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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5027 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 5052 /2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Palermo , nella persona del Giudice ST DE, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione e decisione ha pronunciato a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies comma ultimo c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5052 /2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (codice fiscale Parte_1
; , nato a [...] il [...] (codice C.F._1 Parte_2 fiscale e nato a [...] il [...] C.F._2 Parte_3
e (codice fiscale ); rappresentatati e difesi, giusta procura in calce al C.F._3 ricorso, dall'avv. Vito Passalacqua del foro di Marsala (ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Partanna (TP), alla via Vittorio Emanuele n. 116,
)
Ricorrenti
CONTRO
DI Controparte_1 CP_2
(resistente contumace
E NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ), in persona del Presidente pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, nonché per il (C.F.: ), in persona CP_4 Parte_4 P.IVA_2 del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
(cod. fisc. ; fax: 091527080; PEC: , presso i cui P.IVA_3 Email_1 uffici, siti in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182 domiciliano ex lege;
1 interveniente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.6.2023 , regolarmente notificato, Parte_1 Parte_2
e , n.q. di eredi di , nato a [...] il [...]
[...] Parte_5 Persona_1
e ivi deceduto il 26.3.2021 hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Sciacca la
Repubblica Federale di Germania ( da ora e, premettendo che il loro congiunto, soldato di CP_5 leva dell'Esercito italiano (fante del Regio Esercito Italiano, impegnato in operazioni di guerra nei
Balcani) catturato dai tedeschi il 9.9. 1943 e deportato nei lager in , aveva subito crimini CP_2 di guerra e contro l'umanità durante il periodo di prigionia, hanno chiesto di :
- - ritenere e dichiarare che la convenuta Repubblica federale di Germania, quale successore del
Terzo Reich, è responsabile dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dal dante causa degli odierni ricorrenti, in conseguenza della illegittima detenzione cui fu sottoposto con sostanziale riduzione in schiavitù, privazione dello status di prigioniero di guerra, obbligatoria esecuzione di lavori usuranti e non retribuiti, denutrizione sottoposizione a condizioni igieniche pessime e terrificanti;
- conseguentemente, condannare la Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, al risarcimento in favore degli odierni ricorrenti, in qualità di eredi, dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal loro dante causa per le causali di cui al ricorso introduttivo, danni da quantificarsi nella somma complessiva di € 250.000,00, o in quella diversa, anche superiore, che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi e fino all'ammontare massimo di €
260.000,00;
Nello specifico, parte ricorrente, dopo avere richiamato le note vicende storiche relativa ai militari italiani internati nei campi di prigionia tedeschi (IM ), ha precisato che:
• il 9.9.1943, all'indomani dell'Armistizio firmato con gli alleati Persona_1 dal Governo Badoglio, era stato catturato da truppe tedesche condotto in e tenuto CP_2 come prigioniero fino al 29 agosto 1945 ( cfr foglio matricolare dell'Esercito Italiano ), vivendo in condizioni di sostanziale schiavitù e aver subito torture e trattamenti disumani;
• egli, infatti, era stato costretto a lavorare in condizioni di lavoro durissime , subendo
“privazione della libertà personale, assoggettamento a lavori pesanti senza limiti di tempo, né periodi di riposo, vitto inadeguato, umiliazione derivante dallo status del tutto particolare cui vennero assoggettati questi prigionieri”;
2 In definitiva era stato sistematicamente sottoposto a trattamenti disumani, , Persona_1 posti in essere - in forza di direttive direttamente emanate da - in violazione dell'art. Persona_2
6 dello statuto del Tribunale militare internazionale del 8.8.1945 e dell'art 147 della convenzione di RA del 12.8.1949 , sussistendo, quindi, il diritto a ottenere ex art 2043 cc e iure hereditatis, il risarcimento dei danni patrimoniali ( derivanti dal diritto alla retribuzione non percepita) o e non patrimoniali patiti dal congiunto , quantificati in euro 250.000 oltre interessi.
Con comparsa de l 29.11.2023 , si sono costituiti volontariamente in giudizio la
[...]
e il a mezzo dell'Avvocatura dello Controparte_3 Controparte_6
Stato distrettuale di Palermo eccependo:
- il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sciacca essendo competente il Tribunale di Palermo
- il difetto di legittimazione passiva della R.F.G., proprio per effetto dell'emanazione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.
79, la cui ratio, resa esplicita dal comma 1, era quella di dare esecuzione all'Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, escludendo a priori la da ogni CP_2 possibile iniziativa giudiziale intrapresa per far valere diritti risarcitorio derivanti “da condotte lesive di diritti inviolabili della persona, compiute sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945;
• la decadenza dall'azione;
• la prescrizione della domanda in ragione del lungo lasso temporale decorso da quanto il diritto poteva essere fatto valere, ovvero almeno dal 1945, data di cessazione definitiva di ogni ostilità; la prescrizione, per altro, doveva ritenersi maturata anche ove si fosse adottato il criterio prescrizionale dettato dal codice penale italiano in materia di danni causati da condotta delittuosa (2947 c 3 cc); la difesa erariale evidenziava, infine , che la norma consuetudinaria relativa all' imprescrittibilità dei diritti derivanti da crimini di guerra e contro l'umanità era di formazione successiva ai fatti per cui è causa e non operava retroattivamente e, a supporto delle tese dell'operatività del termine ordinario di prescrizione, richiamava l'art 43 che faceva espressamente menzione “dei termini ordinari di prescrizione” ;
• la mancanza di prova dei danni patiti dal congiunto dei ricorrenti .
La difesa erariale ha chiesto, comunque, che, in caso di accoglimento della domanda, si procedesse allo scomputo delle somme eventualmente ad altro titolo già ricevute dal de cuius e , sempre in via
3 gradata, chiedeva riconoscersi il concorso nella causazione del danno del danneggiato, per non avere questi richiesto per tempo, con condotta non diligente, gli indennizzi già previsti dallo Stato
Italiano negli anni sessanta.
Con sentenza n. 988/2024 pubbl. il 22/02/2024 del il Tribunale di Sciacca, previo riconoscimento della qualità di parte e litisconsorte alla e il Controparte_3 [...]
, ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Controparte_6 difesa erariale ( È opportuno a tal fine premettere che l'intervento legislativo operato con il d.L.
36/2022 ha avuto come scopo principale quello di istituire il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo compreso tra l'1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945, con il chiaro intento di assicurare continuità (come è dato leggersi anche nella Relazione di accompagnamento al decreto legge) all'Accordo tra la Repubblica italiana e quella Federale Tedesca, concluso a Bonn il 2 giugno
1961 e reso esecutivo con D.P.R. il 14 aprile 1962 n. 1263.Così chiarita la ratio del suddetto intervento legislativo, nel dettaglio, l'art. 43 prevede: - in primo luogo, che presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della
Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
- che hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente CP_7 articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma
1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6; - che sono a carico del il pagamento delle spese CP_7 processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo;
- che anche i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto possono anche essere definiti, sentita l'Avvocatura dello Stato, mediante accordo transattivo, che dà comunque titolo di accesso al fondo;
- che le sentenze vengono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo;
- che gli atti introduttivi relativi ai suddetti giudizi sono notificati presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 del codice di procedura civile e che, ove tale notifica sia omessa, il giudice assegni un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente. Il quadro normativo appena
4 descritto evidenzia l'esistenza di numerosi indici, di ordine sistematico, che inducono questo
Tribunale a ritenere che la e il Controparte_3 Controparte_6
siano da considerarsi parte necessaria del giudizio e non semplici intervenienti
[...] volontari. Una diversa interpretazione del disposto normativo, come proposta da parte ricorrente, che vedrebbe le amministrazioni costituite quali intervenienti volontari, appare essere distonica rispetto ai principi del nostro ordinamento, al quale, anche alla luce dell'art. 102 c.p.c., sono estranee fattispecie in cui l' “obbligo” di notifica dell'atto introduttivo del giudizio è rivolto ad un soggetto che non è parte necessaria (e dunque litisconsorte necessario) dell'istaurando procedimento. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene il Tribunale di dover accogliere
l'eccezione di difetto di competenza sollevata dalla e del Controparte_3
e per esse dall'Avvocatura di Stato, ritenendo sussistente, Controparte_6 ai sensi dell'art. 25 c.p.c., dell'art. 6 del R.D. 1611/1933, e dell'art. 43 comma 6 del D.L. la competenza del foro erariale presso il Tribunale di Palermo.
La causa , riassunta presso il Tribunale di Palermo , è stata e decisa all'udienza del 11.12.25.
Occorre preliminarmente precisare che il Tribunale di Sciacca si è già implicitamente pronunciato sia sul difetto di giurisdizione ( sollevato dalla difesa erariale), avendo affermato la competenza del g.o e nella specie del Tribunale di Palermo ( cfr Cass. Civ SU Sentenza n. 29 del 05/01/2016 “la pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza - fondata sulle previsioni costituzionali riguardanti il diritto alla tutela giurisdizionale, la garanzia del giudice naturale precostituito per legge, i principi del giusto processo, l'attribuzione della giurisdizione a giudici ordinari, amministrativi e speciali ed il suo riparto tra questi secondo criteri predeterminati può essere derogata solo in forza di norme o principi della Costituzione o espressivi di interessi o di valori di rilievo costituzionale, come, ad esempio, nei casi di mancanza delle condizioni minime di legalità costituzionale nell'instaurazione del "giusto processo", oppure della formazione del giudicato, esplicito o implicito, sulla giurisdizione.) sia in effetti sul difetto di legittimazione passiva della e del Mef ( sollevata dagli attori), che sono stati qualificati Controparte_3 come litisconsorti necessari, con decisione, che non può più essere rimessa in discussione .
Ciò premesso , la disamina delle numerose e complesse problematiche di natura processuale poste dall' odierna controversia impone una preliminare esposizione delle vicende che hanno condotto all'adozione dell'art. 43 d.l. n. 36/2022.
Come è noto, nell'immediato dopoguerra si pose, con particolare urgenza, la questione delle riparazioni dovute dalla ai Paesi vincitori della Prima guerra mondiale, compresa l'Italia; CP_2 tema questo che fu oggetto di lunghe trattative e di plurimi accordi, sfociati anche nei Trattati di
5 pace di Parigi del 1947 , ratificati dall'Italia con legge del 2 agosto 1947, n. 811 e resi esecutivi con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 novembre 1947, n. 1430.
L' art. 77 del Trattato di pace di Parigi stabiliva, tra l'altro, che, fatta salva ogni altra disposizione che fosse stata adottata a favore dell'Italia e dei cittadini italiani dalle Potenze che occupavano la l'Italia rinunciava, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi pretesa nei CP_2 confronti della e dei cittadini tedeschi, pendente alla data dell'8 maggio 1945. CP_2
Analoga rinuncia era prevista anche con riferimento alle pretese risarcitorie per danni subiti da atti delle forze armate alleate o associate (art. 76 del Trattato).
Rimaneva, invece, ferma la possibilità di misure cautelari nei confronti di persone accusate di aver commesso od ordinato crimini di guerra e crimini contro la pace o l'umanità (art. 45, comma 1, del
Trattato).
L'esigenza di apprestare un ristoro alle vittime dei crimini di guerra nazisti- avvertita sia in sia in Italia- condusse, in seguito, alla sottoscrizione di due contestuali (e connessi) CP_2
Accordi tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania, conclusi a Bonn il 2 giugno 1961, concernenti, l'uno, il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, e l'altro, gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.
Con tale accordo la si obbligava a versare alla Repubblica italiana, a definizione delle CP_2 questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi (Parte I, art. 1.1) “a favore di cittadini italiani i quali per ragione di razza, fede o ideologia» fossero stati oggetto di
«misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure avessero sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che erano deceduti a causa di queste persecuzioni» (art. 1).
In conseguenza della corresponsione di tale somma, “il Governo italiano dichiarava “definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” (Parte I, art. 2.1.).
La finalità dell'accordo, ratificato con legge n. 404 del 1963, era quella di chiudere, con il riconoscimento di indennizzi all'epoca ritenuti adeguati, la tragica vicenda dei danni patiti, in particolare, dai deportati nei campi di concentramento durante la Seconda guerra mondiale e, segnatamente, nel periodo, successivo all'8 settembre 1943 e fino al termine del conflitto.
Successivamente, l'art. 3 della legge n. 404 del 1963, di ratifica ed esecuzione dell'accordo avente ad oggetto gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste,
6 delegava il Governo ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, le norme per la ripartizione della somma versata dal Governo tedesco in base all'accordo di cui all'art. 1 della legge stessa.
Nell'esercizio di tale delega veniva adottato il d.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043 (Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste), che disciplinava la ripartizione delle somme versate dalla in esecuzione dell'Accordo del 1961 «a titolo di riparazione morale a favore di cittadini CP_2 italiani che furono vittime della deportazione per ragioni di razza, fede o ideologia».
Avevano diritto alla riparazione coloro i quali, in qualunque circostanza e ovunque si fossero trovati, anche fuori del territorio dello Stato, fossero stati deportati nei campi di concentramento nazionalsocialisti.
La finalità di chiusura definitiva della questione degli indennizzi si rinveniva nell'art. 6 del d.P.R.
n. 2043 del 1963, che prevedeva che la domanda per ottenere la liquidazione dell'indennizzo doveva essere presentata al Ministero del tesoro entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo stesso.
A seguito della ratifica dell'Accordo di Bonn del 1961 e dell'adozione del d.P.R. 6 ottobre 1963, n.
2043 , per molti anni a seguire, con riguardo alle pretese risarcitorie individuali, ulteriori rispetto ai suddetti benefici di legge concessi, si era ritenuto operante il principio dell'immunità ristretta degli Stati, con conseguente declaratoria di difetto giurisdizione del giudice nazionale con riferimento alle domande di risarcimento del danno da crimini di guerra commessi dal Terzo Reich, azionate da chi non aveva avuto accesso al fondo di cui d.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043 (ex plurimis, sezioni unite civili, ordinanza 5 giugno 2002, n. 8157), secondo cui gli atti compiuti dallo Stato nella conduzione di ostilità belliche si sottraggono ad ogni sindacato giurisdizionale) .
