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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 13/11/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2576 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza del
14.6.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
e con l'avv. Parte_1 Parte_2
DE RB
RICORRENTI
E per il tramite della mandataria Controparte_1 [...]
in persona dei legali rappresentanti p.t., con l'avv. Daniel CP_1
Rupeni
CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., con l'avv. Daniela D'Artibale
1 CONVENUTO
E
, con l'avv. Giuseppe Lorè CP_3
CONVENUTA
Conclusioni: come da note di trattazione scritta
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e hanno proposto ricorso, Parte_1 Parte_2
dinanzi all'intestato Tribunale, ai sensi dell'art. 702 bis cod. proc. civ. nei confronti di del e di Controparte_1 Controparte_2
deducendo che: i ricorrenti sono proprietari di un CP_3
immobile ad uso commerciale sito in Mentana (RM), alla via III
Novembre, civico 118/122, confinante con via delle Mura, strada comunale parallela e sovrastante la via III Novembre;
nel suddetto immobile persistono copiose infiltrazioni di acqua derivanti dalle condutture di fognatura delle acque nere e acque bianche, poste in al di sotto della via delle Mura;
gli attori nell'anno 2014 CP_2
hanno introdotto ricorso per accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Tivoli, nei confronti di la Controparte_1
quale ha dedotto, anche in successive missive, il carattere privato del tratto fognario che la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, svolta nel ridetto procedimento di accertamento tecnico preventivo, ha individuato come origine del fenomeno infiltrativo;
sussiste la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. di in Controparte_1
quanto “gestore del servizio idrico integrato per la Provincia di Roma, ed in quanto tale è il soggetto deputato alla conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica per tutto il territorio”, nonché del convenuto che i ricorrenti affermano essere proprietario Controparte_2
2 di entrambe le condutture, nonché responsabile, assieme ad
[...]
“delle autorizzazioni all'allaccio rilasciate ai proprietari delle CP_1
abitazioni adiacenti a quella per cui sia ha causa”; in capo ai convenuti dianzi indicati sussiste, inoltre, anche la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per aver provocato nocumento al bene di proprietà degli attori e ai relativi diritti, nonché in capo alla convenuta atteso che “L'acqua che viene sversata CP_3
all'interno del locale degli odierni ricorrenti proviene dalla limitrofa abitazione di proprietà della signora , alla quale si chiede di intimare CP_3
l'immediata interruzione dello sversamento, non potendo essere ammesso in alcun modo l'allaccio di acque di scarico su condutture che, a quanto riferito dal
Comune di (lettera all. n. 16) e dall' (lett. All. n. 4 ) CP_2 CP_1
sono di natura privata.”.
2. Parte attrice ha dunque articolato le seguenti conclusioni: “IN
VIA PRELIMINARE: • Accertato il grave pregiudizio, ordinare alla sig.ra
l'immediata sospensione dello sversamento di liquami;
IN VIA CP_3
PRINCIPALE E NEL MERITO: • Accertato che le cause delle copiose infiltrazioni subite insistenti sulla proprietà dei ricorrenti, derivano dalla conduttura fognaria posta al di sotto di Via delle Mura;
• Ordinare al Comune di ed all' di intervenire al fine di CP_2 Controparte_1
provvedere all'eliminazione della perdita d'acqua attualmente esistente, eventualmente autorizzando l' all'ingresso su proprietà CP_1
privata. • Accertare l'entità dei danni subiti dai ricorrenti sia in relazione alle spese necessarie per la bonifica del locale commerciale, sia per quanto concerne la mancata locazione dello stesso a far data dalla prima denuncia. • Condannare i convenuti e in solido tra loro alla rifusione dei Controparte_2 CP_1
danni subiti dai sigg. e a causa delle suddette Parte_1 Parte_2
infiltrazioni, danni che si quantificano sin d'ora nella somma complessiva di €
3 30.000,00 comprensivi del danno da mancata locazione, ovvero in quella minore o maggiore somma derivante dall'istruttoria o comunque ritenuta di giustizia. IN VIA SUBORDINATA: • Nella denegata ipotesi in cui il tribunale ritenesse che la conduttura dalla quale si originano le perdite sia di natura privata, condannare la sig.ra proprietaria CP_3
dell'abitazione adiacente, al risarcimento di tutti i danni provocati agli attuali ricorrenti danni che si quantificano sin d'ora nella somma complessiva di €
30.000,00 comprensivi del danno da mancata locazione, ovvero in quella minore o maggiore somma derivante dall'istruttoria o comunque ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
3. Si è costituita in giudizio per mezzo della Controparte_1
mandataria la quale ha contestato le deduzioni di parte CP_1
ricorrente e rappresentato la propria estraneità alle vicende esposte, per aver verificato che le cause delle infiltrazioni sono riconducibili al malfunzionamento di un cunicolo privato in mattoni, adibito al collettamento di allacci fognari privati, passante all'interno di una intercapedine adiacente all'immobile dei ricorrenti (lato via delle
Mura). ha dunque chiesto la reiezione delle Controparte_1
avverse domande in quanto infondate.
