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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2024, n. 12478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12478 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZO IT nato a [...] il [...] NU UC nato a [...] il [...] ZO NN nato a [...] il [...] IN NC nato a [...] il [...] avverso il decreto del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO GI;
lette/sentite le conclusioni del PG r t, 0(.2 cAmi (442_ C. cCe 3-0 • ree. i Am_et.t.u.k( 33 t Penale Sent. Sez. 1 Num. 12478 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 21/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Venezia - Sezione per le misure di prevenzione - con decreto emesso in data 20 dicembre 2021 ha respinto la proposta di applicazione della misura personale nei confronti di LA ND e ha contestualmente disposto la confisca - in via disgiunta - di numerosi beni (elencati da pag. 17 a pag. 21 del decreto) intestati o comunque riferibili a LA ND e PE NN. Si tratta, in particolare di un immobile intestato a PE NN e delle quote sociali, beni immobili e rapporti finanziari relativi alle cinque società : House Immobiliare s'I, Tartaruga Invest srl, Island Holding srl, Islandrent srl, TO e co. Sri. 1.1 Quanto all'inquadramento soggettivo della condizione di pericolosità di LA ND e PE NN, il Tribunale richiama i contenuti del provvedimento di sequestro e compie riferimento agli esiti (sentenza di primo grado del 2 aprile 2021 emessa dal Tribunale di Modena) di un procedimento penale relativo all'avvenuto rilascio di numerosi permessi di soggiorno di lunga durata a cittadini stranieri con retrostante falsità idelogica della attestazione di conoscenza della lingua italiana. In detto giudizio è intervenuta condanna di LA ND e ZO NN alla pena di anni sei di reclusione ciascuno, per corruzione e falsità ideologica. Si tratta di attività delittuosa lucrogenetica (gli immigrati pagavano consistenti somme per ottenere gli attestati di superamento dell'esame di lingua italiana pur non essendo in possesso di conoscenze linguistiche) realizzata in modo costante nel tempo (dal 2016 e sino al novembre del 2018) e con particolare professionalità, emergente da atti di indagine e intercettazioni di conversazioni oggetto di diretta valutazione da parte del Tribunale della prevenzione, specie in riferimento al ruolo attivo svolto da PE NN nella intera vicenda. Secondo il Tribunale, dunque, sussistono i presupposti di legge sia per l'iscrizione di PE NN e LA ND nella categoria soggettiva di cui all'arti comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011 che per la confisca dei beni, ritenuti diretta proiezione della pericolosità sociale della coppia (quanto alla verifica della sproporzione si richiama il contenuto del sequestro). Le quote sociali delle diverse compagini risultate intestatarie degli immobili sono, secondo il Tribunale, tutte riconducibili al LA e alla PE. Costoro si sono serviti di soggetti con cui erano 2 entrati in rapporti di fiducia per schermare, nel corso del tempo, la titolarità dei beni. 2. La Corte di Appello di Venezia, con decreto del 25 ottobre 2022 ha integralmente confermato la prima decisione. Nel valutare gli atti di appello (proposti da PE NN, IN MA, PA FR, PE VÍ e EL UC) la Corte evidenzia, in estrema sintesi, che: a) PE NN e LA ND sono stati correttamente inquadrati nella categoria soggettiva di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011, posto che l'attività illecita 'continuativa' è stata commessa in concorso da entrambi e risale anche ad epoca precedente rispetto a quanto accertato nel processo modenese (si compie riferimento a pregresse attività di indagine del 2008 e 2009, sempre nel settore del favoreggiamento della immigrazione tramite false dichiarazioni di assunzione, oggetto di una archiviazione per prescrizione, con diretta valutazione dei contenuti di intercettazioni telefoniche); b) i beni oggetto di confisca rientrano nel perimetro temporale della pericolosità o in quello immediatamente successivo e le indagini patrimoniali (nell'intero periodo 2008-2018) hanno confermato la sussistenza di una macroscopica sproporzione tra i redditi leciti della coppia e il valore degli investimenti operati, dovendosi tener conto della composizione del nucleo familiare;
c) le posizioni dei terzi non possono ricevere alcuna tutela, essendo congruamente dimostrata la fittizietà delle intestazioni delle quote sociali e non risultando persuasive le allegazioni introdotte per sostenere la autonomia patrimoniale degli appellanti. In particolare, con riferimento alla posizione rivestita da PA FR la Corte di Appello evidenzia come la qualità di prestanome emerge da numerosi indicatori logici tratti anche dalla verifica delle movimentazioni bancarie e dei flussi di denaro intercorsi tra le diverse società coinvolte, confutando le argomentazioni difensive. 3. Avverso detto decreto hanno proposto ricorso per cassazione PE NN, PE TO, LA LU (quale erede di EL UC) e PA FR. 3.1 Il ricorso proposto da PE NN è affidato a due motivi. 3 3.1.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta pericolosità ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011. L'unico precedente penale della PE, per il delitto di truffa, risale all'anno 2005. Quanto agli anni 2017 - 2018 si contesta l'avvenuto inquadramento, in ragione della episodicità delle condotte. Il procedimento penale per i fatti risalenti al 2010 è stato oggetto di archiviazione per prescrizione e in un secondo procedimento vi è stata archiviazione nel merito. In ogni caso, anche a voler ritenere possibile una rivalutazione dei fatti oggetto di prescrizione, gli stessi risultano commessi più di 15 anni prima di quelli oggetto della decisione emessa dal Tribunale di Modena. Non poteva ritenersi sussistente, pertanto, il parametro della «abitualità» richiesto dalla legge e valorizzato dalla giurisprudenza. Lo stesso Tribunale in primo grado ha limitato la confisca - sul piano temporale - ai beni venuti in essere nel patrimonio della PE dal 2016 in avanti. In ogni caso non vi è alcuna possibilità di formulare prognosi negativa sulle future condotte della PE, il che esclude che possa essere applicata la confisca, anche se disgiunta. Sarebbe stato affrontato in sede di merito il solo profilo `constatativo' e non anche quello prognostico. 3.1.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla statuizione di confisca dei beni intestati alla PE. Si contesta, in particolare, la ricorrenza del presupposto della sproporzione tra redditività lecita e valore dei beni. Si ripropongono le giustificazioni introdotte in sede di merito relative alla consistenza del libretto di deposito e alla congruità del prezzo pagato per l'immobile in Sardegna. Lo svincolo di una polizza sottoscritta nel 2015 non poteva ritenersi di provenienza ingiustificata. 