Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00171/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00412/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
a) del provvedimento n. -OMISSIS- del 30 luglio 2021, notificato a mezzo PEC in data 02.08.2021, con il quale la Questura di L’Aquila – Ufficio Immigrazione ha rigettato l’istanza di riesame della pratica afferente al procedimento di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno azionato dal sig. -OMISSIS- il 27.08.2020;
b) nonché di ogni provvedimento presupposto, consequenziale o, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura L'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa RM AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante impugna la comunicazione della Questura di L'Aquila, Ufficio Immigrazione, del 30 luglio 2021 con la quale si respinge la richiesta di riesame avanzata dal ricorrente stesso.
Il ricorrente premette di aver presentato richiesta di conversione del titolo di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il ricorrente, controllando il sito Internet della Polizia di Stato nella sezione dedicata all'avanzamento delle procedure di rilascio del permesso di soggiorno, apprendeva che il permesso di soggiorno richiesto risultava pronto per la consegna in data 29 Marzo 2021.
Successivamente il ricorrente ritirava il permesso di soggiorno in data 22 maggio 2021 presso gli uffici della questura di L'Aquila. Tuttavia, il nuovo permesso di soggiorno recava quale data di rilascio il 27 agosto 2020 e quale data di scadenza il 27 agosto 2021, con ciò facendo decorrere il periodo di validità del titolo di soggiorno medesimo dalla data di presentazione della domanda del 27 agosto 2020. L'istante ritiene che il provvedimento sia illegittimo in quanto retrodatato alla data di domanda del permesso di soggiorno e diffida, con atto debitamente notificato, l'amministrazione a riesaminare il provvedimento emesso, intimando l'amministrazione a rilasciarlo con data decorrente dal giorno dell'effettiva consegna dello stesso.
Con l'odierno ricorso l'istante contesta la legittimità del provvedimento di risposta dell'amministrazione del 30 luglio 2021 con il quale la Questura illustra in maniera articolata le ragioni della legittimità del permesso di soggiorno concesso, ancorchè non si pronunci in modo espresso sulla postdatazione.
Lamenta l'istante la violazione della legge 241 del 1990 in relazione all'articolo 97 della Costituzione, l'eccesso di potere sotto vari profili, ritenendo che il provvedimento negativo di riesame sia illegittimo in quanto sostanzialmente non prendeva atto del disguido temporale, a sua volta contestato.
L'amministrazione si costituiva con memoria di forma, eccependo comunque l'infondatezza del ricorso.
All'odierna pubblica udienza la causa viene introitata per la decisione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Le censure, infatti, di violazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 241/1990 e di eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione, travisamento di fatto e difetto di istruttoria, non sono degne di accoglimento.
La censura proposta dal ricorrente, con il primo motivo di ricorso, non riguarda il contenuto del provvedimento impugnato con il presente gravame, che contiene la risposta negativa dell'amministrazione alla diffida fatta pervenire dall'istante.
Tale provvedimento, infatti, prende in esame l'istanza sotto il profilo della ragione per cui è stato adottato il permesso di soggiorno nonostante non fossero previsti tutti i requisiti per averlo.
L'amministrazione, infatti, rappresenta che il ricorrente ha presentato l'istanza di conversione con notevole ritardo, in violazione dell'articolo 5, comma 4, del testo unico dell'immigrazione, senza peraltro neanche provvedere alla sua sanatoria nei senza nei 60 giorni successivi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 286 del 1998, che prevede l'espulsione nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto nel territorio dello Stato, senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto
L'Ufficio rappresenta inoltre che, nonostante la violazione dei termini di legge, ha esaminato l'istanza di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato concedendola per il periodo di validità temporale di un anno, essendo il lavoro prestato a tempo determinato.
Conseguentemente, le censure proposte nel ricorso che riguardano una asserita illegittimità della retrodatazione del termine temporale del nuovo permesso di soggiorno alla data di ricevuta dell'istanza di conversione fatta dal ricorrente sono del tutto inconferenti rispetto al provvedimento impugnato.
Peraltro, giova evidenziare che la datazione del nuovo permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente non poteva non decorrere dalla data di richiesta della conversione del permesso precedentemente detenuto, poiché altrimenti il ricorrente avrebbe trascorso il tempo intercorrente tra la data di richiesta e il materiale rilascio dello stesso nel territorio dello Stato privo di un titolo per soggiornarvi.
Le censure proposte sono quindi, oltre che del tutto inconferenti rispetto al provvedimento impugnato, che reca un contenuto tutt'altro diverso rispetto al profilo del diniego di postdatazione del permesso di soggiorno dalla data del ritiro, del tutto infondate.
L'amministrazione, infatti, ha sanato una situazione che altrimenti sarebbe stata foriera di un pregiudizio nei confronti del ricorrente che avrebbe dovuto essere espulso dal territorio nazionale.
Inoltre, il ricorrente ben avrebbe potuto, dal momento del rilascio del nuovo permesso di soggiorno, chiederne uno nuovo ove fosse stato in possesso di un rapporto di lavoro che consentisse allo stesso di permanere nel territorio nazionale.
Circostanza, quest'ultima, che non risulta essere dimostrata.
Conclusivamente, le doglianze contenute nei motivi di ricorso sono del tutto prive di pregio e pertanto il ricorso deve essere respinto.
La manifesta infondatezza del ricorso comporta la revoca del patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente concesso dalla competente commissione.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
PQM
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Revoca il gratuito patrocinio provvisoriamente concesso.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RM AN, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RM AN |
IL SEGRETARIO