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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 26/11/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 791/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 791/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DISCEPOLO Parte_1 C.F._1 MAURIZIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 BARTOLUCCI RE e dell'avv. MONACO DOMENICA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLUCCI CP_2 C.F._2
RE e dell'avv. MONACO DOMENICA C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUSCIOTTI MARCO CP_3 P.IVA_2
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUSCIOTTI MARCO CP_3 P.IVA_2 TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l' ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in premessa,
nel merito in via principale, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del Sig. , CP_2
conducente del muletto, nella causazione dell' investimento descritto in premessa, e per l'effetto
condannarlo in solido con la soc. F.LL Rossi Fu società proprietaria del mezzo e per la CP_1
quale il sig. lavora, nonché con la società assicuratrice del mezzo che ha CP_2 CP_3
causato il danno, al risarcimento in favore del Sig. di tutti i danni patrimoniali e Parte_1
pagina 1 di 17 non, patiti e patendi in conseguenza di quanto sopra, riconoscendogli – come accertato dal CTU – le
seguenti poste di danno:
- somma di euro 96.782,00, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di invalidità
permanente pari al 32%, al lordo di quanto riconosciuto dall' ; CP_4
- somma di euro 26.131,24, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di
personalizzazione massima del danno nella misura del 27%, o nella percentuale maggiore o minore
ritenuta di giustizia;
- somma di euro 48.391,00, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di danno non
patrimoniale e/o morale;
- somma di euro 15.750,90, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di inabilità
temporanea per n. 35 giorni di invalidità temporanea totale al 100%, per n. 70 giorni di invalidità
temporanea parziale al 75%, per n. 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e per n. 104
giorni di invalidità temporanea parziale al 40%, al lordo di quanto riconosciuto dall' ; CP_4
- somma di euro 841,20 per spese mediche sostenute;
- somma di euro 400.000,00, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia- al lordo di quanto
riconosciuto dall' -, a titolo di danni patrimoniali subiti dal sig. quali tra gli altri la CP_4 Pt_1
chiusura della propria ditta;
Il tutto oltre interessi legali dal dovuto sino al saldo e rivalutazione monetaria.
In via subordinata, nel denegato e non creduto caso in cui in capo al sig. si ritenesse sussistere Pt_1
una percentuale di responsabilità in relazione ai fatti di causa, si chiede che i convenuti vengano
condannati solidalmente al risarcimento dei danni come sopra quantificati, nella percentuale ritenuta
dovuta, oltre interessi legali dal dovuto sino al saldo e rivalutazione monetaria.
Si chiede che le controparti vengano condannate in solido al pagamento delle spese di lite, diritti ed
onorari, nonché al pagamento delle spese di CTU anticipate dal sig. nell' importo di euro Pt_1
pagina 2 di 17 502,00, oltre alle eventuali successive, e delle spese di CTP, dott. , nell' importo di Persona_1
euro 610.
Per parte convenuta “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Urbino, ogni contraria istanza ed CP_1
eccezione disattesa:
a) nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare, con riferimento ad ogni singolo profilo
giuridico ex adverso dedotto, l'assenza di qualsiasi responsabilità a carico di Controparte_1
e del sig. nella determinazione dell'evento oggetto di causa e, conseguentemente,
[...] CP_2
rigettare le domande tutte svolte dall'attore nei loro confronti in quanto inammissibili, infondate in
fatto ed in diritto oltre che sfornite di prova nell'an e nel quantum stante la responsabilità esclusiva
dello stesso attore nella causazione del sinistro;
b) nel merito ed in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di
parte attrice nei confronti dei convenuti, con condanna di questi ultimi, Voglia:
- ridurre le pretese risarcitorie vantate dall'attore siccome eccessive;
- ridurre l'entità del danno in proporzione alla percentuale di responsabilità ascrivibile al
comportamento colposo dello stesso attore ex art.1227, comma 1, c.c.;
- ridurre l'entità del danno detraendo quanto già all'attore corrisposto e da corrispondere dall' CP_4
a titolo di rendita;
- dichiarare il pieno diritto della società e del proprio dipendente Controparte_1
sig. ad essere garantiti e completamente mallevati e tenuti indenni da da CP_2 CP_3
qualsiasi obbligo risarcitorio e pagamento, anche per spese di lite, posto a loro carico a qualsiasi
titolo nei confronti dell'attore e ciò in forza del contratto di assicurazione-polizza RCT n.811009581,
ag.Pesaro - 505, stipulato il 19/12/2012 e, comunque, in base al rapporto contrattuale di garanzia con
la stessa intercorrente, e, per l'effetto, condannare in loro vece la società in persona del CP_3
legale rappresentante p.t., all'integrale pagamento e/o ristoro di qualsiasi somma che i convenuti
fossero eventualmente tenuti a pagare in favore dell'attore; pagina 3 di 17 c) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa a favore dei sottoscritti avvocati, che se ne
dichiarano antistatari, da porre a carico della parte soccombente o a carico di ai sensi CP_3
dell'art.1917, comma 3, c.c. qualunque sia l'esito del giudizio (Corte di Cassazione, sez.VI Civile - 3,
ordinanza n.24409/2020 del 03/11/2020; ordinanza n.18076/2020 del 31/08/2020)”.
Per terza chiamata : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e CP_3
premesse le più opportune declaratorie:
- nel merito: respingere la domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non
provata, stante la responsabilità esclusiva dello stesso sig. in ordine alla Parte_1
causazione del sinistro;
- in via subordinata: ridurre le pretese a quanto di ragione previa gradazione
delle rispettive responsabilità; - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda,
dichiarare che la garanzia è prestata in favore dell'assicurato nei limiti e con l'applicazione delle
franchigie e massimali previsti in polizza. Vinte le spese del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19/11/2019 il sig. conveniva avanti Parte_1
l'Intestato Tribunale la società e il suo dipendente sig. per Controparte_1 CP_2
sentir accogliere le conclusioni in epigrafe riportate.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società ed il sig. con Controparte_1 CP_2
comparsa di costituzione e risposta, contestando in toto le avverse difese e al fine di essere garantiti e manlevati nella denegata ipotesi di loro condanna, chiedevano l'autorizzazione a chiamare in causa quale compagnia assicuratrice di CP_3 CP_1
ritualmente chiamata, si costituiva in giudizio confermando il rapporto di garanzia con la CP_3
chiamante in causa contestando quanto esposto e richiesto da parte attrice. CP_1
pagina 4 di 17 Venivano depositate le memorie ex art.183, VI comma, c.p.c. richieste dalle parti, ammesse le prove come da ordinanza del 18.03.2021 ed espletata CTU medico-legale.
All'udienza del 22/03/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. deduce di essere stato titolare della ditta omonima Officina Metalmeccanica Parte_1
Sgaggi Gianfranco, con sede a AN (P. IVA ), che svolgeva costruzioni in ferro e P.IVA_3
che dal 2016 era cliente della soc. F.LL fu che si occupa di eseguire lavori di CP_2 Controparte_1
zincatura.
Il 5.2.2018 alle ore 10.30 circa, mentre si trovava presso lo stabilimento della anzidetta Società, sito a
AN (PU) in via Provinciale Metaurense, intento issea ritirare del materiale, come peraltro sempre fatto, dopo aver fatto la tara del proprio autocarro, si recava nel piazzale di carico, dove il mulettista caricava due bancali di materiale. Deduce che l'autista del mezzo si dirigeva a caricare un terzo bancale, quando improvvisamente e senza apparente motivo faceva retromarcia investendo l'attore. Il muletto investiva dapprima il piede destro del sig. e poi, per errore di manovra, il Pt_1
manovratore ha inserito la retromarcia anzichè la marcia avanti, investendolo di nuovo e prendendo l'intera gamba destra. Sul posto interveniva il 118 che trasportava l'attore presso l'Ospedale di Urbino,
dove gli veniva diagnosticata la frattura del malleolo peronale, del calcagno, della falange prossimale e della falange ungueale del primo dito della gamba destra con necrosi cutanea della gamba ed ematoma alla coscia. Seguivano danni alla salute con esiti permanenti (gradiente riconosciuto dall' nella CP_4
misura del 27%), tanto che l'attore ha dovuto cessare l'attività della ditta di cui egli era titolare.