3.2 Il ricorso proposto - con unico atto - dai terzi PE TO e LA LU è affidato a un unico motivo, con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si afferma, in sintesi, che la decisione si sarebbe basata su indicatori deboli, quanto alla provenienza - ritenuta illecita - delle risorse impiegate per costituire e incrementare le società oggetto di confisca. La esistenza di poteri gestionali in capo al LA o alla PE (dato il legame familiare con gli intestatari delle quote) 4 non poteva dirsi decisiva, posto che è usuale che i genitori consentano ai propri figli di gestire beni patrimoniali. Non vi sarebbe prova di acquisti immobiliari realizzati con provvista illecita, così come il riferimento alle dichiarazioni rese dalla IN non appare decisivo. Anche i riferimenti alla limitata capacità economica del PE e della EL (madre di LA LU) non sarebbero decisivi ad escludere la autonomia patrimoniale dei titolari delle quote. 3.3 Il ricorso proposto da PA FR è affidato a quattro corposi motivi, qui sintetizzati nei limiti della effettiva necessità ai fini della decisione, ai sensi dell'art.173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen. . 3.3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e apparenza di motivazione circa la fittizietà della intestazione delle quote sociali in capo a PA FR. Si contesta la valenza 'indicativa' degli elementi di fatto riportati nel testo del decreto e si rappresenta che la Corte di secondo grado solo in apparenza risponde alle doglianze difensive, irrobustite da una consulenza di parte. La PA sino al 2012 aveva svolto attività di impresa (come documentato nella consulenza prodotta) e pertanto, ferma restando la non giovane età, non poteva dirsi soggetto sprovvisto della esperienza necessaria per affrontare tematiche gestionali di imprese. Le non floride condizioni economiche del 201.9 non potevano, pertanto, essere poste a base del ragionamento indiziario circa la riconducibilità della società 'TO' alla coppia LA-PE. Tra la PA e i due proposti non sono documentati rapporti di conoscenza, tanto che i giudici del merito ipotizzano che l'anello di congiunzione sia EN IC, figlio della PA. Ma anche tale affermazione viene definita meramente congetturale. Anche i movimenti bancari indicati come 'anomali', avevano ricevuto spiegazione nella produzione difensiva. Non si nega, inoltre, il transito di denaro (per euro 36 mila) dal EN alla madre ma si afferma che nessun elemento di prova è stato raccolto circa la riconducibilità di quel transito economico alla coppia dei proposti. Il EN non è stato coinvolto nelle attività illecite della PE e del LA. 5 Anche i trasferimenti di denaro tra le diverse compagini societarie sono stati letti, secondo la difesa, in chiave unidirezionale, lì dove si era data spiegazione logica alternativa. Non sarebbe indiziante, in particolare, il pagamento delle quote sociali realizzato in favore di IN MA dalla società 'TO', trattandosi di dovuto adempimento del contratto di cessione. La Pa:sini ben poteva essere ignara della qualità di intestataria fittizia della IN. Così come la disponibilità di fatto in capo alla PE di una vettura intestata alla PA ma pacificamente nella disponibilità del EN nulla aggiunge alla complessiva debolezza dei pretesi indicatori logici. 3.3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al presupposto della ritenuta disponibilità indiretta dei beni in capo ai soggetti pericolosi. Si riprende il tema della astrattezza dei pretesi indicatori logici per sostenere che non poteva essere affermata la disponibilità dei beni in capo al LA e alla PE. Nemmeno è stata dimostrata la 'interferenza gestionale' del LA o della PE, essendo pacifico che a gestire le società era la PA con l'aiuto del EN. Non vi era pertanto alcuna dimostrazione effettiva della pretesa scissione tra titolarità formale dei beni e disponibilità in capo a soggetti diversi. 3.3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al cattivo governo dell'onere probatorio. Pacifico che la dimostrazione della scissione tra titolarità formale e disponibilità in capo al soggetto pericoloso spetti alla pubblica accusa. In tal senso, si afferma che detta prova non solo non è stata raggiunta ma è stata affidata ad elementi privi di attitudine indicativa. Anche se tali elementi fossero annoverabili tra gli indizi, di certo non avevano i caratteri di cui all'art. 192 comma 2 cod.proc.pen. Si ripercorrono i pretesi indizi e ne se contesta la valenza, sia in rapporto al singolo elemento che nella valutazione complessiva. 3.3.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione del parametro della correlazione temporale. Secondo la difesa la pericolosità va parametrata alla posizione del solo LA ND (e non anche della PE) e si arresta al novembre del 2018 (ultimo reato contestato) . Non potevano essere oggetto di confisca gli acquisti immobiliari avvenuti a giugno e luglio del 2020, con risposta incoerente da parte della Corte di secondo grado. Si trattava di investimenti realizzati in piena autonomia e correlati al buon andamento della gestione PA-EN. La stessa acquisizione delle quote delle società già formalmente attribuite alla IN avviene nel giugno del 2019, al di fuori del periodo di pericolosità. Sarebbe dunque violato il principio di diritto espresso nella nota decisione Sez. U LI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi introdotti da PE NN, PE TO e LA LU, mentre va dichiarato infondato il ricorso proposto da PA FR. 2. Il ricorso introdotto da PE NN è manifestamente infondato e, in parte, relativo a motivi non consentiti. 2.1 Una prima questione (al primo motivo di ricorso) riguarda la ricognizione della condizione soggettiva di pericolosità che è stata ritenuta sussistente - in rapporto alla categoria tipica di cui all'arti comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011 - sotto la particolare forma di 'pericolosità storica', non più sussistente al momento della decisione (per la PE era stata formulata soltanto la proposta patrimoniale e non anche quella personale, a differenza del LA che ha visto, peraltro, il rigetto della proposta personale in primo grado). Sul punto va osservato che la condizione dl pericolosità della PE è stata essenzialmente formulata in sede di merito in riferimento alla 'costante' attività delittuosa posta in essere in concorso con il LA, tra il 20i6 e il 2018 (fatti oggetto del giudizio penale innanzi al Tribunale di Modena, nel cui ambito è intervenuta sentenza di condanna in primo grado). Si tratta di un periodo di certo non breve e ampiamente sufficiente ad integrare la previsione di legge (anche alla luce dei parametri interpretativi offerti da Corte Cost. n.24 del 2019), proprio in ragione della articolata struttura relazionale (documentata nella decisione di primo grado) in una con la elevata professionalità delittuosa mostrata dalla PE e dal LA, con certezza della avvenuta 7 produzione di reddito, aspetto che autorizza la formulazione delle ulteriori considerazioni (circa il precedente procedimento del 2008 conclusosi con archiviazione per prescrizione) espresse dalla Corte di Appello. Si tratta, tuttavia, di considerazioni che non hanno comportato alcuna estensione del perimetro temporale della confisca, che è rimasta correlata al periodo di pericolosità come individuato in primo grado, il che rende generica e manifestamente infondata la dog lianza difensiva. Inoltre, va rilevato che, sempre restando al primo motivo, la pericolosità