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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9663 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 20061/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NA Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28 maggio 2025 da
1) Parte_1 nato/a Milano, il 22.08.1971 cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lorena Celotti presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato/a NZ (MB), il 25/06/2007 pagina 1 di 6 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lorena Celotti presso il quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_3 nato/a EN (TO), il 05/04/1979 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Massimo De Carli presso il quale ha eletto domicilio telematico
FATTO
Le parti e a seguito di accordo intervenuto tra le stesse all'udienza Parte_1 Parte_3 del 17 novembre 2025, hanno congiuntamente chiesto di definire la controversia alle seguenti condizioni:
1. Senza riconoscimento alcuno in ordine alle reciproche pretese ed al solo fine di transigere la causa di cui all'oggetto, a tacitazione di ogni pretesa avanzata dalle parti, nessuna esclusa, il sig. si impegna a cedere al figlio maggiorenne Parte_3 Parte_2 la nuda proprietà del 50% della ex casa familiare e delle pertinenze siti in Carnate
[...]
(MB), Fraz. Passirano, Via Verdi, 17, di cui il sig. è pieno proprietario e Pt_3 contestualmente a costituire in favore della signora il diritto di usufrutto sulla Parte_1 medesima quota di proprietà, con atto notarile da stipulare entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Gli immobili oggetto della presente previsione sono così individuati:
- in Comune di Carnate Via Verdi N. 17:
pagina 2 di 6 Proprieta' per ½, fg. 15, part. 89, sub. 701, Piano T, Cat.C/6, Cl. 03, cons. 24 m2,
R.c.: Euro: 74,37;
Proprieta' per ½, fg. 15, part. 81, sub. 710, Piano T-1 - 2-S1, Cat.A/3, Cl. 05,
10 vani, R.c.: Euro: 877,98.
2. La signora riconosce e garantisce al figlio il diritto di Pt_1 Parte_2 abitare sino a che lo stesso lo vorrà, e dunque sine die, la ex casa familiare di cui lo stesso diverrà nudo proprietario nella misura del 50%.
3. Il sig. e la signora seguiteranno a pagare fino al mese di Pt_3 Pt_1 dicembre 2025, nella misura pari al 50% ciascuno, la rata di mutuo ipotecario tra gli stessi cointestato relativo alla ex casa familiare;
dal mese di gennaio 2026 sarà onere esclusivo della signora provvedere al pagamento dell'intera rata di mutuo, manlevando il sig. nei Pt_1 Pt_3 confronti della Banca in caso di omesso o ritardato pagamento delle residue rate di mutuo.
4. Entro e non oltre il 31 dicembre 2025 il sig. verserà alla signora Pt_3
presso il conto corrente agli stessi cointestato, IBAN [...], Pt_1
l'importo di € 1.850,00 quali arretrati della rata di mutuo anticipati integralmente dalla signora sino al mese di ottobre 2025, fermo anche il pagamento delle rate di mutuo di cui al punto Pt_1
3.
5. Le spese notarili (onorario del notaio, tasse, imposte) – nessuna esclusa - relative alla cessione in favore di della nuda proprietà sulla quota del 50% di Parte_2 piena proprietà del sig. verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
Pt_3 le spese notarili – nessuna esclusa - relative alla costituzione in favore della signora Parte_1 dell'usufrutto sulla quota del 50% di piena proprietà del sig. verranno sostenute
[...] Pt_3 integralmente da quest'ultima.
pagina 3 di 6 Il contributo mensile corrisposto dal sig. per le spese ordinarie del figlio , così come Pt_3 Parte_2 determinato dal Tribunale di NZ, con decreto pubblicato in data 13.02.2015 (RG. 3482/2014), oggi pari ad € 590,00 mensili, a decorrere dal mese successivo alla sentenza che definirà la presente controversia sarà come di seguito corrisposto: l'importo di € 500,00 verrà accreditato alla signora Pt_1 mediante bonifico bancario presso il conto corrente alla stessa esclusivamente intestato, IBAN
[...] mentre l'importo di € 90,00= - unitamente all'intero importo pari alla rivalutazione Istat relativa all'importo complessivo costituente l'assegno di mantenimento (ad oggi
€ 590,00=) - verrà corrisposto direttamente al figlio mediante accredito presso IBAN Parte_2
[...]EM001794318. Il predetto importo seguiterà ad essere sottoposto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con prossimo aggiornamento nel mese di febbraio 2026, come stabilito nel predetto decreto.
Le spese straordinarie riguardanti continueranno ad essere suddivise tra i genitori nella Parte_2 misura del 50% ciascuno, come già stabilito dal Tribunale di NZ con decreto pubblicato in data
13.02.2015 (RG. 3482/2014), salva la pattuizione per cui le spese della retta della scuola privata dei
Salesiani restano a carico integrale della madre.
6. Considerate le attuali condizioni reddituali dei genitori, che si danno per note alle parti, le attuali esigenze di spesa riguardanti nonché l'ulteriore incidenza Parte_2 sulle visite che il trasferimento in Liguria del sig. ha in termini di diritto di visita col Pt_3 figlio e dunque di partecipazione diretta nel mantenimento dello stesso, il sig. e la Pt_3 signora considerano congruo l'attuale contributo economico al mantenimento di Pt_1
erogato dal padre e si accordano affinchè, rebus sic stantibus, ed entrambi si Parte_2 impegnano a non richiedere una modifica delle condizioni di mantenimento relative al figlio sino che le condizioni resteranno quelle attualmente in essere.
7. I contributi erogati dal GSE in relazione all'impianto fotovoltaico, come anche la titolarità dell'impianto, dalla data di sottoscrizione del presente accordo rimarranno di esclusiva competenza della signora sebbene erogati presso il conto corrente cointestato. Pt_1
pagina 4 di 6 8. Con l'esatto e puntuale adempimento delle condizioni rassegnate nel presente accordo le parti dichiarano che non avranno più nulla a pretendere in merito ai diritti ed alle azioni reciprocamente avanzate nella presente causa, con rinuncia definitiva alle stesse.
Il sig. e la signora dichiarano inoltre che con l'esatto e puntuale adempimento del Pt_3 Pt_1 presente accordo non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra in merito a qualsivoglia questione economico-patrimoniale relativa alla casa coniugale, nonché in merito alle movimentazioni da entrambi operate sui conti correnti cointestati sino alla data di sottoscrizione del presente accordo, sui contributi gse e comunque per ogni spesa pregressa inerente il figlio
. Parte_2
9. Spese di lite compensate con rinuncia alla solidarietà.
10. Rinuncia all'impugnazione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale dell'ulteriore documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., non già versata in atti.
In data 5.12.2025, essendo divenuto maggiorenne, si è costituito volontariamente nel giudizio il figlio della coppia, non economicamente autosufficiente, dichiarando di aderire Parte_2 all'accordo raggiunto all'udienza del 17 novembre 2025 dai genitori.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti costituite hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Il figlio maggiorenne ritualmente costituito, ha aderito agli accordi intercorsi tra i genitori. Parte_2
La domanda congiunta delle parti costituite può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa NA Cattaneo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NA Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28 maggio 2025 da
1) Parte_1 nato/a Milano, il 22.08.1971 cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lorena Celotti presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato/a NZ (MB), il 25/06/2007 pagina 1 di 6 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lorena Celotti presso il quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_3 nato/a EN (TO), il 05/04/1979 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Massimo De Carli presso il quale ha eletto domicilio telematico
FATTO
Le parti e a seguito di accordo intervenuto tra le stesse all'udienza Parte_1 Parte_3 del 17 novembre 2025, hanno congiuntamente chiesto di definire la controversia alle seguenti condizioni:
1. Senza riconoscimento alcuno in ordine alle reciproche pretese ed al solo fine di transigere la causa di cui all'oggetto, a tacitazione di ogni pretesa avanzata dalle parti, nessuna esclusa, il sig. si impegna a cedere al figlio maggiorenne Parte_3 Parte_2 la nuda proprietà del 50% della ex casa familiare e delle pertinenze siti in Carnate
[...]
(MB), Fraz. Passirano, Via Verdi, 17, di cui il sig. è pieno proprietario e Pt_3 contestualmente a costituire in favore della signora il diritto di usufrutto sulla Parte_1 medesima quota di proprietà, con atto notarile da stipulare entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Gli immobili oggetto della presente previsione sono così individuati:
- in Comune di Carnate Via Verdi N. 17:
pagina 2 di 6 Proprieta' per ½, fg. 15, part. 89, sub. 701, Piano T, Cat.C/6, Cl. 03, cons. 24 m2,
R.c.: Euro: 74,37;
Proprieta' per ½, fg. 15, part. 81, sub. 710, Piano T-1 - 2-S1, Cat.A/3, Cl. 05,
10 vani, R.c.: Euro: 877,98.
2. La signora riconosce e garantisce al figlio il diritto di Pt_1 Parte_2 abitare sino a che lo stesso lo vorrà, e dunque sine die, la ex casa familiare di cui lo stesso diverrà nudo proprietario nella misura del 50%.
3. Il sig. e la signora seguiteranno a pagare fino al mese di Pt_3 Pt_1 dicembre 2025, nella misura pari al 50% ciascuno, la rata di mutuo ipotecario tra gli stessi cointestato relativo alla ex casa familiare;
dal mese di gennaio 2026 sarà onere esclusivo della signora provvedere al pagamento dell'intera rata di mutuo, manlevando il sig. nei Pt_1 Pt_3 confronti della Banca in caso di omesso o ritardato pagamento delle residue rate di mutuo.