Seguiva corrispondenza tra il sig. e la soc. F.LL la quale quest'ultima negava ogni Pt_1 CP_2
addebito asserendo che il sig. sarebbe stato informato del fatto che avrebbe dovuto attendere Pt_1
pagina 5 di 17 l'esecuzione delle operazioni di scarico in un'apposita area di sicurezza e che pertanto, avendo disatteso tali presunte indicazioni, sarebbe unicamente sua la responsabilità del sinistro.
L'attore contestava tali assunti in quanto non era mai stato informato del fatto di non poter presenziare alle operazioni di scarico e carico;
tanto più che nei due anni in cui era stato Cliente della Società si era comportato sempre allo stesso modo, senza che qualcuno gli avesse mai detto di dover attendere in apposite aree. Chiedeva quindi che il Sig. ex art. 2054 e/o 2043 c.c., nonché la soc. CP_2 [...]
quale società datrice di lavoro e comunque ex art. 2054 c.c. quale proprietaria del Controparte_1
mezzo che ha causato il danno, nonché la ex art. 144 c.d.a. venissero condannati in solido CP_3
tra loro, al risarcimento del danno biologico differenziale patito dal sig. nonché al risarcimento Pt_1
degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal medesimo.
Parte convenuta nel replicare che il sig. era stato informato dalla al pari di tutti gli Pt_1 CP_1
altri clienti ed operatori esterni, che durante le operazioni di scarico/carico del materiale doveva ovviamente tenersi a distanza, senza sostare nel piazzale ove si svolgevano tali operazioni, portandosi in un'apposita area adibita all'attesa, come anche da apposito cartello informativo affisso nell'ufficio in cui gli autisti si recano per la taratura del proprio mezzo, contesta nel quantum la somma richiesta e chiede di chiamare in causa la propria CP_3
La Compagnia ass.va eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda spiegata dall'attore direttamente nei confronti della deducente Compagnia Assicurativa ex art. 144 Codice delle
Assicurazioni. Il sig. ha chiesto all'intesto Tribunale la condanna di società Pt_1 CP_3
assicuratrice del mezzo che ha causato il sinistro, in solido con proprietaria fu CP_1 Controparte_1
ed il conducente sig. Tuttavia, nella fattispecie, non si verte in ipotesi di sinistro CP_2
derivante dalla circolazione stradale per il quale vige assicurazione obbligatoria per la r.c.a. Il muletto condotto dal sig. si trovava, infatti, all'interno dello stabilimento condotto dall'attrice, CP_2
nell'apposita area deputata al carico delle merci, area di certo non equiparabile a strada pubblica.
Rileva la responsabilità esclusiva, o almeno concorrente dell'attore ex art. 1227 c.c.. pagina 6 di 17 Il sig. infatti, la mattina del 05.02.2018 si era presentato presso la alla guida del Pt_1 CP_1
proprio autocarro e, dovendo caricare del materiale zincato, si era posizionato nell'apposito piazzale, di fianco al materiale da caricare, con la parte anteriore rivolta verso sud. Fermato l'autocarro nella corretta posizione, lo scendeva e si allontanava e, visto che le operazioni di carico/scarico Pt_1
vengono eseguite solo da personale qualificato, si portava a distanza di sicurezza ed in zona sicura. A
questo punto il sig. si metteva alla guida del muletto ed iniziava a prelevare il materiale CP_2
alla sua destra, quindi faceva retromarcia portandosi con la parte posteriore verso nord e poi convergeva a sinistra per posizionare la merce nel cassone, dopodichè indietreggiava nuovamente e tornava a destra per prendere nuovo materiale. Durante una retromarcia, il sig. investiva CP_2
inavvertitamente lo che, a sua insaputa, si era avvicinato all'area di carico, passandogli dietro e Pt_1
senza il minimo avvertimento. Sul luogo erano presenti i carteLL di “attenzione carreLL in movimento”
e di “vietato l'accesso a persone e mezzi non autorizzati”.
La causa è stata istruita attraverso produzione documentale, prova per testi e consulenza medico legale.
La relazione della polizia giudiziaria in ordine alla notizia di reato: profili di responsabilità in ordine alla mancata comunicazione delle informazioni sui rischi specifici nell'ambiente in cui l'attore era destinato ad operare.
Pagamento della sanzione amministrativa da parte della ditta, in merito alla contestata violazione dell'art. 26 comma 1 lett. b d. lgs. 81/2008, mentre per il reato era stato emesso decreto penale di condanna che successivamente è stato opposto e nelle more è intervenuta sentenza di assoluzione.
La teste conferma che tutti, Sgaggi compreso, venivano informati di quali erano le zone di Tes_1
carico o scarico “Io non assistevo allo scarico del materiale ma sono addetta dell'ufficio zincatura quindi è proprio da me che ogni cliente viene, si presenta, io gli dico… ci salutiamo insomma, prendo i documenti, indico quali sono poi le zone di carico o scarico e ricordo ogni volta quelle che sono le regole basi e fondamentali da tenere presso la nostra azienda, tant'è che le ripeto a voce, le ho appese sia nell'armadietto che ho anche la piantina fuori, e comunque…” Ha confermato che nel giorno del pagina 7 di 17 sinistro, l'attore, dopo aver parcheggiato il proprio mezzo nel piazzale di carico, si è allontanato portandosi nell'area di attesa “Sì, anche perché è obbligatorio allontanarsi, devono proprio venire oltre,
io l'ho visto ...(inc.) Avremmo anche scambiato due parole, voglio dire.” E non era stato autorizzato a spostarsi nella zona di carico, oltre che non aveva avvisato nessuno di essersi spostato. Ha confermato che il volume del cicalino era funzionante.
Il teste : ha confermato che, quando lui aveva iniziato la manovra, il danneggiato ancora CP_2
non c'era perché per la normativa vigente i mulettisti possono iniziare la manovra solo se non c'è
nessuno intorno. Ha confermato che anche prima di quel momento non si era mai avvicinato alla zona di carico. Che il mulettista riesce anche da solo a fare il carico e che non aveva bisogno di alcun aiuto.
Di converso, il teste invece conferma che aiutava sempre nel carico del muletto “Era Tes_2 Pt_1
fatto in pacchi legati, poggiati per terra sopra a dei legni, andavi oltre, prendevi il pacco, andavi sopra al camion e lui doveva posizionare dei legni sotto. Può darsi che un pacco capitava aveva il bancale, ma di norma non tutti avevano il bancale, c'erano dei pacchi con le ringhiere lunghe che non hanno il bancale perché si piegano, capito? Il bancale è 80, le ringhiere sono 4 metri, se le prendi nel bancale da
80 o da 1 metro si piegano, sei costretto di prenderle con (…) più grandi e posizionare i vari legni sotto sennò storci tutto il materiale. E lui era costretto diciamo a girare intorno al muletto per mettere,
posizionare i legni.” Alcune volte aiutano altri dipendenti, in quel caso aiutava il camionista perché il camionista, il camion piccolino arriva, prende due pacchettini o tre di (…) e non vai a cercare un auti…un operaio (…) per portarlo lì per caricare, c'era lui, lui arriva, prende il pacco, carica e lui sposta
(…)” . Conferma anche che tutta la segnaletica e gli avvisi sono stati aggiunti successivamente.
La stessa circostanza veniva confermata anche da Tes_3
È stata espletata anche la CTU medico-legale che concludeva: !La vicenda in oggetto di studio risale al
05.02.2018, quando il sig. , all'età di 66 anni, era coinvolto in sinistro lavorativo. Parte_1
Durante operazioni di carico merce con carrello elevatore che procedeva in retromarcia, il sig. Pt_1
era colpito e fatto cadere e quindi sormontato sull'arto inferiore destro, una mentre il carrello pagina 8 di 17 continuava in retromarcia ed una secondo quando quest'ultimo invertiva il senso e procedeva anteriormente.
Il periziando era quindi trasportato all'Ospedale di Urbino con diagnosi di trauma da schiacciamento dell'arto inferiore dx, frattura malleolo peroneale, calcagno, falange prossimale ed ungueale del primo dito del piede destro ematoma della coscia destra. Durante il ricovero era eseguito intervento di svuotamento dell'ematoma alla coscia destra;
successivamente si assisteva a comparsa di ampia area necrotica alla regione posteriore di gamba. Il paziente rimaneva ricoverato fino al giorno 06.03.2018.
Rientrava in regime di ricovero dal 14 al 16.03.2018 per escarectomia. Seguiva periodo di cure domiciliari come da schema riportato alla precedente sezione analitica e quindi nuovo ricovero presso la Chirurgia Plastica di Ancona dal 21 al 23.05.2018 per toilette chirurgica del tessuto necrotico e innesto cutaneo ricostruttivo. Seguiva ulteriore periodo di cure domiciliari a cadenza via via sempre meno frequente, con ultima visita in data 20.10.2018.
Si evidenzia inoltre che in data 02.11.2018 l dichiarava gli esiti stabilizzati stabilendo grado CP_4
menomativo per il sinistro di specie pari al 26%.
Sulla base degli elementi documentali e dei rilievi obiettivi emersi alle operazioni è possibile evidenziare che i postumi attinenti al sinistro di specie sono caratterizzabili come: Esiti di trauma da schiacciamento dell'arto inferiore destro con fratture del malleolo peroneale, del calcagno e delle falangi del I dito;
importanti esiti cicatriziali della gamba destra con evidente perdita di sostanza muscolare sottostante e cicatrici chirurgiche alla coscia destra.
Viste le multiple istanze di danno con severa compromissione funzionale globale dell'arto inferiore alla gamba destra si ritiene utile valutare il danno biologico nel suo insieme.
Da comuni baremes l'amputazione monolaterale di gamba, a qualsiasi livello e con applicazione di protesi efficace viene valutata complessivamente (già comprensive di pregiudizio estetico) con percentuale del 35%.
pagina 9 di 17 Da disciplina medico legale qualunque danno non amputativo alla gamba non può che quindi attestarsi in misura inferiore a tale limite.
In considerazione di ciò, e considerando anche il pregiudizio estetico derivante dalle cicatrici alla coscia destra e della limitazione lieve-moderata che si ripercuote sulla limitrofa articolazione del ginocchio destro, si ritiene di calcolare il grado menomativo complessivo derivante dal sinistro di specie pari al 32% (trentadue punti percentuali).
In merito all'inabilità temporanea, sulla base delle ricostruzioni documentali, si considera il periodo intercorrente fra il 05.02.2018 e la guarigione clinica certificata dai sanitari 01.11.2018 congruo CP_4
con il caso di specie.
Il periodo, complessivamente di giorni 269, è suddivisibile come segue:
- Invalidità temporanea Totale (100%): giorni 35
- Invalidità temporanea parziale (75%): giorni 70
- Invalidità temporanea parziale (50%): giorni 60
- Invalidità temporanea parziale (40%): giorni 104
SPESE MEDICHE
a) Fattura n. 66 del 27.02.2018 – Sanitaria Ortopedia Centrale di Urbino – Walker – euro 95.00
(congruo)
b) Scontrino fiscale del 06.09.2018 - Farmacia - euro 12.20 (congruo) Controparte_5
c) Scontrino fiscale del 01.10.2018 – Farmacia – euro 6.00 (non congruo: Controparte_6
prodotto oculistico non attinente al danno)
d) Scontrino discale del 08/?/? – – ndr non leggibile – (non valutabile congruità per Controparte_7
illeggibilità del documento)
e) Scontrino fiscale del 09/05/? -? – ndr non leggibile - (non valutabile congruità per illeggibilità del documento)
pagina 10 di 17 f) Scontrino fiscale del 12.04.2018 – – (non congruo – codice fiscale non Controparte_7
corrispondente al periziando)
g) Scontrino fiscale del 23.04.2018 – – euro ndr non leggibile (non Controparte_7 CP_8
valutabile congruità per illeggibilità del documento)
h) Scontrino fiscale del 20.08.2018 – – euro 4,20 (congruo) Controparte_9
i) Scontrino fiscale del 24.03.2018 – – euro 16.90 (non congruo per codice fiscale non CP_10
corrispondente al periziando)
A fronte di quanto esposto si osserva che la fattispecie che ci occupa va inquadrata nella disciplina dell' art. 2043 e non dell'art. 2054 c.c. “Ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(applicabile "ratione temporis") l'azione diretta, spettante al danneggiato da un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, è ammessa anche per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su area (da equiparare alla strada di uso pubblico) che, ancorché di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone ed alla quale sia data la possibilità, giuridicamente lecita,
di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti su di essa, non venendo meno l'indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche e quando l'accesso avvenga per peculiari finalità ed in particolari condizioni.
Costituisce oggetto di apprezzamento di fatto - come tale devoluto al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione - l'accertamento in ordine alla concreta accessibilità
dell'area al pubblico, come sopra intesa.” (Sez. 3, Sentenza n. 8090 del 03/04/2013)
Per lo stesso principio è stata esclusa la responsabilità ex art. 2054 c.c., invece di quella ex art. 2043
c.c., rispetto all'investimento di un pedone da parte di un trattore in un fondo agricolo “Come di recente affermato da Cass. 20 ottobre 2016, n. 21254, alla cui motivazione si rinvia, presupposto dell'applicazione dell'articolo 2054 cod. civ. e della correlata normativa attinente alla assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di veicoli è che il sinistro avvenga in un'area stradale o ad essa equiparata. Il fondo agricolo non costituisce area equiparata all'area stradale. Anche pagina 11 di 17 sul piano concreto, con riferimento alle caratteristiche del luogo del sinistro di cui al caso di specie,
manca l'accertamento dell'area privata aperta all'uso da parte del pubblico e ordinariamente adibita al traffico veicolare, costituente il presupposto di fatto della norma (cfr. fra le tante Cass. 23 luglio 2009,
n. 17279 – Cass. Civ. 10513/2017)”.
Pertanto, l'eccezione sollevata dall'assicurazione è da ritenere infondata. In questo caso non si tratta di assicurazione RCA ma di RCT e di responsabilità ex art. 2043 c.c. La convenuta ha fatto domanda di manleva ed il danneggiato ha formulato domanda alternativa tra il 2043 e il 2054 con domanda diretta ex art. 144 c.a. Avendo qualificato la domanda come 2043 c.c., andrà altresì accolta la domanda di manleva.
In ordine all'onere della prova, si può ritenere assolto con riferimento alla prova dell'evento, del nesso causale e del danno riportato. La testimonianza degli operai è da ritenere maggiormente attendibile di quella degli altri testi portando a ritenere provata la colpa del datore di lavoro con riferimento alla mancata vigilanza sull'obbligo del rispetto delle zone di carico (la sanzione amministrativa può essere ritenuta come argomento di prova ex art. 116 c.p.c.).
