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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/11/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2097/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GABBRIELLI Parte_1 C.F._1 RA e dell'avv. MONNI LISA, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 36 FIRENZE presso il difensore avv. GABBRIELLI RA Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIANI ROSANNA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA DELLE PORTE NUOVE 61 FIRENZE presso il difensore avv. MARIANI ROSANNA Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio , formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
“a) accertare e dichiarare che l'infortunio accorso al signor in data 6.10.2022, alle Parte_1 ore 14:44 circa, in Firenze, Viadotto Ponte all'Indiano – direzione aeroporto, al rientro sul posto di lavoro dal permesso retribuito concessogli per motivi sanitari, è da ritenersi avvenuto in occasione di lavoro, ex artt. 2, comma 3° e 210 D.P.R. 1124/1965; b) accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio ha diritto all'intera indennità temporanea assoluta certificata dal 6.10.2022 sino all'11.01.2023 non riconosciuta dall' , la cui liquidazione è stata posta a carico dell' CP_1 CP_2 c) Accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo in itinere del 6.10.2022, il ricorrente ha riportato una menomazione all'integrità psico-fisica pari a 27 punti percentuali e/o nella diversa misura che sarà accertata all'esito della CTU, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, con diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità; d) Condannare per l'effetto, l' a corrispondere al signor la somma dovuta a CP_1 Parte_1 titolo di danno biologico permanente per la menomazione psico-fisica subita in conseguenza dell'infortunio in itinere del 6.10.2022, valutabile in 27 punti percentuali, ovvero nella diversa misura che risulterà all'esito della CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari”. Il ricorrente, dipendente di (ora , ha Controparte_3 Controparte_4 riferito di aver chiesto e ottenuto in data 6.10.2022 un permesso retribuito di un'ora per effettuare una visita medica presso lo studio medico Lilium (Piazza della Resistenza 3, Scandicci) e che, nel rientrare successivamente al lavoro a bordo del proprio motociclo, immessosi nel Viadotto di Ponte all'Indicano in direzione Firenze Aeroporto, alle ore 14,44 circa era rimasto coinvolto – all'altezza della postazione autovelox – in un sinistro stradale con autovettura che lo precedeva, procurandosi lesioni al viso e all'avambraccio.
Il ricorrente ha aggiunto che l' aveva respinto la domanda di riconoscimento dell'infortunio in CP_1 itinere, perché il sinistro sarebbe avvenuto durante una deviazione dal normale percorso di collegamento di andata e ritorno dal luogo di lavoro, in questo modo violando la disposizione dell'art. 2, comma 3, DPR 1124/1965 e l'interpretazione che di essa dà la giurisprudenza.
Costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle domande del ricorso e ne hanno CP_1 chiesto il rigetto, rilevando che sono esclusi dalla copertura assicurativa (cd. rischio elettivo) le ipotesi di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro, operate con il mezzo privato e non supportate da cause di forza maggiore, da ragioni essenziali e improrogabili, da esigenze costituzionalmente rilevanti (come accompagnare i figli a scuola) oppure dall'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
Istruita documentalmente ed a mezzo CTU medico legale, la causa è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
L'art. 2 DPR 1124/1965 (Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro), come modificato dall'art. 12 D.Lgs. 38/2000, dispone, per quel che qui interessa: "Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.
L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato.
Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
E' pacifico che il ricorrente sia incorso nel sinistro stradale in oggetto mentre stava facendo rientro al luogo di lavoro dopo aver fruito di permesso retribuito di un'ora per essere sottoposto a visita medica
(vd. busta paga di ottobre 2022 e foglio timbrature, prenotazione visita medica e ricevuta fiscale e scontrino bancomat: docc. 2, 3,4 e 5 fasc. ric.).
Secondo l'avvenuta fruizione del permesso avrebbe interrotto ogni nesso con l'attività CP_1 lavorativa, essendosi realizzata una deviazione non necessitata dal normale tragitto casa-lavoro mediante utilizzo di mezzo privato.
