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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/11/2025, n. 3111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3111 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del
4.11.2025, anche mediante il rinvio alle note conclusive, nella causa civile, iscritta al n. 5033/23
R.G. Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Erroi, giusta procura alle liti allegata digitalmente in calce all'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario
- opponente-
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Cristian Faggella Pellegrino in virtù di procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, procuratore domiciliatario
- opposta -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo ritualmente notificato, si rivolgeva al Controparte_1
Tribunale di Lecce per ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti di della Parte_1 somma complessiva di €.16.227,65, oltre interessi e spese e competenze della fase monitoria. A fondamento di tale pretesa era posto il mancato pagamento di una fattura rimasta insoluta per l'irregolare prelievo di energia elettrica relativa al periodo dal 1.7.2016 al 28.12.2017.
1 Con decreto ingiuntivo n. 1045/2023 del 7.5.2023, notificato il 16.6.2023, il Tribunale di Lecce ingiungeva a il pagamento della somma di €.16.227,65, oltre interessi e spese Parte_1 della procedura monitoria.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n.1045/2023, lamentando il difetto di titolarità passiva in quanto la verifica al misuratore dal quale è emerso un “prelievo irregolare” è stata effettuata in data 7.8.2019, circa due anni dopo che la fornitura non era più intestata al ma intestata a Parte_1 Tes_1 presente alla verifica, e che si è assunto la paternità dell'accaduto. Tra l'altro, ha rilevato l'opponente, ha affermato, in modo del tutto arbitrario, che il “prelievo irregolare” avesse CP_1 avuto inizio in data 7.8.2014, momento nel quale, comunque, il non era Parte_1 intestatario della fornitura.
Ha eccepito la prescrizione del diritto essendo decorso il termine di due anni dal momento in cui ha inviato la fattura dei consumi presunti e, comunque, la raccomandata con la quale CP_1 sollecitava il pagamento e che è datata 8.1.2020.
Nel merito ha contestato la fattura ingiunta e la somma portata dalla stessa in quanto non indicati in essa i consumi storici del cliente ed i dati di prelievo.
Per tutti questi motivi ha chiesto, preliminarmente, rigettarsi la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e, in subordine, l'eccezione di prescrizione del credito vantato da e, in ogni caso, Controparte_1 che il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato nullo e/o inesistente, in quanto privo dei requisiti per la sua concessione previsti dagli artt. 633 e 634 c.p.c., con accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
Si è costituita la società contestando in toto le avverse deduzioni ed Controparte_1 eccezioni, chiedendo, preliminarmente, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando l'infondatezza dell'azione di opposizione e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di causa.
2 Instauratosi il contraddittorio tra le parti, con ordinanza resa all'udienza del 23.9.2024, questo giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non ricorrendone i presupposti di legge. All'udienza del 10.12.2024 le parti chiedevano un rinvio per la precisazione delle conclusioni. Pertanto la causa veniva rinviata all'udienza del 24.2.2025 nella quale, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.11.2025, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente alle parti costituite .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che l'opposizione sia fondata e meriti accoglimento.
Osserva il giudice che premessa l'impugnazione delle fatture in ogni loro parte, non va giammai dimenticato l'assunto a monte, vale a dire la nota natura della fattura commerciale di atto unilaterale-partecipativo, enunciante una mera manifestazione di volontà dell'emittente, e nulla più, attestato dall'unanime giurisprudenza: Corte di Cassazione, 23 giugno 1997, n. 5573: “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato”. Ed ancora : Corte di Cassazione, 28 aprile 2004, n. 8126: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, e nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti”. Inoltre : Corte di Cassazione, n. 3090/1979: “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase
3 monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure
l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (Corte di Cassazione 24 luglio 2000, n. 9685, Corte di Cassazione 25 novembre 1988, n. 6343; Tribunale di Taranto, 9 gennaio 2012, Tribunale di Isernia, 27 dicembre
2001, Tribunale di Cagliari, 16 dicembre 1992, Pret. Palermo, 22 luglio 1991).
La giurisprudenza unanime è, quindi, nel senso di negare recisamente l'idoneità probatoria della fattura nella fase monitoria. Ancora, in caso di contestazione del rapporto sottostante, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può giammai assurgere a prova del negozio (Corte di Cassazione, 20 settembre 1999, n.10160), e non può rivestire neppure valore indiziario in ordine agli elementi contrattuali ovvero alla rispondenza della prestazione asseritamente eseguita a quella pattuita (cfr.Corte di Cassazione, 11 maggio 2007, n. 10860; id., 3 aprile 2008, n. 8549). Il tutto non senza dimenticare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rivestendo i supposti creditore e debitore la natura, rispettivamente, di attore e di convenuto in senso sostanziale, e, per converso, quella di convenuto ed attore in senso solo formale, e non integrando, come detto, la fattura commerciale posta a base del monitorio piena prova del credito in essa indicato, non determina essa, in caso di contestazioni dell'opponente, alcuna inversione dell'onere della prova, con la conseguenza che, restando invariata la posizione sostanziale delle parti, l'onere della prova del credito continua a gravare sul creditore opposto (Corte di Cassazione n. 5573/1997), secondo la regola generale di cui alla non meno nota Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n.
13533.
Nel caso in esame la fattura contestata è stata emessa a seguito di un prelievo irregolare di energia accertato in data che 7.8.2019, quando l'utenza era intestata a il quale ha dichiarato Tes_1 di essere l'utilizzatore della fornitura e si è dichiarato responsabile della manomissione ritrovata.
Sostiene che il prelievo irregolare abbia avuto inizio il 7.8.2014 e sia continuato anche nel CP_1 periodo in cui l'utenza era intestata a e cioè dal 1.7.2016 al 28.12.2017. Inoltre la Parte_1 ricostruzione delle misure è stata effettuata da sulla base della potenza tecnicamente CP_1 prelevabile determinata dalla sezione del cavo.
Di tutto ciò non ha fornito alcuna prova. Non vi è alcuna documentazione che attesti la CP_1 circostanza in quale modo e sulla base di quale norma abbia stabilito che il prelievo CP_1 irregolare sia cominciato nel 2014, quando nel 2019, in sede di verifica, ha Tes_1 dichiarato di essere stato lui l'autore della manomissione, quindi, che tale manomissione sia stata effettuata dopo il 28.12.2017. Dappiù la ricostruzione delle misure effettuate da è avvenuta CP_1
4 sulla base di dati presunti corrispondenti alla potenza massima prelevabile dal misuratore
(contatore). Inoltre, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, occorre tenere presente il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore. Invero, in un caso similare la Suprema Corte con ord. n. 17659/2019 ha statuito che “ciò che manca è proprio la prova dell'entità del credito pecuniario azionato (non potendo valere, nel giudizio ex art. 645 c.p.c., le fatture poste alla base del provvedimento monitorio), evenienza che ha comportato il rigetto della pretesa azionata”.
In definitiva, in assenza di prove che attestino la veridicità della fattura contestata, non avendo provato che il prelievo irregolare di energia sia iniziato nel 2014 e non nel 2019, e, CP_1 pertanto, non avendo provato il proprio credito richiesto con le fatture poste a base del decreto ingiuntivo, il giudice accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1045/2023 del 7.5.2023, notificato il 16.6.2023, con il quale il Tribunale di Lecce aveva ingiunto a
[...]
il pagamento della somma di €.16.227,65, oltre interessi e spese della procedura Parte_1 monitoria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sulla opposizione proposta da nei confronti della società Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra azione, Controparte_1 istanza ed eccezione che rimane assorbita da quanto statuito, così decide :
1. Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1045/2023 del 7.5.2023, notificato il 16.6.2023, con il quale il Tribunale di Lecce aveva ingiunto a
[...]
il pagamento della somma di €.16.227,65, oltre interessi e spese della procedura Parte_1 monitoria, per le ragioni di cui in premessa.