Per quanto attiene al concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., invocato dalla convenuta, si può ritenere, anche se è stato provato che l'azienda consentisse questo tipo di comportamenti, sussistere in minima parte, nella misura in cui comunque vi era la possibilità di attendere nella zona d'attesa e aspettare il carico, che il danneggiato non ha fatto, quanto meno ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.c.
L'art. 1227, comma 1, c.c., è una norma che disciplina la causalità tra condotta e danno, fissando un limite al principio della condicio sine qua non, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile. L'art. 1227, comma 1, c.c., ha, dunque, la funzione di regolare, ai fini della causalità di fatto, l'efficienza causale del fatto colposo del soggetto leso, con conseguenze sulla determinazione dell'entità del risarcimento.
pagina 12 di 17 Detta norma trova il suo inquadramento nel principio causalistico, secondo cui se tutto l'evento lesivo è
conseguenza del comportamento colposo del danneggiato, il nesso di causalità risulta interrotto con le possibili cause precedenti, mentre se egli ha in parte dato causa al verificarsi dell'evento dannoso, la responsabilità dell'autore materiale va ridotta in proporzione.
Il comportamento omissivo del danneggiato va dunque valutato al fine di appurare se risulti idoneo a costituire causa esclusiva o si ponga quale mera concausa dell'evento lesivo. Si tratta di un'indagine da affrontare caso per caso. Se è vero, infatti, che non ogni comportamento genericamente imprudente può
essere fonte di responsabilità per il danneggiato, non può escludersi la rilevanza dello stesso come fattore concausale del danno, ogni qual volta il soggetto assuma un rischio che si pone ingiustificatamente sopra la soglia della normalità, e si caratterizza per essere un rischio anormale o anomalo. Esso può essere equitativamente valutato al 20%.
A fronte di quanto argomentato, non resta che procedere alla quantificazione del danno.
Secondo le tabelle di Milano 2024, cui questo Tribunale ritiene di aderire, il danno biologico risarcibile
è pari ad €113.326,00, il danno biologico temporaneo è pari ad € 18.296,00 (di cui €4.025,00 per invalidità temporanea totale ed € 14.271,50 per invalidità temporanea parziale), le spese mediche riconosciute dal CTU pari ad € 111,40 per un totale di € 131.733,40.
Da questa somma va decurtato quanto percepito dal danneggiato dall che ammonta a: CP_4
o 8.950,74 per indennità per inabilità temporanea assoluta che va defalcata da quanto riconosciuto a titolo di indennità temporanea totale, ovvero da Euro 4.025 e quindi rimangono € 14.271,50.
o La rendita mensile vitalizia costituita dall ammonta ad Euro 508,58, pari al 29% (rendita CP_4
annua di Euro 6.102,99, decorrente dal 04/12/2018).
Secondo la Cass. con ordinanza n. 26117 del 2021: i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile,
quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (Sez. U -, Sentenza n. 12566 del 22/05/2018, Rv. 648649 - 01). Ricorrendo tale pagina 13 di 17 ipotesi, il credito risarcitorio, per effetto del pagamento da parte dell'assicuratore sociale, si trasferisce ope legis dal danneggiato all'assicuratore, secondo le norme che disciplinano nel caso concreto l'istituto della surrogazione (e dunque, a seconda delle ipotesi, l'art. 1203 c.c., oppure l'art. 1916 c.c., od ancora l'art. 11 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124). Il danneggiato, dunque, per effetto del pagamento dell'indennizzo perde la titolarità attiva dell'obbligazione per la parte indennizzata: e non essendo più creditore, va da sé che nessun risarcimento potrà pretendere dal responsabile. In tal caso il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) andrà
determinato col criterio c.d. "per poste" (o "voci") di danno: vale a dire sottraendo l'indennizzo dal CP_4
credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici.
Corollari di questo principio sono che, se per una voce di danno l'indennizzo eccede il credito CP_4
civilistico: (a) per quel danno la vittima nulla potrà pretendere dal responsabile;
(b) il responsabile non potrà pretendere che l'eventuale eccedenza dell'indennizzo rispetto al danno da lui causato sia riportata a defalco di altri crediti risarcitori della vittima (ex plurimis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25618 del
15/10/2018; Sez. L, Sentenza n. 27669 del 21.11.2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016;
Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015).
Nel caso di infortunio non mortale, l' esegue in favore della vittima quattro prestazioni CP_4
principali: a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (art. 13 d.
Igs. 23.2.2000 n. 38); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6
e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16%, e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente (art. 13, comma 2, lettera (b), d. Igs. 38/2000,
secondo cui: "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita (...) commisurata (...) alla retribuzione dell'assicurato (..,) per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali"); tale maggiorazione è calcolata moltiplicando la retribuzione del pagina 14 di 17 danneggiato per un coefficiente stabilito dall'Allegato 6 al d.m. 12.7.2000; c) eroga una indennità
giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 d.p.r. 1124/65, cit.); d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (art. 66 d.p.r. 1124/65).
L' , dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna CP_4
"personalizzazione" dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali). Ne
deriva che […] se l' ha costituito in favore del danneggiato una rendita, occorrerà innanzitutto CP_4
determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;
c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto (b) che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico: c') sommando e rivalutando dei ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
c") capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite , di cui al d.m. 22 novembre 2016 (in Gazz. Uff. CP_4
19 dicembre 2016, n. 295, Suppl. Ord.) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25618 del 15/10/2018; Sez. 3,
Sentenza n. 5607 del 7.3.2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26913 del 23.12.2016; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
17407 del 30.8.2016); ovviamente l'una e l'altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare l'uno o l'altro; (d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale;
(e) il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno differenziale, pagina 15 di 17 essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall' salvo ovviamente che la vittima deduca e CP_4
dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti queLL indennizzati dall' (ad esempio, per la perduta CP_4
possibilità di svolgere lavoro straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall' . CP_4
Pertanto, € 508,58 x 80 = 40.686,40
Età del danneggiato alla data del calcolo = 73 anni
Grado di inabilità (alla decorrenza della rendita) = 29%
Retribuzione per il calcolo della rendita = Euro 16.373,70
Coefficiente di capitalizzazione = 11,0778
Rendita annua danno biologico = 6.102,99
- 6.102,99 x 11,0778 = Euro 67.607,70
Quindi dal totale del danno biologico deve essere defalcato l'importo di 67.607,70 + 40.686,40
- 108.294,10 e pertanto, il danno biologico ammonta ad € 113.326,00 - 108.294,10 = € 5.031,90
- Per cui il totale del risarcimento del danno deriva da:
◼ 14.271,50 per danno biologico temporaneo
◼ 5.031,90 per danno biologico permanente
◼ 111,40 per spese mediche
Per un totale di Euro 19.414,80 a titolo di danno differenziale.
Tale somma va comunque diminuita in relazione alla percentuale di corresponsabilità attribuita al danneggiato pari al 20% e pertanto, la somma che va corrisposta al sig. sarà pari ad € Pt_1
15.531,84, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite stante la concorsualità attribuita al danneggiato possono ritenersi compensate tra le parti nella misura del 20% e per la restante percentuale posta a carico di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo tenendo a mente lo scaglione indicato indeterminato-complessità bassa, i valori minimi e lo svolgimento di tutte le fasi.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna parte convenuta al pagamento a favore della parte attrice della somma pari ad €
15.531,84 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna parte convenuta al rimborso delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 oltre rimb. forf. 15%, CPA ed Iva come per legge, compensando tra le parti la somma di cui al 20% delle stesse;
- pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta;
- dichiara tenuta a manlevare parte convenuta delle somme che è stata condannata a CP_3
corrispondere all'attore.