Il panorama, fin qui sommariamente descritto, mutò radicalmente a partire dalla sentenza NI
(Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 11 marzo 2004, n. 5044) che, operando un netto revirement rispetto alla giurisprudenza precedente, affermò che per gli atti posti in essere nel corso di operazioni belliche costituenti crimini internazionali in violazione di diritti fondamentali della persona umana vi era una deroga al principio dell'immunità, pur ristretta, degli Stati;
( cd
“eccezione umanitaria”).
Secondo la menzionata pronuncia “L'immunità dalla giurisdizione non operava, quindi, in presenza di atti – qualificati come crimini contro l'umanità – gravemente lesivi di diritti fondamentali della persona umana, qualificabili quali crimini internazionali, in quanto lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali. In sostanza, la norma
7 consuetudinaria di diritto internazionale che impone agli Stati di astenersi dall'esercitare la giurisdizione nei confronti degli Stati stranieri non può essere invocata in presenza di crimini dello
Stato straniero di tale gravità da assurgere a veri e propri crimini internazionali, lesivi di valori universali come il rispetto della dignità umana e dei diritti umani”..
Successivamente alla formazione di tale indirizzo giurisprudenziale del Supremo Collegio, intervenne la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia 3 febbraio 2012, “
contro
CP_2
Italia”, che accolse il ricorso proposto dalla contro il nostro Paese per non avere l'Italia CP_2 riconosciuto alla l'immunità dalla giurisdizione che ad essa doveva essere attribuita in CP_2 applicazione delle norme di diritto internazionale.
La Corte dell'Aja, nell'accogliere il ricorso della ribadì che il principio dell'immunità CP_2 degli Stati esteri dalla giurisdizione per gli atti funzionali svolge un importante ruolo nel diritto internazionale e nelle relazioni internazionali poiché deriva da quello della pari sovranità tra gli
Stati, che, a propria volta, è principio fondamentale dell'ordinamento internazionale ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, della Carta delle Nazioni Unite, firmata il 26 giugno 1945 a San Francisco e ratificata con legge n. 848 del 1957.
La medesima Corte ritenne che le (pur legittime) richieste di risarcimento avanzate dalle vittime dei crimini di guerra, essendo impedite in qualunque sede giudiziale dall'immunità così riconosciuta, avrebbero potuto essere, piuttosto, oggetto di negoziazioni tra i due Stati coinvolti, finalizzate alla risoluzione pacifica della questione.
Il legislatore italiano, per adeguarsi a tale pronuncia, promulgò la legge 14 gennaio 2013 n. 59,, prevedendo all'art. 3 che “… quando la Corte internazionale di Giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende la controversia relativa alle stesse condotte, rileva, d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo”.
A seguito dell'introduzione di tale norma , si formò un filone giurisprudenziale di legittimità che ritenne nuovamente vigente il principio dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana anche per i crimini contro l'umanità commessi iure imperii ( Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 21 gennaio 2014, n. 1136).
Ciò condusse alla pronuncia della notissima Sentenza della Corte Costituzione del 22 ottobre 2014
n. 238, con cui la Consulta dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 sopra riportato, affermando che la norma consuetudinaria internazionale che stabilisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile non era applicabile nel nostro ordinamento in riferimento ad atti di tali
8 Stati, quando consistevano in violazioni gravi del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali, quali i crimini di guerra e contro l'umanità ed erano conseguentemente illegittime le norme che imponevano al giudice italiano di negare la propria giurisdizione sulle azioni di risarcimento dei danni proposte in relazione a tali atti.
La Consulta dichiarò, altresì, l'incostituzionalità della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU, ossia dell'art. 1 della legge n. 848/1957 nella parte in cui la disposizione in questione imponeva, di pari passo con l'art. 3 della legge 5/2013, di adeguarsi alla pronuncia della CIG, declinando la giurisdizione interna laddove gli atti dello Stato Straniero fossero crimini di guerra o contro l'umanità.
La giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 28 settembre 2020, n. 20442), quindi, si adeguò ai principi dettati della Consulta, mutando nuovamente orientamento ed affermando che l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii costituiva una prerogativa riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività era, però, preclusa nel nostro ordinamento per i delicta imperii, ossia per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto lesivi di diritti fondamentali della persona.
Successivamente alla sentenza n. 238 del 2014, si ebbero varie pronunce di condanna della da parte di giudici di merito, pronunce anche passate in giudicato o comunque CP_2 provvisoriamente esecutive, che indussero, da ultimo Repubblica federale di Germania a proporre, in data 29 aprile 2022, un altro ricorso, con cui veniva adita la Corte internazionale di giustizia, lamentando, in particolare, il disconoscimento (o meglio, il rischio di disconoscimento) dell'immunità ristretta degli Stati.
In questo contesto si colloca l'emanazione dell'art 43 del d.l. 36/22, che ha la dichiarata finalità di assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e quella Federale Tedesca, concluso
a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con d.P.R. il 14 aprile 1962, n. 1263 e, quindi, di prevenire un'ulteriore condanna dell'Italia in sede internazionale , così ponendo fine all'annoso contenzioso insorto con lo Stato tedesco.
L'art 43, in particolare ., rubricato “Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”, prevede che “ Presso il delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni Controparte_6 subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del
Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con
9 decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro
20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente CP_7 articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma
1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali CP_7 liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita
l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per
l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo
1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono
10 notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente.
Ora , al fine di individuare correttamente il petitum e di dare la corretta interpretazione alla norma appena riportata , che ha sollevato numerosi dubbi interpretativi, occorre richiamare sia il percorso storico che ha condotto all'adozione del d.l. 36/22 che il testo dell' art 43 su menzionato.
In particolare, mette conto precisare che:
- l'accordo di Bon del 2 giugno 1961 prevedeva la definizione di tutte rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il
1°settembre 1939 e l'8 maggio 1945” (Parte I, art. 2.1.); la garanzia assunta dallo Stato italiano opera ,quindi, non solo in presenza di condanne , ma, già a livello precedente, in presenza di rivendicazioni e richieste, e quindi di domande giudiziarie;
- la ratio dell'adozione del d.l. 36/22, promulgato nell'immediatezza della proposizione da parte della di un nuovo ricorso alla CIG , è quella – dichiarata - di dare concreta CP_2 attuazione e assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e quella Federale
Tedesca, concluso a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con d.P.R. il 14 aprile 1962, n.
1263 e, quindi, di prevenire un'ulteriore condanna in sede internazionale;
tale finalità è stata perseguita dal legislatore attraverso il richiamato art. 43 che, mendiate la costituzione del ha trovato una sintesi tra due opposte esigenze: da un lato, quella di tutela dell' CP_7 immunità , affermata con la sentenza della CIG e , dall'altro lato, quella di tutela dei diritti inviolabili della persona, affermata dalla C.Cost; l'art 43 individua, per le azioni ancora da introdurre al momento dell'entrata in vigore del DL , quale titolo di accesso al fondo, non già una sentenza di condanna, ma una sentenza di accertamento e liquidazione ( “ Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma” ) mentre di condanna si parla solo con riguardo ai titoli esecutivi già formatisi al momento dell'entrata in vigore della legge;
la scelta linguistica si ritiene conforme alla volontà del legislatore, che è quella di evitare che si abbia un giudizio di cognizione – iniziato unicamente al fine dell'accesso al Cont Fondo di cui all'art. 43 – che esiti in una “condanna” contro la;
11 - le domande proposte ai sensi dell'art. 43 d.l. 36/22 , quindi, devono necessariamente essere eseguite sul Fondo, che sarà il solo a sostenerne l'onere economico. Cont
Sulla base di tali premesse, deve ritenersi che la domanda di condanna della , tenuto conto del tenore complessivo dell'atto introduttivo e alla luce del richiamo al fondo contenuto in comparsa conclusionale , debba interpretarsi come domanda di accertamento e liquidazione ex art 43 ( domanda questa comunque implicitamente contenuta nella domanda di condanna).
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Del pari, va affermata la legittimazione attiva dei ricorrenti essendo stata documentata la qualità di eredi legittimi di , trattandosi dei figli dello stesso, da considerarsi eredi – e Persona_3 non già solo chiamati, tenuto conto dell'accettazione tacita dell'eredità conseguente alla proposizione della domanda.
DECADENZA
Va rigettata l'eccezione di decadenza , posto che la norma è entrata in vigore dal 28/02/2023 sicchè il termine per proposizione del ricorso è stato prorogato dapprima al 23 giugno 2023 e da ultimo al 31 dicembre 2023 ; ne consegue la tempestività dell'azione introdotta con ricorso depositato il 28.6.23 ;
PRESCRIZIONE
Dalla affermata legittimazione passiva del MEF discende la sua legittimazione a sollevare tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, compresa quella di prescrizione.
L'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione, ritenendo applicabile nel caso in esame la prescrizione che la legge penale prevede per il reato di riduzione in schiavitù.
L'eccezione non è fondata.
L'esame dell'eccezione presuppone la previa analisi della questione se il trattamento cui è stato sottoposto possa qualificarsi in termini di crimine di guerra o contro l'umanità , Persona_4 dovendosi, a tal fine, accertare un quid pluris rispetto alla mera reclusione presso il campo di lavoro e sottoposizione ai lavori forzati, consentiti , per i militari, dai trattati internazionali ( cfr
Convenzione dell'Aja del 1907).
Costituiscono crimini internazionali dello Stato, a mero titolo esemplificativo, le violazioni gravi e su larga scala di obblighi fondamentali per la salvaguardia della vita umana, quali la schiavitù ( cfr
Nell'art. 6, lett. c) dell'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945) il genocidio e l'apartheid.
Nella specie, occorre accertare , anche mediante presunzioni, se , nel periodo di Per_1 prigionia, sia stato sottoposto a condotte disumane e degradanti integranti crimini di guerra e/o contro l'umanità.
12 Ora , in primo luogo, risulta dimostrato dalla documentazione versata in atti ( cfr foglio matricolare
) che è stato catturato dai tedeschi nel 9.9.1943, ed è rimasto prigioniero e recluso Per_1 nel campo fino al. 29 agosto 1945 ( 23 mesi)
Ciò detto, risulta storicamente accertato, oltre che affermato in numerose sentenze passate in giudicato che , all'interno dei campi di lavoro tedeschi , i soggetti ivi reclusi, miliari o civili , vissero “ in condizioni disumane nei lager del Terzo reich, patendo la fame, il freddo, il lavoro coatto” ( cfr sito internet del Ministero della Difesa).
In ordine ai trattamenti disumani a cui furono sottoposti i militari italiani internati, occorre richiamare i lavori di una commissione di storici istituita proprio al fine di gettare luce sulla vicenda degli IM.
Invero, il 18 novembre 2008, in una dichiarazione congiunta rilasciata a Trieste in seguito alla visita al museo del campo di concentramento nazista della Risiera di San Sabba, i Ministri degli
Affari Esteri italiano e tedesco, riconoscevano solennemente le «indicibili sofferenze inflitte a uomini e donne italiani, in particolare durante i massacri, e agli ex internati militari italiani»., annunciando l'istituzione di una commissione di storici investita del compito di occuparsi del passato di guerra italo-tedesco ed, in particolare, del destino degli internati militari italiani deportati in al fine di contribuire alla creazione di una cultura della memoria comune ai due CP_2 paesi. La Commissione veniva ufficialmente nominata nel marzo 2009 dai Ministri degli Affari
Esteri dei due paesi e ne facevano parte cinque membri tedeschi e cinque italiani.
In particolare, la Commissione, sulla base della audizione diretta di coloro che furono internati nei campi e dell'esame dei documenti storici, concludeva che “ sebbene gli internati militari italiani siano stati particolarmente colpiti dal regime nazionalsocialista e dal complesso passato di guerra italo-tedesco, dopo il 1945 il loro destino è stato completamente dimenticato. In Italia essi sono stati per lungo tempo messi in secondo piano dalla memoria della Resistenza. Nella Repubblica
Federale Tedesca la leggenda della 'Wehrmacht pulita' portò a negare i crimini di cui essa si rese colpevole nei confronti della popolazione civile italiana e della minoranza ebraica, così come dei prigionieri dei campi di concentramento e degli internati militari italiani. IS . Fu soltanto a partire dagli anni '80 che in Italia e in la storiografia cominciò a occuparsi di questo CP_2 problema. Nonostante il ritardo con cui la ricerca è cominciata, molti aspetti centrali di questa tematica – il disarmo e l'arresto degli internati militari italiani, i tentativi di reclutamento nelle formazioni tedesche così come nell'esercito fascista della Repubblica Sociale Italiana e le loro condizioni di vita e di lavoro durante la prigionia tedesca – possono considerarsi oggi adeguatamente studiati. IS … Tutti i soldati italiani caduti nelle mani dei tedeschi dopo l'8 settembre 1943 furono definiti in un primo tempo 'prigionieri di guerra'. Poiché con l'instaurarsi
13 del nuovo governo fascista questi non potevano più essere trattenuti a lungo come prigionieri di guerra, cioè come prigionieri di uno stato nemico, il regime nazista, nel disprezzo delle norme del diritto internazionale, modificò il loro status. omissis Il 20 settembre 1943, poco prima della proclamazione del nuovo regime fascista, un'ordinanza del Führer decretò così che i soldati italiani fatti prigionieri vedessero mutare la loro denominazione in 'internati militari'. . Per gli internati militari italiani questa scelta ebbe in ogni caso conseguenze molto rilevanti: come tali, essi non avevano più diritto né alla consegna di alimenti e medicine, né alle visite di controllo delle delegazioni del Comitato Internazionale della Croce Rossa, come invece era previsto per i prigionieri di guerra. Ben presto divenne chiaro che questa decisione comportava tuttavia molti problemi, sia in relazione all'impiego degli ex soldati del Regio Esercito come forza lavoro, sia in ordine alle relazioni interne all'Asse Berlino-Salò. A causa delle cattive condizioni alimentari (le razioni di cibo dipendevano dalle prestazioni lavorative), del trattamento umiliante, dei compiti spesso assegnati senza tener conto delle competenze dei lavoratori, delle istruzioni insufficienti e della mancanza di motivazione, la produttività degli internati militari si rivelò molto inferiore alle aspettative. Inoltre, la detenzione dietro il filo spinato e le pessime condizioni di lavoro mettevano quotidianamente in discussione la continuità dell'alleanza italo-tedesca propagandata da e Per_2
Per_5
La Commissione ha poi precisato che , successivamente, gli IM vennero qualificati come lavoratori civili ma tale nuovo status portò solo per breve tempo un miglioramento delle loro condizioni di vita posto che la situazione degli ex internati tornò a breve nuovamente ad aggravarsi.
