una filiale della banca da cui otteneva un CP_4
finanziamento per euro 21.512,00, obbligandosi a restituire alla banca complessivi euro 32.628,12 per capitale ed interessi, in 84 rate da euro
388,43 ciascuna.
Attraverso le somme ottenute mediante il finanziamento, lo CP_1
emetteva due assegni, per complessivi euro 20.000,00, di euro
18.000,00 intestato a e di euro 2.000,00 intestato a Pt_4
estinguendo il relativo debito di Ave. Questi si CP_3
impegnava a restituirgli il denaro prestatogli, mediante versamenti periodici dell'importo corrispondente alle singole rate del suddetto finanziamento.
Parte provvedeva a versare regolarmente le somme (una prima volta mediante bonifico e dopo esclusivamente in contanti) fino al settembre del 2017, restituendo così complessivamente solo euro 20.198,36.
chiedeva quindi che Ave fosse condannato al pagamento di euro CP_1
10.601,68 oltre interessi, costituendo tale somma il residuo che egli doveva restituire alla banca in forza del finanziamento ottenuto.
si costituiva in giudizio, contestando le pretese Parte_1
avversarie e chiedendo il rigetto della domanda, poiché riteneva di
8 aver già pagato allo quanto dovuto, ovverosia gli euro 20.000,00 CP_1
originariamente richiesti.
Istruita documentalmente la causa, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 3 aprile 2024, il Tribunale di
Treviso, con sentenza n. 777/2024, così decideva:
“
1. Accertato e dichiarato che il sig. effettuava il pagamento di CP_1
complessivi € 20.000,00 nell'interesse del sig. Parte_1
chiedendo e ottenendo da banca Unicredit di mutuare la predetta somma avverso il pagamento all'istituto bancario di complessivi €
32.628,12 per spese ed interessi (euro 388,43 x 84 rate), condanna il convenuto a corrispondere al sig. l'importo di € CP_1
10.601,68, quale somma ancora dovuta rispetto alle somme già rimborsate, oltre ad interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della notifica della citazione al saldo effettivo.
2. Condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore del sig. che si liquidano in € 2.540,00 per CP_1
compensi professionali ed € 264,00 per anticipate, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA”.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 4 novembre
2024, ha proposto tempestivo appello chiedendo, in via Parte_1
9 preliminare, di sospendere la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e, in via principale, di riformare la stessa con rigetto di tutte le domande accolte in primo grado e con vittoria di spese;
previa ammissione delle prove testimoniali non accolte in primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28 gennaio 2025, si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'istanza CP_1
di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e che, nel merito, l'appello venisse respinto. In via istruttoria, ha chiesto l'ammissione di prove testimoniali.
L'istanza preliminare di parte appellante, di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, è stata rigettata con ordinanza del 4 marzo 2025 con la quale sono stati altresì fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 23 ottobre 2025, sostituita da trattazione scritta.
In diritto
L'appellante impugna la sentenza di primo grado lamentando:
1. L'assenza di prova e il travisamento dei fatti in relazione alla ritenuta conoscenza da parte dell'appellante dell'esistenza e
10 dell'entità del finanziamento ottenuto dall'appellato, nonché in relazione alla ritenuta adesione ad esso;
2. La violazione degli artt. 2697, 2721 e 2729 c.c. in relazione alla ritenuta sussistenza in capo all'appellante dell'obbligo di rimborsare all'appellato le rate del finanziamento.
1. Con riferimento al primo motivo d'appello, l'appellante contesta il fatto che il Giudice di prime cure abbia desunto che l'accordo con avesse ad oggetto la restituzione di euro 32.628,12, pari al costo CP_1
del finanziamento emesso da sulla base, da una parte, del CP_4
bonifico di euro 388,44 effettuato a in data 17 giugno 2013 (doc. CP_1
3 e pag. 6 doc. 4 fascicolo di primo grado di parte attrice) e, dall'altra, dei solleciti di pagamento a questo inviati dall'appellato il 9 novembre
2020 e del 29 dicembre 2020 (docc.
5-6 fascicolo di primo grado di parte attrice).
In particolare, il Giudice del primo grado aveva ritenuto che la conoscenza del finanziamento e delle sue condizioni da parte dell'appellante, nonché l'adesione di quest'ultimo a siffatte condizioni, fosse “univocamente dimostrata dal bonifico di € 388,44 Part effettuato dal sig. nel giugno 2013 di pari importo alla rata del finanziamento intercorso tra il sig. e (vds. Doc. 3 e CP_1 CP_4
pag. 6 del doc. 4)”.
11 L'appellante evidenzia che l'importo del bonifico gli sarebbe stato richiesto dallo senza ulteriori specificazioni e che, in ogni caso, CP_1
tale circostanza non sarebbe idonea a provare la conoscenza da parte sua del finanziamento richiesto dallo , né tantomeno l'accordo in CP_1
ordine allo stesso. L'appellante sottolinea che l'appellato non ha documentato in alcun modo in primo grado la sussistenza del rapporto tra costui e banca UniCredit, contenendo il citato doc. 4 un contratto di finanziamento diverso da quello che lo avrebbe stipulato per CP_1
aiutare l'odierno appellante.
Inoltre, l'appellante impugna la sentenza anche nella parte in cui si afferma che: “I due solleciti di pagamento del 09.11.2020 e del
29.12.2020 si riferiscono inoltre espressamente al finanziamento Parte attivato con la Banca Unicredit nell'interesse del sig. (docc. 5-6).
Tali diffide sono state regolarmente notificate al convenuto e il loro contenuto non è mai stato contestato, circostanza che rende del tutto Parte incontrovertibile la conoscenza da parte dell del suddetto finanziamento.