Urbino, lì 26.11.2025
Il Giudice on.
dott. ssa Anna Mercuri
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 791/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DISCEPOLO Parte_1 C.F._1 MAURIZIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 BARTOLUCCI RE e dell'avv. MONACO DOMENICA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLUCCI CP_2 C.F._2
RE e dell'avv. MONACO DOMENICA C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUSCIOTTI MARCO CP_3 P.IVA_2
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUSCIOTTI MARCO CP_3 P.IVA_2 TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l' ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in premessa,
nel merito in via principale, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del Sig. , CP_2
conducente del muletto, nella causazione dell' investimento descritto in premessa, e per l'effetto
condannarlo in solido con la soc. F.LL Rossi Fu società proprietaria del mezzo e per la CP_1
quale il sig. lavora, nonché con la società assicuratrice del mezzo che ha CP_2 CP_3
causato il danno, al risarcimento in favore del Sig. di tutti i danni patrimoniali e Parte_1
pagina 1 di 17 non, patiti e patendi in conseguenza di quanto sopra, riconoscendogli – come accertato dal CTU – le
seguenti poste di danno:
- somma di euro 96.782,00, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di invalidità
permanente pari al 32%, al lordo di quanto riconosciuto dall' ; CP_4
- somma di euro 26.131,24, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di
personalizzazione massima del danno nella misura del 27%, o nella percentuale maggiore o minore
ritenuta di giustizia;
- somma di euro 48.391,00, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di danno non
patrimoniale e/o morale;
- somma di euro 15.750,90, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di inabilità
temporanea per n. 35 giorni di invalidità temporanea totale al 100%, per n. 70 giorni di invalidità
temporanea parziale al 75%, per n. 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e per n. 104
giorni di invalidità temporanea parziale al 40%, al lordo di quanto riconosciuto dall' ; CP_4
- somma di euro 841,20 per spese mediche sostenute;
- somma di euro 400.000,00, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia- al lordo di quanto
riconosciuto dall' -, a titolo di danni patrimoniali subiti dal sig. quali tra gli altri la CP_4 Pt_1
chiusura della propria ditta;
Il tutto oltre interessi legali dal dovuto sino al saldo e rivalutazione monetaria.
In via subordinata, nel denegato e non creduto caso in cui in capo al sig. si ritenesse sussistere Pt_1
una percentuale di responsabilità in relazione ai fatti di causa, si chiede che i convenuti vengano
condannati solidalmente al risarcimento dei danni come sopra quantificati, nella percentuale ritenuta
dovuta, oltre interessi legali dal dovuto sino al saldo e rivalutazione monetaria.
Si chiede che le controparti vengano condannate in solido al pagamento delle spese di lite, diritti ed
onorari, nonché al pagamento delle spese di CTU anticipate dal sig. nell' importo di euro Pt_1
pagina 2 di 17 502,00, oltre alle eventuali successive, e delle spese di CTP, dott. , nell' importo di Persona_1
euro 610.
Per parte convenuta “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Urbino, ogni contraria istanza ed CP_1
eccezione disattesa:
a) nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare, con riferimento ad ogni singolo profilo
giuridico ex adverso dedotto, l'assenza di qualsiasi responsabilità a carico di Controparte_1
e del sig. nella determinazione dell'evento oggetto di causa e, conseguentemente,
[...] CP_2
rigettare le domande tutte svolte dall'attore nei loro confronti in quanto inammissibili, infondate in
fatto ed in diritto oltre che sfornite di prova nell'an e nel quantum stante la responsabilità esclusiva
dello stesso attore nella causazione del sinistro;
b) nel merito ed in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di
parte attrice nei confronti dei convenuti, con condanna di questi ultimi, Voglia:
- ridurre le pretese risarcitorie vantate dall'attore siccome eccessive;
- ridurre l'entità del danno in proporzione alla percentuale di responsabilità ascrivibile al
comportamento colposo dello stesso attore ex art.1227, comma 1, c.c.;
- ridurre l'entità del danno detraendo quanto già all'attore corrisposto e da corrispondere dall' CP_4
a titolo di rendita;
- dichiarare il pieno diritto della società e del proprio dipendente Controparte_1
sig. ad essere garantiti e completamente mallevati e tenuti indenni da da CP_2 CP_3
qualsiasi obbligo risarcitorio e pagamento, anche per spese di lite, posto a loro carico a qualsiasi
titolo nei confronti dell'attore e ciò in forza del contratto di assicurazione-polizza RCT n.811009581,
ag.Pesaro - 505, stipulato il 19/12/2012 e, comunque, in base al rapporto contrattuale di garanzia con
la stessa intercorrente, e, per l'effetto, condannare in loro vece la società in persona del CP_3
legale rappresentante p.t., all'integrale pagamento e/o ristoro di qualsiasi somma che i convenuti
fossero eventualmente tenuti a pagare in favore dell'attore; pagina 3 di 17 c) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa a favore dei sottoscritti avvocati, che se ne
dichiarano antistatari, da porre a carico della parte soccombente o a carico di ai sensi CP_3
dell'art.1917, comma 3, c.c. qualunque sia l'esito del giudizio (Corte di Cassazione, sez.VI Civile - 3,
ordinanza n.24409/2020 del 03/11/2020; ordinanza n.18076/2020 del 31/08/2020)”.
Per terza chiamata : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e CP_3
premesse le più opportune declaratorie:
- nel merito: respingere la domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non
provata, stante la responsabilità esclusiva dello stesso sig. in ordine alla Parte_1
causazione del sinistro;
- in via subordinata: ridurre le pretese a quanto di ragione previa gradazione
delle rispettive responsabilità; - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda,
dichiarare che la garanzia è prestata in favore dell'assicurato nei limiti e con l'applicazione delle
franchigie e massimali previsti in polizza. Vinte le spese del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19/11/2019 il sig. conveniva avanti Parte_1
l'Intestato Tribunale la società e il suo dipendente sig. per Controparte_1 CP_2
sentir accogliere le conclusioni in epigrafe riportate.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società ed il sig. con Controparte_1 CP_2
comparsa di costituzione e risposta, contestando in toto le avverse difese e al fine di essere garantiti e manlevati nella denegata ipotesi di loro condanna, chiedevano l'autorizzazione a chiamare in causa quale compagnia assicuratrice di CP_3 CP_1
ritualmente chiamata, si costituiva in giudizio confermando il rapporto di garanzia con la CP_3
chiamante in causa contestando quanto esposto e richiesto da parte attrice. CP_1
pagina 4 di 17 Venivano depositate le memorie ex art.183, VI comma, c.p.c. richieste dalle parti, ammesse le prove come da ordinanza del 18.03.2021 ed espletata CTU medico-legale.
All'udienza del 22/03/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. deduce di essere stato titolare della ditta omonima Officina Metalmeccanica Parte_1
Sgaggi Gianfranco, con sede a AN (P. IVA ), che svolgeva costruzioni in ferro e P.IVA_3
che dal 2016 era cliente della soc. F.LL fu che si occupa di eseguire lavori di CP_2 Controparte_1
zincatura.
Il 5.2.2018 alle ore 10.30 circa, mentre si trovava presso lo stabilimento della anzidetta Società, sito a
AN (PU) in via Provinciale Metaurense, intento issea ritirare del materiale, come peraltro sempre fatto, dopo aver fatto la tara del proprio autocarro, si recava nel piazzale di carico, dove il mulettista caricava due bancali di materiale. Deduce che l'autista del mezzo si dirigeva a caricare un terzo bancale, quando improvvisamente e senza apparente motivo faceva retromarcia investendo l'attore. Il muletto investiva dapprima il piede destro del sig. e poi, per errore di manovra, il Pt_1
manovratore ha inserito la retromarcia anzichè la marcia avanti, investendolo di nuovo e prendendo l'intera gamba destra. Sul posto interveniva il 118 che trasportava l'attore presso l'Ospedale di Urbino,
dove gli veniva diagnosticata la frattura del malleolo peronale, del calcagno, della falange prossimale e della falange ungueale del primo dito della gamba destra con necrosi cutanea della gamba ed ematoma alla coscia. Seguivano danni alla salute con esiti permanenti (gradiente riconosciuto dall' nella CP_4
misura del 27%), tanto che l'attore ha dovuto cessare l'attività della ditta di cui egli era titolare.
Seguiva corrispondenza tra il sig. e la soc. F.LL la quale quest'ultima negava ogni Pt_1 CP_2
addebito asserendo che il sig. sarebbe stato informato del fatto che avrebbe dovuto attendere Pt_1
pagina 5 di 17 l'esecuzione delle operazioni di scarico in un'apposita area di sicurezza e che pertanto, avendo disatteso tali presunte indicazioni, sarebbe unicamente sua la responsabilità del sinistro.
L'attore contestava tali assunti in quanto non era mai stato informato del fatto di non poter presenziare alle operazioni di scarico e carico;
tanto più che nei due anni in cui era stato Cliente della Società si era comportato sempre allo stesso modo, senza che qualcuno gli avesse mai detto di dover attendere in apposite aree. Chiedeva quindi che il Sig. ex art. 2054 e/o 2043 c.c., nonché la soc. CP_2 [...]
quale società datrice di lavoro e comunque ex art. 2054 c.c. quale proprietaria del Controparte_1
mezzo che ha causato il danno, nonché la ex art. 144 c.d.a. venissero condannati in solido CP_3
tra loro, al risarcimento del danno biologico differenziale patito dal sig. nonché al risarcimento Pt_1
degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal medesimo.
Parte convenuta nel replicare che il sig. era stato informato dalla al pari di tutti gli Pt_1 CP_1
altri clienti ed operatori esterni, che durante le operazioni di scarico/carico del materiale doveva ovviamente tenersi a distanza, senza sostare nel piazzale ove si svolgevano tali operazioni, portandosi in un'apposita area adibita all'attesa, come anche da apposito cartello informativo affisso nell'ufficio in cui gli autisti si recano per la taratura del proprio mezzo, contesta nel quantum la somma richiesta e chiede di chiamare in causa la propria CP_3
La Compagnia ass.va eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda spiegata dall'attore direttamente nei confronti della deducente Compagnia Assicurativa ex art. 144 Codice delle
Assicurazioni. Il sig. ha chiesto all'intesto Tribunale la condanna di società Pt_1 CP_3
assicuratrice del mezzo che ha causato il sinistro, in solido con proprietaria fu CP_1 Controparte_1
ed il conducente sig. Tuttavia, nella fattispecie, non si verte in ipotesi di sinistro CP_2
derivante dalla circolazione stradale per il quale vige assicurazione obbligatoria per la r.c.a. Il muletto condotto dal sig. si trovava, infatti, all'interno dello stabilimento condotto dall'attrice, CP_2
nell'apposita area deputata al carico delle merci, area di certo non equiparabile a strada pubblica.
Rileva la responsabilità esclusiva, o almeno concorrente dell'attore ex art. 1227 c.c.. pagina 6 di 17 Il sig. infatti, la mattina del 05.02.2018 si era presentato presso la alla guida del Pt_1 CP_1
proprio autocarro e, dovendo caricare del materiale zincato, si era posizionato nell'apposito piazzale, di fianco al materiale da caricare, con la parte anteriore rivolta verso sud. Fermato l'autocarro nella corretta posizione, lo scendeva e si allontanava e, visto che le operazioni di carico/scarico Pt_1
vengono eseguite solo da personale qualificato, si portava a distanza di sicurezza ed in zona sicura. A
questo punto il sig. si metteva alla guida del muletto ed iniziava a prelevare il materiale CP_2
alla sua destra, quindi faceva retromarcia portandosi con la parte posteriore verso nord e poi convergeva a sinistra per posizionare la merce nel cassone, dopodichè indietreggiava nuovamente e tornava a destra per prendere nuovo materiale. Durante una retromarcia, il sig. investiva CP_2
inavvertitamente lo che, a sua insaputa, si era avvicinato all'area di carico, passandogli dietro e Pt_1
senza il minimo avvertimento. Sul luogo erano presenti i carteLL di “attenzione carreLL in movimento”
e di “vietato l'accesso a persone e mezzi non autorizzati”.
La causa è stata istruita attraverso produzione documentale, prova per testi e consulenza medico legale.
La relazione della polizia giudiziaria in ordine alla notizia di reato: profili di responsabilità in ordine alla mancata comunicazione delle informazioni sui rischi specifici nell'ambiente in cui l'attore era destinato ad operare.
Pagamento della sanzione amministrativa da parte della ditta, in merito alla contestata violazione dell'art. 26 comma 1 lett. b d. lgs. 81/2008, mentre per il reato era stato emesso decreto penale di condanna che successivamente è stato opposto e nelle more è intervenuta sentenza di assoluzione.
La teste conferma che tutti, Sgaggi compreso, venivano informati di quali erano le zone di Tes_1
carico o scarico “Io non assistevo allo scarico del materiale ma sono addetta dell'ufficio zincatura quindi è proprio da me che ogni cliente viene, si presenta, io gli dico… ci salutiamo insomma, prendo i documenti, indico quali sono poi le zone di carico o scarico e ricordo ogni volta quelle che sono le regole basi e fondamentali da tenere presso la nostra azienda, tant'è che le ripeto a voce, le ho appese sia nell'armadietto che ho anche la piantina fuori, e comunque…” Ha confermato che nel giorno del pagina 7 di 17 sinistro, l'attore, dopo aver parcheggiato il proprio mezzo nel piazzale di carico, si è allontanato portandosi nell'area di attesa “Sì, anche perché è obbligatorio allontanarsi, devono proprio venire oltre,
io l'ho visto ...(inc.) Avremmo anche scambiato due parole, voglio dire.” E non era stato autorizzato a spostarsi nella zona di carico, oltre che non aveva avvisato nessuno di essersi spostato. Ha confermato che il volume del cicalino era funzionante.
Il teste : ha confermato che, quando lui aveva iniziato la manovra, il danneggiato ancora CP_2
non c'era perché per la normativa vigente i mulettisti possono iniziare la manovra solo se non c'è
nessuno intorno. Ha confermato che anche prima di quel momento non si era mai avvicinato alla zona di carico. Che il mulettista riesce anche da solo a fare il carico e che non aveva bisogno di alcun aiuto.
Di converso, il teste invece conferma che aiutava sempre nel carico del muletto “Era Tes_2 Pt_1
fatto in pacchi legati, poggiati per terra sopra a dei legni, andavi oltre, prendevi il pacco, andavi sopra al camion e lui doveva posizionare dei legni sotto. Può darsi che un pacco capitava aveva il bancale, ma di norma non tutti avevano il bancale, c'erano dei pacchi con le ringhiere lunghe che non hanno il bancale perché si piegano, capito? Il bancale è 80, le ringhiere sono 4 metri, se le prendi nel bancale da
80 o da 1 metro si piegano, sei costretto di prenderle con (…) più grandi e posizionare i vari legni sotto sennò storci tutto il materiale. E lui era costretto diciamo a girare intorno al muletto per mettere,
posizionare i legni.” Alcune volte aiutano altri dipendenti, in quel caso aiutava il camionista perché il camionista, il camion piccolino arriva, prende due pacchettini o tre di (…) e non vai a cercare un auti…un operaio (…) per portarlo lì per caricare, c'era lui, lui arriva, prende il pacco, carica e lui sposta
(…)” . Conferma anche che tutta la segnaletica e gli avvisi sono stati aggiunti successivamente.