Gli assunti dell' non sono condivisibili. CP_5
Prendendo le mosse da quanto già statuito dalla Suprema Corte, si rileva che “l'art. 2, comma 3, T.U. n.
1124/1965, nel testo applicabile ratione temporis risultante dalla modifica apportata dall'art. 12, d.lgs.
n. 38/2000, prevede, per quanto qui rileva, che «salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro», precisando che «l'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti» e che «l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato», mentre «restano [...] esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni», nonché quelli avvenuti nell'ipotesi che il conducente sia «sprovvisto della prescritta abilitazione di guida»; che, interpretando l'anzidetta disposizione, questa Corte ha avuto modo di chiarire che essa amplia la tutela assicurativa a qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, escludendo qualsiasi rilevanza all'entità del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l'infortunato sia addetto e tutelando piuttosto il rischio generico (connesso al compimento del c.d. percorso normale tra abitazione e luogo di lavoro) cui soggiace qualsiasi persona che lavori, restando per conseguenza confinato il c.d. rischio elettivo a tutto ciò che sia dovuto piuttosto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella legata al c.d. percorso normale, ponendo così in essere una condotta interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento (così Cass. n. 7313 del
2016, in motivazione); che, alla stregua dell'anzidetta interpretazione, può concludersi nel senso che la sussistenza di un rapporto finalistico tra il c.d. percorso normale e l'attività lavorativa è sufficiente a garantire la tutela antinfortunistica;
che, ciò posto, non può condividersi l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la fruizione di un permesso di lavoro per motivi personali interromperebbe ex se il nesso rispetto all'attività lavorativa, con conseguente non indennizzabilità dell'evento infortunistico verificatosi nel percorso normale per rientrare al lavoro, atteso che il permesso costituisce una fattispecie di sospensione dell'attività lavorativa nell'interesse del lavoratore che ontologicamente non è differente dalle pause o dai riposi, differenziandosi da questi ultimi soltanto per il suo carattere occasionale ed eventuale a fronte del connotato di periodicità e prevedibilità che è tipico degli altri, e non potendo logicamente sostenersi che il lavoratore che si allontani dall'azienda e/o vi faccia ritorno in relazione alla necessità di fruire del riposo giornaliero non sia tutelato
«durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro», giusta la lettera dell'art. 2, comma 3 0 , T.U. n. 1124/1965, cit.; che contrari argomenti non possono desumersi da Cass. n. 2642 del 2012, cit. nella sentenza impugnata, atteso che, in tale fattispecie, questa Corte si
è limitata a ritenere immune dal vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (nel testo precedente alla novella di cui all'art. 54, d.l. n. 83/2012, conv. con L n. 134/2012) l'accertamento condotto nella sentenza colà impugnata circa l'elettività del rischio assunto dal lavoratore infortunato, senza tuttavia enunciare alcun principio di diritto di portata precettiva differente da quello successivamente ribadito da Cass. n.
7313 del 2016, cit., secondo cui, a seguito della modifica dell'art. 2, comma 3 0 , T.U. n. 1124/1965, la nozione di rischio elettivo rilevante al fine di escludere l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere va circoscritta al caso in cui il lavoratore, in base a ragioni o ad impulsi personali, abbia compiuto una scelta arbitraria che abbia creato e comportato la necessità di affrontare una situazione diversa da quella inerente al c.d. percorso normale tra casa e lavoro” (così, in motivazione Cass., 18659/2020).
Pertanto, la sola circostanza che il ricorrente abbia fruito di un permesso retribuito non vale ad escludere l'“occasione di lavoro” di cui all'art. 2 DPR 1124/1965, in quanto egli si è avvalso di un istituto normativo e contrattuale legittimante la sospensione dell'attività lavorativa in ipotesi tassative
(tra cui, per quel che qui, rileva la tutela del diritto alla salute) già individuate dal legislatore come idonee a prevalere – nel bilanciamento di interessi con il contrapposto interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione lavorativa – in considerazione della loro rilevanza anche costituzionale.
E' quindi da escludere che lo spostamento dal luogo di lavoro e il rientro dallo stesso abbiano dato luogo ad un'ipotesi di rischio elettivo, cioè ad una condotta voluttuaria del ricorrente, mossa da impulsi e ragioni personali interruttivi di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento.
In senso contrario, non ha pregio nemmeno rilevare che il ricorrente abbia operato una deviazione dal
“percorso normale tra abitazione e luogo di lavoro” e che abbia utilizzato il mezzo privato:
- quanto al primo aspetto, il cambiamento di tragitto dal percorso normale è ricompreso dalla legge nell'infortunio in itenere tutte le volte in cui, tra l'altro, sia dipeso da “esigenze essenziali ed improrogabili”, nelle quali sono sicuramente da ricomprendere – come riconosce anche nella CP_1 memoria difensiva – le “esigenze costituzionalmente rilevanti (come accompagnare i figli a scuola)” e che, quindi, ricorrono anche quando – come nel caso di specie – si sia trattato di far fronte alla tutela di un diritto costituzionalmente rilevante quale quello alla salute;
inoltre, il ricorrente, tramite estratti dallo stradario TT (docc. 6 e 13 fasc. ric.), ha riferito e documentato che “[…]l'unico tragitto - peraltro più breve e veloce - per raggiungere il posto di lavoro (ES IO, Via di Pratignone n.
15), non solo da ES IO (luogo in cui il lavoratore, in permesso, si era recato per sottoporsi a visita medica cfr. all. 6 cit.) ma anche dall'abitazione del ricorrente (sita in Firenze, Via San Biagio a
Petriolo n. 10 ALL. 13), era proprio quello percorso dal ricorrente[…]” e che “[…]il sinistro è avvenuto alle ore 14:44, ossia a una distanza di neppure 10 minuti (esattamente il tempo che, da stradario estratto dal sito web “TT”, si impiega a raggiungere Viadotto di Ponte all'Indiano da
Piazza della Resistenza cfr. all. 12 cit) dall'uscita dall'ambulatorio medico (ore 14:32 pagamento prestazione sanitaria)”, aggiungendo che il luogo ove è avvenuto il sinistro (Viadotto del Ponte all'Indiano) rientra comunque nel tragitto normale , essendo percorso Email_1 normalmente dal ricorrente per recarsi al lavoro e fare rientro al lavoro (abitando egli in via San Biagio
a Petriolo n. 10);
- quanto al secondo profilo, l'utilizzo del mezzo privato consentiva al ricorrente di allontanarsi dal e fare rientro nel luogo di lavoro entro la durata del permesso retribuito, così coniugando il proprio interesse di tutela con l'esigenza di fare rientro al lavoro entro il termine del permesso retributivo;
la condotta è quindi risultata conforme a quanto sul punto espresso dalla Suprema Corte, secondo cui
“anche l'uso del mezzo proprio, senza altra connessione funzionale con l'attività lavorativa assicurata, non è di ostacolo all'indennizzabilità, sempre che esso sia “necessitato”, ovvero che non sussista altra agevole e meno rischiosa soluzione;
a tal fine, è sufficiente una necessità relativa, emergente anche attraverso la deduzione e la prova, a carico del lavoratore, di molteplici fattori, non definibili in astratto, che condizionano l'uso del mezzo privato rispetto a quello pubblico, quali esigenze personali e familiari, o altri interessi meritevoli di tutela” (Cass., 16835/2017).
Concludendo sul punto, la vicenda in esame è qualificabile come danno in itinere e, quindi, è indennizzabile.
