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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6835 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2873/2022
All'udienza collegiale del giorno 18/11/2025 ore 10:55
Presidente Dott. LB OC Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SPINELLO ROSARIA Presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. VIZZONE DOMENICO Avv. Paulangelo presente in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
LB OC
ER d'MA
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dr. LB OC - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 18 novembre 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2873/2022 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ) in persona dell'amm.re e rapp.te Parte_1 P.IVA_1 legale pro tempore elettivamente domiciliata in Roma in via Luigi Tosti 19, presso lo studio dell'Avv. Rosaria Spinello, (C.F. ), che, la rappresenta e difende in virtù C.F._1 di procura che si allega al presente atto
APPELLANTE
E
(C.F. e P.I. ) in persona dell'amm.re e rapp.te legale Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Domenico Vizzone
(C.F. ), in forza di procura speciale, dal quale è anche rappresentata e C.F._2 difesa, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Cratilo di Atene n. 31
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Velletri n. 688/2022, pubblicata in data 31.03.2022 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
2 I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione notificato in data 8.4.2021 la ha convenuto in giudizio la Controparte_2 [...] per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 31.589, quale CP_1 indennizzo spettante a seguito del furto di alcuni pezzi di una autovettura. La citante ha riferito: che è proprietaria dell'autovettura Audi RS3 targata FY068SA; che la Controparte_3 si è obbligata a rivalerla nell'ipotesi del furto della cosa;
che in data 8.10.2020 il veicolo
[...]
è stato rubato da ignoti;
che il fatto è stato denunciato all'autorità di polizia;
che posteriormente
l'autoveicolo è stato rinvenuto privo di alcuni componenti (sportelli, volante […]); che ha aggiustato l'autovettura con un costo pari ad euro 29.827; che l'assicuratrice non ha pagato
l'indennizzo richiesto per il c.d. furto parziale.”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “rigetta la domanda;
-compensa, tra le parti, le spese di lite”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti conclusioni: “in via Parte_1 principale riformare la pronuncia impugnata nella parte in cui rigetta la domanda in quanto difetta della prova certa del furto dell'autoveicolo di proprietà dell'assicurata, non avendo parte convenuta soddisfatto l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o il venir meno Controparte_3 del diritto vantato dall'attore e pertanto riconoscere che è stata fornita e dedotta la prova costitutiva dell'esistenza della vettura e della sua sottrazione, nonché dei danni subiti;
2. in subordine accertare e dichiarare la responsabilità della compagnia assicurativa convenuta
in virtù della polizza nr. 295630501, all'indennizzo dei danni materiali descritti e CP_1 derivanti dal furto parziale dell'autovettura AUDI RS3 targata FY068SA e quantificati nelle premesse dell'atto di citazione in primo grado in euro € 31.589,08; 3. dichiarare che il quantum dei danni patiti ammonta ad € 31.589,08; 4. per l'effetto condannare la compagnia Assicurativa
CF: , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, con sede legale in Via Morocchesa n. 14 Mogliano Veneto (TV) ad indennizzare e conseguentemente a corrispondere, in favore CF: Parte_1
in persona dell'amm.re e rapp.te legale pro tempore, con sede legale in Aprilia P.IVA_1
(LT) Via Mozart nr. 37, CAP 04011 la somma complessiva di € 31.589,08 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della richiesta, a titolo di indennizzo per i danni materiali derivanti dal furto parziale del veicolo AUDI RS3 targata FY068SA, oltre competenze professionali che si quantificano in complessivi € 4.750,51, oltre spese e rimborso forfettario,
I.V.A. e c.p.a. come per legge, o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Rosaria Spinello che si dichiara, sin d'ora, antistataria. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura,
3 oltre CPA, IVA e spese generali come per legge.