cd. storica è stata oggetto di corretta ricostruzione in sede di merito. La difesa afferma che vi sarebbe stato esclusivamente il giudizio ricostruttivo fattuale (o constatativo) e non anche quello prognostico, in violazione dei parametri elaborati in giurisprudenza (v. Sez. I n.43826 del 19.4.2018, rv 273976) secondo cui la prognosi, sia pure non formulata alla attualità (altrimenti la confisca non sarebbe disgiunta) è sempre necessaria. Ma tale prospettazione non corrisponde ai contenuti argomental:ivi della decisione, atteso che è proprio l'avvenuta delimitazione temporale (sino al marzo del 2019, momento coincidente con l'applicazione delle misure cautelari nel procedimento penale) a segnalare l'avvenuta formulazione di entrambi i giudizi richiesti a fini di inquadramento soggettivo. In ogni ricostruzione storica di pericolosità si realizza - infatti - un giudizio empirico che porta a ritenere «esistente» la condizione soggettiva in parola sino al momento in cui se ne delimita temporalmente la durata. Nel caso della PE, in altre parole, le motivazioni espresse nelle due decisioni di merito affermano non solo il profilo constatativo ma anche, sia pure per implicito, il profilo prognostico, nel senso che le condotte realizzate nel periodo preso in esame (momento constatativo) appaiono tali da evidenziare la tendenza alla reiterazione del reato (momento prognostico), sino al momento in cui si delimita la condizione. Ovviamente l'assenza di domanda applicativa della misura personale, per PE NN, ha reso inutile l'affermazione espressa di una 'avvenuta cessazione' della pericolosità (affermazione operata invece nei confronti del LA), ma da ciò non può trarsi la conseguenza - paventata dalla difesa - secondo cui nei confronti della PE non vi sarebbe stato un, sia pur implicito (e riferito al 2019) momento di giudizio prognostico. 8 2.2 II secondo motivo è inammissibile perché introduce critiche ai contenuti argomentativi della motivazione, che non può dirsi apparente, in un ambito normativo di ricorribilità che, come è noto, è limitato alla violazione di legge. La Corte di Appello ha preso in esame la prospettazione difensiva, tesa ad incrinare il giudizio di sproporzione tra redditi e valore degli investimenti, e ha ritenuto che le allegazioni difensive non abbiano raggiunto il necessario peso dimostrativo. Si tratta di tipica argomentazione in fatto, espressa in modo peraltro logico, il che comporta la assenza di rivedibilità del giudizio in sede di legittimità. 3. L'atto di ricorso proposto da PE TO e LA LU (quale erede di EL UC) è inammissibile per manifesta infondatezza e, in parte, perché proposto per motivi non consentiti. 3.1 In premessa va rilevato che in sede di merito si è ampiamente motivato, anche con precisi riferimenti alle movimentazioni bancarie, circa la riiconducibilità delle specifiche attività di impresa alla coppia PE NN-LA ND, il che porta decisamente ad escludere che la prova della fittizietà si sia basata esclusivamente sulle ingerenze gestionali da parte dei soggetti portatori di pericolosità. Non vi è pertanto alcun vizio in diritto, posto che i giudici del merito hanno dato concreta attuazione ai principi giurisprudenziali in tema di ripartizione dell'onere della prova. Le ingerenze gestionali, peraltro, rappresentano un valido indizio circa la riconducibilità degli investimenti ai soggetti proposti, in una con la sequenza storica delle attività di impresa (correlata al procedimento penale modenese) e con la documentata scarsità di risorse finanziarie in capo ai due formali soci. 3.2 Vi è pertanto una motivazione della fittizietà, in sede di merito, non solo 'non apparente' ma del tutto logica perché basata su indizi convergenti, il che porta a ritenere non consentito l'intero motivo di ricorso, teso ad un rivalutazione di articolati contenuti argomentativi. 4. Il ricorso proposto da PA FR è infondato. 4.1 In premessa, vanno precisati alcuni aspetti in diritto, rilevanti per l'inquadramento delle doglianze difensive. 9 4.1.1 Non vi è dubbio alcuno circa la necessità della prova - a carico dell'accusa - della riferibilità al soggetto portatore di pericolosità dei beni formalmente intestati al soggetto terzo. Di ciò appare consapevole la Corte di Appello di Venezia, il che esclude un vizio di inquadramento in diritto. Proprio dal noto arresto Sez. U LI del 20:115 si trae la conferma dell'esistenza - in caso di intestazione formale a terzi - di un onere probatorio gravante sull'accusa in punto di riferibílità sostanziale del bene in questione al soggetto pericoloso. Va evidenziato che la pronunzia delle Sezioni Unite tende ad esaltare, in chiave di legittimazione fondante l' ablazione, la proiezione economica della pericolosità (sono confiscabili i beni acquistati tramite utilizzo di risorse 'ragionevolmente stimate' dì provenienza illecita) più che la mera disponibilità di fatto del bene in capo al soggetto pericoloso, da intendersi solo come possibile indicatore dell'impiego di risorse da lui provenienti (in tema di valorizzazione del profilo della provenienza delle risorse dal soggetto pericoloso quale criterio di identificazione della nozione di disponibilità, già Sez. VI n. 47983 del 2012, ove si afferma che la disponibilità sostanziale del bene può derivare dalla immissione di capitali provenienti dal soggetto pericoloso, laddove gli investimenti si rivelino assorbenti in tutto o in gran parte rispetto al valore del bene). Per le Sezioni Unite LI è solo l'illecita acquisizione del bene (ovviamente anche per avvenuta interposizione, ma vista come frutto di risorse provenienti dal soggetto pericoloso) ad imprimere quel carattere di immanente pericolosità 'della cosa che ne giustifica, anche in chiave di equilibrio di valori costituzionali, la confisca (.. la pericolosità costituisce la ragione giustificatrice dell'apprensione coattiva di beni acquistati in costanza della stessa o con il favore delle sue peculiari manifestazioni) . Sul tema della disponibilità è dunque pacifico che spetta pur sempre alla parte pubblica l'onere della prova circa la natura formale della intestazione, anche in base a presunzioni, ma con il rispetto dei criteri generali in tema di prova indiziaria (.. l'assunto della provenienza illecita del patrimonio deve pur sempre essere la risultante di un processo dimostrativo che si avvalga anche di presunzioni, affidate ad elementi indiziari, purchè connotati da necessari coefficienti di gravità, precisione e concordanza). Da ciò deriva indubbiamente che : a) ad essere oggetto di prova è la «sostanziale provenienza» dell'investimento economico da risorse del soggetto (o dei soggetti) portatori di pericolosità; b) i mezzi di prova possono essere tanto diretti che indiziari;
c) nel caso di prova indiziaria gli elementi così qualificati devono essere gravi precisi e concordanti;
d) la ingerenza gestionale è soltanto uno dei possibili 10 indicatori della provenienza del bene da risorse riferibili al soggetto portatore di pericolosità, ma non va intesa come presupposto della ablazione, ed in ciò si evidenzia la infondatezza delle prospettazioni difensive sul tema specifico. 4.1.2 Al tempo stesso, la condizione del soggetto terzo, quanto ai motivi di ricorso per cassazione deducibili non si estende al vizio di motivazione, restando fermo il limite della violazione di legge. E' ricorrente, pertanto, l'affermazione in diritto per cui in sede di prevenzione - anche patrimoniale - il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. 4.1.3 Ed ancora, in punto di limiti alla confisc:abilità derivanti dal principio della correlazione temporale, pur ritenendo possibile che la questione venga introdotta dal soggetto terzo, trattandosi di limite oggettivo alla stessa possibilità di abiezione, va ricordato che in tema di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura ablatoria delle utilità acquisite in un periodo successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità sociale, purchè il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, e tali indici devono essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dalla cessazione della pericolosità (tra le molte, Sez. VI n. 36421 del 6.9.2021, n/ 281990). 4.2 Ciò posto, va rilevato che nei primi tre motivi di ricorso, con diverse ma assimilabili prospettive di critica, la difesa della PA muove essenzialmente una articolata contestazione di 'apparenza di motivazione', ragionando sulla scarsa valenza dei pretesi indicatori logici utilizzati dai giudici del merito per affermare la sostanziale 'derivazione' della società della IN dai pregressi accantonamenti finanziari della coppia LA/PE. Si tratta di una censura, in detti termini, ammissibile ma infondata, dovendosi limitare il controllo di legittimità alla presenza di un percorso argomentativo non assertivo, che dia conto in modo comprensibile della attribuzione di valore indicativo ai singoli fatti posti a fondamento delle conclusioni raggiunte. Le argomentazioni esposte nella decisione impugnata si confrontano, peraltro, con la memoria difensiva oggetto di deposito in sede di merito. 4.2.1 Sul punto, la critica difensiva non risulta fondata. In particolare va rilevato che : a) la difesa tende a ridimensionare la portata di accadimenti che hanno una obiettiva valenza indiziante, primo fra tutti il dato storico/cronologico in cui si colloca la genesi della società 'TO', le modalità della sua costituzione, le condizioni finanziarie in tale momento della PA (al di là della pregressa esperienza imprenditoriale, collocata temporalmente nel passato) e la provenienza delle compagini societarie non dalla IN (che ha ammesso pacificamente la sua qualità di prestanome) ma dalla coppia LA/PE; b) la difesa non inquadra correttamente la comune condizione soggettiva di pericolosità tanto del LA che della PE, affermando che soltanto il LA sarebbe stato proposto, lì dove - quanto alla misura patrimoniale - lo erano entrambi i coniugi;
c) la assenza di ingerenza gestionale, per quanto detto sopra, da parte del LA e della PE da un lato non è fattore tale da escludere il dato - decisivo - della provenienza dei beni dai soggetti pericolosi, dall'altro si spiega agevolmente, sul piano logico, con la circostanza di fatto per cui, come evidenziato nella decisione impugnata, l'operazione `TO' avviene in un momento in cui le indagini della Procura di Modena hanno portato alla emissione del titolo cautelare, con ovvie conseguenze in punto di astensione del LA e della PE dal compimento di atti di gestione aziendale. 4.2.2 Va ricordato che, come emerso dai provvedimenti di merito, la società TO viene costituita in data 20 giugno 2019 con unica socia PA FR (tre mesi dopo l'emissione del titolo cautelare nel procedimento modenese, avvenuta il 21 marzo 2019) e solo 8 giorni dopo si verifica la cessione delle quote delle due società Island Holding e Islandrent, formalmente della IN ma sostanzialmente riferibili al LA e alla PE (la IN ha ammesso la qualità di prestanome, v. pag. 19 del provvedimento impugnato). Pensare che la PA fosse ignara della reale provenienza delle compagini societarie (e dei relativi beni) farebbe torto alla affermata esperienza imprenditoriale della medesima, per come dalla stessa allegata, atteso che la IN (addetta alle pulizie nei locali della PE), per sua dichiarazione ritenuta attendibile dalla Corte di Appello, non aveva mai gestito le aziende, né possedeva capacità di gestione. Peraltro nella decisione si evidenzia come la stessa PA era entrata in contatto con la società Island Holding già nel 2018 (il 18 luglio del 2018 aveva venduto a tale società la propria casa di abitazione) il che porta a ritenere che la stessa sia venuta a conoscenza della reale identità dei gestori. La sequenza storica, peraltro, è stata considerata unitamente alla constatazione : a) delle modeste condizioni finanziarie della PA nel periodo in osservazione, tali da segnalare la non sostenibilità in proprio della operazione di acquisto delle quote;
b) della costante provenienza di fondi, sia in occasione del versamento del capitale sociale della TO che successivamente, dal figlio EN IC. Si tratta di dati obiettivi che - nel loro complesso - vengono letti in modo niente affatto illogico in sede di merito (e meno che mai apparente) e che trovano ulteriore asseverazione, circa la tesi della operazione di 'nascondimento' di beni e valori riferibili alla coppia LA-PE, dag9 elementi di prova che attestano l'esistenza di rapporti personali e di comuni interessi economici tra il EN e la PE (ampiamente esposti nella decisione di merito). Non si è di fronte, pertanto, ad una motivazione assertiva, fermo restando che il risultato di prova (fittizietà della intestazione) si ottiene, come in tutti i casi di prova indiziaria, attraverso la lettura congiunta di più elementi indizianti. Le censure difensive, quanto al momento genetico dell'acquisto delle quote vanno pertanto disattese e le ulteriori considerazioni esposte nel ricorso riguardano profili in fatto non valutabili in sede di legittimità e, comunque, congruamente apprezzati in sede di merito. 4.2.3 E' infondato, altresì, il quarto motivo di ricorso, in riferimento agli acquisti immobiliari avvenuti nell'anno 2020 da parte di Island Holding, posto che correttamente - sulla base del principio di diritto ricordato al par.4.1.3 - si è ritenuto, in sede di merito che gli acquisti, avvenuti in tempo molto prossimo alla cessazione della pericolosità rappresentino una forma di reimpiego. La confisca di detti beni è stata disposta come diretta conseguenza della illiceità del momento genetico (cessione delle quote del giugno 2019 in favore della TO), posto che se la PA - come si è argomentato in precedenza - non ha impiegato risorse proprie per rilevare le quote sociali, non ha spezzato il vincolo di derivazione delle aziende da investimenti operati dai soggetti portatori di pericolosità, il che ha legittimato la confisca non solo dell'intero patrimonio aziendale esistente al momento della cessione ma anche degli incrementi derivanti dalla attività gestionale, comunque realizzata sfruttando l'esistenza di pregresse risorse ragionevolmente considerate di illecita provenienza. 13 Il Consigliere estensore Al rigetto del ricorso di PA FR segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi introdotti da PE NN, PE TO e LA LU consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di PA FR che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di PE NN, PE TO e LA LU e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Presidesilte
lette/sentite le conclusioni del PG r t, 0(.2 cAmi (442_ C. cCe 3-0 • ree. i Am_et.t.u.k( 33 t Penale Sent. Sez. 1 Num. 12478 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 21/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Venezia - Sezione per le misure di prevenzione - con decreto emesso in data 20 dicembre 2021 ha respinto la proposta di applicazione della misura personale nei confronti di LA ND e ha contestualmente disposto la confisca - in via disgiunta - di numerosi beni (elencati da pag. 17 a pag. 21 del decreto) intestati o comunque riferibili a LA ND e PE NN. Si tratta, in particolare di un immobile intestato a PE NN e delle quote sociali, beni immobili e rapporti finanziari relativi alle cinque società : House Immobiliare s'I, Tartaruga Invest srl, Island Holding srl, Islandrent srl, TO e co. Sri. 1.1 Quanto all'inquadramento soggettivo della condizione di pericolosità di LA ND e PE NN, il Tribunale richiama i contenuti del provvedimento di sequestro e compie riferimento agli esiti (sentenza di primo grado del 2 aprile 2021 emessa dal Tribunale di Modena) di un procedimento penale relativo all'avvenuto rilascio di numerosi permessi di soggiorno di lunga durata a cittadini stranieri con retrostante falsità idelogica della attestazione di conoscenza della lingua italiana. In detto giudizio è intervenuta condanna di LA ND e ZO NN alla pena di anni sei di reclusione ciascuno, per corruzione e falsità ideologica. Si tratta di attività delittuosa lucrogenetica (gli immigrati pagavano consistenti somme per ottenere gli attestati di superamento dell'esame di lingua italiana pur non essendo in possesso di conoscenze linguistiche) realizzata in modo costante nel tempo (dal 2016 e sino al novembre del 2018) e con particolare professionalità, emergente da atti di indagine e intercettazioni di conversazioni oggetto di diretta valutazione da parte del Tribunale della prevenzione, specie in riferimento al ruolo attivo svolto da PE NN nella intera vicenda. Secondo il Tribunale, dunque, sussistono i presupposti di legge sia per l'iscrizione di PE NN e LA ND nella categoria soggettiva di cui all'arti comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011 che per la confisca dei beni, ritenuti diretta proiezione della pericolosità sociale della coppia (quanto alla verifica della sproporzione si richiama il contenuto del sequestro). Le quote sociali delle diverse compagini risultate intestatarie degli immobili sono, secondo il Tribunale, tutte riconducibili al LA e alla PE. Costoro si sono serviti di soggetti con cui erano 2 entrati in rapporti di fiducia per schermare, nel corso del tempo, la titolarità dei beni. 2. La Corte di Appello di Venezia, con decreto del 25 ottobre 2022 ha integralmente confermato la prima decisione. Nel valutare gli atti di appello (proposti da PE NN, IN MA, PA FR, PE VÍ e EL UC) la Corte evidenzia, in estrema sintesi, che: a) PE NN e LA ND sono stati correttamente inquadrati nella categoria soggettiva di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011, posto che l'attività illecita 'continuativa' è stata commessa in concorso da entrambi e risale anche ad epoca precedente rispetto a quanto accertato nel processo modenese (si compie riferimento a pregresse attività di indagine del 2008 e 2009, sempre nel settore del favoreggiamento della immigrazione tramite false dichiarazioni di assunzione, oggetto di una archiviazione per prescrizione, con diretta valutazione dei contenuti di intercettazioni telefoniche); b) i beni oggetto di confisca rientrano nel perimetro temporale della pericolosità o in quello immediatamente successivo e le indagini patrimoniali (nell'intero periodo 2008-2018) hanno confermato la sussistenza di una macroscopica sproporzione tra i redditi leciti della coppia e il valore degli investimenti operati, dovendosi tener conto della composizione del nucleo familiare;
c) le posizioni dei terzi non possono ricevere alcuna tutela, essendo congruamente dimostrata la fittizietà delle intestazioni delle quote sociali e non risultando persuasive le allegazioni introdotte per sostenere la autonomia patrimoniale degli appellanti. In particolare, con riferimento alla posizione rivestita da PA FR la Corte di Appello evidenzia come la qualità di prestanome emerge da numerosi indicatori logici tratti anche dalla verifica delle movimentazioni bancarie e dei flussi di denaro intercorsi tra le diverse società coinvolte, confutando le argomentazioni difensive. 3. Avverso detto decreto hanno proposto ricorso per cassazione PE NN, PE TO, LA LU (quale erede di EL UC) e PA FR. 3.1 Il ricorso proposto da PE NN è affidato a due motivi. 3 3.1.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta pericolosità ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011. L'unico precedente penale della PE, per il delitto di truffa, risale all'anno 2005. Quanto agli anni 2017 - 2018 si contesta l'avvenuto inquadramento, in ragione della episodicità delle condotte. Il procedimento penale per i fatti risalenti al 2010 è stato oggetto di archiviazione per prescrizione e in un secondo procedimento vi è stata archiviazione nel merito. In ogni caso, anche a voler ritenere possibile una rivalutazione dei fatti oggetto di prescrizione, gli stessi risultano commessi più di 15 anni prima di quelli oggetto della decisione emessa dal Tribunale di Modena. Non poteva ritenersi sussistente, pertanto, il parametro della «abitualità» richiesto dalla legge e valorizzato dalla giurisprudenza. Lo stesso Tribunale in primo grado ha limitato la confisca - sul piano temporale - ai beni venuti in essere nel patrimonio della PE dal 2016 in avanti. In ogni caso non vi è alcuna possibilità di formulare prognosi negativa sulle future condotte della PE, il che esclude che possa essere applicata la confisca, anche se disgiunta. Sarebbe stato affrontato in sede di merito il solo profilo `constatativo' e non anche quello prognostico. 3.1.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla statuizione di confisca dei beni intestati alla PE. Si contesta, in particolare, la ricorrenza del presupposto della sproporzione tra redditività lecita e valore dei beni. Si ripropongono le giustificazioni introdotte in sede di merito relative alla consistenza del libretto di deposito e alla congruità del prezzo pagato per l'immobile in Sardegna. Lo svincolo di una polizza sottoscritta nel 2015 non poteva ritenersi di provenienza ingiustificata. 3.2 Il ricorso proposto - con unico atto - dai terzi PE TO e LA LU è affidato a un unico motivo, con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si afferma, in sintesi, che la decisione si sarebbe basata su indicatori deboli, quanto alla provenienza - ritenuta illecita - delle risorse impiegate per costituire e incrementare le società oggetto di confisca. La esistenza di poteri gestionali in capo al LA o alla PE (dato il legame familiare con gli intestatari delle quote) 4 non poteva dirsi decisiva, posto che è usuale che i genitori consentano ai propri figli di gestire beni patrimoniali. Non vi sarebbe prova di acquisti immobiliari realizzati con provvista illecita, così come il riferimento alle dichiarazioni rese dalla IN non appare decisivo. Anche i riferimenti alla limitata capacità economica del PE e della EL (madre di LA LU) non sarebbero decisivi ad escludere la autonomia patrimoniale dei titolari delle quote. 3.3 Il ricorso proposto da PA FR è affidato a quattro corposi motivi, qui sintetizzati nei limiti della effettiva necessità ai fini della decisione, ai sensi dell'art.173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen. . 3.3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e apparenza di motivazione circa la fittizietà della intestazione delle quote sociali in capo a PA FR. Si contesta la valenza 'indicativa' degli elementi di fatto riportati nel testo del decreto e si rappresenta che la Corte di secondo grado solo in apparenza risponde alle doglianze difensive, irrobustite da una consulenza di parte. La PA sino al 2012 aveva svolto attività di impresa (come documentato nella consulenza prodotta) e pertanto, ferma restando la non giovane età, non poteva dirsi soggetto sprovvisto della esperienza necessaria per affrontare tematiche gestionali di imprese. Le non floride condizioni economiche del 201.9 non potevano, pertanto, essere poste a base del ragionamento indiziario circa la riconducibilità della società 'TO' alla coppia LA-PE. Tra la PA e i due proposti non sono documentati rapporti di conoscenza, tanto che i giudici del merito ipotizzano che l'anello di congiunzione sia EN IC, figlio della PA. Ma anche tale affermazione viene definita meramente congetturale. Anche i movimenti bancari indicati come 'anomali', avevano ricevuto spiegazione nella produzione difensiva. Non si nega, inoltre, il transito di denaro (per euro 36 mila) dal EN alla madre ma si afferma che nessun elemento di prova è stato raccolto circa la riconducibilità di quel transito economico alla coppia dei proposti. Il EN non è stato coinvolto nelle attività illecite della PE e del LA. 5 Anche i trasferimenti di denaro tra le diverse compagini societarie sono stati letti, secondo la difesa, in chiave unidirezionale, lì dove si era data spiegazione logica alternativa. Non sarebbe indiziante, in particolare, il pagamento delle quote sociali realizzato in favore di IN MA dalla società 'TO', trattandosi di dovuto adempimento del contratto di cessione. La Pa:sini ben poteva essere ignara della qualità di intestataria fittizia della IN. Così come la disponibilità di fatto in capo alla PE di una vettura intestata alla PA ma pacificamente nella disponibilità del EN nulla aggiunge alla complessiva debolezza dei pretesi indicatori logici. 3.3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al presupposto della ritenuta disponibilità indiretta dei beni in capo ai soggetti pericolosi. Si riprende il tema della astrattezza dei pretesi indicatori logici per sostenere che non poteva essere affermata la disponibilità dei beni in capo al LA e alla PE. Nemmeno è stata dimostrata la 'interferenza gestionale' del LA o della PE, essendo pacifico che a gestire le società era la PA con l'aiuto del EN. Non vi era pertanto alcuna dimostrazione effettiva della pretesa scissione tra titolarità formale dei beni e disponibilità in capo a soggetti diversi. 3.3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al cattivo governo dell'onere probatorio. Pacifico che la dimostrazione della scissione tra titolarità formale e disponibilità in capo al soggetto pericoloso spetti alla pubblica accusa. In tal senso, si afferma che detta prova non solo non è stata raggiunta ma è stata affidata ad elementi privi di attitudine indicativa. Anche se tali elementi fossero annoverabili tra gli indizi, di certo non avevano i caratteri di cui all'art. 192 comma 2 cod.proc.pen. Si ripercorrono i pretesi indizi e ne se contesta la valenza, sia in rapporto al singolo elemento che nella valutazione complessiva. 3.3.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione del parametro della correlazione temporale. Secondo la difesa la pericolosità va parametrata alla posizione del solo LA ND (e non anche della PE) e si arresta al novembre del 2018 (ultimo reato contestato) . Non potevano essere oggetto di confisca gli acquisti immobiliari avvenuti a giugno e luglio del 2020, con risposta incoerente da parte della Corte di secondo grado. Si trattava di investimenti realizzati in piena autonomia e correlati al buon andamento della gestione PA-EN. La stessa acquisizione delle quote delle società già formalmente attribuite alla IN avviene nel giugno del 2019, al di fuori del periodo di pericolosità. Sarebbe dunque violato il principio di diritto espresso nella nota decisione Sez. U LI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi introdotti da PE NN, PE TO e LA LU, mentre va dichiarato infondato il ricorso proposto da PA FR. 2. Il ricorso introdotto da PE NN è manifestamente infondato e, in parte, relativo a motivi non consentiti. 2.1 Una prima questione (al primo motivo di ricorso) riguarda la ricognizione della condizione soggettiva di pericolosità che è stata ritenuta sussistente - in rapporto alla categoria tipica di cui all'arti comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011 - sotto la particolare forma di 'pericolosità storica', non più sussistente al momento della decisione (per la PE era stata formulata soltanto la proposta patrimoniale e non anche quella personale, a differenza del LA che ha visto, peraltro, il rigetto della proposta personale in primo grado). Sul punto va osservato che la condizione dl pericolosità della PE è stata essenzialmente formulata in sede di merito in riferimento alla 'costante' attività delittuosa posta in essere in concorso con il LA, tra il 20i6 e il 2018 (fatti oggetto del giudizio penale innanzi al Tribunale di Modena, nel cui ambito è intervenuta sentenza di condanna in primo grado). Si tratta di un periodo di certo non breve e ampiamente sufficiente ad integrare la previsione di legge (anche alla luce dei parametri interpretativi offerti da Corte Cost. n.24 del 2019), proprio in ragione della articolata struttura relazionale (documentata nella decisione di primo grado) in una con la elevata professionalità delittuosa mostrata dalla PE e dal LA, con certezza della avvenuta 7 produzione di reddito, aspetto che autorizza la formulazione delle ulteriori considerazioni (circa il precedente procedimento del 2008 conclusosi con archiviazione per prescrizione) espresse dalla Corte di Appello. Si tratta, tuttavia, di considerazioni che non hanno comportato alcuna estensione del perimetro temporale della confisca, che è rimasta correlata al periodo di pericolosità come individuato in primo grado, il che rende generica e manifestamente infondata la dog lianza difensiva. Inoltre, va rilevato che, sempre restando al primo motivo, la pericolosità cd. storica è stata oggetto di corretta ricostruzione in sede di merito. La difesa afferma che vi sarebbe stato esclusivamente il giudizio ricostruttivo fattuale (o constatativo) e non anche quello prognostico, in