La commissione , nel documento conclusivo dei lavori, ha esaminato partitamente le varie fasi della prigionia dei IM precisando che :
- Per quanto attiene al trasferimento nei lager, avvenuto in data 8.9.1943, dopo il proclama di
“ Per molti il trasferimento sui treni merci rimase un ricordo traumatico: i vagoni Per_6 merci erano sovraffollati, il cibo scarso e le condizioni igieniche precarie. I malati non ricevevano assistenza e i tentativi di fuga venivano severamente puniti. In alcuni resoconti si parla anche di morti, il numero esatto dei quali ancora dovrebbe ancora essere ricercato.
Nei vagoni il morale generale divenne presto rassegnato o addirittura disperato. Molti prigionieri italiani raccontano di aver acquisito definitivamente la consapevolezza di essere stati ingannati dai tedeschi una volta arrivati al confine del Reich. Un internato militare scrive: «Durante il tragitto i finestrini del vagone erano rimasti chiusi […] Eravamo come sardine senz'aria, non avevamo nulla da mangiare e non potevamo fare i nostri bisogni: tre moribondi e io con la febbre e la gamba dolorante per la ferita […] Non sapevamo se fosse
14 giorno o notte. Poi furono aperte le porte. Da un uomo che, in italiano, ci disse: “Non muovetevi o sparo.” […] Vidi [un cartello] con la scritta 'Monaco'. Lì ci hanno fatto scendere e ci hanno dato del pane nero: una pagnotta su cui era stampata la data 1938
[sic!], non me lo dimenticherò mai». Appena arrivati nei campi di prigionia, i detenuti italiani percepirono subito l'atmosfera carica di tensione della popolazione tedesca. I sentimenti di vendetta nei confronti dei 'traditori' si esprimevano in rozzi insulti;
addirittura i bambini gettavano pietre contro i prigionieri. Gli internati appartenevano a una di quelle categorie che venivano particolarmente disprezzate dai tedeschi. ..omissis
Attraverso l'approccio proprio alla storia delle esperienze si potrebbe ugualmente differenziare la definizione degli internati come 'schiavi', prevalente soprattutto in Italia e tale da suggerire una analogia con la sorte dei detenuti nei campi di concentramento;
- in ordine alle condizioni in cui avvenne la prigionia “ L'arrivo nei campi di prigionia viene descritto da molti internati come un'esperienza traumatica: i primi giorni erano segnati da insicurezza, paura, spaesamento e molti cominciarono a rendersi conto solo allora di cosa significasse la prigionia. La descrizione delle sistemazioni precarie delle prime settimane, come esse risultano dalle fonti ufficiali, trovano conferma nelle testimonianze degli internati. In molte di queste si accenna alle baracche sovraffollate, spoglie e talvolta anche pesantemente danneggiate. . La vita quotidiana degli internati dipendeva in primo luogo dal tipo di campo in cui si trovavano. I soldati e i sottufficiali trascorrevano solo poche ore al giorno nei lager e anche il loro tempo libero era così rigidamente regolamentato che non riuscivano quasi mai a sfruttarlo per riposarsi. Gli ufficiali invece, dal momento che fino all'inizio del 1945 non furono assegnati al lavoro, dovevano soffrire più della truppa e dei sottoufficiali la monotonia e lo snervante isolamento, accompagnati dall'impossibilità di ritagliarsi uno spazio privato. Al di là degli orari stabiliti per la sveglia, l'appello, la razione di zuppa e la distribuzione della posta, gli ufficiali internati restavano abbandonati
a sè stessi. La sorveglianza e le punizioni erano di competenza delle guardie militari reclutate tra i battaglioni territoriali [Landesschützenbataillonen]. Esse controllavano i detenuti ventiquattr'ore su ventiquattro: nel lager, mentre andavano al lavoro e spesso anche durante il lavoro. I ricordi degli internati militari nei lager si concentrano su esperienze che li hanno segnati particolarmente. Essi si focalizzano sui momenti più disumani della vita del campo, che però non rappresentavano ovunque la regola. In alcuni lager, per esempio, il personale di guardia costringeva i prigionieri radunatisi per l'appello mattutino a sottoporsi ad esercizi ginnici: una forma di addestramento militare che spesso,
a causa della debole costituzione dei soldati italiani, rubava loro le ultime forze che
15 avevano in corpo. Stando all'opinione dei detenuti, per i comandanti di alcuni campi la ginnastica, che poteva durare anche ore intere, non era solo un modo per mantenere la disciplina e aumentare le prestazioni lavorative, ma anche una pratica umiliante e punitiva.
Per gli internati militari italiani tali pratiche ingiuste e oltraggiose, spesso accompagnate da insulti quali «figli di quel cane di » o «siete ancora più porci di », Per_6 Per_6 erano a volte tanto intollerabili quanto i maltrattamenti fisici. ….Particolarmente spietate e violente si mostrarono le guardie tedesche dopo la liberazione di Roma da parte degli
Alleati, dopo lo sbarco degli anglo-americani in Normandia e dopo l'attentato ad del Per_2
20 luglio 1944….omissis . Il problema più grosso rimaneva in generale la situazione alimentare, che era catastrofica. Dal momento che al Comitato Internazionale della Croce
Rossa era stato vietato di assistere gli internati con alimenti e medicine supplementari, questi potevano contare solo sulle scarse razioni distribuite nei lager della Wehrmacht.
Capitava inoltre che i soldati e i sottufficiali fossero puniti con la cosiddetta
, cioè con razioni di cibo proporzionali alla prestazione lavorativa Controparte_8 offerta. Una misura punitiva che, originariamente usata solo con i lavoratori dell'est e i prigionieri di guerra sovietici, fu introdotta da alcune industrie anche per gli internati militari. Gli italiani erano già così indeboliti, che, a seguito di questa pratica, la loro produttività invece di aumentare diminuì considerevolmente e il numero dei malati, soprattutto tra coloro che lavoravano in miniera, nell'edilizia e nell'industria pesante, crebbe in continuazione. Tutto questo era ben noto a quando, nel 1944, ordinò di Per_2 estendere questo provvedimento disciplinare a tutti 145 gli internati poco produttivi.
Proprio i morsi della fame e la malnutrizione sono descritti dagli internati militari come
l'esperienza centrale della prigionia. La paura di perdere il controllo a causa dell'irrefrenabile impulso a procurarsi qualcosa di commestibile è un ricordo indelebile nella mente di molti detenuti: Fatta eccezione per chi lavorava nell'agricoltura e nell'industria alimentare, quasi nessun internato riceveva la razione giornaliera ufficiale.
Anche l'abbigliamento, sporco e logoro, costituiva un grosso problema. Questo valeva soprattutto per quei prigionieri occupati all'aperto: « Un altro problema erano i frequenti bombardamenti degli alloggi dei sottufficiali e dei soldati. A causa della prossimità dei lager alle fabbriche i prigionieri si trovavano infatti nelle immediate vicinanza delle zone a rischio. Dopo i bombardamenti molti venivano costretti a rimuovere le macerie o a rendere nuovamente agibili vie di comunicazione e rotaie. Gli allarmi aerei e i bombardamenti incidevano pesantemente sullo stato psichico degli internati militari italiani;
16 - in ordine alle condizioni di lavoro: “ I soldati semplici e i sottufficiali erano assegnati ai lavori forzati: soprattutto in qualità di manovali, essi erano costretti a lavorare prevalentemente nell'industria degli armamenti, nell'industria pesante, nell'edilizia e in miniera. In questi settori le razioni alimentari non corrispondevano affatto al fabbisogno richiesto dal duro lavoro fisico giornaliero. . La forza lavoro straniera, i prigionieri di guerra e gli internati militari, che si trovavano al livello più basso della gerarchia politico- razziale, venivano costretti ai lavori agricoli anche la domenica e nei giorni festivi. Il monte ore settimanale, stabilito in modo autonomo da ogni impresa, si aggirava tra le 50 e le 65 ore. Un controllo rigoroso delle prestazioni e un gran numero di prescrizioni restrittive scandivano la giornata di lavoro degli IM, i quali divenivano vittime di maltrattamenti quando le loro prestazioni lavorative venivano considerate insufficienti. Ancor più che gli atti di violenza punitivi, .In ogni momento le guardie potevano procedere a perquisizioni personali o al controllo dei documenti. Gli IM vivevano spesso la punizione come un accesso di violenza irrazionale e incontrollata. In caso di scarso rendimento, essi venivano picchiati con attrezzi da lavoro, spranghe di ferro o pezzi di legno, cosa che conferma il carattere impulsivo della brutalità.
Sebbene sia chiara a questo Giudice la differenza tra accertamento storico e accertamento giudiziale, le conclusioni condivise cui sono pervenuti gli storici italiani e tedeschi, facenti parte della Commissione, costituiscono certamente un elemento di prova presuntiva della sistematica violazione dei diritti umani perpetrata ai danni dei militari italiani internati.
Per altro tale conclusione trova supporto anche in taluni precedenti giurisprudenziali , divenuti definitivi.
Meritano menzione:
- La sentenza resa dal Trib. Firenze, II sez. civile sent. 6 luglio 2015, G.U. Minniti , secondo cui “le condizioni fisiche di deportazione e riduzione in schiavitù proprio per il carattere di assoluto annientamento della dignità umana devono costituire motivo di adeguato apprezzamento anche sotto il profilo dello sfruttamento del lavoro senza compenso. Benché si tratti di fatti risalenti nel tempo la memoria storica ha, non senza fatica, portato sino all'attualità la conoscenza precisa delle condizioni disumane sopportate nei lager del Terzo
Reich. Senza che si possa fare distinzione tra deportati per ragioni di razza, deportati per ragioni politiche, deportati, appartenenti alle forze armate italiane”;
- la sentenza del Tribunale di Brescia, n 2125/2019, il quale ha stabilito che “in ordine all'an sia sufficiente la prova che l'attore, cittadino italiano, sia stato internato in o nei CP_2 territori allora occupati dal Reich tedesco all'indomani dell'8 settembre 1943 senza altra
17 motivazione se non la sua condizione di militare italiano - e già questo costituisce un crimine di guerra e contro l'umanità in quanto in quel momento l'Italia non era in guerra contro la -, dovendosi per il resto ritenere che sia cosa notoria che il trattamento CP_2 ricevuto dai militari internati sia stato contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie come peraltro documentato da svariate pubblicazioni e documenti filmati”
Infine, la commissione di crimini di guerra all'interno dei campi ove furono ristretti gli i.m.i. è stata riconosciuta anche dalla Suprema Corte , la quale, nel riaffermare con la sentenza n .20442/2020 la giurisdizione del giudice italiano con riferimento ad una domanda di risarcimento dei danni azionata dall'erede di un militare internato in un campo e lì ucciso, ha implicitamente riconosciuto la ricorrenza di crimini di guerra e contro l'umanità ( solo in presenza dei quali si deroga al principio dell'immunità ).
Ed ancora, la sottoposizione dei militari a trattamenti integranti i crimini di guerra deve ritenersi presuntivamente provata, non solo in quanto storicamente e giudizialmente accertata , ma anche tenuto conto:
- della precisa decisione , adottata direttamente da di qualificare i militari italiani Per_2 catturati non già come prigionieri di guerra ma come militari internati, con l'evidente finalità di sottrarli alle garanzie derivanti dalla Convenzione di RA , in forza della quale: il lavoro doveva essere retribuito (art 54) confacente alle attitudine del prigioniero e non eccessivo, anche sotto il profilo della durata ( art. 52); i prigionieri di guerra dovevano essere trattati sempre con umanità , collocati in alloggi “interamente al riparo dall'umidità, sufficientemente riscaldati e illuminati ( art. 25) , nutriti con sufficienti razioni di cibo ( art. 26) , forniti di vestiario , calzature e biancheria adeguati ( art 27), posti in ambenti salubri ( art. 29);
- delle stesse difese dell'Avvocatura che , al fine di individuare il termine di prescrizione del diritto azionato , ha indicato i militari come persone offese del delitto di riduzione in schiavitù, in tal modo affermando che il lavoro, oltre a essere gratuito , diversamente da quanto imposto dalla Convenzione di RA del 1923 , avveniva in condizioni di totale assoggettamento fisico e psicologico;
Ne consegue che le condotte di sistematica violazione delle regole imposte dalla Convenzione di RA del 1923 a tutela dei militari prigionieri di guerra, poste in essere all'interno dei campi di lavoro ai danni degli IM, non atomisticamente considerate ma complessivamente valutate, costituirono veri e propri crimini di guerra.
Con riguardo, poi, al caso concreto la dimostrazione della sottoposizione anche del Per_1
a condotte integranti crimini contro l'umanità può desumersi:
18 - dalla circostanza , storicamente accertata e non smentita dalla difesa erariale , che le condotte poste in essere dai nazisti furono generalizzate e non episodiche, essendo frutto di una vera e propria direttiva di Stato, ( cfr quanto sopra detto in ordine alla decisione di di qualificare i militari italiano come internati); Per_2
- dalla circostanza che è stato insignito della croce al merito di guerra per “ Persona_4 internamento in ( cfr foglio matricolare) . CP_2
Dalla qualificazione delle condotte subite da in termini di crimini contro l'umanità Persona_4 derivano rilevanti conseguenze in termini di imprescrittibilità del diritto azionato dai di lui eredi .
