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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti………………………….Presidente rel. dott. Carmen Arcellaschi……………………...Giudice dott. Ethel Matilde Ancona……………………Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c. promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Luca Cucci, domiciliatario giusta procura in atti;
per l'adozione di
(C.F. ), nata a [...] il [...]; EStimone_1 CodiceFiscale_2
(C. F. ), nata a [...] il [...]; Parte_2 CodiceFiscale_3
(C. F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_4
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 06.11.2024 con domanda ex artt. 291 e 311 c.c. chiedeva di far luogo all'adozione di Parte_1
, e e, a tal fine, chiedeva che venisse fissata udienza di EStimone_1 Parte_2 Controparte_1 comparizione dell'adottante e delle adottande affinché manifestassero il consenso all'adozione. All'udienza del 26.02.2025 confermava la propria volontà di adottare Parte_1 EStimone_1
e le quali, a loro volta, manifestavano il loro assenso. Parte_2 Controparte_1
Le adottande hanno richiesto di poter mantenere il proprio cognome d'origine senza aggiungere il cognome dell'adottante. All'esito dell'udienza, il Giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio.
La domanda di adozione è fondata.
Ricorrono nel caso di specie le condizioni previste dagli artt. 291 c.c. e seguenti per far luogo all'adozione di persone maggiorenni.
pagina 1 di 3 L'adottante è legata alle adottande da un profondo affetto e da un duraturo rapporto di familiarità e convivenza. ES
, e infatti, sono le figlie biologiche di marito dell'adottante dal Pt_2 CP_1 Persona_1
31.01.1981 fino a 17.03.2024, data del decesso di quest'ultimo. L'adottante ha vissuto con le adottande fino a quando hanno contratto matrimonio e le ha sempre considerate delle vere e proprie figlie.
Sussiste l'interesse di , e all'adozione da parte di EStimone_1 Parte_2 Controparte_1
in quanto, la stessa, ha rappresentato per loro, la figura materna di riferimento, anche Parte_1 considerando che la madre biologica delle adottande è venuta a mancare nel 1977.
L'adottante e le adottande desiderano che il rapporto madre-figlie, di fatto esistente, diventi tale anche dal punto di vista giuridico.
Il desiderio di procedere all'adozione è accompagnato anche dall'assenso di , coniuge di Persona_2 [...]
di figlia di e di coniuge di CP_1 Persona_3 EStimone_1 Persona_4 [...]
Parte_2
Le adottande hanno richiesto che non venga aggiunto il cognome dell'adottante al proprio. Tale volontà va assecondata in deroga a quanto previsto dall'art. 299 c.c. La ratio sottesa alla norma citata è invero quella di soddisfare l'interesse della parte adottata, costituendo l'attribuzione del cognome elemento identificativo del soggetto nelle formazioni sociali in cui esplica la propria personalità.
Costituisce principio generale del nostro ordinamento quello di consentire ad un soggetto di mantenere il cognome precedentemente attribuito ove tale cognome sia divenuto segno distintivo della sua identità personale all'interno del contesto sociale di riferimento.
Attese la natura e le peculiarità della procedura le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
I. Fa luogo all'adozione di (C.F. ), nata a [...] il EStimone_1 CodiceFiscale_2
18.01.1963, di (C. F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_3
(C. F. ), nata a [...] il [...] da parte di Controparte_1 CodiceFiscale_4 Pt_1
(C.F. ), nata a [...] il [...];
[...] C.F._1
II. Dispone che le adottande mantengano il proprio cognome d'origine senza anteporre o posporre il cognome dell'adottante; III. Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trascritta a cura della Cancelleria, nell'apposito registro e comunicata al per le prescritte annotazioni a margine Parte_3 dell'atto di nascita di (atto n. 3, parte I, serie A, anno 1963, Comune ), EStimone_1 Parte_3 al Comune di Seregno per le prescritte annotazioni a margine dell'atto di nascita di Parte_2
(Atto n. 172, parte I, serie A, anno 1970, Comune di Seregno) e (Atto n.
[...] Controparte_1
189, parte I, serie A, anno 1966, Comune di Seregno);
IV. Dichiara le spese del giudizio irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 27 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti………………………….Presidente rel. dott. Carmen Arcellaschi……………………...Giudice dott. Ethel Matilde Ancona……………………Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c. promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Luca Cucci, domiciliatario giusta procura in atti;
per l'adozione di
(C.F. ), nata a [...] il [...]; EStimone_1 CodiceFiscale_2
(C. F. ), nata a [...] il [...]; Parte_2 CodiceFiscale_3
(C. F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_4
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 06.11.2024 con domanda ex artt. 291 e 311 c.c. chiedeva di far luogo all'adozione di Parte_1
, e e, a tal fine, chiedeva che venisse fissata udienza di EStimone_1 Parte_2 Controparte_1 comparizione dell'adottante e delle adottande affinché manifestassero il consenso all'adozione. All'udienza del 26.02.2025 confermava la propria volontà di adottare Parte_1 EStimone_1
e le quali, a loro volta, manifestavano il loro assenso. Parte_2 Controparte_1
Le adottande hanno richiesto di poter mantenere il proprio cognome d'origine senza aggiungere il cognome dell'adottante. All'esito dell'udienza, il Giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio.
La domanda di adozione è fondata.
Ricorrono nel caso di specie le condizioni previste dagli artt. 291 c.c. e seguenti per far luogo all'adozione di persone maggiorenni.
pagina 1 di 3 L'adottante è legata alle adottande da un profondo affetto e da un duraturo rapporto di familiarità e convivenza. ES
, e infatti, sono le figlie biologiche di marito dell'adottante dal Pt_2 CP_1 Persona_1
31.01.1981 fino a 17.03.2024, data del decesso di quest'ultimo. L'adottante ha vissuto con le adottande fino a quando hanno contratto matrimonio e le ha sempre considerate delle vere e proprie figlie.
Sussiste l'interesse di , e all'adozione da parte di EStimone_1 Parte_2 Controparte_1
in quanto, la stessa, ha rappresentato per loro, la figura materna di riferimento, anche Parte_1 considerando che la madre biologica delle adottande è venuta a mancare nel 1977.
L'adottante e le adottande desiderano che il rapporto madre-figlie, di fatto esistente, diventi tale anche dal punto di vista giuridico.
Il desiderio di procedere all'adozione è accompagnato anche dall'assenso di , coniuge di Persona_2 [...]
di figlia di e di coniuge di CP_1 Persona_3 EStimone_1 Persona_4 [...]
Parte_2
Le adottande hanno richiesto che non venga aggiunto il cognome dell'adottante al proprio. Tale volontà va assecondata in deroga a quanto previsto dall'art. 299 c.c. La ratio sottesa alla norma citata è invero quella di soddisfare l'interesse della parte adottata, costituendo l'attribuzione del cognome elemento identificativo del soggetto nelle formazioni sociali in cui esplica la propria personalità.
Costituisce principio generale del nostro ordinamento quello di consentire ad un soggetto di mantenere il cognome precedentemente attribuito ove tale cognome sia divenuto segno distintivo della sua identità personale all'interno del contesto sociale di riferimento.
Attese la natura e le peculiarità della procedura le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
I. Fa luogo all'adozione di (C.F. ), nata a [...] il EStimone_1 CodiceFiscale_2
18.01.1963, di (C. F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_3
(C. F. ), nata a [...] il [...] da parte di Controparte_1 CodiceFiscale_4 Pt_1
(C.F. ), nata a [...] il [...];
[...] C.F._1
II. Dispone che le adottande mantengano il proprio cognome d'origine senza anteporre o posporre il cognome dell'adottante; III. Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trascritta a cura della Cancelleria, nell'apposito registro e comunicata al per le prescritte annotazioni a margine Parte_3 dell'atto di nascita di (atto n. 3, parte I, serie A, anno 1963, Comune ), EStimone_1 Parte_3 al Comune di Seregno per le prescritte annotazioni a margine dell'atto di nascita di Parte_2
(Atto n. 172, parte I, serie A, anno 1970, Comune di Seregno) e (Atto n.
[...] Controparte_1
189, parte I, serie A, anno 1966, Comune di Seregno);
IV. Dichiara le spese del giudizio irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 27 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3