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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/09/2025, n. 7777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7777 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 30634 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, comma primo,
c.p.c.), e vertente
T R A
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli alla via Duomo n. 36, presso lo studio dell'avv. PRISCO EMILIO ( ) che lo C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo
- OPPONENTE - 2
E
(P. IVA n con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Roma alla via Curtatone n. 3, e per essa, quale mandataria (p. IVA con sede Parte_2 P.IVA_2
legale in Verona al viale dell'Agricoltura n. 7, in persona del dott. elettivamente domiciliata in Controparte_2
Napoli alla via M. Cervantes n.55/5 presso lo studio dell'avv. Antonio Ferrara (C.F. in virtù C.F._3
di procura in calce alla comparsa di costituzione
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 31.07.2007 la Controparte_3
concedeva in favore dell'odierno opponente
[...] Pt_1
mutuo fondiario per l'importo complessivo di euro
[...]
80.000,00 a rogito del notaio (rep. 85370 Persona_1
racc. 30125) e garantito da ipoteca volontaria da parte dei signori e Persona_2 Controparte_4 CP_5
avente ad oggetto un bene immobile sito in Napoli
[...]
alla via dell'Epomeo.
Atteso l'omesso pagamento di talune rate mensili da parte del soggetto mutuatario, il giorno 2.11.2022 la
[...] [...]
quale società cessionaria della Banca MPS CP_6
s.p.a., azionava atto di precetto per la somma complessiva di euro 117.065,91.
Orbene, in data 29.12.2022 proponeva ai Parte_1
sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. opposizione all'esecuzione, deducendo la genericità dell'importo precettato, l'assenza della declaratoria di decadenza del beneficio del termine, la mancata pattuizione del TAE
nonché la carenza di legittimazione attiva in capo alla creditrice procedente.
Si è costituita in giudizio la e per Controparte_1
essa lo in forza di procura rilasciata dalla Pt_2
mandataria, e, contestando singolarmente gli assunti avversi, ne ha chiesto l'integrale rigetto con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità
della pretesa creditoria azionata, il tutto con vittoria di spese di giudizio. Nello specifico, l'opposta ha evidenziato l'efficacia probatoria dell'avviso di cessione,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana in data 23.12.2017.
Espletati gli incombenti di rito e istruita documentalmente la controversia, all'udienza del giorno 22.05.2025 il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione. 4
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti e così delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, passando ad esaminare nel dettaglio le doglianze sollevate dall'opponente, deve osservarsi che i predetti motivi di censura non possono trovare accoglimento.
Nel caso in esame, in ordine al presunto difetto di legittimazione attiva, parte convenuta deduce di essere divenuta titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari della Banca MPS s.p.a. nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, in forza della quale è
subentrata nei rapporti di credito vantati nei confronti dell'odierno opponente. Ebbene, per quanto concerne l'asserita mancata prova dell'avvenuto acquisto del credito dalla originaria creditrice Controparte_3
da parte della odierna opposta, va precisato che il
[...]
contratto di cessione di crediti non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. In tema di opponibilità della cessione,
va rilevato che la pubblicazione, eseguita ai sensi dell'art. 58 TUB, rende la cessione immediatamente opponibile al debitore ceduto, avendo un effetto certo e sostitutivo rispetto alla notificazione “ad personam”. 5
L'art. 58 TUB, infatti, in quanto norma di semplificazione dei rapporti giuridici “ha inteso agevolare la
realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti
giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della
stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione
di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la
banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica
della cessione alle singole controparti dei rapporti
acquisiti”.
Pertanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58 TUB è atto presupposto alla sola opponibilità
della cessione che, in ogni caso, si perfeziona tra cedente e cessionario con la semplice stipula del relativo accordo di cessione e legittima di per sé il cessionario a ricevere il pagamento, anche laddove la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale non sia ancora stata eseguita: “in quanto rileva
al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del
pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla
circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui
la cessione si è perfezionata è nella titolarità del
cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la
prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non
sono stati ancora eseguiti”. (cfr. Cass. N. 5997/2006). 6
Ma la giurisprudenza di merito e di legittimità ha talvolta statuito che, nel caso di cessione di crediti in blocco ex art 58 T.U.B., a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si possa limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulti pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma debba dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito, oggetto di causa.
Invero la pubblicazione nella Gazzetta può costituire elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad “aziende, rami di azienda, beni e rapporti
giuridici individuabili in blocco” (art. 58, comma 1 TUB).
La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con
la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che -
qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi,
senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione,
prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del 7
principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo,
secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito,
a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di
Cass., 13 giugno 2019, n. 15884 e Cassazione civile sez. I,
28/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 28/02/2020), n.5617).