Come è noto , la giurisprudenza che si è occupata di casi analoghi a quello in esame ha da sempre affermato il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali (Cass. 11 marz o 2004, n. 5044
(ma si vedano altresì: Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 12 2011, n. 480; Trib.
Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n. 722; Trib. 2011, n. 480; Trib.
Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n. 722; Trib. Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345).Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345).
I pronunciamenti citati ripetono che i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale, concretizzandosi nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali della persona, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale, sia di carattere consuetudinario. Per questo motivo ne sarebbe stata sancita l'imprescrittibilità nella Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre
1968 e in quella del Consiglio d'Europa sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974.
A tale riguardo, non ha rilievo la circostanza che né la Convenzione ONU del 26 novembre 1968 né la Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974 siano state ratificate e rese esecutive in Italia.
L'imprescrittibilità, infatti, trova la sua fonte nella consuetudine internazionale, alla quale l'Italia presta ossequio per dettato della Costituzione (art. 10). Rispetto alla consuetudine internazionale, le due Convenzioni rilevano , infatti, come meri fatti, rivelatori dei mores e dell'opinio iuris.opinio iuris.
Ed ancora, non appare decisivo che la norma consuetudinaria internazionale sulla imprescrittibilità dei crimini internazionali si sia formata successivamente rispetto alla commissione di crimini dovendosi opinare che detta norma consuetudinaria sia suscettibile di applicazione retroattiva,
19 essendo sorta a proprio per soddisfare l'esigenza di evitare l'impunità per i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale.
Mette conto, in proposito, precisare che non osta alla affermata retroattività della norma consuetudinaria il principio di irretroattività delle norme.
Invero, deve rilevarsi come, nelle materie diverse da quella penale, non operi l'art 25 della cost. , sicchè il principio di irretroattività delle norme, essendo previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 disp. prel. C.c.), è derogabile da altra norma di norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 disp. prel. C.c.), purché nel rispetto degli alti valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7) Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274),
Si riporta , al riguardo , per la chiarezza dell'iter argomentativo la sentenza Corte di Appello di
Firenze del 11/04/2011, n.480, che ha precisato:
I) il principio secondo il quale anche alla prescrizione dei reati deve applicarsi la salvaguardia della irretroattività, sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti limitati all'ambito penale e non vi è alcuna ragione per la quale esso debba intendersi esteso alla materia civile, nella quale l'illecito sottostà a principi suoi propri;
tale conclusione è stata recentemente avallata dalla Suprema Corte ( sentenza 3642/24) che, pur non trattando direttamente il tema della irretroattività della norma consuetudinaria che sancisce la imprescrittibilità dei crimini di guerra (posto che, nel caso sottoposto al suo vaglio,
l'esame di detta questione era superfluo, in quanto il termine di prescrizione ex art 2947
c 3 cc non era decorso ), ha precisato che il limite di cui all'art. 25, secondo comma,
Cost. opera solo con riguardo alla sanzione penale e non viene, quindi, in rilievo quando si debba accertare, incidentalmente . ai fini civili ( art. 2947, terzo comma) la responsabilità penale astrattamente intesa;
II) nelle materie diverse da quella penale il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), ed è quindi derogabile da altra norma di pari legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), , purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n.
274);luglio 2006, n. 274);
III) l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità è dimostrata dalle affermazioni in tal senso contenute da una serie di sentenze rese da varie Corti supreme, tra le quali anche (sia pure solo come obiter dictum) la Corte di cassazione italiana nella sentenza 11 marzo 2004, n. 5044;
IV) la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini deve reputarsi retroattiva;
essa nacque, infatti, proprio dall'esigenza che non rimanessero
20 impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale ed
è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo;
tale carattere non contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, se si pensa che è la stessa convenzione europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art. 7 comma 2, senza il vincolo della irretroattività previsto dal comma precedente, “” la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”.”.
Nello stesso senso, si è espresso il Tribunale di Torino, IV sezione, con sentenza 19 maggio 2020,
(“Si ritiene dunque i ritiene dunque esistente una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni 60, che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel corso della Seconda guerra. Questa norma, che per sua genesi e natura si applica a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ha natura retroattiva, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 della CEDU, che contribuisce a chiarire e individuare il contenuto della norma consuetudinaria.. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.); e tale conformazione avviene
"automaticamente" " per quanto riguarda i principi generali e le norme consuetudinarie di diritto internazionale (C.Cost. 24.10.07 n. 349). Nel caso concreto la conformazione opera nel senso di ritenere che, se il fatto illecito civile consiste in un crimine contro l'umanità, esso deve considerarsi imprescrittibile.. A questa conclusione non è di ostacolo il principio secondo cui le norme consuetudinarie internazionali contrarie ai principi fondamentali della nostra Costituzione non possono trovare ingresso nel nostro ordinamento in base all'art. 10 (Cass. S.U. 530/2000).
Infatti, per le considerazioni svolte al punto 5.3, la norma la norma internazionale concorre alla individuazione di un elemento della fattispecie civilistica, e non tocca invece il contenuto della fattispecie incriminatrice. Con la conseguenza che non risultano compromessi i principi di tassatività e di irretroattività della legge penale sanciti dall'art. 25 Cost. Per queste ragioni
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla R.F.G. viene respinta”).
Non si condivide invece la diversa interpretazione fornita dalla Corte di Appello di Trento ( sentenza versata in atti nelle note conclusive) , che si fonda per altro sulla rilevanza solo penalistica
Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo tralasciando di considerare che la norma consuetudinaria si trae anche dalle Convenzione ONU del 26 novembre 1968 e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974 nonché tralasciando di considerare il disposto di cui all'art 2947 c 3 cc..
21 A diverse conclusioni non può pervenirsi valorizzando il richiamo, contenuto nell'art 43 comma 6
d.l. 36/22, agli “ordinari termini di prescrizione” ( «fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni…non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data»)
Invero, affermata l'esistenza di una norma consuetudinaria, avente carattere retroattivo, che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, si impone un' esegesi costituzionalmente orientata del citato articolo 43, di modo che il riferimento contenuto della predetta disposizione “agli ordinari termini di prescrizione”, laddove vengano in esame “crimini di guerra e contro l'umanità”, non può che essere interpretato come affermazione della imprescrittibilità dell'azione, pena la violazione dell'art 10 della Costituzione, secondo cui,
“l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, tale dovendosi, appunto, ritenere la norma che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini di guerra, i quali, come chiarito dalla sentenza NI” (Cass., S.U. n. 5044/2004 cit.), si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità … dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario”.
Occorre aggiungere, poi, che la predetta esegesi , oltre che necessaria alla luce dell' esigenza di dare alla disposizione un'interpretazione che la renda conforme alla Costituzione, si impone in applicazione del criterio ermeneutico della interpretazione sistematica della legge e della necessità di interpretare la norma in conformità alla volontà del legislatore ( art 12 preleggi).
Ed invero, non avrebbe alcun senso, da un lato, prevedere l'accesso al fondo, non solo in favore di chi, alla data di entrata in vigore del d.l. 36/22, abbia già un titolo esecutivo definitivo , ma anche in favore di coloro che, a seguito di domanda presentata entro il 23.6.23, conseguiranno una sentenza di accertamento e liquidazione , per poi , in modo del tutto contraddittorio , con riferimento a tale ultima categoria di aventi diritto , affermare la sottoposizione del relativo diritto alla prescrizione ordinaria, che di fatto si risolverebbe nell' esclusione in radice della possibilità di accedere al fondo per chi non fosse già dotato di un titolo definitivo alla data di entrata in vigore del più volte menzionato decreto legge.
Proprio per tale ragione non è condivisibile , 'interpretazione fornita alla difesa erariale secondo cui l'accesso al fondo sarebbe consentito solo a chi si fosse già tempestivamente attivato da quando il diritto poteva essere fatto valere ex art. 2935 cod. civ., posto che , così opinando, la norma si
22 sarebbe dovuta occupare solo della fase esecutiva, non essendo o nemmeno ipotizzabile un giudizio di cognizione.
Infine , non può darsi rielevo alla sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 3642/2024), la quale si è limitata a affermare “che il dies a quo del termine di prescrizione non può essere individuato in una data anteriore al 2004” ( in quanto solo a partire dalla sentenza n. 5044/2004 può considerarsi rispondente al diritto vivente, per l'appunto, l'esclusione dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo)
, posto che nel caso esaminato dalla Suprema Corte il diritto non era comunque prescritto , sicchè i giudici di Legittimità non si sono posti il problema del eventuale imprescrittibilità del diritto risarcitorio;
modus operandi questo affatto insolito , potendo la Corte non esaminare una questione che non appare rilevante rispetto al caso concreto.
Pertanto, si impone il rigetto dell'eccezione di prescrizione
******
Venendo, quindi, al merito della domanda, dovendosi ritenere, per quanto sopra già argomentato, che fu sottoposto a condotte integranti crimini di guerra e contro l'umanità, deve Persona_4 ritenersi, che il danno morale – sub specie sofferenza psichica interiore - possa ritenersi presuntivamente provato proprio in ragione della gravità della condotte illecite integranti crimini contro l'umanità e sostanziatesi nell'assoggettamento a lavori pesanti senza limiti di tempo né periodi di riposo, nella somministrazione di vitto inadeguato e dell'umiliazione derivante dallo status del tutto particolare cui vennero assoggettati gli IM (, considerati alla stregua di “traditori” ed esposti a umiliazioni e trattamenti lesivi della loro dignità).
Venendo alla quantificazione del danno morale, occorre procedere una liquidazione puramente equitativa che miri a ristorare non già la prigionia né la sottoposizione ai lavori forzati -posto che era un militare - ma la condotta ulteriore integrante la sistematica violazione della Per_1
Convenzione di RA del 1923 ed, in sostanza, un crimine di guerra e contro l'umanità ( lavoro non retribuito , denutrizione;
le scadenti condizioni igieniche e fisiche) .
Tenuto conto della durata della prigionia ( 23 mesi ) e della tipologia di privazioni patite appare equo liquidare: la somma pari a euro 90.000 euro , già comprensiva della rivalutazione e degli interessi .
La circostanza che il danneggiato non abbia chiesto in precedenza il pagamento dell'indennizzo previsto per legge per i danni di guerra non può assurgere ad elemento che aggrava il danno quale comportamento sintomatico di scarsa diligenza del danneggiato rilevante a titolo concausale ex art. 1227 cc.
23 Rilevano, infatti, ex art. 1227 cc, comportamenti che abbiano concorso ad aggravare il danno o quanto meno a non limitarlo ( nella possibilità di limitarlo ), quando tali comportamenti concausali del danneggiato abbiano trovato collocazione nella genesi naturalistica del danno stesso ovvero avuto riguardo al processo di formazione dei vari comportamenti dannosi o limitativi delle conseguenze dannose e non, invece, quando, come in concreto, il danno ha avuto oramai un definitivo consolidamento, tanto più che l'invocato aggravamento del danno viene ricondotto solamente ad una mancata anteriore corresponsione di una frazione del risarcimento ( rectius indennizzo ) da parte del medesimo soggetto ( lo Stato italiano ) gravato del risarcimento .
Peraltro, va sottolineata la ontologica differenza tra indennizzo ( richiedibile per la legislazione degli anni TA ) e risarcimento, istituto la cui portata è ben più ampia, tale da lasciare al danneggiato la legittima possibilità di temporeggiare (nei lontani anni TA ) sulla richiesta di indennizzo in attesa di potere chiedere un ben più corposo risarcimento ( risarcimento che é stato, effettivamente, anch'esso riconosciuto successivamente come via satisfattoria alternativa al vecchio indennizzo, così premiando l'attesa del danneggiato ).
Infine, l' Amministrazione convenuta ha chiesto procedersi alla compensatio lucri cum damno con gli indennizzi eventualmente percepiti da , quale vittima del III Reich. Orbene, non Per_1 avendo la convenuta, gravata del relativo onere probatorio, dimostrato la circostanza che il avesse beneficiato di indennizzi, sussidi o altri emolumenti, la domanda deve essere Per_1 rigettata.
Né tale prova poteva fornirsi a mezzo della istanza di esibizione, posto che, da lato, in assenza di dati certi sulla percezione della somma, la relativa istanza era inammissibile in quanto esplorativa (
e, sotto altro aspetto , trattandosi dei fondi gestiti del Ministero del Tesoro, l'informazione oggetto dell'istanza di esibizione rientrava nella sfera di conoscibilità della Amministrazione intervenuta .
Vanno invece rigettate le domande di risarcimento dei danni patrimoniali
Al riguardo, si rileva che:
- il Fondo non copre tale tipologia di danno, essendo stato istituito “ per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”
- i relativi diritti , , sono prescritti, non essendo il danno direttamente derivante dalla commissione di un crimine contro l'umanità ma dalla mancata retribuzione del lavoro svolto quale prigioniero di guerra
Le spese vanno compensate tenuto conto della novità delle questioni affrontate e dei contrasti giurisprudenziali già formatasi nell'ambito della giurisprudenza di merito
24
PQM
Il Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella contumacia della Repubblica Federale di Germania , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
ACCERTA E DICHIARA il diritto di a e e Parte_1 Parte_2
, n.q. di eredi di , nato a [...] il [...] e Parte_5 Persona_1 deceduto in Partanna (TP) il 26.3.2021, ad ottenere il risarcimento del danno patito da Per_1
nel corso della Seconda Guerra Mondiale, per il periodo di prigionia corrente 9.9.1943 al
[...]
29 agosto 1945 e per l'effetto LIQUIDA in favore di e e Parte_1 Parte_2
, n.q. di eredi di , nato a [...] il [...] e Parte_5 Persona_1 deceduto in Partanna (TP) il 26.3.2021, la complessiva somma di euro 90.000,00 - oltre interessi in misura legale ( 1284 c 4 cc) dalla data odierna al soddisfo;
Spese compensate visto l'art 60 TU sulla imposta di registro i
Indica nel Ministero dell'Economia e delle Finanze la parte nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito .
Palermo il 12.12.2025
Il giudice
ST DE
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. ST DE, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Firmato
25
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Palermo , nella persona del Giudice ST DE, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione e decisione ha pronunciato a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies comma ultimo c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5052 /2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (codice fiscale Parte_1
; , nato a [...] il [...] (codice C.F._1 Parte_2 fiscale e nato a [...] il [...] C.F._2 Parte_3
e (codice fiscale ); rappresentatati e difesi, giusta procura in calce al C.F._3 ricorso, dall'avv. Vito Passalacqua del foro di Marsala (ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Partanna (TP), alla via Vittorio Emanuele n. 116,
)
Ricorrenti
CONTRO
DI Controparte_1 CP_2
(resistente contumace
E NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ), in persona del Presidente pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, nonché per il (C.F.: ), in persona CP_4 Parte_4 P.IVA_2 del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
(cod. fisc. ; fax: 091527080; PEC: , presso i cui P.IVA_3 Email_1 uffici, siti in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182 domiciliano ex lege;
1 interveniente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.6.2023 , regolarmente notificato, Parte_1 Parte_2
e , n.q. di eredi di , nato a [...] il [...]
[...] Parte_5 Persona_1
e ivi deceduto il 26.3.2021 hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Sciacca la
Repubblica Federale di Germania ( da ora e, premettendo che il loro congiunto, soldato di CP_5 leva dell'Esercito italiano (fante del Regio Esercito Italiano, impegnato in operazioni di guerra nei
Balcani) catturato dai tedeschi il 9.9. 1943 e deportato nei lager in , aveva subito crimini CP_2 di guerra e contro l'umanità durante il periodo di prigionia, hanno chiesto di :
- - ritenere e dichiarare che la convenuta Repubblica federale di Germania, quale successore del
Terzo Reich, è responsabile dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dal dante causa degli odierni ricorrenti, in conseguenza della illegittima detenzione cui fu sottoposto con sostanziale riduzione in schiavitù, privazione dello status di prigioniero di guerra, obbligatoria esecuzione di lavori usuranti e non retribuiti, denutrizione sottoposizione a condizioni igieniche pessime e terrificanti;
- conseguentemente, condannare la Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, al risarcimento in favore degli odierni ricorrenti, in qualità di eredi, dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal loro dante causa per le causali di cui al ricorso introduttivo, danni da quantificarsi nella somma complessiva di € 250.000,00, o in quella diversa, anche superiore, che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi e fino all'ammontare massimo di €
260.000,00;
Nello specifico, parte ricorrente, dopo avere richiamato le note vicende storiche relativa ai militari italiani internati nei campi di prigionia tedeschi (IM ), ha precisato che:
• il 9.9.1943, all'indomani dell'Armistizio firmato con gli alleati Persona_1 dal Governo Badoglio, era stato catturato da truppe tedesche condotto in e tenuto CP_2 come prigioniero fino al 29 agosto 1945 ( cfr foglio matricolare dell'Esercito Italiano ), vivendo in condizioni di sostanziale schiavitù e aver subito torture e trattamenti disumani;
• egli, infatti, era stato costretto a lavorare in condizioni di lavoro durissime , subendo
“privazione della libertà personale, assoggettamento a lavori pesanti senza limiti di tempo, né periodi di riposo, vitto inadeguato, umiliazione derivante dallo status del tutto particolare cui vennero assoggettati questi prigionieri”;
2 In definitiva era stato sistematicamente sottoposto a trattamenti disumani, , Persona_1 posti in essere - in forza di direttive direttamente emanate da - in violazione dell'art. Persona_2
6 dello statuto del Tribunale militare internazionale del 8.8.1945 e dell'art 147 della convenzione di RA del 12.8.1949 , sussistendo, quindi, il diritto a ottenere ex art 2043 cc e iure hereditatis, il risarcimento dei danni patrimoniali ( derivanti dal diritto alla retribuzione non percepita) o e non patrimoniali patiti dal congiunto , quantificati in euro 250.000 oltre interessi.
Con comparsa de l 29.11.2023 , si sono costituiti volontariamente in giudizio la
[...]
e il a mezzo dell'Avvocatura dello Controparte_3 Controparte_6
Stato distrettuale di Palermo eccependo:
- il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sciacca essendo competente il Tribunale di Palermo
- il difetto di legittimazione passiva della R.F.G., proprio per effetto dell'emanazione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.
79, la cui ratio, resa esplicita dal comma 1, era quella di dare esecuzione all'Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, escludendo a priori la da ogni CP_2 possibile iniziativa giudiziale intrapresa per far valere diritti risarcitorio derivanti “da condotte lesive di diritti inviolabili della persona, compiute sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945;
• la decadenza dall'azione;
• la prescrizione della domanda in ragione del lungo lasso temporale decorso da quanto il diritto poteva essere fatto valere, ovvero almeno dal 1945, data di cessazione definitiva di ogni ostilità; la prescrizione, per altro, doveva ritenersi maturata anche ove si fosse adottato il criterio prescrizionale dettato dal codice penale italiano in materia di danni causati da condotta delittuosa (2947 c 3 cc); la difesa erariale evidenziava, infine , che la norma consuetudinaria relativa all' imprescrittibilità dei diritti derivanti da crimini di guerra e contro l'umanità era di formazione successiva ai fatti per cui è causa e non operava retroattivamente e, a supporto delle tese dell'operatività del termine ordinario di prescrizione, richiamava l'art 43 che faceva espressamente menzione “dei termini ordinari di prescrizione” ;
• la mancanza di prova dei danni patiti dal congiunto dei ricorrenti .
La difesa erariale ha chiesto, comunque, che, in caso di accoglimento della domanda, si procedesse allo scomputo delle somme eventualmente ad altro titolo già ricevute dal de cuius e , sempre in via
3 gradata, chiedeva riconoscersi il concorso nella causazione del danno del danneggiato, per non avere questi richiesto per tempo, con condotta non diligente, gli indennizzi già previsti dallo Stato
Italiano negli anni sessanta.
Con sentenza n. 988/2024 pubbl. il 22/02/2024 del il Tribunale di Sciacca, previo riconoscimento della qualità di parte e litisconsorte alla e il Controparte_3 [...]
, ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Controparte_6 difesa erariale ( È opportuno a tal fine premettere che l'intervento legislativo operato con il d.L.
36/2022 ha avuto come scopo principale quello di istituire il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo compreso tra l'1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945, con il chiaro intento di assicurare continuità (come è dato leggersi anche nella Relazione di accompagnamento al decreto legge) all'Accordo tra la Repubblica italiana e quella Federale Tedesca, concluso a Bonn il 2 giugno
1961 e reso esecutivo con D.P.R. il 14 aprile 1962 n. 1263.Così chiarita la ratio del suddetto intervento legislativo, nel dettaglio, l'art. 43 prevede: - in primo luogo, che presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della
Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
- che hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente CP_7 articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma
1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6; - che sono a carico del il pagamento delle spese CP_7 processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo;
- che anche i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto possono anche essere definiti, sentita l'Avvocatura dello Stato, mediante accordo transattivo, che dà comunque titolo di accesso al fondo;
- che le sentenze vengono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo;
- che gli atti introduttivi relativi ai suddetti giudizi sono notificati presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 del codice di procedura civile e che, ove tale notifica sia omessa, il giudice assegni un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente. Il quadro normativo appena
4 descritto evidenzia l'esistenza di numerosi indici, di ordine sistematico, che inducono questo
Tribunale a ritenere che la e il Controparte_3 Controparte_6
siano da considerarsi parte necessaria del giudizio e non semplici intervenienti
[...] volontari. Una diversa interpretazione del disposto normativo, come proposta da parte ricorrente, che vedrebbe le amministrazioni costituite quali intervenienti volontari, appare essere distonica rispetto ai principi del nostro ordinamento, al quale, anche alla luce dell'art. 102 c.p.c., sono estranee fattispecie in cui l' “obbligo” di notifica dell'atto introduttivo del giudizio è rivolto ad un soggetto che non è parte necessaria (e dunque litisconsorte necessario) dell'istaurando procedimento. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene il Tribunale di dover accogliere
l'eccezione di difetto di competenza sollevata dalla e del Controparte_3
e per esse dall'Avvocatura di Stato, ritenendo sussistente, Controparte_6 ai sensi dell'art. 25 c.p.c., dell'art. 6 del R.D. 1611/1933, e dell'art. 43 comma 6 del D.L. la competenza del foro erariale presso il Tribunale di Palermo.
La causa , riassunta presso il Tribunale di Palermo , è stata e decisa all'udienza del 11.12.25.
Occorre preliminarmente precisare che il Tribunale di Sciacca si è già implicitamente pronunciato sia sul difetto di giurisdizione ( sollevato dalla difesa erariale), avendo affermato la competenza del g.o e nella specie del Tribunale di Palermo ( cfr Cass. Civ SU Sentenza n. 29 del 05/01/2016 “la pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza - fondata sulle previsioni costituzionali riguardanti il diritto alla tutela giurisdizionale, la garanzia del giudice naturale precostituito per legge, i principi del giusto processo, l'attribuzione della giurisdizione a giudici ordinari, amministrativi e speciali ed il suo riparto tra questi secondo criteri predeterminati può essere derogata solo in forza di norme o principi della Costituzione o espressivi di interessi o di valori di rilievo costituzionale, come, ad esempio, nei casi di mancanza delle condizioni minime di legalità costituzionale nell'instaurazione del "giusto processo", oppure della formazione del giudicato, esplicito o implicito, sulla giurisdizione.) sia in effetti sul difetto di legittimazione passiva della e del Mef ( sollevata dagli attori), che sono stati qualificati Controparte_3 come litisconsorti necessari, con decisione, che non può più essere rimessa in discussione .
Ciò premesso , la disamina delle numerose e complesse problematiche di natura processuale poste dall' odierna controversia impone una preliminare esposizione delle vicende che hanno condotto all'adozione dell'art. 43 d.l. n. 36/2022.
Come è noto, nell'immediato dopoguerra si pose, con particolare urgenza, la questione delle riparazioni dovute dalla ai Paesi vincitori della Prima guerra mondiale, compresa l'Italia; CP_2 tema questo che fu oggetto di lunghe trattative e di plurimi accordi, sfociati anche nei Trattati di
5 pace di Parigi del 1947 , ratificati dall'Italia con legge del 2 agosto 1947, n. 811 e resi esecutivi con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 novembre 1947, n. 1430.
L' art. 77 del Trattato di pace di Parigi stabiliva, tra l'altro, che, fatta salva ogni altra disposizione che fosse stata adottata a favore dell'Italia e dei cittadini italiani dalle Potenze che occupavano la l'Italia rinunciava, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi pretesa nei CP_2 confronti della e dei cittadini tedeschi, pendente alla data dell'8 maggio 1945. CP_2
Analoga rinuncia era prevista anche con riferimento alle pretese risarcitorie per danni subiti da atti delle forze armate alleate o associate (art. 76 del Trattato).
Rimaneva, invece, ferma la possibilità di misure cautelari nei confronti di persone accusate di aver commesso od ordinato crimini di guerra e crimini contro la pace o l'umanità (art. 45, comma 1, del
Trattato).
L'esigenza di apprestare un ristoro alle vittime dei crimini di guerra nazisti- avvertita sia in sia in Italia- condusse, in seguito, alla sottoscrizione di due contestuali (e connessi) CP_2
Accordi tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania, conclusi a Bonn il 2 giugno 1961, concernenti, l'uno, il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, e l'altro, gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.
Con tale accordo la si obbligava a versare alla Repubblica italiana, a definizione delle CP_2 questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi (Parte I, art. 1.1) “a favore di cittadini italiani i quali per ragione di razza, fede o ideologia» fossero stati oggetto di
«misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure avessero sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che erano deceduti a causa di queste persecuzioni» (art. 1).
In conseguenza della corresponsione di tale somma, “il Governo italiano dichiarava “definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” (Parte I, art. 2.1.).
La finalità dell'accordo, ratificato con legge n. 404 del 1963, era quella di chiudere, con il riconoscimento di indennizzi all'epoca ritenuti adeguati, la tragica vicenda dei danni patiti, in particolare, dai deportati nei campi di concentramento durante la Seconda guerra mondiale e, segnatamente, nel periodo, successivo all'8 settembre 1943 e fino al termine del conflitto.
Successivamente, l'art. 3 della legge n. 404 del 1963, di ratifica ed esecuzione dell'accordo avente ad oggetto gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste,
6 delegava il Governo ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, le norme per la ripartizione della somma versata dal Governo tedesco in base all'accordo di cui all'art. 1 della legge stessa.
Nell'esercizio di tale delega veniva adottato il d.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043 (Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste), che disciplinava la ripartizione delle somme versate dalla in esecuzione dell'Accordo del 1961 «a titolo di riparazione morale a favore di cittadini CP_2 italiani che furono vittime della deportazione per ragioni di razza, fede o ideologia».
Avevano diritto alla riparazione coloro i quali, in qualunque circostanza e ovunque si fossero trovati, anche fuori del territorio dello Stato, fossero stati deportati nei campi di concentramento nazionalsocialisti.
La finalità di chiusura definitiva della questione degli indennizzi si rinveniva nell'art. 6 del d.P.R.
n. 2043 del 1963, che prevedeva che la domanda per ottenere la liquidazione dell'indennizzo doveva essere presentata al Ministero del tesoro entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo stesso.
A seguito della ratifica dell'Accordo di Bonn del 1961 e dell'adozione del d.P.R. 6 ottobre 1963, n.
2043 , per molti anni a seguire, con riguardo alle pretese risarcitorie individuali, ulteriori rispetto ai suddetti benefici di legge concessi, si era ritenuto operante il principio dell'immunità ristretta degli Stati, con conseguente declaratoria di difetto giurisdizione del giudice nazionale con riferimento alle domande di risarcimento del danno da crimini di guerra commessi dal Terzo Reich, azionate da chi non aveva avuto accesso al fondo di cui d.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043 (ex plurimis, sezioni unite civili, ordinanza 5 giugno 2002, n. 8157), secondo cui gli atti compiuti dallo Stato nella conduzione di ostilità belliche si sottraggono ad ogni sindacato giurisdizionale) .
Il panorama, fin qui sommariamente descritto, mutò radicalmente a partire dalla sentenza NI
(Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 11 marzo 2004, n. 5044) che, operando un netto revirement rispetto alla giurisprudenza precedente, affermò che per gli atti posti in essere nel corso di operazioni belliche costituenti crimini internazionali in violazione di diritti fondamentali della persona umana vi era una deroga al principio dell'immunità, pur ristretta, degli Stati;
( cd
“eccezione umanitaria”).
Secondo la menzionata pronuncia “L'immunità dalla giurisdizione non operava, quindi, in presenza di atti – qualificati come crimini contro l'umanità – gravemente lesivi di diritti fondamentali della persona umana, qualificabili quali crimini internazionali, in quanto lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali. In sostanza, la norma
7 consuetudinaria di diritto internazionale che impone agli Stati di astenersi dall'esercitare la giurisdizione nei confronti degli Stati stranieri non può essere invocata in presenza di crimini dello
Stato straniero di tale gravità da assurgere a veri e propri crimini internazionali, lesivi di valori universali come il rispetto della dignità umana e dei diritti umani”..
Successivamente alla formazione di tale indirizzo giurisprudenziale del Supremo Collegio, intervenne la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia 3 febbraio 2012, “
contro
CP_2
Italia”, che accolse il ricorso proposto dalla contro il nostro Paese per non avere l'Italia CP_2 riconosciuto alla l'immunità dalla giurisdizione che ad essa doveva essere attribuita in CP_2 applicazione delle norme di diritto internazionale.
La Corte dell'Aja, nell'accogliere il ricorso della ribadì che il principio dell'immunità CP_2 degli Stati esteri dalla giurisdizione per gli atti funzionali svolge un importante ruolo nel diritto internazionale e nelle relazioni internazionali poiché deriva da quello della pari sovranità tra gli
Stati, che, a propria volta, è principio fondamentale dell'ordinamento internazionale ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, della Carta delle Nazioni Unite, firmata il 26 giugno 1945 a San Francisco e ratificata con legge n. 848 del 1957.
La medesima Corte ritenne che le (pur legittime) richieste di risarcimento avanzate dalle vittime dei crimini di guerra, essendo impedite in qualunque sede giudiziale dall'immunità così riconosciuta, avrebbero potuto essere, piuttosto, oggetto di negoziazioni tra i due Stati coinvolti, finalizzate alla risoluzione pacifica della questione.
Il legislatore italiano, per adeguarsi a tale pronuncia, promulgò la legge 14 gennaio 2013 n. 59,, prevedendo all'art. 3 che “… quando la Corte internazionale di Giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende la controversia relativa alle stesse condotte, rileva, d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo”.
A seguito dell'introduzione di tale norma , si formò un filone giurisprudenziale di legittimità che ritenne nuovamente vigente il principio dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana anche per i crimini contro l'umanità commessi iure imperii ( Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 21 gennaio 2014, n. 1136).
Ciò condusse alla pronuncia della notissima Sentenza della Corte Costituzione del 22 ottobre 2014
n. 238, con cui la Consulta dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 sopra riportato, affermando che la norma consuetudinaria internazionale che stabilisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile non era applicabile nel nostro ordinamento in riferimento ad atti di tali
8 Stati, quando consistevano in violazioni gravi del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali, quali i crimini di guerra e contro l'umanità ed erano conseguentemente illegittime le norme che imponevano al giudice italiano di negare la propria giurisdizione sulle azioni di risarcimento dei danni proposte in relazione a tali atti.
La Consulta dichiarò, altresì, l'incostituzionalità della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU, ossia dell'art. 1 della legge n. 848/1957 nella parte in cui la disposizione in questione imponeva, di pari passo con l'art. 3 della legge 5/2013, di adeguarsi alla pronuncia della CIG, declinando la giurisdizione interna laddove gli atti dello Stato Straniero fossero crimini di guerra o contro l'umanità.
La giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 28 settembre 2020, n. 20442), quindi, si adeguò ai principi dettati della Consulta, mutando nuovamente orientamento ed affermando che l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii costituiva una prerogativa riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività era, però, preclusa nel nostro ordinamento per i delicta imperii, ossia per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto lesivi di diritti fondamentali della persona.
Successivamente alla sentenza n. 238 del 2014, si ebbero varie pronunce di condanna della da parte di giudici di merito, pronunce anche passate in giudicato o comunque CP_2 provvisoriamente esecutive, che indussero, da ultimo Repubblica federale di Germania a proporre, in data 29 aprile 2022, un altro ricorso, con cui veniva adita la Corte internazionale di giustizia, lamentando, in particolare, il disconoscimento (o meglio, il rischio di disconoscimento) dell'immunità ristretta degli Stati.
In questo contesto si colloca l'emanazione dell'art 43 del d.l. 36/22, che ha la dichiarata finalità di assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e quella Federale Tedesca, concluso
a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con d.P.R. il 14 aprile 1962, n. 1263 e, quindi, di prevenire un'ulteriore condanna dell'Italia in sede internazionale , così ponendo fine all'annoso contenzioso insorto con lo Stato tedesco.
L'art 43, in particolare ., rubricato “Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”, prevede che “ Presso il delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni Controparte_6 subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del
Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con
9 decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro
20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente CP_7 articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma
1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali CP_7 liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita
l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per
l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo
1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono
10 notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente.
Ora , al fine di individuare correttamente il petitum e di dare la corretta interpretazione alla norma appena riportata , che ha sollevato numerosi dubbi interpretativi, occorre richiamare sia il percorso storico che ha condotto all'adozione del d.l. 36/22 che il testo dell' art 43 su menzionato.
In particolare, mette conto precisare che:
- l'accordo di Bon del 2 giugno 1961 prevedeva la definizione di tutte rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il
1°settembre 1939 e l'8 maggio 1945” (Parte I, art. 2.1.); la garanzia assunta dallo Stato italiano opera ,quindi, non solo in presenza di condanne , ma, già a livello precedente, in presenza di rivendicazioni e richieste, e quindi di domande giudiziarie;
- la ratio dell'adozione del d.l. 36/22, promulgato nell'immediatezza della proposizione da parte della di un nuovo ricorso alla CIG , è quella – dichiarata - di dare concreta CP_2 attuazione e assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e quella Federale
Tedesca, concluso a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con d.P.R. il 14 aprile 1962, n.
1263 e, quindi, di prevenire un'ulteriore condanna in sede internazionale;
tale finalità è stata perseguita dal legislatore attraverso il richiamato art. 43 che, mendiate la costituzione del ha trovato una sintesi tra due opposte esigenze: da un lato, quella di tutela dell' CP_7 immunità , affermata con la sentenza della CIG e , dall'altro lato, quella di tutela dei diritti inviolabili della persona, affermata dalla C.Cost; l'art 43 individua, per le azioni ancora da introdurre al momento dell'entrata in vigore del DL , quale titolo di accesso al fondo, non già una sentenza di condanna, ma una sentenza di accertamento e liquidazione ( “ Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma” ) mentre di condanna si parla solo con riguardo ai titoli esecutivi già formatisi al momento dell'entrata in vigore della legge;
la scelta linguistica si ritiene conforme alla volontà del legislatore, che è quella di evitare che si abbia un giudizio di cognizione – iniziato unicamente al fine dell'accesso al Cont Fondo di cui all'art. 43 – che esiti in una “condanna” contro la;
11 - le domande proposte ai sensi dell'art. 43 d.l. 36/22 , quindi, devono necessariamente essere eseguite sul Fondo, che sarà il solo a sostenerne l'onere economico. Cont
Sulla base di tali premesse, deve ritenersi che la domanda di condanna della , tenuto conto del tenore complessivo dell'atto introduttivo e alla luce del richiamo al fondo contenuto in comparsa conclusionale , debba interpretarsi come domanda di accertamento e liquidazione ex art 43 ( domanda questa comunque implicitamente contenuta nella domanda di condanna).
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Del pari, va affermata la legittimazione attiva dei ricorrenti essendo stata documentata la qualità di eredi legittimi di , trattandosi dei figli dello stesso, da considerarsi eredi – e Persona_3 non già solo chiamati, tenuto conto dell'accettazione tacita dell'eredità conseguente alla proposizione della domanda.
DECADENZA
Va rigettata l'eccezione di decadenza , posto che la norma è entrata in vigore dal 28/02/2023 sicchè il termine per proposizione del ricorso è stato prorogato dapprima al 23 giugno 2023 e da ultimo al 31 dicembre 2023 ; ne consegue la tempestività dell'azione introdotta con ricorso depositato il 28.6.23 ;
PRESCRIZIONE
Dalla affermata legittimazione passiva del MEF discende la sua legittimazione a sollevare tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, compresa quella di prescrizione.
L'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione, ritenendo applicabile nel caso in esame la prescrizione che la legge penale prevede per il reato di riduzione in schiavitù.
L'eccezione non è fondata.
L'esame dell'eccezione presuppone la previa analisi della questione se il trattamento cui è stato sottoposto possa qualificarsi in termini di crimine di guerra o contro l'umanità , Persona_4 dovendosi, a tal fine, accertare un quid pluris rispetto alla mera reclusione presso il campo di lavoro e sottoposizione ai lavori forzati, consentiti , per i militari, dai trattati internazionali ( cfr
Convenzione dell'Aja del 1907).
Costituiscono crimini internazionali dello Stato, a mero titolo esemplificativo, le violazioni gravi e su larga scala di obblighi fondamentali per la salvaguardia della vita umana, quali la schiavitù ( cfr
Nell'art. 6, lett. c) dell'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945) il genocidio e l'apartheid.
Nella specie, occorre accertare , anche mediante presunzioni, se , nel periodo di Per_1 prigionia, sia stato sottoposto a condotte disumane e degradanti integranti crimini di guerra e/o contro l'umanità.
12 Ora , in primo luogo, risulta dimostrato dalla documentazione versata in atti ( cfr foglio matricolare
) che è stato catturato dai tedeschi nel 9.9.1943, ed è rimasto prigioniero e recluso Per_1 nel campo fino al. 29 agosto 1945 ( 23 mesi)
Ciò detto, risulta storicamente accertato, oltre che affermato in numerose sentenze passate in giudicato che , all'interno dei campi di lavoro tedeschi , i soggetti ivi reclusi, miliari o civili , vissero “ in condizioni disumane nei lager del Terzo reich, patendo la fame, il freddo, il lavoro coatto” ( cfr sito internet del Ministero della Difesa).
In ordine ai trattamenti disumani a cui furono sottoposti i militari italiani internati, occorre richiamare i lavori di una commissione di storici istituita proprio al fine di gettare luce sulla vicenda degli IM.
Invero, il 18 novembre 2008, in una dichiarazione congiunta rilasciata a Trieste in seguito alla visita al museo del campo di concentramento nazista della Risiera di San Sabba, i Ministri degli
Affari Esteri italiano e tedesco, riconoscevano solennemente le «indicibili sofferenze inflitte a uomini e donne italiani, in particolare durante i massacri, e agli ex internati militari italiani»., annunciando l'istituzione di una commissione di storici investita del compito di occuparsi del passato di guerra italo-tedesco ed, in particolare, del destino degli internati militari italiani deportati in al fine di contribuire alla creazione di una cultura della memoria comune ai due CP_2 paesi. La Commissione veniva ufficialmente nominata nel marzo 2009 dai Ministri degli Affari
Esteri dei due paesi e ne facevano parte cinque membri tedeschi e cinque italiani.
In particolare, la Commissione, sulla base della audizione diretta di coloro che furono internati nei campi e dell'esame dei documenti storici, concludeva che “ sebbene gli internati militari italiani siano stati particolarmente colpiti dal regime nazionalsocialista e dal complesso passato di guerra italo-tedesco, dopo il 1945 il loro destino è stato completamente dimenticato. In Italia essi sono stati per lungo tempo messi in secondo piano dalla memoria della Resistenza. Nella Repubblica
Federale Tedesca la leggenda della 'Wehrmacht pulita' portò a negare i crimini di cui essa si rese colpevole nei confronti della popolazione civile italiana e della minoranza ebraica, così come dei prigionieri dei campi di concentramento e degli internati militari italiani. IS . Fu soltanto a partire dagli anni '80 che in Italia e in la storiografia cominciò a occuparsi di questo CP_2 problema. Nonostante il ritardo con cui la ricerca è cominciata, molti aspetti centrali di questa tematica – il disarmo e l'arresto degli internati militari italiani, i tentativi di reclutamento nelle formazioni tedesche così come nell'esercito fascista della Repubblica Sociale Italiana e le loro condizioni di vita e di lavoro durante la prigionia tedesca – possono considerarsi oggi adeguatamente studiati. IS … Tutti i soldati italiani caduti nelle mani dei tedeschi dopo l'8 settembre 1943 furono definiti in un primo tempo 'prigionieri di guerra'. Poiché con l'instaurarsi
13 del nuovo governo fascista questi non potevano più essere trattenuti a lungo come prigionieri di guerra, cioè come prigionieri di uno stato nemico, il regime nazista, nel disprezzo delle norme del diritto internazionale, modificò il loro status. omissis Il 20 settembre 1943, poco prima della proclamazione del nuovo regime fascista, un'ordinanza del Führer decretò così che i soldati italiani fatti prigionieri vedessero mutare la loro denominazione in 'internati militari'. . Per gli internati militari italiani questa scelta ebbe in ogni caso conseguenze molto rilevanti: come tali, essi non avevano più diritto né alla consegna di alimenti e medicine, né alle visite di controllo delle delegazioni del Comitato Internazionale della Croce Rossa, come invece era previsto per i prigionieri di guerra. Ben presto divenne chiaro che questa decisione comportava tuttavia molti problemi, sia in relazione all'impiego degli ex soldati del Regio Esercito come forza lavoro, sia in ordine alle relazioni interne all'Asse Berlino-Salò. A causa delle cattive condizioni alimentari (le razioni di cibo dipendevano dalle prestazioni lavorative), del trattamento umiliante, dei compiti spesso assegnati senza tener conto delle competenze dei lavoratori, delle istruzioni insufficienti e della mancanza di motivazione, la produttività degli internati militari si rivelò molto inferiore alle aspettative. Inoltre, la detenzione dietro il filo spinato e le pessime condizioni di lavoro mettevano quotidianamente in discussione la continuità dell'alleanza italo-tedesca propagandata da e Per_2
Per_5
La Commissione ha poi precisato che , successivamente, gli IM vennero qualificati come lavoratori civili ma tale nuovo status portò solo per breve tempo un miglioramento delle loro condizioni di vita posto che la situazione degli ex internati tornò a breve nuovamente ad aggravarsi.
La commissione , nel documento conclusivo dei lavori, ha esaminato partitamente le varie fasi della prigionia dei IM precisando che :
- Per quanto attiene al trasferimento nei lager, avvenuto in data 8.9.1943, dopo il proclama di
“ Per molti il trasferimento sui treni merci rimase un ricordo traumatico: i vagoni Per_6 merci erano sovraffollati, il cibo scarso e le condizioni igieniche precarie. I malati non ricevevano assistenza e i tentativi di fuga venivano severamente puniti. In alcuni resoconti si parla anche di morti, il numero esatto dei quali ancora dovrebbe ancora essere ricercato.
Nei vagoni il morale generale divenne presto rassegnato o addirittura disperato. Molti prigionieri italiani raccontano di aver acquisito definitivamente la consapevolezza di essere stati ingannati dai tedeschi una volta arrivati al confine del Reich. Un internato militare scrive: «Durante il tragitto i finestrini del vagone erano rimasti chiusi […] Eravamo come sardine senz'aria, non avevamo nulla da mangiare e non potevamo fare i nostri bisogni: tre moribondi e io con la febbre e la gamba dolorante per la ferita […] Non sapevamo se fosse
14 giorno o notte. Poi furono aperte le porte. Da un uomo che, in italiano, ci disse: “Non muovetevi o sparo.” […] Vidi [un cartello] con la scritta 'Monaco'. Lì ci hanno fatto scendere e ci hanno dato del pane nero: una pagnotta su cui era stampata la data 1938
[sic!], non me lo dimenticherò mai». Appena arrivati nei campi di prigionia, i detenuti italiani percepirono subito l'atmosfera carica di tensione della popolazione tedesca. I sentimenti di vendetta nei confronti dei 'traditori' si esprimevano in rozzi insulti;
addirittura i bambini gettavano pietre contro i prigionieri. Gli internati appartenevano a una di quelle categorie che venivano particolarmente disprezzate dai tedeschi. ..omissis
Attraverso l'approccio proprio alla storia delle esperienze si potrebbe ugualmente differenziare la definizione degli internati come 'schiavi', prevalente soprattutto in Italia e tale da suggerire una analogia con la sorte dei detenuti nei campi di concentramento;
- in ordine alle condizioni in cui avvenne la prigionia “ L'arrivo nei campi di prigionia viene descritto da molti internati come un'esperienza traumatica: i primi giorni erano segnati da insicurezza, paura, spaesamento e molti cominciarono a rendersi conto solo allora di cosa significasse la prigionia. La descrizione delle sistemazioni precarie delle prime settimane, come esse risultano dalle fonti ufficiali, trovano conferma nelle testimonianze degli internati. In molte di queste si accenna alle baracche sovraffollate, spoglie e talvolta anche pesantemente danneggiate. . La vita quotidiana degli internati dipendeva in primo luogo dal tipo di campo in cui si trovavano. I soldati e i sottufficiali trascorrevano solo poche ore al giorno nei lager e anche il loro tempo libero era così rigidamente regolamentato che non riuscivano quasi mai a sfruttarlo per riposarsi. Gli ufficiali invece, dal momento che fino all'inizio del 1945 non furono assegnati al lavoro, dovevano soffrire più della truppa e dei sottoufficiali la monotonia e lo snervante isolamento, accompagnati dall'impossibilità di ritagliarsi uno spazio privato. Al di là degli orari stabiliti per la sveglia, l'appello, la razione di zuppa e la distribuzione della posta, gli ufficiali internati restavano abbandonati
a sè stessi. La sorveglianza e le punizioni erano di competenza delle guardie militari reclutate tra i battaglioni territoriali [Landesschützenbataillonen]. Esse controllavano i detenuti ventiquattr'ore su ventiquattro: nel lager, mentre andavano al lavoro e spesso anche durante il lavoro. I ricordi degli internati militari nei lager si concentrano su esperienze che li hanno segnati particolarmente. Essi si focalizzano sui momenti più disumani della vita del campo, che però non rappresentavano ovunque la regola. In alcuni lager, per esempio, il personale di guardia costringeva i prigionieri radunatisi per l'appello mattutino a sottoporsi ad esercizi ginnici: una forma di addestramento militare che spesso,
a causa della debole costituzione dei soldati italiani, rubava loro le ultime forze che
15 avevano in corpo. Stando all'opinione dei detenuti, per i comandanti di alcuni campi la ginnastica, che poteva durare anche ore intere, non era solo un modo per mantenere la disciplina e aumentare le prestazioni lavorative, ma anche una pratica umiliante e punitiva.
Per gli internati militari italiani tali pratiche ingiuste e oltraggiose, spesso accompagnate da insulti quali «figli di quel cane di » o «siete ancora più porci di », Per_6 Per_6 erano a volte tanto intollerabili quanto i maltrattamenti fisici. ….Particolarmente spietate e violente si mostrarono le guardie tedesche dopo la liberazione di Roma da parte degli
Alleati, dopo lo sbarco degli anglo-americani in Normandia e dopo l'attentato ad del Per_2
20 luglio 1944….omissis . Il problema più grosso rimaneva in generale la situazione alimentare, che era catastrofica. Dal momento che al Comitato Internazionale della Croce
Rossa era stato vietato di assistere gli internati con alimenti e medicine supplementari, questi potevano contare solo sulle scarse razioni distribuite nei lager della Wehrmacht.
Capitava inoltre che i soldati e i sottufficiali fossero puniti con la cosiddetta
, cioè con razioni di cibo proporzionali alla prestazione lavorativa Controparte_8 offerta. Una misura punitiva che, originariamente usata solo con i lavoratori dell'est e i prigionieri di guerra sovietici, fu introdotta da alcune industrie anche per gli internati militari. Gli italiani erano già così indeboliti, che, a seguito di questa pratica, la loro produttività invece di aumentare diminuì considerevolmente e il numero dei malati, soprattutto tra coloro che lavoravano in miniera, nell'edilizia e nell'industria pesante, crebbe in continuazione. Tutto questo era ben noto a quando, nel 1944, ordinò di Per_2 estendere questo provvedimento disciplinare a tutti 145 gli internati poco produttivi.
Proprio i morsi della fame e la malnutrizione sono descritti dagli internati militari come
l'esperienza centrale della prigionia. La paura di perdere il controllo a causa dell'irrefrenabile impulso a procurarsi qualcosa di commestibile è un ricordo indelebile nella mente di molti detenuti: Fatta eccezione per chi lavorava nell'agricoltura e nell'industria alimentare, quasi nessun internato riceveva la razione giornaliera ufficiale.
Anche l'abbigliamento, sporco e logoro, costituiva un grosso problema. Questo valeva soprattutto per quei prigionieri occupati all'aperto: « Un altro problema erano i frequenti bombardamenti degli alloggi dei sottufficiali e dei soldati. A causa della prossimità dei lager alle fabbriche i prigionieri si trovavano infatti nelle immediate vicinanza delle zone a rischio. Dopo i bombardamenti molti venivano costretti a rimuovere le macerie o a rendere nuovamente agibili vie di comunicazione e rotaie. Gli allarmi aerei e i bombardamenti incidevano pesantemente sullo stato psichico degli internati militari italiani;
16 - in ordine alle condizioni di lavoro: “ I soldati semplici e i sottufficiali erano assegnati ai lavori forzati: soprattutto in qualità di manovali, essi erano costretti a lavorare prevalentemente nell'industria degli armamenti, nell'industria pesante, nell'edilizia e in miniera. In questi settori le razioni alimentari non corrispondevano affatto al fabbisogno richiesto dal duro lavoro fisico giornaliero. . La forza lavoro straniera, i prigionieri di guerra e gli internati militari, che si trovavano al livello più basso della gerarchia politico- razziale, venivano costretti ai lavori agricoli anche la domenica e nei giorni festivi. Il monte ore settimanale, stabilito in modo autonomo da ogni impresa, si aggirava tra le 50 e le 65 ore. Un controllo rigoroso delle prestazioni e un gran numero di prescrizioni restrittive scandivano la giornata di lavoro degli IM, i quali divenivano vittime di maltrattamenti quando le loro prestazioni lavorative venivano considerate insufficienti. Ancor più che gli atti di violenza punitivi, .In ogni momento le guardie potevano procedere a perquisizioni personali o al controllo dei documenti. Gli IM vivevano spesso la punizione come un accesso di violenza irrazionale e incontrollata. In caso di scarso rendimento, essi venivano picchiati con attrezzi da lavoro, spranghe di ferro o pezzi di legno, cosa che conferma il carattere impulsivo della brutalità.
Sebbene sia chiara a questo Giudice la differenza tra accertamento storico e accertamento giudiziale, le conclusioni condivise cui sono pervenuti gli storici italiani e tedeschi, facenti parte della Commissione, costituiscono certamente un elemento di prova presuntiva della sistematica violazione dei diritti umani perpetrata ai danni dei militari italiani internati.
Per altro tale conclusione trova supporto anche in taluni precedenti giurisprudenziali , divenuti definitivi.
Meritano menzione:
- La sentenza resa dal Trib. Firenze, II sez. civile sent. 6 luglio 2015, G.U. Minniti , secondo cui “le condizioni fisiche di deportazione e riduzione in schiavitù proprio per il carattere di assoluto annientamento della dignità umana devono costituire motivo di adeguato apprezzamento anche sotto il profilo dello sfruttamento del lavoro senza compenso. Benché si tratti di fatti risalenti nel tempo la memoria storica ha, non senza fatica, portato sino all'attualità la conoscenza precisa delle condizioni disumane sopportate nei lager del Terzo
Reich. Senza che si possa fare distinzione tra deportati per ragioni di razza, deportati per ragioni politiche, deportati, appartenenti alle forze armate italiane”;
- la sentenza del Tribunale di Brescia, n 2125/2019, il quale ha stabilito che “in ordine all'an sia sufficiente la prova che l'attore, cittadino italiano, sia stato internato in o nei CP_2 territori allora occupati dal Reich tedesco all'indomani dell'8 settembre 1943 senza altra
17 motivazione se non la sua condizione di militare italiano - e già questo costituisce un crimine di guerra e contro l'umanità in quanto in quel momento l'Italia non era in guerra contro la -, dovendosi per il resto ritenere che sia cosa notoria che il trattamento CP_2 ricevuto dai militari internati sia stato contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie come peraltro documentato da svariate pubblicazioni e documenti filmati”
Infine, la commissione di crimini di guerra all'interno dei campi ove furono ristretti gli i.m.i. è stata riconosciuta anche dalla Suprema Corte , la quale, nel riaffermare con la sentenza n .20442/2020 la giurisdizione del giudice italiano con riferimento ad una domanda di risarcimento dei danni azionata dall'erede di un militare internato in un campo e lì ucciso, ha implicitamente riconosciuto la ricorrenza di crimini di guerra e contro l'umanità ( solo in presenza dei quali si deroga al principio dell'immunità ).
Ed ancora, la sottoposizione dei militari a trattamenti integranti i crimini di guerra deve ritenersi presuntivamente provata, non solo in quanto storicamente e giudizialmente accertata , ma anche tenuto conto:
- della precisa decisione , adottata direttamente da di qualificare i militari italiani Per_2 catturati non già come prigionieri di guerra ma come militari internati, con l'evidente finalità di sottrarli alle garanzie derivanti dalla Convenzione di RA , in forza della quale: il lavoro doveva essere retribuito (art 54) confacente alle attitudine del prigioniero e non eccessivo, anche sotto il profilo della durata ( art. 52); i prigionieri di guerra dovevano essere trattati sempre con umanità , collocati in alloggi “interamente al riparo dall'umidità, sufficientemente riscaldati e illuminati ( art. 25) , nutriti con sufficienti razioni di cibo ( art. 26) , forniti di vestiario , calzature e biancheria adeguati ( art 27), posti in ambenti salubri ( art. 29);
- delle stesse difese dell'Avvocatura che , al fine di individuare il termine di prescrizione del diritto azionato , ha indicato i militari come persone offese del delitto di riduzione in schiavitù, in tal modo affermando che il lavoro, oltre a essere gratuito , diversamente da quanto imposto dalla Convenzione di RA del 1923 , avveniva in condizioni di totale assoggettamento fisico e psicologico;
Ne consegue che le condotte di sistematica violazione delle regole imposte dalla Convenzione di RA del 1923 a tutela dei militari prigionieri di guerra, poste in essere all'interno dei campi di lavoro ai danni degli IM, non atomisticamente considerate ma complessivamente valutate, costituirono veri e propri crimini di guerra.
Con riguardo, poi, al caso concreto la dimostrazione della sottoposizione anche del Per_1
a condotte integranti crimini contro l'umanità può desumersi:
18 - dalla circostanza , storicamente accertata e non smentita dalla difesa erariale , che le condotte poste in essere dai nazisti furono generalizzate e non episodiche, essendo frutto di una vera e propria direttiva di Stato, ( cfr quanto sopra detto in ordine alla decisione di di qualificare i militari italiano come internati); Per_2
- dalla circostanza che è stato insignito della croce al merito di guerra per “ Persona_4 internamento in ( cfr foglio matricolare) . CP_2
Dalla qualificazione delle condotte subite da in termini di crimini contro l'umanità Persona_4 derivano rilevanti conseguenze in termini di imprescrittibilità del diritto azionato dai di lui eredi .
