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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/07/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3530/2020
Il giorno 03/07/2025, nella causa iscritta al n RG 3530 /2020
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3530/2020 promossa da:
), elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec Parte_1 C.F._1 del difensore, con l'avv. POLLIO MARIA ANTONIETTA ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in atti
ATTORE contro
), in persona del procuratore speciale avv. , CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marusca Rossi in Civitavecchia, Via Zara n. 4 con gli avv.ti ROMEO CHRISTIAN ), TOFFOLETTO ALBERTO, C.F._3
PESENTI MARCO, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 dal quale rappresentato e difeso giusta procura generale
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio al fine di sentir accertare e Parte_2 Controparte_1 dichiarare l'insussistenza del saldo negativo del conto corrente n. 5506 (già 769 – 53) alla data del
2 di 10 31.03.2003, pari ad € 18.839,66, con conseguente applicazione del cd. saldo zero, e, conseguentemente, la natura indebita degli interessi successivamente computati su tale saldo negativo per € 62.994,42, previa declaratoria di nullità del contratto di apertura del conto corrente per indeterminatezza del tasso di interesse debitore, usura e anatocismo, oltre al risarcimento del danno derivato all'attrice per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie.
Si è costituita eccependo l'inammissibilità della domanda in quanto il conto Controparte_1 corrente per cui è causa è ancora aperto, nonché in ogni caso la prescrizione di tutte le rimesse di natura solutoria;
nel merito, ha sostenuto l'infondatezza delle avverse deduzioni per mancato assolvimento dell'onere probatorio e per inapplicabilità del criterio del cd. saldo zero;
ha sostenuto la legittimità delle condizioni economiche applicate al rapporto, concludendo per il rigetto della domanda.
È stata espletata una CTU e la causa, pur essendo stata già trattenuta in decisione, è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento di una consulenza integrativa;
all'esito, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità della domanda in pendenza del rapporto di conto corrente è infondata, sussistendo l'interesse attuale del correntista all'accertamento della eventuale nullità del contratto di apertura del conto corrente e alla rideterminazione del saldo (Cass. civ. n. 21646 del 05/09/2018: “In tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”).
La domanda attorea, infatti, non ha ad oggetto la ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., bensì è limitata all'accertamento del saldo del rapporto di conto corrente, previa declaratoria di nullità del relativo contratto per le ragioni sopra sintetizzate, domanda che va qualificata come accertamento negativo di debito.
In particolare, parte attrice ha dedotto l'insussistenza del debito contabilizzato dalla CP_6 alla data del 31.03.2003, pari ad € 18.839,66, per insussistenza degli estratti conto relativi al periodo antecedente, che non sono stati prodotti dalla all'esito dell'istanza ex art. 119 TUB. CP_6
3 di 10 L'assunto è infondato, atteso che l'istanza di consegna della documentazione inerente al rapporto bancario per cui è causa ai sensi dell'art. 119, comma quarto, del TUB è stata comunicata alla in data 26.02.2019 (doc. 24 del fascicolo di parte attrice) e, pertanto, a quella data la CP_6 CP_6 non aveva l'onere di conservazione ed esibizione della documentazione contabile relativa al periodo antecedente al 2003, posto che tale onere è limitato ex lege agli “ultimi dieci anni”.
Pertanto, poiché in applicazione delle ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., spetta a parte attrice l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, deve ritenersi che la mancata produzione degli estratti conto non possa determinare, di per sé, l'insussistenza del credito vantato dalla Banca, né andare comunque a scapito della stessa (ad esempio mediante l'azzeramento del saldo iniziale).
3. Parte attrice ha poi formulato una serie di censure di nullità del contratto, da cui deriverebbe la necessità di rideterminare il saldo di conto corrente.
Con riferimento alla questione dell'usura, va evidenziato che il contratto di apertura di conto corrente risulta stipulato in data antecedente all'entrata in vigore della L. 108/1996 e, precisamente in data 5.9.1988 (secondo quanto dedotto da parte convenuta e non contestato).
Peraltro, parte attrice ha dedotto l'avvenuto superamento dei tassi soglia relativamente a determinati trimestri, successivi al 2003.