Non a caso, come chiarito anche dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. Cass., Sez. III, Ord. n. 2780/2019, che richiama espressamente Cass., Sez. III, Sent. n.
22268/2018), anche se il deposito dell'avviso di cessione pubblicato ai sensi dell'art. 58 T.U.B. non è da solo sufficiente a provare la legittimazione attiva del cessionario, in quanto “una cosa è l'avviso della cessione
– necessario ai fini dell'efficacia della cessione –
un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di
cessione e del suo specifico contenuto” - (punto 3.3.2
della Sent. 22268/2018 sopra richiamata), spetta al Giudice
del merito valutare attentamente il materiale probatorio a disposizione al fine di verificare se la cessione sia stata 8
o meno compiutamente provata. Come è noto, infatti, gli interventi legislativi in materia di operazioni di cartolarizzazione del credito tendono ad agevolare e snellire le procedure di cessione, che non possono essere vanificate da eccezioni, spesso, sollevate dai debitori con evidenti fini dilatori.
Alla luce della ratio dei citati interventi normativi,
quindi, il Giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo
particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale
disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993,
ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito
medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova
documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo
che il resistente non l'abbia esplicitamente o
implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. VI, Ord. n. 24798
del 05.11.2020). Sempre in materia di prova dell'avvenuta cessione, ha precisato che “In tema di cessione in blocco
dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la
titolarità del credito in capo al cessionario la produzione
dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 9
recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in
blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di
ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in
considerazione per la formazione delle singole categorie
consentano di individuare senza incertezze i rapporti
oggetto della cessione” (Cass., Sez. I, ord. n. 31188 del
29/12/2017). Orbene, nel caso in esame, la cessionaria fa presente come nell'avviso della cessione dei crediti,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte Seconda n. 65 in data 07.06.2018 e depositato in atti dall'opposta, vi sia l'indicazione del sito internet in cui venivano resi disponibili, nel rispetto della privacy, i dati relativi alle posizioni cedute, attraverso l'inserimento del codice identificativo del rapporto. Dunque, il predetto avviso pubblicato sulla
G.U non solo contiene l'indicazione delle tipologie di credito oggetto di cessione ma contestualmente dà facoltà
ai debitori ceduti di chiedere al cedente e al cessionario conferma dell'avvenuta cessione e fornisce un indirizzo web, dove sono disponibili i dati identificativi dei crediti ceduti. Pertanto, l'avviso pubblicato nella G.U.
consente di rilevare che i crediti ceduti erano individuati in base a criteri ben precisi, in relazione ai vari 10
requisiti indicati in Gazzetta secondo le Istruzioni della
Banca d'Italia conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia. Ne segue che la ricomprensione del rapporto, oggetto del presente processo, appare ampiamente provata, né suscettibile di convincente contestazione.
Pertanto, deve ritenersi raggiunta la prova della avvenuta cessione e della titolarità del rapporto dal lato attivo,
non emergendo alcun dato probatorio di segno contrario a quelli esaminati.
Ancora parte opponente ha eccepito l'assenza di declaratoria di decadenza dal beneficio del termine. A tal proposito, nella vicenda in esame parte opposta ha dedotto che dal “primo inadempimento sino alla risoluzione
contrattuale sono passati circa cinque anni il che fa
presumere che trattasi di inadempimento costante e non di
semplice inadempimento”, mentre parte opponente, su cui ricade l'onere della prova non ha documentato la regolarità
e tempestività dei pagamenti. Pertanto, l'inadempimento dei debitori deve ritenersi grave, se si considera che l'art. 40 co. 2 TUB prevede che “la banca può invocare come causa
di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando
lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non
consecutive”. 11
Quanto alla dedotta mancata indicazione del TAE- TAEG, va rilevato che la Corte di Cassazione ha chiarito che “In
tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo
complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende
anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale,
non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre
condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta
è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione
automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto
che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità
del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del
suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria
degli oneri e delle singole voci di costo elencati in
contratto” (Cassazione Civile, Sez. I, 09 dicembre 2021, n.
39169). In altri termini il TAEG/ISC ed il TAE non
rientrano tra i tassi di interesse o tra le altre
condizioni economiche del contratto di mutuo;
pertanto,
costituiscono solo uno strumento informativo e non un
requisito obbligatorio del contratto di mutuo”.
In definitiva l'opposizione va rigettata perché infondata con conferma della validità del precetto opposto. 12
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando,
così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite della presente fase di giudizio in favore della
[...]
, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, Controparte_1
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 04/09/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 30634 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, comma primo,
c.p.c.), e vertente
T R A
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli alla via Duomo n. 36, presso lo studio dell'avv. PRISCO EMILIO ( ) che lo C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo
- OPPONENTE - 2
E
(P. IVA n con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Roma alla via Curtatone n. 3, e per essa, quale mandataria (p. IVA con sede Parte_2 P.IVA_2
legale in Verona al viale dell'Agricoltura n. 7, in persona del dott. elettivamente domiciliata in Controparte_2
Napoli alla via M. Cervantes n.55/5 presso lo studio dell'avv. Antonio Ferrara (C.F. in virtù C.F._3
di procura in calce alla comparsa di costituzione
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 31.07.2007 la Controparte_3
concedeva in favore dell'odierno opponente
[...] Pt_1
mutuo fondiario per l'importo complessivo di euro
[...]
80.000,00 a rogito del notaio (rep. 85370 Persona_1
racc. 30125) e garantito da ipoteca volontaria da parte dei signori e Persona_2 Controparte_4 CP_5
avente ad oggetto un bene immobile sito in Napoli
[...]
alla via dell'Epomeo.
Atteso l'omesso pagamento di talune rate mensili da parte del soggetto mutuatario, il giorno 2.11.2022 la
[...] [...]
quale società cessionaria della Banca MPS CP_6
s.p.a., azionava atto di precetto per la somma complessiva di euro 117.065,91.
Orbene, in data 29.12.2022 proponeva ai Parte_1
sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. opposizione all'esecuzione, deducendo la genericità dell'importo precettato, l'assenza della declaratoria di decadenza del beneficio del termine, la mancata pattuizione del TAE
nonché la carenza di legittimazione attiva in capo alla creditrice procedente.
Si è costituita in giudizio la e per Controparte_1
essa lo in forza di procura rilasciata dalla Pt_2
mandataria, e, contestando singolarmente gli assunti avversi, ne ha chiesto l'integrale rigetto con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità
della pretesa creditoria azionata, il tutto con vittoria di spese di giudizio. Nello specifico, l'opposta ha evidenziato l'efficacia probatoria dell'avviso di cessione,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana in data 23.12.2017.
Espletati gli incombenti di rito e istruita documentalmente la controversia, all'udienza del giorno 22.05.2025 il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione. 4
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti e così delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, passando ad esaminare nel dettaglio le doglianze sollevate dall'opponente, deve osservarsi che i predetti motivi di censura non possono trovare accoglimento.
Nel caso in esame, in ordine al presunto difetto di legittimazione attiva, parte convenuta deduce di essere divenuta titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari della Banca MPS s.p.a. nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, in forza della quale è
subentrata nei rapporti di credito vantati nei confronti dell'odierno opponente. Ebbene, per quanto concerne l'asserita mancata prova dell'avvenuto acquisto del credito dalla originaria creditrice Controparte_3
da parte della odierna opposta, va precisato che il
[...]
contratto di cessione di crediti non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. In tema di opponibilità della cessione,
va rilevato che la pubblicazione, eseguita ai sensi dell'art. 58 TUB, rende la cessione immediatamente opponibile al debitore ceduto, avendo un effetto certo e sostitutivo rispetto alla notificazione “ad personam”. 5
L'art. 58 TUB, infatti, in quanto norma di semplificazione dei rapporti giuridici “ha inteso agevolare la
realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti
giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della
stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione
di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la
banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica
della cessione alle singole controparti dei rapporti
acquisiti”.
Pertanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58 TUB è atto presupposto alla sola opponibilità
della cessione che, in ogni caso, si perfeziona tra cedente e cessionario con la semplice stipula del relativo accordo di cessione e legittima di per sé il cessionario a ricevere il pagamento, anche laddove la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale non sia ancora stata eseguita: “in quanto rileva
al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del
pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla
circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui
la cessione si è perfezionata è nella titolarità del
cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la
prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non
sono stati ancora eseguiti”. (cfr. Cass. N. 5997/2006). 6
Ma la giurisprudenza di merito e di legittimità ha talvolta statuito che, nel caso di cessione di crediti in blocco ex art 58 T.U.B., a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si possa limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulti pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma debba dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito, oggetto di causa.
Invero la pubblicazione nella Gazzetta può costituire elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad “aziende, rami di azienda, beni e rapporti
giuridici individuabili in blocco” (art. 58, comma 1 TUB).
La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con
la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che -
qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi,
senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione,
prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del 7
principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo,
secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito,
a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di
Cass., 13 giugno 2019, n. 15884 e Cassazione civile sez. I,
28/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 28/02/2020), n.5617).