4. Entro e non oltre il 31 dicembre 2025 il sig. verserà alla signora Pt_3
presso il conto corrente agli stessi cointestato, IBAN [...], Pt_1
l'importo di € 1.850,00 quali arretrati della rata di mutuo anticipati integralmente dalla signora sino al mese di ottobre 2025, fermo anche il pagamento delle rate di mutuo di cui al punto Pt_1
3.
5. Le spese notarili (onorario del notaio, tasse, imposte) – nessuna esclusa - relative alla cessione in favore di della nuda proprietà sulla quota del 50% di Parte_2 piena proprietà del sig. verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
Pt_3 le spese notarili – nessuna esclusa - relative alla costituzione in favore della signora Parte_1 dell'usufrutto sulla quota del 50% di piena proprietà del sig. verranno sostenute
[...] Pt_3 integralmente da quest'ultima.
pagina 3 di 6 Il contributo mensile corrisposto dal sig. per le spese ordinarie del figlio , così come Pt_3 Parte_2 determinato dal Tribunale di NZ, con decreto pubblicato in data 13.02.2015 (RG. 3482/2014), oggi pari ad € 590,00 mensili, a decorrere dal mese successivo alla sentenza che definirà la presente controversia sarà come di seguito corrisposto: l'importo di € 500,00 verrà accreditato alla signora Pt_1 mediante bonifico bancario presso il conto corrente alla stessa esclusivamente intestato, IBAN
[...] mentre l'importo di € 90,00= - unitamente all'intero importo pari alla rivalutazione Istat relativa all'importo complessivo costituente l'assegno di mantenimento (ad oggi
€ 590,00=) - verrà corrisposto direttamente al figlio mediante accredito presso IBAN Parte_2
[...]EM001794318. Il predetto importo seguiterà ad essere sottoposto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con prossimo aggiornamento nel mese di febbraio 2026, come stabilito nel predetto decreto.
Le spese straordinarie riguardanti continueranno ad essere suddivise tra i genitori nella Parte_2 misura del 50% ciascuno, come già stabilito dal Tribunale di NZ con decreto pubblicato in data
13.02.2015 (RG. 3482/2014), salva la pattuizione per cui le spese della retta della scuola privata dei
Salesiani restano a carico integrale della madre.
6. Considerate le attuali condizioni reddituali dei genitori, che si danno per note alle parti, le attuali esigenze di spesa riguardanti nonché l'ulteriore incidenza Parte_2 sulle visite che il trasferimento in Liguria del sig. ha in termini di diritto di visita col Pt_3 figlio e dunque di partecipazione diretta nel mantenimento dello stesso, il sig. e la Pt_3 signora considerano congruo l'attuale contributo economico al mantenimento di Pt_1
erogato dal padre e si accordano affinchè, rebus sic stantibus, ed entrambi si Parte_2 impegnano a non richiedere una modifica delle condizioni di mantenimento relative al figlio sino che le condizioni resteranno quelle attualmente in essere.
7. I contributi erogati dal GSE in relazione all'impianto fotovoltaico, come anche la titolarità dell'impianto, dalla data di sottoscrizione del presente accordo rimarranno di esclusiva competenza della signora sebbene erogati presso il conto corrente cointestato. Pt_1
pagina 4 di 6 8. Con l'esatto e puntuale adempimento delle condizioni rassegnate nel presente accordo le parti dichiarano che non avranno più nulla a pretendere in merito ai diritti ed alle azioni reciprocamente avanzate nella presente causa, con rinuncia definitiva alle stesse.
Il sig. e la signora dichiarano inoltre che con l'esatto e puntuale adempimento del Pt_3 Pt_1 presente accordo non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra in merito a qualsivoglia questione economico-patrimoniale relativa alla casa coniugale, nonché in merito alle movimentazioni da entrambi operate sui conti correnti cointestati sino alla data di sottoscrizione del presente accordo, sui contributi gse e comunque per ogni spesa pregressa inerente il figlio
. Parte_2
9. Spese di lite compensate con rinuncia alla solidarietà.
10. Rinuncia all'impugnazione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale dell'ulteriore documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., non già versata in atti.
In data 5.12.2025, essendo divenuto maggiorenne, si è costituito volontariamente nel giudizio il figlio della coppia, non economicamente autosufficiente, dichiarando di aderire Parte_2 all'accordo raggiunto all'udienza del 17 novembre 2025 dai genitori.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti costituite hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Il figlio maggiorenne ritualmente costituito, ha aderito agli accordi intercorsi tra i genitori. Parte_2
La domanda congiunta delle parti costituite può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa NA Cattaneo
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