Passando al quantum, è stata disposta CTU medico legale, all'esito della quale la consulente d'ufficio dott.ssa ha rilevato che dal sinistro occorso il ricorrente ha riportato lesioni Persona_1 consistenti in “trauma cranio-facciale con frattura ossa e setto nasali, spina nasale anteriore del mascellare, ferite LC volto e padiglione auricolare destro, frattura biossea diafisaria di avambraccio sinistro al III medio distale pluriframmentata e marcatamente scomposta, frattura scapola destra, ferita da ustione coscia sinistra” e che siano residuati postumi permanenti ormai stabilizzati “consistenti in riduzione funzionale a carico della respirazione nasale, dell'arto superiore sinistro e della spalla destra nonché esiti cicatriziali di rilievo a carico dell'avambraccio sinistro e della coscia sinistra”, valutati “nella misura complessiva del 20%”, stabilizzati alla data del 5.6.2023.
Il giudicante condivide e fa proprie le conclusioni del CTU, frutto di un'approfondita analisi condotta sulla base dei dati obiettivi emersi dagli esami clinici, dell'anamnesi dell'interessato e delle motivate considerazioni sulla documentazione in atti.
Escluso che la copertura assicurativa si estenda alla indennità temporanea (assoluta e parziale), il ricorso deve pertanto essere accolto secondo le risultanze della CTU e l'ente di previdenza, tenuto conto dell'entità del danno biologico permanente in conseguenza della menomazione psico-fisica subita, deve essere condannato a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in rendita nella misura sopra accertata (20%), con decorrenza della rendita dal 5.6.2023, oltre interessi nella misura legale dalle singole scadenze sino al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, come liquidate da separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico dell' convenuto. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) accertato e dichiarato che il sinistro occorso al ricorrente in data 6.10.2022 è Parte_1 qualificabile quale infortunio in itinere e che il medesimo ricorrente, in conseguenza di esso, ha riportato postumi permanenti da valutarsi in misura pari al 20% in riferimento alle tabelle del D.Lvo
38/2000, condanna a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in rendita nella CP_1 Parte_1 misura sopra accertata, con decorrenza della rendita dal 5.6.2023, oltre interessi nella misura legale dalle singole scadenze sino al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.638,00 per compensi, € 43,00 per CP_1 esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti;
3) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, come già liquidate da CP_1 separato provvedimento.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 6 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2097/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GABBRIELLI Parte_1 C.F._1 RA e dell'avv. MONNI LISA, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 36 FIRENZE presso il difensore avv. GABBRIELLI RA Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIANI ROSANNA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA DELLE PORTE NUOVE 61 FIRENZE presso il difensore avv. MARIANI ROSANNA Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio , formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
“a) accertare e dichiarare che l'infortunio accorso al signor in data 6.10.2022, alle Parte_1 ore 14:44 circa, in Firenze, Viadotto Ponte all'Indiano – direzione aeroporto, al rientro sul posto di lavoro dal permesso retribuito concessogli per motivi sanitari, è da ritenersi avvenuto in occasione di lavoro, ex artt. 2, comma 3° e 210 D.P.R. 1124/1965; b) accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio ha diritto all'intera indennità temporanea assoluta certificata dal 6.10.2022 sino all'11.01.2023 non riconosciuta dall' , la cui liquidazione è stata posta a carico dell' CP_1 CP_2 c) Accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo in itinere del 6.10.2022, il ricorrente ha riportato una menomazione all'integrità psico-fisica pari a 27 punti percentuali e/o nella diversa misura che sarà accertata all'esito della CTU, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, con diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità; d) Condannare per l'effetto, l' a corrispondere al signor la somma dovuta a CP_1 Parte_1 titolo di danno biologico permanente per la menomazione psico-fisica subita in conseguenza dell'infortunio in itinere del 6.10.2022, valutabile in 27 punti percentuali, ovvero nella diversa misura che risulterà all'esito della CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari”. Il ricorrente, dipendente di (ora , ha Controparte_3 Controparte_4 riferito di aver chiesto e ottenuto in data 6.10.2022 un permesso retribuito di un'ora per effettuare una visita medica presso lo studio medico Lilium (Piazza della Resistenza 3, Scandicci) e che, nel rientrare successivamente al lavoro a bordo del proprio motociclo, immessosi nel Viadotto di Ponte all'Indicano in direzione Firenze Aeroporto, alle ore 14,44 circa era rimasto coinvolto – all'altezza della postazione autovelox – in un sinistro stradale con autovettura che lo precedeva, procurandosi lesioni al viso e all'avambraccio.
Il ricorrente ha aggiunto che l' aveva respinto la domanda di riconoscimento dell'infortunio in CP_1 itinere, perché il sinistro sarebbe avvenuto durante una deviazione dal normale percorso di collegamento di andata e ritorno dal luogo di lavoro, in questo modo violando la disposizione dell'art. 2, comma 3, DPR 1124/1965 e l'interpretazione che di essa dà la giurisprudenza.
Costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle domande del ricorso e ne hanno CP_1 chiesto il rigetto, rilevando che sono esclusi dalla copertura assicurativa (cd. rischio elettivo) le ipotesi di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro, operate con il mezzo privato e non supportate da cause di forza maggiore, da ragioni essenziali e improrogabili, da esigenze costituzionalmente rilevanti (come accompagnare i figli a scuola) oppure dall'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
Istruita documentalmente ed a mezzo CTU medico legale, la causa è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
L'art. 2 DPR 1124/1965 (Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro), come modificato dall'art. 12 D.Lgs. 38/2000, dispone, per quel che qui interessa: "Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.
L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato.
Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
E' pacifico che il ricorrente sia incorso nel sinistro stradale in oggetto mentre stava facendo rientro al luogo di lavoro dopo aver fruito di permesso retribuito di un'ora per essere sottoposto a visita medica
(vd. busta paga di ottobre 2022 e foglio timbrature, prenotazione visita medica e ricevuta fiscale e scontrino bancomat: docc. 2, 3,4 e 5 fasc. ric.).
Secondo l'avvenuta fruizione del permesso avrebbe interrotto ogni nesso con l'attività CP_1 lavorativa, essendosi realizzata una deviazione non necessitata dal normale tragitto casa-lavoro mediante utilizzo di mezzo privato.
Gli assunti dell' non sono condivisibili. CP_5
Prendendo le mosse da quanto già statuito dalla Suprema Corte, si rileva che “l'art. 2, comma 3, T.U. n.
1124/1965, nel testo applicabile ratione temporis risultante dalla modifica apportata dall'art. 12, d.lgs.
n. 38/2000, prevede, per quanto qui rileva, che «salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro», precisando che «l'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti» e che «l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato», mentre «restano [...] esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni», nonché quelli avvenuti nell'ipotesi che il conducente sia «sprovvisto della prescritta abilitazione di guida»; che, interpretando l'anzidetta disposizione, questa Corte ha avuto modo di chiarire che essa amplia la tutela assicurativa a qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, escludendo qualsiasi rilevanza all'entità del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l'infortunato sia addetto e tutelando piuttosto il rischio generico (connesso al compimento del c.d. percorso normale tra abitazione e luogo di lavoro) cui soggiace qualsiasi persona che lavori, restando per conseguenza confinato il c.d. rischio elettivo a tutto ciò che sia dovuto piuttosto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella legata al c.d. percorso normale, ponendo così in essere una condotta interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento (così Cass. n. 7313 del
2016, in motivazione); che, alla stregua dell'anzidetta interpretazione, può concludersi nel senso che la sussistenza di un rapporto finalistico tra il c.d. percorso normale e l'attività lavorativa è sufficiente a garantire la tutela antinfortunistica;
che, ciò posto, non può condividersi l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la fruizione di un permesso di lavoro per motivi personali interromperebbe ex se il nesso rispetto all'attività lavorativa, con conseguente non indennizzabilità dell'evento infortunistico verificatosi nel percorso normale per rientrare al lavoro, atteso che il permesso costituisce una fattispecie di sospensione dell'attività lavorativa nell'interesse del lavoratore che ontologicamente non è differente dalle pause o dai riposi, differenziandosi da questi ultimi soltanto per il suo carattere occasionale ed eventuale a fronte del connotato di periodicità e prevedibilità che è tipico degli altri, e non potendo logicamente sostenersi che il lavoratore che si allontani dall'azienda e/o vi faccia ritorno in relazione alla necessità di fruire del riposo giornaliero non sia tutelato
«durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro», giusta la lettera dell'art. 2, comma 3 0 , T.U. n. 1124/1965, cit.; che contrari argomenti non possono desumersi da Cass. n. 2642 del 2012, cit. nella sentenza impugnata, atteso che, in tale fattispecie, questa Corte si
è limitata a ritenere immune dal vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (nel testo precedente alla novella di cui all'art. 54, d.l. n. 83/2012, conv. con L n. 134/2012) l'accertamento condotto nella sentenza colà impugnata circa l'elettività del rischio assunto dal lavoratore infortunato, senza tuttavia enunciare alcun principio di diritto di portata precettiva differente da quello successivamente ribadito da Cass. n.