5. Rigettare le ulteriori eccezioni sollevate da controparte in primo grado. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Si è costituita che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale, Controparte_1 respingere l'appello e confermare la sentenza gravata che, al contrario di quanto si vorrebbe far credere, non è affetta dai vizi ex adverso denunciati, con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, limitare l'indennizzo alla minor somma realmente dovuta e provata, tenendo conto dello scoperto pari al 10% a carico dell'assicurato, in questo caso con compensazione delle spese e competenze del presente grado di giudizio.”
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e d hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in tre motivi. Parte_1
Con il primo, rubricato “il diritto dell'appellante all'indennizzo e la prova relativa al furto
l'appellante sostiene, contrariamente a quanto sostenuto dal giudicante, di aver prodotto tutti gli elementi idonei a dimostrare l'esistenza del furto;
soggiunge che una volta provato il furto gravava sul convenuto la prova contraria che tuttavia non era stata fornita se non con generiche contestazioni.
Con il secondo motivo, rubricato “l'onere gravante sull'assicuratore di provare la causa impeditiva” l'appellante si duole del fatto che il primo Giudice avrebbe affermato che sulla base della giurisprudenza di legittimità richiamata la compagnia assicurativa aveva dimostrato le circostanze idonee ad impedire la realizzazione del fatto costitutivo vantato dall'attore in merito al diritto all'indennizzo.
Con il terzo motivo di appello rubricato “motivazione insufficiente e laconica “si lamenta che la sentenza conterrebbe una motivazione insufficiente ed anche contraddittoria.
La sentenza è così motivata: “Va anzitutto rilevato che l'assicuratrice ha contestato la realtà del furto tramite allegazione di più circostanze, con necessità di individuare, come di seguito, i principi utilizzabili per la decisione della controversia. L'avverarsi del rischio come descritto nella polizza (furto) è il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo e la sussistenza di una circostanza di fatto idonea a sussumerlo tra quelli esclusi dalla polizza è fatto impeditivo di quel diritto che deve essere provato dall'assicuratrice (cfr. C. n.6548/2013); ai sensi dell'art.
2697 c.c. l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi
(cfr. C. n.13390/2007); l'assicurato deve quindi provare l'operatività del contratto e la
4 circostanza del furto (cfr. C. App. Roma n.6760/2018). Ebbene, nel caso difetta la prova certa dell'avverarsi del furto dell'autoveicolo di proprietà dell'assicurata, non potendo la stessa ricavarsi dalla (sola) denuncia presentata all'autorità di polizia, dichiarazione della parte interessata alla riscossione dell'indennizzo (cfr. C. App. Milano 5.11.2004). Dalle argomentazioni di cui sopra deriva il rigetto della domanda. I contrasti giurisprudenziali esistenti circa l'idoneità della denuncia di dimostrare il fatto storico del furto giustificano la compensazione delle spese di lite”.
I motivi proposti vanno esaminati congiuntamente essendo gli stessi intimamente connessi in quanto afferenti alla prova raggiunta in ordine ai fatti costitutivi della domanda prospettata.
In diritto è opportuno rammentare che in subiecta materia e per quanto attiene al regime delle prove, la giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento consolidato e finanche risalente nel tempo che, in tema di diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo, grava sull'attore l'onere di dimostrare tutti i presupposti della sua domanda e, in primo luogo,
l'effettivo verificarsi del sinistro, trattandosi del fatto costitutivo della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1 e che le eccezioni sollevate dall'assicuratore convenuto al fine di escludere l'obbligo di prestare la garanzia non valgono a sollevare l'assicurato dall'obbligo di fornire la prova del sinistro e di ogni altro presupposto del diritto all'indennizzo (Cass. n. 1946/1998; Cass.
n. 16831//2003; Cass. n. 6108//2006; Cass. n. 4234//2012).
Ѐ infatti principio consolidato in giurisprudenza che, in ambito di responsabilità contrattuale e qualora sia stato promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore un giudizio avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, sia onere dell'attore provare che si è verificato un rischio ricompreso nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa, mentre incombe sulla compagnia la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dal fatto impeditivo o modificativo (cfr. Corte d'Appello di
Bari 1649/2022; Cass.1558/ 2018; Cass. 30656/17; Cass. su, 13533/2001; Cass. 826/2015).