L'allegazione di parte attrice va quindi riferita all'usura cd. sopravvenuta - che si verifica appunto quando le pattuizioni relative agli accessori del credito siano stipulate prima dell'entrata in vigore della L. 108/1996, ovvero successivamente ad essa, ma in termini validi e in prosieguo di tempo vengano a trovarsi disallineate rispetto ai valori numerici rilevati periodicamente ed espressi dai tassi soglia - in relazione alla quale va esclusa l'applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c..
Invero, il D.L. 394/2000 convertito in L. n. 24/2001, onde dirimere i dubbi interpretativi generati dalla differente formulazione lessicale della norma penale (che punisce chiunque si fa dare o promettere interessi) e di quella civile (se sono convenuti interessi usurari), ha chiarito, all'art. 1 che
“Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815 del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Ne deriva che la valutazione di usurarietà deve dunque rimanere circoscritta al momento genetico della convenzione negoziale.
La Corte costituzionale, con sentenza 25.2.2002 n. 29, ha avallato la conformità a
Costituzione della norma di interpretazione autentica. In particolare, muovendo dalla considerazione
4 di 10 che la ratio della L. 108/96 consiste nel contrastare in modo incisivo il fenomeno dell'usura, secondo logiche di oggettività e deterrenza, oggettivando i contorni del reato ed agevolandone l'accertamento, ha ritenuto che la legge di interpretazione autentica offre lineare chiarimento interpretativo alla norma disponendo che l'apparato sanzionatorio penale e civile da questa disegnato rimanga agganciato alle sole ipotesi di pattuizioni originariamente usurarie. Peraltro, la stessa Corte ha osservato che “restano evidentemente estranei all'ambito di applicazione della norma impugnata gli ulteriori istituti
e strumenti di tutela del mutuatario, secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali”.
Di recente, tale orientamento è stato avallato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite la quale ha statuito il seguente principio, applicabile anche al contratto di conto corrente: “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass. civ. Sez. Un. n. 24675 del 19/10/2017).
Pertanto, l'usura sopravvenuta non determina di per sé la nullità della pattuizione contrattuale relativa al tasso di interesse ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. e non comporta la non debenza degli interessi nella misura pattuita.
Peraltro, dalla lettura della perizia econometrica allegata al fascicolo di parte attrice, emerge che il tasso effettivo globale, da confrontare con il tasso soglia, è stato ricostruito ricomprendendovi anche la percentuale dovuta a titolo di commissione di massimo scoperto.
Sul punto, va osservato che l'art.
2-bis, comma 2, del d.l. n. 185 del 2008 (convertito dalla l. n.
2 del 2009), che attribuisce rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e degli artt. 2 e 3 della l. n. 108 del 1996, agli interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'uso dei fondi da parte del cliente, non ha carattere interpretativo ma innovativo, e non trova pertanto applicazione retroattiva con riferimento ai rapporti esauritisi in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione, con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti, la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi applicati, deve aver luogo senza tener conto della commissione di massimo scoperto. Tale conclusione, già espressa dalla giurisprudenza della Suprema Corte a sezioni semplici
5 di 10 (il riferimento è a Cass. civ. n. 22270 del 03/11/2016) è stata avallata dalla sentenza n. 16303 del
20/06/2018 emessa a Sezioni Unite di cui è utile riportare la massima: “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n.
108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia"
- ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della
CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Le conclusioni di parte attrice - laddove muovono dal presupposto della ricostruzione del
TEG comprendendovi anche la commissione di massimo scoperto per tutta la durata del rapporto e dunque anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore della L. 2/2009 - si pongono in contrasto con i predetti principi e vanno quindi disattese.
4. Parte attrice ha poi dedotto l'indeterminatezza del tasso debitore in quanto:
“-in relazione al contratto di apertura del conto corrente (cfr. doc. 1), privo di data certa, si rileva: (i) la mancata indicazione della natura dei tassi (se si tratta, ad esempio, di tassi d'interesse nominali o effettivi) e del relativo periodo di riferimento (se si tratta, ad esempio, di tassi annui o trimestrali) con conseguente indeterminatezza degli stessi (…); (ii) la mancata indicazione del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) rappresentativo del vero costo che la Società deve sopportare per l'erogazione del credito…; (iii) la mancata indicazione della periodicità di applicazione e liquidazione degli interessi (annuale, semestrale) nonché della convenzione di calendario utilizzata per il loro calcolo;
(iv) che il documento è sprovvisto della numerazione progressiva delle pagine…”.
Orbene, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, il contratto di apertura di conto corrente contiene la puntuale indicazione del tasso praticato, espresso mediante percentuale numerica.
L'omessa indicazione del TAEG non rileva ai fini della validità del contratto, atteso che la normativa secondaria disciplinante il TAEG/ISC, peraltro successiva alla stipula del contratto de quo
e dunque non applicabile ratione temporis, ha ad oggetto i contratti di finanziamento e non i contratti di conto corrente.
6 di 10 Inoltre, parte attrice ha dedotto l'indeterminatezza dei tassi relativamente ad altri negozi giuridici specificamente dedotti (contratto di sconto di portafoglio commerciale del 27/11/2007, contratto di anticipo su documenti accreditati Sbf del 15/12/2007, contratto di adesione al servizio
“IMPRENDO SHOP BASE” del 11/02/2015, contratto di adesione al servizio “IMPRENDO
SHOP” del 27/05/2016) senza tuttavia chiarire se trattasi di rapporti accessori al conto corrente n.
5506 (già 769 – 53) ovvero di autonome e distinte fattispecie contrattuali suscettibili di autonoma valutazione sul piano della determinatezza delle condizioni economiche pattuite e degli effetti sul piano degli addebiti.
Pertanto, tali rapporti devono ritenersi inconferenti rispetto all'oggetto della domanda e come tali irrilevanti ai fini della decisione.
L'atto denominato “proposta di concessione fidi”, datato 05/12/2007 (doc. 3 del fascicolo di parte attrice), è privo di efficacia vincolante per le parti, trattandosi di atto propedeutico alla stipula del contratto di apertura di fido su conto corrente, e, pertanto, sullo stesso non può fondarsi alcuna valutazione in ordine alla determinatezza delle condizioni economiche applicate al rapporto.
Infine, quanto alla commissione di massimo scoperto, la cui applicazione risulta dagli estratti conto, parte attrice ha omesso la produzione del contratto di apertura del fido che verosimilmente contiene la relativa pattuizione.
Sul punto, va evidenziato che l'onere probatorio imposto su parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. comporta senz'altro a carico della stessa l'onere di produrre il contratto sulla base del quale chiede accertarsi le fattispecie di nullità invocate.
Invero, pur vertendosi in materia di questioni di nullità rilevabili d'ufficio, spetta pur sempre alla parte interessata fornire in giudizio gli elementi fattuali da cui desumere l'eventuale ricorrenza dell'ipotesi di nullità invocata.
La giurisprudenza ha infatti da tempo chiarito, con specifico riferimento alla nullità di clausole che prevedono interessi usurari, che “il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca, d'ufficio, degli elementi di prova di interessi anatocistici o usurari. Correttamente, pertanto, il giudice rigetta la domanda dell'opponente per non avere l'opponente stesso fornito alcuna prova in merito, evidenziando che la sola richiesta di una consulenza contabile non può esentare la parte dall'onere della prova” (Cass. n. 2072/2014).
Peraltro, il contratto per cui è causa è soggetto all'obbligo di forma scritta ai sensi dell'art. 117
TUB, il quale prevede che “un esemplare è consegnato ai clienti”. Poiché parte attrice non ha dedotto la mancata redazione di un contratto in forma scritta (ma solo l'omessa pattuizione di specifiche
7 di 10 condizioni economiche) né la mancata consegna di copia del contratto al momento della stipula, non può dichiararsi la radicale nullità del contratto per mancanza di forma scritta.
Né, ancora, può accertarsi la nullità parziale relativamente alle clausole di determinazione degli interessi e della commissione di massimo scoperto di cui al contratto di affidamento. Va infatti ribadito che, pur vertendosi in materia di questioni di nullità rilevabili d'ufficio, spetta pur sempre alla parte interessata fornire in giudizio gli elementi fattuali da cui desumere l'eventuale ricorrenza dell'ipotesi di nullità invocata.
Ai fini dell'adempimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice, deve ritenersi irrilevante la mancata risposta della Banca convenuta alla richiesta di esibizione ex art. 119 comma 4
TUB (“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”). Invero, premesso che l'applicabilità di tale disposizione alle schede contrattuali è discussa in giurisprudenza (la norma sembra infatti riferirsi testualmente alla documentazione contabile e alle comunicazioni periodiche come gli estratti conto), deve rilevarsi come l'istituto in esame – così come l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. – non possa supplire alla carenza di allegazione di prove precostituite da parte attrice.
