Art. 25. (Attribuzione nuovi stipendi)
Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1 luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 4, si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla stessa data per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 , aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268 , 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718 , nonche' per la valutazione ai fini economici dell'anzianita' di servizio.
Agli stessi fini si considera anche lo assegno personale pensionabile previsto dall'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , e quello stabilito dall' articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , o da disposizioni analoghe.
Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, e' attribuito quest'ultimo stipendio.
Qualora invece detto trattamento sia superiore, e' attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.
Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.
Gli assegni ad personam di cui agli articoli 2 , 3 , 20 e 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , e all' articolo 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412 , sono riassorbiti con la successiva progressione economica, per passaggi di livello.
Per il personale di cui al terzo comma del precedente articolo 1 si osservano, ai fini della determinazione dei nuovi stipendi, le disposizioni di cui agli articoli da 71 a 75 del titolo III, capo I, della presente legge.
Lo stanziamento per il compenso particolare da corrispondere al personale dell'Istituto superiore di sanita' ai sensi dell' articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519 , e' determinato annualmente, con la legge di bilancio, al netto delle somme per la corresponsione al personale dell'istituto stesso dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 e dell'assegno pensionabile di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 964 , iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 1979, nonche' di quella occorrente per la corresponsione al personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori dell'assegno speciale mensile di cui al secondo comma dell'articolo unico della predetta legge 20 dicembre 1977, n. 964 .
La somma disponibile per detto compenso particolare viene distribuita in ragione diretta della radice quadrata di parametri convenzionali ricavati dividendo lo stipendio annuo lordo derivante dall'inquadramento nelle qualifiche funzionali per il valore del punto parametrale.
Per il solo personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori del predetto Istituto la misura del compenso particolare viene ridotta di un importo pari all'assegno speciale mensile di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 20 dicembre 1977, n. 964 .
Il personale della carriera diplomatica continua ad essere disciplinato dal proprio ordinamento di settore. Ai funzionari della predetta carriera con il grado di segretario di legazione e di primo segretario di legazione e' attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nella settima qualifica funzionale, con la relativa progressione economica per anzianita' di servizio indipendentemente dal grado rivestito.
Ai consiglieri di legazione che non abbiano ancora conseguito il trattamento stabilito per il primo dirigente e' attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nell'ottava qualifica funzionale.
Al suddetto personale della carriera diplomatica si applicano i precedenti articoli 4 e 24 nonche' il primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.
Il dipendente che transiti alla qualifica superiore consegue nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, lo stipendio, tra quelli conseguibili nella qualifica per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione.
Nel caso in cui nella nuova qualifica, ai sensi di quanto previsto dal penultimo comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini della ulteriore progressione economica, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.
Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1 luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 4, si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla stessa data per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 , aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268 , 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718 , nonche' per la valutazione ai fini economici dell'anzianita' di servizio.
Agli stessi fini si considera anche lo assegno personale pensionabile previsto dall'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , e quello stabilito dall' articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , o da disposizioni analoghe.
Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, e' attribuito quest'ultimo stipendio.
Qualora invece detto trattamento sia superiore, e' attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.
Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.
Gli assegni ad personam di cui agli articoli 2 , 3 , 20 e 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , e all' articolo 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412 , sono riassorbiti con la successiva progressione economica, per passaggi di livello.
Per il personale di cui al terzo comma del precedente articolo 1 si osservano, ai fini della determinazione dei nuovi stipendi, le disposizioni di cui agli articoli da 71 a 75 del titolo III, capo I, della presente legge.
Lo stanziamento per il compenso particolare da corrispondere al personale dell'Istituto superiore di sanita' ai sensi dell' articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519 , e' determinato annualmente, con la legge di bilancio, al netto delle somme per la corresponsione al personale dell'istituto stesso dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 e dell'assegno pensionabile di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 964 , iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 1979, nonche' di quella occorrente per la corresponsione al personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori dell'assegno speciale mensile di cui al secondo comma dell'articolo unico della predetta legge 20 dicembre 1977, n. 964 .
La somma disponibile per detto compenso particolare viene distribuita in ragione diretta della radice quadrata di parametri convenzionali ricavati dividendo lo stipendio annuo lordo derivante dall'inquadramento nelle qualifiche funzionali per il valore del punto parametrale.
Per il solo personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori del predetto Istituto la misura del compenso particolare viene ridotta di un importo pari all'assegno speciale mensile di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 20 dicembre 1977, n. 964 .
Il personale della carriera diplomatica continua ad essere disciplinato dal proprio ordinamento di settore. Ai funzionari della predetta carriera con il grado di segretario di legazione e di primo segretario di legazione e' attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nella settima qualifica funzionale, con la relativa progressione economica per anzianita' di servizio indipendentemente dal grado rivestito.
Ai consiglieri di legazione che non abbiano ancora conseguito il trattamento stabilito per il primo dirigente e' attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nell'ottava qualifica funzionale.
Al suddetto personale della carriera diplomatica si applicano i precedenti articoli 4 e 24 nonche' il primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.
Il dipendente che transiti alla qualifica superiore consegue nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, lo stipendio, tra quelli conseguibili nella qualifica per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione.
Nel caso in cui nella nuova qualifica, ai sensi di quanto previsto dal penultimo comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini della ulteriore progressione economica, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.