Ordinanza cautelare 16 aprile 2024
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 05/03/2026, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01540/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01255/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2024, proposto da Aurelio Settembre, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Longobardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 108 - OL 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Pansini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SE La LA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione,
1) della Deliberazione n. 78 del 16 gennaio 2024 con la quale il Direttore Generale dell’ASL NAPOLI 3 Sud, preso atto dei lavori della Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per progressione verticali riservati al personale del comparto in applicazione dell’art.22, comma 15 del D. L.vo n.75/2017 per la copertura di n.9 posti di Collaboratore Amministrativo, disponeva l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale; 2) del verbale della Commissione Esaminatrice n. 5 del 9 novembre 2023, laddove la Commissione, chiamata a valutare la prova pratica dei concorrenti, riteneva che “non può procedere all’assegnazione di una votazione corretta considerato che i suddetti elaborati sono redatti sulla base di una comune fonte di ispirazione” e, pertanto, “si riserva di custodire tuta la documentazione riservatamente, al fine di poter riflettere sulle procedure operative da attivare in questo eccezionale caso verificatosi”; 3) del verbale della Commissione Esaminatrice n. 6 del 15 novembre 2023, con il quale la Commissione, rilevato che “ogni componente, in modo riservato e personale, ha cercato di informarsi sull’iter procedurale da attivare nel caso dettagliato di cui al Verbale n. 5 del 09 novembre 2023” e “consultando genericamente casi analoghi” 2 decideva di chiedere “alla Direzione Strategica un formale parere legale sull’iter da seguire per il prosieguo dei lavori”; 4) del verbale della Commissione Esaminatrice n. 7 dell’1 dicembre 2023, con il quale la Commissione “prende atto del riscontro del Direttore Amministrativo alla nota prot. n. 223850 del 21/11/2023”, procedendo “ad effettuare autonomamente gli accertamenti legali del caso” ed all’esito di tali verifiche rilevava “la sussistenza dell’ipotesi di plagio per tutti gli elaborati”, escludendo tutti i concorrenti ed anche parte ricorrente dalla procedura concorsuale; 5) se e per quanto di ragione dei verbali della Commissione Esaminatrice n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4; 6) della nota di riscontro a firma del Direttore Amministrativo alla nota prot. n. 223850 del 21/11/2023 inviata dalla Commissione Esaminatrice, di estremi e contenuti sconosciuti ma citati nei provvedimenti impugnati; 7) di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 108 - OL 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa ND AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, la Deliberazione n. 78 del 16 gennaio 2024 (e gli atti ad essa presupposti) con la quale il Direttore Generale dell’ASL NAPOLI 3 Sud ha disposto l’esclusione del ricorrente medesimo dalla procedura concorsuale per la copertura di n. 9 posti di Collaboratore Amministrativo presso la medesima Azienda Sanitaria;
Vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del merito del giudizio, depositata dal ricorrente il 30.01.2026, con richiesta di compensazione delle spese;
Considerato che l’Amministrazione resistente ha insistito in udienza, come da verbale, per la condanna alle spese di parte ricorrente;
Ritenuto di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese di giudizio tenuto conto dell’attività difensiva svolta dall’ Amministrazione (anche nel ricorso Rg. n. 2024/1252, di identico contenuto) e del comportamento processuale della parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL RE Di OL, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
ND AL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND AL | EL RE Di OL |
IL SEGRETARIO