4. Si è costituito in giudizio il il quale ha Controparte_2
contestato quanto dedotto da parte ricorrente e affermato che, alla luce della relazione peritale elaborata nel menzionato procedimento per A.T.P., è emerso che l'infiltrazione non è derivata dalla condotta fognaria, di recente realizzazione, ivi individuata sub lettera “A”, bensì dalla fognatura indicata con lettera “B”, soggiungendo peraltro il consulente d'ufficio che la condotta fognaria non è l'unica possibile causa del fenomeno infiltrativo, trattandosi in ogni caso,
4 secondo l'argomentare del di “perdita causata da allacci privati CP_2
all'interno di proprietà di privati”. Il ha quindi Controparte_2
rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento di quanto dedotto e rappresentato: - nel merito: rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui ai precedenti scritti difensivi. Con vittoria di spese ed onorari, spese generali (15%), oltre oneri accessori come per legge.”.
5. Si è costituita in giudizio , la quale ha contestato le CP_3
deduzioni di parte ricorrente e affermato la propria estraneità ai lamentati fenomeni infiltrativi, soggiungendo: “- che il corpo immobiliare della controparte è altro è diverso da quello della resistente;
- che i canali di scolo delle acque nere e di quelle meteoriche inerenti alle proprietà della convenuta sono tra loro distinti, il primo sversando i liquidi sotto il fabbricato della IG il secondo su tre pluviali con sfoghi diretti sui CP_3
marciapiedi di Via 3 Novembre e Via delle Mura in - che, nella CP_2
specie, la dorsale di smatilmento delle acque dei wc è posta sul lato opposto a quello ove insiste il locale della controparte;
- che la tubazione delle acque nere sia esente da criticità e ipotesi di perdita;
- che presso l'immobile delle parti avverse “non sono presenti discendenti in facciata, pertanto si ipotizza che le acque meteoriche siano canalizzate in un sistema interno con scarico diretto presumibilmente passante nella proprietà . Reputasi, indi, che, Pt_1
quand'anche fosse rispondente a verità che i ricorrenti abbiano patito delle infiltrazioni a carico del proprio immobile, la responsabilità di ciò sia senza dubbio alcuno terza rispetto alla IG . ha CP_3 CP_3
quindi precisato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e in accoglimento di quanto in causa dedotto, rappresentato e comprovato: I. in via principale, rigettare la domanda di controparte perchè illegittima, infondata e non provata;
5 II. ancora in via principale e per l'effetto condannare i Signori Parte_2
e sia a rifondere alla esponente la spesa di € 2.245,20
[...] Parte_1
da ella sostenuta per remunerare il proprio C.T.P. Arch. Persona_1
e la che si è occupata di curare la videoispezione del tratto Controparte_4
fognario, che a versare alla resistente le competenze, gli accessori e gli oneri di legge della presente lite da liquidarsi ai sensi e per gli effetti del D.M. n.
55/2014; III. in via subordinata, nella pur non creduta ipotesi in cui fosse accolta l'avversa domanda e fosse riconosciuta la responsabilità per ciò di cui è causa della IG accertare e dichiarare che in capo ai CP_3
ricorrenti/attori sussista loro concorso ex art. 1127 c.c. nella causazione dei danni de quibus e, indi, riconoscere che la esponente abbia da risarcire i soli patimenti insorti successivamente alla notifica da parte degli astanti del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.”.
6. Disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario di cognizione con ordinanza resa all'udienza del 19.4.2022 e indi concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., con ordinanza del 14.6.2025, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono infondate e devono essere respinte.