2. Condanna l'opposta società in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'opponente
[...]
e che si liquidano in €. 3.300,00, oltre ad €.200,00 per spese, ed oltre alle spese Parte_1 generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 4.11.2025 ore 16.00
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del
4.11.2025, anche mediante il rinvio alle note conclusive, nella causa civile, iscritta al n. 5033/23
R.G. Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Erroi, giusta procura alle liti allegata digitalmente in calce all'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario
- opponente-
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Cristian Faggella Pellegrino in virtù di procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, procuratore domiciliatario
- opposta -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo ritualmente notificato, si rivolgeva al Controparte_1
Tribunale di Lecce per ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti di della Parte_1 somma complessiva di €.16.227,65, oltre interessi e spese e competenze della fase monitoria. A fondamento di tale pretesa era posto il mancato pagamento di una fattura rimasta insoluta per l'irregolare prelievo di energia elettrica relativa al periodo dal 1.7.2016 al 28.12.2017.
1 Con decreto ingiuntivo n. 1045/2023 del 7.5.2023, notificato il 16.6.2023, il Tribunale di Lecce ingiungeva a il pagamento della somma di €.16.227,65, oltre interessi e spese Parte_1 della procedura monitoria.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n.1045/2023, lamentando il difetto di titolarità passiva in quanto la verifica al misuratore dal quale è emerso un “prelievo irregolare” è stata effettuata in data 7.8.2019, circa due anni dopo che la fornitura non era più intestata al ma intestata a Parte_1 Tes_1 presente alla verifica, e che si è assunto la paternità dell'accaduto. Tra l'altro, ha rilevato l'opponente, ha affermato, in modo del tutto arbitrario, che il “prelievo irregolare” avesse CP_1 avuto inizio in data 7.8.2014, momento nel quale, comunque, il non era Parte_1 intestatario della fornitura.
Ha eccepito la prescrizione del diritto essendo decorso il termine di due anni dal momento in cui ha inviato la fattura dei consumi presunti e, comunque, la raccomandata con la quale CP_1 sollecitava il pagamento e che è datata 8.1.2020.
Nel merito ha contestato la fattura ingiunta e la somma portata dalla stessa in quanto non indicati in essa i consumi storici del cliente ed i dati di prelievo.
Per tutti questi motivi ha chiesto, preliminarmente, rigettarsi la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e, in subordine, l'eccezione di prescrizione del credito vantato da e, in ogni caso, Controparte_1 che il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato nullo e/o inesistente, in quanto privo dei requisiti per la sua concessione previsti dagli artt. 633 e 634 c.p.c., con accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
Si è costituita la società contestando in toto le avverse deduzioni ed Controparte_1 eccezioni, chiedendo, preliminarmente, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando l'infondatezza dell'azione di opposizione e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di causa.
2 Instauratosi il contraddittorio tra le parti, con ordinanza resa all'udienza del 23.9.2024, questo giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non ricorrendone i presupposti di legge. All'udienza del 10.12.2024 le parti chiedevano un rinvio per la precisazione delle conclusioni. Pertanto la causa veniva rinviata all'udienza del 24.2.2025 nella quale, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.11.2025, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente alle parti costituite .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che l'opposizione sia fondata e meriti accoglimento.
Osserva il giudice che premessa l'impugnazione delle fatture in ogni loro parte, non va giammai dimenticato l'assunto a monte, vale a dire la nota natura della fattura commerciale di atto unilaterale-partecipativo, enunciante una mera manifestazione di volontà dell'emittente, e nulla più, attestato dall'unanime giurisprudenza: Corte di Cassazione, 23 giugno 1997, n. 5573: “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato”. Ed ancora : Corte di Cassazione, 28 aprile 2004, n. 8126: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, e nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti”. Inoltre : Corte di Cassazione, n. 3090/1979: “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase
3 monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure
l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (Corte di Cassazione 24 luglio 2000, n. 9685, Corte di Cassazione 25 novembre 1988, n. 6343; Tribunale di Taranto, 9 gennaio 2012, Tribunale di Isernia, 27 dicembre
2001, Tribunale di Cagliari, 16 dicembre 1992, Pret. Palermo, 22 luglio 1991).