violazione dei parametri elaborati in giurisprudenza (v. Sez. I n.43826 del 19.4.2018, rv 273976) secondo cui la prognosi, sia pure non formulata alla attualità (altrimenti la confisca non sarebbe disgiunta) è sempre necessaria. Ma tale prospettazione non corrisponde ai contenuti argomental:ivi della decisione, atteso che è proprio l'avvenuta delimitazione temporale (sino al marzo del 2019, momento coincidente con l'applicazione delle misure cautelari nel procedimento penale) a segnalare l'avvenuta formulazione di entrambi i giudizi richiesti a fini di inquadramento soggettivo. In ogni ricostruzione storica di pericolosità si realizza - infatti - un giudizio empirico che porta a ritenere «esistente» la condizione soggettiva in parola sino al momento in cui se ne delimita temporalmente la durata. Nel caso della PE, in altre parole, le motivazioni espresse nelle due decisioni di merito affermano non solo il profilo constatativo ma anche, sia pure per implicito, il profilo prognostico, nel senso che le condotte realizzate nel periodo preso in esame (momento constatativo) appaiono tali da evidenziare la tendenza alla reiterazione del reato (momento prognostico), sino al momento in cui si delimita la condizione. Ovviamente l'assenza di domanda applicativa della misura personale, per PE NN, ha reso inutile l'affermazione espressa di una 'avvenuta cessazione' della pericolosità (affermazione operata invece nei confronti del LA), ma da ciò non può trarsi la conseguenza - paventata dalla difesa - secondo cui nei confronti della PE non vi sarebbe stato un, sia pur implicito (e riferito al 2019) momento di giudizio prognostico. 8 2.2 II secondo motivo è inammissibile perché introduce critiche ai contenuti argomentativi della motivazione, che non può dirsi apparente, in un ambito normativo di ricorribilità che, come è noto, è limitato alla violazione di legge. La Corte di Appello ha preso in esame la prospettazione difensiva, tesa ad incrinare il giudizio di sproporzione tra redditi e valore degli investimenti, e ha ritenuto che le allegazioni difensive non abbiano raggiunto il necessario peso dimostrativo. Si tratta di tipica argomentazione in fatto, espressa in modo peraltro logico, il che comporta la assenza di rivedibilità del giudizio in sede di legittimità. 3. L'atto di ricorso proposto da PE TO e LA LU (quale erede di EL UC) è inammissibile per manifesta infondatezza e, in parte, perché proposto per motivi non consentiti. 3.1 In premessa va rilevato che in sede di merito si è ampiamente motivato, anche con precisi riferimenti alle movimentazioni bancarie, circa la riiconducibilità delle specifiche attività di impresa alla coppia PE NN-LA ND, il che porta decisamente ad escludere che la prova della fittizietà si sia basata esclusivamente sulle ingerenze gestionali da parte dei soggetti portatori di pericolosità. Non vi è pertanto alcun vizio in diritto, posto che i giudici del merito hanno dato concreta attuazione ai principi giurisprudenziali in tema di ripartizione dell'onere della prova. Le ingerenze gestionali, peraltro, rappresentano un valido indizio circa la riconducibilità degli investimenti ai soggetti proposti, in una con la sequenza storica delle attività di impresa (correlata al procedimento penale modenese) e con la documentata scarsità di risorse finanziarie in capo ai due formali soci. 3.2 Vi è pertanto una motivazione della fittizietà, in sede di merito, non solo 'non apparente' ma del tutto logica perché basata su indizi convergenti, il che porta a ritenere non consentito l'intero motivo di ricorso, teso ad un rivalutazione di articolati contenuti argomentativi. 4. Il ricorso proposto da PA FR è infondato. 4.1 In premessa, vanno precisati alcuni aspetti in diritto, rilevanti per l'inquadramento delle doglianze difensive. 9 4.1.1 Non vi è dubbio alcuno circa la necessità della prova - a carico dell'accusa - della riferibilità al soggetto portatore di pericolosità dei beni formalmente intestati al soggetto terzo. Di ciò appare consapevole la Corte di Appello di Venezia, il che esclude un vizio di inquadramento in diritto. Proprio dal noto arresto Sez. U LI del 20:115 si trae la conferma dell'esistenza - in caso di intestazione formale a terzi - di un onere probatorio gravante sull'accusa in punto di riferibílità sostanziale del bene in questione al soggetto pericoloso. Va evidenziato che la pronunzia delle Sezioni Unite tende ad esaltare, in chiave di legittimazione fondante l' ablazione, la proiezione economica della pericolosità (sono confiscabili i beni acquistati tramite utilizzo di risorse 'ragionevolmente stimate' dì provenienza illecita) più che la mera disponibilità di fatto del bene in capo al soggetto pericoloso, da intendersi solo come possibile indicatore dell'impiego di risorse da lui provenienti (in tema di valorizzazione del profilo della provenienza delle risorse dal soggetto pericoloso quale criterio di identificazione della nozione di disponibilità, già Sez. VI n. 47983 del 2012, ove si afferma che la disponibilità sostanziale del bene può derivare dalla immissione di capitali provenienti dal soggetto pericoloso, laddove gli investimenti si rivelino assorbenti in tutto o in gran parte rispetto al valore del bene). Per le Sezioni Unite LI è solo l'illecita acquisizione del bene (ovviamente anche per avvenuta interposizione, ma vista come frutto di risorse provenienti dal soggetto pericoloso) ad imprimere quel carattere di immanente pericolosità 'della cosa che ne giustifica, anche in chiave di equilibrio di valori costituzionali, la confisca (.. la pericolosità costituisce la ragione giustificatrice dell'apprensione coattiva di beni acquistati in costanza della stessa o con il favore delle sue peculiari manifestazioni) . Sul tema della disponibilità è dunque pacifico che spetta pur sempre alla parte pubblica l'onere della prova circa la natura formale della intestazione, anche in base a presunzioni, ma con il rispetto dei criteri generali in tema di prova indiziaria (.. l'assunto della provenienza illecita del patrimonio deve pur sempre essere la risultante di un processo dimostrativo che si avvalga anche di presunzioni, affidate ad elementi indiziari, purchè connotati da necessari coefficienti di gravità, precisione e concordanza). Da ciò deriva indubbiamente che : a) ad essere oggetto di prova è la «sostanziale provenienza» dell'investimento economico da risorse del soggetto (o dei soggetti) portatori di pericolosità; b) i mezzi di prova possono essere tanto diretti che indiziari;
c) nel caso di prova indiziaria gli elementi così qualificati devono essere gravi precisi e concordanti;