Pertanto, secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte la dimostrazione del c. d.
“fatto costitutivo” del diritto all'indennizzo assicurativo compete all'attore (cfr. Cass. 16/3/2012
n.4234). Prova che non può essere fornita solo con la produzione della denuncia-querela di furto in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza la denuncia è atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi, se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria; di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale.
La denuncia di furto, in sostanza, in quanto contenente dichiarazioni provenienti
5 esclusivamente dalla parte denunciante, non presenta di per sé efficacia probatoria della verificazione del sinistro oggetto del contratto di assicurazione, fatto costitutivo della domanda indennitaria avanzata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1935/2003)”.
Ed ancora, la Cassazione ha precisato che la mera allegazione della denuncia del furto all'Autorità, ove contestata, viene giudicata di per sé sola inidonea a provare il diritto dell'assicurato a percepire l'indennizzo, essendo la denuncia un atto di parte che contiene solo le dichiarazioni del denunciante (Cass. n. 10262/1992; Cass. n. 1935/2003; Cass. n. 6267/2012).
Anche di recente la Suprema Corte ha stabilito che “In materia di assicurazione contro i danni, tra le quali rientra quella contro il furto, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia. A tal fine la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato” (Cass. n. 3446/2023).
Nello stesso senso la giurisprudenza di merito, in proposito, ha osservato che: “Al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo per il furto di un'autovettura, l'assicurato deve dimostrare che l'autovettura esisteva effettivamente, era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto ed era dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata sottrazione, deve essere cioè dimostrata la così detta "preesistenza" dell'autovettura come veicolo funzionante e dotato di un apprezzabile valore economico, in mancanza della quale prova il furto non è credibile, non bastando a dimostrare l'asserita sottrazione la sola denuncia presentata alla autorità di polizia, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo” (App. Milano, 5 novembre 2004), e che “La circostanza che la polizza di assicurazione esiga, per caso di sottrazione mediante furto o rapina del mezzo di trasporto sul quale sono caricate le merci, la presentazione di una denuncia, non esime l'assicurato dall'onere di provare la causa del sinistro” (App. Milano, 9 gennaio 1996).
E così, colui che agisce in giudizio “per ottenere la liquidazione deve pertanto non soltanto allegare la denuncia sporta alle autorità, ma dimostrare la preesistenza dell'autovettura nel luogo e nelle condizioni dichiarate, la verificazione dell'evento ed il valore economico del veicolo come vettura circolante, oltre a dimostrare di essersi adoperato con la normale diligenza” (Corte d'Appello di Bari, 1649/2022).
In definitiva, poiché l'assicurato è onerato della prova del fatto storico del furto, in quanto fatto costitutivo del diritto al pagamento all'indennizzo che egli fa valere nel giudizio, e posto
6 che tale non possa intendersi provato sulla base della denuncia di furto fatta alle Autorità, ne consegue che la sua domanda non può che essere respinta quando, come correttamente messo in luce anche dal giudice di primo grado, l'assicurato non abbia adempiuto al proprio onere probatorio, secondo quanto disposto dell'art. 2697 c.c.. Precisando che peraltro in tale contesto egli abbia un onere in più rispetto alla controparte, ovvero quello di provare che si sia avverato un rischio esattamente coincidente con quello descritto nel contratto.
Ciò premesso, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto non provato il furto dell'autovettura Audi RS3 targata FY068SA sulla base della sola denuncia fatta all'autorità di polizia e della ulteriore documentazione afferente al ritrovamento da parte delle autorità della vettura, ai danni riportati nonché alle fatture e foto relative alla successiva riparazione, documenti che, tuttavia e di per sé, nulla provano in ordine all'esistenza del mezzo al momento del furto, asseritamente avvenuto l'8.10.2020 in località Ariccia preso il parcheggio dell'agriturismo "Il Borgo" sito in Via Colli San Paolo alla via Carlo Grabher, né tantomeno in ordine alla sua effettiva sottrazione.