1. Osserva in primo luogo il Tribunale, quanto alla fattispecie della responsabilità per cose in custodia valorizzata da pare ricorrente nei confronti di e del che i tratti Controparte_1 Controparte_2
salienti di tale species di responsabilità extracontrattuale possono essere così compendiati: da un lato la natura oggettiva della
6 responsabilità per danni che si fonda sul rapporto di custodia, ancorché vi sia concausa con un elemento esterno, dall'altro la necessità che la cosa in custodia sia la causa o la concausa del danno.
1.1. Secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale e dottrinale, inoltre, la custodia si identifica in una potestà di fatto, che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa in virtù della detenzione qualificata, con esclusione quindi della detenzione per ragioni di ospitalità e servizio, sulla scia del
(dell'art. 1384 Code Napoléon) e del (p. 854 Per_2 Per_3
B.G.B.).
1.2. Responsabile del danno proveniente dalla cosa non è il proprietario, come nei casi di responsabilità oggettiva di cui agli artt.
2052, 2053 e 2054, u.c., cod. civ., ma il custode della cosa.
1.3. Quanto al riparto dell'onere probatorio, val bene rammentare che, in tema di danno cagionato da cosa in custodia di cui all'articolo 2051 cod. civ., mentre all'attore danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, il convenuto custode, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno, che può essere costituito anche dal fatto di un terzo o del danneggiato stesso, che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità.
1.4. In altri termini, la prova del nesso causale si sostanzia nell'onere gravante sul danneggiato di provare la connessione causale tra la cosa in custodia ed il danno e, dunque, di dimostrare che l'evento si
7 è prodotto come conseguenza normale della condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa in custodia;
accertata la sussistenza di una relazione di custodia tra un soggetto e la "res" ed il nesso causale tra quest'ultima e l'evento dannoso, resta, pertanto, a carico del custode l'onere di provare il caso fortuito, ovvero il fatto estraneo alla sua custodia, connotato da imprevedibilità ed eccezionalità ed avente efficienza causale autonoma e assorbente nella produzione dell'evento lesivo danno (cfr., ex aliis, Cass. Sez. III
n 7062 del 5/04/2005; Cass. sez. II 25243 del 29/11/2006; per la giurisprudenza di merito, Tribunale Mantova, 11/01/2023, n. 15).
1.5. Inoltre, allorché il comportamento colposo del danneggiato non sia idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa
(dunque la “res”) e il danno, esso può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (v. Cass. sez. III n. 11227/2008; n. 10641/2002 rv
556028; n. 2563/2007, rv. 594374; n.4279 del 2008 rv. 601911).
2. Così ricostruita la fisionomia della responsabilità per cose in custodia, nonché distribuito e regolato l'onere probatorio tra le parti, osserva il Tribunale come, nel caso di specie, difetti in radice la prova da parte dei ricorrenti che la “res” che si afferma aver prodotto il danno rientri nella sfera di custodia dei convenuti
[...]
e così come, conseguentemente, CP_1 Controparte_2
del nesso di causalità tra cosa in custodia e danno.
2.1. Non vi sono, difatti, prove precostituite o costituende dalle quali sia evincibile la natura pubblica o comunque riconducibile al della conduttura che avrebbe cagionato il fenomeno CP_2
8 infiltrativo, ciò che non si ritrae neppure dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, risalente al 2015, dunque a sei anni prima dell'introduzione del presente giudizio, svolta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, peraltro instaurato dagli odierni ricorrenti nei soli confronti di CP_1
ove, anzi, si è osservato che il fenomeno infiltrativo non è da
[...]
riconnettersi alla fognatura relativa alla sede stradale, ivi individuata sub lett. “A”, mentre, con riguardo alla conduttura indicata sub “B”, di cui non si allega specificamente né si dimostra la natura pubblica, lo stesso consulente tecnico d'ufficio rileva come non possa affermarsi che le infiltrazioni di cui si dolgono i ricorrenti siano cagionate in via esclusiva dal suddetto tratto fognario, il quale, alla luce degli argomenti di prova emergenti dalla documentazione depositata dal convenuto nonché della menzionata CP_2
relazione peritale, assume invero le caratteristiche di una canalizzazione di allaccio di natura privata.
