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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DI PAOLO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3125/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@postacert.comune.milano.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202504301261973066917525 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il
07/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19 novembre 2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo tari n. 202504301261973066917525 del 13 marzo 2025, notificato in data 01.04.2025, con il quale il
Comune di Milano ha sollecitato il pagamento della TARI per l'anno 2020 per l'immobile sito in
Indirizzo_1. Parte Ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato n.
202504301261973066917525 per omessa notifica dell'atto prodromico e per difetto di motivazione.
Si costituiva il Comune di Milano che rilevava che l'avviso di accertamento n.
202504301261973066917525 è stata preceduto dall'atto presupposto, nello specifico l'avviso di liquidazione n. 20220430489212275866616, regolarmente notificato alla controparte in data 25/03/2022; che l'avviso di accertamento oggi impugnato risulta quindi legittimo e fondato considerato che è stato preceduto dal menzionato avviso di liquidazione e che stato notificato nel pieno rispetto del termine quinquennale stabilito dalla legge;
che negli atti è ricompresa adeguata motivazione.
All'udienza del 12 dicembre 2025 la Corte decideva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di Milano ha prodotto l'avviso di liquidazione e la prova della relativa notifica, avvenuta in data
21 marzo 2022, e così è destituita id fondamento la prima questione proposta.
Riguardo al difetto di motivazione, rilevasi che l'obbligo motivazionale della pretesa tributaria deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. All'interno dell'avviso di accertamento impugnato si legge il dettaglio dell'immobile tassato, che riporta l'ubicazione del medesimo, la tipologia di utenza, i dati catastali dell'unità immobiliare, i bimestri di competenza, i mq in tassa (come dichiarati dallo stesso contribuente) il dovuto a titolo di tassa;
vi è anche il rinvio alle ulteriori informazioni e documentazioni (anche relative alle modalità di calcolo di sanzioni ed interessi), il termine di pagamento, le modalità di presentazione di ricorso tributario.
La Corte pertanto rigetta il ricorso e, stante la totale soccombenza, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori se dovuti. Milano 12 dicembre 2025 Il giudice Dr Paolo Guidi
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DI PAOLO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3125/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@postacert.comune.milano.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202504301261973066917525 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il
07/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19 novembre 2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo tari n. 202504301261973066917525 del 13 marzo 2025, notificato in data 01.04.2025, con il quale il
Comune di Milano ha sollecitato il pagamento della TARI per l'anno 2020 per l'immobile sito in
Indirizzo_1. Parte Ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato n.
202504301261973066917525 per omessa notifica dell'atto prodromico e per difetto di motivazione.
Si costituiva il Comune di Milano che rilevava che l'avviso di accertamento n.
202504301261973066917525 è stata preceduto dall'atto presupposto, nello specifico l'avviso di liquidazione n. 20220430489212275866616, regolarmente notificato alla controparte in data 25/03/2022; che l'avviso di accertamento oggi impugnato risulta quindi legittimo e fondato considerato che è stato preceduto dal menzionato avviso di liquidazione e che stato notificato nel pieno rispetto del termine quinquennale stabilito dalla legge;
che negli atti è ricompresa adeguata motivazione.
All'udienza del 12 dicembre 2025 la Corte decideva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di Milano ha prodotto l'avviso di liquidazione e la prova della relativa notifica, avvenuta in data
21 marzo 2022, e così è destituita id fondamento la prima questione proposta.
Riguardo al difetto di motivazione, rilevasi che l'obbligo motivazionale della pretesa tributaria deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. All'interno dell'avviso di accertamento impugnato si legge il dettaglio dell'immobile tassato, che riporta l'ubicazione del medesimo, la tipologia di utenza, i dati catastali dell'unità immobiliare, i bimestri di competenza, i mq in tassa (come dichiarati dallo stesso contribuente) il dovuto a titolo di tassa;
vi è anche il rinvio alle ulteriori informazioni e documentazioni (anche relative alle modalità di calcolo di sanzioni ed interessi), il termine di pagamento, le modalità di presentazione di ricorso tributario.
La Corte pertanto rigetta il ricorso e, stante la totale soccombenza, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori se dovuti. Milano 12 dicembre 2025 Il giudice Dr Paolo Guidi