Altresì, va rammentato che l'appellante, in primo grado, non ha neppure prodotto prova dell'avvenuto effettivo esborso sostenuto per l'acquisto della autovettura non essendo a tal fine sufficiente la certificazione ACI.
In definitiva, l'appellante non ha adempiuto al proprio onere probatorio così come richiesto dalla costante giurisprudenza, tenuto conto altresì come, seppur in tale ambito nessuno chiamato a deporre possa riferire del furto in sé, tuttavia, dalle prove testimoniali possono essere pienamente dimostrabili sia i fatti che le circostanze di tempo e di luogo nel cui contesto si sarebbe verificato l'evento e dai quali poter presumere che il furto si sia effettivamente verificato. L'appellante, in definitiva, non ha né dedotto né provato elementi che, concatenati tra loro potessero dare la prova della preesistenza dell'autovettura nel luogo e nelle condizioni dichiarate e, quindi, presuntivamente il furto.
Né può ravvisarsi alcuna contraddittorietà o insufficienza della sentenza impugnata che sul punto ha fatto senz'altro buon governo dei principi sopra richiamati.
La mancata prova dell'evento di furto e quindi del fatto costitutivo del diritto all'indennizzo di cui ai danni lamentati sul veicolo poi rinvenuto determina il rigetto dei motivi proposti e la conferma della sentenza. Da ciò consegue altresì l'assorbimento delle ulteriori questioni.
In definitiva i motivi debbono essere rigettati e l'appello respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificato dal D.M.
n. 147 del 13.08.2022 in relazione al valore della causa (scaglione 4^ valore fino ad € 52.000),
7 compensi minimi attesa la ridotta attività espletata per complessivi € 4.996, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
La parte appellante resta, altresì, tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 13178/2020, pubblicata il 29.09.2020 così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 4.996, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di se dovuto. Parte_1
Così deciso in Roma il 18.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -LB OC-
8
Sezione VI civile
R.G. 2873/2022
All'udienza collegiale del giorno 18/11/2025 ore 10:55
Presidente Dott. LB OC Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SPINELLO ROSARIA Presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. VIZZONE DOMENICO Avv. Paulangelo presente in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
LB OC
ER d'MA
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dr. LB OC - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 18 novembre 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2873/2022 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ) in persona dell'amm.re e rapp.te Parte_1 P.IVA_1 legale pro tempore elettivamente domiciliata in Roma in via Luigi Tosti 19, presso lo studio dell'Avv. Rosaria Spinello, (C.F. ), che, la rappresenta e difende in virtù C.F._1 di procura che si allega al presente atto
APPELLANTE
E
(C.F. e P.I. ) in persona dell'amm.re e rapp.te legale Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Domenico Vizzone
(C.F. ), in forza di procura speciale, dal quale è anche rappresentata e C.F._2 difesa, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Cratilo di Atene n. 31
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Velletri n. 688/2022, pubblicata in data 31.03.2022 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
2 I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione notificato in data 8.4.2021 la ha convenuto in giudizio la Controparte_2 [...] per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 31.589, quale CP_1 indennizzo spettante a seguito del furto di alcuni pezzi di una autovettura. La citante ha riferito: che è proprietaria dell'autovettura Audi RS3 targata FY068SA; che la Controparte_3 si è obbligata a rivalerla nell'ipotesi del furto della cosa;
che in data 8.10.2020 il veicolo
[...]
è stato rubato da ignoti;
che il fatto è stato denunciato all'autorità di polizia;
che posteriormente
l'autoveicolo è stato rinvenuto privo di alcuni componenti (sportelli, volante […]); che ha aggiustato l'autovettura con un costo pari ad euro 29.827; che l'assicuratrice non ha pagato
l'indennizzo richiesto per il c.d. furto parziale.”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “rigetta la domanda;
-compensa, tra le parti, le spese di lite”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti conclusioni: “in via Parte_1 principale riformare la pronuncia impugnata nella parte in cui rigetta la domanda in quanto difetta della prova certa del furto dell'autoveicolo di proprietà dell'assicurata, non avendo parte convenuta soddisfatto l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o il venir meno Controparte_3 del diritto vantato dall'attore e pertanto riconoscere che è stata fornita e dedotta la prova costitutiva dell'esistenza della vettura e della sua sottrazione, nonché dei danni subiti;
2. in subordine accertare e dichiarare la responsabilità della compagnia assicurativa convenuta
in virtù della polizza nr. 295630501, all'indennizzo dei danni materiali descritti e CP_1 derivanti dal furto parziale dell'autovettura AUDI RS3 targata FY068SA e quantificati nelle premesse dell'atto di citazione in primo grado in euro € 31.589,08; 3. dichiarare che il quantum dei danni patiti ammonta ad € 31.589,08; 4. per l'effetto condannare la compagnia Assicurativa
CF: , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, con sede legale in Via Morocchesa n. 14 Mogliano Veneto (TV) ad indennizzare e conseguentemente a corrispondere, in favore CF: Parte_1
in persona dell'amm.re e rapp.te legale pro tempore, con sede legale in Aprilia P.IVA_1
(LT) Via Mozart nr. 37, CAP 04011 la somma complessiva di € 31.589,08 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della richiesta, a titolo di indennizzo per i danni materiali derivanti dal furto parziale del veicolo AUDI RS3 targata FY068SA, oltre competenze professionali che si quantificano in complessivi € 4.750,51, oltre spese e rimborso forfettario,
I.V.A. e c.p.a. come per legge, o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Rosaria Spinello che si dichiara, sin d'ora, antistataria. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura,
3 oltre CPA, IVA e spese generali come per legge.
5. Rigettare le ulteriori eccezioni sollevate da controparte in primo grado. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Si è costituita che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale, Controparte_1 respingere l'appello e confermare la sentenza gravata che, al contrario di quanto si vorrebbe far credere, non è affetta dai vizi ex adverso denunciati, con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, limitare l'indennizzo alla minor somma realmente dovuta e provata, tenendo conto dello scoperto pari al 10% a carico dell'assicurato, in questo caso con compensazione delle spese e competenze del presente grado di giudizio.”
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e d hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in tre motivi. Parte_1
Con il primo, rubricato “il diritto dell'appellante all'indennizzo e la prova relativa al furto
l'appellante sostiene, contrariamente a quanto sostenuto dal giudicante, di aver prodotto tutti gli elementi idonei a dimostrare l'esistenza del furto;
soggiunge che una volta provato il furto gravava sul convenuto la prova contraria che tuttavia non era stata fornita se non con generiche contestazioni.
Con il secondo motivo, rubricato “l'onere gravante sull'assicuratore di provare la causa impeditiva” l'appellante si duole del fatto che il primo Giudice avrebbe affermato che sulla base della giurisprudenza di legittimità richiamata la compagnia assicurativa aveva dimostrato le circostanze idonee ad impedire la realizzazione del fatto costitutivo vantato dall'attore in merito al diritto all'indennizzo.
Con il terzo motivo di appello rubricato “motivazione insufficiente e laconica “si lamenta che la sentenza conterrebbe una motivazione insufficiente ed anche contraddittoria.
La sentenza è così motivata: “Va anzitutto rilevato che l'assicuratrice ha contestato la realtà del furto tramite allegazione di più circostanze, con necessità di individuare, come di seguito, i principi utilizzabili per la decisione della controversia. L'avverarsi del rischio come descritto nella polizza (furto) è il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo e la sussistenza di una circostanza di fatto idonea a sussumerlo tra quelli esclusi dalla polizza è fatto impeditivo di quel diritto che deve essere provato dall'assicuratrice (cfr. C. n.6548/2013); ai sensi dell'art.
2697 c.c. l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi
(cfr. C. n.13390/2007); l'assicurato deve quindi provare l'operatività del contratto e la
4 circostanza del furto (cfr. C. App. Roma n.6760/2018). Ebbene, nel caso difetta la prova certa dell'avverarsi del furto dell'autoveicolo di proprietà dell'assicurata, non potendo la stessa ricavarsi dalla (sola) denuncia presentata all'autorità di polizia, dichiarazione della parte interessata alla riscossione dell'indennizzo (cfr. C. App. Milano 5.11.2004). Dalle argomentazioni di cui sopra deriva il rigetto della domanda. I contrasti giurisprudenziali esistenti circa l'idoneità della denuncia di dimostrare il fatto storico del furto giustificano la compensazione delle spese di lite”.
I motivi proposti vanno esaminati congiuntamente essendo gli stessi intimamente connessi in quanto afferenti alla prova raggiunta in ordine ai fatti costitutivi della domanda prospettata.
In diritto è opportuno rammentare che in subiecta materia e per quanto attiene al regime delle prove, la giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento consolidato e finanche risalente nel tempo che, in tema di diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo, grava sull'attore l'onere di dimostrare tutti i presupposti della sua domanda e, in primo luogo,
l'effettivo verificarsi del sinistro, trattandosi del fatto costitutivo della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1 e che le eccezioni sollevate dall'assicuratore convenuto al fine di escludere l'obbligo di prestare la garanzia non valgono a sollevare l'assicurato dall'obbligo di fornire la prova del sinistro e di ogni altro presupposto del diritto all'indennizzo (Cass. n. 1946/1998; Cass.
n. 16831//2003; Cass. n. 6108//2006; Cass. n. 4234//2012).
Ѐ infatti principio consolidato in giurisprudenza che, in ambito di responsabilità contrattuale e qualora sia stato promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore un giudizio avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, sia onere dell'attore provare che si è verificato un rischio ricompreso nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa, mentre incombe sulla compagnia la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dal fatto impeditivo o modificativo (cfr. Corte d'Appello di
Bari 1649/2022; Cass.1558/ 2018; Cass. 30656/17; Cass. su, 13533/2001; Cass. 826/2015).
Pertanto, secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte la dimostrazione del c. d.
“fatto costitutivo” del diritto all'indennizzo assicurativo compete all'attore (cfr. Cass. 16/3/2012
n.4234). Prova che non può essere fornita solo con la produzione della denuncia-querela di furto in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza la denuncia è atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi, se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria; di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale.
La denuncia di furto, in sostanza, in quanto contenente dichiarazioni provenienti
5 esclusivamente dalla parte denunciante, non presenta di per sé efficacia probatoria della verificazione del sinistro oggetto del contratto di assicurazione, fatto costitutivo della domanda indennitaria avanzata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1935/2003)”.
Ed ancora, la Cassazione ha precisato che la mera allegazione della denuncia del furto all'Autorità, ove contestata, viene giudicata di per sé sola inidonea a provare il diritto dell'assicurato a percepire l'indennizzo, essendo la denuncia un atto di parte che contiene solo le dichiarazioni del denunciante (Cass. n. 10262/1992; Cass. n. 1935/2003; Cass. n. 6267/2012).
Anche di recente la Suprema Corte ha stabilito che “In materia di assicurazione contro i danni, tra le quali rientra quella contro il furto, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia. A tal fine la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato” (Cass. n. 3446/2023).
Nello stesso senso la giurisprudenza di merito, in proposito, ha osservato che: “Al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo per il furto di un'autovettura, l'assicurato deve dimostrare che l'autovettura esisteva effettivamente, era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto ed era dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata sottrazione, deve essere cioè dimostrata la così detta "preesistenza" dell'autovettura come veicolo funzionante e dotato di un apprezzabile valore economico, in mancanza della quale prova il furto non è credibile, non bastando a dimostrare l'asserita sottrazione la sola denuncia presentata alla autorità di polizia, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo” (App. Milano, 5 novembre 2004), e che “La circostanza che la polizza di assicurazione esiga, per caso di sottrazione mediante furto o rapina del mezzo di trasporto sul quale sono caricate le merci, la presentazione di una denuncia, non esime l'assicurato dall'onere di provare la causa del sinistro” (App. Milano, 9 gennaio 1996).