2.2. D'altro canto, il carattere pubblico della suddetta conduttura, non dimostrato nel presente giudizio, è stato contestato dai convenuti e nonché da Controparte_2 Controparte_1
quest'ultima rappresentato stragiudizialmente con missive del 7 febbraio 2018 e 2 maggio 2018, prodotte dalla stessa parte ricorrente quali allegati nn. 4 e 5 alla relativa produzione documentale.
2.3. I medesimi ricorrenti, nell'atto introduttivo, affermano inoltre che “L'acqua che viene sversata all'interno del locale degli odierni ricorrenti proviene dalla limitrofa abitazione di proprietà della signora CP_3
, alla quale si chiede di intimare l'immediata interruzione dello
[...]
sversamento, non potendo essere ammesso in alcun modo l'allaccio di acque di
9 scarico su condutture che, a quanto riferito dal Comune di (lettera all. CP_2
n. 16) e dall' (lett. All. n. 4 ) sono di natura privata.”. CP_1
2.4. In difetto di dimostrazione della riconducibilità della “res” che si asserisce aver prodotto il danno alla sfera di custodia del
[...]
quale indefettibile onere probatorio CP_5 Controparte_1
che grava sull'attore nell'àmbito dell'azione promossa ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., la domanda fondata sulla responsabilità per cose in custodia non può essere accolta.
3. Per quanto concerne la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., del pari prospettata da parte ricorrente, il Tribunale osserva quanto segue.
3.1. Come noto, alla stregua di tale disposizione normativa, il diritto al risarcimento in capo al danneggiato postula l'esistenza di un fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto (contra ius e non jure datum) e, quindi, richiede la puntuale allegazione da parte dell'attore, oltre alla relativa prova, della sussistenza di tutti i presupposti costitutivi della fattispecie (condotta, evento, nesso di causalità materiale;
sussistenza, entità e nesso di causalità dei lamentati danni conseguenza;
nonché attribuibilità del fatto lesivo al soggetto indicato come danneggiante e relativi dolo o colpa;
profili per cui si veda, ex multis, Cass. III, n. 10244/2015, Cass. n.
3367/2015; Cass. n. 2197/2016).
3.2. Ebbene, i suddetti elementi costitutivi nel presente giudizio non sono stati dimostrati, né sono state articolate ammissibili istanze istruttorie idonee ad asseverarli, difettando altresì in radice una loro specifica allegazione.
10 4. Per quanto concerne le domande proposte nei confronti di
, nel presente giudizio – che, lo si rammenta, avendo CP_3
per oggetto diritti disponibili implica il pieno dispiegamento del principio dispositivo della domanda e della prova, di cui agli artt.
112 e 115 cod. proc. civ. – parte ricorrente non ha dimostrato, vieppiù alla luce delle specifiche allegazioni e della documentazione prodotta dalla suddetta convenuta, rispetto alle quali non è peraltro stata formulata precisa contestazione, che sia CP_3
responsabile del fenomeno infiltrativo a lei ascritto da Parte_2
e .
[...] Parte_1
4.1. Ad una tale asseverazione non conducono, difatti, né i documenti depositati da parte ricorrente né le istanze di prova costituenda da questa articolate nella memoria istruttoria, che non lumeggiano, a ben vedere, la riconducibilità del fenomeno infiltrativo né ad e al né a Controparte_1 Controparte_2
. CP_3
5. In conseguenza di quanto affermato supra, le domande articolate dai ricorrenti nel presente giudizio sono infondate e devono essere respinte, ivi inclusa la domanda risarcitoria formulata in via principale nei confronti di e del Controparte_1 CP_2
e in via subordinata verso , rispetto alla quale
[...] CP_3
sono indimostrati, oltre che in radice non specificamente allegati, gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno, con riguardo sia all'an sia al quantum debeatur.