7313 del 2016, cit., secondo cui, a seguito della modifica dell'art. 2, comma 3 0 , T.U. n. 1124/1965, la nozione di rischio elettivo rilevante al fine di escludere l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere va circoscritta al caso in cui il lavoratore, in base a ragioni o ad impulsi personali, abbia compiuto una scelta arbitraria che abbia creato e comportato la necessità di affrontare una situazione diversa da quella inerente al c.d. percorso normale tra casa e lavoro” (così, in motivazione Cass., 18659/2020).
Pertanto, la sola circostanza che il ricorrente abbia fruito di un permesso retribuito non vale ad escludere l'“occasione di lavoro” di cui all'art. 2 DPR 1124/1965, in quanto egli si è avvalso di un istituto normativo e contrattuale legittimante la sospensione dell'attività lavorativa in ipotesi tassative
(tra cui, per quel che qui, rileva la tutela del diritto alla salute) già individuate dal legislatore come idonee a prevalere – nel bilanciamento di interessi con il contrapposto interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione lavorativa – in considerazione della loro rilevanza anche costituzionale.
E' quindi da escludere che lo spostamento dal luogo di lavoro e il rientro dallo stesso abbiano dato luogo ad un'ipotesi di rischio elettivo, cioè ad una condotta voluttuaria del ricorrente, mossa da impulsi e ragioni personali interruttivi di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento.
In senso contrario, non ha pregio nemmeno rilevare che il ricorrente abbia operato una deviazione dal
“percorso normale tra abitazione e luogo di lavoro” e che abbia utilizzato il mezzo privato:
- quanto al primo aspetto, il cambiamento di tragitto dal percorso normale è ricompreso dalla legge nell'infortunio in itenere tutte le volte in cui, tra l'altro, sia dipeso da “esigenze essenziali ed improrogabili”, nelle quali sono sicuramente da ricomprendere – come riconosce anche nella CP_1 memoria difensiva – le “esigenze costituzionalmente rilevanti (come accompagnare i figli a scuola)” e che, quindi, ricorrono anche quando – come nel caso di specie – si sia trattato di far fronte alla tutela di un diritto costituzionalmente rilevante quale quello alla salute;
inoltre, il ricorrente, tramite estratti dallo stradario TT (docc. 6 e 13 fasc. ric.), ha riferito e documentato che “[…]l'unico tragitto - peraltro più breve e veloce - per raggiungere il posto di lavoro (ES IO, Via di Pratignone n.