La stessa circostanza veniva confermata anche da Tes_3
È stata espletata anche la CTU medico-legale che concludeva: !La vicenda in oggetto di studio risale al
05.02.2018, quando il sig. , all'età di 66 anni, era coinvolto in sinistro lavorativo. Parte_1
Durante operazioni di carico merce con carrello elevatore che procedeva in retromarcia, il sig. Pt_1
era colpito e fatto cadere e quindi sormontato sull'arto inferiore destro, una mentre il carrello pagina 8 di 17 continuava in retromarcia ed una secondo quando quest'ultimo invertiva il senso e procedeva anteriormente.
Il periziando era quindi trasportato all'Ospedale di Urbino con diagnosi di trauma da schiacciamento dell'arto inferiore dx, frattura malleolo peroneale, calcagno, falange prossimale ed ungueale del primo dito del piede destro ematoma della coscia destra. Durante il ricovero era eseguito intervento di svuotamento dell'ematoma alla coscia destra;
successivamente si assisteva a comparsa di ampia area necrotica alla regione posteriore di gamba. Il paziente rimaneva ricoverato fino al giorno 06.03.2018.
Rientrava in regime di ricovero dal 14 al 16.03.2018 per escarectomia. Seguiva periodo di cure domiciliari come da schema riportato alla precedente sezione analitica e quindi nuovo ricovero presso la Chirurgia Plastica di Ancona dal 21 al 23.05.2018 per toilette chirurgica del tessuto necrotico e innesto cutaneo ricostruttivo. Seguiva ulteriore periodo di cure domiciliari a cadenza via via sempre meno frequente, con ultima visita in data 20.10.2018.
Si evidenzia inoltre che in data 02.11.2018 l dichiarava gli esiti stabilizzati stabilendo grado CP_4
menomativo per il sinistro di specie pari al 26%.
Sulla base degli elementi documentali e dei rilievi obiettivi emersi alle operazioni è possibile evidenziare che i postumi attinenti al sinistro di specie sono caratterizzabili come: Esiti di trauma da schiacciamento dell'arto inferiore destro con fratture del malleolo peroneale, del calcagno e delle falangi del I dito;
importanti esiti cicatriziali della gamba destra con evidente perdita di sostanza muscolare sottostante e cicatrici chirurgiche alla coscia destra.
Viste le multiple istanze di danno con severa compromissione funzionale globale dell'arto inferiore alla gamba destra si ritiene utile valutare il danno biologico nel suo insieme.
Da comuni baremes l'amputazione monolaterale di gamba, a qualsiasi livello e con applicazione di protesi efficace viene valutata complessivamente (già comprensive di pregiudizio estetico) con percentuale del 35%.
pagina 9 di 17 Da disciplina medico legale qualunque danno non amputativo alla gamba non può che quindi attestarsi in misura inferiore a tale limite.
In considerazione di ciò, e considerando anche il pregiudizio estetico derivante dalle cicatrici alla coscia destra e della limitazione lieve-moderata che si ripercuote sulla limitrofa articolazione del ginocchio destro, si ritiene di calcolare il grado menomativo complessivo derivante dal sinistro di specie pari al 32% (trentadue punti percentuali).
In merito all'inabilità temporanea, sulla base delle ricostruzioni documentali, si considera il periodo intercorrente fra il 05.02.2018 e la guarigione clinica certificata dai sanitari 01.11.2018 congruo CP_4
con il caso di specie.
Il periodo, complessivamente di giorni 269, è suddivisibile come segue:
- Invalidità temporanea Totale (100%): giorni 35
- Invalidità temporanea parziale (75%): giorni 70
- Invalidità temporanea parziale (50%): giorni 60
- Invalidità temporanea parziale (40%): giorni 104
SPESE MEDICHE
a) Fattura n. 66 del 27.02.2018 – Sanitaria Ortopedia Centrale di Urbino – Walker – euro 95.00
(congruo)
b) Scontrino fiscale del 06.09.2018 - Farmacia - euro 12.20 (congruo) Controparte_5
c) Scontrino fiscale del 01.10.2018 – Farmacia – euro 6.00 (non congruo: Controparte_6
prodotto oculistico non attinente al danno)
d) Scontrino discale del 08/?/? – – ndr non leggibile – (non valutabile congruità per Controparte_7
illeggibilità del documento)
e) Scontrino fiscale del 09/05/? -? – ndr non leggibile - (non valutabile congruità per illeggibilità del documento)
pagina 10 di 17 f) Scontrino fiscale del 12.04.2018 – – (non congruo – codice fiscale non Controparte_7
corrispondente al periziando)
g) Scontrino fiscale del 23.04.2018 – – euro ndr non leggibile (non Controparte_7 CP_8
valutabile congruità per illeggibilità del documento)
h) Scontrino fiscale del 20.08.2018 – – euro 4,20 (congruo) Controparte_9
i) Scontrino fiscale del 24.03.2018 – – euro 16.90 (non congruo per codice fiscale non CP_10
corrispondente al periziando)
A fronte di quanto esposto si osserva che la fattispecie che ci occupa va inquadrata nella disciplina dell' art. 2043 e non dell'art. 2054 c.c. “Ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(applicabile "ratione temporis") l'azione diretta, spettante al danneggiato da un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, è ammessa anche per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su area (da equiparare alla strada di uso pubblico) che, ancorché di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone ed alla quale sia data la possibilità, giuridicamente lecita,
di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti su di essa, non venendo meno l'indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche e quando l'accesso avvenga per peculiari finalità ed in particolari condizioni.
Costituisce oggetto di apprezzamento di fatto - come tale devoluto al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione - l'accertamento in ordine alla concreta accessibilità
dell'area al pubblico, come sopra intesa.” (Sez. 3, Sentenza n. 8090 del 03/04/2013)
Per lo stesso principio è stata esclusa la responsabilità ex art. 2054 c.c., invece di quella ex art. 2043
c.c., rispetto all'investimento di un pedone da parte di un trattore in un fondo agricolo “Come di recente affermato da Cass. 20 ottobre 2016, n. 21254, alla cui motivazione si rinvia, presupposto dell'applicazione dell'articolo 2054 cod. civ. e della correlata normativa attinente alla assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di veicoli è che il sinistro avvenga in un'area stradale o ad essa equiparata. Il fondo agricolo non costituisce area equiparata all'area stradale. Anche pagina 11 di 17 sul piano concreto, con riferimento alle caratteristiche del luogo del sinistro di cui al caso di specie,
manca l'accertamento dell'area privata aperta all'uso da parte del pubblico e ordinariamente adibita al traffico veicolare, costituente il presupposto di fatto della norma (cfr. fra le tante Cass. 23 luglio 2009,
n. 17279 – Cass. Civ. 10513/2017)”.
Pertanto, l'eccezione sollevata dall'assicurazione è da ritenere infondata. In questo caso non si tratta di assicurazione RCA ma di RCT e di responsabilità ex art. 2043 c.c. La convenuta ha fatto domanda di manleva ed il danneggiato ha formulato domanda alternativa tra il 2043 e il 2054 con domanda diretta ex art. 144 c.a. Avendo qualificato la domanda come 2043 c.c., andrà altresì accolta la domanda di manleva.
In ordine all'onere della prova, si può ritenere assolto con riferimento alla prova dell'evento, del nesso causale e del danno riportato. La testimonianza degli operai è da ritenere maggiormente attendibile di quella degli altri testi portando a ritenere provata la colpa del datore di lavoro con riferimento alla mancata vigilanza sull'obbligo del rispetto delle zone di carico (la sanzione amministrativa può essere ritenuta come argomento di prova ex art. 116 c.p.c.).