Il carattere dirimente delle considerazioni suesposte, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere,
11 desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014, con riguardo alle cause di valore indeterminabile a bassa complessità, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta e ritenuta la liquidazione effettuata esaustiva della stessa, seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge le domande proposte dai ricorrenti;
2. condanna in solido e al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore di e del Controparte_1 CP_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
[...]
nonché di , delle spese del giudizio che liquida CP_3
in euro 4.000,00 ciascuno per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in data 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2576 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza del
14.6.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
e con l'avv. Parte_1 Parte_2
DE RB
RICORRENTI
E per il tramite della mandataria Controparte_1 [...]
in persona dei legali rappresentanti p.t., con l'avv. Daniel CP_1
Rupeni
CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., con l'avv. Daniela D'Artibale
1 CONVENUTO
E
, con l'avv. Giuseppe Lorè CP_3
CONVENUTA
Conclusioni: come da note di trattazione scritta
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e hanno proposto ricorso, Parte_1 Parte_2
dinanzi all'intestato Tribunale, ai sensi dell'art. 702 bis cod. proc. civ. nei confronti di del e di Controparte_1 Controparte_2
deducendo che: i ricorrenti sono proprietari di un CP_3
immobile ad uso commerciale sito in Mentana (RM), alla via III
Novembre, civico 118/122, confinante con via delle Mura, strada comunale parallela e sovrastante la via III Novembre;
nel suddetto immobile persistono copiose infiltrazioni di acqua derivanti dalle condutture di fognatura delle acque nere e acque bianche, poste in al di sotto della via delle Mura;
gli attori nell'anno 2014 CP_2
hanno introdotto ricorso per accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Tivoli, nei confronti di la Controparte_1
quale ha dedotto, anche in successive missive, il carattere privato del tratto fognario che la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, svolta nel ridetto procedimento di accertamento tecnico preventivo, ha individuato come origine del fenomeno infiltrativo;
sussiste la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. di in Controparte_1
quanto “gestore del servizio idrico integrato per la Provincia di Roma, ed in quanto tale è il soggetto deputato alla conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica per tutto il territorio”, nonché del convenuto che i ricorrenti affermano essere proprietario Controparte_2
2 di entrambe le condutture, nonché responsabile, assieme ad
[...]
“delle autorizzazioni all'allaccio rilasciate ai proprietari delle CP_1
abitazioni adiacenti a quella per cui sia ha causa”; in capo ai convenuti dianzi indicati sussiste, inoltre, anche la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per aver provocato nocumento al bene di proprietà degli attori e ai relativi diritti, nonché in capo alla convenuta atteso che “L'acqua che viene sversata CP_3
all'interno del locale degli odierni ricorrenti proviene dalla limitrofa abitazione di proprietà della signora , alla quale si chiede di intimare CP_3
l'immediata interruzione dello sversamento, non potendo essere ammesso in alcun modo l'allaccio di acque di scarico su condutture che, a quanto riferito dal
Comune di (lettera all. n. 16) e dall' (lett. All. n. 4 ) CP_2 CP_1
sono di natura privata.”.
2. Parte attrice ha dunque articolato le seguenti conclusioni: “IN
VIA PRELIMINARE: • Accertato il grave pregiudizio, ordinare alla sig.ra
l'immediata sospensione dello sversamento di liquami;
IN VIA CP_3
PRINCIPALE E NEL MERITO: • Accertato che le cause delle copiose infiltrazioni subite insistenti sulla proprietà dei ricorrenti, derivano dalla conduttura fognaria posta al di sotto di Via delle Mura;
• Ordinare al Comune di ed all' di intervenire al fine di CP_2 Controparte_1
provvedere all'eliminazione della perdita d'acqua attualmente esistente, eventualmente autorizzando l' all'ingresso su proprietà CP_1
privata. • Accertare l'entità dei danni subiti dai ricorrenti sia in relazione alle spese necessarie per la bonifica del locale commerciale, sia per quanto concerne la mancata locazione dello stesso a far data dalla prima denuncia. • Condannare i convenuti e in solido tra loro alla rifusione dei Controparte_2 CP_1
danni subiti dai sigg. e a causa delle suddette Parte_1 Parte_2
infiltrazioni, danni che si quantificano sin d'ora nella somma complessiva di €
3 30.000,00 comprensivi del danno da mancata locazione, ovvero in quella minore o maggiore somma derivante dall'istruttoria o comunque ritenuta di giustizia. IN VIA SUBORDINATA: • Nella denegata ipotesi in cui il tribunale ritenesse che la conduttura dalla quale si originano le perdite sia di natura privata, condannare la sig.ra proprietaria CP_3
dell'abitazione adiacente, al risarcimento di tutti i danni provocati agli attuali ricorrenti danni che si quantificano sin d'ora nella somma complessiva di €
30.000,00 comprensivi del danno da mancata locazione, ovvero in quella minore o maggiore somma derivante dall'istruttoria o comunque ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
3. Si è costituita in giudizio per mezzo della Controparte_1
mandataria la quale ha contestato le deduzioni di parte CP_1
ricorrente e rappresentato la propria estraneità alle vicende esposte, per aver verificato che le cause delle infiltrazioni sono riconducibili al malfunzionamento di un cunicolo privato in mattoni, adibito al collettamento di allacci fognari privati, passante all'interno di una intercapedine adiacente all'immobile dei ricorrenti (lato via delle
Mura). ha dunque chiesto la reiezione delle Controparte_1
avverse domande in quanto infondate.
4. Si è costituito in giudizio il il quale ha Controparte_2
contestato quanto dedotto da parte ricorrente e affermato che, alla luce della relazione peritale elaborata nel menzionato procedimento per A.T.P., è emerso che l'infiltrazione non è derivata dalla condotta fognaria, di recente realizzazione, ivi individuata sub lettera “A”, bensì dalla fognatura indicata con lettera “B”, soggiungendo peraltro il consulente d'ufficio che la condotta fognaria non è l'unica possibile causa del fenomeno infiltrativo, trattandosi in ogni caso,
4 secondo l'argomentare del di “perdita causata da allacci privati CP_2
all'interno di proprietà di privati”. Il ha quindi Controparte_2
rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento di quanto dedotto e rappresentato: - nel merito: rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui ai precedenti scritti difensivi. Con vittoria di spese ed onorari, spese generali (15%), oltre oneri accessori come per legge.”.
5. Si è costituita in giudizio , la quale ha contestato le CP_3
deduzioni di parte ricorrente e affermato la propria estraneità ai lamentati fenomeni infiltrativi, soggiungendo: “- che il corpo immobiliare della controparte è altro è diverso da quello della resistente;
- che i canali di scolo delle acque nere e di quelle meteoriche inerenti alle proprietà della convenuta sono tra loro distinti, il primo sversando i liquidi sotto il fabbricato della IG il secondo su tre pluviali con sfoghi diretti sui CP_3
marciapiedi di Via 3 Novembre e Via delle Mura in - che, nella CP_2
specie, la dorsale di smatilmento delle acque dei wc è posta sul lato opposto a quello ove insiste il locale della controparte;
- che la tubazione delle acque nere sia esente da criticità e ipotesi di perdita;
- che presso l'immobile delle parti avverse “non sono presenti discendenti in facciata, pertanto si ipotizza che le acque meteoriche siano canalizzate in un sistema interno con scarico diretto presumibilmente passante nella proprietà . Reputasi, indi, che, Pt_1
quand'anche fosse rispondente a verità che i ricorrenti abbiano patito delle infiltrazioni a carico del proprio immobile, la responsabilità di ciò sia senza dubbio alcuno terza rispetto alla IG . ha CP_3 CP_3
quindi precisato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e in accoglimento di quanto in causa dedotto, rappresentato e comprovato: I. in via principale, rigettare la domanda di controparte perchè illegittima, infondata e non provata;
5 II. ancora in via principale e per l'effetto condannare i Signori Parte_2
e sia a rifondere alla esponente la spesa di € 2.245,20
[...] Parte_1
da ella sostenuta per remunerare il proprio C.T.P. Arch. Persona_1
e la che si è occupata di curare la videoispezione del tratto Controparte_4
fognario, che a versare alla resistente le competenze, gli accessori e gli oneri di legge della presente lite da liquidarsi ai sensi e per gli effetti del D.M. n.
55/2014; III. in via subordinata, nella pur non creduta ipotesi in cui fosse accolta l'avversa domanda e fosse riconosciuta la responsabilità per ciò di cui è causa della IG accertare e dichiarare che in capo ai CP_3
ricorrenti/attori sussista loro concorso ex art. 1127 c.c. nella causazione dei danni de quibus e, indi, riconoscere che la esponente abbia da risarcire i soli patimenti insorti successivamente alla notifica da parte degli astanti del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.”.
6. Disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario di cognizione con ordinanza resa all'udienza del 19.4.2022 e indi concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., con ordinanza del 14.6.2025, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono infondate e devono essere respinte.
1. Osserva in primo luogo il Tribunale, quanto alla fattispecie della responsabilità per cose in custodia valorizzata da pare ricorrente nei confronti di e del che i tratti Controparte_1 Controparte_2
salienti di tale species di responsabilità extracontrattuale possono essere così compendiati: da un lato la natura oggettiva della
6 responsabilità per danni che si fonda sul rapporto di custodia, ancorché vi sia concausa con un elemento esterno, dall'altro la necessità che la cosa in custodia sia la causa o la concausa del danno.
1.1. Secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale e dottrinale, inoltre, la custodia si identifica in una potestà di fatto, che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa in virtù della detenzione qualificata, con esclusione quindi della detenzione per ragioni di ospitalità e servizio, sulla scia del
(dell'art. 1384 Code Napoléon) e del (p. 854 Per_2 Per_3
B.G.B.).
1.2. Responsabile del danno proveniente dalla cosa non è il proprietario, come nei casi di responsabilità oggettiva di cui agli artt.
2052, 2053 e 2054, u.c., cod. civ., ma il custode della cosa.
1.3. Quanto al riparto dell'onere probatorio, val bene rammentare che, in tema di danno cagionato da cosa in custodia di cui all'articolo 2051 cod. civ., mentre all'attore danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, il convenuto custode, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno, che può essere costituito anche dal fatto di un terzo o del danneggiato stesso, che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità.
1.4. In altri termini, la prova del nesso causale si sostanzia nell'onere gravante sul danneggiato di provare la connessione causale tra la cosa in custodia ed il danno e, dunque, di dimostrare che l'evento si
7 è prodotto come conseguenza normale della condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa in custodia;
accertata la sussistenza di una relazione di custodia tra un soggetto e la "res" ed il nesso causale tra quest'ultima e l'evento dannoso, resta, pertanto, a carico del custode l'onere di provare il caso fortuito, ovvero il fatto estraneo alla sua custodia, connotato da imprevedibilità ed eccezionalità ed avente efficienza causale autonoma e assorbente nella produzione dell'evento lesivo danno (cfr., ex aliis, Cass. Sez. III
n 7062 del 5/04/2005; Cass. sez. II 25243 del 29/11/2006; per la giurisprudenza di merito, Tribunale Mantova, 11/01/2023, n. 15).
1.5. Inoltre, allorché il comportamento colposo del danneggiato non sia idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa
(dunque la “res”) e il danno, esso può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (v. Cass. sez. III n. 11227/2008; n. 10641/2002 rv
556028; n. 2563/2007, rv. 594374; n.4279 del 2008 rv. 601911).
2. Così ricostruita la fisionomia della responsabilità per cose in custodia, nonché distribuito e regolato l'onere probatorio tra le parti, osserva il Tribunale come, nel caso di specie, difetti in radice la prova da parte dei ricorrenti che la “res” che si afferma aver prodotto il danno rientri nella sfera di custodia dei convenuti
[...]
e così come, conseguentemente, CP_1 Controparte_2
del nesso di causalità tra cosa in custodia e danno.
2.1. Non vi sono, difatti, prove precostituite o costituende dalle quali sia evincibile la natura pubblica o comunque riconducibile al della conduttura che avrebbe cagionato il fenomeno CP_2
8 infiltrativo, ciò che non si ritrae neppure dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, risalente al 2015, dunque a sei anni prima dell'introduzione del presente giudizio, svolta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, peraltro instaurato dagli odierni ricorrenti nei soli confronti di CP_1
ove, anzi, si è osservato che il fenomeno infiltrativo non è da
[...]
riconnettersi alla fognatura relativa alla sede stradale, ivi individuata sub lett. “A”, mentre, con riguardo alla conduttura indicata sub “B”, di cui non si allega specificamente né si dimostra la natura pubblica, lo stesso consulente tecnico d'ufficio rileva come non possa affermarsi che le infiltrazioni di cui si dolgono i ricorrenti siano cagionate in via esclusiva dal suddetto tratto fognario, il quale, alla luce degli argomenti di prova emergenti dalla documentazione depositata dal convenuto nonché della menzionata CP_2
relazione peritale, assume invero le caratteristiche di una canalizzazione di allaccio di natura privata.