La giurisprudenza unanime è, quindi, nel senso di negare recisamente l'idoneità probatoria della fattura nella fase monitoria. Ancora, in caso di contestazione del rapporto sottostante, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può giammai assurgere a prova del negozio (Corte di Cassazione, 20 settembre 1999, n.10160), e non può rivestire neppure valore indiziario in ordine agli elementi contrattuali ovvero alla rispondenza della prestazione asseritamente eseguita a quella pattuita (cfr.Corte di Cassazione, 11 maggio 2007, n. 10860; id., 3 aprile 2008, n. 8549). Il tutto non senza dimenticare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rivestendo i supposti creditore e debitore la natura, rispettivamente, di attore e di convenuto in senso sostanziale, e, per converso, quella di convenuto ed attore in senso solo formale, e non integrando, come detto, la fattura commerciale posta a base del monitorio piena prova del credito in essa indicato, non determina essa, in caso di contestazioni dell'opponente, alcuna inversione dell'onere della prova, con la conseguenza che, restando invariata la posizione sostanziale delle parti, l'onere della prova del credito continua a gravare sul creditore opposto (Corte di Cassazione n. 5573/1997), secondo la regola generale di cui alla non meno nota Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n.
13533.
Nel caso in esame la fattura contestata è stata emessa a seguito di un prelievo irregolare di energia accertato in data che 7.8.2019, quando l'utenza era intestata a il quale ha dichiarato Tes_1 di essere l'utilizzatore della fornitura e si è dichiarato responsabile della manomissione ritrovata.
Sostiene che il prelievo irregolare abbia avuto inizio il 7.8.2014 e sia continuato anche nel CP_1 periodo in cui l'utenza era intestata a e cioè dal 1.7.2016 al 28.12.2017. Inoltre la Parte_1 ricostruzione delle misure è stata effettuata da sulla base della potenza tecnicamente CP_1 prelevabile determinata dalla sezione del cavo.
Di tutto ciò non ha fornito alcuna prova. Non vi è alcuna documentazione che attesti la CP_1 circostanza in quale modo e sulla base di quale norma abbia stabilito che il prelievo CP_1 irregolare sia cominciato nel 2014, quando nel 2019, in sede di verifica, ha Tes_1 dichiarato di essere stato lui l'autore della manomissione, quindi, che tale manomissione sia stata effettuata dopo il 28.12.2017. Dappiù la ricostruzione delle misure effettuate da è avvenuta CP_1
4 sulla base di dati presunti corrispondenti alla potenza massima prelevabile dal misuratore
(contatore). Inoltre, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, occorre tenere presente il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore. Invero, in un caso similare la Suprema Corte con ord. n. 17659/2019 ha statuito che “ciò che manca è proprio la prova dell'entità del credito pecuniario azionato (non potendo valere, nel giudizio ex art. 645 c.p.c., le fatture poste alla base del provvedimento monitorio), evenienza che ha comportato il rigetto della pretesa azionata”.
In definitiva, in assenza di prove che attestino la veridicità della fattura contestata, non avendo provato che il prelievo irregolare di energia sia iniziato nel 2014 e non nel 2019, e, CP_1 pertanto, non avendo provato il proprio credito richiesto con le fatture poste a base del decreto ingiuntivo, il giudice accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1045/2023 del 7.5.2023, notificato il 16.6.2023, con il quale il Tribunale di Lecce aveva ingiunto a
[...]
il pagamento della somma di €.16.227,65, oltre interessi e spese della procedura Parte_1 monitoria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sulla opposizione proposta da nei confronti della società Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra azione, Controparte_1 istanza ed eccezione che rimane assorbita da quanto statuito, così decide :
1. Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1045/2023 del 7.5.2023, notificato il 16.6.2023, con il quale il Tribunale di Lecce aveva ingiunto a
[...]
il pagamento della somma di €.16.227,65, oltre interessi e spese della procedura Parte_1 monitoria, per le ragioni di cui in premessa.
2. Condanna l'opposta società in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'opponente
[...]
e che si liquidano in €. 3.300,00, oltre ad €.200,00 per spese, ed oltre alle spese Parte_1 generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 4.11.2025 ore 16.00
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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