Come è noto , la giurisprudenza che si è occupata di casi analoghi a quello in esame ha da sempre affermato il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali (Cass. 11 marz o 2004, n. 5044
(ma si vedano altresì: Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 12 2011, n. 480; Trib.
Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n. 722; Trib. 2011, n. 480; Trib.
Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n. 722; Trib. Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345).Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345).
I pronunciamenti citati ripetono che i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale, concretizzandosi nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali della persona, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale, sia di carattere consuetudinario. Per questo motivo ne sarebbe stata sancita l'imprescrittibilità nella Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre
1968 e in quella del Consiglio d'Europa sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974.
A tale riguardo, non ha rilievo la circostanza che né la Convenzione ONU del 26 novembre 1968 né la Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974 siano state ratificate e rese esecutive in Italia.
L'imprescrittibilità, infatti, trova la sua fonte nella consuetudine internazionale, alla quale l'Italia presta ossequio per dettato della Costituzione (art. 10). Rispetto alla consuetudine internazionale, le due Convenzioni rilevano , infatti, come meri fatti, rivelatori dei mores e dell'opinio iuris.opinio iuris.
Ed ancora, non appare decisivo che la norma consuetudinaria internazionale sulla imprescrittibilità dei crimini internazionali si sia formata successivamente rispetto alla commissione di crimini dovendosi opinare che detta norma consuetudinaria sia suscettibile di applicazione retroattiva,
19 essendo sorta a proprio per soddisfare l'esigenza di evitare l'impunità per i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale.
Mette conto, in proposito, precisare che non osta alla affermata retroattività della norma consuetudinaria il principio di irretroattività delle norme.
Invero, deve rilevarsi come, nelle materie diverse da quella penale, non operi l'art 25 della cost. , sicchè il principio di irretroattività delle norme, essendo previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 disp. prel. C.c.), è derogabile da altra norma di norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 disp. prel. C.c.), purché nel rispetto degli alti valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7) Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274),
Si riporta , al riguardo , per la chiarezza dell'iter argomentativo la sentenza Corte di Appello di
Firenze del 11/04/2011, n.480, che ha precisato:
I) il principio secondo il quale anche alla prescrizione dei reati deve applicarsi la salvaguardia della irretroattività, sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti limitati all'ambito penale e non vi è alcuna ragione per la quale esso debba intendersi esteso alla materia civile, nella quale l'illecito sottostà a principi suoi propri;
tale conclusione è stata recentemente avallata dalla Suprema Corte ( sentenza 3642/24) che, pur non trattando direttamente il tema della irretroattività della norma consuetudinaria che sancisce la imprescrittibilità dei crimini di guerra (posto che, nel caso sottoposto al suo vaglio,
l'esame di detta questione era superfluo, in quanto il termine di prescrizione ex art 2947
c 3 cc non era decorso ), ha precisato che il limite di cui all'art. 25, secondo comma,
Cost. opera solo con riguardo alla sanzione penale e non viene, quindi, in rilievo quando si debba accertare, incidentalmente . ai fini civili ( art. 2947, terzo comma) la responsabilità penale astrattamente intesa;
II) nelle materie diverse da quella penale il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), ed è quindi derogabile da altra norma di pari legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), , purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n.
274);luglio 2006, n. 274);
III) l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità è dimostrata dalle affermazioni in tal senso contenute da una serie di sentenze rese da varie Corti supreme, tra le quali anche (sia pure solo come obiter dictum) la Corte di cassazione italiana nella sentenza 11 marzo 2004, n. 5044;
IV) la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini deve reputarsi retroattiva;
essa nacque, infatti, proprio dall'esigenza che non rimanessero
20 impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale ed
è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo;
tale carattere non contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, se si pensa che è la stessa convenzione europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art. 7 comma 2, senza il vincolo della irretroattività previsto dal comma precedente, “” la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”.”.
Nello stesso senso, si è espresso il Tribunale di Torino, IV sezione, con sentenza 19 maggio 2020,
(“Si ritiene dunque i ritiene dunque esistente una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni 60, che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel corso della Seconda guerra. Questa norma, che per sua genesi e natura si applica a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ha natura retroattiva, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 della CEDU, che contribuisce a chiarire e individuare il contenuto della norma consuetudinaria.. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.); e tale conformazione avviene
"automaticamente" " per quanto riguarda i principi generali e le norme consuetudinarie di diritto internazionale (C.Cost. 24.10.07 n. 349). Nel caso concreto la conformazione opera nel senso di ritenere che, se il fatto illecito civile consiste in un crimine contro l'umanità, esso deve considerarsi imprescrittibile.. A questa conclusione non è di ostacolo il principio secondo cui le norme consuetudinarie internazionali contrarie ai principi fondamentali della nostra Costituzione non possono trovare ingresso nel nostro ordinamento in base all'art. 10 (Cass. S.U. 530/2000).
Infatti, per le considerazioni svolte al punto 5.3, la norma la norma internazionale concorre alla individuazione di un elemento della fattispecie civilistica, e non tocca invece il contenuto della fattispecie incriminatrice. Con la conseguenza che non risultano compromessi i principi di tassatività e di irretroattività della legge penale sanciti dall'art. 25 Cost. Per queste ragioni
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla R.F.G. viene respinta”).
Non si condivide invece la diversa interpretazione fornita dalla Corte di Appello di Trento ( sentenza versata in atti nelle note conclusive) , che si fonda per altro sulla rilevanza solo penalistica
Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo tralasciando di considerare che la norma consuetudinaria si trae anche dalle Convenzione ONU del 26 novembre 1968 e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974 nonché tralasciando di considerare il disposto di cui all'art 2947 c 3 cc..
21 A diverse conclusioni non può pervenirsi valorizzando il richiamo, contenuto nell'art 43 comma 6
d.l. 36/22, agli “ordinari termini di prescrizione” ( «fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni…non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data»)
Invero, affermata l'esistenza di una norma consuetudinaria, avente carattere retroattivo, che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, si impone un' esegesi costituzionalmente orientata del citato articolo 43, di modo che il riferimento contenuto della predetta disposizione “agli ordinari termini di prescrizione”, laddove vengano in esame “crimini di guerra e contro l'umanità”, non può che essere interpretato come affermazione della imprescrittibilità dell'azione, pena la violazione dell'art 10 della Costituzione, secondo cui,
“l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, tale dovendosi, appunto, ritenere la norma che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini di guerra, i quali, come chiarito dalla sentenza NI” (Cass., S.U. n. 5044/2004 cit.), si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità … dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario”.
Occorre aggiungere, poi, che la predetta esegesi , oltre che necessaria alla luce dell' esigenza di dare alla disposizione un'interpretazione che la renda conforme alla Costituzione, si impone in applicazione del criterio ermeneutico della interpretazione sistematica della legge e della necessità di interpretare la norma in conformità alla volontà del legislatore ( art 12 preleggi).
Ed invero, non avrebbe alcun senso, da un lato, prevedere l'accesso al fondo, non solo in favore di chi, alla data di entrata in vigore del d.l. 36/22, abbia già un titolo esecutivo definitivo , ma anche in favore di coloro che, a seguito di domanda presentata entro il 23.6.23, conseguiranno una sentenza di accertamento e liquidazione , per poi , in modo del tutto contraddittorio , con riferimento a tale ultima categoria di aventi diritto , affermare la sottoposizione del relativo diritto alla prescrizione ordinaria, che di fatto si risolverebbe nell' esclusione in radice della possibilità di accedere al fondo per chi non fosse già dotato di un titolo definitivo alla data di entrata in vigore del più volte menzionato decreto legge.
Proprio per tale ragione non è condivisibile , 'interpretazione fornita alla difesa erariale secondo cui l'accesso al fondo sarebbe consentito solo a chi si fosse già tempestivamente attivato da quando il diritto poteva essere fatto valere ex art. 2935 cod. civ., posto che , così opinando, la norma si
22 sarebbe dovuta occupare solo della fase esecutiva, non essendo o nemmeno ipotizzabile un giudizio di cognizione.
Infine , non può darsi rielevo alla sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 3642/2024), la quale si è limitata a affermare “che il dies a quo del termine di prescrizione non può essere individuato in una data anteriore al 2004” ( in quanto solo a partire dalla sentenza n. 5044/2004 può considerarsi rispondente al diritto vivente, per l'appunto, l'esclusione dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo)
, posto che nel caso esaminato dalla Suprema Corte il diritto non era comunque prescritto , sicchè i giudici di Legittimità non si sono posti il problema del eventuale imprescrittibilità del diritto risarcitorio;
modus operandi questo affatto insolito , potendo la Corte non esaminare una questione che non appare rilevante rispetto al caso concreto.
Pertanto, si impone il rigetto dell'eccezione di prescrizione
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Venendo, quindi, al merito della domanda, dovendosi ritenere, per quanto sopra già argomentato, che fu sottoposto a condotte integranti crimini di guerra e contro l'umanità, deve Persona_4 ritenersi, che il danno morale – sub specie sofferenza psichica interiore - possa ritenersi presuntivamente provato proprio in ragione della gravità della condotte illecite integranti crimini contro l'umanità e sostanziatesi nell'assoggettamento a lavori pesanti senza limiti di tempo né periodi di riposo, nella somministrazione di vitto inadeguato e dell'umiliazione derivante dallo status del tutto particolare cui vennero assoggettati gli IM (, considerati alla stregua di “traditori” ed esposti a umiliazioni e trattamenti lesivi della loro dignità).
Venendo alla quantificazione del danno morale, occorre procedere una liquidazione puramente equitativa che miri a ristorare non già la prigionia né la sottoposizione ai lavori forzati -posto che era un militare - ma la condotta ulteriore integrante la sistematica violazione della Per_1
Convenzione di RA del 1923 ed, in sostanza, un crimine di guerra e contro l'umanità ( lavoro non retribuito , denutrizione;
le scadenti condizioni igieniche e fisiche) .
Tenuto conto della durata della prigionia ( 23 mesi ) e della tipologia di privazioni patite appare equo liquidare: la somma pari a euro 90.000 euro , già comprensiva della rivalutazione e degli interessi .
La circostanza che il danneggiato non abbia chiesto in precedenza il pagamento dell'indennizzo previsto per legge per i danni di guerra non può assurgere ad elemento che aggrava il danno quale comportamento sintomatico di scarsa diligenza del danneggiato rilevante a titolo concausale ex art. 1227 cc.
23 Rilevano, infatti, ex art. 1227 cc, comportamenti che abbiano concorso ad aggravare il danno o quanto meno a non limitarlo ( nella possibilità di limitarlo ), quando tali comportamenti concausali del danneggiato abbiano trovato collocazione nella genesi naturalistica del danno stesso ovvero avuto riguardo al processo di formazione dei vari comportamenti dannosi o limitativi delle conseguenze dannose e non, invece, quando, come in concreto, il danno ha avuto oramai un definitivo consolidamento, tanto più che l'invocato aggravamento del danno viene ricondotto solamente ad una mancata anteriore corresponsione di una frazione del risarcimento ( rectius indennizzo ) da parte del medesimo soggetto ( lo Stato italiano ) gravato del risarcimento .
Peraltro, va sottolineata la ontologica differenza tra indennizzo ( richiedibile per la legislazione degli anni TA ) e risarcimento, istituto la cui portata è ben più ampia, tale da lasciare al danneggiato la legittima possibilità di temporeggiare (nei lontani anni TA ) sulla richiesta di indennizzo in attesa di potere chiedere un ben più corposo risarcimento ( risarcimento che é stato, effettivamente, anch'esso riconosciuto successivamente come via satisfattoria alternativa al vecchio indennizzo, così premiando l'attesa del danneggiato ).
Infine, l' Amministrazione convenuta ha chiesto procedersi alla compensatio lucri cum damno con gli indennizzi eventualmente percepiti da , quale vittima del III Reich. Orbene, non Per_1 avendo la convenuta, gravata del relativo onere probatorio, dimostrato la circostanza che il avesse beneficiato di indennizzi, sussidi o altri emolumenti, la domanda deve essere Per_1 rigettata.
Né tale prova poteva fornirsi a mezzo della istanza di esibizione, posto che, da lato, in assenza di dati certi sulla percezione della somma, la relativa istanza era inammissibile in quanto esplorativa (
e, sotto altro aspetto , trattandosi dei fondi gestiti del Ministero del Tesoro, l'informazione oggetto dell'istanza di esibizione rientrava nella sfera di conoscibilità della Amministrazione intervenuta .
Vanno invece rigettate le domande di risarcimento dei danni patrimoniali
Al riguardo, si rileva che:
- il Fondo non copre tale tipologia di danno, essendo stato istituito “ per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”
- i relativi diritti , , sono prescritti, non essendo il danno direttamente derivante dalla commissione di un crimine contro l'umanità ma dalla mancata retribuzione del lavoro svolto quale prigioniero di guerra
Le spese vanno compensate tenuto conto della novità delle questioni affrontate e dei contrasti giurisprudenziali già formatasi nell'ambito della giurisprudenza di merito
24
PQM
Il Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella contumacia della Repubblica Federale di Germania , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
ACCERTA E DICHIARA il diritto di a e e Parte_1 Parte_2
, n.q. di eredi di , nato a [...] il [...] e Parte_5 Persona_1 deceduto in Partanna (TP) il 26.3.2021, ad ottenere il risarcimento del danno patito da Per_1
nel corso della Seconda Guerra Mondiale, per il periodo di prigionia corrente 9.9.1943 al
[...]
29 agosto 1945 e per l'effetto LIQUIDA in favore di e e Parte_1 Parte_2
, n.q. di eredi di , nato a [...] il [...] e Parte_5 Persona_1 deceduto in Partanna (TP) il 26.3.2021, la complessiva somma di euro 90.000,00 - oltre interessi in misura legale ( 1284 c 4 cc) dalla data odierna al soddisfo;
Spese compensate visto l'art 60 TU sulla imposta di registro i
Indica nel Ministero dell'Economia e delle Finanze la parte nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito .
Palermo il 12.12.2025
Il giudice
ST DE
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. ST DE, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Firmato
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