2.2. D'altro canto, il carattere pubblico della suddetta conduttura, non dimostrato nel presente giudizio, è stato contestato dai convenuti e nonché da Controparte_2 Controparte_1
quest'ultima rappresentato stragiudizialmente con missive del 7 febbraio 2018 e 2 maggio 2018, prodotte dalla stessa parte ricorrente quali allegati nn. 4 e 5 alla relativa produzione documentale.
2.3. I medesimi ricorrenti, nell'atto introduttivo, affermano inoltre che “L'acqua che viene sversata all'interno del locale degli odierni ricorrenti proviene dalla limitrofa abitazione di proprietà della signora CP_3
, alla quale si chiede di intimare l'immediata interruzione dello
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sversamento, non potendo essere ammesso in alcun modo l'allaccio di acque di
9 scarico su condutture che, a quanto riferito dal Comune di (lettera all. CP_2
n. 16) e dall' (lett. All. n. 4 ) sono di natura privata.”. CP_1
2.4. In difetto di dimostrazione della riconducibilità della “res” che si asserisce aver prodotto il danno alla sfera di custodia del
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quale indefettibile onere probatorio CP_5 Controparte_1
che grava sull'attore nell'àmbito dell'azione promossa ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., la domanda fondata sulla responsabilità per cose in custodia non può essere accolta.
3. Per quanto concerne la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., del pari prospettata da parte ricorrente, il Tribunale osserva quanto segue.
3.1. Come noto, alla stregua di tale disposizione normativa, il diritto al risarcimento in capo al danneggiato postula l'esistenza di un fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto (contra ius e non jure datum) e, quindi, richiede la puntuale allegazione da parte dell'attore, oltre alla relativa prova, della sussistenza di tutti i presupposti costitutivi della fattispecie (condotta, evento, nesso di causalità materiale;
sussistenza, entità e nesso di causalità dei lamentati danni conseguenza;
nonché attribuibilità del fatto lesivo al soggetto indicato come danneggiante e relativi dolo o colpa;
profili per cui si veda, ex multis, Cass. III, n. 10244/2015, Cass. n.
3367/2015; Cass. n. 2197/2016).
3.2. Ebbene, i suddetti elementi costitutivi nel presente giudizio non sono stati dimostrati, né sono state articolate ammissibili istanze istruttorie idonee ad asseverarli, difettando altresì in radice una loro specifica allegazione.
10 4. Per quanto concerne le domande proposte nei confronti di
, nel presente giudizio – che, lo si rammenta, avendo CP_3
per oggetto diritti disponibili implica il pieno dispiegamento del principio dispositivo della domanda e della prova, di cui agli artt.
112 e 115 cod. proc. civ. – parte ricorrente non ha dimostrato, vieppiù alla luce delle specifiche allegazioni e della documentazione prodotta dalla suddetta convenuta, rispetto alle quali non è peraltro stata formulata precisa contestazione, che sia CP_3
responsabile del fenomeno infiltrativo a lei ascritto da Parte_2
e .
[...] Parte_1
4.1. Ad una tale asseverazione non conducono, difatti, né i documenti depositati da parte ricorrente né le istanze di prova costituenda da questa articolate nella memoria istruttoria, che non lumeggiano, a ben vedere, la riconducibilità del fenomeno infiltrativo né ad e al né a Controparte_1 Controparte_2
. CP_3
5. In conseguenza di quanto affermato supra, le domande articolate dai ricorrenti nel presente giudizio sono infondate e devono essere respinte, ivi inclusa la domanda risarcitoria formulata in via principale nei confronti di e del Controparte_1 CP_2
e in via subordinata verso , rispetto alla quale
[...] CP_3
sono indimostrati, oltre che in radice non specificamente allegati, gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno, con riguardo sia all'an sia al quantum debeatur.
Il carattere dirimente delle considerazioni suesposte, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere,
11 desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014, con riguardo alle cause di valore indeterminabile a bassa complessità, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta e ritenuta la liquidazione effettuata esaustiva della stessa, seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge le domande proposte dai ricorrenti;
2. condanna in solido e al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore di e del Controparte_1 CP_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
[...]
nonché di , delle spese del giudizio che liquida CP_3
in euro 4.000,00 ciascuno per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in data 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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