15), non solo da ES IO (luogo in cui il lavoratore, in permesso, si era recato per sottoporsi a visita medica cfr. all. 6 cit.) ma anche dall'abitazione del ricorrente (sita in Firenze, Via San Biagio a
Petriolo n. 10 ALL. 13), era proprio quello percorso dal ricorrente[…]” e che “[…]il sinistro è avvenuto alle ore 14:44, ossia a una distanza di neppure 10 minuti (esattamente il tempo che, da stradario estratto dal sito web “TT”, si impiega a raggiungere Viadotto di Ponte all'Indiano da
Piazza della Resistenza cfr. all. 12 cit) dall'uscita dall'ambulatorio medico (ore 14:32 pagamento prestazione sanitaria)”, aggiungendo che il luogo ove è avvenuto il sinistro (Viadotto del Ponte all'Indiano) rientra comunque nel tragitto normale , essendo percorso Email_1 normalmente dal ricorrente per recarsi al lavoro e fare rientro al lavoro (abitando egli in via San Biagio
a Petriolo n. 10);
- quanto al secondo profilo, l'utilizzo del mezzo privato consentiva al ricorrente di allontanarsi dal e fare rientro nel luogo di lavoro entro la durata del permesso retribuito, così coniugando il proprio interesse di tutela con l'esigenza di fare rientro al lavoro entro il termine del permesso retributivo;
la condotta è quindi risultata conforme a quanto sul punto espresso dalla Suprema Corte, secondo cui
“anche l'uso del mezzo proprio, senza altra connessione funzionale con l'attività lavorativa assicurata, non è di ostacolo all'indennizzabilità, sempre che esso sia “necessitato”, ovvero che non sussista altra agevole e meno rischiosa soluzione;
a tal fine, è sufficiente una necessità relativa, emergente anche attraverso la deduzione e la prova, a carico del lavoratore, di molteplici fattori, non definibili in astratto, che condizionano l'uso del mezzo privato rispetto a quello pubblico, quali esigenze personali e familiari, o altri interessi meritevoli di tutela” (Cass., 16835/2017).
Concludendo sul punto, la vicenda in esame è qualificabile come danno in itinere e, quindi, è indennizzabile.
Passando al quantum, è stata disposta CTU medico legale, all'esito della quale la consulente d'ufficio dott.ssa ha rilevato che dal sinistro occorso il ricorrente ha riportato lesioni Persona_1 consistenti in “trauma cranio-facciale con frattura ossa e setto nasali, spina nasale anteriore del mascellare, ferite LC volto e padiglione auricolare destro, frattura biossea diafisaria di avambraccio sinistro al III medio distale pluriframmentata e marcatamente scomposta, frattura scapola destra, ferita da ustione coscia sinistra” e che siano residuati postumi permanenti ormai stabilizzati “consistenti in riduzione funzionale a carico della respirazione nasale, dell'arto superiore sinistro e della spalla destra nonché esiti cicatriziali di rilievo a carico dell'avambraccio sinistro e della coscia sinistra”, valutati “nella misura complessiva del 20%”, stabilizzati alla data del 5.6.2023.
Il giudicante condivide e fa proprie le conclusioni del CTU, frutto di un'approfondita analisi condotta sulla base dei dati obiettivi emersi dagli esami clinici, dell'anamnesi dell'interessato e delle motivate considerazioni sulla documentazione in atti.
Escluso che la copertura assicurativa si estenda alla indennità temporanea (assoluta e parziale), il ricorso deve pertanto essere accolto secondo le risultanze della CTU e l'ente di previdenza, tenuto conto dell'entità del danno biologico permanente in conseguenza della menomazione psico-fisica subita, deve essere condannato a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in rendita nella misura sopra accertata (20%), con decorrenza della rendita dal 5.6.2023, oltre interessi nella misura legale dalle singole scadenze sino al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, come liquidate da separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico dell' convenuto. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) accertato e dichiarato che il sinistro occorso al ricorrente in data 6.10.2022 è Parte_1 qualificabile quale infortunio in itinere e che il medesimo ricorrente, in conseguenza di esso, ha riportato postumi permanenti da valutarsi in misura pari al 20% in riferimento alle tabelle del D.Lvo
38/2000, condanna a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in rendita nella CP_1 Parte_1 misura sopra accertata, con decorrenza della rendita dal 5.6.2023, oltre interessi nella misura legale dalle singole scadenze sino al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.638,00 per compensi, € 43,00 per CP_1 esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti;
3) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, come già liquidate da CP_1 separato provvedimento.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 6 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.