Così dimostrata la sussistenza in capo al convenuto dell'obbligo di rimborsare all'attore le singole rate oggetto del contratto di finanziamento sottoscritto con appare incontestato che, CP_4
dopo aver versato regolarmente i ratei dal giugno 2013 al settembre
12 2017, il sig. Ave interrompeva i pagamenti a partire dal Pt_1
mese di ottobre 2017”.
Sul punto, l'appellante contesta il ragionamento del Giudice e mette in evidenza come le comunicazioni siano arrivate ad anni di distanza Parte dall'accordo tra l e lo e, comunque, non siano state mai CP_1
effettivamente ricevute dall'odierno appellante, essendo state restituite al mittente.
Le argomentazioni a sostegno del motivo non paiono condivisibili.
Ritiene il Collegio che le circostanze poste a fondamento della decisione impugnata rappresentino elementi idonei a fondare, in via presuntiva, la prova della consapevolezza, in capo all'odierno appellante, dell'esistenza del finanziamento nonché del suo assenso alla restituzione del relativo costo.
Ciò pur non essendo valorizzabile, ai fini di tale prova, la mancata contestazione delle diffide inviate nel novembre e nel dicembre del
2017 dall'appellato, in quanto non conosciute dall'appellante né concretamente, essendo le stesse state restituite al mittente, né presuntivamente ex art. 1335 c.c., essendo tale norma funzionale esclusivamente a porre rimedio alle rigidità derivanti dalla natura recettizia di taluni atti e inerenti non il loro contenuto, bensì la loro idoneità a produrre effetti giuridici.
13 Tuttavia, come già correttamente evidenziato dal Tribunale di Treviso, Parte il valore del bonifico effettuato da il 17 giugno 2013 (doc. 3 fascicolo di primo grado di parte attrice), pari ad euro 388,44, coincide perfettamente col valore della rata che lo versava alla propria CP_1
banca, in adempimento del finanziamento ottenuto (pag. 6 doc. 4). E così anche i successivi pagamenti, i quali, sebbene avvenuti con modalità differenti, risultano essere stati effettuati per la stessa cifra, come può pacificamente desumersi dall'assenza di qualsivoglia contestazione sul punto dall'allora convenuto.
Nello stesso senso, va valorizzata la circostanza che, in base agli atti,
l'odierno appellante non ha mai contestato, in corso del rapporto, il valore monetario dei versamenti che ratealmente faceva all'appellato, né in occasione del primo bonifico, né tantomeno in occasione dei successivi pagamenti.
I fatti indicati, pienamente provati in primo grado, presentano i requisiti di gravità, precisione e concordanza che l'art. 2729, comma 1
c.c. richiede affinché sugli stessi si possa ritenere provato, in via presuntiva, la sussistenza di un fatto ignoto.
Tali indizi risultano, infatti, certi e ben determinati nella loro realtà storica (requisito della precisione), in grado di dimostrare la sussistenza del fatto ignoto con un certo grado di probabilità (requisito della gravità) e tra loro coerenti e univoci rispetto a ciò che dovrebbero
14 provare (requisito della concordanza). Pertanto, essi si ritengono idonei a provare, secondo la regola del più probabile che non, che l'appellante ben fosse a conoscenza dell'esistenza del finanziamento, nonché del suo effettivo costo, e che, quindi, avesse prestato assenso alla sua integrale restituzione, tenuto anche conto che il suddetto finanziamento risulta essere stato stipulato nel suo esclusivo interesse.
Per le ragioni esposte, il primo motivo d'appello va rigettato.
2. Col secondo motivo d'appello, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 2697, 2721 e 2729 c.c. da parte del Giudice di primo grado, il quale, avendo ritenuto provata l'esistenza di un contratto in via presuntiva, avrebbe violato il combinato disposto degli artt. 2721 e
2729 c.c., che escluderebbe, per tale ipotesi, la prova per presunzioni.
Invero, anche in questo caso le doglianze dall'appellante non meritano accoglimento.
Sebbene, infatti, il secondo comma dell'art. 2729 c.c. non permetta di ricorrere alle presunzioni semplici laddove sia esclusa la prova per testimoni e, contestualmente, l'art. 2721, co. 1 c.c. escluda la prova testimoniale per contratti il cui valore eccede gli euro 2,58, è consentito al Giudice, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 2721
c.c., derogare al divieto di ricorrere alla testimonianza, e dunque di riflesso anche a quello di utilizzare presunzioni semplici, tenuto conto
15 della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
Nel caso in esame, la deroga operata dal Giudice di prime cure appare corretta, in ragione non solo dei rapporti di affinità tra le parti, ma soprattutto del fatto che l'appellante non ha impugnato l'accertamento del Tribunale dell'avvenuto pagamento dei suoi creditori ad opera dell'appellato, né ha mai negato, nei giudizi di primo e di secondo grado, di aver preso in prestito una somma di denaro dall'appellato contestando unicamente l'entità della somma dovuta in restituzione e confermando, d'altra parte, l'esistenza del rapporto.
Pertanto, anche il secondo motivo d'appello è rigettato.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello proposto da Parte_1
nei confronti di va respinto. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei valori intermedi tra i minimi e i medi delle fasi studio, introduttiva e decisionale e dei valori minimi per la fase trattazione/istruttoria, essendo il valore della causa intermedio rispetto a quelli dello scaglione di riferimento (compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento
16 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 1853/2024 R.G. promosso con atto di citazione da (appellante) nei confronti di Parte_1 CP_1
(appellato), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
777/2024 emessa dal Tribunale di Treviso;
b) condanna a rifondere a le spese Parte_1 CP_1
processuali, che liquida in euro 3.897,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1- quater DPR 115/2002 a carico di parte appellante.
Venezia, 25 novembre 2025
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Zanon
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