Diversamente opinando, si giungerebbe ad una sostanziale disapplicazione dei richiamati principi di cui all'art. 2967 c.c. atteso che, ogniqualvolta il cliente, originariamente in possesso del documento contrattuale, avesse inviato la richiesta ex art. 119 TUB e la Banca non avesse ottemperato, quest'ultima subirebbe gli effetti pregiudizievoli della “perdita” del documento contrattuale anche nelle cause in cui non è gravata da alcun onere probatorio.
Pertanto, le censure sollevate da parte attrice ai sensi degli artt. 117 TUB e 1284 c.c. devono ritenersi infondate.
5. Quanto al regime di capitalizzazione degli interessi, risulta pacifica tra le parti l'applicazione al rapporto della capitalizzazione trimestrale dei soli interessi a debito del correntista.
Deve quindi dichiararsi la nullità parziale del contratto di conto corrente in relazione alla previsione di capitalizzazione trimestrale dell'interesse a debito.
Invero, il contratto in esame risulta stipulato in data 5.9.1988 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina introdotta dall'art. 2 della delibera CICR del 9.2.2000 (in vigore dal 22 aprile 2000) - che stabilisce la validità dell'anatocismo purché l'addebito e l'accredito degli interessi avvenga a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e con la medesima periodicità per gli interessi creditori e
8 di 10 debitori. In altre parole, la disciplina normativa applicabile ratione temporis al contratto per cui è causa non legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, indipendentemente dalla previsione della pari periodicità di capitalizzazione per gli interessi attivi.
Deve invece essere richiamato il consolidato orientamento in base al quale per i contratti stipulati prima del 1° luglio 2000, come quello che ci occupa, è illecita la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, poiché basata su uso negoziale e non normativo, come invece richiesto dall'art. 1283 c.c. ai fini della deroga al generale divieto di anatocismo. La previsione di una tale capitalizzazione è in conclusione nulla per violazione della norma imperativa dell'art. 1283 c.c. (cfr. la nota pronuncia a Sez. Un. di Cass. n. 21095 del 4.11.2004).
Peraltro, la difesa della convenuta è infondata, laddove pretende di aver adeguato le CP_6 condizioni contrattuali secondo la disciplina transitoria prevista dalla delibera CICR citata mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso dell'avvenuto adeguamento della periodicità di capitalizzazione ai contratti in corso.
Il nuovo art. 120 TUB e la delibera CICR del 9 febbraio 2000 (in vigore dal 22 aprile 2000) - che stabiliscono la validità dell'anatocismo purché l'addebito e l'accredito degli interessi avvenga a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e con la medesima periodicità per gli interessi creditori e debitori - non hanno determinato alcuna sanatoria per i contratti stipulati antecedentemente.
In particolare, l'art. 7 della menzionata delibera CICR statuisce che “
1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Nel caso di specie, risulta provata dalla Banca convenuta l'avvenuta pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell'avviso, mentre l'avvenuta comunicazione scritta alla clientela entro il 31 dicembre 2000 non risulta neppure allegata.
9 di 10 In mancanza di adeguamento nelle modalità stabilite dalla legge, il saldo del conto corrente deve essere ricalcolato espungendo gli addebiti relativi alla capitalizzazione illecita degli interessi a debito per il correntista.
Facendo applicazione dei principi sin qui esposti, il CTU ha proceduto al ricalcolo del saldo di conto corrente, espungendo gli addebiti a titolo di capitalizzazione, senza tener conto delle rimesse solutorie anteriori al decennio antecedente alla proposizione della domanda, al fine di tener conto dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Tale accertamento è stato correttamente svolto sulla base degli estratti conto prodotti in giudizio e senza tener conto dei periodi non documentati.
Pertanto, va accertato che il saldo di conto corrente alla data del 31.12.2018 è pari ad €
13.527,78 a credito del correntista, con un differenziale positivo di € 6.968,13 rispetto al saldo calcolato dalla CP_6
6. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92
c.p.c..
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti, nella misura della metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente per cui è causa per violazione dell'art. 1283 c.c.;
- accerta e dichiara che il saldo di conto corrente alla data del 31.12.2018 è pari ad € 13.527,78
a credito del correntista;
- rigetta per il resto la domanda attorea;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura della metà ciascuna.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 3 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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