E così, colui che agisce in giudizio “per ottenere la liquidazione deve pertanto non soltanto allegare la denuncia sporta alle autorità, ma dimostrare la preesistenza dell'autovettura nel luogo e nelle condizioni dichiarate, la verificazione dell'evento ed il valore economico del veicolo come vettura circolante, oltre a dimostrare di essersi adoperato con la normale diligenza” (Corte d'Appello di Bari, 1649/2022).
In definitiva, poiché l'assicurato è onerato della prova del fatto storico del furto, in quanto fatto costitutivo del diritto al pagamento all'indennizzo che egli fa valere nel giudizio, e posto
6 che tale non possa intendersi provato sulla base della denuncia di furto fatta alle Autorità, ne consegue che la sua domanda non può che essere respinta quando, come correttamente messo in luce anche dal giudice di primo grado, l'assicurato non abbia adempiuto al proprio onere probatorio, secondo quanto disposto dell'art. 2697 c.c.. Precisando che peraltro in tale contesto egli abbia un onere in più rispetto alla controparte, ovvero quello di provare che si sia avverato un rischio esattamente coincidente con quello descritto nel contratto.
Ciò premesso, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto non provato il furto dell'autovettura Audi RS3 targata FY068SA sulla base della sola denuncia fatta all'autorità di polizia e della ulteriore documentazione afferente al ritrovamento da parte delle autorità della vettura, ai danni riportati nonché alle fatture e foto relative alla successiva riparazione, documenti che, tuttavia e di per sé, nulla provano in ordine all'esistenza del mezzo al momento del furto, asseritamente avvenuto l'8.10.2020 in località Ariccia preso il parcheggio dell'agriturismo "Il Borgo" sito in Via Colli San Paolo alla via Carlo Grabher, né tantomeno in ordine alla sua effettiva sottrazione.
Altresì, va rammentato che l'appellante, in primo grado, non ha neppure prodotto prova dell'avvenuto effettivo esborso sostenuto per l'acquisto della autovettura non essendo a tal fine sufficiente la certificazione ACI.
In definitiva, l'appellante non ha adempiuto al proprio onere probatorio così come richiesto dalla costante giurisprudenza, tenuto conto altresì come, seppur in tale ambito nessuno chiamato a deporre possa riferire del furto in sé, tuttavia, dalle prove testimoniali possono essere pienamente dimostrabili sia i fatti che le circostanze di tempo e di luogo nel cui contesto si sarebbe verificato l'evento e dai quali poter presumere che il furto si sia effettivamente verificato. L'appellante, in definitiva, non ha né dedotto né provato elementi che, concatenati tra loro potessero dare la prova della preesistenza dell'autovettura nel luogo e nelle condizioni dichiarate e, quindi, presuntivamente il furto.
Né può ravvisarsi alcuna contraddittorietà o insufficienza della sentenza impugnata che sul punto ha fatto senz'altro buon governo dei principi sopra richiamati.
La mancata prova dell'evento di furto e quindi del fatto costitutivo del diritto all'indennizzo di cui ai danni lamentati sul veicolo poi rinvenuto determina il rigetto dei motivi proposti e la conferma della sentenza. Da ciò consegue altresì l'assorbimento delle ulteriori questioni.
In definitiva i motivi debbono essere rigettati e l'appello respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificato dal D.M.
n. 147 del 13.08.2022 in relazione al valore della causa (scaglione 4^ valore fino ad € 52.000),
7 compensi minimi attesa la ridotta attività espletata per complessivi € 4.996, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
La parte appellante resta, altresì, tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 13178/2020, pubblicata il 29.09.2020 così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 4.996, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di se dovuto. Parte_1
Così deciso in Roma il 18.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -LB OC-
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