d) la ingerenza gestionale è soltanto uno dei possibili 10 indicatori della provenienza del bene da risorse riferibili al soggetto portatore di pericolosità, ma non va intesa come presupposto della ablazione, ed in ciò si evidenzia la infondatezza delle prospettazioni difensive sul tema specifico. 4.1.2 Al tempo stesso, la condizione del soggetto terzo, quanto ai motivi di ricorso per cassazione deducibili non si estende al vizio di motivazione, restando fermo il limite della violazione di legge. E' ricorrente, pertanto, l'affermazione in diritto per cui in sede di prevenzione - anche patrimoniale - il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. 4.1.3 Ed ancora, in punto di limiti alla confisc:abilità derivanti dal principio della correlazione temporale, pur ritenendo possibile che la questione venga introdotta dal soggetto terzo, trattandosi di limite oggettivo alla stessa possibilità di abiezione, va ricordato che in tema di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura ablatoria delle utilità acquisite in un periodo successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità sociale, purchè il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, e tali indici devono essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dalla cessazione della pericolosità (tra le molte, Sez. VI n. 36421 del 6.9.2021, n/ 281990). 4.2 Ciò posto, va rilevato che nei primi tre motivi di ricorso, con diverse ma assimilabili prospettive di critica, la difesa della PA muove essenzialmente una articolata contestazione di 'apparenza di motivazione', ragionando sulla scarsa valenza dei pretesi indicatori logici utilizzati dai giudici del merito per affermare la sostanziale 'derivazione' della società della IN dai pregressi accantonamenti finanziari della coppia LA/PE. Si tratta di una censura, in detti termini, ammissibile ma infondata, dovendosi limitare il controllo di legittimità alla presenza di un percorso argomentativo non assertivo, che dia conto in modo comprensibile della attribuzione di valore indicativo ai singoli fatti posti a fondamento delle conclusioni raggiunte. Le argomentazioni esposte nella decisione impugnata si confrontano, peraltro, con la memoria difensiva oggetto di deposito in sede di merito. 4.2.1 Sul punto, la critica difensiva non risulta fondata. In particolare va rilevato che : a) la difesa tende a ridimensionare la portata di accadimenti che hanno una obiettiva valenza indiziante, primo fra tutti il dato storico/cronologico in cui si colloca la genesi della società 'TO', le modalità della sua costituzione, le condizioni finanziarie in tale momento della PA (al di là della pregressa esperienza imprenditoriale, collocata temporalmente nel passato) e la provenienza delle compagini societarie non dalla IN (che ha ammesso pacificamente la sua qualità di prestanome) ma dalla coppia LA/PE; b) la difesa non inquadra correttamente la comune condizione soggettiva di pericolosità tanto del LA che della PE, affermando che soltanto il LA sarebbe stato proposto, lì dove - quanto alla misura patrimoniale - lo erano entrambi i coniugi;
c) la assenza di ingerenza gestionale, per quanto detto sopra, da parte del LA e della PE da un lato non è fattore tale da escludere il dato - decisivo - della provenienza dei beni dai soggetti pericolosi, dall'altro si spiega agevolmente, sul piano logico, con la circostanza di fatto per cui, come evidenziato nella decisione impugnata, l'operazione `TO' avviene in un momento in cui le indagini della Procura di Modena hanno portato alla emissione del titolo cautelare, con ovvie conseguenze in punto di astensione del LA e della PE dal compimento di atti di gestione aziendale. 4.2.2 Va ricordato che, come emerso dai provvedimenti di merito, la società TO viene costituita in data 20 giugno 2019 con unica socia PA FR (tre mesi dopo l'emissione del titolo cautelare nel procedimento modenese, avvenuta il 21 marzo 2019) e solo 8 giorni dopo si verifica la cessione delle quote delle due società Island Holding e Islandrent, formalmente della IN ma sostanzialmente riferibili al LA e alla PE (la IN ha ammesso la qualità di prestanome, v. pag. 19 del provvedimento impugnato). Pensare che la PA fosse ignara della reale provenienza delle compagini societarie (e dei relativi beni) farebbe torto alla affermata esperienza imprenditoriale della medesima, per come dalla stessa allegata, atteso che la IN (addetta alle pulizie nei locali della PE), per sua dichiarazione ritenuta attendibile dalla Corte di Appello, non aveva mai gestito le aziende, né possedeva capacità di gestione. Peraltro nella decisione si evidenzia come la stessa PA era entrata in contatto con la società Island Holding già nel 2018 (il 18 luglio del 2018 aveva venduto a tale società la propria casa di abitazione) il che porta a ritenere che la stessa sia venuta a conoscenza della reale identità dei gestori. La sequenza storica, peraltro, è stata considerata unitamente alla constatazione : a) delle modeste condizioni finanziarie della PA nel periodo in osservazione, tali da segnalare la non sostenibilità in proprio della operazione di acquisto delle quote;
b) della costante provenienza di fondi, sia in occasione del versamento del capitale sociale della TO che successivamente, dal figlio EN IC. Si tratta di dati obiettivi che - nel loro complesso - vengono letti in modo niente affatto illogico in sede di merito (e meno che mai apparente) e che trovano ulteriore asseverazione, circa la tesi della operazione di 'nascondimento' di beni e valori riferibili alla coppia LA-PE, dag9 elementi di prova che attestano l'esistenza di rapporti personali e di comuni interessi economici tra il EN e la PE (ampiamente esposti nella decisione di merito). Non si è di fronte, pertanto, ad una motivazione assertiva, fermo restando che il risultato di prova (fittizietà della intestazione) si ottiene, come in tutti i casi di prova indiziaria, attraverso la lettura congiunta di più elementi indizianti. Le censure difensive, quanto al momento genetico dell'acquisto delle quote vanno pertanto disattese e le ulteriori considerazioni esposte nel ricorso riguardano profili in fatto non valutabili in sede di legittimità e, comunque, congruamente apprezzati in sede di merito. 4.2.3 E' infondato, altresì, il quarto motivo di ricorso, in riferimento agli acquisti immobiliari avvenuti nell'anno 2020 da parte di Island Holding, posto che correttamente - sulla base del principio di diritto ricordato al par.4.1.3 - si è ritenuto, in sede di merito che gli acquisti, avvenuti in tempo molto prossimo alla cessazione della pericolosità rappresentino una forma di reimpiego. La confisca di detti beni è stata disposta come diretta conseguenza della illiceità del momento genetico (cessione delle quote del giugno 2019 in favore della TO), posto che se la PA - come si è argomentato in precedenza - non ha impiegato risorse proprie per rilevare le quote sociali, non ha spezzato il vincolo di derivazione delle aziende da investimenti operati dai soggetti portatori di pericolosità, il che ha legittimato la confisca non solo dell'intero patrimonio aziendale esistente al momento della cessione ma anche degli incrementi derivanti dalla attività gestionale, comunque realizzata sfruttando l'esistenza di pregresse risorse ragionevolmente considerate di illecita provenienza. 13 Il Consigliere estensore Al rigetto del ricorso di PA FR segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi introdotti da PE NN, PE TO e LA LU consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di PA FR che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di PE NN, PE TO e LA LU e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Presidesilte