Non a caso, come chiarito anche dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. Cass., Sez. III, Ord. n. 2780/2019, che richiama espressamente Cass., Sez. III, Sent. n.
22268/2018), anche se il deposito dell'avviso di cessione pubblicato ai sensi dell'art. 58 T.U.B. non è da solo sufficiente a provare la legittimazione attiva del cessionario, in quanto “una cosa è l'avviso della cessione
– necessario ai fini dell'efficacia della cessione –
un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di
cessione e del suo specifico contenuto” - (punto 3.3.2
della Sent. 22268/2018 sopra richiamata), spetta al Giudice
del merito valutare attentamente il materiale probatorio a disposizione al fine di verificare se la cessione sia stata 8
o meno compiutamente provata. Come è noto, infatti, gli interventi legislativi in materia di operazioni di cartolarizzazione del credito tendono ad agevolare e snellire le procedure di cessione, che non possono essere vanificate da eccezioni, spesso, sollevate dai debitori con evidenti fini dilatori.
Alla luce della ratio dei citati interventi normativi,
quindi, il Giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo
particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale
disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993,
ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito
medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova
documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo
che il resistente non l'abbia esplicitamente o
implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. VI, Ord. n. 24798
del 05.11.2020). Sempre in materia di prova dell'avvenuta cessione, ha precisato che “In tema di cessione in blocco
dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la
titolarità del credito in capo al cessionario la produzione
dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 9
recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in
blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di
ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in
considerazione per la formazione delle singole categorie
consentano di individuare senza incertezze i rapporti
oggetto della cessione” (Cass., Sez. I, ord. n. 31188 del
29/12/2017). Orbene, nel caso in esame, la cessionaria fa presente come nell'avviso della cessione dei crediti,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte Seconda n. 65 in data 07.06.2018 e depositato in atti dall'opposta, vi sia l'indicazione del sito internet in cui venivano resi disponibili, nel rispetto della privacy, i dati relativi alle posizioni cedute, attraverso l'inserimento del codice identificativo del rapporto. Dunque, il predetto avviso pubblicato sulla
G.U non solo contiene l'indicazione delle tipologie di credito oggetto di cessione ma contestualmente dà facoltà
ai debitori ceduti di chiedere al cedente e al cessionario conferma dell'avvenuta cessione e fornisce un indirizzo web, dove sono disponibili i dati identificativi dei crediti ceduti. Pertanto, l'avviso pubblicato nella G.U.
consente di rilevare che i crediti ceduti erano individuati in base a criteri ben precisi, in relazione ai vari 10
requisiti indicati in Gazzetta secondo le Istruzioni della
Banca d'Italia conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia. Ne segue che la ricomprensione del rapporto, oggetto del presente processo, appare ampiamente provata, né suscettibile di convincente contestazione.
Pertanto, deve ritenersi raggiunta la prova della avvenuta cessione e della titolarità del rapporto dal lato attivo,
non emergendo alcun dato probatorio di segno contrario a quelli esaminati.
Ancora parte opponente ha eccepito l'assenza di declaratoria di decadenza dal beneficio del termine. A tal proposito, nella vicenda in esame parte opposta ha dedotto che dal “primo inadempimento sino alla risoluzione
contrattuale sono passati circa cinque anni il che fa
presumere che trattasi di inadempimento costante e non di
semplice inadempimento”, mentre parte opponente, su cui ricade l'onere della prova non ha documentato la regolarità
e tempestività dei pagamenti. Pertanto, l'inadempimento dei debitori deve ritenersi grave, se si considera che l'art. 40 co. 2 TUB prevede che “la banca può invocare come causa
di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando
lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non
consecutive”. 11
Quanto alla dedotta mancata indicazione del TAE- TAEG, va rilevato che la Corte di Cassazione ha chiarito che “In
tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo
complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende
anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale,
non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre
condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta
è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione
automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto
che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità
del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del
suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria
degli oneri e delle singole voci di costo elencati in
contratto” (Cassazione Civile, Sez. I, 09 dicembre 2021, n.
39169). In altri termini il TAEG/ISC ed il TAE non
rientrano tra i tassi di interesse o tra le altre
condizioni economiche del contratto di mutuo;
pertanto,
costituiscono solo uno strumento informativo e non un
requisito obbligatorio del contratto di mutuo”.
In definitiva l'opposizione va rigettata perché infondata con conferma della validità del precetto opposto. 12
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando,
così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite della presente fase di giudizio in favore della
[...]
, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, Controparte_1
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 04/09/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso