Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/03/2026, n. 5463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5463 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05463/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05004/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5004 del 2023, proposto da
RS IA Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione IA, Agenzia Territoriale della Regione IA per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, non costituiti in giudizio;
Arera Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ager – Agenzia Territoriale della Regione IA per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti, Daniele Giambarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con decreto
ministeriale del 24.06.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di Ager – Agenzia Territoriale della Regione IA per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa ES ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso avanti il Tar Milano iscritto a ruolo con il numero 490 r.g. 2022, RS IA spa, titolare di impianto di compostaggio rifiuti in Modugno [BA] lungo la S.P. 231 al Km. 1.600, ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe ed in particolare della Deliberazione di AR del 3 agosto 2021 n. 363/2021 avente ad oggetto la definizione del “ Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) ”, limitatamente alla parte in cui tale atto introduce nella materia dei rifiuti la categoria giuridica degli “ impianti di chiusura del ciclo minimi ” disciplinando i criteri per la determinazione delle tariffe di accesso dei rifiuti in tali impianti da individuare a cura delle singole Regioni.
Nelle more del giudizio AR ha adottato la Determina n. 1/2022, recante: modifica dei criteri di determinazione delle tariffe da imporre agli operatori economici; approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la loro trasmissione all’Autorità; chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la Deliberazione n. 363/2021 per il secondo periodo regolatorio 2022/2025.
Con motivi aggiunti notificati in data 26.05.2022, l’odierna istante ha impugnato tale ultima Determina in uno agli atti presupposti e connessi.
Successivamente, con nota del 30 agosto 2022, ER IA ha invitato RS IA spa a integrare il Piano Economico Finanziario 2022-2025 secondo i criteri dettati da AR con l’impugnata Determina n. 363/2021.
Avverso tale prescrizione l’odierna deducente ha proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 07.09.2022.
Con produzione documentale del 06.09.2022, in vista dell’udienza pubblica fissata al 05.10.2022, AR ha depositato in giudizio il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR), approvato con decreto ministeriale in data 24.06.2022, che ha recepito la categoria giuridica degli “ impianti di chiusura del ciclo minimi ” introdotta da AR con la Deliberazione n. 363/2021 e dettato i criteri per l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” soggetti, al pari degli impianti di chiusura del ciclo “ integrati ”, alla determinazione delle tariffe da parte dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti.
Quindi, con un terzo ricorso per motivi aggiunti, RS IA ha impugnato anche il PNGR.
Con sentenza n. 501 del 27 febbraio 2023, il TAR di Milano ha così statuito:
“- accoglie il ricorso introduttivo e per effetto annulla la deliberazione n. 363/2021 di AR per la parte di interesse;
- in parte dichiara inammissibile e in parte accoglie il ricorso per motivi aggiunti depositato il 31 maggio 2022 e per l’effetto annulla l’atto di ER IA impugnato per la parte di interesse;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti depositato il 16 settembre 2022 e per l’effetto annulla gli atti impugnati per la parte di interesse;
- dichiara inammissibile per incompetenza del Tar Lombardia sede di Milano che declina in favore del Tar Lazio – sezione di Roma il ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 ottobre 2022 ”.
RS IA ha quindi riassunto l’impugnazione del Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti dinanzi al Tar Lazio con atto notificato in data 14 marzo 2023.
Si sono costituiti, con mera memoria di stile, AR e ER.
Nelle more del giudizio, in data 9 febbraio 2026, la ricorrente ha depositato in giudizio dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
2. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, come visto, con atto depositato in data 9 febbraio 2026 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso in esame, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa ( ex plurimis , da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo.
Dichiara, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame.
Le spese di lite possono essere equamente compensate tra le parti tenuto conto della attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
ES ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES ER | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO