Articolo 19 della Legge 8 marzo 1989, n. 101
Articolo 18Articolo 20
Versione
7 aprile 1989
Art. 19. 1. L'Unione delle Comunita' israelitiche italiane conserva la personalita' giuridica di cui e' attualmente dotata e assume la denominazione di Unione delle Comunita' ebraiche italiane.
2. L'Unione e' l'ente rappresentativo della confessione ebraica nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell'ebraismo. 3. L'Unione cura e tutela gli interessi religiosi degli ebrei in Italia; promuove la conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici; coordina ed integra l'attivita' delle Comunita'; mantiene i contatti con le collettivita' e gli enti ebraici degli altri paesi.
Entrata in vigore il 7 aprile 1989