Per quanto attiene al concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., invocato dalla convenuta, si può ritenere, anche se è stato provato che l'azienda consentisse questo tipo di comportamenti, sussistere in minima parte, nella misura in cui comunque vi era la possibilità di attendere nella zona d'attesa e aspettare il carico, che il danneggiato non ha fatto, quanto meno ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.c.
L'art. 1227, comma 1, c.c., è una norma che disciplina la causalità tra condotta e danno, fissando un limite al principio della condicio sine qua non, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile. L'art. 1227, comma 1, c.c., ha, dunque, la funzione di regolare, ai fini della causalità di fatto, l'efficienza causale del fatto colposo del soggetto leso, con conseguenze sulla determinazione dell'entità del risarcimento.
pagina 12 di 17 Detta norma trova il suo inquadramento nel principio causalistico, secondo cui se tutto l'evento lesivo è
conseguenza del comportamento colposo del danneggiato, il nesso di causalità risulta interrotto con le possibili cause precedenti, mentre se egli ha in parte dato causa al verificarsi dell'evento dannoso, la responsabilità dell'autore materiale va ridotta in proporzione.
Il comportamento omissivo del danneggiato va dunque valutato al fine di appurare se risulti idoneo a costituire causa esclusiva o si ponga quale mera concausa dell'evento lesivo. Si tratta di un'indagine da affrontare caso per caso. Se è vero, infatti, che non ogni comportamento genericamente imprudente può
essere fonte di responsabilità per il danneggiato, non può escludersi la rilevanza dello stesso come fattore concausale del danno, ogni qual volta il soggetto assuma un rischio che si pone ingiustificatamente sopra la soglia della normalità, e si caratterizza per essere un rischio anormale o anomalo. Esso può essere equitativamente valutato al 20%.
A fronte di quanto argomentato, non resta che procedere alla quantificazione del danno.
Secondo le tabelle di Milano 2024, cui questo Tribunale ritiene di aderire, il danno biologico risarcibile
è pari ad €113.326,00, il danno biologico temporaneo è pari ad € 18.296,00 (di cui €4.025,00 per invalidità temporanea totale ed € 14.271,50 per invalidità temporanea parziale), le spese mediche riconosciute dal CTU pari ad € 111,40 per un totale di € 131.733,40.
Da questa somma va decurtato quanto percepito dal danneggiato dall che ammonta a: CP_4
o 8.950,74 per indennità per inabilità temporanea assoluta che va defalcata da quanto riconosciuto a titolo di indennità temporanea totale, ovvero da Euro 4.025 e quindi rimangono € 14.271,50.
o La rendita mensile vitalizia costituita dall ammonta ad Euro 508,58, pari al 29% (rendita CP_4
annua di Euro 6.102,99, decorrente dal 04/12/2018).
Secondo la Cass. con ordinanza n. 26117 del 2021: i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile,
quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (Sez. U -, Sentenza n. 12566 del 22/05/2018, Rv. 648649 - 01). Ricorrendo tale pagina 13 di 17 ipotesi, il credito risarcitorio, per effetto del pagamento da parte dell'assicuratore sociale, si trasferisce ope legis dal danneggiato all'assicuratore, secondo le norme che disciplinano nel caso concreto l'istituto della surrogazione (e dunque, a seconda delle ipotesi, l'art. 1203 c.c., oppure l'art. 1916 c.c., od ancora l'art. 11 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124). Il danneggiato, dunque, per effetto del pagamento dell'indennizzo perde la titolarità attiva dell'obbligazione per la parte indennizzata: e non essendo più creditore, va da sé che nessun risarcimento potrà pretendere dal responsabile. In tal caso il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) andrà
determinato col criterio c.d. "per poste" (o "voci") di danno: vale a dire sottraendo l'indennizzo dal CP_4
credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici.
Corollari di questo principio sono che, se per una voce di danno l'indennizzo eccede il credito CP_4
civilistico: (a) per quel danno la vittima nulla potrà pretendere dal responsabile;
(b) il responsabile non potrà pretendere che l'eventuale eccedenza dell'indennizzo rispetto al danno da lui causato sia riportata a defalco di altri crediti risarcitori della vittima (ex plurimis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25618 del
15/10/2018; Sez. L, Sentenza n. 27669 del 21.11.2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016;
Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015).
Nel caso di infortunio non mortale, l' esegue in favore della vittima quattro prestazioni CP_4
principali: a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (art. 13 d.
Igs. 23.2.2000 n. 38); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6
e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16%, e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente (art. 13, comma 2, lettera (b), d. Igs. 38/2000,
secondo cui: "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita (...) commisurata (...) alla retribuzione dell'assicurato (..,) per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali"); tale maggiorazione è calcolata moltiplicando la retribuzione del pagina 14 di 17 danneggiato per un coefficiente stabilito dall'Allegato 6 al d.m. 12.7.2000; c) eroga una indennità
giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 d.p.r. 1124/65, cit.); d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (art. 66 d.p.r. 1124/65).
L' , dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna CP_4
"personalizzazione" dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali). Ne
deriva che […] se l' ha costituito in favore del danneggiato una rendita, occorrerà innanzitutto CP_4
determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;
c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto (b) che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico: c') sommando e rivalutando dei ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
c") capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite , di cui al d.m. 22 novembre 2016 (in Gazz. Uff. CP_4
19 dicembre 2016, n. 295, Suppl. Ord.) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25618 del 15/10/2018; Sez. 3,
Sentenza n. 5607 del 7.3.2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26913 del 23.12.2016; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
17407 del 30.8.2016); ovviamente l'una e l'altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare l'uno o l'altro; (d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale;
(e) il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno differenziale, pagina 15 di 17 essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall' salvo ovviamente che la vittima deduca e CP_4
dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti queLL indennizzati dall' (ad esempio, per la perduta CP_4
possibilità di svolgere lavoro straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall' . CP_4
Pertanto, € 508,58 x 80 = 40.686,40
Età del danneggiato alla data del calcolo = 73 anni
Grado di inabilità (alla decorrenza della rendita) = 29%
Retribuzione per il calcolo della rendita = Euro 16.373,70
Coefficiente di capitalizzazione = 11,0778
Rendita annua danno biologico = 6.102,99
- 6.102,99 x 11,0778 = Euro 67.607,70
Quindi dal totale del danno biologico deve essere defalcato l'importo di 67.607,70 + 40.686,40
- 108.294,10 e pertanto, il danno biologico ammonta ad € 113.326,00 - 108.294,10 = € 5.031,90
- Per cui il totale del risarcimento del danno deriva da:
◼ 14.271,50 per danno biologico temporaneo
◼ 5.031,90 per danno biologico permanente
◼ 111,40 per spese mediche
Per un totale di Euro 19.414,80 a titolo di danno differenziale.
Tale somma va comunque diminuita in relazione alla percentuale di corresponsabilità attribuita al danneggiato pari al 20% e pertanto, la somma che va corrisposta al sig. sarà pari ad € Pt_1
15.531,84, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite stante la concorsualità attribuita al danneggiato possono ritenersi compensate tra le parti nella misura del 20% e per la restante percentuale posta a carico di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo tenendo a mente lo scaglione indicato indeterminato-complessità bassa, i valori minimi e lo svolgimento di tutte le fasi.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna parte convenuta al pagamento a favore della parte attrice della somma pari ad €
15.531,84 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna parte convenuta al rimborso delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 oltre rimb. forf. 15%, CPA ed Iva come per legge, compensando tra le parti la somma di cui al 20% delle stesse;
- pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta;
- dichiara tenuta a manlevare parte convenuta delle somme che è stata condannata a CP_3
corrispondere all'attore.
Urbino, lì 26.11.2025
Il Giudice on.
dott. ssa Anna Mercuri
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